Ricorso a professionisti legali esterni quale potenziale causa di dequalificazione di un legale aziendale: insussistenza
 
Cass., sez. lav., 9 agosto 2004, n. 15346 – Pres. Ciciretti - Rel. Foglia - Lauretti c. Enel SpA.
 
Mancata piena utilizzazione del lavoratore addetto al servizio legale nell'esercizio di attività defensionale in luogo degli avvocati esterni - Dequalificazione - Esclusione - Diritto dell'impresa di organizzare la difesa in giudizio nell'esercizio della libertà di iniziativa economica.
 
In tema di mansioni del lavoratore con riguardo all'applicabilità dell'art 2103 cod. civ. all'attività degli addetti ad un ufficio legale interno, non possono ravvisarsi profili di demansionamento nella condotta del datore di lavoro che, nell'esercizio della libertà di iniziativa economica, costituzionalmente garantita, organizzi la difesa in giudizio con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, scegliendo di ricorrere ad avvocati esterni o interni a seconda della peculiarità del contenzioso, delle risorse disponibili all'interno anche in relazione ad altre attività necessarie, della specificità e difficoltà dell'attività defensionale richiesta, implicando, per altro, il conferimento dell'incarico di difesa in giudizio un rapporto di fiducia tra l'officiante ed il procuratore in cui non può interferire alcun provvedimento del giudice; la scelta di impiegare legali interni o esterni, nonché la misura di tali utilizzazioni rientra pertanto nell'ambito della libertà di organizzazione dell'imprenditore per l'esercizio della propria attività economica.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 18.5.1995 al Pretore di Roma, Carlo Lauretti, addetto al servizio legale della s.p.a. ENEL, con la qualifica di "quadro 16%" sin dal 1986, conveniva in giudizio detta società, nonché Giovambattista Murdaca, Filomena Passeggio, Maria Costina Pennini e Pasquale Scarpini, esponendo:
che, in base ai criteri di scelta dei dirigenti, la sua posizione era poziore rispetto agli indicati colleghi, già nominati dirigenti negli anni 1988/1989;
- che aveva sempre cercato di svolgere attività forense, più qualificante nell'ambito del servizio legale;
- che, dal 1991, per circa otto mesi si era occupato dell'informatizzazione dell'attività legale, svolgendo mansioni proprie del livello dirigenziale "A" o di "quadro 23%";
- che aveva ricevuto mandati per una trentina dì procedimenti giudiziali;
- che dal luglio 1994 era stato posto alle dipendenze dell'avv. Fiaschetti, dirigente di livello "A" anziché direttamente del capo del servizio, venendo inoltre privato del suo collaboratore;
- che dal febbraio 1995 non aveva ricevuto più alcun incarico professionale, sicché la sua attività si riduceva a consulenze sporadiche, nonché a rapporti burocratici con i professionisti esterni;
- che tale dr.ssa Colacino, semplice laureata in giurisprudenza, era stata promossa al livello di "quadro 32%" mentre lui veniva pretermesso nelle promozioni rispetto a colleghi di anzianità e titoli inferiori, in violazione dell'Accordo aziendale dell'11.12,1977, oltre che dei principi di correttezza e buona fede.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva (per quanto interessa in questa sede):
- che fosse accertato il suo diritto ad esercitare, preferibilmente, rispetto agli avvocati esterni, l'attività professionale a favore dell'ENEL;
- che l'ENEL fosse condannato, quale responsabile civile,al risarcimento dei danni, anche biologici, derivanti dai reati ravvisabili nel comportamento tenuto nei suoi confronti dai vertici aziendali.
Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale rilevava che la nomina dei dirigenti avveniva secondo una procedura nella quale si teneva conto delle esperienze maturate in azienda,della capacità,della preparazione professionale e delle mansioni da affidare.
Aggiungeva che l'accordo sindacale invocato dalla controparte non prevedeva alcuna selezione pubblica, richiamando solo i criteri di vantazione costantemente seguiti; che il Lauretti non era mai stato proposto dal funzionario competente per la nomina a dirigente; che, più dell'anzianità o dei titoli rilevavano l'attitudine all'incarico da ricoprire; che lo svolgimento dell'attività forense non rappresentava la parte più significativa dell'attività svolta dal ricorrente e che, comunque non era determinante ai fini delle specifiche attitudini richieste per la mansioni dirigenziali; che le attività svolte per l'informatizzazione dell'attività legale non corrispondevano a mansioni superiori.
Con sentenza del 23.8.1999 il pretore adito respingeva la domanda del Lauretti il quale proponeva appello,notificato anche alla soc.ENEL Distribuzione, cessionaria del ramo di azienda. Quest'ultima, a sua volta costituitasi, eccepiva l'inammissibilità, o comunque, l'infondatezza dell'appello.
Il Tribunale di Roma, con sentenza dell'8.4.2002, respingeva l'appello osservando:
- che, a seguito della stipula dell'Accordo sindacale del 22.12.1977, era stato comunicato alla r.s.a. che, quanto ai criteri di scelta dei nuovi dirigenti, si sarebbero valutati i curricula di studio e professionale di ciascun candidato, le rispettive esperienze maturate nell'ENEL, nonché le attitudini a coprire determinate funzioni;
- che, dal tenore testuale di tale comunicazione risulta che l'ENEL non aveva assunto alcun obbligo a procedere alla scelta dei nuovi dirigenti tramite procedure concorsuali, essendosi piuttosto obbligato soltanto a valutare determinati elementi relativi al dipendente che, a propria discrezione, avesse ritenuto di sottoporre a vantazione al fine della promozione a dirigente;
Aggiungeva il Tribunale di Roma che, ove la proposta avesse riguardato più candidati, avrebbe dovuto procedersi ad una vantazione comparativa, secondo i criteri indicati nell'Accordo aziendale e secondo i criteri di correttezza e buona fede, mentre invece, in assenza di pubblica offerta non era neanche possibile individuare le persone potenzialmente interessate al concorso. Di conseguenza, non essendovi alcuna procedura concorsuale dalla quale il lavoratore fosse stato escluso, o alla quale avesse partecipato senza essere stato correttamente valutato, era del tutto inutile acquisire la documentazione che dimostrasse l'allegato comportamento illegittimo dell'Ente.
Ne derivava che il Lauretti non poteva vantare alcun diritto al risarcimento del danno per la sua mancata promozione.
Nemmeno poteva essere condivisa - secondo ti Giudice di appello - la pretesa del ricorrente ad esercitare preferenzialmente l'attività defensionale per l'ENEL, appartenendo alla discrezionalità dell'imprenditore la scelta di utilizzare nel modo più utile le proprie risorse. In particolare non v'era alcun obbligo dell'Ente di affidare incarichi ai legali interni piuttosto che a quelli esterni.
Il Tribunale escludeva, infine, che il Lauretti avesse proposto anche la domanda di accertamento del demansionamento, atteso che, con il punto 2 dell'appello egli aveva invocato soltanto il diritto ad esercitare preferenzialmente l'attività defensionale per l'ENEL.
Avverso detta sentenza, il Lauretti ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. Resiste l'Enel distribuzione s.p.a. con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1362 e ss., 2729 e 2697 del codice civile,art. 116 c.p.c, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - lamenta il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di appello, la mancata previsione di una procedura concorsuale, per la nomina di nuovi dirigenti non esclude l'istituzione di una procedura di scelta i cui criteri sono individuati nell'Accordo sindacale del 22.12.1977, e ai quali restava vincolato l'ENEL. Il Giudice di appello ha riconosciuto all'ENEL un potere di scelta assolutamente svincolato da ogni criterio minimale (esigenza di trasparenza e pubblicità sui posti dirigenziali da assegnare, fissazione dei requisiti e dei titoli di studio o professionali, ecc.) ritenendo sufficiente la prassi della ed."preselezione" la quale lascia senza alcun controllo la scelta datoriale. Del tutto indimostrata è poi l'assenza di contestazioni sindacali che costituirebbe - secondo la sentenza impugnata (p. 10 ult. cpv.) — una presunzione di rispetto dell'Accordo sindacale).
Il primo motivo è infondato.
Una volta abbandonata la linea difensiva - riassunta nelle conclusioni dell'atto di appello - tendente a far valere l'illegittimità delle "plurime pretermissioni inferte al ricorrente nelle nomine e nelle carriere dei controinteressati, avv.ti Murdaca, Pennini, Scarpitti e Passaggio, ed accertare la poziorietà del proprio diritto", nel ricorso davanti a questa Corte si contesta la legittimità in sé della singola scelta (negativa) riguardante il ricorrente: senonchè, nell'impostore in tal modo la domanda, non si specifica quali fossero in particolare i criteri di scelta - tra quelli indicati dall'Accordo sindacale - ad essere stati disattesi dalla società resistente.
È vero che nel paragrafo 2 di tale Accordo, intestato appunto alle "nomine dei nuovi dirigenti e sviluppo delle carriere" si fa riferimento a taluni criteri di scelta, ma nel ricorso si indicano soltanto alcuni degli elementi di cui l'ENEL doveva tener conto (curriculum di studio, esperienze all'interno dell'ente, e l'attitudine a ricoprire determinate funzioni") senza tuttavia precisare in quali termini, e in quale misura, detti criteri sarebbero stati violati dall'Enel - diversamente da quanto operato con riferimento ad altre posizioni lavorative — in danno del Lauretti.
In proposito la lettera inviata dall'ENEL in occasione dell'Accordo sindacale del 1977 e stata interpretata correttamente dal giudice di appello nel senso che l'ENEL con essa si impegnava soltanto — secondo una prassi interna — a valutare determinati elementi, relativi al dipendente che, a propria discrezione, avesse ritenuto di sottoporre a valutazione al fine di promuoverlo dirigente, senza che ciò comportasse alcun obbligo, per il medesimo Ente a scegliere i dirigenti tramite procedura concorsuale.
Col secondo motivo — deducendo la violazione e falsa applicazione degli arti 4 e 41 Cosi, e delle altre norme di legge indicate nel precedente motivo, oltre al medesimo vizio motivazionale - il ricorrente censura una estrapolazione delle deposizioni testimoniali, laddove da alcune di queste emergeva chiaramente che non esistevano procedure di scelta o concorsi interni, ma solo una prassi secondo cui il direttore generale faceva le sue vantazioni sulla base di una proposta dei direttori centrali o di compartimento, prescindendo completamente dai criteri indicati nell'Accordo sindacale del 1977 il quale non aveva avuto applicazione nell'area legale (teste L. Franco).
In ogni caso - si avverte - costituisce regola di correttezza e buona fede l'obbligo del datore di lavoro di motivare la scelta operata al termine della procedura selettiva (cita Cass., 18.9.1991, n. 9701 ; Cass., 28.8.2000, n. 11291).
Da ultimo, osserva il ricorrente che nessun rilievo è stato dato dalla sentenza alla documentazione acquisita in sede di accesso amministrativo.
Il motivo è per un verso inammissibile e per altro verso infondato.
Inammissibile perchè esso introduce una censura che coinvolge apprezzamenti e vantazioni delle risultanze testimoniali non più scrutinatali in questa sede di legittimità. Il motivo è altresì infondato poiché, una volta escluso il ricorso alla procedura concorsuale quale unica via per la scelta dei dirigenti, viene meno anche la necessità di rinvenire criteri di valutazione basati sulla comparazione di più posizioni lavorative potenzialmente idonee a tradursi in un formale riconoscimento della specifica categoria professionale rientrante nella previsione dell'art. 2095 c.c.
Esclusa la procedura concorsuale dalla quale il lavoratore sia stato escluso o alla quale abbia partecipato senza essere correttamente valutato, non avevano alcuna rilevanza le richieste istruttorie volte all'acquisizione di documenti - su cui pure di appuntano le critiche del ricorrente - per dimostrare l'allegato comportamento illegittimo dell'Ente.
Col terzo motivo — deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 41, 97 Cost. 1362 e segg. c.c., 2103, 2697, 2730 c.c., 323 e 328 cp.; 75 c.p.p., 116, 210, e 421 c.p.c, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - osserva il ricorrente che la situazione strutturale ed organizzativa del Compartimento di Roma dell'ente, in mancanza di degli incarichi professionali, elargiti ad esterni, comportava l'automatica dequalificazione degli avvocati interni.
Anche quest'ultimo motivo non merita di essere accolto.
Già il Pretore aveva disatteso la domanda del Lauretti volta all'accertamento di un suo demansionamento o di una sua dequalificazione, su cui fondare una pretesa risarcitoria, avendo egli chiesto soltanto di poter esercitare preferenzialmente, rispetto agli avvocati esterni, l'attività defensionale.
In quella sede il Giudice di prime cure osservava come l'accoglimento di quest'ultima domanda avrebbe implicato una ingerenza nell'attività gestionale dell'impresa la cui libertà di iniziativa economica è costituzionalmente garantita: l'ente resistente ha il diritto di organizzare la propria difesa in giudizio secondo le modalità ritenute più opportune ed efficaci, scegliendo di ricorrere ad avvocati esterni o interni a seconda del tipo del contenzioso, delle risorse disponibili all'interno anche il relazione ad altre attività necessarie, della specificità e difficoltà dell'attività defensionale richiesta ecc. Del resto il conferimento dell'incarico di difesa in giudizio implica un rapporto di fiducia tra l'officiarne ed il procuratore in cui non può interferire alcun provvedimento del giudice. La scelta se impiegare legali interni o esterni, nonché la misura di tali utilizzazioni rientra nell'ambito della libertà di organizzazione dell'imprenditore per l'esercizio della propria attività economica.
L'insussistenza di un diritto del ricorrente a svolgere attività di difesa esterna, e la conseguente infondatezza di una pretesa risarcitoria per il mancato guadagno derivante dalla ridotta attività defensionale consentitagli, è stata ribadita anche dalla sentenza di appello la quale ha aggiunto che possa essere configurato alcun profilo criminoso nel comportamento dell'ente dal quale poter trarre ulteriori pretese risarcitone a titolo dì danni non patrimoniali e biologici.
E appena il caso di precisare — per rispondere alle argomentazioni difensive esposte dal ricorrente nella memoria illustrativa - che tale conclusione non può ritenersi smentita da quanto emerge dalla sopravvenuta sentenza di questa Corte del 2.4.2003, n. 5087 riguardante le medesime parti qui in lite, nella quale è stato annullato un provvedimento di trasferimento del Lauretti dall'area legale del Compartimento di Roma alla corrispondente area del Compartimento di Napoli, sul presupposto che quel trasferimento fosse lesivo della immagine professionale dello stesso ricorrente o comunque ingiustificato. Il fatto - considerato dal ricorrente come incontrovertibile - che il Lauretti abbia subito un demansionamento o ritorsioni e che per tale motivo il suo trasferimento sia stato censurato in sede giudiziaria definitiva, non vale di per sé a sostenere l'ulteriore domanda fondata in questa sede sui medesimi presupposti. Come già più sopra sottolineato dalla impugnata sentenza, con le domande formulate ai punti 2 e 3 del ricorso di merito, introduttivo del presente processo, il Lauretti aveva chiesto soltanto l'accertamento del diritto ad esercitare preferenzialmente - rispetto agli avvocati esterni - l'attività defensionale per l'Enel, il che non costituisce né l'automatica, né l'unica, logica risposta al lamentato demansionamento.
Quanto poi alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e biologici derivanti dal comportamento dei vertici del Banco che lo aveva privato degli incarichi, sono mancate concrete allegazioni di fatti specifici e di elementi costitutivi di ipotesi criminose a carico della controparte datoriale.
Per le ragioni esposte, il ricorso non può essere accolto, mentre si ravvisano giusti motivi per compensare interamente le spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2004.
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