Danno professionale da inattività  e obsolescenza per mancata reintegra ex art. 18, l. n. 300/70
Cass., sez. lav.,  7 luglio 2009, n. 15915 – Pres. De Luca – Rel. Napoletano
 
Il risarcimento dei danni professionali conseguenti alla mancata reintegrazione nel posto di lavoro rientra nella fattispecie prevista dall'art. 18 della Legge 300/70 in quanto quella regolata dall'art. 2103 c.c., presuppone l'attualità in fatto ed in diritto del rapporto lavorativo ed una dequalificazione intervenuta nel corso dello stesso; sicché presenta una propria specificità e marcati caratteri differenziali rispetto alla ipotesi della inottemperanza all'ordine giudiziale di reintegra, che è invece regolata dal disposto del richiamato art. 18.
Conseguentemente si è sancito che nel regime di tutela reale ex art. 18 della Legge n. 300 del 1970 avverso i licenziamenti illegittimi, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore che gli sia derivato dal ritardo della reintegra, e che il giudice, in presenza della prova di tale danno ulteriore, possa liquidarlo equitativamente.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Brescia, pronunciando sull'appello della società Italcementi, confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva accolto la domanda dei lavoratori in epigrafe avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata reintegrazione nel posto di lavoro per il periodo successivo a due licenziamenti dichiarati illegittimi con sentenze passate in giudicato.
I giudici di appello, premesso che l'art. 2013 riguarda anche il demansionamento derivante dalla inutilizzazione del dipendente e la fattispecie dedotta in giudizio non rientrava nell'ambito della operatività dell'art. 18 della L. 300/70, riguardando tale norma «solo quella parte del mancato guadagno statica corrispondente alle retribuzioni perse e non anche l'accrescimento della capacità professionale», ma in quella di cui all'art. 1223 cc «contenendo anche il lucro cessante sotto il profilo della perdita o della mancata acquisizione della professionalità», esclusa l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa per l'omessa reintegrazione, ritenevano raggiunta la prova per presunzioni del pregiudizio alla professionalità dei lavoratori non reintegrati e tanto con riferimento alla specifica allegazione del pregiudizio con riferimento alle mansioni svolte ed al lungo tempo trascorso senza essere riammessi in servizio.
Avverso tale sentenza la società Italcementi ricorreva in cassazione sulla base di tre censure, illustrate da memoria, di cui l'ultima articolata in via subordinata.
Parte intimata resisteva all'impugnazione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18 L. 300/70 e 2013 cc nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
Assume l'erroneità della sentenza impugnata in punto di applicazione dell'art. 2013 cc presupponendo tale norma l'attualità, in fatto e diritto, del rapporto di lavoro, mentre nella specie si deducono danni ricollegati all'inottemperanza all'ordine di reintegrazione e, quindi, la fattispecie ricade nell'ambito di operatività del richiamato art. 18 che copre tutti i danni e richiama Cass. 10203/02.
Con la seconda censura la società allega violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 420 cpc nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
Richiamata la pronuncia a SU di questa Corte n. 6572/04, la società denuncia che nel ricorso avversario non vi è alcuna specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio e la sentenza appellata, avendo diversamente concluso sul punto, è viziata per aver superato i limiti della domanda ed affetta da vizio di motivazione per aver affermato l'esistenza di deduzioni in merito all'effettività di un pregiudizio che diversamente i lavoratori non avevano sostenuto.
Sostiene che la Corte territoriale, nel non rilevare che la domanda diretta a sostenere e dimostrare l'effettiva sussistenza del danno non era stata formulata, ha erroneamente interpretato la domanda la quale va considerata non solo nella sua formulazione letterale ma anche e soprattutto nel suo contenuto sostanziale con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire tenendo conto dell'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte.
Con il terzo mezzo del ricorso, articolato in via subordinata, la società assume violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 cc nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
Allega che la sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova del pregiudizio alla professionalità e tanto perché essendo tale prova collegata solo al decorso del tempo, in sostanza, la Corte ha aderito alla tesi del danno in re ipsa, principio negato dalla stessa Corte del merito.
Denuncia poi, che non è identificabile il percorso logico-giuridico relativamente alla ritenuta sussistenza del danno posto che non è dato comprendere la rilevanza e l'incidenza della qualifica impiegatizia.
Le censure, in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico e giuridico vanno trattate congiuntamente.
Mette conto, innanzitutto, rilevare che questa Corte è oramai orientata nel ritenere che il risarcimento dei danni professionali conseguenti alla mancata reintegrazione nel posto di lavoro rientra nella fattispecie prevista dall'art. 18 della legge 300/70 in quanto quella regolata dall'art. 2103 c.c., presuppone l'attualità in fatto ed in diritto del rapporto lavorativo ed una dequalificazione intervenuta nel corso dello stesso; sicché presenta una propria specificità e marcati caratteri differenziali rispetto alla ipotesi della inottemperanza all'ordine giudiziale di reintegra, che è invece regolata dal disposto del richiamato art. 18 (in tali termini Cass. 10203/02).
Conseguentemente si è sancito che nel regime di tutela reale “ex” art. 18 della legge n. 300 del 1970 avverso i licenziamenti illegittimi, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore che gli sia derivato dal ritardo della reintegra, e che il giudice, in presenza della prova di tale danno ulteriore, possa liquidarlo equitativamente (da ultimo V. Cass. 26561/07).
Quanto alla prova di siffatto ulteriore danno, escluso che possa ritenersi in re ipsa, è, però, da ritenersi ammissibile che - a fronte di precise allegazioni (sulla necessità della allegazione, v. Cass. S.U. 6572/07 sia pure pronunciata con riferimento alla diversa fattispecie del danno da demansionamento, ma che può applicarsi anche alla ipotesi in esame per l'analogia dei principi che la sottendono), quali ad esempio, la lunga inattività e/o di una particolare collocazione lavorativa che richieda un continuo, costante aggiornamento di cognizioni e conoscenze incompatibili con uno stato di inoperosità (che denotano, come ha già affermato questa Corte, nella citata sentenza 10203/02, una marcata lesione alla professionalità del lavoratore illegittimamente licenziato e non reintegrato) - il giudice possa avvalersi, per considerare raggiunta la relativa dimostrazione, della prova presuntiva.
Applicando gli enunciati principi alla presente controversia deriva che il giudice di appello, pur errando nel non ritenere la fattispecie di cui trattasi rientrante nella disciplina di cui all'art. 18 della L. 300/70, ma in quella di cui all'art. 2103 cc, ha tuttavia, con apprezzamento di merito, adeguatamente motivato e come tale incensurabile in cassazione, considerato con ragionamento presuntivo - fondato sulla base delle degli elementi di fatto allegati dai lavoratori, attinenti la qualità e quantità della esperienza lavorativa, il tipo specifico di professionalità, la durata della inattività e alle altre circostanze del caso concreto, e cioè proprio di quegli elementi che denotano, come sopra segnalato, una inarcata lesione della professionalità - raggiunta la prova del danno.
È pur vero che la società ricorrente denuncia una erronea interpretazione della domanda in punto di allegazione di effettiva sussistenza del danno.
In sede di legittimità, però ha stabilito questa Corte, che occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un “error in procedendo”, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini delle pronuncia richiestale; nel caso in cui venga invece in considerazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (V. per tutte Cass. 20373/08).
Sotto tale ultimo aspetto, cui il sindacato di questa Corte è necessariamente limitato, rileva il Collegio che l'interpretazione fornita dal giudice di appello della domanda degli attuali resistenti è priva di contraddittorietà e permette, per la stretta consequenzialità argomentativa, di ricostruire con esattezza l'iter logico seguito dalla Corte territoriale nel proprio ragionamento posto a base della esegesi del ricorso introduttivo del giudizio.
In conclusione la sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme al diritto, va confermata anche se la motivazione, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 384 cpc, va corretta nel senso indicato.
Il ricorso, quindi, va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 16,00, oltre Euro 3.000,00 per onorario, spese generali, IVA e CPA.

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