-
Dequalificazione da
mancata assegnazione di mansioni superiori acquisite per vincita
concorso
-
-
Cass., sez. lav., 1
aprile 2008, n. 8439 – Pres. e rel. Sciarelli - Pm Sepe (conf.) – Ricorrente
A.M.T. Azienda Municipale Trasporti di Catania
-
-
Non assegnazione di
mansioni superiori acquisite per vincita di concorso – Costituisce
dequalificazione – Risarcibilità del danno desunto in via presuntiva.
-
-
Il permanere - da
parte del vincitore di concorso per mansioni superiori non assegnate - nelle
vecchie mansioni, costituisce dequalificazione rispetto alle mansioni
raggiunte.
-
Il danno consiste
nella mancata acquisizione di una maggior capacità: danno molto evidente e
grave nell'esercizio di alcune particolari professioni (si ricorda che
l'istante aveva vinto il concorso per programmatore) soggette a una continua
evoluzione e richiedenti quindi, continui aggiornamenti, come si verifica in
materia di tecnologia informatica, trattandosi di un settore in costante
sviluppo, che presuppone un assiduo aggiornamento tecnico, nonché
un'attività pratica di impiego dei diversi programmi applicativi. In
conseguenza della mancata assegnazione, sussiste altresì danno d'immagine.
Svolgimento del processo
-
L'attuale intimato, con ricorso al Pretore del 24.7.98, esponeva di essere
dipendente dell'Azienda Municipale Trasporti (Amt) di Catania e di avere
partecipato, con successo, ad un concorso riservato al personale interno,
per la promozione a programmatore (livello 3^), presso il Centro
elaborazione dati, conseguendo la promozione alla suddetta qualifica con
decorrenza dall'1.5.97; che l'azienda si era rifiutata di adibirlo nelle
mansioni della qualifica acquisita, adibendolo, invece, a mansioni proprie
del 4^ livello.
-
Chiedeva dichiararsi il suo diritto a ricoprire mansioni corrispondenti al
livello conseguito e il risarcimento del danno.
-
Il Tribunale accoglieva in pieno la domanda. La Corte di Appello di Catania,
con sentenza del 31 3 05, rigettava l'appello.
-
L'azienda ha proposto ricorso per cassazione. L'intimato non si è
costituito.
Motivi della
decisione
-
Col ricorso, nel quale non si indicano le norme di diritto che sarebbero
state violatele si specifica quali capi dell'art. 360 c.p.c. si invocano, si
deduce che si possa lamentare una dequalificazione solo quando, in
precedenza, vi sia stata una qualificazione, assente nella fattispecie,
perché, all'attore, non sono mai state attribuite mansioni diverse da quelle
sempre espletate. Che, inoltre, non vi può essere danno in re ipsa e
che, comunque, il danno sarebbe stato valutato in modo eccessivo.
-
Il ricorso è
infondato.
-
Appare evidente che la dequalificazione lamentata va rapportata alle
mansioni conseguite a mezzo concorso e mai assegnate.
-
Non è contestato che l'attore abbia superato un concorso.
-
Non è contestato il livello delle mansioni del posto conseguito a mezzo
concorso.
-
Ne consegue che l'istante avrebbe dovuto ricoprire le mansioni meritate a
mezzo concorso e che il permanere, invece, nelle vecchie mansioni,
costituisce dequalificazione rispetto alle mansioni raggiunte.
-
Per quanto attiene il danno conseguente, la Corte di Appello non lo ha
ritenuto in re ipsa, ma ha adeguatamente e diffusamente motivato in
proposito, riconoscendo il danno nella mancata acquisizione di una maggior
capacità: danno molto evidente e grave nell'esercizio di alcune particolari
professioni (si ricorda che l'istante aveva vinto il concorso per
programmatore) soggette a una continua evoluzione e richiedenti quindi,
continui aggiornamenti, come si verifica in materia di tecnologia
informatica, trattandosi di un settore in costante sviluppo, che presuppone
un assiduo aggiornamento tecnico, nonché un'attività pratica di impiego dei
diversi programmi applicativi. La Corte di appello ha fatto riferimento,
altresì, al danno all'immagine derivante dalla mancata assegnazione alle
mansioni meritate col concorso vinto.
-
Ne consegue che è
stata data ampia esplicazione e dimostrazione del danno subito.
Per quanto attiene alla valutazione del danno, essa costituisce un
accertamento di fatto spettante al giudice del merito, che ha fatto logica
quantificazione del danno, rapportandolo al 25% della retribuzione per i
primi 12 mesi di inadempimento e al 40%, in considerazione
"dell'aggravamento progressivo della dequalificazione professionale subita"
per il periodo successivo, per il pervicace protrarsi dell'inadempimento
dell'azienda datrice di lavoro.
-
Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla va disposto sulle spese del
presente giudizio di cassazione, perché l'intimato non si costituito.
-
P.Q.M.
-
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
(Torna alla
Sezione Mobbing)