La lesione della salute implica automaticamente danno morale, in quanto danno arrecato a bene costituzionalmente protetto

 

Cass., sez. lav., 16 dicembre 2009 n. 26372 – Pres. e rel. Battimiello – Poste Italiane S.p.A. (avv. Pessi) c. R.R. (avv. Quaranta, Fabbri, Fiori)

 

Vetustà dell’attrezzatura di lavoro – Caduta rovinosa dallo sgabello – Conseguente danno biologico da inabilità – Danno morale – Automaticità, a prescindere dalla sussistenza del reato.

 

Il danno morale, quando inerisca ad una lesione di un interesse della persona costituzionalmente garantito, come la salute, è risarcibile indipendentemente dal fatto che la condotta illecita che lo ha determinato costituisca reato (Cass., sez. un., n. 26972/2008; n. 29832/2008, n. 25157/2008), comunque sussistente in fattispecie in quanto la condotta negligente datoriale ha concretizzato quello di lesioni colpose.

 

Svolgimento del processo

 

La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 363/2008 depositata l’11.3.2008, respingendo l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che, accertata la responsabilità di Poste italiane nell’infortunio occorso il 26 gennaio 1999 alla sportellista R.R.  che aveva battuto la schiena cadendo a terra dallo sgabello a causa dell’improvvisa rottura dello schienale, aveva condannato la società al danno (differenziale) biologico e morale.

La Corte ha ritenuto che Poste italiane avesse violato l’obbligo di sicurezza sancito dall’art. 2087 c.c., in quanto dall’espletata istruttoria era emerso che la datrice di lavoro aveva consentito l’uso di sgabelli in stato di pessima conservazione, provvedendo a sostituirne solo alcuni (e non quello che causò l’infortunio). Quanto al risarcimento, la Corte ha evidenziato che non vi era contestazione sul grado di invalidità permanente (15%) e che il danno morale va risarcito a prescindere dall’effettivo accertamento in sede penale del reato.

Avverso questa decisione Poste italiane S.p.A ricorre per cassazione con due motivi.

R.R. resiste con controricorso.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

Poste ha depositato memoria.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo la società ricorrente sostiene che il cedimento della spalliera costituì un evento accidentale non prevedibile. Ciò determinerebbe il venir meno del nesso causale tra l’evento e la condanna dell’azienda. La sentenza nulla avrebbe motivato su tale relazione. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “dica la corte se in forza del disposto di cui all’art. 2087 c.c., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’antigiuridicità della condotta, l’esistenza di tale danno, nonché il nesso tra l’asserito danno e la condotta asseritamente antigiuridica tenuta dal datore di lavoro”.

Il motivo è manifestamente infondato.

Per vero, la sentenza è esaurientemente e logicamente motivata. In fatto, la Corte d’appello ha accertato “la denunciata incuria di Poste italiane nell’attrezzare adeguatamente l’ufficio postale ove ha presentato attività la signora R.R. (i testi hanno concordemente dedotto la risalente condizione di notevole usura e di già avvenuta rottura di alcuni degli sgabelli in dotazione all’ufficio e di come fosse stata in più occasioni richiesta la sostituzione di tutti essi, per l’evidente inadeguatezza a garantire la sicurezza degli addetti, ma che soltanto alcuni fossero stati sostituiti all’epoca dell’incidente subito dalla lavoratrice e non quello ove costei stava operando)” per poi concludere che sussisteva “il nesso di causalità tra i danni a bacino e schiena della lavoratrice e tale situazione di negligente approntamento delle attrezzature necessarie allo svolgimento del lavoro”.

Quindi risulta di tutta evidenza che la corte di merito ha ritenuto sussistente la responsabilità di Poste italiane ai sensi dell’art. 2087 c.c. per non avere garantito la sicurezza dell’ambiente di lavoro, in particolare l’integrità delle attrezzature di lavoro. Tale negligenza, concretatasi nella mancata sostituzione del vetusto sgabello in dotazione allo sportello ove operava la R.R. fu causa del cedimento dello schienale e della conseguente caduta della lavoratrice. L’evento non fu né accidentale né imprevedibile, perché Poste italiane era o doveva essere a conoscenza delle precarie condizioni degli sgabelli, che solo in parte aveva sostituito. Era altresì evitabile, perché non si sarebbe verificato se Poste italiane tenuta a vigilare sull’efficienza dell’arredo, avesse provveduto a sostituirlo tempestivamente.

Con il secondo motivo la società che, non ricorrendo alcun comportamento della datrice di lavoro costituente reato, il danno morale non era risarcibile. Quindi formula il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se in forza del disposto di cui all’art. 2059 c.c. e dell’art. 185 c.p., il danno morale possa essere vantato solo nei confronti di colui che abbia cagionato un danno riconducibile ad una fattispecie di reato, di cui controparte abbia fornito la prova rigorosa e solo nel caso in cui venga dimostrata la condotta antigiuridica del presunto danneggiante”.

Il motivo è manifestamente infondato. A prescindere dal fatto che la condotta negligente di Poste italiane innanzi evidenziata, e le conseguenze che ne sono derivate sull’integrità fisica della R.R. integrano il reato di lesioni colpose, il danno morale, quando inerisca ad una lesione di un interesse della persona costituzionalmente garantito, come la salute, è risarcibile indipendentemente dal fatto che la condotta illecita che lo ha determinato costituisca reato (Cass., sez. un., n. 26972/2008; n. 29832/2008, n. 25157/2008).

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese, in € 30,00 per esborsi e in € 3000,00 (tremila) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA.

 

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