Autonomia e risarcibilità del danno morale da ingiuriosità e lesione dell’immagine, cumulabile con il biologico
 
Cass. sez. lav.  30 dicembre 2011, n. 30668
 
Risoluzione rapporto di lavoro - Licenziamento illegittimo - Danno non patrimoniale - Lesione di natura psico-fisica - Natura ingiuriosa del licenziamento - Voce ulteriore di danno.
 
Se da un lato non può considerarsi ammissibile il ristoro in forma separata di una serie differenziata di danni tra loro collegati quale il danno biologico da malattia o infortunio e quello morale da sofferenza per la stessa malattia/infortunio, dall’altro non può considerarsi violazione del principio di non duplicazione la scelta del giudice di riconoscere somme diverse in caso di licenziamento illegittimo, l’una per il danno psicofisico (biologico e morale connesso) e l’altra  per  l’autonomo danno morale conseguente al carattere ingiurioso e lesivo dell’immagine riscontrabile nel provvedimento espulsivo.
Infatti con la recente sentenza del 12 settembre 2011, n. 18641, la Cassazione si è pronunciata sulla risarcibilità del danno morale, considerando quest'ultimo come appartenente ad una categoria autonoma e distinta dal danno biologico, entro l'ampio genere del pregiudizio non patrimoniale; i giudici, ribadiscono che il profilo morale del danno non patrimoniale è autonomo e non può certo considerarsi scomparso "per assorbimento" all'interno dell'onnicomprensivo danno biologico tabellato.
Deve, pertanto, ritenersi ragionevolmente che nessuna limitazione è consentita nella liquidazione del danno biologico, morale ed esistenziale comprovato in ciascun giudizio.
Svolgimento del processo 
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 21.8.2009, in riforma della decisione di primo grado ed in parziale accoglimento del gravame proposto da ferme le statuizioni di cui alla sentenza non definitiva già emessa, condannava ulteriormente la RAI al pagamento, in favore del predetto, della somma di euro 22.205,09, oltre interessi dalla sentenza al saldo, per danno biologico e danno morale, nonché alla metà della somma suddetta in relazione al parziale accoglimento del motivo riguardante il risarcimento dei danni conseguenti a licenziamento ingiurioso.
Rilevava la Corte territoriale che era stata dimostrata la sussistenza del danno alla salute dedotto dal ricorrente e che lo stesso era stato quantificato dal CTU in misura pari all'8% a titolo di danno biologico permanente ed a 40 gg. a titolo di biologico temporaneo; aggiungeva che non era fondato il gravame quanto alla richiesta di ulteriore risarcimento per il periodo già coperto con la condanna risarcitoria conseguente alla disposta reintegrazione e che dovevano ritenersi sussistenti i presupposti per ritenere il carattere ingiurioso e vessatorio del licenziamento ed il conseguente pregiudizio subito dall'appellante, risarcibile con il pagamento di una somma pari alla metà di quella liquidata a titolo di danno biologico e morale.
Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione la Rai s.p.a., affidando l'impugnazione a due motivi.
Resiste, con controricorso, il F. il quale ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la Rai s.p.a. deduce la violazione e la falsa applicazione degli art. 360, 1 comma, nn. 3 e 5, c.p.c., censurando la decisione nella parte in cui aveva ritenuto il carattere ingiurioso del licenziamento, atteso che era stata data comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro alla stampa solo dopo l'avvenuto licenziamento del (...), vicedirettore della Testata Giornalistica sportiva, e che le modalità di irrogazione del provvedimento erano state assolutamente normali, onde doveva considerarsi erronea la sentenza che aveva considerato tale pregiudizio presunto.
Rileva, poi, la illegittima duplicazione di voci di danno attribuite dalla Corte territoriale in favore del dipendente. Con specifici quesiti, formulati ai sensi dell'Cassazione a S.U. n. 26973 del 2008, che stabilisce che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisioni in sottocategorie variamente etichettate e se, una volta riconosciuto il danno biologico e morale ad un lavoratore illegittimamente licenziato, sia legittimo il riconoscimento di danno patrimoniale da licenziamento ingiurioso, ancorché una delle condizioni per tale riconoscimento, e cioè la lesione dell'integrità psico-fisica, sia stata già risarcita nel danno biologico; se, infine, le modalità di irrogazione del licenziamento del F. secondo la procedura disciplinare abbiano un carattere vessatorio e lesivo della dignità del lavoratore .
Con il secondo motivo, la società ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli 'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
Rileva che il danno alla salute è stato liquidato complessivamente senza alcuna indicazione delle singole somme per danno biologico e morale, non essendo precisato neanche se il danno sia stato liquidato in base alle tabelle in uso. Censura, quindi, la mancata indicazione dei criteri utilizzati, con conseguente errore di omessa motivazione ed osserva che nulla era stato richiesto a titolo di danno morale, essendo stata avanzata genericamente richiesta di liquidazione del danno alla salute, con conseguente vizio della decisione impugnata per ultrapetizione.
Infine, lamenta che la liquidazione del danno morale rappresenta duplicazione risarcitoria e che, peraltro, manca la personalizzazione dello stesso. Formula, all'esito della parte argomentativa, quesiti riferiti alla mancata specificazione delle somme riconosciute a ciascun titolo, in violazione degli 188 disp. att. c.p.c. ed alla configurabilità di un vizio di omessa pronunzia, riproponendo, con gli ulteriori quesiti, la questione della duplicazione delle poste risarcitorie.
Quanto alla prima delle censure, relativa alla erroneità della decisione con riguardo alla ritenuta natura ingiuriosa del licenziamento, non risulta adeguatamente indicato il fatto controverso e decisivo con idonea prospettazione del momento di sintesi, che consenta di ritenere sussistente il vizio denunziato. Deve, poi, ribadirsi il principio secondo cui è libero il giudice del merito di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione del proprio convincimento, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non considerati: come, nella specie, è di certo avvenuto per la sentenza impugnata.
Non sussiste, comunque, il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente, poiché la sentenza in esame appare congruamente motivata ed immune da vizi logico-giuridici con riferimento a quanto statuito in base all'esatta applicazione della normativa di legge ed alla corretta valutazione delle risultanze processuali, non essendo consentito al ricorrente sollecitare unicamente un rivisitazione delle risultanze probatorie che conduca ad una interpretazione delle stesse più favorevole al ricorrente.
Nello specifico la ingiuriosità del licenziamento è stata desunta da elementi complessivamente valutati, attinenti all'intrinseca vessatorietà del provvedimento e non solo alla risonanza successiva data alla misura espulsiva dagli organi di stampa e al carattere nazionale che aveva assunto la notizia: ciò si desume dalla rilevanza attribuita anche alla mancata preventiva consultazione del Comitato di Redazione ai sensi dell'art. 34 ccnl, con ciò evidenziandosi il mancato rispetto di procedura prevista a tutela del lavoratore.
Per il resto, i motivi possono essere trattati congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto.
Con la recente sentenza del 12 settembre 2011, n. 18641, la Cassazione si è pronunciata sulla risarcibilità del danno morale, considerando quest'ultimo come appartenente ad una categoria autonoma e distinta dal danno biologico, entro l'ampio genere del pregiudizio non patrimoniale; i giudici, ribadiscono che il profilo morale del danno non patrimoniale è autonomo e non può certo considerarsi scomparso "per assorbimento" all'interno dell'onnicomprensivo danno biologico tabellato.
La modifica del 2009 - sostiene la Cassazione - delle tabelle del Tribunale di Milano - che la Corte, con la sentenza n. 12408/2011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n. 14402/2011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale - in realtà, non ha mai "cancellato" (contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente) la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: né avrebbe potuto farlo senza violare tra l'altro un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 delle stesse sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la diposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 18641/2011 cit.).
Dopo che con altra sentenza del 30.6.2011, n.  la Cassazione (richiamando la sentenza della Cassazione a S.U.n. 26973/2008) aveva pure "ribadito" la presenza nell'ordinamento del danno esistenziale (come "pregiudizio al fare aredittuale determinante una modifica peggiorativa da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza e in particolare delle abitudini di vita con alterazione dei modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare"), deve ritenersi ragionevolmente che nessuna limitazione è consentita nella liquidazione del danno biologico, morale ed esistenziale comprovato in ciascun giudizio.
Ciò premesso, deve ritenersi in linea con la giurisprudenza di questa Corte la decisione impugnata che, valutando l'autonomia dei titoli risarcitori in riferimento ad una sostanziale diversità del tipo di pregiudizio scaturito dalla lesione dell'integrità psico-fisica determinata dal licenziamento e dell'ulteriore pregiudizio sofferto per il carattere ingiurioso dello stesso, ha, dapprima, proceduto alla liquidazione del danno biologico e di quello morale, rapportati alla percentuale di invalidità permanente dell'8% e di quella temporanea pari a 40 GG. accertate dal Ctu, e ha, poi, proceduto alla determinazione del danno morale rappresentato dal pregiudizio, autonomo, discendente dal carattere ingiurioso del licenziamento.
Né può ritenersi che in relazione a tale ulteriore posta risarcitola, il giudice del merito abbia proceduto a nuova liquidazione del danno scaturito dalla lesione delle integrità psico-fisica, evidentemente già risarcito e non suscettibile di duplicazione risarcitoria, dovendo ritenersi che i termini della decisione siano quelli di attribuire un risarcimento di un ulteriore danno morale, non connesso alla malattia accertata, ma conseguente appunto alla sofferenza patita per il carattere ingiurioso della sanzione espulsiva, quantificato esso solo avendo quale parametro di liquidazione l'importo già attribuito ad altro titolo.
Ogni ulteriore questione risulta pertanto assorbita dalle considerazioni che precedono, dovendo ribadirsi, quanto alle censure relative alla mancata puntuale esplicazione dei criteri di liquidazione adottati, il principio già espresso da questa Corte in numerose pronunzie, secondo il quale il giudice, nel procedere alla liquidazione del danno biologico, deve fare ricorso al criterio equitativo (Cass. 11039/2006).
Inoltre, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi, come nella specie, il risarcimento del danno biologico e morale in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale possono venire in considerazione in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (cfr., in tal senso, Cass. 9.12.2010 n. 24864, Cass. 28.3.2011 n. 7064).
Deve, conseguentemente, disattendersi la censura relativa alla mancata specificazione delle somme riconosciute a ciascun titolo.
Il ricorso va, pertanto, respinto e, per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio cedono a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 40,00 per esborsi, euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA.

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