- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
- FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA
- CORSO DI DIRITTO DEL LAVORO (Anno
Accademico 2003/2004)
-
- dispensa della
- Prof.
Mariella Magnani
-
-
-
-
- LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLE
- TIPOLOGIE CONTRATTUALI
-
- Indice -
Sommario
-
1.
Introduzione
-
2.
I servizi per l’impiego
-
3.
Le esternalizzazioni
-
3.1.
La somministrazione di manodopera
-
3.2.
Il comando o distacco del lavoratore
-
3.3.
Il trasferimento d’azienda
-
4.
Le tipologie contrattuali
- 4. 4.1.
Il lavoro a tempo parziale
- 4. 4.2. I contratti a finalità formativa
- 4. 4.3.
Le altre tipologie contrattuali (lavoro intermittente,
ripartito, accessorio, occasionale)
-
5.
Le c.d. collaborazioni coordinate e continuative (il lavoro a progetto)
- 6.
6.
La certificazione
- *****
- 1.
Introduzione.
-
- Quella
che va sotto il nome di legge Biagi (l. 14 febbraio 2003, n. 30 e
correlato d.lgs. 10 settembre 2003, n.
276) ha un periodo di gestazione alle spalle inusitatamente breve, se si
considerano i tempi medi di gestazione di una legge di un qualche significato
– e forse anche quelle di minor
significato – in Italia.
- Prima c’è
stato – nell’ottobre 2001 – il Libro bianco sul mercato
del lavoro in Italia, che contiene le linee di
politica del lavoro cui vuole ispirarsi il Governo; in esso manca, è
vero, il capitolo sulla previdenza, ma tale materia è oggetto del
rapporto della commissione Brambilla del settembre 2001. Poi c’è stato
l’assassinio di Marco Biagi che del Libro bianco è stato uno degli
ispiratori. Da quel momento viene impressa una notevole accelerazione
all’iniziativa parlamentare. Presentato dal Governo alla Camera, nel novembre 2001, un
disegno di legge delega per la riforma del mercato del lavoro e delle tipologie
contrattuali, questo diviene legge nel febbraio del 2003. La c.d. legge Biagi era composta di soli 10 articoli e
delegava il Governo a rivedere la disciplina dei
servizi per l’impiego e dell’intermediazione e interposizione privata
nella somministrazione di lavoro (art.1), a riordinare i contratti a
contenuto formativo e di tirocinio (art. 2), a riformare la disciplina del
lavoro a tempo parziale (art. 3), a disciplinare e/o razionalizzare le
tipologie del lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo,
occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite (art. 4), a disciplinare la
certificazione dei rapporti di lavoro al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti
di lavoro (art. 5), oltreché a razionalizzare le funzioni ispettive in materia di lavoro e di previdenza sociale
(art. 8) 1.
- La delega è
stata esercitata con il decreto legislativo n. 276/2003 (v. in appendice
normativa) entrato in vigore il 24 ottobre, ben
prima dunque dell’anno che era riservato al Governo. Si tratta di un decreto
corposissimo, composto di ben 86 articoli.
- La
legge delega non solo conteneva, conformemente alla sua natura, unicamente
i principi, ma presentava, per alcuni aspetti, contenuti generici, che
avevano fatto dubitare qualcuno della sua legittimità costituzionale.
- Comunque
sia, proprio per questi motivi – sul piano politico o della politica
legislativa – era stato possibile fornire della legge delega letture
contrastanti: vi è stata una lettura improntata ad una visione per così
dire trionfalistica (si tratterebbe di una legge decisiva per la
modernizzazione del nostro mercato del lavoro); una lettura improntata ad
una visione catastrofista (la legge recherebbe una marcata impronta
liberistica che tenderebbe a distruggere il diritto del lavoro
tradizionale e l’insieme
delle garanzie dei prestatori di lavoro); e infine una lettura
minimizzatrice (la legge delega apporterebbe correttivi
minimali, mentre ben altre sarebbero le riforme di cui il nostro mercato
del lavoro necessiterebbe).
- Si trattava
di valutazioni sopra le righe, in mancanza di specificazione dei suoi
contenuti da parte dei decreti legislativi. L’emanazione del decreto
consente ora valutazioni più ponderate. Si tratta di un decreto composto
da ben 86 articoli , pari a quelli dedicati dal Codice Civile alle
obbligazioni in generale.
- Sarà
necessario un tempo non breve per metabolizzare la riforma. E ciò sia per
le incertezze interpretative, sia perché in molti punti essa non è “autoapplicativa”,
nel senso che necessita per la sua attuazione di “norme secondarie”,
in particolare di contratti collettivi2 ovvero, spesso in funzione sostitutiva, di un decreto del ministro
del lavoro.
- Di ciò è
consapevole lo stesso legislatore delegato. Con una singolare
norma-annuncio, il comma 13 dell’art. 86 dispone che, entro i
cinque giorni successivi alla entrata in vigore del decreto, il
“Ministro del lavoro convoca le associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare la
possibilità di affidare a uno o più accordi interconfederali la gestione
della messa a regime del decreto, anche con riferimento al regime
transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti nella contrattazione
collettiva”.
-
- 2.
I servizi per l’impiego.
(art.
1, legge delega; artt. 3-19, decreto legislativo)
-
- Una
parte della riforma riguarda l’organizzazione del mercato del lavoro (il
“vecchio” collocamento) che, normalmente pretermessa nell’analisi
dei meriti e dei demeriti della medesima, è invece di
capitale importanza per la modernizzazione del mercato e dello stesso
rapporto di lavoro. Il buon funzionamento dei servizi per
l’impiego è una precondizione affinché si possa procedere ad una riduzione delle asperità
garantistiche della disciplina del rapporto di lavoro.
-
- Le
ragioni della riforma.
- Obiettivo
della riforma è quello di innalzare la quota di incroci tra domanda ed
offerta di lavoro, realizzati in forma organizzata e non spontanea, come
richiede un mercato del lavoro sempre più complesso e sofisticato.
- In
proposito, il quadro a livello europeo ci segnala che l’incrocio
domanda-offerta in forma organizzata raggiunge, nei
casi migliori, tra il 20 ed il 25 per cento del totale degli incontri.
- In Italia
si stima che le strutture pubbliche attualmente medino circa il 10 per
cento degli incontri tra domanda ed offerta di lavoro, a
cui va aggiunto qualche punto percentuale, tra l’uno ed il due per
cento, realizzato da soggetti privati.
- L’obiettivo
è dunque quello di superare il divario che ci separa da realtà più
avanzate e quindi di recuperare alla mediazione organizzata
circa un dieci per cento di incroci. L’importanza
di questo traguardo non può sfuggire: esso interessa sia i datori di
lavoro, che potrebbero così essere aiutati in tempi rapidi ed in forma
puntuale nel reperimento della manodopera necessaria; sia i lavoratori, in
quanto buoni servizi per l’impiego rendono trasparente il mercato del
lavoro e sono dunque fondamentali per far funzionare in modo efficace ed
equo l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
-
- La
tutela nel mercato del lavoro.
- Più in
generale possiamo dire che il tema è quello della tutela nel mercato dei
lavoratori; detto in altri termini, si tratta del modo di assicurare un
intervento pronto, efficace ed efficiente delle amministrazioni locali per
agevolare i giovani lavoratori che devono inserirsi nel mondo del lavoro o i lavoratori adulti in difficoltà occupazionale od
ormai disoccupati e in cerca di un nuovo lavoro. Si
noti che costruire un buon sistema locale di politiche attive del lavoro,
di formazione professionale e di servizi per l’impiego è compito
fondamentale per la tutela dei lavoratori: infatti, quanto più si va
allentando la tutela nel rapporto di lavoro (mediante le più
svariate forme di flessibilità), tanto più assume rilievo la tutela nel
mercato del lavoro.
- In
proposito è possibile svolgere anche una riflessione più
“raffinata”: tutela nel mercato e tutela nel rapporto non devono
essere concepite come separate (o, peggio, in contrapposizione). Esiste un
legame stretto tra i due tipi di tutela (si pensi ad es.
ai lavori a termine o comunque caratterizzati da instabilità: in un mercato con quote ridotte di lavoro a
termine ed in grado di assicurare una rapida e
qualificata ricollocazione potrebbe in astratto essere pressoché
indifferente la stabilità o meno del rapporto di lavoro; al contrario in
un mercato con alte quote di lavoro precario ed in cui non si attuano
politiche idonee alla rapida e qualificata ricollocazione di tali
lavoratori, vi sarà una naturale tendenza
del sindacato a favorire la stabilizzazione del lavoratore presso lo
stesso datore di lavoro).
- In sintesi,
la protezione nel mercato e la flessibilità/rigidità dei rapporti di
lavoro sono in parte collegate tra loro: costruire il buon sistema di
politiche attive del lavoro di cui si è detto, non è dunque fare
“altro” rispetto alla regolazione dei rapporti di lavoro, ma è creare
le condizioni per una diversa regolazione dei rapporti
di lavoro. Quindi, l’istituzione pubblica che si preoccupa di assicurare
buone tutele sul mercato, incide, indirettamente, anche sui livelli e
sulla modalità di protezione nel rapporto.
-
- Il
sistema di servizi per l’impiego delineato dalla riforma
- La legge
delega n. 30/2003, all'articolo 1, ci offre due preziose indicazioni per
cogliere la volontà del legislatore rispetto alla
nuova organizzazione del mercato del lavoro che si intende costruire: - da un lato, dichiara di perseguire la modernizzazione e
razionalizzazione dell'intervento pubblico con riconferma alle Province delle
funzioni amministrative già attribuite dal d.lgs. n. 469/97; - dall'altro lato, mira
all'ampliamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere le diverse attività
riconducibili ai servizi per l'impiego, con la precisazione che vi deve
essere un unico regime di autorizzazione o
accreditamento.
- Il decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non si occupa delle strutture pubbliche competenti all’esercizio delle funzioni in esame (non si occupa
quindi delle Province e dei Centri per l’impiego, considerando evidentemente sufficiente la disciplina
vigente), ma, agendo sui requisiti per l’autorizzazione allo svolgimento
dei servizi per l’impiego, tende a favorire l’ingresso nella fornitura di servizi per l’impiego di nuovi soggetti,
pubblici e privati.
- Per quanto
riguarda i soggetti pubblici, il decreto ammette allo svolgimento di attività di
intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, a condizione del
possesso soltanto di alcuni requisiti (c.d. autorizzazione a requisiti
ridotti), anche i Comuni, le Università pubbliche e private, gli
istituti di scuola secondaria di secondo grado e le Camere di commercio. Per quanto riguarda i soggetti del c.d. privato-sociale il decreto
indica esplicitamente le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative, gli enti bilaterali
(composti da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro) ed i
patronati, ai quali sono richiesti requisiti ridotti, ma più ampi
rispetto ai soggetti pubblici sopra citati, per la concessione
dell’autorizzazione. In questo gruppo può essere considerato anche
l’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.
- Per quanto
riguarda i soggetti privati si ricorda, innanzitutto, che le agenzie di somministrazione di lavoro (le vecchie agenzie di lavoro interinale), se abilitate a
tale funzione, saranno da considerarsi automaticamente autorizzate anche a
svolgere tutti i tipi di servizi per l’impiego considerati dalla legge
(mediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale).
- Oltre
a queste agenzie, possono chiedere l’autorizzazione a svolgere servizi
per l’impiego anche le società di capitali ovvero le cooperative o i
consorzi di cooperative in possesso di alcuni requisiti economici,
organizzativi e di affidabilità.
- Si
punta in questo modo ad ampliare in massima misura la tipologia dei
soggetti che svolgono servizi per l’impiego.
- Alla luce di
queste indicazioni sembra ragionevole una lettura della riforma secondo la
quale si vuol costruire un sistema misto e multipolare, finalizzato all'erogazione di un'ampia gamma di servizi ed
interventi: a) anagrafe dei lavoratori; b) gestione pubblica di quote del
mercato del lavoro (ad es. i disabili); c) servizi per l'impiego; d)
formazione professionale; e) politiche attive. Il sistema
in generale, dunque, può essere così descritto:
- - vi sono
funzioni pubbliche (quelle di cui al d.lgs. n. 469/1997) che si intendono
comunque mantenere in capo alle strutture pubbliche deputate (Province
e Centri per l'impiego): anagrafe del lavoro e
gestione di alcune quote del mercato del lavoro;
- - vi sono
servizi di interesse pubblico che potrebbero (in relazione alle scelte
insindacabili di ciascuna Regione) essere gestiti direttamente dalle Province,
oppure che possono essere affidati in convenzione a soggetti
del c.d. privato-sociale (ad es., associazioni dei datori di lavoro
o enti bilaterali) o a privati, nonché ad enti locali diversi dalle
Province, purché autorizzati dal Ministero e/o accreditati dalle Regioni,
così come a Università e scuole superiori (ad es., i
colloqui di orientamento da effettuarsi entro 3 mesi dall'inizio della
disoccupazione o le proposte di inserimento lavorativo possono essere
affidati a questi soggetti, dietro pagamento da parte della Provincia di
un corrispettivo per ciascun intervento);
- Se un
soggetto, diverso dalla Provincia e dai Centri per l'Impiego, intende
svolgere Servizi per l'Impiego a prescindere dal quadro programmatorio
pubblico deve chiedere l'autorizzazione ministeriale; mentre se lo
stesso soggetto intende invece svolgere alcuni servizi per l'impiego come affidatario
della Provincia deve essere autorizzato e, inoltre,
accreditato dalla Regione. Nell’intento di censire tutti
i compiti assegnati agli enti locali in materia di lavoro si segnala
infine che il decreto di attuazione della legge n. 30/2003 include le
Province tra i soggetti che possono istituire commissioni di
certificazione dei rapporti di lavoro.
-
- Le
questioni aperte.
- Questo
impianto normativo offre alla nostra attenzione almeno tre profili di
rilievo:
- i)
l’individuazione delle modalità di integrazione dell’intervento dei
diversi soggetti pubblici;
- ii)
la capacità di questo sistema di elevare la quota di incontri tra domanda
ed offerta di lavoro in forma strutturata;
- iii) la
ricerca di eventuali forme di presenza pubblica diverse
dall’amministrazione ordinaria in grado di garantire maggiore
tempestività, efficienza ed efficacia.
-
- i)
Quanto al primo punto possono essere segnalate due questioni: la prima di
ordine strettamente giuridico, la seconda invece di tipo
organizzativo.
- Sotto il
profilo giuridico, l'autorizzazione a requisiti ridotti di soggetti
pubblici, quali gli enti locali, gli istituti di scuola secondaria
superiore e le Università pubbliche, solleva, secondo alcuni interpreti,
un delicato problema: tra le funzioni ed i compiti amministrativi
conferiti alle Regioni e attribuiti alle Province dal d.lgs. n. 469/97 vi
sono la "preselezione e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro" (norma mai
abrogata e che il decreto non sopprime); ed allora sul piano giuridico ci si chiede se lo Stato può, nel ribadire tale
competenza, autorizzare altri soggetti pubblici a svolgere le stesse
attività, al di fuori di ogni potere programmatorio delle Regioni e delle
Province. Sembra privo della necessaria coerenza interna un provvedimento
che, da un lato, riconosce alle Province le funzioni ed i compiti
amministrativi in materia di servizi per l’impiego e, dall’altro, autorizza
direttamente altri soggetti pubblici (ed in particolare i comuni) a
erogare gli stessi servizi, anche
al di fuori di qualunque disegno di programmazione.
- La seconda
questione, si è detto, è di tipo organizzativo. Il rischio che si può
intravedere sul piano organizzativo è la frammentazione dell’intervento
pubblico, disperso in mille rivoli (ogni piccolo Comune con i suoi servizi
per l’impiego scollegati dal resto del sistema provinciale). Ovviamente
non è in discussione l’importanza del contributo che i Comuni possono
dare per il buon funzionamento della rete dei servizi per l’impiego (si
tratta di un punto fermo, condiviso da tutti). Ciò a cui si fa
riferimento è la necessità che vi sia, per quanto riguarda la parte
pubblica, un “padrone del processo”. In altri termini, se un limite è
rinvenibile nel decreto, è quello di rendere debole l’individuazione
del soggetto istituzionale che presiede all’esercizio della funzione.
Chi, tra i vari soggetti pubblici, ha la responsabilità nei
confronti dei cittadini di garantire che la quantità e
la qualità dei servizi erogati siano adeguate al bisogno esistente sul
territorio? La risposta dovrebbe essere: la Provincia. Ma se altri
soggetti pubblici (come le Università, le Camere di commercio, i Comuni)
possono, con risorse proprie o comunque acquisite, decidere autonomamente
di svolgere servizi per l’impiego, in che consiste il potere di
governo della Provincia?
-
- ii)
Abbiamo detto in precedenza che obiettivo della riforma dei servizi per
l’impiego è quello di innalzare la quota di incroci tra
domanda ed offerta di lavoro realizzati in forma organizzata. Su questo punto i commenti al decreto legislativo n. 276
del 2003 sono generalmente improntati all’ottimismo,
sulla base del seguente ragionamento: quanto più numerosi sono i soggetti
ammessi a svolgere questo tipo di servizio,
tanto più numerosi saranno gli incroci tra domanda ed offerta in forma
organizzata.
- In realtà,
il risultato non è automatico. E’ necessario infatti che i soggetti
chiamati in causa dal legislatore siano effettivamente interessati. E
invero non depone a favore dell’esistenza di un vivo interesse
il fatto che già in precedenza, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n.
469, molti dei nuovi soggetti avrebbero potuto svolgere
attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro e non lo hanno
fatto.
-
- iii)
In questo sistema misto, qual è il rapporto tra pubblico e privato? La
legge sembra orientata ad una “cooperazione forzosa”, giustificata da
una implicita valutazione negativa del pubblico (considerato sempre
inefficiente) e positiva del privato (considerato sempre efficiente).
Consapevole del fatto che la multipolarità può tradursi in confusione,
il legislatore ha comunque disposto che, al fine di favorire la
circolazione delle informazioni relative all’incontro tra domanda ed
offerta di lavoro tra tutti i soggetti coinvolti nel sistema di servizi
per l’impiego, è istituita la Borsa continua del lavoro.
- Il decreto
legislativo n. 276 del 2003 offre certamente interessanti opportunità di
raccordo pubblicoprivato. Bisogna però evidenziare che
quella offerta dal decreto legislativo n. 276 del 2003 non è l’unica
prospettiva possibile. Accanto a queste forme ne possono esistere altre,
già sperimentate, in cui pubblico e privato si uniscono per lo
svolgimento di servizi per l’impiego ed attività di formazione
professionale, adottando agili forme di tipo privatistico, mediante la
costituzione di società, in grado di assicurare la necessaria
efficienza.
-
- 3.
Le esternalizzazioni.
-
- Con
il termine “esternalizzazione” (ovvero anche outsourcing)
si indica quel fenomeno attuale attraverso cui
determinate attività aziendali, fondamentali per l’impresa e
tradizionalmente esercitate internamente alla stessa, vengono affidate
all’esterno attraverso la stipulazione di contratti
d’appalto o di altro tipo. In questo
modo l’azienda mira a migliorare la propria efficienza, mediante un contenimento di tempo e di costi. Affidando a soggetti
esterni tali attività, l’azienda si mette in condizione di concentrare
interamente le proprie risorse sull’attività principale (liberando
costi ed energie profuse per attività collaterali) e di migliorare in
questo modo la propria competitività sul mercato.
-
- I
caratteri generali della nuova disciplina
- Tra i punti
più significativi del d. lgs. n. 276 del 2003 vi è la nuova disciplina
degli appalti di opere e servizi e di quella che viene definita
somministrazione di lavoro (il “vecchio” lavoro interinale, oltre a
quello che viene chiamato staff leasing o somministrazione a tempo indeterminato). Se poi si
considera che il decreto contiene una riforma della disciplina del
trasferimento del ramo di azienda, nonché del
comando o distacco, possiamo dire che viene completamente innovato il
quadro giuridico in cui si collocano i fenomeni di outsourcing
e di esternalizzazione, fenomeni apparentemente inarrestabili nel modo attuale di
organizzazione delle imprese ed anche dei pubblici servizi.
- Occorre
fissare subito i criteri attorno a cui viene organizzata la revisione
degli istituti che insistono sull’outsourcing, perché essi
non sono di immediata rilevazione. Il decreto legislativo abroga
espressamente la vetusta legge n. 1369 del 1960 sul divieto di
interposizione e, nello stesso tempo, gli artt. 1-11 della legge n.
196/1997 che aveva legalizzato il lavoro interinale, il quale assumeva nel
sistema il ruolo di vera e propria eccezione al divieto di
interposizione nelle prestazioni di lavoro. La
abrogazione di queste due leggi non è funzionale ad una sostanziale
deregolazione – né questo sarebbe stato possibile alla luce della
legge-delega – ma rappresenta unicamente la condizione per una revisione
normativa dell’intera materia.
- Infatti la
legge n. 1369 del 1960, sul divieto di interposizione, è formalmente
abrogata, ma sostanzialmente riscritta dalle norme del d. lgs. n. 276/2003
di cui si dirà. Solo che la sistematica viene rovesciata. Prima si
muoveva da un generale divieto di interposizione nelle prestazioni di
lavoro, contenuto appunto nella legge n. 1369/1960. Poi, a partire dal
1997, si è sottratto da tale divieto il lavoro interinale. Oggi si muove
dalla disciplina di quella che viene chiamata somministrazione di manodopera sia a tempo determinato (il vecchio lavoro interinale) sia a tempo indeterminato (il nuovo staff
leasing) per prevederne la liceità solo in
caso di esercizio autorizzato e nei casi
espressamente previsti.
- Oltre alla
previsione di sanzioni penali, in caso di esercizio non autorizzato (art.
18 del d. lgs. n. 276/2003), si sanziona la
somministrazione al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21 (cd. somministrazione
irregolare), attraverso l’imputazione del
rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore. In aggiunta si costruisce
la nuova, e per la verità di incerta identificazione, fattispecie della somministrazione fraudolenta, per le ipotesi in cui essa sia posta in essere “con la
specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto
collettivo applicato al lavoratore” (art. 28).
- Dunque,
resta un generale divieto di interposizione o somministrazione di lavoro.
Del resto la conferma esplicita dello stesso termine “interposizione”
– qui aggettivata come illecita – si ha nella rubrica
dell’art. 84, che consente di fare ricorso all’istituto della
certificazione (cfr. infra, § 6) ai fini della distinzione tra
somministrazione di lavoro e appalto.
- Il decreto
poi ridisciplina gli effetti lavoristici dell’appalto di opere e servizi
(espungendo l’obbligo, già contenuto
nell’art. 3 della legge n. 1369/1960, della c.d. parità di trattamento)
e, coerentemente con la sopravvivenza del divieto di interposizione, si
preoccupa del problema fondamentale, che ha sempre afflitto
l’applicazione della l. n. 1369, vale a dire quello dei suoi tratti
distintivi rispetto a quest’ultima.
- E, sempre
coerentemente con la persistenza nell’ordinamento del divieto di
interposizione, affronta la questione dei limiti del distacco; istituto,
quest’ultimo, di origine giurisprudenziale, che si è sempre considerato in potenziale rotta di collisione col
divieto di interposizione.
-
- Alle
origini del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro
- Al fine di
comprendere meglio la portata delle innovazioni introdotte e di darne una
valutazione maggiormente consapevole, è opportuno ritornare alle origini
del divieto di interposizione contenuto nella l. n. 1369 e ai mutamenti
che ne hanno reso l’impianto vetusto e non più adeguato alle
caratteristiche dell’odierno mercato del lavoro.
- Nonostante
l’apparenza, poche disposizioni hanno per la verità origini così
confuse e riposano su giustificazioni vischiose, di diverso segno e
pregnanza. La ratio più
immediata che presiedeva alla l. n. 1369 era quella di evitare che
l’imprenditore, ponendo un diaframma tra sé e i lavoratori, ovvero
interponendo un soggetto che si limita ad assumere, dirigere e retribuire
la manodopera, senza impiego di propri capitali ed attrezzature, potesse
sfuggire alle obbligazioni che conseguirebbero alla diretta utilizzazione
delle energie lavorative dei prestatori d’opere: dunque una ragione
antifraudolenta.
- Prima della
legge del 1960 qualcuno aveva anzi teorizzato che la dissociazione tra
titolare del rapporto di lavoro ed effettivo fruitore della prestazione
lavorativa fosse già interdetta dall’ordinamento. E ciò perché,
se è lavoratore subordinato, in base all’art. 2094 c.c.,
chi si obbliga a prestare il proprio lavoro “alle dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore”, è impossibile sussumere nel tipo legale
lavoro subordinato il contratto tra datore e prestatore avente ad oggetto
un’attività lavorativa destinata ad essere utilizzata da un soggetto
terzo. Quest’ultimo contratto si configurerebbe come un contratto
atipico e là dove fosse utilizzato per eludere o vanificare norme
imperative di tutela del lavoratore, quindi in funzione di interessi non
meritevoli di tutela, esso dovrebbe essere escluso dal novero dei
contratti cui l’ordinamento riconnette gli effetti voluti dalle parti.
- Per la verità
è quanto meno dubbio che nella formulazione dell’art. 2094 vi siano
argomenti univoci a sostegno dell’incompatibilità tra schema del lavoro
subordinato e somministrazione di manodopera. Ma ad ogni buon conto si può
tralasciare ora questo aspetto, anche perché esso è stato superato dalla legge del 1960.
- Il punto è
che, se il divieto di interposizione si giustificava con ragioni
antifraudolente, la legge ha poi finito per oggettivarlo, svincolandolo
dall’accertamento della frode. Non era infatti essenziale, nel sistema
della l. n. 1369, ai fini dell’applicazione del divieto e
dell’applicazione dell’apparato sanzionatorio, che l’interponente
avesse inteso eludere obblighi retributivi e contributivi, e neppure che
il trattamento riservato ai lavoratori interessati fosse inferiore a
quello cui essi avrebbero avuto diritto se assunti direttamente alle dipendenze dello
stesso utilizzatore. La legge, mentre poneva il
divieto di interposizione, disciplinava altresì gli effetti lavoristici
degli appalti di opere e servizi, ex art. 1655 c.c., inerenti al ciclo
produttivo dell’impresa, sancendo un principio di parità di trattamento
tra i dipendenti del committente e quelli dell’appaltatore, e prevedendo
un’ipotesi di responsabilità solidale in capo a committente ed
appaltatore per i crediti di lavoro dei
dipendenti dell’appaltatore, nonché degli istituti previdenziali. Queste regole erano invero costellate di eccezioni,
mediante la menzione di singole attività cui questa normativa
garantistica non andava applicata; e ciò al fine, o comunque con
l’effetto, di sottrarre al divieto di interposizione tipologie di lavori
che altrimenti vi sarebbero ricaduti (si pensi ad es. ai lavori di
facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti). Il vero è che la “storica” legge n. 1369 nasce in una
fase in cui decentramento voleva dire soprattutto sfruttamento aggiuntivo
dei lavoratori e lucro parassitario da parte di pseudo-appaltatori di mera
manodopera. Si muoveva, dunque, in un’ottica marcatamente proibizionista
e si tendeva a disincentivare nel loro complesso i processi di
esternalizzazione, senza eccessive distinzioni. Approccio ben diverso da
quello seguito in altri paesi che, meno preoccupati di demonizzare i
processi di decentramento, mirano solo a creare una forte condivisione di
responsabilità tra committente ed appaltatore.
- Soprattutto,
la legge n. 1369/60 nasce in una fase economica in cui l’organizzazione
di impresa è caratterizzata da un’integrazione verticale dei fattori
produttivi. Per un secolo questa è stata la tendenza. Ma ora il processo
di integrazione industriale realizzato in verticale dentro l’impresa ha preso la direzione opposta e si sta realizzando in
orizzontale tra le imprese. Senza pronunciarsi sulla
definitività della tendenza, una parte di quello che viene chiamato post-fordismo sta proprio
in ciò: per competere l’impresa si concentra sul core business e compra
tutto il resto. Non solo: la legge n. 1369 nasce in un contesto e in una
fase economica caratterizzati da un’accentuata materializzazione dei
processi produttivi. Oggi la rivoluzione elettronica sta segnando una
nuova era in cui alla centralità dell’apparato strumentale del lavoro e
delle materie prime si è sostituito il primato dell’intelligenza,
dell’informazione computerizzata e più in generale dei servizi. E’ il
fenomeno che si indica come smaterializzazione dell’impresa: sempre più
la funzione imprenditoriale si realizza attraverso l’impiego di beni
immateriali o mediante attività puramente organizzative della
forza-lavoro, con il relativo ridimensionamento di quegli elementi (attrezzature, impianti etc.) che erano tradizionalmente
ritenuti i soli idonei a identificare l’azienda.
-
- La
progressiva erosione del divieto di interposizione.
- Proprio
questa evoluzione delle strutture organizzative dell’impresa aveva del
resto indotto la giurisprudenza ad un aggiornamento interpretativo della
legge n. 1369. Per la verità la legge nasce con un vizio di origine:
quello di non avere definito il fenomeno interpositorio, di cui si è
costretti a dare una definizione a
contrario, ovvero in negativo: è interposizione
ciò che non è appalto di opere o servizi. In un contesto
organizzativo tendenzialmente stabile questo poteva non causare grandi
problemi: un po’ come per la subordinazione, anche per
l’interposizione il fenomeno, o meglio il suo contrario, non era
difficilmente individuabile nella realtà.
- Si spiega
così che – non diversamente dalla vicenda analoga della subordinazione
– la giurisprudenza si sia sempre rifatta ad indici presuntivi. Ebbene,
tra gli indici rivelatori dell’esistenza dell’appalto, utilizzati dai
giudici, vi è sicuramente la gestione dei rapporti di lavoro da parte
dell’appaltatore, in completa autonomia, attraverso l’esercizio del
potere direttivo e disciplinare sui lavoratori. La direzione e il
coordinamento della forza lavoro da parte dell’appaltatore è anzi un
indice in ascesa nella giurisprudenza, a fronte dell’appannamento dell’efficienza scriminante e del
valore sintomatico del profilo “attrezzistico e impiantistico”. Il dibattito dottrinale va ancora più in là perché,
attenuato il valore scriminante di mezzi e attrezzature,
si finisce per dover rilevare che, sul piano civilistico della nozione di
appalto, non vi è nulla che impedisca di
ricomprendervi il contratto avente per oggetto una prestazione realizzata prevalentemente o anche esclusivamente mediante
l’impiego di forza-lavoro. Ma un’altra breccia nell’impianto
della l. n. 1369 è stata rappresentata dalla legalizzazione del lavoro
interinale. Certo, il lavoro interinale è giustamente rappresentato come
un’eccezione al generale divieto di interposizione che viene mantenuto
in vita. Sul piano sistematico, però, e dei principi, essa mette in crisi
il postulato – si potrebbe dire il “dogma” – della necessaria
corrispondenza tra titolarità formale del rapporto di lavoro e
utilizzazione della prestazione lavorativa che sta dietro alla l. n. 1369.
-
- Interposizione,
appalto di servizi e somministrazione di lavoro nella nuova normativa
- Questo
è il quadro che si presenta al legislatore delegante e delegato: un
quadro propizio ad interventi sullo scricchiolante impianto della storica
legge del 1960. La legge, come detto, appare vetusta a fronte di
un’impresa esternalizzata e smaterializzata, con conseguente difficoltà
di tracciare il discrimine tra appalto e interposizione, al cui divieto ha
inferto un colpo decisivo la legalizzazione del lavoro interinale.
- Da quel che
si è prima detto, risulta che la materia ha subito sconvolgimenti
sistematici minori di quelli temuti da qualcuno ovvero auspicati da altri.
Alla legalizzazione del lavoro interinale si aggiunge quella dello staff
leasing, oggi denominati somministrazione a
tempo determinato e a tempo indeterminato, che possono continuare ad
essere rappresentati come eccezioni al divieto di interposizione di
manodopera.
- Il punto
indubbiamente più innovativo - e denso di interrogativi in relazione al
suo rapporto con l’appalto - è rappresentato dalla legittimazione dello
staff
leasing: diversamente da quanto previsto per la
somministrazione a tempo determinato, vi è nel decreto delegato
un’elencazione di ipotesi tassative in cui è ammissibile la
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Questo elenco menziona
innanzitutto attività che erano considerate (o qualificate) dalla stessa
legge n. 1369 o dalla giurisprudenza come oggetto di appalto lecito. Ma
menziona anche tipi di attività particolarmente innovative a sostegno del
sistema produttivo e delle imprese (v. ad es. attività specialistiche di
consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione
delle risorse etc.). Qualcuno ha detto che lo staff
leasing può ben essere in concorrenza con il
regime dell’appalto di servizi (poiché il maggior costo dei servizi
offerti dalle agenzie di somministrazione sarebbe bilanciato da una
maggiore qualità).
- Ma
uno degli aspetti più problematici della riforma è proprio rappresentato
dalla distinzione tra somministrazione di lavoro e appalto. A questo
proposito non vi è nel decreto delegato che la sommaria riproduzione dei
criteri elaborati dalla giurisprudenza. Stando alla lettera dell’art.
29, l’appalto si distingue dalla somministrazione “per
l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può
anche risultare (…) dall’esercizio del potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché
per l’assunzione, da parte del medesimo, del rischio di impresa”.
- Se, come
qualcuno ha detto, i mezzi possono anche essere immateriali, l’enfasi
finisce per essere posta sull’esercizio del potere direttivo nei
confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. Questo dovrebbe
allora rappresentare il criterio discretivo rispetto alla somministrazione
di manodopera per la
quale, infatti, l’art. 20, 2° co., dispone che, per tutta la durata
della somministrazione, i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la
direzione e il controllo dell’utilizzatore.
- Se questa è
la conclusione, può però risultare discutibile affidare ad un elemento
di così difficile identificazione, quale l’esercizio del potere
direttivo, il discrimine fra due regimi di tutela del lavoratore
(quello dell’appalto e quello della somministrazione) assai differenti
quanto ad intensità.
-
- 3.1.
La somministrazione di manodopera.
(art.
1, legge delega; artt. 20-28, decreto legislativo)
-
- Introduzione.
- Come si è
detto, nel corso degli ultimi quarant’anni, uno dei cardini della
disciplina del mercato del lavoro è stato il generale
divieto di interposizione di manodopera introdotto dalla legge n. 1369/1960. In particolare, l’art. 1 di quest’ultima
stabiliva: “è vietato all’imprenditore di affidare
in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma […] l’esecuzione
di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e
retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque
sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si
riferiscono”. Una prima consistente deroga al generale divieto di
interposizione è stata introdotta dalla legge n. 196/97 (c.d.
“Pacchetto Treu”), la quale ha disciplinato la fornitura di lavoro
temporaneo (o lavoro interinale).
- Come detto,
la legge delega n. 30/2003 (attuata dal d.lgs. n. 276/2003) ha portato
alla sostanziale liberalizzazione della somministrazione di manodopera. La
nuova figura della “somministrazione” prevista dalla riforma è,
quindi, destinata ad assorbire al suo interno sia il lavoro temporaneo, o
interinale, disciplinato dal c.d. pacchetto Treu, sia il c.d. staff-leasing,
sino ad oggi vietato dal nostro ordinamento.
-
- La
nozione di somministrazione.
- Il decreto
definisce la somministrazione come la “fornitura professionale di
manodopera, a tempo indeterminato o a termine”. Staff-leasing
e lavoro temporaneo, dunque, divengono
articolazioni, modi di essere, di una più generale
fattispecie denominata somministrazione.
- Schematizzando,
si instaura una relazione trilaterale in virtù della quale i lavoratori,
assunti da un’agenzia di somministrazione (d’ora innanzi
“agenzia”), sono chiamati a svolgere un’attività lavorativa presso
un soggetto (“utilizzatore”) con il quale l’agenzia abbia concluso
un contratto di fornitura di manodopera. Per tutta la durata della
somministrazione, come dispone l’art. 20, “i lavoratori svolgono la
propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il
controllo dell’utilizzatore”.
- Il
vantaggio del ricorso a tale schema negoziale può essere duplice:
- i)
attraverso la somministrazione è possibile avvalersi delle prestazioni di
manodopera assunta da altri soggetti (le agenzie di somministrazione), cui
è imputata la titolarità del rapporto di lavoro. In altre parole, la
somministrazione consente all’imprenditore di utilizzare le prestazioni
di un certo numero di lavoratori senza sobbarcarsi
degli oneri che solitamente gravano sul datore di lavoro; ii) inoltre, la somministrazione a tempo determinato
consentirà, così come è accaduto in passato al lavoro temporaneo, di
selezionare il personale da assumere stabilmente, svolgendo nella sostanza
una funzione di “prova”.
-
- La
struttura del rapporto.
- Quando
si parla di somministrazione vengono dunque in considerazione due rapporti
distinti:
- i) da un
lato, il rapporto di lavoro che lega il lavoratore all’agenzia, che è
un rapporto di lavoro subordinato nel quale
l’assunzione del lavoratore può avvenire a tempo indeterminato o a
termine; ii) dall’altro lato, il rapporto che si instaura in
seguito alla conclusione del c.d. “contratto di somministrazione”
tra l’agenzia e l’utilizzatore della prestazione; tale contratto può
prevedere che la somministrazione avvenga per un
tempo definito – ossia a termine – oppure a tempo
indeterminato. La somministrazione realizza la dissociazione tra titolarità
del rapporto con il prestatore di lavoro, che resta in capo all’agenzia
intermediatrice, ed effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa,
svolta presso un terzo soggetto. Tra lavoratore ed utilizzatore, perciò,
non intercorre un rapporto di lavoro, ma una relazione di fatto, ancorché
connotata dall’esercizio del potere direttivo da parte
dell’utilizzatore. Si prevede infatti che “per tutta la durata della
somministrazione i lavoratori svolgono la loro attività nell’interesse nonché sotto
la direzione e il controllo dell’utilizzatore”.
-
- I
requisiti per lo svolgimento dell’attività di somministrazione.
- Per poter
svolgere l’attività di somministrazione, l’agenzia deve iscriversi ad
un apposito Albo delle agenzie per il lavoro, tenuto
presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. La domanda di
iscrizione all’Albo va inoltrata al Ministero, il quale, entro sessanta
giorni, accertata la sussistenza dei requisiti di legge, rilascia
un’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività di somministrazione.
I requisiti di legge sono di carattere giuridico (ad es., costituzione
nella forma di società di capitali o cooperativa) e finanziario
(ad es., la sussistenza di un capitale minimo determinato).
-
- Il
contratto di somministrazione.
- Il contratto
di somministrazione può essere definito come il contratto con il quale un
soggetto (l’agenzia) si obbliga a fornire manodopera, a tempo
determinato o indeterminato, ad un altro soggetto
(l’utilizzatore) verso il pagamento di un corrispettivo.
-
- La
somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff-leasing).
- La prima
forma di somministrazione presa in considerazione dal decreto è quella a
tempo indeterminato (c.d. staff-leasing).
- La
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa solo in
presenza di causali obiettive tassativamente previste dalla legge. In ogni
caso i contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative potranno introdurre ulteriori ipotesi. Quindi, anche in
considerazione di tale potere assegnato ai contraenti collettivi, lo
spettro delle possibilità di ricorso a tale strumento pare piuttosto ampio.
-
- La
somministrazione a termine.
- La
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nel disegno del
legislatore, è destinata ad occupare il posto precedentemente assegnato
al lavoro interinale: la nuova disciplina della somministrazione a termine si
sostituisce, abrogandola, a quella prevista dalla legge n. 196/1997. A differenza dello staff-leasing, per il quale
sono richieste causali obiettive tassativamente previste, essa è consentita, più genericamente, in presenza di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo, analogamente a quanto previsto in materia di contratti a
termine ai sensi del d.lgs. n. 368/2001.
- Memore del
dibattito seguito all’emanazione del decreto legislativo sui contratti a
termine, il legislatore, questa volta, si è premurato di precisare che le
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
possono anche essere riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. Questa precisazione permette di
affermare che ai fini del ricorso alla somministrazione a termine – a
differenza di quanto avveniva per il lavoro interinale – non è più
richiesto il requisito del soddisfacimento di esigenze di carattere
temporaneo dell’utilizzatore. Lo strumento della somministrazione a
tempo determinato, dunque, si rende fruibile in un numero potenzialmente
più ampio di casi.
- Quanto alla
valutazione delle causali obiettive che giustificano il ricorso alla
somministrazione, il decreto stabilisce che “il controllo giudiziale é
limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso
fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore”.
- In caso di
somministrazione di lavoro a tempo determinato – la quale sostituisce il
vecchio lavoro interinale – “è nulla ogni clausola
diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di
somministrazione”. Rispetto alla previgente disciplina, però, c’è
una differenza importante. Mentre prima il divieto era assoluto, ora è
prevista una possibilità di deroga: la norma, infatti, “non trova
applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta un’adeguata
indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile
al somministratore”. In mancanza di disciplina collettiva,
nel silenzio della norma, è da ritenersi che la deroga non sia
consentita.
-
- Divieti
di ricorso alla somministrazione.
- La
stipulazione del contratto di somministrazione, sia essa a tempo
determinato o indeterminato, è vietata in tre casi:
- i)
per la sostituzione di lavoratori che esercitino il diritto di sciopero;
- ii)
salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; ovvero
presso unità produttive in cui sia in corso una sospensione dei rapporti
o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione;
- iii)
da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi del d.lgs. n. 626/1994.
-
- Forma
e contenuto del contratto di somministrazione.
- Il contratto
di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta. La mancanza di
forma scritta comporta la nullità del
contratto di somministrazione: in tal caso i lavoratori sono considerati a
tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore. Esso deve obbligatoriamente contenere una serie di
elementi, nell’indicare i quali le parti devono recepire le indicazioni
contenute nei contratti collettivi. È quindi espressamente esclusa la
possibilità per le parti individuali di derogare a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva.
-
- Il
rapporto di lavoro tra l’agenzia e il lavoratore.
- Per quanto
riguarda la relazione che intercorre tra il lavoratore e l’agenzia, si
è detto che le due parti stipulano un contratto di lavoro.
L’assunzione può essere a tempo determinato o indeterminato.
-
- L’assunzione
a tempo indeterminato.
- L’assunzione
del lavoratore da parte dall’agenzia avviene a tempo indeterminato in
due casi:
- i) nel caso
di somministrazione a tempo indeterminato (staff-leasing).
In tal caso, il rapporto di lavoro tra agenzia e
lavoratore è soggetto alla “disciplina generale dei rapporti di lavoro
di cui al codice civile e alle leggi speciali”;
- ii) anche
nel caso di somministrazione a termine, l’agenzia può assumere il
lavoratore a tempo indeterminato: in questo caso, si alterneranno periodi
in cui il lavoratore svolge la prestazione di lavoro
presso l’utilizzatore e periodi in cui il lavoratore rimane a
disposizione dell’agenzia, in attesa di nuova assegnazione. Durante il
periodo in cui il lavoratore resta a disposizione, l’agenzia è tenuta
a corrispondergli un’indennità di disponibilità,
la cui entità è stabilita dai contratti collettivi.
In caso di assegnazione del lavoratore ad
attività lavorativa part-time (che può essere prestata sia presso un soggetto
utilizzatore, sia presso lo stesso somministratore), l’indennità di
disponibilità è proporzionalmente ridotta.
- Quando, come
in questo caso, il lavoratore sia assunto dall’agenzia a tempo
indeterminato, ma somministrato a tempo determinato, il rapporto di lavoro
è soggetto alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 368/2001 sul lavoro a
termine, in quanto compatibile.
-
- L’assunzione
a tempo determinato.
- L’assunzione
a termine da parte dell’agenzia è compatibile unicamente con lo schema
della somministrazione a tempo determinato. Il rapporto di
lavoro tra agenzia e lavoratore è soggetto
alla disciplina prevista per i contratti a termine (cfr.
d.lgs. n. 368/2001), in quanto
compatibile. È in ogni caso esclusa l'applicazione
dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 368/2001, per cui potrà essere stipulato un secondo contratto, diverso dal primo, senza
peraltro incorrere nelle limitazioni previste in materia di successione di contratti a termine.
- Il termine
inizialmente posto al contratto di lavoro può essere prorogato, purché
siano rispettate alcune condizioni, ossia:
- i)
che vi sia il consenso del lavoratore;
- ii)
che la proroga sia oggetto di una pattuizione scritta;