Demansionamento e risarcimento indipendentemente da prova di danno: immanenza

 

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 18 ottobre 1999, n. 11727 - Pres. Lanni – Est. Mazzarella - PM. Giacalone- Gesualdi c. Soc. Nuova Vamatex.

 

Categorie e qualifiche dei lavoratori - Art. 2103 c.c. - Dequalificazione - Risarcimento del danno – Spettanza - Modifica in pejus della posizione del lavoratore - Legittimità dietro consenso del lavoratore per evitare il licenziamento o la messa in Cassa integrazione .

 

Il demansionamento professionale di un lavoratore non solo viola lo specifico divieto di cui all'ari. 2103 c.c. ma ridonda in lesione del diritto fondamentale, da riconoscere al lavoratore anche in quanto cittadino, alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato ha una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, secondo quanto previsto dall’art. 1226 c.c. (Nel caso di specie la sentenza impugnata - cassata dalla S.C. -aveva respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore demansionato sull'assunto del mancato assolvimento, da parte dello stesso, dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di un danno patrimoniale in qualche modo risarcibile).

Ai sensi dell’art. 2103 (nuovo testo) c.c. la modifica in pejus delle mansioni del lavoratore è illegittima, salvo che sia stata disposta con il consenso del dipendente e per evitare il licenziamento o la messa in cassa integrazione del lavoratore stesso, la cui diversa utilizzazione non contrasta con l'esigenza di dignità e libertà della persona, configurando una soluzione più favorevole di quella ispirata al mero rispetto formale della norma.

 

Fatto. - Con ricorso depositato il 4 agosto 1994 Mario Vicente Gesualdi ricorreva al Pretore di Bergamo per sentir condannare la Nuova Vamatex S.p.A., della quale era dipendente come operaio di 4° livello c.c.n.l. metalmeccanici, al risarcimento dei danni in suo favore per dequalificazione professionale, essendo stato adibito a mansioni di addetto alla pulizia dei macchinali, in luogo di quelle di montatore esterno già affidategli dalla Vamatex S.p.A., quest'ultima dichiarata fallita e rilevata dalla Nuova Vamatex S.p.A-, da determinarsi nella misura di una mensilità per ogni mese di lavoro dequalificato svolto, o in altra ritenuta di giustizia, nonché, previa declaratoria di nullità o illegittimità del provvedimento disciplinare infittogli il 18 giugno 1993, alla restituzione della somma versata in misura di un'ora di multa.

Il Pretore, con sentenza in data 16 giugno 1994, accoglieva la domanda di risarcimento danni, che liquidava in complessive lire 9.800.000, in moneta attuale, e rigettava la domanda per impugnativa di provvedimento disciplinare.

Il Tribunale di Bergamo, riuniti gli appelli proposti da entrambe le parti, in riforma della sentenza pretorile, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dal Gesualdi, e confermava nel resto la sentenza stessa; spese del secondo grado interamente compensate tra le parti, e quelle del primo grado compensate per la metà e, per la residua parte, po­ste a carico della società.

Osserva il Tribunale: al Gesualdi sono state attribuite, in via pressoché esclusiva, diverse, e (di molto) inferiori, mansioni rispetto a quelle che la società era tenuta ad assegnargli, e ciò in violazione della norma imperativa ex art. 2103 c.c.; non risulta neanche sufficientemente provato l'assunto (verbale) consenso del lavoratore; tuttavia, non sussiste alcun danno risarcibile: quello patrimoniale, per aver il Gesualdi comunque percepito la retribuzione del livello di competenza e per non aver fornito la prova di un concreto contenuto di esso economicamente apprezzabile, né fornito elementi per un vulnus alla sua personalità, alla sua vita di relazione, alla sua immagine professionale e sociale, alle sue aspettative di promozione e di carriera, e quello non patrimoniale, per non essere preveduto il fatto generatore di responsabilità civile come reato; correttamente il Pretore aveva rigettato la domanda di impugnativa del provvedimento disciplinare, atteso che la prestazione richiesta dalla società, di sabato e ulteriore all'orario settimanale, rientra nel potere datoriale come da previsione contrattuale specifica; l'adeguatezza delia sanzione è in re ipsa al rifiuto opposto dal lavoratore, prevedendo l'art. 24 del contratto collettivo per l'assenza ingiustificata anche sanzioni più gravi. Ricorre per cassazione il Gesualdi demandando ad unico motivo di censura il richiesto annullamento della sentenza.

La Nuova Vamatex S.p.A. si è costituita con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo di censura. Il Gesualdi non si è costituito avverso il ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative .

 

Diritto. - Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c).

Con l'unico motivo di ricorso principale Gesualdi Mario Vìcente denunzia violazione ed erronea applicazione degli artt. 2103 e 2043 c.c. e omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, il tutto ai sensi dell'art 360, nn. 3 e 5, c.p.c: la sentenza impugnata riconduce l'onere probatorio specifico a carico del lavoratore anche ai casi di violazione della personalità e della professionalità del lavoratore, così generalizzando il principio, che invece va riferito soltanto alla lesione della salute.

Il ricorso è fondato.

Il disconoscimento del danno da qualificazione professionale, premessa pacifica la lesione del diritto del Gesualdi ad una prestazione lavorativa in linea con la qualifica rivestita per effetto delle inferiori mansioni affidategli dalla Nuova Vamatex S.p.A., senza che vi fosse alcuna prova dì un suo specifico assenso, è operato dal giudice di appello, in sintesi, sull'assunto, mancato assolvimento da parte del lavoratore dell'onere probatorio, cedente a suo carico, sulla sussistenza di un danno patrimoniale in qualche modo risarcibile: il Gesualdi, cioè, da un lato avrebbe conseguito comunque la retribuzione della qualifica rivestita, dall'altro non avrebbe fornito alcuna prova di un contenuto economicamente apprezzabile di tale danno, né avrebbe fornito elementi di un qualche vulnus ai vari aspetti in cui si sostanzia l'eventuale danno al lavoratore dequalificato, la statuizione merita le censure ad essa rivolte in questa sede.

Il danno da demansionamento professionale di un lavoratore - demansionamento, peraltro, come nel caso di specie, di notevole spessore - non si identifica con un pregiudizio unico ed immediato, come potrebbe essere, ad es., per quella parte relativa alla maggior sofferenza nell'espletamento delle inferiori mansioni, ma si risolve in un effettivo, concreto e inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti della vita professionale, che costituisce a sua volta  un bagaglio peggiorativo diretto ad interferire negativamente nelle infinite espressioni future dell'attività lavorativa. Esattamente in thema questa Corte si è così espressa nella ipotesi di demansionamento nel settore giornalistico (Cass., 16 dicembre 1992, n. 13299) «Per quanto concerne la fattispecie attuale è da aggiungere che fra tali modi di essere - specialmente in riferimento anche ai valori democratici e lavoristici proclamati dall'alt. 1 Cost. - assume prioritario rilievo l'esigenza che sia risarcito il pregiudizio subito dal lavoratore in conseguenza di una dequalificazione che oltre ad essere in violazione del diritto alla qualifica di cui all'art. 2103 c.c, sia anche il risultato di un fatto, per altro verso, già di per sé ingiusto e lesivo di un diritto fondamentale dello stesso lavoratore, in quanto cittadino. Ne consegue che un fatto come quello in esame, che si incentra (in sostanza) prima ancora che sulla qualifica, sul vulnus alla personalità ed alla libertà del lavoratore-giornalista, contiene necessariamente, oltre che la potenzialità del danno, una inseparabile carica di effettività (senza che ciò significhi ricorso a presunzioni) per la diminuzione del patrimonio professionale, anche ai fini dell'ulteriore sviluppo di carriera, del lavoratore ingiustamente rimosso dalle mansioni corrispondenti alla sua qualifica. Quindi il danno va risarcito: questo è l'essenziale, che, cioè, un risarcimento (la cui misura va fissata dal giudice del rinvio, che, ove ne concorrano le condizioni, potrà procedere anche con il ricorso al criterio di cui all'art. 1226 c.c.) vi deve essere, perché resti tutelata l'esigenza del libero svolgimento dell'attività lavorativa e della salvaguardia della personalità e libertà del lavoratore».

La sentenza impugnata, in realtà, non sembra disconoscere i principi sopra indicati, sol che si sofferma sulla necessità che il lavoratore demansionato si adoperi, essendone onerato, sotto il profilo probatorio, negando in tal modo la possibilità - e tanto in contrasto con i medesimi principi — che, una volta emersa la sussistenza del danno, possa procedersi, eventualmente, in mancanza dei relativi elementi determinativi, secondo le modalità già suggerite da questa Corte.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la Nuova Vamatex S.p.A. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. e 115 c.p.c.: l'assenso del lavoratore allo svolgimento di mansioni inferiori, quanto meno per un periodo iniziale del rapporto, scaturisce dalla peculiarità della fattispecie; detto assenso, espressamente confermato dall'unico elemento di prova agli atti (teste Negrini), è confermato implicitamente dalle contemporanee pacifiche circostanze che l'assunzione del Gesualdi era conseguenza di un accordo con le organizzazioni sindacali, e da queste ultime anche sollecitata; la configurabilità stessa di un danno concreto va ricondotta anche all'alternativa della disoccupazione; l'assunto della nullità della clausola anche nella eventualità di un accordo in tal senso contrasta con una corretta interpretazione e esatta applicazione dell'art. 2103 c.c., nel senso che deve ritenersi pacifica la possibilità di un accordo peggiorativo quanto alle mansioni, allorché detto accordo si profili a solo vantaggio del lavoratore.

Anche il ricorso incidentale è fondato. La sentenza impugnata, in proposito, una volta accertata la sussistenza della dequalificazione professionale (da operaio di 4° livello c.c.n.l., montatore esterno, ad addetto alla pulizia dei macchinali), sostiene, per contro, l'insussistenza di un assenso del lavoratore al demansionamento, in sede di assunzione da parte della Nuova Vamatex S.p.A., che pur era tenuta, per accordo con le organizzazioni sindacali, al rispetto delle condizioni di inquadramento professionale e di trattamento economico già conseguite dai lavoratori con la società fallita; per la esclusione di tale consenso, si sofferma, da un lato, sull'inquadramento desunto dalla lettera di assunzione, sottintendendone la conformità alle intese con le organizzazioni sindacali, e, dall'altro, alla protrazione «in modo continuativo per oltre un anno» dell'affidamento di tali inferiori mansioni senza la contemporanea dimostrazione che esso «sia stato cagionato da effettive esigenze dell'impresa», essendo state affidate, le mansioni di manutentore, a ditte esterne,

nonché alla illiceità di un patto eventualmente in contrasto con la disposizione inderogabile dell'art. 2103 c.c; su tale base, secondo il Tribunale, sarebbe insufficiente la testimonianza del direttore del personale sulla pattuizione orale del demansionamento (almeno per il periodo iniziale), ed irrilevante il «successo» dei lavoratori «per essere stati comunque riassunti».

La sentenza merita le censure ad essa mosse con il ricorso incidentale.

La statuizione muove dall'equivoco di fondo sulla interpretazione dell'art. 2103 c,c, costituendo, invece, ius receptum che «ai sensi dell'art. 2103 (nuovo testo) c.c, la modifica in peius delle mansioni del lavoratore è illegittima, salvo che sia stata disposta con il consenso del dipendente e per evitare il licenziamento o la messa in cassa integrazione del lavoratore stesso, la cui diversa utilizzazione non contrasta, in tal caso, con l'esigenza di dignità e libertà della persona, configurando una soluzione più favorevole di quella ispirata al mero rispetto formale della norma» (fra le tante, Cass., 29 novembre 1988, n. 6441).

Ed allora, tutto il complesso istruttorio, valutato a sostegno della insussistenza del consenso del lavoratore al demansionamento (inattendibilità - sottintesa - del teste Ferrini, direttore del personale, silenzio del lavoratore per oltre un anno sull'affidamento delle inferiori mansioni, possibilità di affidamento al lavoratore di compiti di manutentore), può essere, ove sostenuta da adeguata e specifica indagine sul punto (di competenza del giudice del merito), riletto anche in diversa ed opposta direzione. Ed invero, non sostenuta da alcuna argomentazione la prima circostanza, le altre sono chiaramente di interpretazione ambivalente, nel senso che il silenzio del lavoratore può essere anche interpretato come conseguenziale acquiescenza, della quale, proprio il lungo lasso di tempo di espletamento delle inferiori mansioni, costituisce elemento di conferma, e la possibilità di affidamento al lavoratore delle mansioni di manutentore, invece, come necessità aziendale di appoggiarsi a ditte esterne nell'ambito delle (discrezionali) valutazioni sulle scelte imprenditoriali in funzione della nuova ed organizzanda gestione. Un'attenta e più accurata indagine sui momenti essenziali del subentro della nuova gestione (contenuto degli accordi sindacali, avvio della rinnovata gestione) certamente può fornire momenti di (più certa e fondata) valutazione a sostegno dell'una o dell'altra delle opposte tesi delle parti.

Con l’accoglimento di entrambi i ricorsi, la sentenza va cassata, e la causa rimessa ad altro giudice, che si designa nel Tribunale di Cremona, il quale, oltre al riesame nel merito della controversia in considerazione dei principi sopra esposti, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. (Omissis).

 

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