- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
- FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA
- CORSO DI DIRITTO DEL LAVORO (Anno
Accademico 2003/2004)
-
- dispensa della
- Prof.
Mariella Magnani
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- LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLE
- TIPOLOGIE CONTRATTUALI
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- Indice -
Sommario
-
1.
Introduzione
-
2.
I servizi per l’impiego
-
3.
Le esternalizzazioni
-
3.1.
La somministrazione di manodopera
-
3.2.
Il comando o distacco del lavoratore
-
3.3.
Il trasferimento d’azienda
-
4.
Le tipologie contrattuali
- 4. 4.1.
Il lavoro a tempo parziale
- 4. 4.2. I contratti a finalità formativa
- 4. 4.3.
Le altre tipologie contrattuali (lavoro intermittente,
ripartito, accessorio, occasionale)
-
5.
Le c.d. collaborazioni coordinate e continuative (il lavoro a progetto)
- 6.
6.
La certificazione
- *****
- 1.
Introduzione.
-
- Quella
che va sotto il nome di legge Biagi (l. 14 febbraio 2003, n. 30 e
correlato d.lgs. 10 settembre 2003, n.
276) ha un periodo di gestazione alle spalle inusitatamente breve, se si
considerano i tempi medi di gestazione di una legge di un qualche significato
– e forse anche quelle di minor
significato – in Italia.
- Prima c’è
stato – nell’ottobre 2001 – il Libro bianco sul mercato
del lavoro in Italia, che contiene le linee di
politica del lavoro cui vuole ispirarsi il Governo; in esso manca, è
vero, il capitolo sulla previdenza, ma tale materia è oggetto del
rapporto della commissione Brambilla del settembre 2001. Poi c’è stato
l’assassinio di Marco Biagi che del Libro bianco è stato uno degli
ispiratori. Da quel momento viene impressa una notevole accelerazione
all’iniziativa parlamentare. Presentato dal Governo alla Camera, nel novembre 2001, un
disegno di legge delega per la riforma del mercato del lavoro e delle tipologie
contrattuali, questo diviene legge nel febbraio del 2003. La c.d. legge Biagi era composta di soli 10 articoli e
delegava il Governo a rivedere la disciplina dei
servizi per l’impiego e dell’intermediazione e interposizione privata
nella somministrazione di lavoro (art.1), a riordinare i contratti a
contenuto formativo e di tirocinio (art. 2), a riformare la disciplina del
lavoro a tempo parziale (art. 3), a disciplinare e/o razionalizzare le
tipologie del lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo,
occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite (art. 4), a disciplinare la
certificazione dei rapporti di lavoro al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti
di lavoro (art. 5), oltreché a razionalizzare le funzioni ispettive in materia di lavoro e di previdenza sociale
(art. 8) 1.
- La delega è
stata esercitata con il decreto legislativo n. 276/2003 (v. in appendice
normativa) entrato in vigore il 24 ottobre, ben
prima dunque dell’anno che era riservato al Governo. Si tratta di un decreto
corposissimo, composto di ben 86 articoli.
- La
legge delega non solo conteneva, conformemente alla sua natura, unicamente
i principi, ma presentava, per alcuni aspetti, contenuti generici, che
avevano fatto dubitare qualcuno della sua legittimità costituzionale.
- Comunque
sia, proprio per questi motivi – sul piano politico o della politica
legislativa – era stato possibile fornire della legge delega letture
contrastanti: vi è stata una lettura improntata ad una visione per così
dire trionfalistica (si tratterebbe di una legge decisiva per la
modernizzazione del nostro mercato del lavoro); una lettura improntata ad
una visione catastrofista (la legge recherebbe una marcata impronta
liberistica che tenderebbe a distruggere il diritto del lavoro
tradizionale e l’insieme
delle garanzie dei prestatori di lavoro); e infine una lettura
minimizzatrice (la legge delega apporterebbe correttivi
minimali, mentre ben altre sarebbero le riforme di cui il nostro mercato
del lavoro necessiterebbe).
- Si trattava
di valutazioni sopra le righe, in mancanza di specificazione dei suoi
contenuti da parte dei decreti legislativi. L’emanazione del decreto
consente ora valutazioni più ponderate. Si tratta di un decreto composto
da ben 86 articoli , pari a quelli dedicati dal Codice Civile alle
obbligazioni in generale.
- Sarà
necessario un tempo non breve per metabolizzare la riforma. E ciò sia per
le incertezze interpretative, sia perché in molti punti essa non è “autoapplicativa”,
nel senso che necessita per la sua attuazione di “norme secondarie”,
in particolare di contratti collettivi2 ovvero, spesso in funzione sostitutiva, di un decreto del ministro
del lavoro.
- Di ciò è
consapevole lo stesso legislatore delegato. Con una singolare
norma-annuncio, il comma 13 dell’art. 86 dispone che, entro i
cinque giorni successivi alla entrata in vigore del decreto, il
“Ministro del lavoro convoca le associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare la
possibilità di affidare a uno o più accordi interconfederali la gestione
della messa a regime del decreto, anche con riferimento al regime
transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti nella contrattazione
collettiva”.
-
- 2.
I servizi per l’impiego.
(art.
1, legge delega; artt. 3-19, decreto legislativo)
-
- Una
parte della riforma riguarda l’organizzazione del mercato del lavoro (il
“vecchio” collocamento) che, normalmente pretermessa nell’analisi
dei meriti e dei demeriti della medesima, è invece di
capitale importanza per la modernizzazione del mercato e dello stesso
rapporto di lavoro. Il buon funzionamento dei servizi per
l’impiego è una precondizione affinché si possa procedere ad una riduzione delle asperità
garantistiche della disciplina del rapporto di lavoro.
-
- Le
ragioni della riforma.
- Obiettivo
della riforma è quello di innalzare la quota di incroci tra domanda ed
offerta di lavoro, realizzati in forma organizzata e non spontanea, come
richiede un mercato del lavoro sempre più complesso e sofisticato.
- In
proposito, il quadro a livello europeo ci segnala che l’incrocio
domanda-offerta in forma organizzata raggiunge, nei
casi migliori, tra il 20 ed il 25 per cento del totale degli incontri.
- In Italia
si stima che le strutture pubbliche attualmente medino circa il 10 per
cento degli incontri tra domanda ed offerta di lavoro, a
cui va aggiunto qualche punto percentuale, tra l’uno ed il due per
cento, realizzato da soggetti privati.
- L’obiettivo
è dunque quello di superare il divario che ci separa da realtà più
avanzate e quindi di recuperare alla mediazione organizzata
circa un dieci per cento di incroci. L’importanza
di questo traguardo non può sfuggire: esso interessa sia i datori di
lavoro, che potrebbero così essere aiutati in tempi rapidi ed in forma
puntuale nel reperimento della manodopera necessaria; sia i lavoratori, in
quanto buoni servizi per l’impiego rendono trasparente il mercato del
lavoro e sono dunque fondamentali per far funzionare in modo efficace ed
equo l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
-
- La
tutela nel mercato del lavoro.
- Più in
generale possiamo dire che il tema è quello della tutela nel mercato dei
lavoratori; detto in altri termini, si tratta del modo di assicurare un
intervento pronto, efficace ed efficiente delle amministrazioni locali per
agevolare i giovani lavoratori che devono inserirsi nel mondo del lavoro o i lavoratori adulti in difficoltà occupazionale od
ormai disoccupati e in cerca di un nuovo lavoro. Si
noti che costruire un buon sistema locale di politiche attive del lavoro,
di formazione professionale e di servizi per l’impiego è compito
fondamentale per la tutela dei lavoratori: infatti, quanto più si va
allentando la tutela nel rapporto di lavoro (mediante le più
svariate forme di flessibilità), tanto più assume rilievo la tutela nel
mercato del lavoro.
- In
proposito è possibile svolgere anche una riflessione più
“raffinata”: tutela nel mercato e tutela nel rapporto non devono
essere concepite come separate (o, peggio, in contrapposizione). Esiste un
legame stretto tra i due tipi di tutela (si pensi ad es.
ai lavori a termine o comunque caratterizzati da instabilità: in un mercato con quote ridotte di lavoro a
termine ed in grado di assicurare una rapida e
qualificata ricollocazione potrebbe in astratto essere pressoché
indifferente la stabilità o meno del rapporto di lavoro; al contrario in
un mercato con alte quote di lavoro precario ed in cui non si attuano
politiche idonee alla rapida e qualificata ricollocazione di tali
lavoratori, vi sarà una naturale tendenza
del sindacato a favorire la stabilizzazione del lavoratore presso lo
stesso datore di lavoro).
- In sintesi,
la protezione nel mercato e la flessibilità/rigidità dei rapporti di
lavoro sono in parte collegate tra loro: costruire il buon sistema di
politiche attive del lavoro di cui si è detto, non è dunque fare
“altro” rispetto alla regolazione dei rapporti di lavoro, ma è creare
le condizioni per una diversa regolazione dei rapporti
di lavoro. Quindi, l’istituzione pubblica che si preoccupa di assicurare
buone tutele sul mercato, incide, indirettamente, anche sui livelli e
sulla modalità di protezione nel rapporto.
-
- Il
sistema di servizi per l’impiego delineato dalla riforma
- La legge
delega n. 30/2003, all'articolo 1, ci offre due preziose indicazioni per
cogliere la volontà del legislatore rispetto alla
nuova organizzazione del mercato del lavoro che si intende costruire: - da un lato, dichiara di perseguire la modernizzazione e
razionalizzazione dell'intervento pubblico con riconferma alle Province delle
funzioni amministrative già attribuite dal d.lgs. n. 469/97; - dall'altro lato, mira
all'ampliamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere le diverse attività
riconducibili ai servizi per l'impiego, con la precisazione che vi deve
essere un unico regime di autorizzazione o
accreditamento.
- Il decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non si occupa delle strutture pubbliche competenti all’esercizio delle funzioni in esame (non si occupa
quindi delle Province e dei Centri per l’impiego, considerando evidentemente sufficiente la disciplina
vigente), ma, agendo sui requisiti per l’autorizzazione allo svolgimento
dei servizi per l’impiego, tende a favorire l’ingresso nella fornitura di servizi per l’impiego di nuovi soggetti,
pubblici e privati.
- Per quanto
riguarda i soggetti pubblici, il decreto ammette allo svolgimento di attività di
intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, a condizione del
possesso soltanto di alcuni requisiti (c.d. autorizzazione a requisiti
ridotti), anche i Comuni, le Università pubbliche e private, gli
istituti di scuola secondaria di secondo grado e le Camere di commercio. Per quanto riguarda i soggetti del c.d. privato-sociale il decreto
indica esplicitamente le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative, gli enti bilaterali
(composti da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro) ed i
patronati, ai quali sono richiesti requisiti ridotti, ma più ampi
rispetto ai soggetti pubblici sopra citati, per la concessione
dell’autorizzazione. In questo gruppo può essere considerato anche
l’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.
- Per quanto
riguarda i soggetti privati si ricorda, innanzitutto, che le agenzie di somministrazione di lavoro (le vecchie agenzie di lavoro interinale), se abilitate a
tale funzione, saranno da considerarsi automaticamente autorizzate anche a
svolgere tutti i tipi di servizi per l’impiego considerati dalla legge
(mediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale).
- Oltre
a queste agenzie, possono chiedere l’autorizzazione a svolgere servizi
per l’impiego anche le società di capitali ovvero le cooperative o i
consorzi di cooperative in possesso di alcuni requisiti economici,
organizzativi e di affidabilità.
- Si
punta in questo modo ad ampliare in massima misura la tipologia dei
soggetti che svolgono servizi per l’impiego.
- Alla luce di
queste indicazioni sembra ragionevole una lettura della riforma secondo la
quale si vuol costruire un sistema misto e multipolare, finalizzato all'erogazione di un'ampia gamma di servizi ed
interventi: a) anagrafe dei lavoratori; b) gestione pubblica di quote del
mercato del lavoro (ad es. i disabili); c) servizi per l'impiego; d)
formazione professionale; e) politiche attive. Il sistema
in generale, dunque, può essere così descritto:
- - vi sono
funzioni pubbliche (quelle di cui al d.lgs. n. 469/1997) che si intendono
comunque mantenere in capo alle strutture pubbliche deputate (Province
e Centri per l'impiego): anagrafe del lavoro e
gestione di alcune quote del mercato del lavoro;
- - vi sono
servizi di interesse pubblico che potrebbero (in relazione alle scelte
insindacabili di ciascuna Regione) essere gestiti direttamente dalle Province,
oppure che possono essere affidati in convenzione a soggetti
del c.d. privato-sociale (ad es., associazioni dei datori di lavoro
o enti bilaterali) o a privati, nonché ad enti locali diversi dalle
Province, purché autorizzati dal Ministero e/o accreditati dalle Regioni,
così come a Università e scuole superiori (ad es., i
colloqui di orientamento da effettuarsi entro 3 mesi dall'inizio della
disoccupazione o le proposte di inserimento lavorativo possono essere
affidati a questi soggetti, dietro pagamento da parte della Provincia di
un corrispettivo per ciascun intervento);
- Se un
soggetto, diverso dalla Provincia e dai Centri per l'Impiego, intende
svolgere Servizi per l'Impiego a prescindere dal quadro programmatorio
pubblico deve chiedere l'autorizzazione ministeriale; mentre se lo
stesso soggetto intende invece svolgere alcuni servizi per l'impiego come affidatario
della Provincia deve essere autorizzato e, inoltre,
accreditato dalla Regione. Nell’intento di censire tutti
i compiti assegnati agli enti locali in materia di lavoro si segnala
infine che il decreto di attuazione della legge n. 30/2003 include le
Province tra i soggetti che possono istituire commissioni di
certificazione dei rapporti di lavoro.
-
- Le
questioni aperte.
- Questo
impianto normativo offre alla nostra attenzione almeno tre profili di
rilievo:
- i)
l’individuazione delle modalità di integrazione dell’intervento dei
diversi soggetti pubblici;
- ii)
la capacità di questo sistema di elevare la quota di incontri tra domanda
ed offerta di lavoro in forma strutturata;
- iii) la
ricerca di eventuali forme di presenza pubblica diverse
dall’amministrazione ordinaria in grado di garantire maggiore
tempestività, efficienza ed efficacia.
-
- i)
Quanto al primo punto possono essere segnalate due questioni: la prima di
ordine strettamente giuridico, la seconda invece di tipo
organizzativo.
- Sotto il
profilo giuridico, l'autorizzazione a requisiti ridotti di soggetti
pubblici, quali gli enti locali, gli istituti di scuola secondaria
superiore e le Università pubbliche, solleva, secondo alcuni interpreti,
un delicato problema: tra le funzioni ed i compiti amministrativi
conferiti alle Regioni e attribuiti alle Province dal d.lgs. n. 469/97 vi
sono la "preselezione e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro" (norma mai
abrogata e che il decreto non sopprime); ed allora sul piano giuridico ci si chiede se lo Stato può, nel ribadire tale
competenza, autorizzare altri soggetti pubblici a svolgere le stesse
attività, al di fuori di ogni potere programmatorio delle Regioni e delle
Province. Sembra privo della necessaria coerenza interna un provvedimento
che, da un lato, riconosce alle Province le funzioni ed i compiti
amministrativi in materia di servizi per l’impiego e, dall’altro, autorizza
direttamente altri soggetti pubblici (ed in particolare i comuni) a
erogare gli stessi servizi, anche
al di fuori di qualunque disegno di programmazione.
- La seconda
questione, si è detto, è di tipo organizzativo. Il rischio che si può
intravedere sul piano organizzativo è la frammentazione dell’intervento
pubblico, disperso in mille rivoli (ogni piccolo Comune con i suoi servizi
per l’impiego scollegati dal resto del sistema provinciale). Ovviamente
non è in discussione l’importanza del contributo che i Comuni possono
dare per il buon funzionamento della rete dei servizi per l’impiego (si
tratta di un punto fermo, condiviso da tutti). Ciò a cui si fa
riferimento è la necessità che vi sia, per quanto riguarda la parte
pubblica, un “padrone del processo”. In altri termini, se un limite è
rinvenibile nel decreto, è quello di rendere debole l’individuazione
del soggetto istituzionale che presiede all’esercizio della funzione.
Chi, tra i vari soggetti pubblici, ha la responsabilità nei
confronti dei cittadini di garantire che la quantità e
la qualità dei servizi erogati siano adeguate al bisogno esistente sul
territorio? La risposta dovrebbe essere: la Provincia. Ma se altri
soggetti pubblici (come le Università, le Camere di commercio, i Comuni)
possono, con risorse proprie o comunque acquisite, decidere autonomamente
di svolgere servizi per l’impiego, in che consiste il potere di
governo della Provincia?
-
- ii)
Abbiamo detto in precedenza che obiettivo della riforma dei servizi per
l’impiego è quello di innalzare la quota di incroci tra
domanda ed offerta di lavoro realizzati in forma organizzata. Su questo punto i commenti al decreto legislativo n. 276
del 2003 sono generalmente improntati all’ottimismo,
sulla base del seguente ragionamento: quanto più numerosi sono i soggetti
ammessi a svolgere questo tipo di servizio,
tanto più numerosi saranno gli incroci tra domanda ed offerta in forma
organizzata.
- In realtà,
il risultato non è automatico. E’ necessario infatti che i soggetti
chiamati in causa dal legislatore siano effettivamente interessati. E
invero non depone a favore dell’esistenza di un vivo interesse
il fatto che già in precedenza, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n.
469, molti dei nuovi soggetti avrebbero potuto svolgere
attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro e non lo hanno
fatto.
-
- iii)
In questo sistema misto, qual è il rapporto tra pubblico e privato? La
legge sembra orientata ad una “cooperazione forzosa”, giustificata da
una implicita valutazione negativa del pubblico (considerato sempre
inefficiente) e positiva del privato (considerato sempre efficiente).
Consapevole del fatto che la multipolarità può tradursi in confusione,
il legislatore ha comunque disposto che, al fine di favorire la
circolazione delle informazioni relative all’incontro tra domanda ed
offerta di lavoro tra tutti i soggetti coinvolti nel sistema di servizi
per l’impiego, è istituita la Borsa continua del lavoro.
- Il decreto
legislativo n. 276 del 2003 offre certamente interessanti opportunità di
raccordo pubblicoprivato. Bisogna però evidenziare che
quella offerta dal decreto legislativo n. 276 del 2003 non è l’unica
prospettiva possibile. Accanto a queste forme ne possono esistere altre,
già sperimentate, in cui pubblico e privato si uniscono per lo
svolgimento di servizi per l’impiego ed attività di formazione
professionale, adottando agili forme di tipo privatistico, mediante la
costituzione di società, in grado di assicurare la necessaria
efficienza.
-
- 3.
Le esternalizzazioni.
-
- Con
il termine “esternalizzazione” (ovvero anche outsourcing)
si indica quel fenomeno attuale attraverso cui
determinate attività aziendali, fondamentali per l’impresa e
tradizionalmente esercitate internamente alla stessa, vengono affidate
all’esterno attraverso la stipulazione di contratti
d’appalto o di altro tipo. In questo
modo l’azienda mira a migliorare la propria efficienza, mediante un contenimento di tempo e di costi. Affidando a soggetti
esterni tali attività, l’azienda si mette in condizione di concentrare
interamente le proprie risorse sull’attività principale (liberando
costi ed energie profuse per attività collaterali) e di migliorare in
questo modo la propria competitività sul mercato.
-
- I
caratteri generali della nuova disciplina
- Tra i punti
più significativi del d. lgs. n. 276 del 2003 vi è la nuova disciplina
degli appalti di opere e servizi e di quella che viene definita
somministrazione di lavoro (il “vecchio” lavoro interinale, oltre a
quello che viene chiamato staff leasing o somministrazione a tempo indeterminato). Se poi si
considera che il decreto contiene una riforma della disciplina del
trasferimento del ramo di azienda, nonché del
comando o distacco, possiamo dire che viene completamente innovato il
quadro giuridico in cui si collocano i fenomeni di outsourcing
e di esternalizzazione, fenomeni apparentemente inarrestabili nel modo attuale di
organizzazione delle imprese ed anche dei pubblici servizi.
- Occorre
fissare subito i criteri attorno a cui viene organizzata la revisione
degli istituti che insistono sull’outsourcing, perché essi
non sono di immediata rilevazione. Il decreto legislativo abroga
espressamente la vetusta legge n. 1369 del 1960 sul divieto di
interposizione e, nello stesso tempo, gli artt. 1-11 della legge n.
196/1997 che aveva legalizzato il lavoro interinale, il quale assumeva nel
sistema il ruolo di vera e propria eccezione al divieto di
interposizione nelle prestazioni di lavoro. La
abrogazione di queste due leggi non è funzionale ad una sostanziale
deregolazione – né questo sarebbe stato possibile alla luce della
legge-delega – ma rappresenta unicamente la condizione per una revisione
normativa dell’intera materia.
- Infatti la
legge n. 1369 del 1960, sul divieto di interposizione, è formalmente
abrogata, ma sostanzialmente riscritta dalle norme del d. lgs. n. 276/2003
di cui si dirà. Solo che la sistematica viene rovesciata. Prima si
muoveva da un generale divieto di interposizione nelle prestazioni di
lavoro, contenuto appunto nella legge n. 1369/1960. Poi, a partire dal
1997, si è sottratto da tale divieto il lavoro interinale. Oggi si muove
dalla disciplina di quella che viene chiamata somministrazione di manodopera sia a tempo determinato (il vecchio lavoro interinale) sia a tempo indeterminato (il nuovo staff
leasing) per prevederne la liceità solo in
caso di esercizio autorizzato e nei casi
espressamente previsti.
- Oltre alla
previsione di sanzioni penali, in caso di esercizio non autorizzato (art.
18 del d. lgs. n. 276/2003), si sanziona la
somministrazione al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21 (cd. somministrazione
irregolare), attraverso l’imputazione del
rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore. In aggiunta si costruisce
la nuova, e per la verità di incerta identificazione, fattispecie della somministrazione fraudolenta, per le ipotesi in cui essa sia posta in essere “con la
specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto
collettivo applicato al lavoratore” (art. 28).
- Dunque,
resta un generale divieto di interposizione o somministrazione di lavoro.
Del resto la conferma esplicita dello stesso termine “interposizione”
– qui aggettivata come illecita – si ha nella rubrica
dell’art. 84, che consente di fare ricorso all’istituto della
certificazione (cfr. infra, § 6) ai fini della distinzione tra
somministrazione di lavoro e appalto.
- Il decreto
poi ridisciplina gli effetti lavoristici dell’appalto di opere e servizi
(espungendo l’obbligo, già contenuto
nell’art. 3 della legge n. 1369/1960, della c.d. parità di trattamento)
e, coerentemente con la sopravvivenza del divieto di interposizione, si
preoccupa del problema fondamentale, che ha sempre afflitto
l’applicazione della l. n. 1369, vale a dire quello dei suoi tratti
distintivi rispetto a quest’ultima.
- E, sempre
coerentemente con la persistenza nell’ordinamento del divieto di
interposizione, affronta la questione dei limiti del distacco; istituto,
quest’ultimo, di origine giurisprudenziale, che si è sempre considerato in potenziale rotta di collisione col
divieto di interposizione.
-
- Alle
origini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro
- Al fine di
comprendere meglio la portata delle innovazioni introdotte e di darne una
valutazione maggiormente consapevole, è opportuno ritornare alle origini
del divieto di interposizione contenuto nella l. n. 1369 e ai mutamenti
che ne hanno reso l’impianto vetusto e non più adeguato alle
caratteristiche dell’odierno mercato del lavoro.
- Nonostante
l’apparenza, poche disposizioni hanno per la verità origini così
confuse e riposano su giustificazioni vischiose, di diverso segno e
pregnanza. La ratio più
immediata che presiedeva alla l. n. 1369 era quella di evitare che
l’imprenditore, ponendo un diaframma tra sé e i lavoratori, ovvero
interponendo un soggetto che si limita ad assumere, dirigere e retribuire
la manodopera, senza impiego di propri capitali ed attrezzature, potesse
sfuggire alle obbligazioni che conseguirebbero alla diretta utilizzazione
delle energie lavorative dei prestatori d’opere: dunque una ragione
antifraudolenta.
- Prima della
legge del 1960 qualcuno aveva anzi teorizzato che la dissociazione tra
titolare del rapporto di lavoro ed effettivo fruitore della prestazione
lavorativa fosse già interdetta dall’ordinamento. E ciò perché,
se è lavoratore subordinato, in base all’art. 2094 c.c.,
chi si obbliga a prestare il proprio lavoro “alle dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore”, è impossibile sussumere nel tipo legale
lavoro subordinato il contratto tra datore e prestatore avente ad oggetto
un’attività lavorativa destinata ad essere utilizzata da un soggetto
terzo. Quest’ultimo contratto si configurerebbe come un contratto
atipico e là dove fosse utilizzato per eludere o vanificare norme
imperative di tutela del lavoratore, quindi in funzione di interessi non
meritevoli di tutela, esso dovrebbe essere escluso dal novero dei
contratti cui l’ordinamento riconnette gli effetti voluti dalle parti.
- Per la verità
è quanto meno dubbio che nella formulazione dell’art. 2094 vi siano
argomenti univoci a sostegno dell’incompatibilità tra schema del lavoro
subordinato e somministrazione di manodopera. Ma ad ogni buon conto si può
tralasciare ora questo aspetto, anche perché esso è stato superato dalla legge del 1960.
- Il punto è
che, se il divieto di interposizione si giustificava con ragioni
antifraudolente, la legge ha poi finito per oggettivarlo, svincolandolo
dall’accertamento della frode. Non era infatti essenziale, nel sistema
della l. n. 1369, ai fini dell’applicazione del divieto e
dell’applicazione dell’apparato sanzionatorio, che l’interponente
avesse inteso eludere obblighi retributivi e contributivi, e neppure che
il trattamento riservato ai lavoratori interessati fosse inferiore a
quello cui essi avrebbero avuto diritto se assunti direttamente alle dipendenze dello
stesso utilizzatore. La legge, mentre poneva il
divieto di interposizione, disciplinava altresì gli effetti lavoristici
degli appalti di opere e servizi, ex art. 1655 c.c., inerenti al ciclo
produttivo dell’impresa, sancendo un principio di parità di trattamento
tra i dipendenti del committente e quelli dell’appaltatore, e prevedendo
un’ipotesi di responsabilità solidale in capo a committente ed
appaltatore per i crediti di lavoro dei
dipendenti dell’appaltatore, nonché degli istituti previdenziali. Queste regole erano invero costellate di eccezioni,
mediante la menzione di singole attività cui questa normativa
garantistica non andava applicata; e ciò al fine, o comunque con
l’effetto, di sottrarre al divieto di interposizione tipologie di lavori
che altrimenti vi sarebbero ricaduti (si pensi ad es. ai lavori di
facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti). Il vero è che la “storica” legge n. 1369 nasce in una
fase in cui decentramento voleva dire soprattutto sfruttamento aggiuntivo
dei lavoratori e lucro parassitario da parte di pseudo-appaltatori di mera
manodopera. Si muoveva, dunque, in un’ottica marcatamente proibizionista
e si tendeva a disincentivare nel loro complesso i processi di
esternalizzazione, senza eccessive distinzioni. Approccio ben diverso da
quello seguito in altri paesi che, meno preoccupati di demonizzare i
processi di decentramento, mirano solo a creare una forte condivisione di
responsabilità tra committente ed appaltatore.
- Soprattutto,
la legge n. 1369/60 nasce in una fase economica in cui l’organizzazione
di impresa è caratterizzata da un’integrazione verticale dei fattori
produttivi. Per un secolo questa è stata la tendenza. Ma ora il processo
di integrazione industriale realizzato in verticale dentro l’impresa ha preso la direzione opposta e si sta realizzando in
orizzontale tra le imprese. Senza pronunciarsi sulla
definitività della tendenza, una parte di quello che viene chiamato post-fordismo sta proprio
in ciò: per competere l’impresa si concentra sul core business e compra
tutto il resto. Non solo: la legge n. 1369 nasce in un contesto e in una
fase economica caratterizzati da un’accentuata materializzazione dei
processi produttivi. Oggi la rivoluzione elettronica sta segnando una
nuova era in cui alla centralità dell’apparato strumentale del lavoro e
delle materie prime si è sostituito il primato dell’intelligenza,
dell’informazione computerizzata e più in generale dei servizi. E’ il
fenomeno che si indica come smaterializzazione dell’impresa: sempre più
la funzione imprenditoriale si realizza attraverso l’impiego di beni
immateriali o mediante attività puramente organizzative della
forza-lavoro, con il relativo ridimensionamento di quegli elementi (attrezzature, impianti etc.) che erano tradizionalmente
ritenuti i soli idonei a identificare l’azienda.
-
- La
progressiva erosione del divieto di interposizione.
- Proprio
questa evoluzione delle strutture organizzative dell’impresa aveva del
resto indotto la giurisprudenza ad un aggiornamento interpretativo della
legge n. 1369. Per la verità la legge nasce con un vizio di origine:
quello di non avere definito il fenomeno interpositorio, di cui si è
costretti a dare una definizione a
contrario, ovvero in negativo: è interposizione
ciò che non è appalto di opere o servizi. In un contesto
organizzativo tendenzialmente stabile questo poteva non causare grandi
problemi: un po’ come per la subordinazione, anche per
l’interposizione il fenomeno, o meglio il suo contrario, non era
difficilmente individuabile nella realtà.
- Si spiega
così che – non diversamente dalla vicenda analoga della subordinazione
– la giurisprudenza si sia sempre rifatta ad indici presuntivi. Ebbene,
tra gli indici rivelatori dell’esistenza dell’appalto, utilizzati dai
giudici, vi è sicuramente la gestione dei rapporti di lavoro da parte
dell’appaltatore, in completa autonomia, attraverso l’esercizio del
potere direttivo e disciplinare sui lavoratori. La direzione e il
coordinamento della forza lavoro da parte dell’appaltatore è anzi un
indice in ascesa nella giurisprudenza, a fronte dell’appannamento dell’efficienza scriminante e del
valore sintomatico del profilo “attrezzistico e impiantistico”. Il dibattito dottrinale va ancora più in là perché,
attenuato il valore scriminante di mezzi e attrezzature,
si finisce per dover rilevare che, sul piano civilistico della nozione di
appalto, non vi è nulla che impedisca di
ricomprendervi il contratto avente per oggetto una prestazione realizzata prevalentemente o anche esclusivamente mediante
l’impiego di forza-lavoro. Ma un’altra breccia nell’impianto
della l. n. 1369 è stata rappresentata dalla legalizzazione del lavoro
interinale. Certo, il lavoro interinale è giustamente rappresentato come
un’eccezione al generale divieto di interposizione che viene mantenuto
in vita. Sul piano sistematico, però, e dei principi, essa mette in crisi
il postulato – si potrebbe dire il “dogma” – della necessaria
corrispondenza tra titolarità formale del rapporto di lavoro e
utilizzazione della prestazione lavorativa che sta dietro alla l. n. 1369.
-
- Interposizione,
appalto di servizi e somministrazione di lavoro nella nuova normativa
- Questo
è il quadro che si presenta al legislatore delegante e delegato: un
quadro propizio ad interventi sullo scricchiolante impianto della storica
legge del 1960. La legge, come detto, appare vetusta a fronte di
un’impresa esternalizzata e smaterializzata, con conseguente difficoltà
di tracciare il discrimine tra appalto e interposizione, al cui divieto ha
inferto un colpo decisivo la legalizzazione del lavoro interinale.
- Da quel che
si è prima detto, risulta che la materia ha subito sconvolgimenti
sistematici minori di quelli temuti da qualcuno ovvero auspicati da altri.
Alla legalizzazione del lavoro interinale si aggiunge quella dello staff
leasing, oggi denominati somministrazione a
tempo determinato e a tempo indeterminato, che possono continuare ad
essere rappresentati come eccezioni al divieto di interposizione di
manodopera.
- Il punto
indubbiamente più innovativo - e denso di interrogativi in relazione al
suo rapporto con l’appalto - è rappresentato dalla legittimazione dello
staff
leasing: diversamente da quanto previsto per la
somministrazione a tempo determinato, vi è nel decreto delegato
un’elencazione di ipotesi tassative in cui è ammissibile la
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Questo elenco menziona
innanzitutto attività che erano considerate (o qualificate) dalla stessa
legge n. 1369 o dalla giurisprudenza come oggetto di appalto lecito. Ma
menziona anche tipi di attività particolarmente innovative a sostegno del
sistema produttivo e delle imprese (v. ad es. attività specialistiche di
consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione
delle risorse etc.). Qualcuno ha detto che lo staff
leasing può ben essere in concorrenza con il
regime dell’appalto di servizi (poiché il maggior costo dei servizi
offerti dalle agenzie di somministrazione sarebbe bilanciato da una
maggiore qualità).
- Ma
uno degli aspetti più problematici della riforma è proprio rappresentato
dalla distinzione tra somministrazione di lavoro e appalto. A questo
proposito non vi è nel decreto delegato che la sommaria riproduzione dei
criteri elaborati dalla giurisprudenza. Stando alla lettera dell’art.
29, l’appalto si distingue dalla somministrazione “per
l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può
anche risultare (…) dall’esercizio del potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché
per l’assunzione, da parte del medesimo, del rischio di impresa”.
- Se, come
qualcuno ha detto, i mezzi possono anche essere immateriali, l’enfasi
finisce per essere posta sull’esercizio del potere direttivo nei
confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. Questo dovrebbe
allora rappresentare il criterio discretivo rispetto alla somministrazione
di manodopera per la
quale, infatti, l’art. 20, 2° co., dispone che, per tutta la durata
della somministrazione, i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la
direzione e il controllo dell’utilizzatore.
- Se questa è
la conclusione, può però risultare discutibile affidare ad un elemento
di così difficile identificazione, quale l’esercizio del potere
direttivo, il discrimine fra due regimi di tutela del lavoratore
(quello dell’appalto e quello della somministrazione) assai differenti
quanto ad intensità.
-
- 3.1.
La somministrazione di manodopera.
(art.
1, legge delega; artt. 20-28, decreto legislativo)
-
- Introduzione.
- Come si è
detto, nel corso degli ultimi quarant’anni, uno dei cardini della
disciplina del mercato del lavoro è stato il generale
divieto di interposizione di manodopera introdotto dalla legge n. 1369/1960. In particolare, l’art. 1 di quest’ultima
stabiliva: “è vietato all’imprenditore di affidare
in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma […] l’esecuzione
di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e
retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque
sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si
riferiscono”. Una prima consistente deroga al generale divieto di
interposizione è stata introdotta dalla legge n. 196/97 (c.d.
“Pacchetto Treu”), la quale ha disciplinato la fornitura di lavoro
temporaneo (o lavoro interinale).
- Come detto,
la legge delega n. 30/2003 (attuata dal d.lgs. n. 276/2003) ha portato
alla sostanziale liberalizzazione della somministrazione di manodopera. La
nuova figura della “somministrazione” prevista dalla riforma è,
quindi, destinata ad assorbire al suo interno sia il lavoro temporaneo, o
interinale, disciplinato dal c.d. pacchetto Treu, sia il c.d. staff-leasing,
sino ad oggi vietato dal nostro ordinamento.
-
- La
nozione di somministrazione.
- Il decreto
definisce la somministrazione come la “fornitura professionale di
manodopera, a tempo indeterminato o a termine”. Staff-leasing
e lavoro temporaneo, dunque, divengono
articolazioni, modi di essere, di una più generale
fattispecie denominata somministrazione.
- Schematizzando,
si instaura una relazione trilaterale in virtù della quale i lavoratori,
assunti da un’agenzia di somministrazione (d’ora innanzi
“agenzia”), sono chiamati a svolgere un’attività lavorativa presso
un soggetto (“utilizzatore”) con il quale l’agenzia abbia concluso
un contratto di fornitura di manodopera. Per tutta la durata della
somministrazione, come dispone l’art. 20, “i lavoratori svolgono la
propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il
controllo dell’utilizzatore”.
- Il
vantaggio del ricorso a tale schema negoziale può essere duplice:
- i)
attraverso la somministrazione è possibile avvalersi delle prestazioni di
manodopera assunta da altri soggetti (le agenzie di somministrazione), cui
è imputata la titolarità del rapporto di lavoro. In altre parole, la
somministrazione consente all’imprenditore di utilizzare le prestazioni
di un certo numero di lavoratori senza sobbarcarsi
degli oneri che solitamente gravano sul datore di lavoro; ii) inoltre, la somministrazione a tempo determinato
consentirà, così come è accaduto in passato al lavoro temporaneo, di
selezionare il personale da assumere stabilmente, svolgendo nella sostanza
una funzione di “prova”.
-
- La
struttura del rapporto.
- Quando
si parla di somministrazione vengono dunque in considerazione due rapporti
distinti:
- i) da un
lato, il rapporto di lavoro che lega il lavoratore all’agenzia, che è
un rapporto di lavoro subordinato nel quale
l’assunzione del lavoratore può avvenire a tempo indeterminato o a
termine; ii) dall’altro lato, il rapporto che si instaura in
seguito alla conclusione del c.d. “contratto di somministrazione”
tra l’agenzia e l’utilizzatore della prestazione; tale contratto può
prevedere che la somministrazione avvenga per un
tempo definito – ossia a termine – oppure a tempo
indeterminato. La somministrazione realizza la dissociazione tra titolarità
del rapporto con il prestatore di lavoro, che resta in capo all’agenzia
intermediatrice, ed effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa,
svolta presso un terzo soggetto. Tra lavoratore ed utilizzatore, perciò,
non intercorre un rapporto di lavoro, ma una relazione di fatto, ancorché
connotata dall’esercizio del potere direttivo da parte
dell’utilizzatore. Si prevede infatti che “per tutta la durata della
somministrazione i lavoratori svolgono la loro attività nell’interesse nonché sotto
la direzione e il controllo dell’utilizzatore”.
-
- I
requisiti per lo svolgimento dell’attività di somministrazione.
- Per poter
svolgere l’attività di somministrazione, l’agenzia deve iscriversi ad
un apposito Albo delle agenzie per il lavoro, tenuto
presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. La domanda di
iscrizione all’Albo va inoltrata al Ministero, il quale, entro sessanta
giorni, accertata la sussistenza dei requisiti di legge, rilascia
un’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività di somministrazione.
I requisiti di legge sono di carattere giuridico (ad es., costituzione
nella forma di società di capitali o cooperativa) e finanziario
(ad es., la sussistenza di un capitale minimo determinato).
-
- Il
contratto di somministrazione.
- Il contratto
di somministrazione può essere definito come il contratto con il quale un
soggetto (l’agenzia) si obbliga a fornire manodopera, a tempo
determinato o indeterminato, ad un altro soggetto
(l’utilizzatore) verso il pagamento di un corrispettivo.
-
- La
somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff-leasing).
- La prima
forma di somministrazione presa in considerazione dal decreto è quella a
tempo indeterminato (c.d. staff-leasing).
- La
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa solo in
presenza di causali obiettive tassativamente previste dalla legge. In ogni
caso i contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative potranno introdurre ulteriori ipotesi. Quindi, anche in
considerazione di tale potere assegnato ai contraenti collettivi, lo
spettro delle possibilità di ricorso a tale strumento pare piuttosto ampio.
-
- La
somministrazione a termine.
- La
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nel disegno del
legislatore, è destinata ad occupare il posto precedentemente assegnato
al lavoro interinale: la nuova disciplina della somministrazione a termine si
sostituisce, abrogandola, a quella prevista dalla legge n. 196/1997. A differenza dello staff-leasing, per il quale
sono richieste causali obiettive tassativamente previste, essa è consentita, più genericamente, in presenza di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo, analogamente a quanto previsto in materia di contratti a
termine ai sensi del d.lgs. n. 368/2001.
- Memore del
dibattito seguito all’emanazione del decreto legislativo sui contratti a
termine, il legislatore, questa volta, si è premurato di precisare che le
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
possono anche essere riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. Questa precisazione permette di
affermare che ai fini del ricorso alla somministrazione a termine – a
differenza di quanto avveniva per il lavoro interinale – non è più
richiesto il requisito del soddisfacimento di esigenze di carattere
temporaneo dell’utilizzatore. Lo strumento della somministrazione a
tempo determinato, dunque, si rende fruibile in un numero potenzialmente
più ampio di casi.
- Quanto alla
valutazione delle causali obiettive che giustificano il ricorso alla
somministrazione, il decreto stabilisce che “il controllo giudiziale é
limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso
fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore”.
- In caso di
somministrazione di lavoro a tempo determinato – la quale sostituisce il
vecchio lavoro interinale – “è nulla ogni clausola
diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di
somministrazione”. Rispetto alla previgente disciplina, però, c’è
una differenza importante. Mentre prima il divieto era assoluto, ora è
prevista una possibilità di deroga: la norma, infatti, “non trova
applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta un’adeguata
indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile
al somministratore”. In mancanza di disciplina collettiva,
nel silenzio della norma, è da ritenersi che la deroga non sia
consentita.
-
- Divieti
di ricorso alla somministrazione.
- La
stipulazione del contratto di somministrazione, sia essa a tempo
determinato o indeterminato, è vietata in tre casi:
- i)
per la sostituzione di lavoratori che esercitino il diritto di sciopero;
- ii)
salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; ovvero
presso unità produttive in cui sia in corso una sospensione dei rapporti
o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione;
- iii)
da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi del d.lgs. n. 626/1994.
-
- Forma
e contenuto del contratto di somministrazione.
- Il contratto
di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta. La mancanza di
forma scritta comporta la nullità del
contratto di somministrazione: in tal caso i lavoratori sono considerati a
tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore. Esso deve obbligatoriamente contenere una serie di
elementi, nell’indicare i quali le parti devono recepire le indicazioni
contenute nei contratti collettivi. È quindi espressamente esclusa la
possibilità per le parti individuali di derogare a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva.
-
- Il
rapporto di lavoro tra l’agenzia e il lavoratore.
- Per quanto
riguarda la relazione che intercorre tra il lavoratore e l’agenzia, si
è detto che le due parti stipulano un contratto di lavoro.
L’assunzione può essere a tempo determinato o indeterminato.
-
- L’assunzione
a tempo indeterminato.
- L’assunzione
del lavoratore da parte dall’agenzia avviene a tempo indeterminato in
due casi:
- i) nel caso
di somministrazione a tempo indeterminato (staff-leasing).
In tal caso, il rapporto di lavoro tra agenzia e
lavoratore è soggetto alla “disciplina generale dei rapporti di lavoro
di cui al codice civile e alle leggi speciali”;
- ii) anche
nel caso di somministrazione a termine, l’agenzia può assumere il
lavoratore a tempo indeterminato: in questo caso, si alterneranno periodi
in cui il lavoratore svolge la prestazione di lavoro
presso l’utilizzatore e periodi in cui il lavoratore rimane a
disposizione dell’agenzia, in attesa di nuova assegnazione. Durante il
periodo in cui il lavoratore resta a disposizione, l’agenzia è tenuta
a corrispondergli un’indennità di disponibilità,
la cui entità è stabilita dai contratti collettivi.
In caso di assegnazione del lavoratore ad
attività lavorativa part-time (che può essere prestata sia presso un soggetto
utilizzatore, sia presso lo stesso somministratore), l’indennità di
disponibilità è proporzionalmente ridotta.
- Quando, come
in questo caso, il lavoratore sia assunto dall’agenzia a tempo
indeterminato, ma somministrato a tempo determinato, il rapporto di lavoro
è soggetto alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 368/2001 sul lavoro a
termine, in quanto compatibile.
-
- L’assunzione
a tempo determinato.
- L’assunzione
a termine da parte dell’agenzia è compatibile unicamente con lo schema
della somministrazione a tempo determinato. Il rapporto di
lavoro tra agenzia e lavoratore è soggetto
alla disciplina prevista per i contratti a termine (cfr.
d.lgs. n. 368/2001), in quanto
compatibile. È in ogni caso esclusa l'applicazione
dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 368/2001, per cui potrà essere stipulato un secondo contratto, diverso dal primo, senza
peraltro incorrere nelle limitazioni previste in materia di successione di contratti a termine.
- Il termine
inizialmente posto al contratto di lavoro può essere prorogato, purché
siano rispettate alcune condizioni, ossia:
- i)
che vi sia il consenso del lavoratore;
- ii)
che la proroga sia oggetto di una pattuizione scritta;
- iii)
che il termine sia prorogato “nei casi e per la durata prevista dai
contratti collettivi applicati dal somministratore”.
-
- L’esercizio
del potere disciplinare.
- Data la
dissociazione tra titolarità del rapporto ed utilizzazione della
prestazione, una serie di poteri datoriali resta in capo al
somministratore. Tra questi, vi è il potere disciplinare. Infatti viene
affermato che l’esercizio del potere disciplinare “è riservato al
somministratore”. Ai fini dell’esercizio di tale potere, si prevede
che l’utilizzatore comunichi al somministratore gli elementi che
formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 dello
Statuto dei lavoratori. Quindi, nel caso in cui il lavoratore si renda
responsabile di un inadempimento nell’esecuzione della prestazione, l’utilizzatore
non potrà sanzionarlo direttamente, ma dovrà informare il datore di lavoro (cioè
l’agenzia), in modo che sia questo ad esercitare il potere disciplinare.
-
- Il
trattamento economico e normativo.
- Quale che
sia la natura della somministrazione, nel corso della medesima i
lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari
livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
- Qualora il
lavoratore sia assegnato a mansioni superiori o, comunque, non equivalenti
a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore è tenuto a darne
comunicazione al somministratore, in modo che questi possa tenerne conto
nell’erogazione della retribuzione spettante al lavoratore. In caso di
omissione di comunicazione, “l’utilizzatore risponde in via esclusiva
per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni
superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a
mansioni inferiori”.
- Ciò
che il decreto non prevede, attuando così una deviazione rispetto al
principio sancito dall’art. 2103 c.c., è il diritto alla promozione
automatica a seguito dell’assegnazione del lavoratore a mansioni
superiori per più di tre mesi (ovvero per il periodo inferiore
eventualmente stabilito dai contratti collettivi).
-
- L’esercizio
dei diritti sindacali.
- Ai
lavoratori delle società o imprese di somministrazione si applicano i
diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori.
- Per impedire
che la dislocazione dei dipendenti dell'agenzia presso diversi
utilizzatori possa pregiudicare l'esercizio dei loro diritti sindacali nei
confronti dell'agenzia medesima, ai prestatori di lavoro che dipendono da
uno stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la
normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla
contrattazione collettiva.
-
- L’estinzione
del rapporto.
- Per
quanto riguarda l’estinzione del rapporto, essa può aversi, in primo
luogo, in seguito a dimissioni del lavoratore. Altra ipotesi è quella del
licenziamento. A questo proposito, occorre distinguere fra tre situazioni
diverse:
- i) nel caso
di staff-leasing, come si è visto, trova applicazione la “disciplina
generale dei rapporti di lavoro subordinato”. Di
conseguenza, il datore di lavoro potrà recedere in presenza di una giusta
causa oppure di un giustificato motivo (soggettivo o
oggettivo);
- ii) nel caso
di somministrazione a tempo determinato, con assunzione a termine del
lavoratore da parte dell'agenzia, il rapporto di lavoro è soggetto alla
disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001, in quanto compatibile (art. 22,
comma 5°). Ne consegue che, il recesso ante tempus dovrebbe essere consentito solo per giusta causa;
- iii) anche
nel caso di somministrazione a termine, ma con assunzione del lavoratore a
tempo indeterminato, è applicabile la
disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001, in quanto compatibile (art. 22, comma 5°). Sennonché nell'ipotesi in cui i
lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non
svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che
esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del
contratto di lavoro. Le due disposizioni potrebbero essere coordinate tra
loro in questo modo: a) durante il periodo di somministrazione, il recesso
dovrebbe essere consentito solo per giusta causa, come accade per i
contratti a termine, di cui è richiamata la disciplina; b) dal momento
della cessazione del periodo di somministrazione – dunque, durante il
periodo di disponibilità presso l'Agenzia – il recesso sarebbe
possibile non solo in presenza di una giusta
causa, ma anche un di giustificato motivo.
-
- L’esecuzione
della prestazione di lavoro.
- Per quanto
riguarda la relazione tra lavoratore ed utilizzatore, si è già detto che
tra questi due soggetti non intercorre un rapporto di lavoro, ma solo una
relazione di fatto. Tuttavia, anche tra lavoratore ed utilizzatore
sorgono diritti e obblighi reciproci.
- In primo
luogo “per tutta la durata della somministrazione, i lavoratori svolgono
la propria attività nell’interesse nonché sotto il controllo e la
direzione dell’utilizzatore”. Quindi, da un lato, all’utilizzatore
compete l’esercizio del potere direttivo; dall’altro lato, il
lavoratore dovrà eseguire la prestazione di lavoro attenendosi alle
indicazioni dell’utilizzatore e rispettando gli obblighi di cui agli
artt. 2104-2105 del codice civile.
- Per quanto
attiene all’esercizio dei diritti sindacali il prestatore di lavoro ha
diritto ad esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della
somministrazione, “i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del
personale dipendente delle imprese utilizzatrici”. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di
lavoro non é computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della
applicazione di normative di legge o di contratto collettivo. Questa norma
può avere una certa rilevanza soprattutto per il fatto che consente
all’utilizzatore di mantenersi al di sotto della soglia dimensionale
richiesta per l’applicazione dell’art. 18 o del Titolo III
dello Statuto dei lavoratori, pur disponendo, nei fatti, di un organico
superiore.
-
- Le
patologie del rapporto.
- i) Parlando
della forma del contratto di somministrazione, è già stato affrontato il
problema della sanzione prevista per i vizi di forma: "il
contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati
a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore".
- ii)
Nel caso in cui la somministrazione sia irregolare, quando cioè la
somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle
condizioni previsti, il lavoratore può chiedere la costituzione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto utilizzatore, con effetto
dall’inizio della somministrazione.
- iii) Nel
caso invece di somministrazione fraudolenta, che ricorre ogni qual
volta la somministrazione sia utilizzata "con la specifica finalità
di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato
al lavoratore", al somministratore e all'utilizzatore è irrogata "un'ammenda di 20 € per ciascun lavoratore
coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione".
-
- 3.2
Il comando o distacco del lavoratore. (art. 1 legge delega; art. 30, decreto legislativo)
-
- La
fattispecie.
- Il d.lgs. n.
276/2003 stabilisce che si ha distacco quando un datore di lavoro, per
soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività
lavorativa. Istituto di origine giurisprudenziale, esso trova ora
specifica disciplina nell’art. 30, che individua espressamente i
requisiti necessari per la legittimità della prestazione lavorativa
mediante distacco, onde distinguerlo dalla interposizione, tuttora
vietata.
-
- I
requisiti del distacco.
- Il
legislatore della riforma indica due condizioni necessarie affinché il
distacco possa dirsi legittimo:
- i)
l’interesse del datore di lavoro a distaccare il lavoratore;
- ii)
la temporaneità del distacco.
- Per quanto
attiene al primo requisito, in assenza di ulteriori specificazioni, è
sufficiente anche il solo interesse del datore a sgravarsi temporaneamente
del costo del personale distaccato, che resta comunque legato
all’impresa in vista di un suo pronto riutilizzo, ad esempio al termine
di una fase di contrazione produttiva. Un consolidato orientamento
giurisprudenziale ritiene altresì l’interesse del soggetto distaccante
e del soggetto fruitore della prestazione in re ipsa qualora il
distacco avvenga presso una società collegata,
in considerazione dell’appartenenza ad un medesimo gruppo. Per quanto
riguarda il requisito della temporaneità, quest’ultimo deve essere
inteso in senso potenziale o teorico, ovvero, secondo l’orientamento
consolidato in giurisprudenza, non come brevità ma come non definitività,
correlata alla persistenza dell’interesse al distacco. Ne consegue che
il distaccante ed il distaccatario non devono accordarsi per una durata
predefinita del distacco.
-
- Il
distacco comportante un mutamento di mansioni o uno spostamento oltre i 50
Km.
- Il
legislatore, con una disciplina invero di non facile interpretazione,
regola l’ipotesi in cui al distacco si accompagni un mutamento di
mansioni, per sancire che in tal caso lo spostamento non potrà
avvenire se non con il consenso del lavoratore. E’ difficile coordinare
questa disposizione con la disciplina del c.d. ius variandi di cui
all’art. 2103.
- La norma
sembra introdurre una regolamentazione speciale della variabilità delle
mansioni del lavoratore distaccato, rendendola
sempre legittima in caso di consenso del lavoratore, in deroga alla regola generale contenuta nell’art. 2103
cod. civ. che limita la variabilità sia unilaterale che consensuale all’equivalenza economica e professionale
delle mansioni di origine e di destinazione. Il legislatore disciplina
anche l’ipotesi in cui il distacco avvenga ad una unità produttiva sita a più di 50 Km da
quella presso cui il lavoratore opera, per stabilire che esso è
ammissibile solo in presenza di un interesse qualificato da
comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Non si capisce in che cosa possano tradursi queste
ragioni e soprattutto in che cosa questo interesse qualificato si
distingua da quell’interesse del distaccante che è condizione di
legittimità del distacco.
-
- Il
trattamento economico e normativo del lavoratore.
- “Il
datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo
del lavoratore distaccato, nonché di tutti gli adempimenti amministrativi
e previdenziali”, sancisce il 2° comma dell’art. 30. Per il resto
continueranno a trovare applicazione le regole frutto dell’elaborazione
giurisprudenziale.
- Il
distaccatario potrà esercitare il potere direttivo, affinché la
prestazione venga integrata nella propria organizzazione produttiva.
L’esercizio del potere disciplinare dovrebbe rimanere in capo al distaccante,
salvo che nell’accordo tra le imprese sia prevista la delega al
distaccatario. Il lavoratore, dal canto suo, dovrà rispettare
l’obbligo di fedeltà e diligenza sia verso il distaccatario
che verso il distaccante.
-
- 3.3.
Il trasferimento d’azienda.
(art.
1 legge delega; art. 32, decreto legislativo)
-
- Introduzione.
- Il
trasferimento d’azienda è disciplinato dall’art. 2112 cod. civ. e
dall’art. 47 della legge n. 428 del 1990, così come modificati dal
d.lgs. n. 18/2001 e, da ultimo, dal d.lgs. 276/2003. Anche in relazione all’istituto del trasferimento
d’azienda è possibile registrare un significativo intervento del
legislatore della riforma. Quest’ultimo, senza incidere sugli altri
profili di disciplina della materia (per i quali si rinvia al manuale), riforma
il 5° comma dell’art. 2112 nella parte avente
ad oggetto la definizione della fattispecie
“trasferimento di un ramo dell’azienda”.
- Secondo la
nuova versione del 5° comma dell’art. 2112, deve intendersi per ramo
dell’azienda “l’articolazione funzionalmente autonoma di
un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal
cessionario al momento del trasferimento”.
- L’individuazione
dei contorni della fattispecie costituisce un’operazione di fondamentale
importanza essendo rivolta a circoscrivere l’ambito di applicazione di
una normativa inderogabile. In altre parole, gli effetti previsti dalla
norma, la continuità del rapporto di lavoro, la solidarietà
dell’alienante e dell’acquirente, nonché la stessa procedura
sindacale, si attivano soltanto in presenza di un trasferimento di
azienda. Solo in tal caso la cessione del rapporto di lavoro non richiede
il consenso del lavoratore, a differenza di quanto accadrebbe nel caso in
cui venissero ceduti dall’alienante beni e rapporti che non formano
l’azienda; in tale ultima ipotesi, infatti, il trasferimento del
rapporto lavorativo si configurerebbe come cessione del contratto, per cui
risulterebbe indispensabile il
consenso del lavoratore ai sensi dell’art. 1406 cod. civ. La versione originaria dell’art. 2112 – da ultimo
modificata nel 2001 - individuava come ramo d’azienda
“l’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica
organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità”.
- La
definizione confermava l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in
assenza di un’esplicita previsione legislativa, la disciplina del
trasferimento d’azienda doveva essere applicata anche alle cessioni di
una singola parte dell’azienda, purché si trattasse di un complesso di
beni autonomamente suscettibile di costituire idoneo e compiuto strumento
di impresa. L’articolazione ceduta doveva essere cioè in grado di
produrre in modo autosufficiente un servizio, realizzato in funzione delle
esigenze dell’azienda, ma idoneo ad essere di per sé oggetto anche di
valutazioni economiche, prescindendo dalla funzione che è chiamato ad
assolvere all’interno dell’organizzazione di impresa.
-
- La
nuova nozione di ramo d’azienda.
- Il faticoso
equilibrio tra esigenze di tutela dei lavoratori e libertà di scelta
dell’imprenditore raggiunto con la definizione di “ramo d’azienda”
elaborata dal d.lgs. n. 18/2001 viene messo in pericolo dal
d.lgs. n. 276/2003, che dispone la eliminazione del requisito
dell’autonomia funzionale del ramo di azienda preesistente al trasferimento.
- Eliminando
il requisito della preesistenza dell’autonomia funzionale, la riforma
sembra avvalorare un criterio soggettivo di identificazione della parte di
impresa da trasferire, rimettendo alla volontà del cedente e del
cessionario l’individuazione del c.d. ramo d’azienda e della sua
autonomia funzionale.
- La direttiva
comunitaria 98/50/Ce, di cui il d.lgs. n. 18/2001 è attuazione, nel
definire la fattispecie del trasferimento di un
ramo d’azienda non contiene invero alcun riferimento al concetto di
“autonomia funzionale preesistente al trasferimento”, richiedendo
invece che l’entità trasferita “conservi la propria identità, intesa
come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere attività economica
sia essa essenziale o accessoria”. Nella nozione comunitaria ciò che
viene richiesto, dunque, è solo un residuo di organizzazione che dimostri
l’attitudine all’esercizio potenziale all’esercizio dell’attività
di impresa, implicitamente ammettendo il trasferimento anche di attività non
compiutamente delimitate od indipendenti presso l’impresa cedente. Da questo punto di vista, la riscrittura dell’art. 2112
contribuirebbe a rendere la disciplina interna in linea con la tecnica normativa utilizzata dalla direttiva
comunitaria 98/50/Ce. Pur alla luce della ratio dell’intervento
riformatore, la disposizione non manca tuttavia di suscitare perplessità.
- E’ già
stato sostenuto che il venir meno del requisito della preesistente autonomia
funzionale del ramo di azienda eliminerebbe una
disposizione a tutela dei lavoratori, facendo del trasferimento del ramo di una azienda uno strumento atto ad eludere la
disciplina in materia di licenziamenti collettivi.
- Il
requisito era stato indubbiamente introdotto in chiave antifraudolenta.
- Utilizzando
questa chiave antifraudolenta, ancora oggi si può ritenere che il
trasferimento del ramo d’azienda debba poggiare comunque,
pur in assenza di esplicita previsione normativa, su un criterio di reale
autonomia, anche se potenziale, dell’attività trasferita.
-
- 4.
Le tipologie contrattuali.
- Tra le
finalità perseguite dal decreto legislativo n. 276/2003, vi è certamente
quella di sedare la continua espansione – registratasi a partire dal
1995 – dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Onde
evitare la stipulazione di contratti di lavoro asseritamente autonomo che,
per le modalità esecutive con cui hanno svolgimento, celano in realtà
vere e proprie situazioni di subordinazione, il legislatore del 2003 ha
ritenuto opportuno muoversi in due direzioni.
- Da
un lato, il decreto legislativo n. 276/2003 definisce e disciplina la
fattispecie del c.d. lavoro a progetto (artt. 61 ss.), introducendo più
rigorosi elementi nella qualificazione della fattispecie “lavoro
coordinato e continuativo”.
- Dall’altro,
al fine di incentivare la stipulazione di contratti di lavoro
riconducibili, a pieno titolo, nella più tutelata area della
subordinazione, lo stesso provvedimento legislativo contempla un ampio
ventaglio di tipologie e schemi contrattuali, nell’intento di apprestare
modelli negoziali idonei a soddisfare le esigenze di uno svolgimento
flessibile del rapporto di lavoro. All’interno del decreto legislativo si rinviene dunque
un’articolata disciplina relativa ad una serie di differenti schemi contrattuali, attraverso i quali può
avere svolgimento il rapporto di lavoro.
- Fatta
eccezione per la fattispecie della somministrazione, che presenta uno
schema negoziale trilaterale, le rimanenti tipologie contrattuali regolate
dal d.lgs. n. 276/2003 (lavoro intermittente, a tempo parziale, ripartito)
sono riconducibili allo schema sinallagmatico-bilaterale del contratto di
lavoro subordinato.
- In relazione
ad alcune delle fattispecie contemplate dal legislatore, la disciplina
legale assolve soltanto il compito di introdurre una regolamentazione più
compiuta di rapporti contrattuali già ammessi dall’ordinamento. Ciò
vale per quei rapporti che, pur non essendo corredati da norme legali ad
hoc, dovevano ritenersi legittima espressione dell’autonomia
negoziale delle parti: è questo il caso, come si vedrà, del contratto di
lavoro ripartito (c.d. job-sharing), in cui l’obbligo di eseguire la prestazione
lavorativa è assunto in solido da parte di due o più soggetti. In altre ipotesi, invece, il d.lgs. n. 276/2003, introduce
schemi contrattuali più radicalmente innovativi,
come nel caso del lavoro intermittente (c.d. job
on call) e del lavoro accessorio.
-
- 4.1.
Il lavoro a tempo parziale.
(art.
3, legge delega; art. 46, decreto legislativo)
-
- Introduzione.
- Si definisce
“tempo parziale”, o part-time, il tempo di lavoro inferiore al
“tempo pieno”. La misura della prestazione di lavoro a tempo pieno si
definisce più precisamente come “orario normale di lavoro”.
L’orario normale di lavoro è fissato dalla legge in 40 ore settimanali,
salvo che esso sia stabilito in una misura inferiore dai contratti
collettivi (cfr. d.lgs. n. 66/2003).
Dunque, il tempo parziale consiste in una durata del tempo di lavoro
inferiore alle 40 ore settimanali o all’eventuale minore orario fissato dai contratti collettivi.
- Va da sé,
quindi, che con l’espressione “rapporto di lavoro a tempo parziale”
(o rapporto di lavoro part-time) ci riferiamo a una prestazione lavorativa di durata
inferiore all’orario normale di lavoro. Il lavoro a
tempo parziale è oggetto di disciplina normativa a diversi livelli: i) a
livello internazionale, è oggetto di una convenzione dell’OIL (n.
175/1994); ii) a livello comunitario, di una direttiva del Consiglio
dell’Unione europea (n. 97/81); iii) a livello nazionale, è
disciplinato dal d.lgs. n. 61/2000, modificato
più volte (da ultimo, dal d.lgs. n. 276/2003).
- Nel nostro
Paese il lavoro a tempo parziale è stato per molto tempo osteggiato dal
legislatore e da parte del mondo sindacale, principalmente per il fatto
che la prestazione a orario ridotto (e quindi a retribuzione ridotta) pone
il lavoratore in una condizione socio-economica di ulteriore debolezza, rispetto a quella che caratterizza normalmente il lavoro
subordinato.
- Per questo
motivo, la normativa in materia (sia quella interna, sia quella
internazionale) ha posto un principio di
“non-discriminazione” del lavoratore a tempo parziale rispetto al
lavoratore a tempo pieno comparabile (quello, cioè, svolgente le stesse o
analoghe mansioni). Questo principio comporta che il lavoratore a tempo
parziale non debba essere assoggettato a un trattamento economico-normativo inferiore
in virtù della prestazione a orario ridotto (pertanto, ad es., l’importo della retribuzione “oraria” dovrà essere
lo stesso di un lavoratore a tempo pieno). Lo stesso principio implica,
invece, che determinati trattamenti siano riproporzionati, in base
all’orario di lavoro prestato, rispetto a quelli dovuti per il caso di
un lavoratore a tempo pieno (ad es., importo
- 3 Il
d.l.gs. 8 aprile 2003, n. 66 introduce la nuova disciplina dell’orario
di lavoro, che si applica, a mente dell'art. 2, a "tutti i settori
di attività pubblici e privati". Il legislatore si è anzitutto
preoccupato di definire l'orario di lavoro come "qualsiasi periodo
in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e
nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni" (art.
1), con ciò superando ed ampliando la nozione di "lavoro
effettivo" fatta propria dalla normativa del 1923.
- L'orario normale di lavoro è di
fissato, come già nella legge del 1997, in 40 ore settimanali, ma i
contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, potranno individuare una durata
inferiore e "riferire l'orario normale alla durata media delle
prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno" (art.
3). Qualora venga scelta quest'ultima opzione, le ore di lavoro che
eccedano il limite massimo non saranno computate come
straordinario, ma saranno compensate da altrettante ore di riposo nel
restante periodo di riferimento. E' comunque previsto un limite massimo
invalicabile di durata della prestazione lavorativa settimanale: l'art. 4
prevede che esso sia stabilito dai contratti collettivi cui si è più
sopra fatto cenno, con l'avvertenza che non potrà peraltro superare le 48
ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario. Come nel caso
dell'orario normale, anche il limite massimo di durata potrà essere
riferita ad una media della retribuzione “globale”). Il principio di
proporzionalità rispetto all’orario svolto si applica anche ai fini del
computo dei lavoratori a tempo parziale, quando per disposizione di legge
o di contratto collettivo sia necessario accertare la consistenza
dell’organico dell’impresa (per cui, se l’orario normale è di 40
ore settimanali, il lavoratore part-time a 20 ore settimanali sarà
computato come “mezzo” dipendente).
- Nei Paesi
occidentali il ricorso al lavoro a tempo parziale è fortemente cresciuto
negli ultimi anni, per diversi motivi. Gli Stati, in primo luogo, hanno
incoraggiato l’utilizzo di questa tipologia contrattuale, ritenendo che
la riduzione dell’orario di lavoro fosse strumento idoneo a creare nuovi
posti di lavoro (questo nesso tra riduzione d’orario e benefici
occupazionali è in verità da molti contestato). Più specificamente, si
ritiene che il part-time possa favorire l’ingresso (o il
reingresso) nel mercato
del lavoro di fasce deboli della popolazione (donne, giovani, anziani).
E’ possibile peraltro che il lavoro a tempo parziale rappresenti una
scelta consapevole da parte del lavoratore, poiché consente di utilizzare
il tempo di non-lavoro al fine di occuparsi della famiglia, di
svolgere una seconda attività lavorativa (magari di carattere autonomo),
di curare la propria formazione, ecc.
- Esistono tre
tipologie di lavoro part-time: i) part-time “orizzontale”, per cui la riduzione dell’orario è effettuata in base ad ogni singola giornata lavorativa;
ii) part-time “verticale”, nel quale la prestazione lavorativa
è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a predeterminati periodi nel
corso della settimana, del mese o dell’anno; iii) part-time “misto”,
risultante di una combinazione del part-time orizzontale e di
quello verticale.
- Inoltre, il
contratto di lavoro a tempo parziale si può combinare con il contratto a
termine, per cui è consentito stipulare un
contratto di lavoro a tempo parziale e determinato.
-
- Forma,
contenuti del contratto e sanzioni.
- Il contratto
di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta.
Tuttavia, questa non è richiesta ad substantiam ma ad
probationem. Ne consegue che la sua mancanza non comporta la nullità
del contratto di lavoro. E’ dunque possibile provare la stipulazione di
un contratto di lavoro a tempo parziale mediante la prova testimoniale, nei limiti
di cui all’art. 2725 cod. civ. (cioè nel caso in cui il contraente abbia senza colpa perduto il
documento che gli forniva la prova scritta). In difetto di prova, su
richiesta del lavoratore, potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo “pieno” a
partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente
accertata. In altre parole, la “sanzione” per la mancanza della forma
prescritta consiste nella prosecuzione del
rapporto di lavoro con modalità a tempo pieno, con effetti ex nunc.
- E’ poi
prescritto (art. 2) che nel contratto a tempo parziale siano indicate la
“durata” della prestazione e la sua “collocazione temporale” nel
giorno, nella settimana, nel mese e nell’anno (in altre parole, è
necessario indicare il quantum di ore di lavoro e la sua
distribuzione). La mancata indicazione di questi elementi comporta delle
conseguenze sul piano sanzionatorio. Se non è indicata la durata della
prestazione, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la
sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire
dalla data del relativo accertamento giudiziale.
Se difetta invece la sola collocazione temporale, sarà il giudice a
determinarla: i) facendo riferimento alla eventuale disciplina del part-time contenuta
nei contratti collettivi; ii) in mancanza di detta disciplina, con
valutazione equitativa, tenuto conto delle responsabilità familiari del
lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito
derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra
attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro.
- In entrambi
i casi, in cui manchino l’indicazione della durata o della collocazione
temporale, il lavoratore ha diritto a una somma, liquidata dal giudice in
via equitativa, a titolo di risarcimento del danno.
-
- Il
“diritto al part-time”.
- Nel nostro
ordinamento non esiste in linea generale un diritto del lavoratore ad
essere assunto a tempo parziale, né un diritto a vedere trasformato il
rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. L’unica
eccezione concerne i lavoratori affetti da patologie oncologiche, i quali
hanno diritto di trasformare il rapporto di lavoro dal tempo pieno al
tempo parziale, nonché di riconvertirlo successivamente in rapporto a
tempo pieno. La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale è ovviamente possibile in presenza di un accordo scritto delle
parti, convalidato
dalla Direzione provinciale del lavoro.
- La legge
tenta comunque di favorire l’aspirazione di un lavoratore a trasformare
il rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Nell’art. 5 del d.lgs. n.
61/2000 si dispone infatti che, qualora il datore di lavoro intenda
assumere personale a tempo parziale, debba: i) darne tempestiva
informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno
occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante
comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei
locali dell’impresa; ii) prendere in considerazione le eventuali domande
di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei
dipendenti a tempo pieno.
- Con
riferimento al caso inverso, della trasformazione del rapporto part-time
in rapporto a tempo pieno, la normativa prevede che il contratto
individuale possa assegnare ai dipendenti part-time un diritto di
precedenza nelle future assunzioni a tempo pieno, relativamente alle
stesse mansioni o a mansioni equivalenti.
- Dovendo
intercorrere un accordo tra le parti al fine di modificare, in un senso o
nell’altro, l’orario di lavoro, la legge precisa che
il rifiuto di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo
di licenziamento.
-
- La
disciplina del rapporto a tempo parziale.
- Come visto
nel precedente paragrafo, le parti del contratto di lavoro a tempo
parziale determinano nel testo contrattuale la durata della prestazione e
la sua collocazione temporale. Da questo punto di vista, si è da più parti ritenuto che la disciplina del part-time, prima della
recente modifica ad opera del d.lgs. n. 276/2003, fosse eccessivamente
“rigida”, consentendo variazioni della durata e della collocazione temporale solo in presenza di requisiti
assai rigorosi. E ciò è stato visto come una delle
cause dello scarso ricorso al lavoro part-time da parte dei datori di lavoro. La riforma ha inciso
notevolmente su questo punto, modificando, da una parte, la disciplina del
lavoro “supplementare” e “straordinario”, nonché delle clausole
“elastiche” (strumenti, questi, che consentono di variare in aumento
la durata della prestazione lavorativa); dall’altra, la disciplina delle
clausole “flessibili” (che permettono di variare la collocazione della
durata della prestazione lavorativa).
-
- Lavoro
supplementare e straordinario.
- Per lavoro
supplementare si intende il lavoro prestato in misura superiore
all’orario concordato nel contratto individuale, ma comunque inferiore
al tempo pieno. Esso dunque consente di modificare (in aumento) la durata
del lavoro a tempo parziale nel corso dello svolgimento del rapporto.
Mentre la precedente disciplina era molto restrittiva, rendendo piuttosto
difficoltoso il ricorso al lavoro supplementare, la recente riforma
attenua alcune rigidità.
- In via
preliminare, va precisato che il lavoro supplementare ricorre unicamente
nel caso di part-time di tipo orizzontale (anche a tempo determinato), dove,
come detto, la prestazione si effettua a orario ridotto rispetto all’orario normale giornaliero di
lavoro.
- La
legge (art. 3) rinvia, per la disciplina del lavoro supplementare (numero
massimo di ore, conseguenze del superamento del numero massimo di ore,
causali in presenza delle quali è ammesso il lavoro supplementare) ai
contratti collettivi stipulati a livello nazionale e territoriale dai
sindacati comparativamente più rappresentativi o, a livello aziendale, da
datore di lavoro e RSA o RSU.
- In
presenza di una disciplina collettiva applicabile e nei limiti da essa
fissati il lavoratore sarà tenuto a prestazioni di lavoro supplementare,
senza che sia necessario il suo consenso individuale. Questa disposizione
è stata criticata, poiché si ritiene che impedisca al singolo lavoratore
di programmare con certezza il tempo di lavoro. L’obbligo di prestare
lavoro supplementare ogni volta che il datore lo richieda potrebbe
pregiudicare lo svolgimento di una seconda prestazione lavorativa o la
cura di altri interessi, in vista dei quali il lavoratore si è
determinato alla scelta di un lavoro a tempo parziale.
- Solo nel
caso in cui i contratti collettivi non prevedano e non regolamentino il
lavoro supplementare, e manchi dunque una disciplina collettiva, il datore
di lavoro dovrà necessariamente ottenere il consenso individuale del
lavoratore al fine della prestazione di lavoro supplementare. ii) Il
lavoro straordinario è invece il lavoro prestato in sovrappiù rispetto
all’orario a tempo pieno (che, come detto, è di 40 ore settimanali
salva riduzione da parte dei contratti collettivi). Esso è consentito,
nell’ambito del part-time, solo per le tipologie “verticale”
e “misto”, anche a tempo determinato. Al lavoro straordinario
si applica la disciplina generale, di cui al d.lgs. n. 66/2003.
-
- Clausole
elastiche e flessibili.
- Le
c.d. clausole elastiche e quelle flessibili hanno due
funzioni diverse.
- Le prime
comportano la variazione in aumento della “durata” della prestazione;
le seconde, la variazione della sua “collocazione temporale”, rispetto
a quella concordata (con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese, all’anno) nel contratto individuale. La trattazione è però unificata in questo
paragrafo per la sostanziale coincidenza della loro disciplina.
- La
variabilità della durata della prestazione ovvero della sua collocazione
temporale può essere prevista nel rispetto di quanto previsto dai
contratti collettivi. Questi ultimi devono determinare: i) condizioni
e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la
collocazione della prestazione
lavorativa o la sua estensione temporale in aumento; ii) i limiti massimi
di variabilità in aumento della prestazione
lavorativa.
- In mancanza
di una disciplina collettiva (o nel caso in cui questa sia incompleta), le
parti individuali possono
accordarsi direttamente.
- L’inserimento
di queste clausole nel contratto comporta per il lavoratore la
disponibilità alle variazioni dette. Consapevole della gravosità di tale
obbligo, il legislatore prevede che tale disponibilità richieda il
consenso del lavoratore formalizzato in uno specifico patto scritto. Una volta che le clausole flessibili o elastiche siano
inserite nel contratto individuale, il datore di lavoro potrà esercitare
lo ius variandi. Nel fare ciò, dovrà dare però un preavviso di
almeno due giorni (fatte salve diverse intese tra le parti) e dovrà
corrispondere “specifiche compensazioni” a favore del lavoratore, secondo quanto
stabilito dai contratti collettivi.
- La
effettuazione di prestazioni di lavoro in regime di flessibilità (della
durata e della collocazione) in violazione della disciplina
sulle clausole elastiche e flessibili comporta la corresponsione a favore del lavoratore, oltre che della
retribuzione, di una somma a titolo di risarcimento del danno. Le clausole elastiche e flessibili possono essere apposte
anche ad un contratto part-time a termine.
-
- 4.2.
I contratti con finalità formativa.
(art.
2, legge delega; artt. 47-60, decreto legislativo)
-
- Introduzione.
- I contratti
di lavoro con finalità formativa disciplinati dal d.lgs. n. 276/2003 sono due: i) il contratto di
apprendistato e ii) il contratto di inserimento (ex contratto di formazione e lavoro). Tali contratti vengono
altresì denominati contratti a causa mista in quanto lo scambio lavoro
contro retribuzione viene arricchito dal profilo
dell’addestramento del prestatore di lavoro.
-
- Le
disfunzioni della disciplina previgente.
- Il
legislatore della riforma non introduce ex novo le due tipologie
contrattuali, limitandosi a modificare, anche se profondamente, la
disciplina dei contratti a contenuto formativo (apprendistato e formazione lavoro) da tempo presenti nel nostro
ordinamento.
- La ratio dell’intervento
governativo in materia è riassumibile nel tentativo di porre fine alle ambiguità e agli equivoci che ne
hanno contraddistinto l’utilizzo e lo sviluppo. Le
assunzioni di personale con contratto di formazione si sono fatte via via
sempre più massicce, sino al punto che le imprese
hanno iniziato a coprire con tale tipologia contrattuale tutto il loro turn over. Grazie agli incentivi
legislativi e contrattuali ad esso connessi, le aziende acquisivano manodopera necessaria a costo considerevolmente ridotto.
- Il fenomeno
dell’eccessivo ricorso al contratto di formazione e lavoro ha finito per
oscurare l’altro contratto formativo,
l’apprendistato, che, a sua volta, è stato oggetto di manovre
legislative volte ad incentivarne l’utilizzo. Ne è conseguita una
parziale sovrapposizione dei due contratti che ne ha determinato la
disfunzione.
- La
componente più genuinamente formativa del sinallagma contrattuale è
stata per di più mortificata. Accanto ai tradizionali obiettivi formativi
si sono progressivamente affiancate, fino ad assumere un ruolo
preponderante, funzioni ulteriori ed improprie delle due tipologie
contrattuali, quali la riduzione del costo del lavoro e il sostegno del
reddito di fasce sempre più estese di giovani disoccupati.
-
- Le
linee di riforma dal Libro Bianco al d.lgs. n. 276/2003.
- La revisione
dei contratti a contenuto formativo è stata propugnata già dal Libro
Bianco sul mercato del lavoro. Secondo quest’ultimo, il
riordino dei contratti con finalità formativa avrebbe dovuto attuare una
maggiore distinzione tra le funzioni proprie dell’apprendistato e quelle
del contratto di formazione e lavoro (d’ora in poi
CFL): il primo avrebbe dovuto essere valorizzato come strumento formativo per il mercato, mentre il secondo avrebbe dovuto
essere concepito come veicolo di inserimento mirato del lavoratore in
azienda.
- Un’impostazione
del genere mirava a fare dell’apprendistato una tipologia contrattuale
funzionale alle esigenze effettive del mercato, e
del CFL il mezzo per adeguare la professionalità posseduta dal lavoratore alle concrete
esigenze dell’impresa che lo assume.
- Con
la riforma, l’apprendistato diventa uno strumento di formazione vera e
propria per il mercato, mentre il CFL viene meno ed al suo posto il
legislatore tipizza un nuovo schema contrattuale flessibile, denominato
contratto di inserimento, in cui il profilo della formazione è del tutto
eventuale rispetto all’obiettivo primario di inserire o reinserire nel
mercato del lavoro particolari categorie di persone.
-
- Il
nuovo apprendistato.
- L’art. 47
del d.lgs. n. 276/2003 identifica tre tipologie di contratti di
apprendistato, che, con diversa gradualità, coniugano la formazione con
il lavoro, nell’ottica della preparazione del giovane non tanto per la singola attività quanto per il mercato del
lavoro.
- i)
Il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
- ii) Il
contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro
e un apprendimento tecnico-professionale;
- iii)
Il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione.
-
- Il
contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione.
- Finalità
prima di questa tipologia contrattuale è far conseguire al lavoratore una
qualifica professionale.
- Possono
essere assunti con contratto di apprendistato per l’espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione, i giovani e gli adolescenti che
abbiano compiuto quindici anni, ovvero, anche soggetti di età superiore
ai diciotto che non abbiano ancora completato il percorso di istruzione e
formazione iniziale.
- Con
l’entrata a regime della c.d. riforma Moratti, che prevede dodici anni
di istruzione obbligatoria, questo tipo di contratto di apprendistato
risulta l’unica forma di rapporto di lavoro possibile tra i quindici e i
diciotto anni.
- La
durata del contratto non può essere superiore ai 3 anni.
- La
regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è
rimandata alle Regioni. In particolare, alle Regioni spetterà
disciplinare il monte ore di formazione interna ed esterna alla azienda
idoneo al conseguimento della qualifica professionale; il riconoscimento,
sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di
formazione esterna ed interna all’impresa, della qualifica professionale
ai fini contrattuali; la registrazione della formazione effettuata nel
libretto formativo; la presenza di un tutore aziendale con formazione e
competenze adeguate.
- In
particolare questi ultimi due requisiti, libretto formativo in cui vengono
registrate le competenze acquisite durante la formazione del lavoratore in
tutto l’arco della vita lavorativa e tutore aziendale con formazione e
competenze adeguate, dovrebbero scongiurare la possibilità di un abuso
dell’istituto.
-
- Il
contratto di apprendistato professionalizzante.
- Questo
contratto consente al lavoratore l’acquisizione di competenze di base
trasversali e tecnico-professionali.
- Possono
essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i
soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni.
- La durata
del contratto non può essere inferiore a 2 e superiore a 6 anni. La
regolamentazione dei profili formativi
dell’apprendistato professionalizzante è rimandata alle Regioni. Saranno poi i contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a
determinare le modalità di
erogazione ed articolazione della formazione interna ed esterna
all’azienda.
-
- Il
contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione. L’obiettivo di questo contratto è quello di consentire
al lavoratore il conseguimento di un titolo di
studio di livello secondario, universitario e
di alta formazione.
- Possono
essere assunti con questa tipologia contrattuale i soggetti di età
compresa tra i diciotto ed i ventinove anni.
- Le
Regioni saranno responsabili della regolamentazione dei profili che
attengono alla formazione.
-
- Le
regole comuni ai tre percorsi e gli incentivi.
- Il
contratto di apprendistato, nelle sue tre varianti, costituisce una forma
di assunzione particolarmente vantaggiosa per i datori di lavoro per via
dei consistenti incentivi normativi, retributivi e contributivi ad esso
connessi.
- Durante
il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore
potrà essere inferiore di due livelli alla categoria spettante, in
applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle
quali è finalizzato il contratto.
- I
lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti per l’applicazione di particolari normative
ed istituti, fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto
collettivo.
- Restano
confermati, in attesa della riforma degli incentivi all’occupazione, gli
attuali sistemi di incentivazione economica: retribuzione ridotta,
contribuzione minima e fissa settimanale, la cui erogazione è soggetta
all’effettiva verifica della formazione svolta secondo modalità che
saranno fissate con apposito decreto ministeriale.
- L’eventuale
inadempimento formativo è punito con il versamento della quota di
contributi agevolati e con la maggiorazione del 100% della
quota agevolata.
-
- Il
contratto di inserimento.
- La seconda
tipologia contrattuale a contenuto formativo è il contratto di
inserimento (ex contratto di formazione e lavoro).
- Preso atto
della quasi totale inesistenza di una componente formativa nel contratto
di formazione e lavoro, fin dalla stesura del Libro Bianco, si è
auspicata la rivisitazione di quest’ultimo come strumento
“per realizzare un inserimento mirato del lavoratore nell’azienda”. Il legislatore della riforma ridisegna dunque la figura
del CFL, denominandolo contratto di inserimento, con finalità di
inserimento appunto, e, soprattutto, di reinserimento nel mercato del
lavoro di particolari gruppi di lavoratori attraverso un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali a un determinato contesto
lavorativo.
- La
durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a nove mesi
né superiore a diciotto.
- Il
contratto di inserimento viene equiparato quanto a disciplina applicabile
al contratto di lavoro a tempo determinato, da cui si differenzia per la
presenza di un progetto di inserimento e per il fatto che il contratto non
è rinnovabile tra le parti ed eventuali proroghe sono ammesse entro il
limite massimo di durata.
- Possono
essere soggetti di un contratto di inserimento:
- -i
soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni;
- -disoccupati
di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
- -lavoratori
con più di cinquant’anni di età privi di occupazione;
- -lavoratori
che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano
lavorato per almeno due anni;
- -persone
affette da un grave handicap fisico mentale o psichico;
- -donne di
qualsiasi età residenti in aree geografiche a basso tasso di occupazione
femminile. Elemento centrale del contratto di
inserimento è la messa a punto da parte dei contraenti del cd. piano di
inserimento professionale. Spetta ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale, territoriale od aziendale da associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentativi determinarne le modalità di definizione.
-
- Gli
incentivi.
- Per quanto
riguarda gli incentivi, apprendistato e contratto di inserimento non
differiscono in relazione a quelli di tipo normativo e retributivo.
Destinato profondamente a mutare è invece il regime degli incentivi di
tipo economico. In attesa della riforma del sistema degli incentivi
all’occupazione, in caso di contratto di inserimento troveranno
applicazione gli attuali incentivi economici previsti per il cfl ma solo
con riferimento all’assunzione di lavoratori svantaggiati così come definiti dalla direttiva
n. 2204/2002/Ce.
- In caso di
gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di
inserimento il datore è tenuto a versare la quota di
contributi agevolati maggiorati del 100%.
-
- 4.3.
Le altre tipologie contrattuali (lavoro intermittente, ripartito,
accessorio, occasionale).
-
- Il
contratto di lavoro intermittente.
(art.
4, legge delega; art. 33-40, decreto legislativo)
- Mediante il
contratto di lavoro intermittente “un lavoratore si pone a disposizione
di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione
lavorativa”. Stando alla definizione legale, dunque, la principale
obbligazione gravante sul lavoratore è costituita non tanto
dall’esecuzione della prestazione
di lavoro, quanto dalla propria disponibilità al lavoro.
- Tale schema
contrattuale intende rispondere all’esigenza imprenditoriale di disporre
in modo flessibile della forza-lavoro, per periodi tendenzialmente brevi
ed in modo discontinuo, se e quando se ne manifestasse la necessità. Le
parti, al momento della stipulazione, non determinano con esattezza
l’estensione temporale della prestazione di lavoro né la sua
collocazione temporale, rimanendo perciò incerti sia il quando sia l’an della prestazione lavorativa. Proprio tale stato di
incertezza, connaturato alla fattispecie, mostra chiaramente la
sussistenza di speciali esigenze di tutela del lavoratore, perseguite
dal legislatore del 2003 sotto diversi profili. Innanzitutto,
il ricorso al contratto di lavoro intermittente va annoverato tra i casi,
già conosciuti dall’ordinamento, di c.d. flessibilità contrattata. Il
decreto legislativo rimette infatti ai contratti collettivi, stipulati da
sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o
territoriale, il compito di individuare le ipotesi ed i casi in cui sarà
consentita la conclusione di tale contratto. Saranno dunque i contraenti
collettivi a determinare, con riferimento alle peculiarità ed alle
esigenze di ciascun settore merceologico, le situazioni che giustificano
la stipulazione di contratti individuali di lavoro intermittente.
- Sul piano
delle fonti di disciplina della fattispecie, esce invece dai più
collaudati schemi normativi del nostro ordinamento la previsione che
attribuisce al Ministro del lavoro il compito di sostituirsi provvisoriamente
alle parti sociali, attraverso un proprio decreto, ove gli accordi
collettivi di cui si è appena detto non vengano conclusi.
- In ogni
caso, sino alla stipulazione dei succitati contratti collettivi (o, in
assenza di questi, sino all’emanazione del menzionato decreto
ministeriale), la conclusione di contratti di lavoro intermittente è
consentita soltanto in ipotesi residuali (definite “sperimentali”),
individuate secondo un criterio selettivo soggettivo. I contratti in esame
possono essere sin d’ora stipulati solo da particolari categorie di
soggetti svantaggiati (lavoratori infraventicinquenni disoccupati ovvero ultraquarantacinquenni
espulsi dal ciclo produttivo o iscritti alle liste di mobilità e di
collocamento); soggetti, questi, di cui si intende,
per tale via, promuovere l’assunzione, seppur con un contratto che non garantisce continuità
nello svolgimento del lavoro.
- Ciò posto
in ordine alla esatta delimitazione dei possibili contraenti, va detto che
il più rilevante problema giuridico posto dal contratto di lavoro
intermittente è indubbiamente costituito dalla remunerazione, non tanto delle
prestazioni svolte, quanto della disponibilità offerta dal lavoratore. Nel momento in cui si obbliga a rispondere alla chiamata
del datore di lavoro, secondo le necessità di quest’ultimo, il
lavoratore si trova infatti nell’impossibilità di destinare il proprio
tempo di nonlavoro allo svolgimento di altre attività produttive di
reddito. In questa prospettiva va perciò letta la
norma (art. 36 del d.lgs. n. 276/2003) che sancisce il diritto del
lavoratore a percepire un’indennità di disponibilità, fissata
dalla contrattazione collettiva in una misura comunque non inferiore a
quella stabilita da un decreto del Ministro del lavoro.
- La
disciplina legale relativa all’indennità di disponibilità va ritenuta
costituzionalmente necessaria, poiché discende direttamente dal principio
di sufficienza della retribuzione di cui all’art. 36, 1° comma, Cost..
- A tale
proposito va del resto ricordato che la Corte costituzionale è già stata
chiamata a pronunciarsi sull’apponibilità di clausole c.d. elastiche
nel part-time (quelle clausole, cioè, con cui viene prevista
dalle parti una facoltà datoriale di mutare la collocazione temporale
della prestazione: sul punto, in tema di contratto a tempo parziale, v. sub 3.1.); e con la
sentenza n. 210/1992 ha affermato la necessità, a pena di
incostituzionalità ex art. 36 Cost., di una specifica
remunerazione della disponibilità offerta dal lavoratore, il quale si
trova nell’impossibilità di programmare ed utilizzare il proprio tempo al fine di svolgere altre attività
lavorative.
- Pertanto, la
previsione di un obbligo datoriale di compensare economicamente la
disponibilità del lavoratore è essenziale ai fini della legittimità
costituzionale della disciplina legale del lavoro intermittente, giacché
tale fattispecie limita, per sua stessa natura, la programmabilità del
tempo in cui il lavoratore non è impegnato nell’esecuzione della
prestazione.
- Va in verità
evidenziato che la disciplina voluta dal legislatore del 2003 non risulta
del tutto perspicua, laddove introduce una poco
chiara distinzione tra due tipologie di lavoro intermittente. Nell’una, il lavoratore assumerebbe contrattualmente
l’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, se e quando
ciò avvenisse; il che determinerebbe l’insorgenza del diritto
all’indennità di disponibilità.
- Nell’altra,
il lavoratore rimarrebbe libero di rifiutare l’eventuale chiamata del
datore di lavoro; ed in tal caso non gli sarebbe perciò
dovuta alcuna indennità, a fronte di una disponibilità che nel contratto
non viene nemmeno pattuita.
- A ben
vedere, tuttavia, la fattispecie da ultimo descritta non sembra nemmeno
definibile come contratto di lavoro, se è vero che
predispone soltanto una generica base per eventuali futuri accordi, senza determinare però alcun
vincolo o impegno in capo alle parti. Il lavoratore si obbligherebbe in sostanza a prestare il suo
lavoro “se vorrà”, come il datore di lavoro si obbligherebbe a
convocare il lavoratore ed a pagarlo “se
vorrà”; il che non fa sorgere, in definitiva, alcun obbligo
contrattuale. L’unica fattispecie giuridicamente rilevante di lavoro
intermittente appare dunque quella in cui le parti prevedano l’obbligo
del lavoratore di rispondere all’eventuale convocazione, a fronte della
corresponsione di un’indennità di disponibilità.
-
- Il
lavoro ripartito.
(art.
4, legge delega; artt. 41-45, decreto legislativo)
- Il lavoro
ripartito (meglio conosciuto come job-sharing)
è una tipologia contrattuale sorta negli Stati Uniti, ma ormai diffusa anche nel nostro continente.
- In Italia il
lavoro ripartito, prima della disciplina del d.lgs. n. 276/2003, era già
di fatto utilizzato nella prassi. Pur in mancanza di una apposita
disciplina legale, i contratti collettivi avevano già dettato
alcune regole ed il Ministero del lavoro (cfr. Circolare del Ministero del
Lavoro, n. 43/1998) aveva fornito alcune
indicazioni di principio.
- Pertanto,
non si può dire che il d.lgs. n. 276/2003 abbia “introdotto” nel
nostro ordinamento il lavoro ripartito, ma semplicemente che gli abbia
conferito quella maggiore certezza e stabilità di disciplina che deriva
dalla fonte legislativa. Peraltro, tale disciplina riprende ampiamente
quella contrattual-collettiva e, quasi letteralmente, il testo della
menzionata Circolare del Ministero del lavoro.
- Il job-sharing è un
contratto di lavoro che ha come parti, da un lato, il datore di lavoro e,
dall’altro, due lavoratori obbligati in solido per
un’unica e identica prestazione lavorativa. Riprendendo la nozione
civilistica della solidarietà (v. art. 1292 c.c.) il decreto stabilisce
che “ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile
dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa”. Salvi i
tratti di specialità, di cui si dirà, al lavoro ripartito si applica, in
quanto compatibile, la normativa generale in tema di rapporto di lavoro
subordinato e quella eventualmente prevista specificamente dai contratti
collettivi.
- L’utilità
di questa tipologia contrattuale consiste in ciò: il datore di lavoro ha
la possibilità di richiedere l’adempimento della prestazione lavorativa
all’uno come all’altro lavoratore e, in questo senso, ha una maggiore
garanzia di soddisfazione del credito. I lavoratori, d’altro canto,
hanno la possibilità in ogni momento di sostituirsi tra loro e di
modificare consensualmente la distribuzione oraria dei rispettivi turni
lavorativi, concordati inizialmente nel contratto di lavoro con la
controparte datoriale. Si tratta pertanto di una tipologia contrattuale
flessibile che, potenzialmente, può offrire vantaggi a entrambe le parti
contrattuali. Certamente, però, il lavoro ripartito richiede una buona
intesa tra i due lavoratori coobbligati, i quali tempestivamente devono
comunicarsi eventuali impedimenti (ad es. in caso di malattia), affinché,
attraverso una pronta sostituzione, la prestazione
lavorativa possa comunque essere adempiuta da uno dei due. Analogamente a quanto previsto in materia di part-time, ogni
lavoratore percepisce un trattamento economico e normativo proporzionale
all’attività lavorativa effettivamente prestata (la retribuzione, dunque, sarà commisurata per ciascun
lavoratore in base all’orario di lavoro concretamente prestato).
Inoltre, sempre in riferimento al trattamento economico-normativo, il
legislatore ha avvertito l’esigenza di affermare anche per i lavoratori
in job-sharing il principio di nondiscriminazione rispetto ai
lavoratori, di pari livello e di pari mansioni, assunti con altre
tipologie contrattuali.
- L’estinzione
del rapporto di lavoro nei confronti di un lavoratore comporta
l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, a meno che, su
richiesta del datore di lavoro, l’altro lavoratore si renda disponibile
ad adempiere integralmente o parzialmente l’intera prestazione
lavorativa.
-
- Il
lavoro accessorio.
(art.
4, legge delega; artt. 70-74, decreto legislativo)
- Gli artt. 70
ss. del decreto legislativo n. 276/2003 sono dedicati alla disciplina del
“lavoro accessorio”, che contempla una
singolare ed innovativa modalità di remunerazione di talune attività lavorative saltuarie.
- Si tratta di
uno schema contrattuale assai particolare, improntato alla massima
semplificazione degli adempimenti fiscali e
previdenziali, ed al quale le parti possono accedere soltanto ove ricorra
una duplice condizione.
- Una
prima delimitazione, di natura oggettiva, restringe l’area del lavoro
accessorio ad una serie predeterminata di prestazioni “meramente
occasionali”, indicate dall’art. 70, svolte in favore di famiglie,
enti pubblici ed organizzazioni non-profit. Si tratta, per citare
solo le figure emergenti, di prestazioni di assistenza domiciliare e di
lavori domestici a carattere straordinario, di piccoli lavori di
giardinaggio e pulizia, di collaborazione alla realizzazione di
manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
- Una
seconda delimitazione, di natura soggettiva, circoscrive l’ambito del
lavoro accessorio a determinate categorie di lavoratori: la disciplina
indica (con elenco da ritenersi tassativo) taluni soggetti deboli del
mercato del lavoro, quali disoccupati da oltre un anno, casalinghe,
studenti, pensionati, disabili, lavoratori extracomunitari regolarmente
soggiornanti nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro.
- Altresì
rilevante, in chiave antifraudolenta, appare la norma che determina
secondo criteri oggettivi la natura “occasionale e
accessoria” di tali rapporti. Con una presunzione iuris et de iure, infatti,
si restringe lo schema del lavoro accessorio alle sole attività che
comportino un impegno del lavoratore non superiore a trenta
giorni nel corso dell’anno solare e che non diano luogo a compensi
superiori a cinquemila euro nel corso dello stesso anno solare.
- Ciò che
caratterizza il lavoro accessorio, sino a renderlo un unicum nel
panorama dei contratti di lavoro contemplati dall’ordinamento, è, come
detto, la peculiare modalità di corresponsione della retribuzione,
oltre che di assolvimento degli obblighi previdenziali.
- Infatti, il
beneficiario di tali prestazioni potrà retribuire il lavoratore per mezzo
di speciali “buoni”, da acquistarsi preventivamente presso apposite
rivendite indicate da un emanando decreto ministeriale (presumibilmente,
tabaccherie, edicole, uffici postali). Il valore di ciascun “buono” è
pari all’importo di un’ora di lavoro ed è comprensivo di una somma
destinata a copertura degli oneri previdenziali. Il lavoratore potrà
utilizzare il buono come un titolo di credito, ponendolo all’incasso
presso concessionari abilitati (presumibilmente, banche ed uffici
postali), i quali provvederanno
a trattenere una porzione del valore del buono onde versarla agli enti
previdenziali. In tal modo, il legislatore ottiene l’effetto di
semplificare (ed anzi, di eliminare) l’insieme degli adempimenti formali
normalmente connessi all’instaurazione di un rapporto di lavoro (obbligo
di iscrizione presso gli enti previdenziali, comunicazione dell’avvenuta
assunzione al competente centro per l’impiego, tenuta di libri e
scritture, obbligo di operare ritenute fiscali in qualità di sostituto
d’imposta provvedendo poi al relativo versamento, obbligo di calcolare e
quindi versare i contributi previdenziali, etc.).
- Scopo
primario della disciplina legale è perciò quello di propiziare
l’emersione e la regolarizzazione di attività lavorative “minori”,
che oggi hanno svolgimento in uno stato di quasi generalizzata irregolarità
fiscale e previdenziale. È infatti di comune percezione che nel mercato del
lavoro esistano occasioni di impiego saltuario - aventi svolgimento fuori
dal contesto dell’impresa e per lo più riconducibili all’ambito lato
sensu familiare (attività di baby-sitter, operazioni di
pulizia, giardinaggio, tinteggiatura, etc.) - che sono oggi soddisfatte con
il ricorso al lavoro c.d. nero. Attraverso
la descritta semplificazione, la disciplina legale in questione vuole
facilitare e regolarizzare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro
in questo limitato segmento del mercato, privilegiando le menzionate
categorie soggettive. In tale logica, intendendosi promuovere una
convenienza di entrambe le parti alla regolarizzazione del rapporto, si
spiega anche la norma che sancisce la sottrazione del compenso così erogato a
qualunque imposizione fiscale.
-
- Il
lavoro occasionale.
(art.
4, legge delega; art. 61, decreto legislativo)
- Il campo di
applicazione della disciplina del lavoro a progetto (cfr. infra, §
5) è delimitato in negativo da una serie di esclusioni. Prima fra tutte
va ricordata quella di cui all'art. 61, comma 2°, relativa ai
rapporti di lavoro occasionale, "intendendosi per tali i rapporti di
durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con
lo stesso committente, salvo che il compenso percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila
Euro".
- Per
la prima volta la prestazione occasionale ottiene una definizione
legislativa di tipo quantitativo, in una duplice dimensione: temporale e
pecuniaria. Secondo il tempo, sono considerate prestazioni occasionali
quelle con durata complessiva non superiore a trenta giorni nell’anno
solare con lo stesso committente; secondo il compenso, sono tali quelle
che nel medesimo anno solare non superano i 5.000 euro.
- Lo scopo del
duplice limite è quello di evitare che le parti, con una indicazione
formale nel contratto di poche giornate di lavoro, ma con la previsione di
un compenso elevato, da "spalmare" su un numero effettivo di
giornate di lavoro ben superiore a quello indicato, riescano ad eludere la
disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative
e del lavoro a progetto. Qualora però si scopra che la
prestazione non possiede le caratteristiche richieste dalla disposizione
legale non è chiaro come possa essere qualificata.
- Il secondo
comma dell’art. 61 prevede che, in caso di superamento del tetto dei
5.000 euro, “trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente
capo”. Come prima si dovrebbe allora sostenere che la prestazione
nata come occasionale diventa lavoro a progetto: in tal caso, per essere ritenuto valido, il contratto dovrà però
integrare tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge.
-
- 5.
Le c.d. collaborazioni coordinate e continuative (il lavoro a progetto). (art. 4, legge delega; artt.
61-69, decreto legislativo)
-
- Le
incertezze del disegno ispiratore della riforma.
- Tra le norme
fonte di maggior affanno interpretativo nel decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 vi sono indubbiamente quelle sul cd. lavoro a
progetto. E questo, non solo per la difficoltà di lettura, non tanto del
disegno ispiratore, quanto della sua concretizzazione tecnica, ma anche
per l’enorme rilevanza del fenomeno che le norme intendono
regolare.
- E’ a tutti
nota la sua dimensione: l’esplosione delle collaborazioni coordinate e
continuative si è consumata a partire dal 1995, con la legge n. 335 che
in un certo senso le ha legittimate, per approdare
alla ragguardevole cifra di più di due milioni di unità.
- Questa
esplosione ha alimentato un intenso dibattito circa la reale natura del
fenomeno: se ed in che misura, cioè, esso fosse
da imputare ad una genuina scelta per l’autonomia, ovvero al tentativo
di eludere la normativa sul lavoro subordinato. Si è
trattato di un dibattito non conclusivo, anche per la mai sciolta controversia in
ordine ai criteri identificativi della subordinazione e, per converso, della autonomia: una controversia probabilmente
"ontologicamente" insolubile se a questi criteri vuole essere attribuito l’impari compito di attivare ovvero di
escludere l’intero statuto protettivo del diritto
del lavoro.
- Il disegno
ispiratore della nuova disciplina è apparentemente chiaro, essendo
enunciato vuoi nel documento preparatore (il cd. Libro bianco sul mercato
del lavoro) vuoi nelle relazioni di accompagnamento al disegno di
legge-delega e allo schema di decreto legislativo. Si è detto che è solo
apparentemente chiaro, dal momento che lo stesso Libro bianco – da cui nasce l’idea del lavoro a progetto – non è
su questo punto assolutamente univoco. Anzi, contiene una certa dose di contraddittorietà poiché, apprezzando criticamente, nel
metodo e nei contenuti, le proposte discusse nel
corso della precedente legislatura, valuta negativamente l’idea di
intervenire nel campo della para-subordinazione, che non lascerebbe spazio
alle "nascenti esperienze negoziali", e suggerisce di coltivare
“un’iniziativa legislativa limitatamente alla identificazione e
regolazione di una fattispecie particolarmente diffusa, specialmente
ma non esclusivamente nel terziario" (appunto il cd. “lavoro a progetto”). Nello stesso tempo però ritiene
che "sia necessario evitare l’utilizzazione delle collaborazioni
coordinate e continuative in funzione elusiva e frodatoria della
legislazione posta a tutela del lavoro subordinato, ricorrendo a questa
tipologia contrattuale al fine di realizzare spazi anomali nella gestione flessibile
delle risorse umane” . Il che implica di
intervenire, e pesantemente, nel campo della cd. para-subordinazione.
- La
relazione al d.d.l. delega si limitava a riprodurre esattamente il
contenuto del Libro bianco – con la conseguente ambiguità –
e lo stesso art. 4 della legge n. 30 del 2003 appariva in definitiva
anodino perché nulla si prevedeva circa la sorte dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa non rispondenti ai requisiti delineati.
- La relazione
allo schema di decreto delegato, invece, non contiene oscillazioni: essa
qualifica senza mezzi termini la nuova normativa
come “riforma delle collaborazioni coordinate e continuative” e la
riconduce inequivocabilmente all’intento di superare “la farisaica
accettazione di questa pratica elusiva” e riportare “le attuali
co.co.co al lavoro
subordinato o al lavoro a progetto, forma di lavoro autonomo che non può
dare luogo alle facili elusioni riscontrate pena la trasformazione in rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
-
- I
dati tipizzanti la fattispecie.
- In via di
prima approssimazione, il legislatore delegato tipizza una figura
contrattuale – il lavoro a progetto – che viene a porsi in posizione
intermedia, in considerazione dell’intensità e della natura delle
tutele accordate, tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato.
- Secondo
l’art. 61 del d. lgs. n. 276/2003, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, prevalentemente personale, e senza
vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409, n. 3 c.p.c., devono essere "riconducibili a uno o più
progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore
in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con la organizzazione del committente ed indipendentemente
dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”.
- Da una
parte, dunque, si richiamano la continuatività, la coordinazione, e il
carattere prevalentemente personale dell’opera; dall’altra, la
riconducibilità ad un progetto, programma o fase di esso che sia gestito
autonomamente, in funzione del risultato, e (dunque) prescinda dal tempo
impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
- Da questo
coacervo di elementi, vecchi e nuovi, utilizzati per disegnare la
fattispecie emerge chiaramente l’intento di fissare un forte discrimine
rispetto alla fattispecie del lavoro subordinato. Così si spiega
l’enfasi posta sulla gestione autonoma in funzione del risultato e la
predicata irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione
dell’attività lavorativa (che ne costituisce conseguenza). Sulla correttezza degli
indici impiegati (o, meglio, sulla opportunità del loro impiego, dal momento che il legislatore è sovrano), si
potrebbe discutere. Sembra però di dover chiarire che il riferimento al
risultato (col suo corollario: l'irrilevanza del tempo impiegato per
l'esecuzione dell'attività lavorativa) è operato
allo stesso modo con cui esso viene utilizzato dalla giurisprudenza: esso riflette non tanto il discutibile e discusso assunto
dogmatico che riconduce la locatio operis all’obbligazione di risultato e la locatio operarum alla
obbligazione di mezzi, ma rappresenta – molto più debolmente – il
mero criterio indiziario della presenza o meno della subordinazione, più
facilmente ipotizzabile qualora, senza che sia necessario un risultato
qualsivoglia da raggiungere, il lavoratore abbia impiegato le proprie
energie diligentemente per il tempo previsto e secondo gli ordini via via
ricevuti.
- Ciò che però,
innanzitutto, richiama l’attenzione è l’individuazione della nozione
di progetto, programma di lavoro, o fase di esso. Poiché il legislatore
ha ritenuto di distinguere tra "progetto" e
"programma" (e addirittura "fase di esso"), di ciò
l'interprete dovrà tenere conto. Se il progetto appare più legato ad
un’attività di tipo “creativo”, svolta da professionalità elevate,
il termine programma di lavoro – o fase di esso – è idoneo ad
allargare la fattispecie anche ad attività meno professionalizzate (ad es. riordinare una biblioteca) . Poiché però, a ben vedere, qualsiasi attività di
lavoro potrebbe essere ricondotto ad un programma, ciò che appare
determinante in questi casi è l’apposizione del termine, che fa
tutt’uno con il programma .
- Detto
termine, in base all’art. 62, deve essere determinato o comunque
determinabile in relazione ad un
avvenimento futuro la cui verificazione sia certa, anche se non ne è già
conosciuto il momento. Nonostante sia già stato
prospettato – con una interpretazione forse prudenziale, alla luce delle
conseguenze previste dalla legge – che l’attività oggetto del
progetto o del programma debba presentare il carattere della
straordinarietà o della eccezionalità, rispetto all’ordinario ciclo
produttivo dell’impresa committente, una interpretazione fedele al dato
positivo deve partire dalla constatazione che nessuna delle norme in commento fa
riferimento a questi requisiti. Tolto di mezzo il carattere della
straordinarietà, qualsiasi attività di lavoro, anche quella rientrante
nel normale ciclo produttivo, può essere dedotta in un progetto o in un
programma, purché quest'ultimo abbia i requisiti indicati dalla legge,
primo fra tutti la temporaneità, sulla base del menzionato art. 62, lett.
a). Temporaneità, dunque, come dato strutturale, implicando di per sé
l'idea di progetto o di programma il momento
finale della sua realizzazione. Potranno di
conseguenza legittimamente essere dedotte in un contratto di lavoro a
progetto le attività direttamente afferenti al ciclo produttivo e che non
sono per nulla straordinarie ed occasionali, nel senso che soddisfano
esigenze che ciclicamente si ripropongono all'interno della stessa attività
economica ordinaria, ed anche ad intervalli di tempo ravvicinati.
Superfluo è puntualizzare che nessun problema si pone nel caso in cui
il progetto o programma sia finalizzato al
soddisfacimento di esigenze solo contingenti.
- Parrebbe
confermare questa conclusione quanto previsto dal 3° co. dell’art. 69,
là dove si prevede che il controllo giudiziale è limitato
“all’accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o
fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel
merito valutazioni e scelte
tecniche, organizzative e produttive che spettano al committente”.
-
- Il
rilievo sistematico dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa alla luce dei meccanismi sanzionatori.
- Dal
punto di vista sistematico, assume un assoluto valore baricentrico
l’art. 69 del decreto legislativo che porta la rubrica “divieto di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione
del contratto”.
- Il primo
comma sembra porre una presunzione assoluta di esistenza di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato in
caso di contratto avente ad oggetto una prestazione lavorativa coordinata o continuativa senza che sia preventivamente
individuato un progetto o programma di lavoro aventi le caratteristiche di
cui sopra . Se questo è vero, le conseguenze sono
enormi, non solo da un punto di vista pratico, ma
anche da un punto di vista teorico–sistematico. Dal
punto di vista teorico potremmo trovarci di fronte alle famose tre parole
del legislatore che distruggono un'intera biblioteca. La subordinazione
dovrebbe essere identificata nella semplice continuità e coordinazione, a
prescindere dalla eterodirezione in senso pregnante che fin qui – almeno
secondo l’impostazione dominante – è stata ritenuta costituire il
nocciolo della nozione. Dal punto di vista pratico, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, pur caratterizzati da autonomia
nelle modalità esecutive, ma privi di un progetto o programma, dovrebbero
trasmigrare nelle caselle del lavoro subordinato. Il disegno originario
era in effetti proprio questo: bonificare la categoria delle
collaborazioni coordinate e continuative dai fenomeni elusivi della
disciplina del lavoro subordinato, consentendo però, nello stesso tempo,
un alleggerimento dei limiti e degli oneri di quest’ultimo, onde ridurre
l’eccessivo divario dei costi del ricorso all’una o all’altra figura
contrattuale. Tale disegno appare però incompiuto perché la
moltiplicazione delle tipologie contrattuali non
comporta necessariamente una flessibilizzazione dei trattamenti. Meno
destabilizzante, sia dal punto di vista pratico, sia, soprattutto, dal
punto di vista teorico, sarebbe poter qualificare la mancanza del progetto
quale presunzione, vincibile dalla prova contraria, dell’esistenza della
subordinazione. Si tratta di una tecnica usata in altri ordinamenti, in
particolare in quello francese, sia pure non per fattispecie generali, ma
per specifiche figure socialtipiche (viaggiatori, piazzisti,
etc.).
- La tesi
della esistenza di una presunzione relativa è stata per la verità già
adombrata da qualche autore. Ma essa è basata su dati
normativi di per sé fragili, poiché intende far leva sul 2° co.
dell’art. 69, cui viene assegnata la funzione di indicare che il
giudice dovrà, in primo luogo e senza automatismi,
accertare la natura autonoma o subordinata del rapporto (“qualora venga
accertato dal giudice
che il rapporto instaurato ai sensi dell’art. 61 del presente d.lgs. sia
venuto a configurare un rapporto di lavoro
subordinato…").
- Il secondo
comma dell’art. 69 sembra concernere in realtà il momento
dell'esecuzione del rapporto e l’ipotesi dello scostamento tra programma
negoziale e sua attuazione, per sancire, probabilmente in modo
pleonastico, che il rapporto “si trasforma” in un rapporto di lavoro
subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi
tra le parti. In effetti se non vi si attribuisse questo significato, non si comprenderebbe la
autonoma rilevanza del 1° comma. Sebbene non si
ritengano fondati i dubbi di legittimità costituzionale, da alcune parti
ventilati, si conferma comunque l'incongruità
della tecnica impiegata.
-
- Il
regime delle esclusioni.
- Gli
interrogativi sul rilievo sistematico della nuova disciplina sul lavoro a
progetto sono altresì alimentati dalle corpose esclusioni dal suo campo
di applicazione. Sopravvivono infatti rapporti di lavoro coordinato e
continuativo, da qualificare come autonomi, sebbene non ancorati
all'esistenza di un progetto.
- Il campo di
applicazione della disciplina del lavoro a progetto è delimitato in
negativo da una serie di esclusioni espressamente previste.
Prima fra tutte va ricordata quella di cui all'art. 61, comma 2°, relativa ai
rapporti di lavoro occasionale, "intendendosi per tali i rapporti di
durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con
lo stesso committente, salvo che il compenso
percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila Euro". Come
detto, la tipologia del lavoro occasionale è contraddistinta da un limite
duplice al fine evidente di evitare che le parti, con l'indicazione nel
contratto di poche giornate di lavoro, accompagnata dalla previsione di un
compenso elevato da "spalmare" su un numero
effettivo di giornate di lavoro ben superiore a quello indicato, riescano ad eludere la disciplina del lavoro a
progetto (cfr. § 4.3.)
- I rapporti
di lavoro autonomo coordinato e continuativo, non assistiti da alcuna
presunzione di subordinazione in mancanza di progetto, potranno continuare
a riguardare: a) gli agenti e rappresentanti di commercio; b) le
professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo; c) le attività di
collaborazione rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali; d) i componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni; e) i titolari di pensioni di vecchiaia.
- Così
come la maggior parte del decreto, in base alla previsione generale
contenuta nell'art. 1, comma 2°, la disciplina del lavoro a progetto non
si applica alle pubbliche amministrazioni. L'art. 86, comma 8°, prefigura
tuttavia una omogeneizzazione della disciplina tramite una pratica
concertativa e successiva normazione; ed è prevedibile che la relativa
armonizzazione riguarderà anche la disciplina del lavoro coordinato e
continuativo, considerato il largo uso che ne viene fatto nel settore
pubblico.
- La
corposità delle eterogenee esclusioni dal regime del lavoro a progetto
indica quanto meno l’inopportunità di ancorare all’inesistenza di un
“progetto” una presunzione invincibile di subordinazione.
- Va da sé
peraltro che tali esclusioni dovranno passare al vaglio del giudizio di
ragionevolezza ex art. 3 Cost.. Che dire, in
particolare, per l'esclusione concernente la p.a.?
-
- La
disciplina.
- La
disciplina che correda il lavoro a progetto è in verità “leggera”,
ma comunque significativa.
- La
disposizione relativa al corrispettivo rinvia al criterio di
proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato. E'
evidente, sul piano teorico-dogmatico, lo “scollamento” rispetto ai
criteri di cui all’art. 2225 c.c., che fa riferimento al risultato
ottenuto, oltreché al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Ed
anche rispetto alle previsioni di cui all’art. 36 Cost., pacificamente
ritenuto inapplicabile ai rapporti di lavoro parasubordinato, del quale
non riproduce il criterio della sufficienza. Sul piano pratico, come è stato notato , il parametro all’uopo individuato – vale a dire “i
compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro
autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto” – non appare
particolarmente costrittivo, non solo perché di detti compensi si deve semplicemente “ tenere
conto”, ma anche perché è lo stesso referente ad apparire incerto.
E’ evidente la difficoltà di applicazione della norma, per
la mancanza di un referente affidabile al fine di individuare quali siano
i compensi normalmente corrisposti ai lavoratori autonomi (referente quale
è per il lavoro subordinato il contratto collettivo).
- Il
legislatore disciplina anche i casi di sospensione del rapporto. Alle
indennità ed alle tutele già esistenti, si affianca il divieto di
estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione
del corrispettivo, in caso di malattia, infortunio e gravidanza. La
sospensione, tuttavia, non comporta una proroga automatica della durata
del contratto, in caso di malattia e infortunio, a meno che le parti non
lo abbiano espressamente previsto. Viene stabilito un periodo di comporto:
il rapporto potrà essere risolto quando la sospensione si protrae per un
periodo superiore ad un sesto della durata stabilita del contratto, ovvero
dopo trenta giorni per i contratti di durata determinabile. Solo in caso di gravidanza la durata
del rapporto è prorogata per un periodo minimo ed inderogabile di 180
giorni, fatta salva una previsione più favorevole del contratto
individuale. Altra norma significativa è quella contenuta nell'art. 67
in materia di "estinzione del contratto e preavviso". La norma
conferma la natura a termine del contratto in questione, nella parte in
cui prevede che "prima della scadenza del termine" le parti
possano recedere solo per "giusta causa". Nulla dice
la legge sul modo in cui deve intendersi nel caso la giusta causa. Si
ritiene tuttavia possa valere la generale definizione di
giusta causa come fatto sopravvenuto che, in relazione alla natura del rapporto (continuatività, fiduciarietà), non ne
consenta la prosecuzione neppure provvisoria (cfr.
art. 2119 c.c.).
- Può
rilevarsi la mancata previsione di una facoltà di recesso ante tempus per ragioni
"inerenti all'attività produttiva", vale a dire in presenza di
quelle ipotesi in cui venga obiettivamente meno, nel corso dello
svolgimento del rapporto, l'interesse del committente alla prosecuzione e realizzazione del progetto o programma o fase di esso.
- La
disciplina è però da considerarsi meramente dispositiva, se si tiene
presente la possibilità accordata alle parti di concordare "diverse
causali e modalità, incluso il preavviso". In sede di contratto
individuale le parti potranno prevedere la facoltà di recedere ante
tempus anche in mancanza di giusta causa, e,
dunque, pure nelle ipotesi in cui il sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto importi il venir meno dell'interesse
alla realizzazione del progetto. E non sembra
neppure da escludere la previsione di
un regime di libera recedibilità acausale (in tal senso potrebbe essere inteso il riferimento alle "modalità").
In materia di estinzione molto viene lasciato all'autonomia delle parti,
che rimangono sostanzialmente libere, in base alle esigenze concrete legate al singolo contratto, di
rafforzare il nucleo minimo legale di tutela o, al contrario, di renderlo ancora più blando.
- L'
art. 66, ultimo comma, estende ai lavoratori a progetto le norme fin qui
applicate al lavoro parasubordinato, vale a dire le norme processuali e,
in una con queste, la disciplina delle rinunce e transazioni di cui
all'art. 2113 c.c., le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro, quelle
relative all'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, alla
tutela della maternità e agli assegni al nucleo familiare.
- Per
le invenzioni del lavoratore a progetto è prevista l'applicazione della
medesima disciplina del lavoro dipendente .
- Si comprende
perché si è affermato che il nucleo di tutela è “leggero” pur se
significativo, in particolare per quanto riguarda la sospensione del
rapporto. Soprattutto, compaiono spazi di dispositività, secondo
un’idea già contenuta nel Libro bianco, volta a valorizzare la
autonomia individuale e non solo secondo lo schema consueto della
derogabilità in melius. Al di là di quanto previsto per il recesso, assume in
proposito particolare importanza l’interpretazione dell’art. 68 sulle
rinunzie e transazioni. Il decreto, sul punto, potrebbe far sorgere
l’interrogativo se il legislatore abbia voluto disciplinare la
disponibilità dei diritti o la derogabilità delle norme. Attribuendo il
loro preciso significato ai termini rinunce e transazioni si dovrebbe
intendere che, in sede di certificazione, il collaboratore possa
rinunciare o transigere in relazione a diritti già maturati. La norma, cioè, prenderebbe in
considerazione l'ipotesi della certificazione di un
rapporto di lavoro già in atto. Ma, in tal caso, la previsione
dell’art. 68 nulla aggiungerebbe alla disposizione generale in materia
di certificazione di cui all’art. 82. Ed in effetti è stato ipotizzato
che il legislatore abbia qui inteso riferirsi ad un’ipotesi di
certificazione iniziale ed abbia utilizzato del tutto impropriamente i
termini "rinunzie" e, soprattutto, "transazioni" per
riferirsi ad un’ipotesi di derogabilità assistita. La possibilità di
derogare alle disposizioni imperative in sede di certificazione è
peraltro già prevista dall’art. 78, 4° co., sia pure limitatamente al
nucleo di disposizioni da individuarsi sulla base di un decreto del
Ministro del lavoro. Si tratterebbe dunque dell’aggiunta, a questa
generale possibilità, di una nuova specifica ipotesi. L’interpretazione
è però quanto meno dubbia, sia perché il termine rinunce e transazioni
fa riferimento a negozi genuinamente dispositivi, sia perché il nucleo
precettivo contenuto nel capo sul lavoro a progetto non è di particolare
ampiezza.
-
- Le
misure di accompagnamento o di transizione.
- Il vero è
che l’intervento decisivo è stato operato dal lato della fattispecie.
E’ su questo piano che, almeno apparentemente, si è intervenuti con
radicalità, più o meno congrua, a seconda delle interpretazioni. Tanto
è vero che lo stesso legislatore, dopo aver previsto che i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa attualmente in essere
“mantengono efficacia fino alla loro scadenza e comunque non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento”, ha ammesso la possibilità
di stipulare, in sede aziendale, e con le “istanze aziendali” dei
sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale,
“accordi di transizione” che prevedano termini diversi, anche
superiori all’anno.
- Per i nuovi
contratti, gli stessi dubbi che circondano la fattispecie renderebbero
opportuno – per il perseguimento del valore della certezza dei rapporti
– la immediata fruibilità dell’istituto della certificazione (v. sub § 6.) che avrebbe almeno un
valore “persuasivo” nei confronti dei giudici e delle parti,
nonostante i dubbi e le incertezze che ne circondano la “tenuta”. La
certificazione, infatti, prevista al fine di ridurre il contenzioso in
materia di qualificazione dei contratti di lavoro intermittente,
ripartito, a tempo parziale e a progetto, nonché dei contratti di
associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 – 2554 c.c., è
demandata a commissioni, istituite presso gli enti bilaterali, le direzioni
provinciali del lavoro, le università pubbliche e
private, che allo stato non risultano ancora istituite. Il tanto
vituperato, dai giuslavoristi, istituto della certificazione finirà per
dover essere rivalutato e diventare uno dei baricentri del decreto
legislativo a fronte delle incertezze - in alcuni casi volute e, dunque,
da qualificarsi più propriamente come incompiutezze - che ne circondano
la trama normativa. Qualcuno ha già affermato che la certificazione
costituirà l'habitat pressoché
obbligato del contratto a progetto. Ma lo stesso potrebbe dirsi pure in relazione agli incerti criteri distintivi
tra somministrazione di lavoro e appalto di servizi, cui viene attribuito
l'arduo compito di discernere tra due regimi di tutela del lavoratore assolutamente incommensurabili quanto ad intensità.
-
- Il
lavoro a progetto: un approdo coerente con il dibattito in corso?
- La
normativa sul lavoro a progetto ha avuto certamente un effetto spiazzante
sul ricco dibattito scientifico e politico svoltosi negli anni
immediatamente precedenti l'odierna riforma. Tale dibattito aveva
individuato nella perdita di centralità della figura social-tipica del
lavoratore dipendente della media e grande industria, con rapporto di
lavoro esclusivo, a tempo pieno ed indeterminato, chiamato a svolgere la
sua prestazione nell'ambito di una rigida integrazione spazio-temporale
con l'organizzazione dell'impresa, e nella progressiva e correlata
emersione di nuove istanze di tutela, i due principali fattori che
rendevano indilazionabile una rimodulazione delle tutele dispensate dal
diritto del lavoro.
- A livello di
prospettazione delle soluzioni, la comune presa di coscienza si è
"ramificata" in tre diversi tipi di approcci: il primo prevedeva
di estendere alcune delle tutele più significative ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, lasciando inalterato il nucleo
forte di tutela del lavoro subordinato; il secondo attribuiva portata
risolutiva alla tipizzazione di un tertium genus che, offrendo una casa comune a figure che possono essere
ricondotte alternativamente all'autonomia o alla subordinazione,
permettesse di rimediare al forte gap di tutele tra lavoro autonomo e lavoro subordinato; il
terzo si ispirava all'idea dello Statuto dei lavori (il termine fu
utilizzato per la prima volta nel progetto di riforma del 1998 predisposto
da Marco Biagi su indicazione dell'allora Ministro Treu) e poneva l'enfasi
sulla redistribuzione delle tutele tra autonomia e subordinazione,
piuttosto che sulla costruzione di nuove fattispecie.
- L'idea di
fondo da cui partiva la bozza di Statuto del 1998 era quella di modulare e
graduare le tutele applicabili ad ogni fattispecie contrattuale a seconda
degli istituti da applicare, lasciandosi in questo modo alle spalle il
problema qualificatorio e definitorio. In parole povere, si trattava di decidere di volta in volta, istituto per istituto, a chi
applicare una determinata disciplina. L'obiettivo
finale era quello di estendere le tutele ad aree "nuove" ed al
contempo ritoccare verso il basso il livello di tutela del lavoro
subordinato.
- Certo, vi
era e vi è un'ambiguità di fondo nel porre l'alternativa tra
l'affrontare la questione dalla parte della fattispecie ovvero dalla parte
delle tutele. Questa linea, come è stato ben detto , è posta solo per un
orientamento di fondo, perché ognuno sa che, quando ci si pone
nell'ottica dell'applicazione del diritto, la fattispecie va di pari passo
con la tutela ad essa imputata e una qualche correlazione fra i due
termini deve essere configurata. L'espressione può essere spiegata se le
si attribuisce un significato "minore": vale a dire di
alternativa tra il partire da ridefinizioni tipizzanti della realtà
sociale, per assegnare alle fattispecie così enucleate ex novo misure
diversificate di tutela, o invece il partire ponendo innanzitutto
l'accento sulla rimodulazione delle tutele, "dando per ferme in
sostanza le fattispecie così come sono fissate nell'ordinamento e/o operando
semmai riaggregazioni di quanto esso già offre in proposito". La riforma varata con la legge delega n. 30/2003 e con il
successivo decreto legislativo rappresenta dunque il primo punto di
approdo di un graduale processo di innovazione del diritto del lavoro in
gestazione già da qualche anno. L'impressione, come già anticipato, è
che i risultati prodotti ne escano in realtà spiazzati.
- Il primo, e
più evidente, termine di paragone è costituito dall'estensione delle
tutele, avvenuta in quantità e qualità minori rispetto a quanto indicato
nei vari progetti che si sono succeduti in questi anni. Nell'ottica del
decreto delegato, la relativa "leggerezza" della tutela
accordata ai lavoratori a progetto si può spiegare con il fatto che si
tratterebbe sostanzialmente di lavoro autonomo, essendo stata depurata la
categoria delle collaborazioni coordinate e continuative delle ipotesi di
lavoro subordinato mascherato. Peraltro, a sua volta, questa
interpretazione non può nascondere l'imbarazzo di dover spiegare
l'estensione sia pure "moderata" e "leggera" di alcune
tutele tipiche del rapporto di lavoro subordinato (si vedano le nuove
norme sul corrispettivo, sulla sospensione e sulla cessazione del rapporto) a soggetti che, nella mens legis, sono in
tutto e per tutto dei lavoratori autonomi.
- Il vero è
che, se sul piano della disciplina il legislatore si muove con mano
malferma e indecisa, l'intervento decisivo è effettuato sul piano della
fattispecie: con il suo ancoraggio all'esistenza di uno o più progetti
specifici o programmi di lavoro o fasi di esso e attraverso la previsione
della morte per estinzione di tutte le collaborazioni coordinate e
continuative non legate ad un progetto, esso sembra ancora muoversi nella direzione della
dicotomizzazione autonomia/subordinazione. La
disciplina, ormai definita, posta dalla cd. riforma Biagi in materia di
lavoro parasubordinato lascia trasparire un intento chiaramente
restrittivo nei confronti di tutto ciò che non è lavoro subordinato in
senso stretto. L'avere ancorato la fattispecie del contratto in commento
alla presenza di un progetto, programma o fase di esso oblitera una delle
principali esigenze di riforma da cui è stato animato tutto il dibattito
in questi anni: la necessità, per alcuni di definire, per altri solo di
disciplinare, forme di lavoro prestato continuativamente a favore di un
altro soggetto che, pur sottratte all'applicazione in blocco del regime
vincolistico proprio del lavoro subordinato, assicurassero sufficienti
garanzie alla parte debole del rapporto. Quest'unico dato basta già a far
comprendere come il legislatore, limitando in maniera patente la
possibilità del ricorso al lavoro parasubordinato proprio nel momento in
cui ha inteso estendere a quest'ultimo una serie di tutele, più che
essere ispirato da un organico disegno riformatore, abbia tamponato
l'emergenza dell'esplosione delle co.co.co,
rendendone più restrittive le condizioni di utilizzo, e realizzando dell'idea originaria di statuto dei lavori forse solo la pars destruens e non
quella construens. L'applicazione e la prassi ci diranno se è vero
che, ad ogni modo, una nuova, e più governata, flessibilità
è assicurata dalla possibilità di ricorrere alle tipologie contrattuali
di nuovo conio. Ma vi è tutto il rischio, a
meno di correttivi ed adattamenti, anche interpretativi, che l'effetto
complessivo sia di una nuova rigidità, determinata da quella che potrebbe
diventare una nuova costrizione alla subordinazione.
-
- 6.
La certificazione.
(art.
5, legge delega; artt. 75-84, decreto legislativo)
-
- Nozione.
- Una novità
introdotta dal decreto legislativo è costituita dalle procedure di
certificazione dei contratti di lavoro. Nelle intenzioni del
legislatore, esse dovrebbero rappresentare una tecnica attraverso cui le
parti di un contratto individuale di lavoro pervengono a una precisa qualificazione del
contratto di lavoro che tra esse intercorre. Le procedure di
certificazione (attivate volontariamente dalle parti) dovrebbero pertanto “rendere certa” tra
le stesse la “natura” del contratto di lavoro (subordinato o autonomo)
ed eventualmente la “tipologia” dello stesso (intermittente,
ripartito, a tempo parziale, a progetto).
-
- La
ratio della normativa.
- Quale è la ratio di questa
novità?
- Vi
sono perlomeno due ordini di ragioni.
- i) In primo
luogo, v’è una esigenza di certezza. Poiché a contratti diversi si applicano discipline
diverse, la certificazione ha innanzitutto la finalità di rendere certo
il novero dei diritti e degli obblighi che gravano su ciascuna delle
parti. Ciò anche al fine di evitare loro inattese conseguenze
patrimoniali che spesso derivano da una sentenza di condanna, per il
periodo in cui il rapporto ha già avuto esecuzione sulla base di un
contratto poi diversamente qualificato dal giudice (questo accade, ad es.,
quando il datore di lavoro abbia omesso di corrispondere il trattamento
previsto per il lavoratore subordinato, nella convinzione che si trattasse
di lavoro autonomo: la sentenza del giudice che qualifica quel rapporto
come lavoro subordinato condannerà lo stesso datore alla corresponsione del trattamento retributivo e
contributivo per il periodo pregresso). Al di là
della questione classica della distinzione tra lavoro autonomo e
subordinato, il problema di qualificazione sembra poi accentuato dal
proliferare di diverse tipologie contrattuali a seguito dell’emanazione
dello stesso decreto legislativo n. 276 del 2003.
- ii) La
certificazione vorrebbe poi rispondere a un altro problema: l’abnorme
contenzioso, pendente dinanzi ai giudici del lavoro,
proprio in tema di qualificazione del contratto di lavoro (in particolare,
con riferimento alla natura subordinata o autonoma di
esso). Gran parte delle controversie in materia di lavoro verte, infatti,
sul problema qualificatorio. In tal senso, certificare ex ante natura e tipologia contrattuale dovrebbe avere l’effetto di
prevenire il contenzioso successivo (a contratto
già in esecuzione o, come spesso accade, a rapporto contrattuale già
estinto) di fronte al giudice. La certificazione
avrebbe in tal senso una finalità deflattiva del contenzioso nelle cause di lavoro.
-
- Disciplina
della certificazione.
- Il decreto
individua i soggetti che possono fungere da organi di certificazione: i
soggetti, cioè, ai quali le parti, che intendono certificare un contratto
di lavoro, devono rivolgersi. Si dispone che “commissioni
di certificazione” possano essere istituite in seno a:
- i)
enti bilaterali, costituiti dalle parti sociali a livello nazionale o
territoriale;
- ii)
direzioni provinciali del lavoro;
- iii)
università pubbliche e private.
- Il
decreto legislativo detta poi le regole in tema di svolgimento delle
procedure di certificazione.
-
- Gli
effetti della certificazione.
- La
realizzazione delle finalità sopra segnalate dipende dal grado di
“tenuta” della certificazione nei confronti delle parti. Si
tratta cioè di valutare quale sia l’efficacia della certificazione tra
le stesse. In altre parole: la certificazione è in grado di
soddisfare quell’esigenza di certezza che ha indotto le parti ad
esperire la procedura? Si può sostenere che la qualificazione sia
operata, in sede di certificazione, una volta per tutte, talché vincoli
le parti e il giudice ad applicare la disciplina corrispondente al tipo
certificato?
- E’ la
legge stessa a fornire la risposta a questi interrogativi, disponendo che
le parti e i terzi, nella cui sfera giuridica l’atto di
certificazione è destinato a produrre effetti, possano
impugnarlo, sia per erronea qualificazione del
contratto, sia per difformità nella sua attuazione, sia per vizi del consenso tra le parti. Non poteva essere diversamente,
d’altronde, poiché sarebbe stata incostituzionale una previsione di legge volta a impedire alle parti il
ricorso giurisdizionale. Inoltre, la legge prevede che
l’accertamento da parte del giudice dell’erroneità della
certificazione abbia effetto fin dal momento della stipulazione del
contratto: questo comporta che le risultanze della precedente
certificazione vengano travolte con effetto retroattivo per effetto del
provvedimento giurisdizionale, sicché la certificazione non è in grado
di garantire certezza alcuna alle parti (poiché gli effetti derivanti dal
contratto certificato possono essere cancellati retroattivamente dalla diversa qualificazione operata dal
giudice).
- Potrebbe
dunque dirsi che, da un punto di vista strettamente giuridico, la
certificazione non è in grado di soddisfare pienamente
le esigenze per le quali è stata introdotta. Ciò
non toglie che, di fatto, la
certificazione può sortire effetti non irrilevanti: potrebbe scoraggiare
le parti, una volta qualificato un rapporto di lavoro in seguito alla
procedura, dal ricorrere al giudice del lavoro. Si tenga
presente, a tal proposito, che la certificazione dovrà essere effettuata
sulla base degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, contenuti in
appositi “moduli o formulari” predisposti dal Ministero del Welfare,
nonché sulla base di “codici di buone pratiche” (predisposti
dallo stesso Ministero) per l’individuazione delle clausole
indisponibili dalle parti in relazione a ogni tipologia contrattuale, e contenenti altre
indicazioni fornite dagli accordi interconfederali. Se a ciò si aggiunge che l’organo certificatore può
assumere una certa autorevolezza (si pensi a commissioni
presiedute da soggetti di chiara fama, competenza ed esperienza
nell’ambito del diritto del lavoro e delle relazioni industriali), si
evince che una certificazione autorevole, aderente ai prevalenti
orientamenti giurisprudenziali, rispondente alle indicazioni dei
principali sindacati, è in grado di conseguire, nei fatti, una garanzia di stabilità.
-
- Mariella
Magnani
- Ordinario
di diritto del lavoro nell’Un. di Pavia
- NOTE
-
- 1.
La legge prevede poi modifiche
alla legge n. 142/2001 sui rapporti di lavoro dei soci di cooperative.
- 2. Si tratta dei contratti collettivi stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi: qualcuno ha contato ben 43 rinvii.
-