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Stress da rapina e morte a
distanza per infarto dell'ex dipendente bancario
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Cass., sez. lav., 14 maggio
2012, n. 7470 – Pres. Roselli - Rel. Amoroso – X, Y, Z, n. q. di eredi di
(Omissis) – ricorrenti - Banca… S.P.A. (quale società incorporante la S.P.A.
- Omissis) – resistente.
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Stress emotivo subito da un
ex dipendente bancario a causa di varie rapine e nesso causale con la
sindrome cardiaca – Insussistenza per prevalenza della sua predisposizione
congenita all’infarto.
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Nella fattispecie (in cui
non è riscontrabile un nesso di causalità o concausalità tra stress da
rapina in banca e morte a distanza per infarto) si è in presenza – secondo
la relazione del c.t.u - di una situazione organica di per sé compromessa
che giustificava pienamente la predisposizione del ricorrente alle più
severe patologie accertate a suo carico della sclerosi vasale coronarica e
miocardica che, proprio perché scaturenti dal predetto complesso morboso,
non trovavano alcun nesso di causalità con lo stress subito per effetto
delle rapine. Anche la sindrome ansiosa - depressiva, così come la patologia
cardiovascolare, non trovava, secondo il Ctu, alcun nesso di causalità o di
concausalità determinante ed effettiva col trauma psichico subito in
conseguenza della rapina del (Omissis), cioè quella registratasi a distanza
di ben quattordici anni dall'ultima del (Omissis), in quanto la stessa non
rappresentava un vero morbo, bensì una sindrome che non creava danno
patologico ed era caratterizzata da disagio clinicamente e psicologicamente
significativo e alterazione sociale e lavorativa di entità relativa,
limitata nel tempo (post - trauma), controllabile con la comune terapia
ansiolitica; tale sindrome trovava, invece, fattore predisponente nella
costituzione eretistica tiroidea del periziato, il quale era stato
emitiroidectomizzato a 35 anni per gozzo ipertireosico.
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Fatto
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1. Con sentenza del
14/2/05 il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli rigettò la domanda
proposta il 18/5/01 dall'ex dipendente bancario (Omissis), diretta
all'accertamento della responsabilità ex articolo 2087 c.c. del (Omissis)
nella determinazione del grave danno alla salute da lui subito per effetto
delle rapine avvenute in banca nei mesi di (Omissis), allorquando era in
servizio, ed alla conseguente condanna dell'istituto bancario al
risarcimento del danno biologico nella misura di lire 200.000.000, dopo aver
verificato, tramite Ctu, che era risultato insussistente il nesso causale
tra le patologie lamentate dal ricorrente e lo stress dal medesimo patito
per effetto delle suddette rapine.
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2. Con ricorso
depositato del 30/9/05 gli eredi del (Omissis), di cui in epigrafe, hanno
proposto appello avverso tale sentenza deducendo l'erroneità delle
valutazioni medico - legali del Ctu sulla base delle quali il giudicante
aveva fondato il proprio convincimento e, ribadita la responsabilità
dell'istituto bancario convenuto nella mancata adozione delle necessarie
cautele atte a prevenire i rischi delle rapine, hanno insistito per
l'accoglimento dell'originaria domanda spiegata dal loro dante causa, previo
rinnovo della consulenza medico - legale, il tutto con l'attribuzione delle
spese del doppio grado del giudizio.
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Si è costituita la spa
(Omissis) che ha eccepito l'infondatezza del gravame, del quale ha chiesto
il rigetto, proponendo, nel contempo, in via condizionata all'accoglimento
dell'impugnazione principale, appello incidentale per sentirsi manlevare e
tenere indenne da ogni responsabilità da parte della compagnia assicuratrice
(Omissis), alla cui chiamata in causa era stata già autorizzata in primo
grado.
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Si è costituita, altresì, la
B. spa (Omissis) che si è opposta sia all'accoglimento del gravame che alla
sua chiamata in garanzia. All'udienza odierna la causa è stata decisa come
da dispositivo.
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La corte d'appello di Napoli
con sentenza del 9 febbraio 2010 - 30 marzo 2010 ha rigettato l'appello
compensando tra le parti le spese di lite.
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3. Avverso questa pronuncia
ricorre per cassazione gli eredi di (Omissis) con un unico motivo.
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Resistono con controricorso le
parti intimate: la banca e la società assicuratrice.
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Tutte le parti hanno
depositato memoria.
Diritto
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1. Il ricorso è
articolato in un unico motivo con cui il ricorrente denuncia vizio di
motivazione della sentenza impugnata che censura per essersi acriticamente
appoggiata alla relazione dei consulente tecnico d'ufficio senza tener conto
delle conclusioni del consulente di parte.
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2. Il ricorso è
infondato.
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La censura mossa dal
ricorrente avverso la sentenza impugnata è inammissibile perché consiste
essenzialmente in un mero dissenso diagnostico.
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Con tipica valutazione di
merito, assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria la Corte
d'appello ha osservato che nella relazione medico - legale il C.t.u. aveva
concluso che la sindrome cardiaca non trovava alcun nesso di causalità con
lo stress emotivo subito dalle varie rapine e soprattutto da quella del
(Omissis). Le valutazioni medico - legali formulate dal c.t.u. poggiavano -
ha osservato la sorte d'appello - su dati oggettivi assolutamente
incontrovertibili, cioè quelli rappresentati dall'esame dei referti
specialistici specifici e della relazione necroscopica eseguita in ambito
ospedaliero subito dopo il decesso del (Omissis), oltre che dalla visita
diretta di quest'ultimo, da parte del medesimo perito, allorquando era
ancora in vita. Alla luce di tali dati inequivocabili il Ctu ebbe modo di
accertare che clinicamente esistevano già da lungo tempo numerosi ed
importanti fattori di alto rischio potenziali, concretizzatisi,
successivamente, nella sclerosi vasale coronarica e miocardica, quali:
ipertensione arteriosa, diabete mellito, ipercolesterolemia, confermate,
poi, dall'esame necroscopico eseguito dopo il decesso dovuto ad addome acuto
per infarto ischemico - ileale da trombosi dell'arteria mesenterica
superiore. Al riguardo, dalla relazione svolta dall'unità operativa di
anatomia patologica dell'azienda ospedaliera (Omissis) emergeva chiaramente
che il cuore del deceduto presentava cavità ventricolari dilatate, che vi
era una ipertrofia settale e ventricolare, che lo spessore dei ventricoli
era notevolmente aumentato, che i vasi coronarici presentavano numerose
placche ateromasiche, anche con stendi calcifiche, mentre all'aorta erano
presenti diffuse placche ateromasiche calcifiche ed ulcerate,
particolarmente presenti nel tratto addominale lombare. Si era, quindi, in
presenza - ha ritenuto la corte d'appello, fondandosi sulla relazione del
c.t.u. - di una situazione organica di per sé compromessa che giustificava
pienamente la predisposizione del ricorrente alle più severe patologie
accertate a suo carico della sclerosi vasale coronarica e miocardica che,
proprio perché scaturenti dal predetto complesso morboso, non trovavano
alcun nesso di causalità con lo stress subito per effetto delle rapine.
Anche la sindrome ansiosa - depressiva, così come la patologia
cardiovascolare, non trovava, secondo il Ctu, alcun nesso di causalità o di
concausalità determinante ed effettiva col trauma psichico subito in
conseguenza della rapina del (Omissis), cioè quella registratasi a distanza
di ben quattordici anni dall'ultima del (Omissis), in quanto la stessa non
rappresentava un vero morbo, bensì una sindrome che non creava danno
patologico ed era caratterizzata da disagio clinicamente e psicologicamente
significativo e alterazione sociale e lavorativa di entità relativa,
limitata nel tempo (post - trauma), controllabile con la comune terapia
ansiolitica; tale sindrome trovava, invece, fattore predisponente nella
costituzione eretistica tiroidea del periziato, il quale era stato
emitiroidectomizzato a 35 anni per gozzo ipertireosico.
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In definitiva - ha concluso la
Corte d'appello - le condivisibili conclusioni del Ctu portavano ad
escludere qualsiasi elemento di riconducibilità delle accertate patologie,
favorite da deficienze organiche predisponenti alle stesse, allo stress
psichico subito dal (Omissis) per effetto delle suddette rapine.
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Di fronte di questa
motivazione molto puntuale i ricorrenti oppongono essenzialmente un mero
dissenso valutativo senza indicare specifiche circostanze di fatto che non
siano state valutate dal c.t.u., ma deducono della sostanza una generica
considerazione fattuale di mera potenziale incidenza degli episodi di rapine
sullo stato di salute di (Omissis), dipendente della banca. Si tratta di
censure e deduzioni prive di sufficiente specificità che non valgono a
revocare in dubbio la valutazione di adeguatezza e coerenza della
motivazione della sentenza impugnata.
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3. Il ricorso va quindi
rigettato.
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Sussistono giustificati motivi
(in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni
dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo
assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo
giudizio di cassazione.
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P.Q.M.
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La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
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