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Danno esistenziale da
immissioni: onere probatorio, anche per presunzioni
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App. Milano, II sez. civ.,
29 gennaio 2007 – Rel. Chindemi – V.P. e altri c. E. spa e Generali
assicurazioni spa
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Danno esistenziale - Da
immissioni rumorose - Allegazione del danno esistenziale lamentato,
ai fini di assolvimento della prova anche per presunzioni - Inversione
sul danneggiante dell'onere di provare che le immissioni, ancorché
illecite, non abbiano determinato conseguenze pregnanti nella
sfera soggettiva dei danneggiati.
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Il risarcimento del danno
esistenziale, riconducibile alla lesione di valori costituzionalmente
garantiti, quali i diritti fondamentali della persona, non può fondarsi su
considerazioni che, sia pure basate sulla comune esperienza, si limitino ad
un aspetto interiore della persona lesa, occorrendo la prova dell’incidenza,
in concreto, della lesione di valori fondamentali dell’individuo sulle
attività realizzatrici del soggetto danneggiato, con conseguente
alterazione, di contenuto apprezzabile, della personalità del soggetto, sia
sotto il profilo personale che relazionale, quindi “esterno”, quale
conseguenza del fatto illecito altrui.
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Anche se la lesione, è “in
re ipsa”, non ne può discendere, quale corollario, come già evidenziato,
che il danno debba essere risarcito senza che incomba sul danneggiato
l’onere quantomeno di allegare circostanze concrete che ne consentano la
prova, anche presuntiva, della sua esistenza, costituendo la lesione di
valori costituzionali un semplice indizio, sia pure di valenza pregnante,
dell’esistenza del danno che, tuttavia, dovrà essere provato facendo ricorso
ai principi generali in tema di onere della prova.
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È necessario, in altri
termini, fornire la prova testimoniale, documentale o presuntiva che
dimostri i “concreti” cambiamenti che l’illecito ha apportato, in
senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato evidenziandosi la
possibilità di far ricorso, in tema di danno esistenziale, anche alla prova
per presunzione, “mezzo di prova non relegato dall’ordinamento in grado
subordinato nella cerchia delle prove, cui il giudice può far ricorso anche
in via esclusiva” (Cass., 12.6.2006,n. 13546).
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Spetterà, pertanto, al
danneggiato allegare precise circostanze, di valenza pregnante, atte a
formare il convincimento, anche presuntivo, da parte del giudice, delle
rilevanza ai fini della lesione della sfera esistenziale, in base a
presunzioni semplici, sia pure “iuris tantum”, con conseguente inversione
dell’onere della prova a carico del danneggiante che deve provare, nella
fattispecie, che le immissioni, ancorché illecite, non abbiano determinato
conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva dei danneggiati.
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