I benefici per l’amianto tra norme di sanatoria e giurisprudenza
 
Abstract
L’Autore sintetizza in maniera molto chiara ed incisiva le complesse evoluzioni normative e giurisprudenziali che hanno interessato il  tema dei benefici legali per i soggetti esposti all’amianto, dando conto delle reciproche interferenze e contraddizioni.
The Author analyses the recent Italian legal and case law  trends on asbestos at work.
 

Sommario: 1.Introduzione di carattere “morale”. - 2.Perché è nato il problema dell’amianto: una calamità universale. - 3. Vecchie e nuove responsabilità. - 4. Che fare. - 5. Il contenzioso anomalo sui benefici pensionistici e la regola “chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto”. - 6.I silenzi “chiassosi” per i benefici previdenziali: il legislatore «avrebbe detto una cosa ma pensato un’altra» (esclusione dei pensionati ante 28 aprile 1992). -  7. I lavoratori autonomi non sarebbero «lavoratori». - 8. Il grandissimo problema della“soglia”. - 9.Riconoscimento privilegiato con gli “atti di indirizzo”.
 
1. Introduzione di carattere“morale”
La “pietra dello scandalo” deriva dai benefici pensionistici per gli“esposti” all’amianto [1] : a favore di chi è ancora sano ma è stato “esposto” per oltre (o almeno) dieci anni, è previsto un bonus pensionistico di 1 anno ogni 2, fino al 1° ottobre 2003,ridotto a 1 anno ogni 4 dopo il 1° ottobre 2003 [2] . Questi benefici previdenziali hanno fatto sorgere un generale«problema dell’amianto», per cui può dirsi che sia rinato una specie di odio o conflitto di classe, al cui centro sono gli “esposti” all’amianto.
I potenziali utilizzatori dei benefici previdenziali dell’amianto sarebbero indicati,addirittura, come dei “parassiti” sociali, che tentano di sfruttare una infelicità “evitata” per avere benefici immeritati; fatto tanto più grave, in quanto tutto deriverebbe da un errore della legge, in cui avrebbe tentato di intrufolarsi. Il giudizio negativo è doppio: primo, si vorrebbero benefici immeritati; secondo, si tenterebbe di sfruttare una situazione di personale infelicità, dopo averla scampata.
Per cogliere questo nuovo conflitto di classe, basta ripensare alle polemiche fortissime di varie e ripetute occasioni, oppure alla violenza almeno verbale di alcuni avvocati, ancor meno ragionevole perché anche gli avvocati, e non solo i giudici, debbono essere sereni nelle loro funzioni.
Dall’impeto moralistico sono derivate due conseguenze:
1) la prima è di carattere propriamente“morale” e si converte in una domanda: è giusto utilizzare e sfruttare una legge in vigore? La domanda fa venire in mente il caso di una campagna di stampa, in cui si è accusato di “immoralità” chi ha usato la legge sui distacchi sindacali. La mia conclusione è completamente opposta: una legge in vigore non solo può ma deve essere utilizzata, è assolutamente “immorale”anche solo dire che non bisogna utilizzarla;
2) proprio per opporsi alla “immoralità” di chi voleva usare la legge, si è creato un contenzioso giudiziario anomalo per qualità e quantità [3] , con una doppia conseguenza: a) si sono creati costi legali spaventosi, per assurdo ¾ almeno così si dice ¾ maggiori degli stessi benefici dell’amianto che, chissà per quale motivo, si sono criminalizzati (sono state e sono superiori alle spese dei benefici le spese legali per cause perse dagli istituti previdenziali, non ovviamente per cause vinte); b)si stanno bloccando gli uffici giudiziari con processi in numero ripeto abnorme, poche volte fondati e più spesso pretestuosi(ho assistito in Cassazione a un processo in cui si opponeva ai benefici pensionistici la parte privata imprenditoriale,palesemente priva di interesse).
Le polemiche e il conflitto potrebbero essere banalizzati con una domanda: «ma insomma,che vogliono questi “esposti” da oltre dieci anni, se non hanno alcuna malattia? Brutta domanda, e con più brutta risposta: non sono malati, ancora.
 
2. Perché è nato il problema dell’amianto: una calamità universale
Perché è nato il problema dell’amianto? Domanda tremendamente banale, ma,come succede spesso per le domande banali, anche angosciante.
Perché nessuno se l’aspettava? La Cassazione ha detto che ci sono stati importanti convegni scientifici già negli anni ’50 in cui si evidenziava la dannosità senza limiti dell’amianto e quindi si potrebbe dire che tutti lo sapevano già dagli anni ’50. La Cassazione dice però che, per la responsabilità civile, è necessario chele notizie non fossero limitate alla comunità scientifica specializzata, ma si estendessero anche oltre gli scienziati per arrivare alla comune conoscenza o coscienza. Siamo evidentemente nell’opinabile, ma sempre angosciante.
Al di là di tutto restano quanto meno gli atti ufficiali, fra cui la Direttiva europea n. 83 del 1983, per cui l’Italia fu condannata dalla Corte Europea con la sentenza n. 70 del 1990; c’è un’altra Direttiva del 25 giugno 1991. Ora io dico, e nessuno potrà smentirlo, che, se fosse stato fatto qualcosa almeno dal 1983 dopo la Direttiva Europea  - lasciando perdere le comunità scientifiche - i danni sarebbero stati almeno limitati. Io dico, e nessuno potrà smentirlo, che almeno dal 1983 tutti sapevano che l’amianto era il veleno più pericoloso e oltre tutto il più diffuso.
È difficile sostenere che nessuno se l’aspettava. Eppure c’è qualcuno che continua a dirlo. Il problema dell’amianto è non solo quello del pericolo in sé e della diffusione enorme che ha avuto in tutto il mondo, il problema dell’amianto è anche e soprattutto che le inadempienze sono durate per un tempo lunghissimo - una vera eternità - dopo che gli scienziati o la comunità scientifica si erano accorti della pericolosità, ma anche anni e decenni dopo.
È emersa una vera “calamità universale”, perché l’amianto è dappertutto e sarà difficilissimo eliminarlo, ci vorranno intere generazioni; non si sa nemmeno dov’è, ma si sa che c’è. Per eliminare l’amianto di cui era pieno il palazzo della Ce a Bruxelles sono state fatte spese tali, che avrebbero permesso di abbatterlo e ricostruirlo nuovo. Ma ugualmente si dice per vari e famosi grattacieli.
 
3. Vecchie e nuove responsabilità
Si sono cumulate così responsabilità sempre più ampie, su diversi piani:
a) responsabilità penale per eventi dannosi già prodotti (senza evento dannoso è ipotizzabile un reato tentato? E quale?);
b) responsabilità civile, sempre da evento dannoso già prodotto;
c) responsabilità civile per stress da amianto, perla “paura di ammalarsi”, in cui lo“esposto” subisce un danno immediato di carattere psichico;
d1) responsabilità“potenziale”, per evento dannoso non ancora prodotto,ma che è probabile che si produrrà, perché non si conoscono ancora tutti gli effetti dell’amianto, ma si sa solo che gli “esposti” vivono meno. Da un punto di vista teorico, e allo stesso tempo pratico, bisogna dar atto però che un danno “potenziale” non esiste, perché finché non c’è evento dannoso non c’è danno risarcibile;
d2) in alternativa al danno“potenziale”, e in modo più preciso e realistico, si può ipotizzare una responsabilità da danno “statisticamente accertato”, in cui cioè è già noto statisticamente sia l’evento dannoso che la sua imputabilità, perché, essendo accertato che gli “esposti” vivono meno rispetto alla media,è certo sia l’evento dannoso (la morte prima della media) sia la sua causa (l’esposizione all’amianto) e quindi la responsabilità (chi ha causato l’esposizione).
Si sono creati o rischiano di crearsi nuovi concetti giuridici, come il danno “da cure preventive” o il danno “statisticamente accertato”, che nel sistema non esistevano e in astratto sembrano difficilmente prospettabili.
Per la verità,però, un danno “da cure preventive” è già noto e in qualche modo sperimentato: basti pensare alla prevenzione delle malattie sociali, come il tumore, che impedisce il lavoro e l’attività per il tempo in cui si va dal medico o si fanno cure mediche preventive. In questo caso sembra difficilmente ipotizzabile una responsabilità e il problema si sposta, per il lavoro subordinato, nel definire se la prevenzione rientri nel concetto di malattia “generica”(e cioè senza responsabilità) tutelata dagli Istituti previdenziali e dai datori di lavoro ex art. 2110 c.c.:ormai si afferma che anche la prevenzione è tutelata come malattia, in limiti però di necessari a ragionevolezza.
Mentre però il danno normale da cure preventive è generalmente non imputabile, il danno da cure preventive per l’amianto è imputabile. La persona che, essendo stata “esposta”, teme purtroppo giustamente di prendersi una delle terribili malattie da amianto (come il mesotelioma), si farà visitare in continuazione,farà ogni analisi possibile, insomma farà di tutto per evitare la malattia o attenuarne gli effetti: questo è un danno, che dev’essere risarcito da chi l’ha causato,creando la “esposizione”.
Per quanto riguarda invece quel che ho chiamato “statisticamente accertato”, ritengo che, fino a quando non si verifichi un danno immediato e preciso, sia non prospettabile una responsabilità. Ma è proprio per questo danno che sono stati previsti i benefici pensionistici della L. 257/1992, con cui si riconosce agli “esposti” un’anzianità contributiva aggiuntiva, considerando che vivranno meno del normale, con una sorta di compensazione preventiva. In questo modo si è sostanzialmente socializzato il rischio della“esposizione”, a prescindere da chi ha utilizzato l’amianto, con costi a carico dell’intera società. Naturalmente si può discutere se è giusto questo scaricare la responsabilità sull’intera società, ma bisogna dar atto, almeno, che la socializzazione è o dovrebbe essere utile agli interessati, in particolare per evitare contenziosi atroci. Purché però, come dirò dopo, la socializzazione funzioni e il contenzioso non sia anomalo, anziché essere evitato.
 
4. Che fare
Di fronte a un quadro così ampio, bisogna provare ad immaginare uno scenario futuro.
Per la responsabilità penale, evidentemente non si può fare nulla sul piano normativo e, sul piano giudiziario, non resta che perseguire tutti i responsabili: i processi vanno fatti e vanno cercati e puniti i responsabili. Senza accanimenti, per carità, ma evitando le ipocrisie ormai ridicole di giustificare con un «non sapevo».
Sul punto, la questione è esclusivamente di fatto, per capire da quando la“coscienza sociale” e la coscienza invece“qualificata” degli imprenditori sanno della pericolosità dell’amianto. Credo che si debba tornare molto indietro, ma comunque vi sono vari atti formali che permettono di fissare la data in decenni fa. E naturalmente questa doppia “coscienza” (quella generale della società e quella qualificata degli imprenditori) ha rilievo agli effetti non solo penali, ma anche di responsabilità civile.
Per la responsabilità civile, come per quella penale, un fatto mi sembra certo: la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si verifica il danno, non da quando si è verificata la causa. Insomma, la prescrizione comincia a decorrere non dal momento in cui iniziò la “esposizione” all’amianto, ma dal momento in cui si è verificata o si verificherà la malattia fisica o psichica (al riguardo vi è un’esperienza consolidata Inail). Pertanto, dato che, come noto, il periodo di “latenza ” dell’amianto è lunghissimo, si prospettano azioni risarcitorie per esposizioni che si sono verifiche non solo anni, ma decenni fa.
I problemi saranno solamente di prova, perché evidentemente la prova è proporzionalmente difficile quanto più i fatti sono lontani nel tempo. Qui però potranno essere di grande aiuto le prove raccolte per i benefici previdenziali ex L. 257/1992, che,oltre tutto, ha avuto l’enorme merito di far emergere fatti vecchi se non antichi; anzi, come si vedrà, c’è stata la sorpresa che la prova pur vecchissima non è così “diabolica” come poteva sembrare, perché l’amianto ha lasciato dietro di sé tracce che continuano ad essere incancellabili.
Allora, se si volesse pensare di diminuire il contenzioso penale e quello per responsabilità civile, si penserebbe molto male,perché anzi i processi stanno appena cominciando ed è presumibile che il più debba ancora arrivare. Né è possibile neppure ipotizzare una qualche ulteriore“socializzazione” del danno.
 
5. Il contenzioso anomalo sui benefici pensionistici e la regola “chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto”
Sul problema del danno“statistico” -  per cui si sa già che gli “esposti” vivranno meno della media – resterebbe valido il meccanismo della socializzazione ex L. 257/1992,se fossero evitati quegli aspetti allarmanti di criminalizzazione,da cui ho preso spunto all’inizio.
Il contenzioso anomalo, che ha fatto sorgere, rischia di creare danni non solo agli“esposti”, privati di una tutela cui potevano e dovevano contare, ma addirittura all’intera giustizia del lavoro, messa in difficoltà dal numero dei processi e dalla loro complessità, che ad es. impone frequenti C.T.U. con impiego di mezzi e strutture importanti.
L’anomalia èsorta, se si vuole, da una cattiva tecnica legislativa,perché le leggi sono state troppo sintetiche, creando zone di silenzio in cui è stato possibile dire tutto e il contrario di tutto (un silenzio davvero“chiassoso”).
La storia è lunghissima, ma una cosa è certa: i tentativi di eliminare o diminuire il contenzioso attraverso sanatorie o riconoscimenti di legge hanno avuto effetti perversi, facendo aumentare e non diminuire il contenzioso: in particolare il pensiero va alle leggi che hanno posto il principio del “chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto” [4].
Prima, l’art. 80 comma25 della Finanziaria 2001 (L. 23 dicembre 2000, n. 388) ha posto il principio della irripetibilità delle maggiorazioni di pensione, in caso di rinuncia all’azione giudiziaria da parte dei lavoratori esposti all’amianto; quindi, l’art. 39comma 9 della Finanziaria 2003 (L. 27 dicembre 2002, n.289) ha esteso l’irripetibilità delle maggiorazioni di pensione in ogni caso di sentenze di riforma in favore dell'ente previdenziale; infine, l’art. 47comma 6-quinques del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326) ha confermato la regola del“chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto” per tutti i casi di indebito per sentenze di riforma sull’amianto,limitandolo però al 1° ottobre 2003.
Ripeto: questa sorta di sanatoria ha alimentato soltanto altro contenzioso, perché molti hanno iniziato o proseguito i processi proprio contando sulla tranquillità della sanatoria finale.
 
6. I silenzi “chiassosi” per i benefici previdenziali: il legislatore «avrebbe detto una cosa ma pensato un’altra» (esclusione dei pensionati ante 28 aprile 1992)
Il contenzioso anomalo deriva dal tentativo di demolire in via interpretativa la legge sui benefici per l’amianto, con punte di polemiche tanto aspre quanto inaspettate e incomprensibili. Nei silenzi di legge, è stata enfatizzata la “intenzione” del legislatore per giungere così a un’abrogazione di fatto della legge. La teoria è stata che il legislatore«avrebbe detto una cosa ma ne avrebbe pensata un’altra» e, con santa benedizione al principio fondamentale di certezza del diritto, dovrebbe prevalere quello che ha pensato rispetto a quello che invece ha detto.
Si è cominciato adire che la legge 257 del 1992, risultante dopo le modifiche del1993, sarebbe stata inapplicabile perché troppo costosa, con un metodo pericoloso di giustizia sommaria. Il seguito è stata una lunga sequenza di opposizioni sempre per arrivare ad una“abrogazione di fatto”, sintetizzabile in cinque
motivi.
I motivi dell’opposizione degli Istituti pensionistici [5] - mentre l’Inail è estromesso dai processi [6] - sono stati i seguenti: a) la legge sarebbe stata pensata per pochi, ma poi data a molti e troppi, e quindi sarebbe stata priva di copertura finanziaria; b) i benefici sarebbero stati riconosciuti solamente ai lavoratori privati, con esclusione del pubblico impiego, dato che nel contesto della legge era nominato l’Inps; c) non tutti i «lavoratori»avrebbero avuto diritto ai benefici, perché sarebbero esclusi quelli andati in pensione prima dell’entrata in vigore della legge; d) sarebbero esclusi anche i lavoratori autonomi; e) non tutti gli “esposti”ultradecennali all’amianto dovrebbero avere i benefici della L. 257/1992, ma solo gli “esposti” con una soglia superiore a un non definito limite, che la legge non prevede. È subito palese, però, la contraddizione tra il primo e i successivi motivi, perché con tutte le esclusioni ipotizzate e volute la copertura finanziaria sarebbe non solo sufficiente ma anzi eccessiva, con una specie di “affare” per non aver speso quanto previsto per la tutela previdenziale.
Come si vede, ripeto, la tecnica utilizzata è di sostenere che il «legislatore avrebbe detto una cosa ma ne avrebbe pensata un’altra», dato che i motivi di opposizione non trovano alcun riscontro nella lettera della legge e derivano solo da una pretesa ratio. Come se il legislatore potesse essere corretto come una persona che ha detto il classico “fischi per fiaschi”.
Per quanto riguarda il primo preteso errore sub a) — che la L. 257/1992 sarebbe costata troppo e avrebbe fatto sfondare i limiti di bilancio— alla fine è dovuta intervenire la Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 5 del 2000 [7] , ha dichiarato invece che la copertura di bilancio era sufficiente e la legge era giusta. La risposta è stata semplice e decisa, senza possibilità di equivoci.
b) Per quanto riguarda il tentativo di applicare che i benefici dell’art. 8 comma 13 L. 257/1992 solamente ai privati e non ai lavoratori pubblici, dato che nel contesto della legge era nominato l’Inps, dopo un primo tentativo andato a vuoto per motivi procedurali [8] , c’è stata una nuova sentenza della Corte Costituzionale, la n. 127 del 2002 [9] , chiamata a pronunziarsi specificamente per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Sembrava proprio una beffa, perché storicamente— per quanto sia irrilevante la storia di una legge — i benefici dell’amianto erano stati pensati proprio per i ferrovieri.
La Corte, rifiutando questa volta un’interpretazione abrogativa basata puramente su una pretesa logica, ha affermato che hanno diritto ai benefici dell’amianto ex art. 8 comma 13 L. 257/1992 non solo i ferrovieri, ma anche tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L’affermazione resta però difficile,se si ritiene necessario il requisito della “soglia”ex D. Lgs. 277/1991 (di cui si dirà al paragrafo 8).
c) Non tutti i «lavoratori» avrebbero avuto diritto ai benefici, perché sarebbero stati esclusi quelli andati in pensione prima dell’entrata in vigore della legge. Sul punto la Corte Costituzionale ha emesso la sent. n. 434 del 31ottobre 2002 [10], con la quale ha escluso il diritto esasperando l’interpretazione “logica” a dispetto della più semplice e chiara interpretazione letterale, ma allo stesso tempo logica; quindi, la stessa Corte Costituzionale ha confermato il punto nel 2003 con una sentenza di manifesta infondatezza [11] .
Con la sent. 2002/434 la Corte Cost. ha detto che fra il testo del 1992 e quello modificato appositamente nel 1993 vi sarebbe sostanziale coincidenza, abrogando di fatto la legislazione del 1993 (D.L. 5 giugno1993, n. 169, conv. in L. 4 agosto 1993, n. 271) ed eliminando in tal modo ogni rilievo all’interpretazione sia letterale che logica. Oltre tutto, si tratta di un’interpretazione più facile del normale, perché poteva usufruire di una doppia comparazione: di quella del testo iniziale della L.257/1992 rispetto al D.L. 169/1993 e di entrambe rispetto alla legge di conversione (L. 271/1993), perché la conversione fu fatta con modificazioni. Era facile rilevare, allora, che con il testo finale fu eliminato il riferimento ai «dipendenti», che poteva far pensare a persone ancora in servizio attivo; soprattutto, era stata eliminata l’espressione «ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche», che poteva far pensare che, riservando i benefici solo a chi deve andare in pensione, si volesse escludere chi in pensione c’era già. Restava il solo riferimento «ai lavoratori», che non poteva non comprendere anche i già pensionati, non foss’altro — aggiungo io — perché l’art. 38 Cost. garantisce la pensione proprio ai «lavoratori». Tutto questo non ha valore, perché la Corte Costituzionale dice, con fare drastico, che il testo iniziale della L. 257/1992 e quello modificato con la L. 271/1993 sarebbero sostanzialmente identici, e cioè… la modifica è come se non ci fosse stata!
La Corte Costituzionale ha corretto poi una clamorosa gaffe, in cui era caduta la Cassazione: quest’ultima [12] aveva affermato che la L. 257/1992, poiché avrebbe avuto l’intenzione di “togliere” i lavoratori dall’amianto incentivandone il pensionamento con i benefici contributivi,sarebbe inapplicabile a chi non poteva essere incentivato perché già fuori dall’occupazione. La gaffe era davvero clamorosa e significativa del malessere contro gli “esposti”, perché l’intenzione non poteva essere questa semplicemente in quanto la L. 257/1992vietava drasticamente l’amianto (art. 1 comma 2: «sono vietate l’estrazione, l’importazione,l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto») e quindi c’erano non pochi o molti da togliere dall’amianto, ma tutti nessuno escluso. Rimane un uso spericolato della intenzione del legislatore.
La Corte Costituzionale con la sent. 434/2002 corregge il tiro rispetto alla Cassazione, ma alla fine afferma che la L. 257/1992 avrebbe avuto comunque l’intenzione di incentivare il pensionamento —escludendo implicitamente chi la pensione di vecchiaia o anzianità l’aveva già — per far fronte alle difficoltà di «collocazione al lavoro»delle persone soggette alla «possibilità di contrarre una patologia derivante dall’esposizione all’amianto». È davvero incomprensibile perché un semplice «esposto», che è senza malattia, dovrebbe avere queste difficoltà di collocazione; non si capisce perché gli «esposti» avrebbero dovuto cambiare lavoro (quando l’amianto non c’era più) o perdere il posto,garantito invece dalla Cassa integrazione, mentre si poteva andare in pensione con i prepensionamenti.
La Cassazione si è adeguata, ponendo il limite dell’uscita dall’occupazione all’entrata in vigore della L. 257/1992. Il beneficio previdenziale per l’amianto è stato negato ai pensionati di vecchiaia e di anzianità ed è stato riconosciuto esclusivamente aisoggetti qualificabili come “lavoratori” alla data di entrata in vigore della stessa legge (28 aprile 1992), ovvero ai prestatori di lavoro subordinato in attualità di servizio, a quelli in stato di temporanea disoccupazione, ed anche ai titolari fruitori di pensione o assegno di invalidità, in quanto beneficiari di prestazioni non preclusive dello svolgimento di attività lavorativa, nonché, infine, ai superstiti ditali soggetti, purché il decesso si sia verificato dopo il28 aprile 1992 [13].
 
7. I lavoratori autonomi non sarebbero «lavoratori»
Infine — motivo sub d) di opposizione alla L. 257/1992 — sempre in base alla ratio sarebbero esclusi dai benefici i«lavoratori» autonomi, anche se ugualmente esposti all’amianto, perché la parola «lavoratori» starebbe per «dipendenti» [14] , dimenticando che proprio questo cambio di parole costituì l’oggetto delle modifiche d’urgenza del 1993 (L. 271/1993). Sul punto risulta un’unica sentenza [15] e nessun’altra neppure di merito: la sensazione è che si sia verificato un abbandono.
Non si può che essere pessimisti e prevedere che la ratio passi e superi la legge,che invece a mio parere comprende i lavoratori sia subordinati che autonomi.
Eppure ripugna rispetto al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), che, di fronte a situazioni assolutamente uguali, i lavoratori subordinati possano essere trattati in un modo e i lavoratori autonomi in un altro, del tutto sfavorevole.
 
8. Il grandissimo problema della “soglia”
Con la prima sentenza n. 5 del 2000 [16], la Corte Costituzionale ha riaffermato che per i benefici pensionistici sono necessari solamente due requisiti (e cioè la «esposizione all’amianto» e la«durata effettiva a tale esposizione per almeno dieci anni»), ma poi ha messo poche righe — poche righe sole!— per riaffermare che il rischio dell’amianto è«tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell’ambiente lavorativo, che segnala soglia limite del rischio di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche)» [17]. Il richiamo al D. Lgs. 277/1991 «sia pure a fini di prevenzione», come affermato dalla Corte Costituzionale, è stato interpretato invece come generale, e non solo ai fini di prevenzione, per farlo diventare un terzo requisito allo scopo ben diverso di condizionare i benefici contributivi dell’art. 8 comma 13. Insomma, la fissazione di un’intensità minima di esposizione (la c.d. “soglia”), che nel pensiero della Corte Costituzionale era indirizzata solo ai fini di una generale prevenzione, è stata estesa al caso non previsto dei benefici contributivi di cui all’art. 8 comma 13 L. 257/1992.
Inizia allora una rincorsa verso una pretesa ratio, perché di fronte all’affermazione che la L. 257/1992 «avrebbe detto una cosa e ne avrebbe pensata un’altra» con l’imposizione di una “soglia”, su cui invece non è detta nemmeno una parola, si risponde nella stessa logica che la ratio della mancata imposizione di una “soglia” sarebbe l’unica ragionevole, in quanto un’esposizione anche infinitesimale all’amianto sarebbe ugualmente pericolosa. La soglia sarebbe imposta da una “logicità necessaria”, si potrebbe dire. La rincorsa s’è rivelata pericolosa ed è comunque sbagliata, perché una qualunque ratio non può avere rilievo quando la lettera della legge è chiara, a rischio altrimenti di cambiare le leggi o addirittura di “annullarle”, com’è successo nel caso di specie, solo perché — ho un certo imbarazzo a dirlo— il legislatore «avrebbe detto una cosa ma ne avrebbe pensata un’altra». Il fatto, semplice e indiscutibile, è che la L. 257/1992 non dice nemmeno una parola su una pretesa “soglia”, la cui imposizione è dunque vera e propria invenzione.
Dopo la sentenza n. 5 del2000 della Corte Costituzionale, qualche giudice di merito ha ritenuto irrilevante ogni soglia [18], ma la Cassazione, che già con le prime sentenze s’era pronunziata per la necessità di una “soglia”[19], ha riaffermato che presupposto per l’applicabilità dell’art. 13 comma 8 L. 257/1992 sarebbe non solo l’esposizione ultradecennale all’amianto, ma anche «la prova, il cui onere ex art. 2697 c.c. fa carico a ciascun interessato, dell’effettiva esposizione a rischio morbigeno, il che si ha quando vi sia esposizione a polveri di amianto in valori di concentrazione superiori ai limiti consentiti dagli art. 24 e 31 D.Lgs. 277/1991» [20] .
In particolare, nella sentenza n. 16256 del 2003 [21] si fa una sintesi con quattro«considerazioni»: a) la stessa L. 257/1992, che all’art. 13 comma 8 prevede i benefici per gli “esposti” all’amianto, prevederebbe espressamente all’art. 3 (poi sostituito dall’art. 16 L. 24 aprile1998, n. 128) una “soglia” che solo per questo acquisterebbe validità generale; b) nello stesso art.13 L. 257/1992 vi sarebbe la «necessità di una doppia “soglia”» perché solo per i benefici pensionistici sono richiesti specifici requisiti; c) l’ha detto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del2000 (ipse dixit!); d) anche con la successiva sentenza n. 127 del 2002 (e con la n. 369 del 2003) la Corte Costituzionale «menziona il rischio morbigeno» (di nuovo ipse dixit!).
Su queste ultime considerazioni, basta rilevare che un mero obiter dictum della Corte Costituzionale non ha valore vincolante, ma soprattutto non è vero che la Corte Costituzionale ha parlato di imposizione di “soglia”: ha parlato solo di limiti ai fini di prevenzione.
Per quanto riguarda l’art. 3 della L. 257/1992, è vero che prevede limiti [22] , ma non li prevede l’art. 13 comma 8 che dispone i benefici per gli “esposti” [23]. Oltre tutto, di “soglie” ce ne sono molte. Continuo a pensare che i silenzi della legge non debbano essere colmati dai giudici, oltretutto con interpretazioni opinabili. Se poi l’imposizione di una “soglia” derivasse da necessità logica,allora si dovrebbe applicare la diversa e molto inferiore “soglia” prevista dal D.M. 6 settembre 1994 [24],com’è stato affermato recentemente da un Giudice di merito [25]: infatti il D.M. del 1994 pone valori assoluti e, anche se successivo, è stato disposto in attuazione proprio della L. 257/1992.
Tuttavia, c’è un “diritto vivente” che deriva da sentenze tanto numerose della Cassazione, da sfuggire a un esame preciso. Un ultimo gruppo, cui si può fare riferimento, è dell’ottobre/novembre 2004 [26]. Gli argomenti utilizzati sono sempre gli stessi (i quattro sopra sintetizzati), con l’aggiunta iniziale di un richiamo alle critiche — superate senza nulla aggiungere — per cui, richiedendosi una “soglia”, si finirebbe per neutralizzare la portata precettiva delle norme sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali, le quali (a partire dal D.P.R. n. 618 del 20 marzo 1956 istitutiva dell’assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi) individuano le lavorazioni a rischio come quelle che «comunque»espongono all’azione di fibre di amianto (oggi, tabella 8 allegata al D.P.R. n. 1124/1965 e voce 56 della tabella 4).Inoltre, si fa un’autoconvalida richiamando le«numerose decisioni» di «questa Corte».
Nelle sentenze dell’ottobre/novembre 2004 [27], oltre a ripetere le quattro«considerazioni», di cui s’è visto prima,si dà anche un primo commento ai successivi sviluppi della legislazione di settore (art. 47 comma 1 del D.L. 30 settembre 2003n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326 e l’art. 3 comma132 della L. 24 dicembre 2003, n. 350), che ha imposto la soglia di 100 fibre/litro «fissando la data del 1° ottobre 2003 per l'entrata in vigore della nuova disciplina». Così si dice nella sentenza n. 21862 del 18 novembre 2004 [28] : «la norma sopravvenuta esprime l’intento di modificare in parte i requisiti di accesso al beneficio, non certo di introdurre per la prima volta la necessità di una esposizione “qualificata” all’amianto, cioè una soglia di rischio prima inesistente. Una innovazione così forte non è confortata dal dato letterale e, trattandosi costantemente di esposizioni che risalgono a periodi lontani nel tempo, un peggioramento così radicale del regime giuridico applicabile a coloro per i quali non è stata fatta salva la normativa precedente (che già subiscono una riduzione del quantum del beneficio) susciterebbe fondati dubbi di conformità all'art. 3 Cost.». Nulla di più opinabile: si pensi solo che la nuova legislazione (art. 47 D.L.269/2003 e art. 3 comma 132 L. 350/2003) riduce i benefici a metà e solo per la misura delle pensioni (non più per il diritto) per chi otterrà il riconoscimento dopo il 1°ottobre 2003 sempre a causa di quella vecchia “esposizione”, con santa pace del principio di uguaglianza. Forse è più ragionevole ritenere che la nuova legislazione abbia natura innovativa e conferma quindi che, per il passato, non c’era alcuna “soglia” per i benefici pensionistici.
La conclusione è sempre uguale: in via d’interpretazione logica, non si può cambiare la legge per aggiungere un requisito non previsto e cioè la “soglia” del D. Lgs.277/1991.
Nei fatti, però, gli effetti potrebbero essere più drastici. Imponendo il requisito della “soglia” ex D. Lgs. 277/1991— anche se nella L. 257/1992 non esiste — la “platea” degli ipotetici aventi diritto rischia di ridursi drasticamente, dato che, com’è ovvio, l’onere della prova è a carico dell’interessato. Si poteva avere la sensazione che, con il requisito della“soglia”, si finisse con l’imporre una probatio diabolica, per le difficoltà di provare che per dieci anni effettivi a ritroso dal 1993 (e quindi quanto meno dal 1983 o ancor prima) c’è stata effettiva esposizione all’amianto per un minimo di 100 fibre/litro perla media di 8 ore ex D. Lgs. 277/1991. Le prove testimoniali possono provare l’effettiva esposizione, ma non certamente la“soglia” di 100 fibre/litro per la media di 8 ore, mentre si poteva pensare che le prove documentali o non esistono o,se esistessero, non sarebbero emerse.
Poi però è successo un fatto inaspettato. Con le consulenze tecniche d’ufficio (C.T.U.) spesso o almeno non raramente si è arrivati a provare il superamento della “soglia” di 100fibre/litro per la media di 8 ore anche a ritroso di tanti anni: ad esempio, in alcune delle sentenze del novembre 2004 [29] , in cui si è riaffermato il principio della “soglia”, c’era stata una C.T.U. favorevole per i lavoratori;ciò nonostante l’Istituto previdenziale aveva fatto ugualmente ricorso per Cassazione, con un accanimento inspiegabile o spiegabile come una specie di nuovo conflitto di classe (di cui dicevo all’inizio). E la Cassazione ha compensato le spese legali…
Questa delle C.T.U. favorevoli è stata una sorpresa, che forse gli stessi fautori della “soglia” non si aspettavano. Sottoaltro punto di vista, si aggiunge pessimismo, perché vuol dire che l’amianto è veramente eterno. Forse quel che si voleva con l’interpretazione “aggiuntiva”della soglia, e in ogni caso si è fatto, era rendere l’applicazione della legge estremamente difficile.
 
9. Riconoscimento privilegiato con gli “atti di indirizzo”
C’è stata anche un’opera ricostruttiva, ma per pochi privilegiati, di cui non sempre l’opinione pubblica è stata resa partecipe ma che i giudici conoscono bene.
Con «atti d’indirizzo», il Governo ha indicato per alcune imprese (singoli stabilimenti Enichem, Porti e altri) che, per certe mansioni e per certi periodi, l’esposizione all’amianto con diritto ai benefici ex L. 257/1992 c’è stata. C’è stata, senza discussioni. L’Inail, deputato per legge all’accertamento,s’è conformato e ha disposto che, dato che lo diceva il Governo, l’esposizione che dà diritto ai benefici c’è stata veramente.
Alcune imprese si erano“ribellate”, impugnando gli atti d’indirizzo davanti ai TAR: quello del Lazio aveva respinto il ricorso (anche se per motivi procedurali), ma un altro Tar l’aveva invece accolto.
Allora, per evitare discussioni, c’è stata una sorta di sanatoria con una norma nascosta nella “Finanziaria ambientale”, ma nascosta così bene che nessuno potrebbe accorgersene. Dispone infatti l’art. 18 comma 8 della L. 31 luglio 2002, n.179: «Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall’Inail sulla base degli atti d’indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni». La nuova legislazione (art. 47 D.L. 269/2003 e art. 3 comma 132 L. 350/2003)ha confermato la validità degli atti d’indirizzo, anche se ha imposto la ripetizione della domanda.
Pertanto, se l’Inail rilascia le certificazioni in conformità agli atti d’indirizzo, i benefici previdenziali per l’amianto non possono essere negati; i giudici, in presenza dei requisiti necessari, debbono dichiarare la cessazione della materia del contendere, dato che è la legge (art. 18 comma 8 L.179/2002) a prevedere direttamente che gli “atti d’indirizzo” sono validi «ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali»; è negata in radice la possibilità di controllare il superamento di una “soglia”, dato che l’atto d’indirizzo esclude questo requisito (preteso). Eppure, a prova di un accanimento davvero esasperato, in qualche caso i benefici sono stati ugualmente negati nonostante l’atto di indirizzo, affermando la mancanza del superamento della “soglia”. Si gonfia il contenzioso giudiziario, per quel conflitto di classe sempre più inspiegabile.
Ovviamente però non vi sarà cessazione della materia del contendere quando possa assumere rilievo un altro requisito, sia pur ipotetico, come quello della cessazione di ogni attività prima della L. 257/1992 [30] (retro paragrafo 6): in tal caso l’atto d’indirizzo non è preclusivo di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, né viene meno l’interesse alla naturale conclusione del processo con una pronunzia che riconosca (o neghi) il diritto azionato, in quanto non vi è totale eliminazione di ogni posizione di contrasto, né tanto meno vi è accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte o vi è dichiarazione di non voler proseguire la causa [31] .
 

Michele Miscione (Professore Ordinario nell'Università di Trieste)

email: studiomiscione@felsinalavoro.it

 
(fonte: Italian Labour Law e-Journal n. 3/2004; http://www.dirittodellavoro.it)
 

 

[1] Art. 13 comma 8 L. 27 marzo 1992, n. 257, mod. dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, conv. in L. 4 agosto 1993, n. 271.
[2] D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.
[3] Basti pensare ai ricorsi per Cassazione contro le C.T.U., di cui si vedranno alcuni esempi al paragrafo 8 (Cass., nn. 21679/2004; 21862/2004 e 21866/2004).
[4] P. Nodari, La strana vicenda per l’amianto della clausola “chi ha dato ha dato chi ha avuto ha avuto”, in Lav. giur., 2003, n. 5, 420; P. Nodari, Amianto e ripetibilità delle prestazioni erogate, in Lav. giur., 2003, n. 11, 1025.
[5] La legittimazione passiva è dell’Istituto che eroga la pensione, tenendo conto del coacervo dei contributi computabili per legge, dato che l'attribuzione della legittimazione passiva va collegata alla struttura del rapporto obbligatorio, come delineata dalla fattispecie astratta prevista dalla legge: Cass., 29 novembre 2002, n. 17000, Inpdai c. Mellino, in Mass. Giust. civ., 2002, 2083. Nel senso esposto, ma per altre questioni, cfr. in prec.: Cass., sez. un., 28 aprile 1989, n. 2041, INPS c. Scarabellin, in Mass. Giust. civ., 1989, fasc. 4, 89; Cass.., 10 marzo 1997, n. 2111, Inpdap c. Min. tesoro, in Mass. Giust. civ.,1997, 370; Cass., 30 gennaio 1998, n. 926, Min. tesoro c. Valsecchi, in Mass. Giust. civ., 1998, 190; Cass., sez. lav. 21 dicembre 1998, n. 12757, Min. tesoro c. Pirri, in Mass. Giust. civ., 1998, 2633; Cass., sez. un., 5 febbraio 2002, n. 1550, Min. tesoro c. Lepro e altro, in Foro it., 2002, I,1748.
[6] Cass., 28 giugno 2001, n. 8859, Vayr c. Inail, in Riv. giur. lav., 2001, II, 171 (con nota di M. Meucci, Indebita introduzione giurisprudenziale di valori di esposizione all’amianto per fruire dei benefici contributivi); Cass., sez. lav., 25 febbraio 2002, n. 2677, Carenza e altro c. Soc. Aem Torino, in Mass. Giust. civ., 2002, 292; Cass., 29 novembre 2002, n. 17000, cit. [ma in Mass. Giust. civ., 2002, 2083]; Cass., sez. lav., 29 ottobre 2003, n. 16256, Inps c. Alpi e altri, Inail, in Foro it., 2004, I, 79 (oltre numerose altre sentenze, di cui molte inedd.).
 
[7] Corte Cost., 12 gennaio 2000, n. 5, in Riv. crit. dir. lav., 2000, 318 (con nota di Giometti L., I benefici previdenziali per l’amianto al vaglio della Corte Costituzionale); in Riv. giur. ambiente, 2000,II, 535 (con nota di Gratani A., L’esposizione ultradecennale dei lavoratori all’amianto e i connessi benefici al vaglio della Corte costituzionale); in Riv. giur. lav., 2000, II, 568 (con nota di V. Lipari, Costituzionalità della normativa che attribuisce il beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi ai lavoratori esposti per oltre un decennio all’amianto); in Orient. giur. lav., 2000, 255 (con nota di L. Spagnuolo Vigorita, L’intervento della Corte costituzionale in tema di amianto); in Mass. giur. lav., 2000, I, 552 (con nota di F.,Tofacci, Benefici contributivi per amianto. I presupposti fissati dalla Corte costituzionale e le questioni irrisolte).
[8] Corte Cost., ord. 12 gennaio 2000, n. 7, in Giur. cost., 2000, 58.
[9] Corte costituzionale 22 aprile 2002, n. 127, in Lav. giur., 2002, 637 (con nota di M. Miscione): «Non è fondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 comma 8 L. 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall’art. 1 comma 1 D.L. 5 giugno 1993 n. 169, conv., con modificazioni, in L. 4 agosto 1993, n. 271, nella parte in cui, non prevedendo l’applicabilità del beneficio pensionistico ivi contemplato (moltiplicazione delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente 1,5 in favore dei lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni da applicare sull’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all’amianto gestita dall’Inail) ai lavoratori dipendenti dalle Ferrovie dello Stato s.p.a., introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti da imprese private e lavoratori dipendenti da imprese non private a fronte di una identica situazione di prolungata esposizione all’amianto. La disposizione censurata è infatti volta a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all’amianto, in presenza di presupposti fissati — attinenti, segnatamente, all’esposizione ultradecennale all’amianto, alla soggezione all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto e al rischio morbigeno —, in funzione evidentemente compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività svolta, pericolosità che non manca anche nell’ambito del servizio ferroviario, sicché non sussiste la lamentata violazione dell’art. 3 Cost.».
[10] Corte Cost., 31 ottobre 2002, n. 434, Gamberini e altro c. Inps, in Foro it., 2003, I,1356.
[11] Corte Cost., 19 dicembre 2003, n. 369, Inps c. De Sio e altro, in Giur. cost., 2003, f. 6.
[12] Cass., 7 luglio 1998, n. 6605, in Orient. giur. lav., 1998, 1044; Cass., 7 luglio 1998 n. 6620, in Dir. lav., 1999, II, 55, con nota di Casuccio; Cass., 28 luglio 1998, n. 7407, in Orient. giur. lav., 1998, 1028 (tutte con motivazione-fotocopia); Cass., Sez. un., 1° aprile 1999, n. 207, in Mass. Giust. civ., 1999, 727; Cass., 10 agosto 2000, n. 10557, in Lav. giur., 2001, 81; Cass., 12 febbraio 2001, n. 1976, in Mass. Giust. civ., 2001, 241; Cass., 19 aprile 2001, n. 5764, in Lav. giur., 2001, 988; Cass., 25 ottobre 2001, n. 13195, in Mass. Giust. civ., 2001, 1798; Cass., 7 novembre 2001, n. 13786, in Mass. Giust. civ., 2001, 1871; Cass., 9 dicembre 2002, n. 17528, Alborghetti c. Inail e altro, in Mass. Giust. civ., 2002, 2153; Cass., 26 febbraio 2003, n. 2932,Borrelli c. Inps, in Mass. Giust. civ., 2003, 403. V. anche Trib. Trieste, 26 febbraio 2000 e Trib. Gorizia, 4 marzo 2000, in Orient. giur. lav., 2000, 513 (con nota di A. Boscati, Contribuzione aggiuntiva per l’esposizione all’amianto tra tutela del bene salute e tutela del bene occupazione).
[13] Cass., Sez. lav., 29 ottobre 2003, n. 16256, Inps c. Alpi e altro, in Foro it., 2004, I, 79 (con nota di De Marzo); Cass., Sez. lav., 13 febbraio 2004, n. 2849, Di Rella c. Inps, in Mass. Giust. civ., 2004, f. 2; in D&G - Dir. e Giust., 2004, fasc. 10, 109; Cass., Sez. Lav., 27 febbraio 2004, n. 4063, Benedetti e altri c. Inail e c. Inps (rel. Coletti), in Mass. Giust. civ., 2004, fasc. 2; Cass., sez. lav., 28 aprile 2004, n. 8182, Grasso c. Inps, in Mass. Giust. civ., 2004, fasc. 4.
[14] Cass., 10 aprile 2002, n. 5082, in Dir. prat. lav., 2002, n. 34, 2280 (solo massima).
[15] Cass., 10 aprile 2002, n. 5082, cit.
[16] Corte Cost., 12 gennaio 2000, n. 5, cit. (ma in Riv. crit. dir. lav., 2000, 318; in Riv. giur. ambiente, 2000,II, 535; in Riv. giur. lav., 2000, II, 568; in Orient. giur. lav., 2000, 255; in Mass. giur. lav., 2000, I, 552).
[17] Corte Cost., 12 gennaio 2000 n. 5, cit.: «Il criterio dell’esposizione decennale costituisce un dato di riferimento tutt’altro che indeterminato, specie se si considera il suo collegamento, contemplato dallo stesso art. 13, comma 8, al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’amianto, gestita dall’INAIL. Nell’ambito di tale correlazione, il concetto di esposizione ultradecennale, coniugando l’elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965), viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio e, più precisamente, di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l’amianto è capace di generare per la sua presenza nell’ambiente di lavoro; evenienza, questa, tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell’ambiente lavorativo, che segna la soglia limite del rischio di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche)».
[18] Fra altre: App. Milano, 1 agosto 2003, Inps c. A. e altro, in Orient. giur. lav., 2003, 755; Trib. Massa, 13 gennaio 2004, Gastaldi, in Riv. pen., 2004, 347. Contra (fra altre): Trib. Perugia, 4 marzo 2003, Moretti c. Inps e altro, in Rass. giur. umbra, 2003, 92 (con nota di Rinaldi).
[19] Cass., sez. lav., 3 aprile 2001, n. 4913, Inps c. Bartoli e altro, in Riv. giur. lav., 2002, II, 190 (commentata, con la già cit. Cass., 28 giugno 2001, n. 8859, da M. Meucci, Indebita introduzione giurisprudenziale di valori di esposizione all’amianto per fruire dei benefici contributivi). La stessa sentenza (Cass., 3 aprile 2001, n. 4913) è stata commentata anche da Tofacchi F., Benefici contributivi per amianto: la Corte di cassazione legge la Consulta e ripensa la ratio della norma, in Mass. giur. lav., 2001, 730. Cfr. inoltre Cass., sez. lav., 27 febbraio 2002, n. 2926, Brusasco c. Inpdai, in Mass. Giust. civ., 2002, 340; Cass., Sez. lav., 15 maggio 2002, n. 7094, Inps c. Corradini e altro, in Foro it., 2002, I, 1970; Cass., sez. lav., 11 luglio 2002, n. 10114, in Inail c. Rosin e altro, in Foro it., 2003, I,1 358; Cass., sez. lav., 12 luglio 2002, n. 10185, in Inps c. Bargagli e altro, in Riv. infort. e mal. prof., 2002, II, 64; Cass., sez. lav., 23 gennaio 2003, n. 997, Bono e altro c. Inps e altro, in Foro it., 2003, I, 1357.
[20] Cass., Sez. lav., 29 ottobre 2003, n. 16256, cit. [ma in Foro it., 2004, I, 79 (con nota di G. De Marzo, Esposizione all’amianto tra acquisizioni giurisprudenziali e novità normative); Cass., Sez. Lav., 27 febbraio 2004, n. 4063, cit. (ma in Mass. Giust. civ., 2004, fasc. 2).
[21] Cass., Sez. lav., 29 ottobre 2003, n. 16256, cit. (la sentenza è presa in via solo esemplificativa, anche per le numerose altre spesso inedd.).
[22] Art. 3 comma 1 L. 257/1992: «La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'art. 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge».
[23] Art. 13 comma 8 L. 257/1992 (come sostituito dall’art. 1 comma 1 D.L. 5 giugno 1993, n. 169, conv. in L. 4 agosto 1993, n. 271): «Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5».
[24] Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 (in Suppl. ord. n. 129, alla Gazz. Uff. n. 220 del 20 settembre), Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
[25] Trib. Bologna, 18 giugno 2004, Berselli e altri c. Inps e c. Inail, rel. Dalla casa, ined., dove in particolare si afferma: «(…) innanzi tutto tale valore soglia non può essere rinvenuto nel limite fissato dall’art. 24 c. 3 D. Lgs. 277/1991 di 0,1 fibre per cm. cubo, per l’illogicità e l’inaffidabilità scientifica del ricorso a un criterio pensato in relazione all’adozione di misure tecniche di abbattimento del rischio (…). Il D.M. 6 settembre 1994 al fine della certificazione della restituibilità degli immobili bonificati dall’amianto, richiede che si accerti la presenza nell’ambiente di una concentrazione di fibre aerodisperse non superiore alle 2 fibre per litro». Poco più avanti, nella stessa sentenza, si sottolinea che «i limiti stabiliti dal D. Lgs. 277/1991 sono pensati in funzione di una rilevazione puntuale dell’esposizione all’amianto, e non per misurare e qualificare normativamente esposizioni decennali».
[26] Risulta pubblicata, anche se solo in massima, Cass., sez. lav., 19 ottobre 2004, n. 20467, Inps c. En. Ma., in Guida lav., 2004, n. 50, 52. Altre sentenze sono nel sito della Cassazione: ad es. Cass., sez. lav., 19 ottobre 2004, n. 20464, Inps c. Stagnaro (rel. Balletti); Cass., sez. lav., 8 novembre 2004, n. 21255, Inps c. Bajramovic (rel. Picone); Cass., sez. lav., 10 novembre 2004, n. 21384, Inps c. Festa e altri (rel. Picone); Cass., sez. lav., 11 novembre 2004, n. 21445, Inps c. Animobono (rel. D’Agostino); Cass., sez. lav., 18 novembre 2004, n. 21862, Inps c. Novelli (rel. D’Agostino); Cass., sez. lav., 16 novembre 2004, n. 21679, Inps c. Bovari (rel. Balletti); Cass., sez. lav., 18 novembre 2004, n. 21866, Inps c. Ferri (rel. Balletti).
[27] Citt. alla nota precedente.
[28] Cass., sez. lav., 18 novembre 2004, n. 21862, Inps c. Novelli (rel. D’Agostino), cit.
[29] Cass., sez. lav., 11 novembre 2004, n. 21445, Inps c. Animobono (rel. D’Agostino), Cass., sez. lav., 16 novembre 2004, n. 21679, Inps c. Bovari (rel. Balletti); Cass., sez. lav., 18 novembre 2004, n. 21862, Inps c. Novelli (rel. D’Agostino), cit.; Cass., sez. lav., 18 novembre 2004, n. 21866, Inps c. Ferri (rel. Balletti). Da notare, come si vedrà nel testo, che nelle tre ultime sentenze (nn. 21679, 21862 e 21866) sono state compensate le spese legali del giudizio di Cassazione.
[30] Cass., Sez. lav., 29 ottobre 2003, n. 16256, cit. (ma in Foro it., 2004, I, 79).

[31] Sui requisiti della cessazione della materia del contendere, si rinvia a per tutte, a Cass. 8 settembre 1997 n. 8698, 27 gennaio 1998 n. 801, 27 aprile 2000 n. 5390, Cass., Sez. Un., 28 settembre 2000 n. 1048, Cass., Sez. Un., 10 luglio 2001 n. 9332.

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TRIBUNALE DI URBINO
In composizione monocratica quale Giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Urbino, dr. Paolo SPAZIANI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n.368/2004 R.G.A.C.L. (cui sono riunite le cause iscritte ai nn.455/2004 e 489/2004 R.G.A.C.L.), vertente
TRA
S. M., F. A. , elettivamente domiciliati in Urbino, (omissis); rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Del Prete, in virtù di procura a margine dei ricorsi introduttivi; C. W. , elettivamente domiciliato in Urbino, (omissis), presso lo Studio dell'Avv. Enrico D'Ambrosio, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo.
RICORRENTI
E
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentato e difeso dagli Avvocati Pasquale Augelletta e Marco Luzi, come da procure generali alle liti del 7 ottobre 1993 e del 1°settembre 1997 per Notaio F. Lupo di Roma.
RESISTENTE
OGGETTO : maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici, in ragione dell'esposizione ultradecennale all'amianto, ai sensi dell'art.13, comma 8, L. 27 marzo 1992 n.257.
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorsi introduttivi, da memorie difensive e da verbale dell'odierna udienza di discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati, rispettivamente, il 18 giugno 2004, il 5 agosto 2004 e il 30 settembre 2004, M . S., A. F. e W. C. – premesso che avevano lavorato alle dipendenze della S. (già I.) s.p.a. (il primo con mansioni di addetto al “reparto infissi”, nel quale si effettuava la sagomatura e la foratura dei pannelli in cemento amianto tagliati nel contiguo “reparto pannelli”; il secondo con mansioni di manutentore degli impianti dei vari reparti, nonché di fuochista addetto alle caldaie utilizzate per asciugare i pannelli di amianto lavorati e verniciati; e il terzo con mansioni dapprima di magazziniere addetto alle operazioni di carico e scarico delle lastre in cemento amianto, e successivamente di operaio addetto al taglio, pulizia, finitura ed assemblaggio delle medesime); che, in ragione dell'esposizione ultradecennale all'amianto (avutasi, per il primo, dal 3 settembre 1975 al 31 dicembre 1992; per il secondo dal 5 novembre 1975 al 31 dicembre 1992; e per il terzo dal 19 giugno 1974 al 6 agosto 1999), avevano presentato all'INPS (rispettivamente, in data 25 agosto 2000; in data 23 ottobre 2000; e in data 4 ottobre 2000) istanza per il riconoscimento della maggiorazione dei periodi di lavoro ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, ai sensi dell'art.13, comma 8, L .27 marzo 1992 n.257, allegando la domanda di certificazione della predetta esposizione inoltrata all'INAIL; e che tale istanza non era stata accolta ed infruttuosamente era stato esperito il ricorso amministrativo al Comitato Provinciale – hanno convenuto in giudizio l'INPS, invocando la declaratoria del loro diritto alla maggiorazione dei periodi di lavoro ai fini pensionistici per esposizione a fibre di amianto, e la condanna dell'Istituto a riconoscere la maggiorazione medesima.
Con memorie difensive depositate in data 23 settembre 2004 e 23 dicembre 2004 si è costituito nei giudizi l'INPS, il quale, in via pregiudiziale di rito, ha invocato la declaratoria di improponibilità delle domande, sul presupposto dell'applicabilità, ai casi di specie, dell'art.47, comma 5, D.L. 30 settembre 2003 n.269, convertito nella L.24 novembre 2003 n.326, che onera i lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento della maggiorazione del periodo lavorativo di presentare all'INAIL domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al successivo comma 6.
Nel merito, il convenuto ha poi invocato il rigetto delle domande, deducendo, da un lato, che, tenuto conto del fondamento della disposizione contenuta nell'art.13, comma 8, L. n.257/1992, i benefici previdenziali da essa previsti dovrebbero essere riconosciuti unicamente ai lavoratori attualmente alle dipendenze di aziende che estraggono o utilizzano amianto (e non già ai lavoratori che, come i ricorrenti, lo siano stati in passato ed abbiano ormai cessato l'esposizione), ed osservando, dall'altro lato, che, in conformità con quanto stabilito nella sentenza n.5/2000 della Corte Costituzionale, ai fini dell'ottenimento dei predetti benefici non sarebbe sufficiente il presupposto dell'esposizione ultradecennale all'amianto, occorrendo altresì la dimostrazione dello specifico rischio morbigeno, da ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi di superamento dei valori massimi di concentrazione previsti dal D.Lgs. 15 agosto 1991 n.277 e successive modifiche.
Con riguardo all'ipotesi che la pretesa dei ricorrenti fosse stata ritenuta fondata, l'INPS ha infine invocato, da un lato, che la rivalutazione assicurativa fosse limitata al solo periodo ultradecennale di accertata esposizione all'amianto (e che non fosse invece estesa all'intero periodo lavorativo), e dall'altro lato, che si tenesse conto della disposizione di cui all'art.47, comma 1, D.Lgs. n.269/2003, prevedente la riduzione da 1,5 a 1,25 del coefficiente previsto dall'art.13, comma 8, L. n.257/92, nonché la limitazione della sua applicabilità ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche.
Disposta la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art.151 disp. att. c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'esperimento di una prova per testimoni e di una consulenza tecnico-ambientale d'ufficio e, all'esito dell'odierna udienza di discussione, è stata decisa nei termini di cui al dispositivo, del quale si è data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre anzitutto individuare le fonti normative che disciplinano le fattispecie dedotte nel presente giudizio, tenendo conto della complessa evoluzione della disciplina legislativa, nonché dell'intreccio tra norme primarie e norme secondarie, nella regolamentazione della materia dei benefici previdenziali connessi con l'esposizione all'amianto.
Ai sensi dell'art.13, comma 8, L. 27 marzo 1992 n.257 (nel testo sostituito dall'art.1 D.L.5 giugno 1993 n.169, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1993 n.271), per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.
Ai sensi dell'art.3, comma 1, della stessa L.27 marzo 1992 n.257, la concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza, si trasforma o si smaltisce tale materiale (ovvero si effettua attività di bonifica dallo stesso) non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n.277.
Ai sensi dell'art.31 D.Lgs.15 agosto 1991 n.277 (nel testo modificato dall'art.3, comma 4, della citata L. n.257/1992), i valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di otto ore, sono pari a 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo, e a 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.
Sul sistema delineato dalla normativa richiamata si sono innestate le recenti innovazioni contenute nell'art.47 D.L. 30 settembre 2003 n.269 (convertito, con modificazioni, nella L.24 novembre 2003 n.326) e nel DM 27 ottobre 2004 (emesso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione del citato art.47, ai sensi del comma 6 del medesimo), i quali hanno introdotto modifiche della precedente disciplina sia in relazione all'oggetto della prestazione previdenziale (stabilendo che a decorrere dal 1° ottobre 2003 il coefficiente di moltiplicazione per la maggiorazione del periodo lavorativo è ridotto da 1,5 a 1,25, e si applica unicamente ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, non anche della maturazione del diritto di acceso alle medesime: art.47, comma 1, D.L. n.269/2003; art.2, comma 1, DM 27 ottobre 2004), sia in relazione ai requisiti costitutivi del diritto (prevedendo la necessità di un periodo non inferiore a dieci anni – e non più ultradecennale – di esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno: art. 47, comma 3, D.L. n.269/2003; art.2, comma 1, DM 27 ottobre 2004), sia, infine, in relazione al procedimento amministrativo (ponendo, a carico dei lavoratori interessati, l'onere di presentare domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto ai benefici previdenziali: art. 47, comma 5, D.L. n.269/2003; art.3, comma 2, DM 27 ottobre 2004).
Si pone dunque il problema di chiarire se le riferite modifiche normative trovino o meno applicazione nelle fattispecie dedotte nel presente giudizio.
Il problema dell'ambito di operatività della nuova disciplina è stato risolto dallo stesso legislatore, il quale, nell'art.3, comma 132, L.24 dicembre 2003 n.350 (legge finanziaria per il 2004), ha fatto salva l'applicabilità delle norme previgenti alla data del 2 ottobre 2003 (giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n.269/2003) per i lavoratori che a tale data avessero già maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art.13, comma 8, L. n.257/1992 e successive modificazioni, nonché per coloro che avessero già avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o avessero ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, questa disposizione deve essere interpretata nel senso che: a) per “maturazione” del diritto al beneficio deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva (cfr. Cass. 8 novembre 2004 n.21257; Cass.18 novembre 2004 n.21862; Cass.15 luglio 2005 n.15008).
Alla luce della disposizione contenuta nell'art.3, comma 132, L . n.350/2003 e dell'interpretazione fornitane dalla Suprema Corte di Cassazione, deve escludersi che la normativa sopravvenuta trovi applicazione nelle fattispecie dedotte nei presenti giudizi, in quanto, sebbene non sia stato né provato né dedotto che i ricorrenti abbiano maturato il diritto a pensione, risulta invece chiaramente che essi, alla data del 2 ottobre 2003 avevano già avviato una procedura amministrativa per l'accertamento dell'esposizione all'amianto, sia attraverso la presentazione dell'istanza di rivalutazione contributiva all'INPS (cfr. doc. n 1 fascicolo S., da cui risulta che l'istanza era stata da lui presentata in data 25 agosto 2000; doc. n.1 fascicolo F., da cui risulta che l'istanza era stata da lui presentata il 23 ottobre 2000; doc. n.1 fascicolo C. da cui risulta che l'istanza era stata da lui presentata il 4 ottobre 2000) sia attraverso la presentazione della domanda di certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione medesima all'INAIL (cfr. doc. n.3 fascicolo S.; doc. n.4 fascicolo F.; docc. nn.2-3 fascicolo C.).
Le cause introdotte dai ricorrenti devono dunque essere decise facendo applicazione della disciplina delineata dagli artt.13, comma 8, e 3, comma 1, L. 27 marzo 1992 n.257, nonché dall'art.31 D.Lgs. 15 agosto 1991 n.277, non potendosi riconoscere alcuna rilevanza alle modifiche introdotte dall'art.47 D.L.30 settembre 2003 n.269 e dal decreto interministeriale emanato in funzione della sua attuazione.
2. Individuata la normativa applicabile, possono non solo essere precisati i requisiti costitutivi del diritto azionato dai ricorrenti, ma possono anche essere agevolmente delibate le eccezioni sollevate dall'INPS.
In particolare, devono reputarsi manifestamente infondate tanto l'eccezione pregiudiziale di rito con la quale si invoca la declaratoria di improponibilità della domanda per mancata presentazione all'INAIL dell'istanza di certificazione nel termine di decadenza di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto interministeriale, quanto l'eccezione (la quale, sebbene contenuta nella parte finale delle memorie difensive, ha valore di eccezione preliminare di merito, perché attinente all'oggetto della prestazione previdenziale) con la quale si invoca l'applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,25 (anziché di 1,5) e la limitazione della sua applicazione ai soli fini della determinazione dell'importo della pensione e non della maturazione del diritto di accesso alla medesima.
Entrambe le eccezioni, infatti, riposano sulla asserita applicabilità ai casi di specie, della normativa sopravvenuta introdotta dall'art.47 D.L. n.269/2003, la quale, per quanto si è sopra rilevato, non assume invece alcuna rilevanza nei rapporti controversi.
3. Del pari infondate sono le eccezioni (anche queste da qualificarsi come preliminari di merito) con le quali si deduce che il beneficio della maggiorazione del periodo lavorativo a fini previdenziali andrebbe riconosciuto unicamente ai lavoratori attualmente alle dipendenze di aziende che estraggono o utilizzano amianto (e non già ai lavoratori che, come i ricorrenti, lo siano stati in passato ed abbiano ormai cessato l'esposizione), e che la rivalutazione assicurativa dovrebbe comunque essere limitata al solo periodo ultradecennale di accertata esposizione all'amianto (senza possibilità di estenderla all'intero periodo lavorativo).
Sotto tale ultimo profilo va rilevato che la ritenuta applicabilità ai rapporti controversi della disciplina contenuta nella normativa anteriore a quella introdotta con il decreto legge n.269 del 2003, se da un lato esclude che la rivalutazione contributiva possa essere estesa ai periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL (limitazione che sembra invece essere stata rimossa dalla normativa sopravvenuta: cfr., in particolare, l'art.1, comma 1, DM 27 ottobre 2004), dall'altro lato, essa rivalutazione non può essere limitata al solo periodo ultradecennale di esposizione all'amianto in misura superiore ai limiti di legge (che costituisce soltanto il presupposto costitutivo del diritto: v. infra ), ma, una volta che tale presupposto costitutivo si sia integrato, va estesa all' “intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL”, conformemente alla previsione testuale dell'art.13, comma 8, L.27 marzo 1992 n.257 e successive modificazioni.
Con riguardo invece all'asserita necessità dell' “attualità” dell'esposizione, deve essere ricordato il contrario orientamento giurisprudenziale, assolutamente pacifico e consolidato, secondo cui la maggiorazione contributiva prevista dall'art.13, comma 8, L . n.257/1992 – tenuto conto della ratio della norma (la quale è diretta a consentire o facilitare il conseguimento della pensione ai lavoratori perdenti il posto di lavoro a causa della soppressione della lavorazione dell'amianto ed esclusi dal beneficio del prepensionamento) e del suo tenore letterale (nel quale compare la locuzione “lavoratori”) – non spetta ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, ovvero di pensione di inabilità, mentre va riconosciuta, sempre che ricorrano gli altri requisiti costitutivi del diritto, a coloro che, alla medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente o versavano in stato di temporanea disoccupazione (cfr. Cass. 7 luglio 1998 n.6620; Cass. 28 luglio 1998 n.7407; Cass. 10 agosto 2000 n.10557; Cass. 19 aprile 2001 n.5764; Cass. 9 dicembre 2002 n.17528; Cass.26 febbraio 2003 n.2932; Cass.13 febbraio 2004 n.2849; Cass.27 febbraio 2004 n.4063; Cass.28 aprile 2004 n.8182).
Non rileva dunque l' “attualità” dell'esposizione, ma la sussistenza della qualità di “lavoratore” al momento dell'entrata in vigore della legge, la quale non è controversa nei rapporti dedotti nel presente giudizio.
4. Venendo ora al merito in senso proprio delle domande formulate dai ricorrenti, occorre verificare se essi abbiano dato la dimostrazione della sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla invocata maggiorazione contributiva.
Questi requisiti costitutivi, alla stregua del sistema delineato dagli artt.13, comma 8, e 3, comma 1, L. 27 marzo 1992 n.257, nonché dall'art.31 D.Lgs. 15 agosto 1991 n.277, consistono, come si è accennato, non solo nell'espletamento, per oltre dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause “fisiologiche” quali riposi, ferie e festività), di mansioni comportanti l'esposizione all'amianto, ma anche nel superamento dei valori limite di esposizione (espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore) pari a 0,