I controlli a distanza dell'attività dei lavoratori

 

     Sommario:

    1.    L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori

    2.    Nozione di «controllo a distanza»

    3.    Controlli potenziali, conseguenti ad apparecchiature installate per esigenze organizzativo-produttive o di sicurezza

    4.     L'accordo con tutte le R.s.a. per l'installazione delle apparecchiature di controllo indiretto

          5.         Casistica delle possibili apparecchiature suscettibili di incorrere nel divieto legale

 

*******

 

1.       L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori

 

La norma dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (rubricata «Impianti audiovisivi») si articola essenzialmente in due tipi di disposizioni, quella del comma 1° e quella del comma 2° che, rispettivamente, dispongono:

«E’ vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori» (c. 1°).

«Gli impianti e le apparecchiatura di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali... In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti» (c. 2°).

Il comma 1°, in omaggio ai valori di cui è portatrice la persona del prestatore di lavoro, dispone per le aziende il divieto assoluto di installazione, per effettivo uso, di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature (similari quanto agli effetti indesiderati), destinate allo scopo precipuo e diretto del controllo «a distanza» dell'attività dei lavoratori (controllo odioso e riprovevole in quanto «a distanza», cioè al di fuori della percezione o cognizione diretta del controllato e, quindi, a sua insaputa).

L'«attività», oggetto del controllo vessatorio, va intesa in termini più ampi della vera e propria «attività lavorativa» (di cui al precedente articolo 3, legge n. 300/1970) ed è, quindi, riferibile al complessivo comportamento tenuto dal lavoratore in azienda, nel tempo in cui è impegnato ad adempiere all'obbligazione lavorativa come durante le pause di lavoro idonee a favorire i contatti con i colleghi sia per iniziative di proselitismo sindacale sia per iniziative di libera manifestazione del pensiero ex art. 1, Stat. lav., ecc.

Alla luce delle surriferite precisazioni sono stati (e debbono essere) considerati estranei alla fattispecie del divieto assoluto - in quanto non finalizzati (eminentemente) al controllo vessatorio sul lavoratore - gli orologi marcatempo o i più moderni lettori di badges posti agli ingressi delle unità produttive allo scopo di registrare i dati temporali necessari per la gestione aziendale (1) e la remunerazione della prestazione (orari di accesso e uscita, rilevazione degli straordinari, evidenziazione della presenza a mensa in correlazione con gli intervalli contrattuali e nel rispetto dei turni aziendalmente stabiliti, rilevazione della presenza in assemblea, ex art. 20, Stat. lav., ai soli fini del computo delle ore di fatto utilizzate nell'ambito e fino alla concorrenza del tetto massimo individuale delle 10 ore annue retribuite pro-capite).  Pari liceità è stata riconosciuta alle telecamere a circuito chiuso, installate all'interno delle unità produttive con accesso di clientela, onde controllare la loro affluenza ed individuare i responsabili esterni di eventuali furti o rapine.

Tuttavia tali impianti audiovisivi o apparecchiature di registrazione, quantunque non riconducibili - per assenza della diretta finalità di controllo sul lavoratore e per oggettiva rispondenza ad esigenze organizzativo/produttive e di sicurezza - al novero di quelle vietate in assoluto, beneficiano della legittimazione alla messa in opera ed all'uso (ai sensi del comma 2° dell'art. 4) «soltanto» nel caso in cui le R.s.a. (o, sussidiariamente, l'Ispettorato del lavoro) diano atto all'azienda che tali strumentazioni sono carenti in assoluto dei requisiti per un potenziale, indiretto ed accidentale controllo a distanza dell'attività e del comportamento, in generale, dei lavoratori.

 

2. Nozione di «controllo a distanza»

 

Per controllo a distanza deve pacificamente intendersi sia quello effettuato in ambito topografico lontano dal lavoratore sia quello conseguibile in tempi non sincronici (e cioè differiti) con quelli dell'adempimento della prestazione.  La dizione è comprensiva, quindi, di una nozione spaziale e di un'alternativa o concorrente nozione temporale.  Talché, a quest'ultima stregua, risulta oggettivamente riconducibile alla fattispecie vietata (o condizionata all'accordo preclusivo delle R.s.a.) l'installazione di apparecchiature che, tramite la registrazione e memorizzazione di dati suscettibili di analisi o assemblaggio in tempi successivi, consentano al datore di lavoro un controllo «a posteriori» in ordine all'attività ed al comportamento dei lavoratori (2).

 

3. Controlli potenziali, conseguenti ad apparecchiature installate per esigenze organizzativo/produttive o di sicurezza

 

Il comma 2° dell'articolo in esame attiene - come abbiamo succintamente anticipato - all'ipotesi in cui le apparecchiature e gli impianti siano resi oggettivamente indispensabili da esigenze organizzativo-produttive o di sicurezza del lavoro.  Esigenze che, seppur meritevoli di salvaguardia, comportano l'onere datoriale di contrattare, con le istanze rappresentative dei lavoratori dell'unità produttiva interessata, la loro installazione in quanto la specifica strumentazione fornisce, al tempo stesso e come sottoprodotto, la possibilità astratta (cioè la potenzialità) di conseguire un indiretto controllo sull'attività dei prestatori di lavoro.

E’ pacifico che l'onere datoriale di ricercare - previamente alla loro installazione - l'accordo con le R.s.a. costituite nell'unità produttiva, sorge non solo per quegli impianti di cui il datore si riproponga l'uso suscettibile di facoltizzarlo, indirettamente ed accidentalmente, al controllo, ma anche per quelle strumentazioni che siano intrinsecamente strutturate e provviste delle caratteristiche di «idoneità al controllo» (o «potenzialità» allo scopo) anche se di fatto inattuato (ma attuabile).

In tal senso depone sia la locuzione legislativa usata «(impianti... dai quali derivi anche la possibilità del controllo a distanza») sia l'autorevole interpretazione fornita alla norma dalla Cassazione (3) secondo cui: «l'art. 4 della L. 20.5.1970 n. 300 ... vieta il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, anche come mera possibilità di controllo ad insaputa ovviamente del prestatore d'opera ... prescindendo peraltro dalla finalità propostasi dall'impresa».

In ragione del diritto delle R.s.a. all'accordo, sussiste - in maniera propedeutica e strumentale - in capo ad esse un analogo diritto a pretendere dall'azienda di ispezionare le apparecchiature «sospette», già in atto, specificatamente nel corso del loro funzionamento (e cioè eminentemente, se non esclusivamente, nel corso dell'orario di lavoro), con la conseguenza che l'eventuale rifiuto (o ostruzionismo inequivoco) frapposto alla richiesta in questione, concreta una limitazione dell'attività sindacale, indubbiamente suscettibile di integrare gli estremi per il ricorso alla tutela approntata dall'art. 28 Stat. lav.

Va inoltre evidenziato come il fatto che determinate strumentazioni o apparecchiature siano in atto da tempo in azienda, con l'acquiescenza dei lavoratori e delle R.s.a. sin dall'epoca della loro installazione, non è idoneo a porre l'azienda nella condizione giuridica di «trovarsi in regola».  Infatti la persistente potenzialità o effettività di un ambivalente utilizzo (a fini tecnici e, preterintenzionalmente, a fini di controllo) obbliga l'azienda, in modo permanente, a ricercare un'intesa con le R.s.a. che ne legittimi inequivocabilmente il comportamento (poiché tale accordo, come ha correttamente ritenuto il Tribunale di Milano (4) non può ritenersi scontato e sussistente per l'avvenuta installazione di strumentazioni a causa «dell'uso pacifico e non contestato... per un certo periodo di tempo» sia dalle R.s.a. sia dai lavoratori).

 

4. L'accordo con tutte le R.s.a. per l'installazione delle apparecchiatura di controllo indiretto

 

Il comma 2° dell'art. 4 individua nelle R.s.a. (e, in subordine, nelle tramontate Commissioni interne) i titolari del diritto a riscontrare nelle strumentazioni le caratteristiche (o meno) di idoneità lesiva della dignità dei lavoratori, per potenzialità di controllo a distanza, conseguibile dal datore di lavoro che delle suddette tecnologie o impianti audiovisivi intende avvalersi.

Convenendosi tra le parti, da un lato, sull'effettiva rispondenza delle apparecchiature ad esigenze tecnico-produttive o di sicurezza e, dall'altro, disciplinandone concordemente modalità e condizioni d'uso, l'imprenditore viene liberato dall'aprioristico impedimento alla loro installazione.  L'accordo, per poter facoltizzare il datore di lavoro all'installazione delle apparecchiatura, deve essere raggiunto - secondo prevalente e pressoché unanime dottrina - con tutte le R.s.a. esistenti nella specifica unità produttiva (5). Le R.s.a. in questione sono, pertanto, tutte quante quelle esistenti nell'unità produttiva (in rappresentanza, quindi, del personale ausiliario, impiegatizio, dei quadri nonché dei dirigenti), senza esclusioni di sorta.

La facoltà di rimuovere la preclusione per l'azienda all'installazione delle predette apparecchiatura viene conferita, dal legislatore, all'istanza sindacale introaziendale di base, rappresentativa dei lavoratori suscettibili di essere pregiudicati nella loro dignità o privacy.  Cioè a dire alla R.s.a. che - sebbene debba essere ritenuta un'appendice organica del sindacato, a livello aziendale -  sorge «imprescindibilmente dall'iniziativa volontaria dei lavoratori» (6) per essere poi omologata e ratificata, a fini di effettiva operatività, dall'Organizzazione sindacale nel cui ambito aspira a collocarsi.  Pertanto tale facoltà non può essere deferita ad altri organismi, quali strutture sindacali di secondo grado (sindacati provinciali, ecc.) o al sindacato nazionale.

La mancanza di unanimità tra le R.s.a. in ordine all'opportunità (o al concreto contenuto) dell'accordo, determina di fatto una situazione di impedimento per l'azienda, rimuovibile tramite richiesta d'intervento dell'Ispettorato dei lavoro, cui - in qualità di organo pubblicistico e con presunzione di comportamento imparziale - spetterà di valutare la tipologia delle attrezzature da installare, la loro eventualità ad implicare forme di controllo a distanza nonché di prescrivere condizioni e modalità di utilizzo, attraverso una disattivazione di tale potenzialità lesiva della privacy dei lavoratori.

Per completezza va precisato che la facoltà di azionare l'intervento dell'Organo amministrativo è attribuita dalla legge al solo datore di lavoro poiché trovandosi, in carenza di accordo, nella pratica impossibilità di dar corso alle proprie iniziative di installazione, è il solo (o il maggior) interessato alla messa in opera delle apparecchiature «sospette» di ambivalente uso.

E’ pacifico, peraltro, che le R.s.a. e/o i lavoratori singoli possono richiedere l'intervento dell'Ispettorato del lavoro per la loro rimozione e perché lo stesso disponga a carico dell'azienda le sanzioni di legge, unitamente all'obbligo di dar corso alle propedeutiche intese negoziali, in carenza delle quali sarà altresì abilitato ad intervenire con poteri e compiti autoritativi.

 

5.  Casistica delle possibili apparecchiature suscettibili di incorrere nel divieto legale

 

Conclusivamente riteniamo - prima di addentrarci in un sommario esame di talune fattispecie di strumentazioni ed apparecchiature di ambivalente utilizzo - che l'art. 4, Stat. lav., quantunque concepito in epoca carente delle attuali sofisticate innovazioni informatiche o audiovisive, si sottragga alla necessità di una sua revisione legislativa.  Esso, infatti, possiede una ratio suscettibile di implicarne il rispetto sostanziale da parte di qualsiasi innovazione, tramite operazioni, non eccessivamente difficili, di adattamento a monte delle strumentazioni ovvero soluzioni contrattuali a valle, delimitatrici e neutralizzanti l'ingerenza datoriale nella privacy del prestatore di lavoro.

Ad esempio, in tema di cineprese e telecamere aziendalmente necessarie per tenere sotto controllo essenziali procedimenti produttivi o per disincentivare - tramite la pubblicità dell'installazione - il compimento di atti criminosi nelle aziende aperte al pubblico (supermarkets, agenzie bancarie e simili), il connaturato controllo delle operazioni lavorative può essere tutelato tramite soluzioni contrattuali attinenti alla visionatura «bilaterale» delle riprese, ai tempi di conservazione ed alle modalità di distruzione delle bobine e simili.

Si versa nella fattispecie del controllo vietato in assoluto (giacché all’insaputa e vessatorio) di cui al 1° co., dell’art. 4, nel caso delle pratiche datoriali (o dei capi diretti) consistenti nel “controllo in cuffia”, effettuato eminentemente  nei confronti e a danno dei centralinisti ed addetti ai call center  o a mansioni di operatore commerciale telefonico (teleseller) e simili. Già nel lontano  1972 – prima ancora quindi dell’entrata in vigore della L. n. 675/’96 sulla tutela della riservatezza individuale – il Pretore di Milano (7) ebbe a stabilire che:” A norma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, deve ritenersi illegittimo il sistema dei ‘controlli in cuffia’ effettuati nei confronti dei centralinisti telefonici, perché vessatori e contrari al diritto alla ‘privacy’ che deve ritenersi uno degli interessi primari della collettività”.

Circa l'installazione di centralini elettronici ad elaboratore (con memorizzazione della telefonata, del numero esterno chiamato, del giorno e ora delle telefonate, del relativo numero di scatti e del costo) appare indubbia, giuridicamente, l'esigenza di neutralizzare le funzioni di registrazione sia del contenuto della telefonata sia dei meccanismi di individuazione del soggetto chiamante e chiamato, in quanto consentendo l'attivazione di tali funzioni si incorre congiuntamente nella violazione dell'art. 8, Stat. lav., che vieta l'indagine sulle opinioni e su fatti del lavoratore non rilevanti professionalmente (8).

E’ noto come la «registrazione», a fini di cognizione del contenuto delle telefonate, è vietata - salvo i casi previsti dalla legge - concretizzando reato ai sensi dell'art. 617 e 617-bis, c.p. Né si ritiene che costituisca esimente, al riguardo, la previsione secondo cui l'eventuale ascolto del contenuto delle telefonate avvenga in presenza del lavoratore interessato.  Gli eventuali inconvenienti per l'azienda (o per gli stessi lavoratori) derivanti da disposizioni od ordini impartiti a terzi per telefono - come la difficoltosa ricerca «a posteriori» di responsabilità circa la corretta esecuzione di determinati ordini verbali per operazioni finanziarie (emblematico il caso del «black friday» che vide protagonista attivo l'Eni e passivo il San Paolo di Torino) - possono essere ovviati con l'uso del fax o strumenti similari, non essendo, a nostro avviso, l'esigenza della prevenzione dei suddetti (eventuali) inconvenienti idonea a superare il valore etico del divieto di violazione della privacy del lavoratore.  Una volta infranto, sia pure per un'ipotesi razionalmente fondata, il ricorso all'analogia implicherebbe l'estensione della deroga ad un'indefinita serie di operazioni, attività, servizi e settori aziendali.  Parimenti neutralizzabile riteniamo debba essere il meccanismo che consente che sul display dei telefoni (normalmente degli alti managers e loro segretarie) risulti visualizzato il numero (interno, esterno urbano o interurbano) del chiamante.  Il meccanismo consente all'azienda una surrettizia appropriazione di dati interdetti alla cognizione (9) ed, ad es., un conseguente controllo della sede o località dalla quale il chiamante comunica lo stato di malattia, la richiesta improvvisa di un permesso o di un giorno di ferie, ecc.  Tra l'altro l'apparizione (e registrazione) del numero chiamante sul display, non risponde ad alcuna esigenza organizzativo-produttiva o di sicurezza, ma si rivela dettata dall'impulso di soddisfare aspirazioni di innovazione sfrenata o di luddismo dei costruttori e/o degli utenti. Talora poi l'evidenziazione automatica del numero chiamante viene, poco civilmente, utilizzata dall'alto manager chiamato per «selezionare» aprioristicamente (rispondendo o non rispondendo) coloro con i quali intende colloquiare da coloro che, conoscendone il numero, preferisce ricusare.  Senz'altro collidente con l'art. 2087 c.c. (salvaguardante anche la ‘personalità morale’ del lavoratore), e con l’art. 8, Stat. lav. (in congiunzione con il divieto di cui all'art. 617-bis, c.p.) il dispositivo - a c.d. citofono parlante o a «viva voce» in dotazione di norma nei telefoni dei Capi, finalizzato all'amplificazione delle telefonate con i loro subordinati.  Molto spesso, infatti, il sistema viene attivato «subdolamente» - o comunque è potenzialmente idoneo - per la divulgazione a terzi, presenti nella stanza del manager, del contenuto di una spontanea (o sollecitata) telefonata intercorrente con un dipendente ignaro di essere ascoltato anche da altri, sui quali può accadere gli venga naturale (o richiesto, a trappola) di esprimere opinioni e considerazioni.

Illegittima è stata ritenuta in giurisprudenza (10) l’installazione al centro dell’officina di un locale rialzato con pareti di vetro (destinato ad ufficio del Capo officina), in quanto – anche se a ciò non adibito  espressamente – acquisiva di fatto e nella pratica la funzione di “torre di controllo” dalla quale il Capo officina poteva agevolmente controllare a distanza l’attività dei lavoratori.  La stessa installazione di tachigrafi  sugli automezzi in dotazione di autisti, viaggiatori o piazzisti è stata ritenuta, correttamente, ricadente nella fattispecie del comma 2° dell’art. 4, necessitante perciò la neutralizzazione delle potenzialità per il controllo a distanza, nel caso “a posteriori”, anche dell’attività dei lavoratori,  neutralizzazione da realizzare  ad opera di accordi con le Rsa o per effetto di specifiche prescrizioni dell’Ispettorato del lavoro. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con risoluzione del 15 dicembre 1971 (11) dispose che:”ove la ditta abbia effettuato l’installazione dei tachigrafi sugli automezzi dei piazzisti, con possibilità di utilizzazione secondaria di tali apparecchiature, quali mezzi tecnici per il controllo della costanza dell’impegno lavorativo del personale dipendente, l’Ispettorato del lavoro è tenuto a provvedere, ai sensi dell’art. 4, 3° co., dello Statuto, alle  appropriate eventuali prescrizioni per l’adeguamento e le modalità d’uso degli impianti suddetti, per evitare che essi possano essere utilizzati per controlli a distanza dell’attività dei lavoratori e che la ditta possa trarre dalle registrazioni relative indicazioni per eventuali provvedimenti a carico dei piazzisti”.

L’applicazione delle sofisticate tecnologie informatiche (videoterminali, computers, ecc.) – la cui diffusione in azienda ha di recente suscitato interrogativi circa la presunta vetustà dell’art. 4 e l’esigenza di una sua revisione, verso la quale noi esprimiamo apertamente indisponibilità a causa del timore che venga accordata preferenza, nell’operazione riformistica, alle esigenze di innovazione tecnologica, quantunque potenzialmente comprensive dei fondamentali diritti della personalità – induce a ulteriori riflessioni e cautele.

Spesso il software è strutturato (dall’uomo) in modo tale da consentire non solo la ricostruzione di tutti i passaggi, fasi e transazioni compiute per realizzare un certo programma o prodotto, ma anche per risalire all’identità di colui che ha compiuto le varie operazioni, il momento esatto del loro compimento, i tempi spesi per la realizzazione del lavoro nel suo complesso e nelle singole fasi intermedie e strutturalmente costitutive. E’ di poco tempo fa la notizia che a seguito dell’accesso ad Internet tramite i computer aziendali le aziende stanno acquistando da una società produttrice uno specifico software da installare nei pc dei dipendenti o nel calcolatore centrale tramite il quale monitorare gli accessi (indirizzi, url, siti visionati, ecc.) effettuati dal singolo lavoratore e verificare se ciò sia avvenuto per esigenze di lavoro ovvero per uso privato, aziendalmente non consentito e sanzionabile disciplinarmente. E’ ancora di  poco fa (13 aprile 2000) la  notizia della decisione dell’Ufficio del Garante per la privacy di “aver avviato accertamenti in relazione alla questione dei controlli sui lavoratori attraverso un software che consentirebbe alle aziende di monitorare l’accesso alle reti telematiche e di aver chiesto alla società distributrice del software e alle aziende che ne farebbero uso, ogni notizia ed informazione utile per una piena valutazione del caso”.

Si versa, a fronte di tale potenzialità -  se non ricorrono le esigenze produttive - nella ipotesi vietata dal co. 1° dell’art. 4 e - qualora esse ricorrano - indubitabilmente nell’ipotesi del comma 2° dello stesso articolo.  Trovandosi in quest’ultima ipotesi è necessario che, a livello aziendale, si raggiungano accordi tramite cui si stabilisca che il software, i tabulati ed i programmi attivati dai lettori di badges (tesserine magnetiche) o da password, debbano – in linea di principio – escludere la facoltà aziendale di “occhiuta” individuazione dell’operatore che effettua le transazioni routinarie  (o  gli accessi ad Internet) e limitarsi a rilevare, ad es. , soltanto la di lui appartenenza al “gruppo” abilitato alle transazioni o agli accessi  alla rete ed, in tal modo, finire per realizzare uno stemperamento dell’altrimenti personalizzato controllo dell’attività del singolo operatore. Ciò normalmente avviene attraverso la sostituzione del codice individuale (nei badges abilitanti alle transazioni) con il “codice di “gruppo” o di reparto (e per l’accesso ad  Internet, consentendolo con la password “collettiva” o, meglio, senza password).  La soluzione del “codice di gruppo” è stata convenuta ad es. nell’Accordo IBM Spa – R.s.a del 23.2.1983, accordandosi esclusiva deroga a programmi e transazioni “concordemente”ritenute attinenti a dati particolarmente riservati o critici “per la tutela delle informazioni relative al personale o al patrimonio aziendale”(così, ancora, il citato accordo IBM-R.s.a.).

Infine – prima dell’applicazione della L. 31.12.1996, n. 675 nota come legge sulla “privacy”) – va sottolineato come non fosse infrequente imbattersi nell’auspicio acché lo Stato adeguasse il proprio comportamento verso il cittadino (inconsapevolmente schedato per più versi e da più branche della P. A.) agli stessi principi di rispetto della privacy che lo Statuto dei lavoratori accorda ai prestatori d’opera subordinati e che la legge sopravvenuta non solo ha mantenuto ma ha indiscutibilmente potenziato.

Altrimenti si sarebbe stati indotti, paradossalmente, a preferire di trascorrere integralmente la propria esistenza in azienda piuttosto che nella più ampia e, astrattamente, più libertaria società civile.

 

M.Meucci

 

(pubblicato, senza gli attuali aggiornamenti, in Notiziario del lavoro e previdenza, n.32/1997, de lillo ed. p. 2625)

 

NOTE

 

(1) Conf. per la legittimità della rilevazione delle presenze e dei dati gestionali a mezzo tesserina magnetica o badge, Pret. Napoli 15 marzo 1990, in Not. giurisp. lav. 1990, 226; in precedenza, nello stesso senso, Pret. Milano 12 luglio 1988, in Or. giur. lav. 1988, 936.

(2) Conforme, in giurisprudenza, Pret. pen.  Milano 5.12.1984, relativa alla Soc. Ibm, in Foro it., 1985, I, 286, con nota di Rossi.

(3) Cass. 18.2.1983, n. 1236, in Giust. civ. 1983, I, 1755 con nota di Mammone (Impianti di controllo dell’attività dei lavoratori richiesti da esigenze produttive) ed in Foro it. 1985, I, 207 con nota di Rossi. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490 (in Giur. it. 1987, I, 1, 1102) ha stabilito che il divieto di cui all’art. 4 opera anche nel caso in cui le apparecchiature per il controllo siano state installate ma non ancora funzionanti (ed anche qualora il controllo sarebbe stato solo discontinuo in quanto destinate ad operare in locali in cui i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente).

(4) Trib.  Milano 7.7.1977, in Or. giur. lav. 1977, 718.

(5) Conf.  App.  Firenze 14.2.1973, in Foro it., 1973,1, 1565.

(6) Così, ex plurimis, Cass. 13.1.1984, n. 306.

(7) Pret. Milano 12 maggio 1972, Cgil e Uil c. Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, in Or. giur. lav. 1972, 260 e in Foro it.  1972, I, 2710.

(8) Conf.  Pret. pen.  Milano 9.11.1984, in Riv, giur. lav., 1984,II, 255, a proposito del centralino a calcolatore Ibm 1750 della Soc. Foster Wheeler. Per la necessità di subordinarne l’installazione all’accordo con le Rsa (o, in mancanza di intesa, alle prescrizioni dell’Ispettorato del lavoro) si è espressa, in un caso analogo, Pret. Roma 13 gennaio 1988, in Riv. it. dir. lav. 1988, I, 682. Conf. Pret. Milano 4 ottobre 1988, in Not. giurisp. lav. 1989, 436. Per un caso recente di provvedimenti disciplinari adottati dall'Aci Global nei confronti di addetti al centralino telefonico (che all'insaputa dei lavoratori registrava numeri chiamanti e chiamati, contenuto delle conversazioni anche private, ecc.) annullati dal Trib. di Milano, con decisione del 12 aprile 2005, perchè raccolti in violazione dell'art. 4 St. lav., si rinvia alla lettura del caso specifico nel link http://www.rassegna.it/2005/dirittolavoro/articoli/05.htm .

(9) In senso conforme si è espressa Pret. Roma 22 dicembre 1988 (in Foro it. 1988, I, 1309) a proposito di un marchingegno con effetti analoghi – l’apparecchio elettronico I.M.I (inviatore messaggi d’identità) – che consente all’utente, telefonando, di conoscere la sigla dell’operatore che gli risponderà. Il magistrato ha, pertanto, ricondotto la fattispecie sotto l’ipotesi del comma 2° dell’art. 4 ed ha preteso l’accordo con le Rsa per legittimarne l’uso e, in mancanza, le prescrizioni disattivanti e garantistiche dell’Ispettorato del lavoro.

(10) Pret. Pen. Roma 3 ottobre 1973, in Or. giur. lav. 1973, 753, confermata da Trib. Pen. Roma 10 luglio 1974, ibidem 1975, 289.

(11) La risoluzione trovasi in Or. giur. lav.  1972, 28, adesiva all’orientamento già in precedenza espresso – nei confronti della ditta Sitia-Yomo srl – dall’Ispettorato del lavoro di Milano in data 26 luglio 1971, ibidem 1971, 623. Conf. per i c.d. congegni Kienzle, Pret. Milano 4 ottobre 198, in Not. giurisp. lav. 1989, 436.

 

 (Ritorna all'elenco Articoli presenti nel sito)