Benefici contributivi da esposizione amianto: sufficienza esposizione ultradecennale

 

Tribunale di Milano,  sez. lav., 27 ottobre 2005 -  Giud. Porcelli - L.C. e D.D (avv. Medina, Coccia) c. INPS (avv. Marsico).

 

Benefici previdenziali ex art. 13 l. n. 257/1992 – Esposizione ultradecennale a fibre di amianto – Non superamento dei parametri massimi di concentrazione previsti dal d. lgs. n. 277/1991 – Riconoscimento del diritto – Sussiste.

 

E’ noto che l’interpretazione dell’art. 13, 8° comma, l. n. 257/1992 ha creato contrasti, derivanti soprattutto dal fatto che la norma ha subito successive riformulazioni da parte del legislatore. Il giudicante condivide pienamente, in ogni caso, la lettura della norma (operata dalla Pretura e dal Tribunale di Milano) secondo cui essa è riferibile a tutti i lavoratori per i quali sia provata una effettiva esposizione ultradecennale a fibre di amianto.

La sentenza Corte Costituzionale n. 5/2000 richiama i parametri di concentrazione massima di cui al d. lgs. n. 277/1991, ma aggiungendo che tali valori sono stati fissati dal legislatore a fini di prevenzione; al di sotto di tali limiti, pertanto, non può essere escluso il carattere nocivo dell’amianto. Tali valori non devono quindi ritenersi vincolanti per l’individuazione di un rischio morbigeno dovuto alla presenza dell’amianto, così come non può ritenersi sufficiente ogni presenza di amianto nell’ambiente di lavoro: sicuramente il raggiungimento della soglia massima fissata dalla normativa citata può assumere il valore di presunzione assoluta di esposizione a rischio.

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso ai Tribunale dl Milano, sezione lavoro, depositato in Cancelleria in data 30-7- 03, L.C. e D.D. hanno convenuto in giudizio l’Inps per sentir dichiarare il proprio diritto alla rivalutazione del contributi versati, ai sensi dell’ art. 13 l.n. 257/92, con conseguente condanna del convenuto a provvedere alla suddetta rivalutazione.

Premesso di aver lavorato alle dipendenze della Breda Fucine s.p.a., poi Breda Energia s.p.a., rispettivamente, come addetto alle macchine e come imbragatore, hanno esposto di essere stati esposti a polveri di amianto.

Costituendosi ritualmente in giudizio, l’Inps ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto, ed in via pregiudiziale ha chiesto la chiamata in causa dell’Inail. Il Giudice, ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta, disposta ed esperita c.t.u. medica, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione.

Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento.

lnnanzitutto deve essere superata l’eccezione, proposta in via preliminare dall’lnps. di difetto di integrità del contraddittorio, in quanto nel caso di specie non sussiste alcun litisconsorzio necessario con l’Inail.

Infatti la necessità di un attestato di verifica del rischio di esposizione ad amianto da parte di tale Istituto e stata prevista in successive circolari Inps (n.129/94 e n.304/95), d’intesa con l’Inail ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si tratta quindi solo di una collaborazione a livello amministrativo tra i due Istituti, dei quali uno certifica la presenza delle situazioni legittimanti la richiesta del beneficio in questione e l’altro adotta i relativi provvedimenti.

Non essendo quindi l’intervento dell’Inail previsto dalla legge, l’intervento medesimo si pone quale mero presupposto di fatto dell’emissione del provvedimento da parte dell’lnps, con la conseguenza che l’Inail non e “l’unico soggetto legittimato ad interloquire sul punto” e che non e’ configurabile una posizione giuridica autonomamente tutelabile nei confronti dell’Inail. Passando a considerare il merito della controversia, e’ noto che l’interpretazione dell’art.13, 8° comma, l.n. 257/92 ha creato contrasti, derivanti soprattutto dal fatto che la norma ha subito successive riformulazioni da parte del legislatore.

Il giudicante condivide pienamente,in ogni caso la lettura della norma (operata dalla Pretura e dal Tribunale di Milano) secondo cui essa e’ riferibile a tutti i lavoratori per i quali sia provata una effettiva esposizione ultradecennale a fibre di amianto.

L’Inps, nelle sue difese, sostiene invece che la tutela richiesta sia pur sempre subordinata alla presenza nei luoghi di lavoro di concentrazione di amianto che, seppur inferiore a quella per la quale e’ previsto lo specifico obbligo di pagamento del premio supplementare contro I’asbestosi, ingeneri il rischio di altre malattie professionali e quindi superi il valore massimo di concentrazione previsto dal D. lvo. n. 277/91 e successive modificazioni : al di fuori di tali ipotesi, secondo Inps, la verifica dei presupposti per l’insorgenza della tutela assicurativa per malattie professionali derivanti dall’amianto potrebbe essere effettuata soltanto ex post, vale a dire dopo l’insorgere della malattia non tabellata della quale sia dimostrata la natura professionale e il nesso eziologico con la presenza di amianto nell’ambiente lavorativo.

Anche tale tesi non appare condivisibile.

Il convenuto invoca la sentenza Corte Costituzionale n.5/2000 la quale peraltro richiama i parametri di concentrazione massima di cui al D.lvo. n.277/91 , ma aggiungendo che tali valori sono stati fissati dal legislatore a fini di prevenzione; al di sotto di tali limiti, pertanto, non può essere escluso il carattere nocivo dell’amianto.

Tali valori non devono quindi ritenersi vincolanti per l’individuazione di un rischio morbigeno dovuto alla presenza dell’ amianto, così come non può ritenersi sufficiente ogni presenza di amianto nell’ambiente di lavoro: sicuramente il raggiungimento della soglia massima fissata dalla normativa citata può assumere il valore di presunzione assoluta di esposizione a rischio. Nel caso di specie appare evidente sia la durata ultradecennale dell’esposizione sia la sussistenza di una esposizione tale da causare un rischio morbigeno specifico e rilevante : i ricorrenti hanno quindi assolto all’onere probatorio che incombeva loro.

Come emerge dalla istruttoria svolta, i ricorrenti hanno dapprima operato nel reparto aste e poi nel reparto forgia.

I testi hanno integralmente confermato le operazioni e l’impiego dell’amianto nelle varie lavorazioni descritti in ricorso.

Al fine di accertare l’eventuale raggiungimento o superamento di una concentrazione annuale media pari o superiore a 0.1 ff/cc di amianto su 8 ore al giorno o, comunque, al fine di accertare se i ricorrenti siano stati significativamente esposti a rischio morbigeno per esposizione ad amianto di durata almeno decennale, è inoltre stata esperita apposita c.t.u. medica. Il perito nella sua relazione, le cui conclusioni vengono totalmente condivise dal Giudice per completezza ed esaustività dell’indagine svolta, pur in assenza di misure oggettive della contaminazione ambientale in fibre di amianto e di misure di quantificazione dell’esposizione individuale nelle varie lavorazioni svolte dai ricorrenti, ha concluso ritenendo che gli stessi siano stati esposti a rischio di contrarre patologia amianto correlata per tutta la durata del rapporto di lavoro e, in particolare ha affermato che il ricorrente C. è stato esposto a rischio amianto dal 8-1-81 al 31-12-91, anche se vi sono scarse probabilita’ che l’intensità dell’esposizione fosse tale da raggiungere o superare il valore medio annuale di 100 fibre/litro, mentre il ricorrente D. è stato esposto a rischio amianto dal 22-12-72 ad almeno la fine dei 1994, con elevato grado di probabilità che l’intensità di esposizione a fibre abbia superato il valore medio annuale di 100 ff/litro per quanto riguarda l’attività di molatore (dal 1-1-83 almeno fino al 31-12-94). In particolare il c.t.u. ha precisato che il C. ha svolto mansioni che non esponevano alla manipolazione diretta di materiale amiantifero ma, tenuto conto delle caratteristiche ambientali, certamente è stato esposto a “rischio morbigeno”: tale rischio e presente ed elevato anche per dosi di esposizione inferiori alle 100 ff/litro, non esistendo una dose sicura al di sotto della quale si possa ragionevolmente escludere lo sviluppo di un quadro patologico asbesto correlato. Quanto al D. il c.t.u. ha precisato che, per quanto riguarda lo svolgimento di mansioni di molatore in forgia, egli è stato esposto direttamente ad amianto in concentrazioni significativamente elevate. Per tutte le considerazioni che precedono l’Inps è pertanto tenuto a provvedere alla rivalutazione con il coefficiente di 1,5 dei sopra precisati periodi.

Il regolamento delle spese di lite, comprese le spese del c.t.u. , segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- dichiara il diritto dei ricorrenti alla rivalutazione dei contributi versati all’ Inps, ai sensi dell’art. 13 l.n. 257/92, per i seguenti periodi: dal 8-1-81 al 31-12-91 per il C. e dal 22-12-72 al 31-12-94 per il D.

- condanna l’Inps a provvedere alla predetta rivalutazione con il coefficiente di 1,5

- condanna l’Inps a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00; - condanna l’Inps al pagamento delle spese di c.t.u. liquidate in complessivi € 600 oltre I.V.A.

 

Milano, 27-10-05

Il Giudice

D.sa Eleonora Porcelli

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Tribunale di Nola, sez. lav., 17 luglio 2005 -  Giud. Basso – Tizio c. Inps e Inail

 

Esposizione ad amianto e benefici contributivi – Durata ultradecennale in ambiente potenzialmente morbigeno – Sufficienza ai fini della spettanza del beneficio da rischio amianto.

 

Tra le misure di sostegno riconosciute dall’art. 13 della legge n. 257/92 rientra il «… beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi in favore dei lavoratori che siano esposti all’amianto per un periodo superiore a 10 anni (comma 8)». A tale proposito è opportuno segnalare che la norma che lo contempla prevedeva che "ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL", quando superano i 10 anni, fossero "moltiplicati per il coefficiente di 1,5". A seguito dell’entrata in vigore, dapprima, del decreto legge n. 169/1993, poi, della legge n. 271/1993, di conversione del citato provvedimento di urgenza, il legislatore ha inteso offrire, ai lavoratori esposti all’amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene. Il criterio dell’esposizione decennale costituisce un dato di riferimento perfettamente determinato in quanto collegato (secondo quanto contemplato dallo stesso art. 13, comma 8) al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’amianto, gestita dall’INAIL. Grazie a tale correlazione, il concetto di esposizione ultradecennale, tra l’elemento temporale e quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965 ), implica, necessariamente quello di rischio morbigene rispetto alle patologie, quali esse siano, che l’amianto è capace di generare per la sua presenza nell’ambiente di lavoro. Questa evenienza è tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell’ambiente lavorativo, che segna la soglia limite del rischio di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche).

 

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe premetteva:

-di aver lavorato alle dipendenze della ditta ZZXX S.p.A. con mansioni di manutentore meccanico ;

 -di essere stato esposto all’amianto nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Concludeva chiedendo il riconoscimento del suo diritto a godere del beneficio della rivalutazione delle settimane di contribuzione sulla base del coefficiente di 1,5 come previsto dall’art.13 L.210/1992, con vittoria di spese di lite.

Si costituiva l’I.N.P.S. eccependo la carenza di interesse ad agire e nel merito, l’infondatezza del ricorso. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Si costituiva, altresì, l’I.N.A.I.L eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.

Sulla documentazione in atti e previo espletamento di C.T.U. la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa dando lettura del dispositivo.

Preliminarmente deve dichiararsi la procedibilità del ricorso essendo regolarmente esperito tutto l’iter amministrativo richiesto.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Infatti, il ricorrente ha depositato il proprio curriculum rilasciato dal datore di lavoro dal quale emerge il tipo di mansioni svolte, nonché il periodo di lavoro. Da tale attestato emerge chiaramente che il ricorrente era addetto ad un’attività lavorativa che comportava una esposizione “qualificata” all’amianto.

Il C.T.U. sulla base della documentazione prodotta dalle parti ha altresì accertato che il ricorrente è stato esposto, in considerazione delle mansioni svolte e delle lavorazioni effettuate all’interno della ditta, ad una concentrazione di fibre/litro superiore a quella prevista al d.lgs. n.277/1991.

Sussistono, pertanto, tutti i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto e cioè esposizione all’amianto per un periodo di almeno dieci anni e superamento di una certa soglia di concentrazione di fibre nell’ambiente lavorativo.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato sulla base dell’applicazione dell’art.13 L.257/92, è richiesta non soltanto una esposizione ultradecennale all’amianto, ma altresì che sia superata una certa soglia di concentrazione di fibre di amianto nell’ambiente di lavorativo (cfr. Cass. Civ. 28.06.2001 n.8859 e Corte Cost. 12.01.2000 n.5). Infatti, si deve evidenziare in merito che la legge 27 marzo 1992, n.257 è stata preceduta da una disciplina comunitaria, già da tempo, consapevole della necessità di protezione contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto sul luogo di lavoro (direttiva del Consiglio n.477 del 1983, modificata dalla direttiva n.382 del 1991). La norma in esame ha dettato “norme relative alla cessazione dell’impiego” dell’amianto ed ha espressamente chiarito, tra le proprie finalità, quella della dismissione dalla produzione e dal commercio della sostanza in questione e dei relativi prodotti, nonché della decontaminazione e della bonifica (v. art.1). Analogamente sono stati individuati, altrettanto esplicitamente, i “valori limite” di concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro e ciò attraverso il rinvio a quelli fissati dall’art.31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277 (dalla stessa legge 257 modificati con l’art.3, comma 4, a sua volta sostituito dall’art.16 della legge 24 aprile 1998, n.128). La medesima disposizione legislativa, inoltre, dispone alcune “misure di sostegno per i lavoratori” (capo IV, art.13), costituite da una diversificata gamma di benefici previdenziali, tra i quali appunto quello dell’accesso, per i lavoratori occupati in imprese che utilizzano o estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, al pensionamento anticipato in costanza di determinati requisiti contributivi, beneficiando di una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva (comma 2) e quello della rivalutazione, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori delle miniere e cave di amianto, del numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa (comma 6) e da parte dei lavoratori che abbiano contratto, a causa di detta  esposizione, malattie professionali documentate dall’INAIL (comma 7). Da non dimenticar, infine il beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi in favore dei lavoratori che siano esposti all’amianto per un periodo superiore a 10 anni (comma 8).

Proprio in riferimento a quest’ultimo beneficio è opportuno segnalare che la norma che lo contempla prevedeva che “ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL”, quando superano i 10 anni, fossero “moltiplicati per il coefficiente di 1,5 “. Tale disposizione aveva dato luogo ad incertezze interpretative in ordine all’entità delle agevolazioni accordate dal legislatore. Intervenne, allora la disposizione, contenuta nell’art.1, comma 1, del decreto legge 5 giugno 1993, n.169, la quale stabiliva che “ per i lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dimesse, che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5”. La legge 4 agosto 1993, n.271, che ha convertito il summenzionato provvedimento di urgenza, sopprimendo la locuzione “dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dimesse”, ha inteso soddisfare, secondo quanto emerge dai lavori preparatori, l’esigenza di attribuire centralità all’assoggettamento dei lavoratori all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’amianto ed ha escluso che potesse darsi rilevanza alla tipologia dell’attività produttiva del datore di lavoro ai fini di una eventuale selezione per l’applicazione del beneficio in esame.

Alla luce della ricostruzione della relativa vicenda normativa, si deve ritenere che lo scopo della disposizione summenzionata è quello di offrire, ai lavoratori esposti all’amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene. Il criterio dell’esposizione decennale costituisce un dato di riferimento perfettamente determinato in quanto collegato (secondo quanto contemplato dallo stesso art. all'Elenco Articoli nel sito)13, comma 8) al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’amianto, gestita dall’INAIL.

Grazie a tale correlazione, il concetto di esposizione ultradecennale, tra l’elemento temporale e quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (artt. 1 e 3 del D.P.R. n.1124 del 1965 ), implica, necessariamente quello di rischio morbigene rispetto alle patologie, quali esse siano, che l’amianto è capace di generare per la sua presenza nell’ambiente di lavoro. Questa evenienza è tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell’ambiente lavorativo, che segna la soglia limite del rischio di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277 e successive modifiche).

Ne consegue che deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio della rivalutazione del 1,5 delle settimane di contribuzione relative ai periodi indicati in dispositivo per esposizione all’amianto e il conseguente diritto al ricalcalo della anzianità contributiva ai fini pensionistici del ricorrente mediante applicazione del coefficiente di legge per tutti i periodi suddetti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

I diversa istanza e deduzione disattese così provvede:

1)-dichiara il difetto di legittimazione dell’INAIL;

2)-accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto al riconoscimento del beneficio della rivalutazione del 1,5 delle settimane di contribuzione relative al periodo 1.11.72 al 24.05.2000 per esposizione all’amianto;

3)-condanna l’INPS al ricalcalo della anzianità contributiva ai fini pensionistici del ricorrente mediante applicazione del coefficiente di legge per tutti i periodi indicati nel capo 2);

4)-condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.000,00 comprensivi di diritti, onorari e spese oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.

 

Nola, 5 luglio 2005

Il Giudice

Dott.ssa Stefania Basso

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