Demansionamento legittimo se l'alternativa per il lavoratore è essere licenziato

 

Cass., sez. lav., 5 aprile 2007, n. 8596 – Pres. Mercurio – Rel. Vidiri - Ricorrente: Nascimbeni (avv. Zezza, Afeltra) – Controricorrente: Poste Italiane Spa (avv. Trifirò, Pessi, Gentile)

 

Spostamento unilaterale a mansioni non omogenee – Violazione del criterio della equivalenza – Legittimato tuttavia dalla inesistenza della posizione di lavoro in azienda per esternalizzazione, dalla quale sarebbe discesa per il lavoratore la deteriore conseguenza del licenziamento – Conseguente insussistenza di violazione dell'art. 2103 c.c.

 

La disposizione dell’articolo 2103 Cc sulla regolamentazione delle mansioni del lavoratore e sul divieto del declassamento di dette mansioni va interpretata ‑ stante le statuizioni di cui alla sentenza delle Su 25033/06, ed in coerenza con la ratio sottesa ai numerosi interventi in materia del legislatore ‑ alla stregua della regola del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire una organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l’esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l’adibizione  del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte – restando immutato il livello retributivo – non si pone in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresenti l’unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

 

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 2 dicembre 1999 avanti al giudice del lavoro del Tribunale di Verona, Mario Nascimbeni lamentava che illegittimamente la Spa Poste Italiane lo avesse tolto dal servizio tecnico di manutenzione apparecchiature, al quale era da tempo addetto,ed assegnato a servizi di sportelleria, con conseguente dequalificazione, e chiedeva quindi di essere riassegnato alle mansioni precedentemente svolte (od altre equivalenti,in caso di soppressione, però sempre di natura tecnica), oltre il risarcimento del danno.

Dopo la costituzione del contraddittorio e l’espletamento della prova per testi, il giudice respingeva il ricorso.

A seguito di gravame del Nascimbeni, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 21 gennaio 2003, rigettava l’appello e compensava le spese.Nel pervenire a tali conclusioni la Corte territoriale premetteva che il Nascimbeni, assunto con la qualifica di operatore specializzato di officina ed inquadrato nella quinta categoria secondo il previgente contratto, era stato successivamente inquadrato nella sesta categoria, svolgendo in concreto, a partire dal 1995,mansioni di manutenzione meccanica ed elettromagnetica (e molto marginalmente elettronica) degli impianti postali (apparecchiatura e componentistica varia).

A seguito della trasformazione dell’ex amministrazione Poste in Ente Pubblico Economico era stato stipulato, in data 26 novembre 1994, un nuovo contratto nazionale di lavoro che prevedeva l’abolizione delle precedenti categorie e l’inquadramento, al fine di consentire la massima flessibilità gestionale del personale, in sole quattro aree di classificazione, sicché gli ex dipendenti della quarta, quinta e sesta categoria erano confluiti nell’area operativa. Nell’attività di ristrutturazione aziendale, ritenendosi antieconomica la gestione diretta dell’attività di manutenzione degli impianti di ripartizione meccanizzata della corrispondenza, si era poi affidata alla ditta Elsag Bailey di Genova la suddetta attività.

Con ordine di servizio del 21 luglio 1999 il Nascimbeni era stato assegnato a Sora e poi in accoglimento di una sua specifica domanda di trasferimento, datata 29 settembre 1999, alla agenzia di Verona.

A fronte di tale realtà fattuale la Corte territoriale osservava che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non rispondeva al vero che il suo trasferimento era stato oggetto di un accordo sindacale relativo alla mobilità collettiva, da ritenersi nullo per « asserita insindacabile discrezionalità del datore di lavoro» atteso che tale accordo faceva riferimento ad altra struttura diversa da quella interna nella quale il Nascimbeni era destinato ad operare, se non avesse chiesto il trasferimento a Verona. Inoltre non rispondeva al vero che erano residuati, a seguito della ristrutturazione, ruoli tecnici come quello al quale il suddetto Nascimbeni era addetto mentre doveva ritenersi che quest’ultimo non aveva subito una riduzione del trattamento retributivo.

Per concludere, nel caso di specie era emerso che, pur essendo le nuove mansioni del Nascimbeni non equivalenti a quelle precedentemente svolte dallo stesso, queste ultime erano state dimesse o ridimensionate dal datore di lavoro per cui ne conseguiva ‑ come unica alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ‑ la accettazione di mansioni diverse della stessa area, come liberamente aveva fatto l’appellante dichiarando di accettare la mobilità volontaria.

Avverso tale sentenza Mario Nascimbeni propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso la Spa Poste Italiane. Ambedue le parti hanno depositato note difensive.

 

Motivi della decisione

 

Con il ricorso il Nascimbeni propone ricorso violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2103 Cc e comunque insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare il ricorrente denunzia che la sola unicità dell’ inquadramento nell’area operativa di Spa Poste Italiane non poteva di per sé essere ostativa alla sussistenza di sostanziali dequalificazioni ove di fatto vi era stata una adibizione a mansioni oggettivamente inferiori a quelle in precedenza svolte. Rimarcava poi il ricorrente che il disposto dell’articolo 2103 Cc era inderogabile per cui la soluzione presa dal giudice d’appello avrebbe potuto trovare giustificazione solo se il datore di lavoro avesse dimostrato di avere fatto tutto il possibile per rinvenire in azienda mansioni equivalenti a quelle prima esercitate dal Nascimbeni e soltanto dopo tale dimostrazione si sarebbe potuto procedere alla dequalificazione. La mera esternalizzazione del servizio di manutenzione degli impianti di corrispondenza non poteva però essere nel caso concreto idonea a soddisfare tutti i bisogni di assistenza tecnica delle numerose altre attrezzature e macchine della società Poste Italiane. In ogni caso dalla documentazione in atti non emergeva in alcun modo che esso ricorrente volesse rinunziare a far valere il suo diritto al riconoscimento della acquisita professionalità, con conseguente rinunzia all’esercizio giudiziario delle proprie ragioni.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

Con sentenza 25033/06, le Su di questa Corte di cassazione hanno ritenuto che il disposto dell’articolo 2103 Cc, nella formulazione introdotta dallo Statuto dei lavoratori, garantisce la professionalità acquisita dal prestatore di lavoro, e che la violazione della prescrizione del citato articolo è sanzionata dalla nullità di ogni regolamento negoziale o clausola con essa confliggente. Hanno, però, poi affermato che la contrattazione può introdurre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra mansioni nella stessa area per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica, senza per questo incorrere nella sanzione di nullità del comma secondo della citata disposizione dell’articolo 2103 Cc.

In particolare i giudici di legittimità hanno evidenziato come le parti sociali possano legittimamente introdurre nella contrattazione collettiva clausole di fungibilità compatibili con l’articolo 2103 Cc, collocando plurime e diverse mansioni nella stessa qualifica, sicché il lavoratore inquadrato in quella qualifica è idoneo, e sa di poter essere chiamato a svolgere, mansioni diverse, in ipotesi anche di livello diverso. Deve, pertanto, considerarsi legittima una clausola che, per contingenti esigenze aziendali (il riferimento è alle “necessità di servizio” di cui all’articolo 46 del contratto di categoria), consente al datore di lavoro l’esercizio dello jus variandi indirizzando il  lavoratore verso altre mansioni contrattualmente equivalenti. In tal modo le parti sociali finiscono per farsi carico di un’esigenza “collettiva” di estrinsecazione della professionalità dei lavoratori inquadrati nella medesima qualifica.

La dimensione individuale della garanzia dell’articolo 2103 Cc crea degli steccati che certamente valgono a protezione del lavoratore nei confronti di un indiscriminato jus variandi del datore di lavoro; ma possono rappresentare anche un attrito di resistenza alla progressione professionale della collettività dei lavoratori inquadrati in quella stessa qualifica. Ed allora, se come deve ritenersi in materia , rileva non solo quello che il lavoratore fa, ma anche quello che sa fare (ossia la professionalità potenziale), la contrattazione collettiva può legittimamente farsi carico di ciò, prevedendo e disciplinando meccanismi di scambio o di avvicendamento o di rotazione che non violano la garanzia dell’articolo 2103 Cc, ma che con quest’ultima sono compatibili.

In questo quadro ricostruttivo può portarsi ad ulteriori sviluppi la giurisprudenza sulle mansioni promiscue e vicarie. Più specificamente la contrattazione collettiva può prevedere che le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza siano costituite dallo svolgimento (promiscuo, appunto) di plurime attività diverse, talune anche con carattere di prevalenza rispetto ad altre (Cassazione, Sezione lavoro, 1987/04; 16461/03), ovvero che le mansioni assegnate comprendano eventualmente anche attività vicarie di diverso livello (Cassazione, Sezione lavoro, 9141/04; 14738/99) analogamente la stessa contrattazione collettiva può introdurre clausole di fungibilità che, verificandosi specifici presupposti di fatto, consentano una mobilità orizzontale tra le mansioni svolte e quelle, pur diverse, rispetto alle quali sussiste un’originaria idoneità del prestatore a svolgerle secondo un criterio di professionalità potenziale per ciò che il lavoratore sa fare, anche se attualmente non fa.

In sintesi, ed in conclusione, va affermato, come principio di diritto, che la contrattazione collettiva se da una parte deve muoversi all’interno, e quindi nel rispetto, della prescrizione posta dal comma 1 dell’articolo 2103 Cc, dall’altra fa però divieto di un’indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in concreto una diversa professionalità, pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale e quindi pur essendo riconducibili alla matrice comune che connota la qualifica secondo la declaratoria contrattuale. Le convenzioni delle parti sociali pongono, dunque, legittimi e razionali meccanismi di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra mansioni diverse ma con un nucleo di omogeneità ed affinità al fine di sopperire, come detto, a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica senza per questo incorrere in alcuna sanzione di nullità.

In linea con la ratìo delle enunciate statuizioni  - cui questa Sezione del lavoro è tenuta ad uniformarsi in ragione dei compiti di nomofilachia rafforzati dal recente D.Lgs 40/2006 e dalla mancata prospettazione di ragioni suscettibili di metterne in dubbio la validità (cfr. al riguardo 374, comma 3, Cpc nel testo novellato) - e sulla strada indicata, quindi, dalla recente decisione delle Su può procedersi ad una lettura dell’articolo 2103 Cc più flessibile di quella che, patrocinata da pur autorevole dottrina, è volta ad attribuire una assoluta inderogabilità al disposto dell’articolo 2103 Cc sul presupposto, di indiscussa vincolatività, che il fondamento della disposizione scrutinata debba essere individuata dal rispetto ‑ nella materia della  qualificazione professionale e dell’esercizio delle mansioni  ‑ dei principi costituzionali di tutela della dignità umana dei lavoratori e del divieto di discriminazioni, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico vigente, che risulta ispirato anche da fonti di diritto  internazionale (cfr. al riguardo Corte Costituzionale 103/89).

E’ stato ripetuto più volte che il disposto dell’articolo 2103 Cc, che pone ‑ come detto - un limite allo ius variandi del datore di lavoro, offrendo una tutela contro i provvedimenti unilaterali di quest’ultimo, sancisce la nullità di ogni patto contrario, al fine di eliminare ogni possibilità di elusione del divieto di variazione ín peius delle mansioni del lavoratore e della regolamentazione legale del trasferimento, impedendosi in tal modo con tale sanzione di nullità che attraverso l’adesione del lavoratore interessato al provvedimento unilaterale del datore di lavoro possa derogarsi al rigido meccanismo di tutela approntato dall’articolo 2103 Cc, anche per quanto riguarda il principio dell’intangibilità della retribuzione(cfr. Corte Cassazione 8125/87, cui adde più di recente tra le altre : Cassazione 16106/03;Cassazione 3683/90).

Come detto, però, una siffatto indirizzo deve essere radicalmente rivisitato alla stregua della più volte citata sentenza delle Su 25033/06, atteso che detta decisione ‑ è opportuno ribadirlo ‑ con l’affermare che attraverso clausole del contratto collettivo si possa legittimare «una fungibilità funzionale tra mansioni diverse al fine di sopperire a contingenti esigenze aziendali», da un lato, legittima una ponderata valutazione della professionalità dei lavoratori ‑ non disgiunta dall’interesse dell’impresa a perseguire un efficace e produttivo assetto organizzativo ‑ e, dall’altro, riconosce al sindacato un potere suscettibile di incidere in modo rilevante sulla stessa gestione dei rapporti lavorativi all’interno delle imprese in momenti qualificanti della vita delle stesse, con l’assunzione di una doverosa responsabilizzazione che ne deve caratterizzare la istituzionale funzione.

Le considerazioni ora fatte inducono a ribadire che una interpretazione dell’articolo 2103 Cc abbandonando l’ottica di una cristallizzata tutela del “singolo lavoratore” a fronte dello jus variandi dell’imprenditore ‑ debba privilegiare un ponderato esame del dato normativo che tenga pure conto dei complessi problemi di riconversione e di ristrutturazione delle imprese (che impongono una  attenuazione di una rigidità della regolamentazione del rapporto di lavoro capace di ostacolare detti processi) e che, in tale direzione, venga a configurarsi come naturale evoluzione di un indirizzo giurisprudenziale volto ad assegnare alla contrattazione collettiva incisivo rilievo nella gestione dei rapporti lavorativi delle imprese anche nelle sue articolazioni locali, in ragione delle specifiche situazioni che si possono verificare nelle varie realtà aziendali e territoriali, e che possono richiedere un adeguamento degli organici con una accentuata flessibilità proprio per soddisfare le diverse esigenze sopravvenute in dette realtà (cfr. al riguardo per alcune ricadute della contrattazione collettiva nell’assetto delle relazioni industriali,  Cassazione, Su, 4588/06).

In verità i diversi passaggi motivazionali della sentenza 25033/06, che inducono ad una globale rivisitazione dei precedenti orientamenti giurisprudenziali sull’articolo 2103 Cc, con il riconoscere, nella materia in esame alla contrattazione collettiva la possibilità di una identificazione di mansioni fungibili (e tra di esse legittimamente interscambiabili), condizionano la legittimità di detta flessibilità alla circostanza che tra le suddette mansioni si riscontri quantomeno un nucleo di omogeneità ed affinità; condizione questa che non ricorre, di certo, nella fattispecie in esame per essere stato il Nascimbeni trasferito da mansioni di tecnico di manutenzione di apparecchiature (del Centro Meccanizzato Primario di Verona) a compiti del tutto differenti, che non consentono una sia pure residuale utilizzazione della sua acquisita professionalità, non avendo le ultime mansioni con quelle spiegate in precedenza alcuna affinità o analogia di alcun genere.

Una tale puntualizzazione, presa in sè, potrebbe indurre a ritenere fondata la domanda del lavoratore; osta però ad una tale conclusione la doverosa collocazione del surriportato passaggio della ricordata decisione nell’ambito della articolata motivazione, che ne esprime la unificante “ratio” in quella di attribuire il necessario rilievo ad obiettive anche se «temporanee» esigenze delle imprese di attenuare ‑ con il coinvolgimento delle parti sociali ‑ una rigidità altrimenti  incompatibile con l’introduzìone nel ciclo produttivo di innovazioni tecnologiche, che sempre più di frequente impongono ristrutturazione e riconversioni aziendali.

A seguito dell’indicato approdo giurisprudenziale sull’articolo 2103 Cc diviene, dunque, doveroso – per ragioni di nomofilachia cui è tenuta anche questa Sezione lavoro ‑ una interpretazione ben più elastica rispetto al passato della norma codicistica, già patrocinata da autorevole dottrina, e che trova fondamento in una nuova nozione di «capacità professionale» e di «equivalenza di mansioni», scaturente dalla presa d’atto della necessità di una tutela dinamica delle doti lavorative, da accrescere anche attraverso costanti corsi professionali ormai indispensabili in ragione, proprio, delle continue innovazioni di carattere tecnologico e organizzativo.

Così, la recente decisione delle Sezioni Unite si pone come intervento volto ad autorevolmente confortare quell’indirizzo giurisprudenziale, che in una logica di bilanciamento dei contrapposti interessi, ha cercato un equilibrio tra il diritto dell’imprenditore ad una gestione razionale ed efficiente delle proprie risorse ed il diritto, anche esso costituzionalmente tutelato, al posto di lavoro, individuando numerose fattispecie di legittima assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori.

Così si sono ritenuti legittimi patti di assegnazione a mansioni di minore rilevanza a garanzia dell’interesse ad evitare il licenziamento (cfr. ex plurimis :Cassazione 10339/04; Cassazione 3827/00;  Cassazione 3314/99; Cassazione 9386/93. Contra però 624/84; Cassazione 1026/80) o anche di un diverso interesse del lavoratore (cfr. Cassazione 10793/93; Cassazione 5693/93; Cassazione 6515/88); si è legittimata l’assegnazione unilaterale a mansioni non equivalenti per un limitato periodo di tempo al fine dell’apprendimento di nuove tecniche (cfr. Cassazione 2948/01 che, infatti, ha reputato non configurare inadempimento ‑ ovvero adempimento in contrasto con il requisito della buona fede - l’adibizione temporanea del lavoratore a diverse mansioni, seppure non strettamente equivalenti a quelle di appartenenza, al fine dell’acquisizione di una più ampia professionalità), ovvero per improrogabili esigenze aziendali (cfr. Cassazione 10187/02) , ovvero ancora per la necessità di limitare le ricadute dannose derivanti da uno sciopero (cfr. Cassazione 9709/02, che ha reputato non configurabile una condotta antinsindacale nel comportamento del datore di lavoro che, in concomitanza di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali, aveva assegnato a mansioni inferiori il personale rimasto in servizio); e si è, infine, reputato consentita ‑ in una fattispecie presentante connotati di qualche somiglianza con quella in esame ‑ un mutamento in peius della mansioni a seguito anche di una deliberazione datoriale unilaterale sul presupposto che il divieto di una siffatta variazione, sancito dall’articolo 2103 Cc, non trovi applicazione nel caso in cui vi sia una sopravvenienza che non consenta la conservazione della precedente posizione lavorativa nè lo spostamento a mansioni non pregiudizievoli della professionalità pregressa (cfr. Cassazione 4790/04 in un caso in cui la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte aveva escluso l’applicabilità dell’articolo 2103 Cc in riferimento alla posizione di un dipendente delle Poste Italiane che, originariamente inquadrato nel quarto livello con la qualifica di pittore, era stato poi addetto alle mansioni di portalettere, appartenenti alla medesima area funzionale, a seguito di ristrutturazione aziendale che aveva comportato la soppressione delle mansioni di pittore).

Nè può sottacersi ‑ al fine di confortare ulteriormente una interpretazione della contrattazione collettiva e delle sue clausole che voglia risultare rispettosa del criterio letterale e di quello logico-sistematico e nello stesso tempo coerente con l’attuale assetto normativo delle relazioni industriali nel settore giuslavoristico ‑che deve assegnarsi, nell’opera ermeneutica, il dovuto rilievo alla considerazione che la ricerca di un equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco risulta sottesa ad ogni intervento legislativo in materia, si da costituirne l’elemento unificante, come è attestato in maniera palmare da numerose norme, quali quelle riguardanti le lavoratrici madri, che durante il periodo di gestazione e sino a sette mesi dopo il parto ‑ se il tipo di attività o le condizioni ambientali  sono pregiudizievoli alla loro salute ‑ devono essere spostate ad altre mansioni anche inferiori a quelle abituali, conservando la retribuzione precedente (cfr. articolo 7, comma 5, D.Lgs 151/01); quella relativa ai lavoratori divenuti inabili durante il rapporto lavorativo, che possono essere licenziati solo se risulti impossibile adibirli in mansioni disponibili in azienda, anche se non equivalenti, con la conservazione del trattamento della precedente qualifica (cfr. articolo 1, comma 7, legge 68/1999); ed infine ‑ in modo ancora più significativo in considerazione di quanto interessa in questa sede ‑ quella attinente i lavoratori esuberanti, il cui licenziamento può essere evitato proprio attraverso un accordo collettivo che permetta loro di essere adibiti a mansioni anche inferiori alle precedenti ai fini della conservazione nel posto di lavoro (cfr. articolo 4, comma 11, D.Lgs 223/91).

Corollario di quanto sinora detto è la conferma della impugnata sentenza.

Ed invero, la Corte d’appello di Venezia, dopo avere accertato sulla base delle risultanze istruttorie, che il servizio di manutenzione delle apparecchiature era stato esternalizzato dalle Poste, perché ritenuto antieconomico, con l’adibizione dell’attuale ricorrente (e di quanti erano addetti al suddetto servizio) a compiti diversi con il mantenimento da parte del Nascimbeni dello stesso trattamento retributivo, ha evidenziato, poi, come da tale decisione ne scaturiva come unica alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’accettazione di mansioni diverse da parte del Nascimbeni, che ben era a conoscenza della ristrutturazione aziendale ed era consapevole che le sue precedenti mansioni « erano in via di esaurimento per l’esternalizzazione delle stesse e comunque che i posti disponibili erano quelli di sportelleria ai sensi del disposto della disciplina contrattuale».

La sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata e per risultare esente da vizi sul piano logico-giuridico, va pertanto confermata nel rispetto del principio di diritto che può enunciarsi nei seguenti termini: «La disposizione dell’articolo 2103 Cc sulla regolamentazione delle mansioni del lavoratore e sul divieto del declassamento di dette mansioni va interpretata ‑ stante le statuizioni di cui alla sentenza delle Su 25033/06, ed in coerenza con la ratio sottesa ai numerosi interventi in materia del legislatore ‑ alla stregua della regola del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire una organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l’esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l’adibizione  del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte – restando immutato il livello retributivo – non si pone in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresenti l’unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo». Per concludere, il ricorso del Nascimbeni va, come detto, rigettato.

Ricorrono giusti motivi ‑ tenuto conto della natura della controversia e della questioni trattate in relazione alle quali non sono mancati anche in giurisprudenza contrasti ‑ per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

 

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

 

Nota

  

A chiarire questa ipotesi di legittimità del demansionamento è la Sezione lavoro della Cassazione che richiama l’orientamento ultimo delle Sezioni Unite (n. 25033/06) che ha spazzato via le precedenti tesi giurisprudenziali in materia di regolamentazione delle mansioni del lavoratore e di divieto di declassamento di dette mansioni. L’art. 2103 c.c. va interpretato bilanciando, da un lato, il diritto del datore di lavoro a perseguire una organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e, dall’altro, quello del lavoratore al mantenimento del posto. Pertanto, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l’esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte non si pone in contrasto con la disciplina codicistica, se rappresenta l’unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Mansioni fungibili - Sono i sindacati in sede di contrattazione collettiva ad avere il potere di identificare le mansioni fungibili (e tra di esse legittimamente interscambiabili) caratterizzate da un nucleo di omogeneità ed affinità; condizione questa che la Cassazione esclude nella fattispecie sottoposta al suo esame per essere stato il ricorrente trasferito da mansioni di tecnico di manutenzione di apparecchiature a compiti del tutto differenti, che non consentono una sia pure residuale utilizzazione della sua acquisita professionalità. Il fine resta però congruo: sopperire a contingenti esigenze aziendali.

I meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale - Con la sentenza 25033/06, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il disposto dell’articolo 2103 Cc, nella formulazione introdotta dallo Statuto dei lavoratori, garantisce la professionalità acquisita dal prestatore di lavoro e che la violazione della prescrizione dell’articolo è sanzionata dalla nullità di ogni regolamento negoziale o clausola con essa confliggente. Hanno, però, poi affermato che la contrattazione può introdurre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra mansioni nella stessa area per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica, senza per questo incorrere nella sanzione di nullità.
In particolare i giudici di legittimità hanno evidenziato come le parti sociali possano legittimamente introdurre nella contrattazione collettiva clausole di fungibilità compatibili con l’articolo 2103 c.c., collocando plurime e diverse mansioni nella stessa qualifica, sicché il lavoratore inquadrato in quella qualifica è idoneo, e sa di poter essere chiamato a svolgere, mansioni diverse, in ipotesi anche di livello diverso.

Tutela dinamica delle doti lavorative - La Cassazione pone alla ribalta una interpretazione ben più elastica rispetto al passato della norma codicistica e che trova fondamento in una nuova nozione di «capacità professionale» e di «equivalenza di mansioni», scaturente dalla presa d’atto della necessità di una tutela dinamica delle doti lavorative, da accrescere anche attraverso costanti corsi professionali ormai indispensabili in ragione, proprio, delle continue innovazioni di carattere tecnologico e organizzativo.

Il bilanciamento degli interessi negli interventi del legislatore - Del resto, la ricerca di un delicato equilibrio degli interessi in gioco risulta sottesa a numerosi interventi legislativi in materia, quali ad esempio quelli relativi a:

- le lavoratrici madri, che durante il periodo di gestazione e sino a sette mesi dopo il parto, se il tipo di attività o le condizioni ambientali sono pregiudizievoli alla loro salute, devono essere spostate ad altre mansioni anche inferiori a quelle abituali, conservando la retribuzione precedente;

- i lavoratori divenuti inabili durante il rapporto lavorativo, che possono essere licenziati solo se risulti impossibile adibirli in mansioni disponibili in azienda, anche se non equivalenti, con la conservazione del trattamento della precedente qualifica;

- i lavoratori in esubero, il cui licenziamento può essere evitato proprio attraverso un accordo collettivo che permetta loro di essere adibiti a mansioni anche inferiori alle precedenti ai fini della conservazione nel posto di lavoro.

 

Francesca Savona

(fonte: D&G, Quotidiano del 27/04/2007)

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