Il contenzioso del lavoro nel Gruppo IMI : il declassamento del dr. Enzo Bosco

 

Pretura di Roma, 10 novembre 1995 – Est. Petrucci – Bosco (avv.ti Sabatini, Sinagra) c. IMI SpA (avv. Scognamiglio)

 

Asserito declassamento professionale di un dirigente – Direttore spostato dalla responsabilità della funzione bilancio dell’IMI a responsabile dei rapporti con il collegio sindacale e la società di revisione -  Conferimento a distanza di un anno e mezzo dal presunto declassamento della carica di amministratore delegato e liquidatore di due società collegate all’IMI – Eccesso di intempestività della domanda e insussistenza di danno alla professionalità e all’immagine.

 

Appare dubbia la sussistenza della lamentata dequalificazione professionale, appuntandosi le critiche del ricorrente (che sin troppo tempestivamente ha azionato la sua pretesa) più sulla validità ed utilità del nuovo assetto organizzativo che sul danno che, in ipotesi, ne sarebbe potuto derivare alla sua posizione professionale. Il passare del tempo ha smentito le fosche previsioni del ricorrente: a meno di 18 mesi dal provvedimento di riorganizzazione, gli è stato conferito l’incarico di amministratore delegato e liquidatore di due società collegate all’IMI e ciò dimostra che il  suo prestigio non aveva subito, dalla situazione che egli tuttora considera lesiva della sua posizione professionale, alcun “vulnus” né rispetto ai superiori né nell’ambito aziendale; tale evento smentisce anzi il dedotto “sconcerto dell’opinione pubblica aziendale e delle società del gruppo”, laddove invece il suo prestigio all’esterno non può che essere risultato, con la nuova situazione, che accresciuto, dissipando ogni eventuale dubbio che i nuovi assetti organizzativi potessero aver ingenerato.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

            Con atto ex art. 414 c.p.c., depositato in data 19.1.1992 Enzo Bosco ha fatto ricorso a questo Pretore deducendo di essere dipendente dell'IMI -Istituto Mobiliare Italiano – s.p.a dal 1960, attualmente con qualifica di dirigenti e grado di. direttore e chiedendo dichiararsi la nullità della comunicazione di servizio n. 7 del 23.9.1992 con la quale, disponendosi una "nuova strutturazione di funzioni e centri di responsabilità”, si era determinata una grave dequalificazione della sua posizione; conseguentemente a tale declaratoria di illegittimità ha chiesto condannarsi.  l’IMI ad adibirlo a mansioni equivalenti a quelle svolte in precedenza ed a risarcire il danno che gliene era derivato, quantificato in misura non inferiore a £ 500.000.000=.

             A sostegno della propria domanda ha assunto il ricorrente che, nell'ambito dei provvedimenti di riorganizzazione dell'Istituto, la sua posizione aveva subito un declassamento poiché da responsabile della funzione bilancio era stata mutata in quella di responsabile del presidio di controllo di gestione della attività di intermediazione creditizia e dei servizi finanziari alle fami-glie nonché dei rapporti con il collegio sindacale e l'Istituto e la società di revisione al fine di assicurare il coordinamento tra le attività dei- nuovi presidi istituiti e la funzione bilancio ma alle dirette dipendenze del responsabile della direzione bilancio e programmazione, senza attribuzione di alcun potere operativo e senza il supporto di adeguate strutture.

             Radicatosi il contraddittorio la convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda e ne ha chiesto l'integrale rigetto evidenziando le necessità di nuovi assetti organizzativi nell'ambito dei quali aveva adottato il provvedimento contestato che non aveva comportato, a suo parere, alcuna dequalificazione, né formale né sostanziale, del Bosco, che aveva azionato le sue pretese prima di qualsiasi verifica sul reale contenuto dei nuovi compiti  affidatigli e sulla validità dei nuovi moduli organizzativi; da ultimo la società ha ricordato che, nelle more del giudizio, in data 3.6.1994 il Bosco era stato nominato amministratore delegato, con ampi poteri di rappresentanza e gestione, della SPEI leasing, Società controllata (capitale 40 mila miliardi -partecipazione dell'IMI con quote in misura superiore al 99%), con l'incarico contestuale di liquidatore della SPEI Factoring nell'ambito di un radicale piano di ristrutturazione della società.

Sentite le parti, inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, acquisita in atti nuova documentazione, depositate e lette note illustrative autorizzate, nel corso dell'udienza odierna è stata esaurita la discussione orale.

            Dall’esame della documentazione in atti e dalle stesse deduzioni delle parti appare assai dubbia la sussistenza della lamentata dequalificazione professionale appuntandosi. le critiche del Bosco (che sin troppo tempestivamente ha azionato la sua pretesa) più sulla validità ed utilità del nuovo assetto organizzativo che sul danno che, in ipotesi, ne sarebbe potuto derivare alla sua posizione professionale (almeno a livello di mera previsione poiché solo questo, all'epoca, era possibile affermare).

Data la elevata posizione occupata dal Bosco le critiche alla validità dei nuovi assetti potevano essere senz'altro legittime e giustificate (salve le necessarie verifiche da effettuare con il procedere del tempo) ed egli tali critiche ha all’epoca sollevato (cfr. verbale collegio sindacale 1.12.1992) ma al di là della legittimità e possibile fondatezza delle critiche che derivano da un evidente non gradimento delle decisioni aziendali (adottate peraltro nell’esercizio di una autonomia organizzativa che,anche per un dirigente di elevato livello, non è legittimo contrastare oltre un certo limite) non potevano equivalere puramente e semplicemente, come all'epoca della presentazione.del ricorso ha ritenuto il Bosco, ad una accertata dequalificazione professionale.

Il passare del tempo, poi, non può dirsi che abbia dato ragione a quelle che potevano essere solo fosche previsioni del ricorrente: dopo meno di diciotto mesi dal contestato provvedimento il Bosco è stato nominato amministratore delegato e liquidatore di due società collegate all'IMI e ciò dimostra, data la indiscutibile (e non contestata, neppure da lui) importanza delle società e dei nuovi compiti affidatigli che il suo prestigio non aveva subito, dalla situazione che egli tuttora considera gravemente lesiva della sua posizione professionale, alcun  vulnus” né rispetto ai suoi superiori. né nell'ambito aziendale; tale evento smentisce anzi il dedotto “sconcerto dell'opinione pubblica aziendale e delle società di gruppo” sui quali il Bosco fonda le sue deduzioni e richieste laddove invece il suo prestigio all'esterno non può che essere risultato, con la nuova situazione, che accresciuto, dissipando ogni eventuale dubbio. che i nuovi assetti organizzativi potessero avere ingenerato.  Quanto al tempo intercorso tra il contestato provvedimento e la nuova posizione assunta la documentazione in atti dimostra che i nuovi assetti effettivamente presentavano dei problemi e ciò era oggetto di analisi e proposizioni nelle sedi competenti ma, giova ripeterlo, la difficoltà dell'esperimento e lo stesso suo eventuale fallimento non comportavano automaticamente la dequalificazione per la quale occorre valutare esclusivamente l'importanza e 'l'ampiezza dei due diversi compiti e non il gradimento del lavoratore per una soluzione piuttosto che per un'altra tra quelle adottabili o adottate dal datore di lavoro.

          Posto che gli eventi sopravvenuti dimostrano inequivocabilmente che i timori del Bosco erano riconducibili più alla sua opinione della inopportunità del riassetto che alla diminuzione del suo prestigio ed all'attentato alle sue possibilità di carriera la domanda deve essere senz'altro rigettata.

            Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ma la natura della controversia giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

respinge la domanda e dichiara integralmente compensata tra le parti le spese di lite.

 

(Così deciso in Roma il 25 ottobre 1995)                        

(depositata in Cancelleria il 10 novembre 1995)

 

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