Demansionamento del lavoratore e risarcimento del danno esistenziale

 

Corte di Appello di Campobasso, Sez, lav., sentenza 17 gennaio 2007, n. 22 - Pres. lapaolo - Rel. Pensa - P. (avv. Mazzocco e Onorato) c. Comune di Guardaregia (avv. Colalillo e Scarano)

 

Lavoro subordinato - Qualifiche e mansioni - Dequalificazione professionale di un dipendente di un'Amministrazione Comunale - Danno esistenziale - Risarcimento dei danno quale conseguenza automatica della violazione dell'art. 2103 c.c.- Liquidazione del danno in via equitativa.

 

Il danno non patrimoniale (sub specie, il danno esistenziale) determinato dal demansionamento e consistente in riflessi negativi a livello di libera espressione della professionalità dal lavoratore e di pregiudizievole incidenza sulla vita di relazione dello stesso costituisce automatico effetto della violazione del precetto contenuto nell'art. 2103 del codice civile.

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso presentato il 25 settembre 2002 al giudice del lavoro del Tribunale di Campobasso, D. P. espose:

- che dipendente del Comune di Guardaregia a far tempo dal 1985 ed inquadrato - dal 23 aprile 1997 - nella Categoria B4 (ex V qualifica funzionale) come "collaboratore professionale dell'Area amministrativa", aveva svolto mansioni di vario tipo presso gli Uffici "Anagrafe", "Elettorale", "Segre­teria" e "Ragioneria" nonché presso l'Ufficio del Sindaco;

- che, subentrata, all'esito della consultazione elettorale del 2001, la nuova Amministrazione comunale, era stato reso destinatario di una serie di provvedimenti (quali la richiesta di restituzione delle chiavi degli uffici, lo spostamento della sua postazione di lavoro in locali isolati rispetto a quelli occupati dagli altri impiegati comunali e la non attribuita disponibilità del computer), con conse­guente negativa incidenza sulla sua posizione lavorativa;

- che tale situazione, rimaste senza risposte le reiterate sue richieste dirette all'Amministrazione comunale - perché gli fossero fornite spiegazioni al riguardo -, aveva di fatto comportato la privazione delle mansioni precedentemente espletate, in violazione dei disposto normativo degli arti. 2103 e 2043 c.c. e 52 del D.Lgs. n. 165/2001;

- che, per effetto dei provvedimenti adottati nei suoi confronti - tutti viziati per eccesso di potere - e del connesso demansionamento realizzatosi, aveva subito un danno alla libera esplicazione della sua professionalità con correlato pregiudizio sulla vita di relazione e con valutabilità in termini patrimoniali. Sulla base di tali premesse, il ricorrente chiese che, evocato il giudizio l'anzidetto Comune, fosse allo stesso ordinato di attribuirgli nuovamente le mansioni precedentemente svolte relativamente alla sua qualifica funzionale, con condanna del medesimo Comune al risarcimento del danno, quantificabile - anche mediante determinazione in via equitativa - in € 25.000,00 ed alla rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio. Ritualmente instauratasi la lite, il Comune di Guardaregia, preliminarmente eccepite l'inammissibilità del ricorso (per difetto di legittimazione passiva, stante l'asserita non configurabilità della "immedesimazione organica" dell'ente a fronte dei comportamenti dolosi perpetrati - secondo la prospettazione dell'istante - in suo danno) e la nullità dell'azione (per l'affermata genericità della domanda), contestò, nel merito, la fondatezza dell'avverso assunto, sostenendo (nell'invocare il rigetto del ricorso - asseritamente connotato da temerarietà -, con vittorie di spese, diritti ed onorari), la sporadicità delle mansioni espletate dal P. negli uffici da lui indicati, la riconducibilità dei provvedimenti - adottati con riguardo alla posizione lavorativa del predetto - ad esigenze di riorganizzazione di tutti gli uffici comunali e, comunque , l'omessa specificazione delle modalità di quantificazione del danno reclamato.

Espletata la fase istruttoria (nel corso della quale, acquisita varia documen­tazione prodotta dalle parti, veniva ammessa ed espletata prova per testi), il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, con sentenza dei 31 maggio 2005, rigettò la domanda, dichiarando compensata la metà delle spese dei grado e condannando il ricorrente alla rifusione, in favore del Comune convenuto, della rimanente metà di esse, liquidata in complessivi € 400,00, Dopo avere disatteso le eccezioni di inammissibilità del ricorso e di nullità dell'azione, spiegate per parte convenuta, e dopo avere precisato che le questioni, concernenti la modifica della pianta organica del Comune di Guardaregia, con connessa soppressione del posto occupato dai P. e con la successiva messa in mobilità dello stesso P. per il rifiuto da lui opposto allo svolgimento di mansioni diverse, anche se ricomprese, nella sua qualifica funzionale, non potevano formare oggetto di valutazione - per essere state tardivamente prospettate in corso di causa -, deduceva il primo giudice che le modifiche, che avevano interessato la posizione lavorativa del ricorrente, non potevano essere ritenute sufficienti a ravvisare il lamentato demansionamento.

Precisava il Tribunale - richiamando le indicazioni fornite dai testi escussi nel corso del giudizio -:

-che la restituzione delle chiavi non aveva riguardato il solo P., avendo interessato tutti i dipendenti comunali;

- che la differente dislocazione della postazione di lavoro del medesimo P. aveva in effetti trovato motivo nell'esigenza, rilevata dalla nuova Amministrazione comunale, di sistemare ciascun dipendente in una propria stanza;

- che i locali in cui aveva presto posto il ricorrente costituivano parte integrante della struttura adibita a Casa comunale;

- che gli anzidetti locali erano rimasti privi di computer per il breve lasso temporale durante il quale la Società Halley Sud Est s.r.l, incaricata degli interventi, finalizzati ad implementare il sistema informatico, aveva provveduto ad effettuare le relative operazioni;

- che non aveva trovato riscontro la lamentata inattività da parte del P., avendo invece questi continuato ad espletare, in diversi settori, le mansioni proprie della sua qualifica, quali l'inserimento delle delibere comunali nel nuovo software, la sistemazione degli archivi - com­preso quello concernente la Commissione Edilizia e la partecipazione, come segretario, a commissioni per le gare di appalto;

- che il P. non avrebbe mai potuto svolgere le funzioni di ufficiale di anagrafe, non. essendo esse contemplate nell'atto di delega, che prevedeva soltanto la ricezione di dichiarazioni sostitutive di notorietà e l'autentica di firme e di copie di documenti ;

- che, dovendo essere ritenuta inattendibile la disposizione di M. G. (per la rivalità esistente tra questi, sindaco uscente per non essere stato rieletto all'esito della consultazione elettorale del 2001, e colui che era a lui subentrato nella carica), era per converso emerso che era stato proprio il ricorrente a rifiutarsi di eseguire le attività richiestegli;

- che al Comune non poteva non essere in ogni modo riconosciuto lo ius variandi - con conseguente modifica peggiorativa della posizione lavorativa del dipendente - nell'ambito di una generalizzata ristrutturazione organizzativa degli uffici.

Avverso l'anzidetta sentenza, con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte il 9 agosto 2005, ha proposto appello D. P., il quale, nel censurare le statuizioni rese dal primo giudice per l'asserita parziale ed inesatta valutazione delle risultanze processuali, ha sostenuto:

1. che, quanto alle circostanze su cui il Tribunale aveva ritenuto di soffermare la sua attenzione per dedurre la non ravvisabilità del demansionamento (circostanze che erano state in effetti richiamate nel ricorso introduttivo ai solo fine di fornire una rappresentazione complessiva della vicenda portata all'esame dei giudicante), si sarebbe dovuto comunque rilevare, sulla base di un più approfondito esame delle dichiarazioni dei testi;

a)che egli era stato l'unico dipendente ad essere spostato di stanza;

b)che il locale in cui era stata sistemata la sua postazione di lavoro era ubicato in altra ala della Casa comunale;

c) che il computer installato nell'anzidetto locale era stato reso operativo soltanto in data 24 ottobre 2002, allorquando, dopo che era trascorso oltre un anno dalla delibera di implementazione del sistema informatico e dopo che egli aveva inutilmente chiesto, sin dal 19 dicembre 2001, spiegazioni sulle ragioni dell'eliminazione del computer datogli precedentemente in deduzione, gli era stata consegnata la nuova password;

2. che le deposizioni dei testi Di S. F, M. G., B. M., Di I. D. G, E. avevano in effetti evidenziato le molteplici mansioni che egli aveva svolto presso gli Uffici Segreteria, Ragioneria, Contabilità, Anagrafe. Elettorale e Tecnico, mansioni poi sottrattegli con l'avvento, nel 2001, della nuova Amministrazione Comunale;

3. che gli incarichi - che, secondo il giudice, gli sarebbero stati affidati e che non avrebbero consentito di individuare il lamentato demansionamento - non sarebbero valsi a produrre un simile effetto, dal momento che si sarebbe dovuto considerare:

a) che l'incarico di sistemazione dell'archivio comunale, peraltro risalente al giugno 2002, non era mai stato in pratica svolto, non essendogli mai stata indicata la sede in cui spostare detto archivio;

b) che l’ incarico di inserimento delle delibere comunali nel nuovo software, affidatogli dal segretario comunale A. M., era stato in pratica svolto per il breve periodo intercorso tra il febbraio e l'aprile 2002;

c) che l'incarico di trascrizione delle concessioni edilizie dell'anno 2001 era stato portato a termine lo stesso giorno del conferimento;

d) che il compito di segretario verbalizzante in occasione delle gare di appalto era stato espletato soltanto per tre o quattro volte;

4.che, nella sostanza, per il periodo dai maggio 2001 all'agosto 2003 (epoca dell'avvenuto suo collocamento in disponibilità ai fini della mobilità), erano state da lui svolte attività limitate nel tempo e di gran lunga inferiori a quelle espletate in precedenza;

5.che egli, oltre ad essere delegato al ricevimento delle dichiarazioni sostitutive di notorietà e all'autentica delle firme e delle copie di documenti presso l'Ufficio Anagrafe, era stato anche delegato alle funzioni di ufficiale di anagrafe (con connessa possibilità di firmare i certificati di stato civile), in base a provvedimento sindacale del 28 maggio 1997 e a decreto prefettizio di approvazione del 3 giugno 1997;

6. che le sole testimonianze di P. L. e di M. A. non si sarebbero dovute ritenere sufficienti a far dedurre che egli si fosse rifiutato di procedere alla sistemazione dell'archivio comunale -perché insoddisfatto della sistemazione nella nuova stanza - oppure di collaborare con il responsabile dei servizi amministrativi, e ciò perché, quanto alla sistemazione dell'archivio, egli si era limitato a chiedere chiarimenti al segretario comunale -senza peraltro averli - circa le modalità di esecuzione di detto incarico e l'ubicazione del nuovo archivio, e, quanto all'asserita succitata mancata-collaborazione, la circostanza era stata pienamente smentita da B. M., responsabile dei servizi amministrativi;

7. che la riprova dell'avvenuto demansionamento sarebbe stata offerta dal sintomatico particolare che le mansioni da lui espletate in precedenza erano state affidate a G, R., inizialmente in servizio quale "lavoratore socialmente utile" ed adibito nell'Area di intervento tecnico-amministrativo e alla conduzione dello scuolabus e successivamente, a seguito delle elezioni comunali del 2001, inquadrato nei ruoli dei dipendenti comunali con inserimento nell'Area dì intervento "amministrativa-collaborazione amministrativa con il personale comune", il tutto con contestuale proposta, rivoltagli dal Comune, di svolgere il compito di conduttore di scuolabus, già demandato al predetto G.;

8. che l'argomentazione proposta dal primo giudice - circa la modificabilità in pejus delle mansioni del  dipendente in caso di ristrutturazione organizzativa - non sarebbe corretta, e ciò per la semplice ragione che il riferito demansionamento era stato posto in essere a far tempo dal maggio 2001, mentre la ristrutturazione organizzativa era avvenuta per effetto della deliberazione del 24 luglio 2003;

9. che il comportamento dell'Amministrazione Comunale, essendo conseguentemente risultato lesivo delle sue posizioni giuridiche soggettive, con pregiudizievoli riflessi sulle sue condizioni psico-fisiche e sui rapporti interpersonali nella vita quotidiana, gli aveva causato un danno non patrimoniale risarcibile, la cui prova, accertata la violazione del diritto del dipendente a svolgere le mansioni proprie della sua qualifica, sarebbe in re ipsa con possibilità di liquidazione in via equitativa. Sulla base di tali premesse, l'appellante ha chiesto il riconoscimento dell'illegittimità del demansionamento subito (con contestuale ordine - al Comune appellato e ove necessario - di riattribuzione delle mansioni connesse al V livello funzionale - attualmente categoria B4 -) e la condanna del medesimo Comune al risarcimento del danno, quantificato in euro 25,000,00, ed alla rifusione di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio.

Ritualmente costituitosi il contraddittorio in relazione alla disposta comparizione delle parti mediante emissione di decreto presidenziale ex art. 435 c.p.c. -, il Comune di Guardaregia, dopo aver illustrato le vicende, anche di carattere giudiziario, che avevano portato alla riorganizzazione della dotazione organica del Personale dipendente, con correlata soppressione del posto di collaboratore amministrativo già occupato dal R (al quale, con deliberazione di Giunta n. 96 del 29 luglio 2003, era stata proposta la collocazione, nel posto di col-laboratore professionale autista di scuolabus categoria B, proposta dallo stesso non accettata), ha innanzitutto affermato la legittimità, riconosciuta da ultimo, anche con sentenza dei Consiglio di .Stato in data 22 novembre 2005 - 23 maggio 2006, dell'anzidetta riorganizzazione, aggiungendo che, relativamente alla domanda di reintegrazione nelle mansioni proprie del profilo professionale reclamato, andrebbe comunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stato il P, inserito, una volta messo in mobilità nell'agosto 2003, nel ruolo unico regionale -categoria B, profilo professionale B3 -, con stipula di apposito contratto individuale di lavoro, in relazione alla delibera della Giunta Regionale del Molise n. 1069 del 3 agosto 2005.

Il Comune appellato, nel precisare che la soppressione del posto succitato aveva trovato motivo nelle mutate e ridotte esigenze di lavoro e nell'informatizzazione dei servizi e che le pretese del P. non avrebbero trovato alcun riscontro nelle emergenze acquisite al processo (non soltanto perché, nella valutazione dei compiti espletati dall'appellante, non sarebbe ravvisabile il dedotto demansionamento, ma anche perché non sarebbero stati conseguentemente integrati gli estremi del danno risarcibile), ha invocato il rigetto del gravame, con la conferma della sentenza impugnata e con ogni altra conseguenza anche in ordine alla regolazione di spese, diritti ed onorari del giudizio. Quindi, la causa, sulle conclusioni rassegnate nei termini in epigrafe tra-scritti, è stata, all'esito dell'odierna udienza di discussione, decisa nelle forme previste dall'art. 437 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

Deve essere innanzitutto osservato che le eccezioni spiegate in prime cure dal Comune di Guardaregia con riferimento alle prospettate inammissibilità del ricorso (per l'ipotizzato difetto di legittimazione passiva) e nullità dell'azione (per l'affermata genericità della domanda), non essendo state riproposte in questa sede, devono intendersi rinunciate ex art, 346 c.p.c. e, quindi, abbandonate, senza che, in ordine ad esse, sia pertanto necessaria alcuna ulteriore delibazione. Passando all'esame del gravame, rileva poi la Corte che l'appellante, con un motivo sostanzialmente unico -ancorché articolato mediante i diversi profili più sopra dettagliatamente richiamati -, ha lamentato, in estrema sintesi, che il primo giudice, in una corretta valutazione delle risultanze processuali, avrebbe dovuto affermare la fondatezza delle domande proposte mediante il ricorso introduttivo con riguardo al prospettato demansionamento operato ai suoi danni dal Comune appellato ed all'azionata pretesa risarcitoria.

I rilievi dell'appellante meritano consenso nei termini di seguito specificati. Prima di ogni altra considerazione, va però detto che non può che rimanere estranea al thema decidendum della presente controversia - per non avere formato oggetto del ricorso introduttivo dei giudizio di primo grado — la questione, proposta dal Comune di Guardaregia con la comparsa di costituzione in questa fase del giudizio, in ordine alla riscontrata legittimità, a seguito dei vari giudizi intercorsi tra le parti, della modificata riorganizzazione della dotazione organica del Personale dipendente, con correlata soppressione del posto di collaboratore amministrativo già occupato dal P.

Ciò premesso, considerato che il P., nell'ambito del presente giudizio, ha lamentato di essere stato privato delle mansioni contemplate dal suo livello professionale non già per effetto della soppressione del posto precedentemente occupato, bensì per non essergli stato consentito di svolgere quelle mansioni ancor prima che intervenisse la succitata soppressione, l'indagine, nella prospettiva di stabilire la fondatezza o meno delle istanze formulate dal P., deve svilupparsi in una duplice direzione, dovendosi, per un verso, individuare quali compiti fossero al predetto affidati prima del maggio 2001 e, per altro verso, se gli incarichi conferitigli dopo tale data, nell'apprezzamento della loro effettiva portata, abbiano o meno comportato il dedotto demansionamento.

Orbene, sulla scorta delle indicazioni fornite dai testi escussi in prime cure; è rimasto accertato che il P., fino al maggio 2001 e secondo quanto hanno riferito, in modo sostanzialmente conforme, i testi Di S. R, G. M., M. G.,B.M.,Di I.D.e G.E.:

A) coadiuvava, una volta acquisita, dopo essere stato assunto per la conduzione dello scuolabus, la qualifica di collaboratore amministrativo, il Segretario Comunale, occupandosi della dattiloscrittura delle delibere, degli atti predisposti dal medesimo Segretario, della corrispondenza nonché dell'espletamento di ogni altra attività riguardante l'Ufficio di segreterìa;

B) si occupava anche - specialmente in assenza degli impiegati titolari -, di pratiche riguardanti l'Ufficio Anagrafe (con predisposizione e rilascio di certificati) e il Servizio Contabilità (con formazione e tenuta dei ruoli per la riscossione dei canoni delle utenze idriche e della nettezza urbani);

C) collaborava nel contempo con il responsabile dell'Ufficio Ragioneria, occupandosi della preparazione dei ruoli per i tributi comunali;

D)dopo il cambio di stanza, era rimasto praticamente inattivo, anche perché non aveva modo di operare sul computer, in quanto non collegato in rete;

E) nel momento in cui il lavoratore socialmente utile G. R. era stato addetto al settore contabilità, si era visto sottrarre le mansioni precedentemente espletate in tale settore.

Orbene, evidenziato che non è stato affatto contestato che le suesposte mansioni non rientrassero tra quelle demandate ai dipendenti aventi la qualifica di "collaboratore amministrativo" (la stessa, cioè, rivestita dal P.), la circostanza, segnalata parimenti dai testi escussi (ved., in particolare, le disposizioni di M. G„ B, M. e G. E.), che, cambiata l'Amministrazione comunale dopo la consultazione elettorale del 2001, l'appellante non avesse praticamente più svolto le anzidette mansioni, venendo adibito, come il P. ha dimostrato documentalmente, all'espletamento di compiti marginali (quali la sistemazione dell'archivio comunale - con incarico peraltro conferito soltanto nel giugno 2002 ed in pratica non espletato, per non essere state indicate allo stesso P., le modalità esecutive da seguire e quali fossero i locali da adibire ad archivio - oppure l'inserimento delle delibere comunali nel nuovo software - incarico espletato soltanto per qualche mese - e la trascrizione delle concessioni edilizie dell'anno 2001 -compito iniziato e terminato nell'arco di un giorno -), l'anzidetta circostanza - si diceva - è valsa a rendere palese l'operato demansionamento ai danni dell'appellante. E che siffatta evenienza si sia sicuramente verificata ha trovato ulteriore e definitivo riscontro nel sintomatico particolare che, ancor prima che venisse disposta la soppressione dei posto di lavoro occupato dal P. (dato che, com'è stato in precedenza sottolineato, non deve formare oggetto di disamina in questa sede), le mansioni esercitate dal predetto erano state affidate al lavoratore socialmente utile G. R. (vedi deposizioni rese da M. G. - la cui affidabilità, contrariamente a quanto ha ritenuto di dedurre il primo giudice, non vi è motivo di porre in dubbio, solo perché il medesimo M. era Sindaco uscente per essere stato sconfitto all'esito della consultazione elettorale del 2001 - nonché da G. E.).

D'altronde, pur potendosi condividere l'assunto difensivo del Comune appellato circa l'assenza, da parte dell'Amministrazione, degli ipotizzati intenti persecutori nei confronti del P. (allorquando era stata a lui chiesta la restituzione delle chiavi degli uffici o lo si era sistemato da solo in una stanza dislocata in un'ala della Casa Comunale, comunque non contigua alle stanze occupate dagli altri impiegati, oppure non era stato possibile porre a sua disposizione con immediatezza un computer operativo, e ciò perché, a dire del medesimo Comune, i provvedimenti adottati rientravano nell'ambito di una generalizzata riorganizzazione dei servizi comunali), non va nel contempo trascurato che, nella sostanza, per effetto di quei provvedimenti, era venuta di fatto a realizzarsi per il P. una condizione di concreta emarginazione, che - si badi bene - aveva ricevuto conferma attraverso specifici com­portamenti dell'Amministrazione Comunale, quali l'intervenuta revoca della delega che al medesimo P., contrariamente a quanto ha ritenuto di affermare il primo giudice, era stata conferita dalla precedente Amministrazione in tema di funzioni di ufficiale di anagrafe (vedi provvedimento sindacale del 28 maggio 1997, n. 1638 e decreto prefettizio del 3 giugno 1997, n. 8860/sett. I, atti entrambi allegati al fascicolo di parte appellante) e la proposta di ritornare a svolgere i compiti di autista dello scuolabus, che, fino a quel momento, erano stati curati dal lavoratore socialmente utile, nel contempo incaricato, come già si è avuto modo di sottolineare, di espletare le mansioni fin lì esercitate dal P., proposta che, stante la mancata accettazione da parte di questi, aveva peraltro comportato la sua messa in mobilità.

Non può infine parlarsi di rifiuto del predetto di svolgere le mansioni della sua qualifica, atteso che gli unici due casi che, segnalati dal teste P. L. (con riguardo alla sistemazione dell'archivio comunale) e dal teste M. A. (con riguardo all'asserita non prestata collaborazione chiesta dal responsabile dei servizi amministrativi), sono rimasti contraddetti da concorrenti emergenze processuali, avendo l'appellante dimostrato documentalmente, quanto al primo caso, che in effetti egli si era soltanto limitato a chiedere, al fine di ottemperare alla richiesta - ma senza ottenere risposta -, con quali modalità esecutive si dovesse procedere alla sistemazione dell'archivio e quali locali dovessero essere adibiti a tale scopo nonché per essere risultato, quanto ai secondo caso, che B. M., responsabile dei servizi amministrativi, non si era visto mai rifiutare la collaborazione da parte dell'appellante.

Rimasto così accertato il lamentato demansionamento, la domanda del P., tendente ad ottenere la reintegrazione nelle mansioni precedentemente espletate non può però avere seguito (e, in ordine ad essa, non può che essere emessa declaratoria di non luogo a provvedere), essendo stato il predetto nel frattempo immesso come ha riferito il Comune appellato senza alcuna contestazione ex adverso - nei ruoli del Personale della Regione Molise, categoria B, con profilo professionale B3.

Con riferimento, infine, all'azionati pretesa risarcitoria, avendo il riscontrato demansionamento indubbiamente comportato riflessi negativi a livello di libera espressione della professionalità dell'interessato e di pregiudizievole incidenza sulla vita di relazione dello stesso ed essendo tal; effetti riconducibili al comportamento dell'Amministrazione Comunale di Guardaregia con connessa responsabilità ex art. 2043 c. c., deve essere riconosciuta ed affermata la sussistenza del danno non patrimoniale, quanto meno in termini di danno esistenziale, quale automatico effetto della violazione del precetto contenuto nell'art, 2103 c. c. Alla determinazione di tale danno, in ossequio al disposto dell'art. 1226 c. c., ben si può far luogo in via equitativa, con liquidazione,all'attualità, in entità pari ad euro 7.500,00, e ciò nella valutazione dei dati offerti dalle risultanze processuali con riguardo alla durata del patito demansionamento e degli effetti sostanzialmente limitati subiti dal P., il quale - è bene sottolinearlo - non ha allegato, oltre all'indubbio disagio psicologico connesso alla condizione di pratica emarginazione in cui si era venuto a trovare, particolari ulteriori effetti negativi conseguenti alla situazione che lo aveva interessato.

Sull'anzidetta somma competono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

E’ appena il caso di aggiungere che, ai fini che qui interessano, a nulla può rilevare che la Corte dei Conti, con sentenza n. 71/06 in data 6 aprile - 9 giugno 2006, prodotta dall'appellato in questa fase del giudizio, abbia ritenuto di non ravvisare, nel comportamento dell'Amministrazione Comunale, la sussistenza di danno verso l'Erario, atteso che siffatta riscontrata evenienza non esclude che quello stesso comportamento, come si è avuto modo di evidenziare, sia risultato lesivo del diritto del P. a svolgere la sua attività lavorativa nel pieno rispetto delle attribuzioni derivantigli dal livello professionale di inquadramento. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione specificata nella parte dispositiva.

P.Q.M.

 

La Corte di Appello di Campobasso in funzione di giudice del lavoro, sentiti i difensori costituiti e definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza n. 217/2005 del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in data 31 maggio 2005 e con ricorso qui depositato il 9 agosto 2005, da P. D. nei confronti del Comune di Guardaregia, in persona del Sindaco in carica e legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1. in esito all'appello come sopra proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata, ritenuta ed affermata l'illegittimità del demansionamento operato dal Comune appellato nei confronti dell'appellante:

a) dichiara non luogo a provvedere -per carenza di interesse - in ordine alla domanda formulata, con ricorso presentato al primo giudice in data 25 settembre 2002,da P.D., tendente ad ottenere la reintegrazione nelle mansioni espletate alle dipendenze del Comune di Guardaregia, quale "collaboratore professionale dell'area amministrativa", categoria B4 (già V qualifica funzionale)";

b) accoglie, nei termini specificati nella parte motiva, la domanda, parimenti formulata nei succitato ricorso, tendente a conseguire il risarcimento del danno e, per l'effetto, condanna il Comune di Guardaregia, in persona del Sindaco in carica e legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di P. D., e all'anzidetto titolo, della somma - liquidata in via equitativa ed all'attualità - di euro 7.500,00 (settemilacinquecento), oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;

2. condanna il Comune di Guardaregia, come sopra rappresentato, alla rifusione, in favore di P. D., delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 1.800.00 (euro 800,00 per diritti ed euro 1.000,00 per onorari), per il primo grado, ed euro 1.200,00 (euro 500,00 per diritti ed euro 700,00 per onorari), per il secondo grado, oltre agli accessori, dovuti per legge.

 

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P.S. - Vedine la pregevole ed ampia annotazione di Fabrizio Girolami in Lav. prev. oggi, n. 6/2007, p. 1013.

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