Riscontro demansionamento per prova presuntiva

 

Cass., sez. lav.,  5 ottobre 2009 n. 21223 – Pres. Battimiello – Rel. Napoletano - MICROELETTRONICS S.P.A (avv. Antonini, Leonardi, Andronico) c. V.S. (avv. Bertolone, Rizzo)

 

Danno da demansionamento – Adibizione a mansioni inferiori di ben 5 livelli – Sussiste  per prova presuntiva.

 

Va condivisa la decisione della corte territoriale che ha ritenuto, con ragionamento presuntivo – sulla base delle indicazioni di Cass. SS.UU. n. 6572/2006 - immune da vizi logici, provato il danno da demansionamento per effetto dell'impoverimento conseguente al demansionamento di ben cinque livelli e della lunga durata della dequalificazione "dal 1995 ad oggi" (fattispecie riguardante un operaio  spostato dalle originarie mansioni di meccanico di sala (5 livello) a mansioni di trasportatore di acidi con carrello a spinta (1° livello) dal luglio 1995 in poi.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della impugnazione avanzata da V. S., condannava la società in epigrafe, di cui il V. era dipendente, al risarcimento del danno conseguente all'accertato illegittimo demansionamento dal 5° livello B-CS CCNL di categoria (meccanico di sala) a mansioni di 1° livello (trasportatore di acidi con carrello a spinta) dal luglio 1995 in poi.

I giudici di secondo grado, per quello che interessa in questa sede, premesso che il V., nel ricorso di primo grado, aveva fatto riferimento, ai fini del risarcimento del danno, alla lesione professionale, al mancato accrescimento delle sue capacità professionali, all'ostacolo alla progressione di carriera ed alla lesione morale subita, ritenevano provato il danno per effetto "dell'impoverimento conseguente al demansionamento di ben cinque livelli, come accertato con effetto di giudicato dallo stesso Tribunale, e ben può liquidarsi ... equitativamente tenendo conto della lunga durata della dequalificazione dal 1995 ad oggi e della notevole differenza tra le mansioni assegnate e quelle d'inquadramento".

Avverso tale sentenza la società in epigrafe ricorreva in cassazione sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria.

Parte intimata resisteva con controricorso e depositava memoria illustrativa.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con l'unico motivo d'impugnazione la società in epigrafe deduce violazione degli artt. 2103, 2697 e 1226 c.c., nonché omessa, insufficiente motivazione.

Sostiene che la domanda del V., in punto di risarcimento del danno è priva di qualsivoglia elemento di specificazione ed assolutamente carente di qualsivoglia indicazione anche meramente indiziaria che in qualche modo asseveri l'esistenza di un danno.

Critica il ricorso al principio dell'automatismo e ribadisce il difetto di qualsiasi allegazione.

Allega che il demansionamento è stato necessario per evitare il licenziamento conseguente a ristrutturazione che ha visto contrarsi drasticamente le mansioni svolte dal V..

La censura è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 6572/06, nel comporre il contrasto sorto in senso alla sezione lavoro della Cassazione, hanno sancito che "in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove".

A tale principio la Corte territoriale si è sostanzialmente adeguata in quanto, sul presupposto dell'accertato, con effetto di giudicato, demansionamento dal 5 livello B-CS CCNL di categoria (meccanico di sala) a mansioni di 1° livello (trasportatore di acidi con carrello a spinta), tenendo conto delle specifiche allegazioni, di cui al ricorso di primo grado, del V. - relativamente alla lesione professionale, al mancato accrescimento delle sue capacità professionali, all'ostacolo alla progressione di carriera ed alla lesione morale subita - ha ritenuto con ragionamento presuntivo, immune da vizi logici, provato il danno per effetto dell'impoverimento conseguente al demansionamento di ben cinque livelli e della lunga durata della dequalificazione "dal 1995 ad oggi".

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 21,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, e oltre spese generali IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2009

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