Sui requisiti della cessazione della materia del
contendere, si rinvia a per tutte, a Cass. 8 settembre 1997 n. 8698, 27
gennaio 1998 n. 801, 27 aprile 2000 n. 5390, Cass., Sez. Un., 28
settembre 2000 n. 1048, Cass., Sez. Un., 10 luglio 2001 n. 9332.
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TRIBUNALE DI URBINO
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In composizione monocratica quale Giudice del lavoro
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REPUBBLICA ITALIANA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Giudice del lavoro di Urbino, dr. Paolo SPAZIANI, ha
pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la
seguente
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nella causa in
primo grado iscritta al n.368/2004 R.G.A.C.L. (cui sono riunite le
cause iscritte ai nn.455/2004 e 489/2004 R.G.A.C.L.), vertente
TRA
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S. M., F. A. ,
elettivamente domiciliati in Urbino, (omissis); rappresentati e
difesi dall'Avv. Mario Del Prete, in virtù di procura a margine dei
ricorsi introduttivi; C. W. , elettivamente domiciliato in Urbino,
(omissis), presso lo Studio dell'Avv. Enrico D'Ambrosio, che lo
rappresenta e difende, in virtù di procura a margine del ricorso
introduttivo.
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E
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ISTITUTO
NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante
pro tempore ; rappresentato e difeso dagli Avvocati Pasquale
Augelletta e Marco Luzi, come da procure generali alle liti del 7
ottobre 1993 e del 1°settembre 1997 per Notaio F. Lupo di Roma.
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OGGETTO :
maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici, in
ragione dell'esposizione ultradecennale all'amianto, ai sensi
dell'art.13, comma 8, L. 27 marzo 1992 n.257.
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CONCLUSIONI
DELLE PARTI : come da ricorsi introduttivi, da memorie difensive e
da verbale dell'odierna udienza di discussione.
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Con distinti
ricorsi depositati, rispettivamente, il 18 giugno 2004, il 5 agosto
2004 e il 30 settembre 2004, M . S., A. F. e W. C. – premesso che
avevano lavorato alle dipendenze della S. (già I.) s.p.a. (il primo
con mansioni di addetto al “reparto infissi”, nel quale si
effettuava la sagomatura e la foratura dei pannelli in cemento
amianto tagliati nel contiguo “reparto pannelli”; il secondo con
mansioni di manutentore degli impianti dei vari reparti, nonché di
fuochista addetto alle caldaie utilizzate per asciugare i pannelli
di amianto lavorati e verniciati; e il terzo con mansioni dapprima
di magazziniere addetto alle operazioni di carico e scarico delle
lastre in cemento amianto, e successivamente di operaio addetto al
taglio, pulizia, finitura ed assemblaggio delle medesime); che, in
ragione dell'esposizione ultradecennale all'amianto (avutasi, per il
primo, dal 3 settembre 1975 al 31 dicembre 1992; per il secondo dal
5 novembre 1975 al 31 dicembre 1992; e per il terzo dal 19 giugno
1974 al 6 agosto 1999), avevano presentato all'INPS
(rispettivamente, in data 25 agosto 2000; in data 23 ottobre 2000; e
in data 4 ottobre 2000) istanza per il riconoscimento della
maggiorazione dei periodi di lavoro ai fini del conseguimento delle
prestazioni pensionistiche, ai sensi dell'art.13, comma 8, L .27
marzo 1992 n.257, allegando la domanda di certificazione della
predetta esposizione inoltrata all'INAIL; e che tale istanza non era
stata accolta ed infruttuosamente era stato esperito il ricorso
amministrativo al Comitato Provinciale – hanno convenuto in giudizio
l'INPS, invocando la declaratoria del loro diritto alla
maggiorazione dei periodi di lavoro ai fini pensionistici per
esposizione a fibre di amianto, e la condanna dell'Istituto a
riconoscere la maggiorazione medesima.
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Con memorie
difensive depositate in data 23 settembre 2004 e 23 dicembre 2004 si
è costituito nei giudizi l'INPS, il quale, in via pregiudiziale di
rito, ha invocato la declaratoria di improponibilità delle domande,
sul presupposto dell'applicabilità, ai casi di specie, dell'art.47,
comma 5, D.L. 30 settembre 2003 n.269, convertito nella L.24
novembre 2003 n.326, che onera i lavoratori che intendono ottenere
il riconoscimento della maggiorazione del periodo lavorativo di
presentare all'INAIL domanda di certificazione dell'esposizione
all'amianto, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di
cui al successivo comma 6.
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Nel merito, il
convenuto ha poi invocato il rigetto delle domande, deducendo, da un
lato, che, tenuto conto del fondamento della disposizione contenuta
nell'art.13, comma 8, L. n.257/1992, i benefici previdenziali da
essa previsti dovrebbero essere riconosciuti unicamente ai
lavoratori attualmente alle dipendenze di aziende che estraggono o
utilizzano amianto (e non già ai lavoratori che, come i ricorrenti,
lo siano stati in passato ed abbiano ormai cessato l'esposizione),
ed osservando, dall'altro lato, che, in conformità con quanto
stabilito nella sentenza n.5/2000 della Corte Costituzionale, ai
fini dell'ottenimento dei predetti benefici non sarebbe sufficiente
il presupposto dell'esposizione ultradecennale all'amianto,
occorrendo altresì la dimostrazione dello specifico rischio
morbigeno, da ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi di
superamento dei valori massimi di concentrazione previsti dal D.Lgs.
15 agosto 1991 n.277 e successive modifiche.
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Con riguardo
all'ipotesi che la pretesa dei ricorrenti fosse stata ritenuta
fondata, l'INPS ha infine invocato, da un lato, che la rivalutazione
assicurativa fosse limitata al solo periodo ultradecennale di
accertata esposizione all'amianto (e che non fosse invece estesa
all'intero periodo lavorativo), e dall'altro lato, che si tenesse
conto della disposizione di cui all'art.47, comma 1, D.Lgs.
n.269/2003, prevedente la riduzione da 1,5 a 1,25 del coefficiente
previsto dall'art.13, comma 8, L. n.257/92, nonché la limitazione
della sua applicabilità ai soli fini della determinazione
dell'importo delle prestazioni pensionistiche.
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Disposta la
riunione dei procedimenti ai sensi dell'art.151 disp. att. c.p.c.,
la causa è stata istruita mediante l'esperimento di una prova per
testimoni e di una consulenza tecnico-ambientale d'ufficio e,
all'esito dell'odierna udienza di discussione, è stata decisa nei
termini di cui al dispositivo, del quale si è data lettura.
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1. Occorre
anzitutto individuare le fonti normative che disciplinano le
fattispecie dedotte nel presente giudizio, tenendo conto della
complessa evoluzione della disciplina legislativa, nonché
dell'intreccio tra norme primarie e norme secondarie, nella
regolamentazione della materia dei benefici previdenziali connessi
con l'esposizione all'amianto.
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Ai sensi
dell'art.13, comma 8, L. 27 marzo 1992 n.257 (nel testo sostituito
dall'art.1 D.L.5 giugno 1993 n.169, convertito, con modificazioni,
nella L. 4 agosto 1993 n.271), per i lavoratori che siano stati
esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero
periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le
malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto,
gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.
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Ai sensi
dell'art.3, comma 1, della stessa L.27 marzo 1992 n.257, la
concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro
ove si utilizza, si trasforma o si smaltisce tale materiale (ovvero
si effettua attività di bonifica dallo stesso) non può superare i
valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15
agosto 1991 n.277.
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Ai sensi
dell'art.31 D.Lgs.15 agosto 1991 n.277 (nel testo modificato
dall'art.3, comma 4, della citata L. n.257/1992), i valori limite di
esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media
ponderata in funzione del tempo su un periodo di otto ore, sono pari
a 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo, e a 0,2 fibre per
centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto sia isolate
sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.
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Sul sistema
delineato dalla normativa richiamata si sono innestate le recenti
innovazioni contenute nell'art.47 D.L. 30 settembre 2003 n.269
(convertito, con modificazioni, nella L.24 novembre 2003 n.326) e
nel DM 27 ottobre 2004 (emesso dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze in attuazione del citato art.47, ai sensi del comma 6 del
medesimo), i quali hanno introdotto modifiche della precedente
disciplina sia in relazione all'oggetto della prestazione
previdenziale (stabilendo che a decorrere dal 1° ottobre 2003 il
coefficiente di moltiplicazione per la maggiorazione del periodo
lavorativo è ridotto da 1,5 a 1,25, e si applica unicamente ai fini
della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche,
non anche della maturazione del diritto di acceso alle medesime:
art.47, comma 1, D.L. n.269/2003; art.2, comma 1, DM 27 ottobre
2004), sia in relazione ai requisiti costitutivi del diritto
(prevedendo la necessità di un periodo non inferiore a dieci anni –
e non più ultradecennale – di esposizione all'amianto in
concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come
valore medio su otto ore al giorno: art. 47, comma 3, D.L.
n.269/2003; art.2, comma 1, DM 27 ottobre 2004), sia, infine, in
relazione al procedimento amministrativo (ponendo, a carico dei
lavoratori interessati, l'onere di presentare domanda di
certificazione dell'esposizione all'amianto alla sede INAIL di
residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6,
a pena di decadenza del diritto ai benefici previdenziali: art. 47,
comma 5, D.L. n.269/2003; art.3, comma 2, DM 27 ottobre 2004).
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Si pone dunque
il problema di chiarire se le riferite modifiche normative trovino o
meno applicazione nelle fattispecie dedotte nel presente giudizio.
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Il problema
dell'ambito di operatività della nuova disciplina è stato risolto
dallo stesso legislatore, il quale, nell'art.3, comma 132, L.24
dicembre 2003 n.350 (legge finanziaria per il 2004), ha fatto salva
l'applicabilità delle norme previgenti alla data del 2 ottobre 2003
(giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge
n.269/2003) per i lavoratori che a tale data avessero già maturato
il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui
all'art.13, comma 8, L. n.257/1992 e successive modificazioni,
nonché per coloro che avessero già avanzato domanda di
riconoscimento all'INAIL o avessero ottenuto sentenze favorevoli per
cause avviate entro la stessa data.
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Secondo
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, questa
disposizione deve essere interpretata nel senso che: a) per
“maturazione” del diritto al beneficio deve intendersi la
maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno
ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne
esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano
avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per
l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva (cfr.
Cass. 8 novembre 2004 n.21257; Cass.18 novembre 2004 n.21862; Cass.15
luglio 2005 n.15008).
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Alla luce
della disposizione contenuta nell'art.3, comma 132, L . n.350/2003 e
dell'interpretazione fornitane dalla Suprema Corte di Cassazione,
deve escludersi che la normativa sopravvenuta trovi applicazione
nelle fattispecie dedotte nei presenti giudizi, in quanto, sebbene
non sia stato né provato né dedotto che i ricorrenti abbiano
maturato il diritto a pensione, risulta invece chiaramente che essi,
alla data del 2 ottobre 2003 avevano già avviato una procedura
amministrativa per l'accertamento dell'esposizione all'amianto, sia
attraverso la presentazione dell'istanza di rivalutazione
contributiva all'INPS (cfr. doc. n 1 fascicolo S., da cui risulta
che l'istanza era stata da lui presentata in data 25 agosto 2000;
doc. n.1 fascicolo F., da cui risulta che l'istanza era stata da lui
presentata il 23 ottobre 2000; doc. n.1 fascicolo C. da cui risulta
che l'istanza era stata da lui presentata il 4 ottobre 2000) sia
attraverso la presentazione della domanda di certificazione della
sussistenza e della durata dell'esposizione medesima all'INAIL (cfr.
doc. n.3 fascicolo S.; doc. n.4 fascicolo F.; docc. nn.2-3 fascicolo
C.).
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Le cause
introdotte dai ricorrenti devono dunque essere decise facendo
applicazione della disciplina delineata dagli artt.13, comma 8, e 3,
comma 1, L. 27 marzo 1992 n.257, nonché dall'art.31 D.Lgs. 15 agosto
1991 n.277, non potendosi riconoscere alcuna rilevanza alle
modifiche introdotte dall'art.47 D.L.30 settembre 2003 n.269 e dal
decreto interministeriale emanato in funzione della sua attuazione.
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2. Individuata
la normativa applicabile, possono non solo essere precisati i
requisiti costitutivi del diritto azionato dai ricorrenti, ma
possono anche essere agevolmente delibate le eccezioni sollevate
dall'INPS.
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In
particolare, devono reputarsi manifestamente infondate tanto
l'eccezione pregiudiziale di rito con la quale si invoca la
declaratoria di improponibilità della domanda per mancata
presentazione all'INAIL dell'istanza di certificazione nel termine
di decadenza di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto
interministeriale, quanto l'eccezione (la quale, sebbene contenuta
nella parte finale delle memorie difensive, ha valore di eccezione
preliminare di merito, perché attinente all'oggetto della
prestazione previdenziale) con la quale si invoca l'applicazione del
coefficiente moltiplicatore di 1,25 (anziché di 1,5) e la
limitazione della sua applicazione ai soli fini della determinazione
dell'importo della pensione e non della maturazione del diritto di
accesso alla medesima.
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Entrambe le
eccezioni, infatti, riposano sulla asserita applicabilità ai casi di
specie, della normativa sopravvenuta introdotta dall'art.47 D.L.
n.269/2003, la quale, per quanto si è sopra rilevato, non assume
invece alcuna rilevanza nei rapporti controversi.
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3. Del pari
infondate sono le eccezioni (anche queste da qualificarsi come
preliminari di merito) con le quali si deduce che il beneficio della
maggiorazione del periodo lavorativo a fini previdenziali andrebbe
riconosciuto unicamente ai lavoratori attualmente alle dipendenze di
aziende che estraggono o utilizzano amianto (e non già ai lavoratori
che, come i ricorrenti, lo siano stati in passato ed abbiano ormai
cessato l'esposizione), e che la rivalutazione assicurativa dovrebbe
comunque essere limitata al solo periodo ultradecennale di accertata
esposizione all'amianto (senza possibilità di estenderla all'intero
periodo lavorativo).
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Sotto tale
ultimo profilo va rilevato che la ritenuta applicabilità ai rapporti
controversi della disciplina contenuta nella normativa anteriore a
quella introdotta con il decreto legge n.269 del 2003, se da un lato
esclude che la rivalutazione contributiva possa essere estesa ai
periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita
dall'INAIL (limitazione che sembra invece essere stata rimossa dalla
normativa sopravvenuta: cfr., in particolare, l'art.1, comma 1, DM
27 ottobre 2004), dall'altro lato, essa rivalutazione non può essere
limitata al solo periodo ultradecennale di esposizione all'amianto
in misura superiore ai limiti di legge (che costituisce soltanto il
presupposto costitutivo del diritto: v. infra ), ma, una
volta che tale presupposto costitutivo si sia integrato, va estesa
all' “intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti
dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL”, conformemente
alla previsione testuale dell'art.13, comma 8, L.27 marzo 1992 n.257
e successive modificazioni.
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Con riguardo
invece all'asserita necessità dell' “attualità” dell'esposizione,
deve essere ricordato il contrario orientamento giurisprudenziale,
assolutamente pacifico e consolidato, secondo cui la maggiorazione
contributiva prevista dall'art.13, comma 8, L . n.257/1992 – tenuto
conto della ratio della norma (la quale è diretta a
consentire o facilitare il conseguimento della pensione ai
lavoratori perdenti il posto di lavoro a causa della soppressione
della lavorazione dell'amianto ed esclusi dal beneficio del
prepensionamento) e del suo tenore letterale (nel quale compare la
locuzione “lavoratori”) – non spetta ai soggetti che, alla data di
entrata in vigore della legge, erano già titolari di pensione di
anzianità o di vecchiaia, ovvero di pensione di inabilità, mentre va
riconosciuta, sempre che ricorrano gli altri requisiti costitutivi
del diritto, a coloro che, alla medesima data, prestavano ancora
attività di lavoro dipendente o versavano in stato di temporanea
disoccupazione (cfr. Cass. 7 luglio 1998 n.6620; Cass. 28 luglio
1998 n.7407; Cass. 10 agosto 2000 n.10557; Cass. 19 aprile 2001
n.5764; Cass. 9 dicembre 2002 n.17528; Cass.26 febbraio 2003 n.2932;
Cass.13 febbraio 2004 n.2849; Cass.27 febbraio 2004 n.4063; Cass.28
aprile 2004 n.8182).
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Non rileva
dunque l' “attualità” dell'esposizione, ma la sussistenza della
qualità di “lavoratore” al momento dell'entrata in vigore della
legge, la quale non è controversa nei rapporti dedotti nel presente
giudizio.
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4. Venendo ora
al merito in senso proprio delle domande formulate dai ricorrenti,
occorre verificare se essi abbiano dato la dimostrazione della
sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla invocata
maggiorazione contributiva.
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Questi
requisiti costitutivi, alla stregua del sistema delineato dagli
artt.13, comma 8, e 3, comma 1, L. 27 marzo 1992 n.257, nonché
dall'art.31 D.Lgs. 15 agosto 1991 n.277, consistono, come si è
accennato, non solo nell'espletamento, per oltre dieci anni (periodo
in cui vanno valutate anche le pause “fisiologiche” quali riposi,
ferie e festività), di mansioni comportanti l'esposizione
all'amianto, ma anche nel superamento dei valori limite di
esposizione (espressi come media ponderata in funzione del tempo su
un periodo di riferimento di otto ore) pari a 0,