Non erogazione del premio di produttività ad iscritti a sindacato dissenziente su altro accordo aziendale: comportamento antisindacale

 

Tribunale di Bari 5 dicembre 2005 (ord.) – Giud. Romanazzi – Sinfub provinciale di Bari (avv. Sbarra, Romani) c. Banca Popolare di Bari (avv. Veneto)

 

Condotta antisindacale – Condizionamento aziendale di sottoscrizione di un accordo  sulla ristrutturazione aziendale, nei confronti di un sindacato dissenziente, ai fini della erogazione del premio di produttività ai propri iscritti - Compressione della libertà sindacale garantita dall’art. 39 Cost. – Sussistenza -  Conseguente antisindacalità della pretesa di sottoscrizione congiunta di due accordi aziendali.

 

L' aspettativa datoriale di sottoporre la sottoscrizione dell' accordo VAP alla "condizione" della sottoscrizione del piano di riorganizzazione aziendale, desta perplessità sotto altro profilo, e cioè quando, come è appunto accaduto nei confronti delle oo.ss. dissenzienti, il prezzo della salvaguardia della descritta aspettativa diventa quello della compressione di una situazione soggettiva contrattualmente prevista. In tal caso, infatti, si travalicano i limiti della dialettica relazionale "consentita", e si assumono condotte violative di disposizioni normative.

In un contesto di tal fatta, in cui si esercita una pressione alla sottoscrizione congiunta di due accordi, e si nega ai lavoratori “dissenzienti” alla stipulazione congiunta, la possibilità di stipulare il solo accordo sul premio aziendale, si estrinseca una condotta inficiante, che finisce per incidere negativamente su una situazione soggettiva contrattualmente prevista e tutelata, di fatto precludendo la possibilità, ai lavoratori in questione, di essere messi nella condizione di percepire il trattamento economico pattiziamente concordato.

Per non tacere, poi, la circostanza della inconfigurabilità di un dovere sindacale alla contrattazione e della conseguenziale non ipotizzabilità di utilizzare strumenti di pressione per rendere coercibile un dovere giuridicamente inesistente.

Ed è di tutta evidenza che le descritte modalità comportamentali si traducono in una palese  violazione della libertà sindacale in azienda e nella contrattazione; in una evidente limitazione dell'attività del sindacato stesso, cui si nega la firma di un accordo verso il quale si è manifestata tutta la disponibilità alla stipulazione; in un inevitabile trattamento discriminatorio, consistente nella erogazione del premio a tutti i lavoratori eccezion fatta per gli iscritti alla o.s. ricorrente; ed infine in prevedibili conseguenze negative sul piano della credibilità del sindacato medesimo. In conclusione, si ha che la condotta che si assume lesiva è qualificabile alla stregua di azione antisindacale.

 

Il Giudice del lavoro di Bari

Dr.sa Giulia Romanazzi, letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 29/11/2005;

il SINFUB Provinciale di Bari, in persona del suo segretario, con ricorso ex art. 28 L. 30011970, dopo aver premesso la sua qualità di organizzazione sindacale autonoma per la tutela degli interessi dei lavoratori bancari, con numerosi iscritti presso la Banca Popolare di Bari, esponeva la denunciata vicenda antisindacale nei termini di seguito riportati:

1) nel maggio 2005 iniziava la trattativa tra le parti sindacali sia per la stipulazione degli accordi relativi alla erogazione del premio aziendale di produttività (per l' anno 2005), che per il piano di riorganizzazione aziendale proposto dalla Banca Popolare di Bari;

2) captata l' indisponibilità, da parte della o.s. ricorrente, alla sottoscrizione dell' accordo di riorganizzazione proposto dalla banca, accadeva che, nel corso di un incontro, la delegazione della BPB evidenziava che l' eventuale diniego alla sottoscrizione dell' accordo sulla riorganizzazione avrebbe pregiudicato anche l' erogazione del premio aziendale;

3) le parti sindacali addivenivano, con le o.s. non dissenzienti, alla stipulazione di entrambi gli accordi congiuntamente intesi, per cui si verificava che il Direttore Generale della BPB comunicava alle sigle sindacali stipulanti la eventuale erogazione del VAP, "erogazione vincolata all' accordo di riorganizzazione"; seguiva una comunicazione del!' Amministratore delegato, destinata a tutto il personale, con la quale si rendeva nota la sottoscrizione dell' accordo sulla riorganizzazione e si faceva presente di aver reso "operativa l' intesa sulla incentivazione";

4) a seguito di ciò, il sindacato istante comunicava all' azienda "di condividere appieno i contenuti dell' accordo sul VAP 2005 e si dichiarava disponibile alla sottoscrizione dello stesso";

5) la risposta aziendale (contenuta nella nota 24.10.05) veniva compendiata nella seguente espressione semantica: "sottoscrizione dell' intero pacchetto"; indi, si dava atto della stipulazione congiunta di entrambi gli accordi da parte delle altre o.s. maggiormente rappresentative, con la conseguente applicazione degli stessi; si proseguiva prendendo atto della disponibilità del SINFUB a sottoscrivere l' accordo sul VAP, ed invitando il sindacato in questione a sottoscrivere contestualmente anche l' accordo generale sulla riorganizzazione aziendale.

Alla stregua della descritta ricostruzione degli accadimenti, e denunciando la violazione degli artt. 40 e 12 del ccnl per i quadri, pendenti ed i dirigenti, nonché la non conformità della condotta aziendale ai dettami dell' accordo integrativo aziendale del 18.12.01 (sottoscritto anche dal SINFUB) che ha recepito la previsione dell' art. 40, ccnl, la o.s. istante deduceva la ricorrenza delle condizioni per disporre, previa declaratoria di antisindacabilità della condotta tenuta dalla BPB, la cessazione del comportamento illegittimo (rassegnava conclusioni volte alla concessione della misura di cui all' art. 28 L. 300/1970, con conseguenziale ordine di consentire al SINFUB la sottoscrizione dell' accordo sul premio aziendale, e di corrispondere a tutti gli iscritti l' intero premio 2005.

La BPB, legittimato passivo dell' odierno procedimento si costituiva in giudizio con memoria difensiva ritualmente depositata, invocando la inidoneità della condotta denunciata a cagionare una lesione della libertà sindacale; con conseguenziale impropria utilizzazione della procedura di cui all’odierno gravame.

OSSERVA

Per la valutazione del merito della fattispecie dedotta in giudizio, occorre prendere le mosse dal contenuto della prescrizione contenuta, nell' art. 40 ccnl (per i quadri direttivi e per il personale delle aziende di credito) che prevede la erogazione del premio aziendale "alle condizioni e con i criteri stabiliti dal contratto integrativo aziendale presso ciascun istituto, in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi...”.

Dal canto suo il contratto integrativo aziendale per la BPB del 18.12.01, sottoscritto anche dalla o.s. ricorrente, nel recepire la statuizione di cui all' art. 40 cit., ha previsto i criteri di determinazione del

premio aziendale stabilendo che “il premio globale, determinato dalla somma dei risultati calcolati sui coefficienti di riferimento esposti nelle tabelle sopra riportate, verrà erogato al personale secondo la riparametrazione concordata con le oo.ss.”.

Il premio aziendale è altresì previsto, per i dirigenti delle aziende di credito, dall' art. 12 del relativo ccnl (dell' 1.12.2000, pure sottoscritto dal SINFUB).

Da un'agevole lettura della richiamata normativa, affiora con tutta evidenza un dato inconfutabile: quello del diritto dei bancari all’ ottenimento del premio aziendale sia pure nei limiti della correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi, avuto riguardo agli apporti professionali, e con modalità di riparametrazione concordate con le oo.ss. La normativa pattizia, dunque, configura, in capo ai dindenti, quadri e dirigenti di istituti di credito, la titolarità di una situazione giuridica soggettiva scevra da qualunque forma di condizionamento che non sia quella della correlazione e della riparametrazione innanzi citata.

Di talchè, ad avviso dell' odierno Giudicante, l' aspettativa datoriale di sottoporre la sottoscrizione dell' accordo VAP alla "condizione" della sottoscrizione del piano di riorganizzazione aziendale, pur non  meritando censure sul piano delle relazioni industriali, avuto riguardo alle apprezzabili motivazioni (enunciate nella memoria di costituzione) che hanno indotto la BPB al progetto di riorganizzazione aziendale (tant'è che la gran parte delle sigle sindacali ha sottoscritto congiuntamente entrambi gli accordi), desta, invece, perplessità sotto altro profilo, e cioè quando, come è appunto accaduto nei confronti delle oo.ss. dissenzienti, il prezzo della salvaguardia della descritta aspettativa diventa quello della compressione di una situazione soggettiva contrattualmente prevista. In tal caso, infatti, si travalicano i limiti della dialettica relazionale "consentita", e si assumono condotte violative di disposizioni normative.

In un contesto di tal fatta, in cui si esercita una pressione alla sottoscrizione congiunta di due accordi, e si nega ai lavoratori “dissenzienti” alla stipulazione congiunta, la possibilità di stipulare il solo accordo sul premio aziendale, si estrinseca una condotta inficiante, che finisce per incidere negativamente su una situazione soggettiva contrattualmente prevista e tutelata, di fatto precludendo la possibilità, ai lavoratori in questione, di essere messi nella condizione di percepire il trattamento economico pattiziamente concordato.

Per non tacere, poi, la circostanza della inconfigurabilità di un dovere sindacale alla contrattazione e della conseguenziale non ipotizzabilità di utilizzare strumenti di pressione per rendere coercibile un dovere giuridicamente inesistente.

Ed è di tutta evidenza che le descritte modalità comportamentali si traducono in una palese  violazione della libertà sindacale in azienda e nella contrattazione; in una evidente limitazione dell'attività del sindacato stesso, cui si nega la firma di un accordo verso il quale si è manifestata tutta la disponibilità alla stipulazione; in un inevitabile trattamento discriminatorio, consistente nella erogazione del premio a tutti i lavoratori eccezion fatta per gli iscritti alla o.s. ricorrente; ed infine in prevedibili conseguenze negative sul piano della credibilità del sindacato medesimo. In conclusione, si ha che la condotta che si assume lesiva è qualificabile alla stregua di azione antisindacale.

Un accenno merita, in chiusura, l' eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'azienda resistente. Trattasi di una prospettazione non condivisibile, che fa leva su un precedente giurisprudenziale che non si attaglia al caso in esame. Infatti, dalla motivazione

della sentenza 10353/2004 della Corte di Cassazione, si evince che l'oggetto del giudizio attiene all'accertamento dell’efficacia soggettiva di un accordo integrativo aziendale nei confronti di lavoratori iscritti alla medesima o.s. stipulante, e, che, quindi, non è ravvisabile un interesse alla validità o efficacia di un contratto collettivo, da parte di una o.s. che è rimasta estranea alla stipulazione dello stesso.

Assolutamente dissimile è la fattispecie che ne occupa, atteso che l' odierna o.s ricorrente si duole del proprio mancato accesso ad una stipulazione verso cui si è manifestata condivisione e disponibilità.

Ed è perciò che in siffatta evenienza non può che pervenirsi ad una soluzione che valga ad accedere alle richieste del sindacato ricorrente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

II Giudice del Lavoro, pronunciando sulla domanda proposta ex art. 28 L. 300/1970 dal SINFUB Provinciale di Bari, in persona del suo segretario, nei confronti della Banca Popolare di Bari, in persona del legale rappresentante pro - tempore, con ricorso depositato il 9/11/2005, così provvede:

- dichiara la antisindacalità della condotta denunciata, e per l' effetto ordina alla BPB di consentire al sindacato ricorrente di sottoscrivere l' accordo sul premio aziendale, con tutte le conseguenze che ne derivano;

- condanna la BPB alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 1.800,00, di cui €. 1.000,00 per onorario, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.

Il Giudice del lavoro

Dr.sa Giulia Romanazzi

Bari 5.12.2005 (depositata in Cancelleria il 5.12.2005)

 

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