- DANNO
BIOLOGICO, MORALE, ESISTENZIALE DA INFORTUNIO SUL LAVORO
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- Trib. Ravenna (sezione lavoro, 1°
grado) 4 febbraio 2003 (ud. 14.1.03) – Giud. Riverso - Durani Andrea (avv.
Crocetti, Marzocchi) c. Ditta Bombardini Domenico (avv. Grappadelli)
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- Infortunio sul lavoro – Mancata adozione aziendale delle
misure protettive ex art. 2087 c.c. – Risarcimento del danno biologico e morale
- Interruzione forzata e definitiva della propria attività di calciatore
semiprofessionista - Danno esistenziale – Risarcibilità.
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- Poiché lo stato psico fisico preesistente al trauma era di
completo benessere e la situazione patologica causata dall’infortunio ha
costretto il ricorrente ad interrompere la propria carriera di calciatore
semiprofessionista in seguito alle lesioni riportate, ad avviso di questo
giudice si tratta di un pregiudizio che merita di essere risarcito in quanto
riconducibile nella categoria del danno esistenziale,categoria di danno di
recente elaborazione, ma che oramai ha assunto sicura autonomia e validi
riconoscimenti nell’ambito della nostra giurisprudenza, anche di legittimità (Cass.
07.06.2000 n.7713).
- Il precedente assetto risarcitorio (incentrato sul solo
danno biologico, patrimoniale e morale) rischiava di lasciare fuori dell’area
del risarcimento diritti fondamentali il cui pregiudizio non può essere
sfornito di tutela secondo la nostra Costituzione. Proprio per colmare queste
lacune si è avvertita la necessità della nuova categoria del “danno
esistenziale”, originariamente riferito al solo specifico aspetto della vita di
relazione, e poi progressivamente ampliato ad ogni violazione di diritti
fondamentali della persona. Il danno esistenziale è assurto così ad una nuova
categoria di danno risarcibile nella quale trovano posto tutte le lesioni (in
sé e per sé considerate) prodotte dalle violazioni dei diritti fondamentali prima
ricordati.
- E’ un danno diverso sia da quello patrimoniale (non si ha
riguardo al reddito), sia da quello biologico(non si ha riguardo all’integrità
psico fisica dell’individuo e quindi al bene salute in senso stretto), sia da
quello non patrimoniale (non si riferisce alle afflizioni o patimenti morali in
senso stretto), che nel caso di specie si addiziona a quest'ultimi due.
- L’elaborazione del danno esistenziale, come autonoma
categoria di danno alla dignità della persona ed alla qualità della vita,
riceve poi dal diritto del lavoro ulteriori elementi di sostegno tanto in base
all’art. 41 della Cost. che impedisce all’attività di impresa di ledere la
“dignità umana”; tanto in virtù della clausola generale di cui all’art. 2087
c.c. che fa carico al datore di lavoro di tutelare, nell’esecuzione del
rapporto contrattuale, non solo l’integrità fisica, ma anche la personalità
morale del lavoratore.
- Svolgimento del processo
- Con ricorso depositato il 4.7.2001 Andrea Dirani adiva
questo giudice del lavoro ed esponeva: di essere stato dipendente della ditta
CIS Bombardini Domenico, corrente in Lugo, con la qualifica di operaio; che in
data 23.8.1999, insieme ad altri colleghi, veniva inviato al lavoro presso il
cantiere edile sito all’interno del complesso immobiliare Scuola Ragionieri ITC
Compagnoni di Lugo al fine di eseguire opere di impermeabilizzazione del tetto
dell’immobile; che durante l’esecuzione delle proprie mansioni sopra il tetto
dell’edificio andava a finire sopra un lucernaio della dimensione di circa 1 mq
che risultava completamente occultato alla vista perché ricoperto in precedenza
con polistirolo e nylon; che nel passare sopra al lucernaio provocava la
rottura del pannello di polistirolo che lo ricopriva ed attraverso lo spazio
del lucernaio precipitava due piani più sotto; che veniva trasportato al pronto
soccorso di Lugo dove vennero prestate le prime cure; che l’infortunio gli
provocò varie lesioni, tra cui la frattura del sacro coccige, con gli esiti
invalidanti ed i danni descritti in ricorso; che era evidente la responsabilità
civile e penale del datore di lavoro convenuto per la violazione degli artt.
2087 e 2043 c.c. e delle specifiche disposizioni di natura preventiva indicate
in ricorso.
- Sulla scorta di queste premesse di fatto il ricorrente,
precisato che per l’infortunio era pure pendente un procedimento penale,
chiedeva la condanna del convenuto a risarcirgli tutti i danni subiti sub
specie di danno biologico, danno patrimoniale, danno morale ed esistenziale;
allegava in particolare, in relazione alla identificazione e valutazione dei
danni, che a seguito degli esiti dell’incidente aveva dovuto cambiare il
proprio progetto di vita, sia perché aveva dovuto abbandonare il proposito di
avviare un’impresa edile per la cui realizzazione aveva già conseguito il
diploma di geometra, sia perché aveva dovuto cessare l’attività calcistica che
egli praticava anche in categorie di eccellenza, conseguendo pure discrete
soddisfazioni economiche.
- Il convenuto CIS Bombardini si costituiva in giudizio
eccependo la mancanza di qualsiasi propria responsabilità in relazione
all’infortunio occorso al ricorrente; sosteneva di aver rispettato tutte le
norme di sicurezza anche in relazione alla protezione dal lucernaio sul quale
aveva sistemato delle tavole di legno atte ad impedire a chiunque di cadere di
sotto; che peraltro queste tavole erano state autonomamente rimosse dagli
operai della ditta Euroedit, i quali avevano provveduto pure a ricoprirlo con
il nailon e il polistirolo, senza autorizzazione né comunicazione di sorta;
sosteneva altresì che il giorno dell’incidente i propri operai si erano messi
d’accordo per recarsi a lavorare un giorno prima della riapertura del cantiere
dopo la pausa estiva; aggiungeva infine che alla produzione dell’evento aveva
concorso l’imprudenza del lavoratore ricorrente che, pur non avendo mai
lavorato in quel cantiere,appena giunto sul posto era andato a prendere un
bidone che si trovava sul lucernaio.
- (omissis)
- La causa è stata istruita con documenti, testimonianze ed
una C.T.U. medico legale; dopo la discussione veniva pronunciata la decisione
di cui al dispositivo.
- Motivi della
decisione
- 1. Risulta dal rapporto dell’AUSL, servizio di prevenzione e
sicurezza, in atti, che l’incidente di cui si discute è avvenuto durante i
lavori di ampliamento della sede dell’Istituto Tecnico Commerciale Compagnoni
di Lugo di proprietà della Provincia di Ravenna, committente dei lavori che
controllava l’esecuzione delle opere in forza del proprio incaricato e tecnico
di cantiere geometra Casadio (v. test.).
- Impresa appaltatrice dei lavori (per un corrispettivo di
oltre 1 miliardo e 300 milioni di lire; v.contratto in atti) era l’Euroedit
s.a.s., la quale si avvalse delle prestazioni di alcuni subappaltatori; nel
cantiere oltre all’Euroedit operavano infatti altre sei imprese (“vi erano 4
subappalti e due subcontratti”; test. Casadio), tra cui la ditta CIS di
Bombardini alla quale erano state affidate le opere di impermeabilizzazione del
tetto.
- E’ provato ed incontestato che il ricorrente sia precipitato
all’interno di un lucernaio mentre stava lavorando sul tetto il 23.08.1999. Il
fatto è avvenuto alla ripresa dell’attività lavorativa dopo la pausa estiva; la
ripresa era stata programmata dalla provincia di Ravenna per il giorno 24
agosto 1999 (vedi libro giornale dei lavori); ma, come risulta da tutte le prove
in atti, gli operai della ditta CIS (oltre al ricorrente, Bellettini Luciano,
Sarra Francesco e Pozzetti Mauro) sono stati comandati a recarsi nel cantiere
un giorno prima dell’apertura, dal datore di lavoro e titolare della ditta
Bombardini Domenico, per proseguire i lavori interrotti sul tetto prima delle
ferie; per entrare nel cantiere i lavoratori scavalcarono un cancello chiuso
con catena di ferro e lucchetto per espressa disposizione impartita loro dal
Bombardini, interpellato sul punto dai medesimi lavoratori; ed è quindi
infondato l’assunto secondo cui si sarebbero introdotti in cantiere secondo una
loro scelta.
- Il ricorrente era al suo primo giorno di lavoro presso quel
cantiere e l’infortunio avvenne dopo diverso tempo dall’inizio dell’attività
lavorativa (dopo un’ora,“qualche ora”, tre ore, secondo le dichiarazioni rese
rispettivamente da Bellettini, Sarra e Pozzetti alla P.S.), allorché si era
recato a prendere un bidone contenente adesivo (della ditta Bombardini)
sistemato sopra un lucernaio, a sua volta ricoperto con nylon e polistirolo, e
reso pertanto completamente non visibile (v. test.Bellettini e Sarra); sotto il
peso della sua persona la copertura cedeva ed il ricorrente rovinava a terra
due piani più sotto.
- Alla stregua di queste chiare e non disputabili premesse
appare in tutta evidenza la responsabilità del datore di lavoro, il quale a
mente dell’art 2087 c.c. aveva l’obbligo di assicurare ai propri dipendenti un
ambiente di lavoro sicuro e conforme a tutte le cautele e prescrizioni previste
dalla legge, dalla tecnica e dal comune buon senso.
- (omissis)
- Dalla relazione peritale emerge
anzitutto l’esclusione di qualsiasi danno permanente alla capacità lavorativa;
da ciò consegue che il ricorrente non abbia diritto al risarcimento per invalidità
permanente mancando il presupposto rappresentato dall’esistenza del
pregiudizio; nemmeno ha diritto al risarcimento per il periodo di inabilità
temporanea essendo stato indennizzato dall’INAIL per i giorni in cui non ha
lavorato; neppure è provato che il danno subito per l’inabilità temporanea sia
stato maggiore di quello indennizzato dall’INAIL sicché il ricorrente non può
chiedere l’attribuzione del c.d. danno differenziale (in ipotesi dovuto per il
venir meno dell’esonero del datore in conseguenza della sussistenza della
responsabilità penale ex artt.10 e 11 del dpr 1124/65).
- Va pure affermato sotto questo profilo che il ricorrente non
può rivendicare alcun tipo di riparazione per il fatto di aver deciso dopo
l’amara esperienza dell’incidente di abbandonare il proposito di esercitare
l’attività edile, posto che egli non sarebbe impedito a svolgerla in
conseguenza agli esiti dell’infortunio.
- Risulta invece provato (v. test. e Ctu) che il ricorrente
abbia dovuto interrompere la propria attività di calciatore in seguito alle
lesioni riportate edelle fratture subite (a carico del mento, del rachide
cervicale, del sacro coccige, del calcagno dx, del ginocchio dx).
- In particolare secondo la CTU “lo stato psico fisico
preesistente al trauma era di completo benessere pertanto la situazione
patologica causata dall’infortunio ha notevolmente inciso soprattutto
psicologicamente sul signor Dirani, che è stato anche costretto ad interrompere
la propria carriera di calciatore semiprofessionista in seguito alle lesion
iriportate”.
- Ad avviso di questo giudice si tratta di un pregiudizio che
merita di essere risarcito in quanto riconducibile nella categoria del danno
esistenziale,categoria di danno di recente elaborazione, ma che oramai ha
assunto sicura autonomia e validi riconoscimenti nell’ambito della nostra
giurisprudenza, anche di legittimità (Cass. 07.06.2000 n.7713).
- E’ noto che il danno esistenziale deriva la propria
affermazione sulla base della sperimentata tecnica già utilizzata nel passato
per l’individuazione come autonoma voce risarcitoria del danno biologico.
- Il presupposto è che esistano diritti fondamentali della
persona, collocati al vertice della gerarchia dei valori espressi
dall’ordinamento, che meritano di essere tutelati in quanto tali (salute,
dignità, identità, immagine, professionalità, libertà sessuale, vita di
relazione, ecc.), pur se la loro lesione non si risolva in pregiudizi di tipo
patrimoniale.
- Si registra però l’insufficienza a risarcirli sia attraverso
l’art.2059 c.c. in quanto relativo al “danno non patrimoniale” soggettivamente
inteso ossia al danno morale, c.d. pretium doloris,tutelato nei soli casi
previsti dalla legge (reato);sia attraverso l’art. 2043 c.c. inteso nella
tradizionale accezione del danno patrimoniale (come “danno conseguenza”
economicamente valutabile).
- Per ampliare queste anguste frontiere risarcitorie si è
perciò parlato, a proposito delle lesioni ai diritti fondamentali, di “danni
eventi” suscettibili di essere risarciti in sé e per sé, per la serie di
lesioni che essi stessi rappresentano a carico della persona intesa in senso
ampio (della sua dignità e libertà), a prescindere dalle conseguenze
patrimoniali che comportano.
- Tali danni sono risarcibili attraverso un’ interpretazione
costituzionalmente orientata ed estensiva dell’art.2043 (che postula la sola
ingiustizia del danno), letto in combinazione con le norme che nella Carta
Costituzionale tutelano i valori fondamentali della persona (per la salute in
combinato con l’art.32 della Cost.; e per gli altri diritti della persona in
collegamento con gli artt. 2, 3, 41), tutte norme che per risalente
orientamento giurisprudenziale sono pienamente e direttamente operanti anche
nei rapporti tra privati (sentenze 184/1986 e 356/91 della Corte Cost.).
- 6. Fino a qualche tempo fa per tutelare alcuni di questi
diritti fondamentali si era fatto ricorso ad un concetto ampio di danno
biologico di cui erano stati visti come componenti ( ad es. il danno sessuale,
la vita di relazione, il danno estetico).
- E’ stato però rilevato che il concetto di danno biologico –
inevitabilmente correlato alle lesioni del bene salute – non è sempre idoneo ad
assicurare la tutela risarcitoria: come nei casi di molestie sessuali o di
demansionamento o di mobbing in cui il danno arrecato alla persona può
prescindere da qualsiasi compromissione della sua salute ( e solo eventualmente
cumularsi con una componente psicopatologica ).
- La tecnica utilizzata rischiava pertanto di lasciare fuori
dell’area del risarcimento diritti fondamentali il cui pregiudizio non può
essere sfornito di tutela secondo la nostra Costituzione.
- Proprio per colmare queste lacune si è avvertita la
necessità della nuova categoria del “danno esistenziale”, originariamente
riferito al solo specifico aspetto della vita di relazione, e poi
progressivamente ampliato ad ogni violazione di diritti fondamentali della
persona.
- Il danno esistenziale è assurto così ad una nuova categoria
di danno risarcibile nella quale trovano posto tutte le lesioni (in sé e per sé
considerate) prodotte dalle violazioni dei diritti fondamentali prima
ricordati.
- E’ un danno diverso sia da quello patrimoniale (non si ha
riguardo al reddito), sia da quello biologico(non si ha riguardo all’integrità
psico fisica dell’individuo e quindi al bene salute in senso stretto), sia da
quello non patrimoniale ( non si riferisce alle afflizioni o patimenti morali
in senso stretto).
- L’elaborazione del danno esistenziale, come autonoma
categoria di danno alla dignità della persona ed alla qualità della vita,
riceve poi dal diritto del lavoro ulteriori elementi di sostegno tanto in base
all’art.41 della Cost. che impedisce all’attività di impresa di ledere la
“dignità umana”; tanto in virtù della clausola generale di cui all’art.2087
c.c. che fa carico al datore di lavoro di tutelare, nell’esecuzione del
rapporto contrattuale, non solo l’integrità fisica, ma anche la personalità
morale del lavoratore.
- 7. Nel caso che si giudica va dunque riconosciuto che
l’impedimento alla prosecuzione dell’attività sportiva che il ricorrente praticava
a livelli semiprofessionistici, deve essere configurato come lesione di un
diritto fondamentale rientrante nel catalogo dei diritti inviolabili sancito
dall’art.2 della Cost.; e ciò sia perché attiene ad uno degli aspetti più
qualificanti della persona, sia perché è destinato a svolgersi nel contesto di
rapporti interpersonali nei quali si svolge la personalità; basti osservare che
l’interruzione di una pratica sportiva ha ricadute negative immediate da una
parte sul piano del benessere individuale, della felicità della persona e della
realizzazione della propria dimensione di vita; e dall’altra parte sul versante
della vita di relazione, del rapporto proficuo con gli altri, del
consolidamento e dell’arricchimento della trama delle relazioni umane.
- Il pregiudizio esistenziale che si intende qui risarcire non
si è risolto poi nella mera lesione di un diritto della persona (in sé
considerato, o danno evento, pur ritenuto sufficiente ai fini del
risarcimento), ma ha pure prodotto concrete conseguenze pregiudizievoli, ossia
modificazioni peggiorative dell’agire del ricorrente obiettivamente
riscontrabili rispetto al suo modello di vita precedente all’ infortunio;
sicché sono soddisfatti tanto l’ingiustizia del danno ( inteso come lesione di
una posizione soggettiva qualificata) tanto l’esistenza del pregiudizio stesso
(come peggioramento concreto della qualità della vita).
- Non si è poi trattato di una lesione rinchiusa nella sfera
dei patemi d’animo, nel foro interno ed emotivo dell’individuo, e non può essere
quindi confusa con il pregiudizio morale in senso soggettivo, di cui non
costituisce alcuna duplicazione risarcitoria.
- 8. Sotto il profilo della liquidazione
risarcitoria del danno esistenziale, mancano ancora indicazioni normative e
sino ad oggi la giurisprudenza non ha elaborato tabelle di riferimento valide
per la generalità dei casi come per il danno biologico, sicché i procede con un
criterio esclusivamente equitativo ai sensi degli artt.2056 – 1226 c.c.
- Del resto data la natura del danno esistenziale, che
comprende la lesione di svariati diritti fondamentali, fra loro anche assai
diversi, difficilmente potranno trovarsi criteri oggettivi come per il danno
biologico; occorrerà quindi procedere caso per caso, (tenendo conto dei soliti
parametri oggettivi a seconda del tipo di lesione, del diritto che viene in
rilievo, della gravità della lesione, della sua durata, del livello di
realizzazione precedente, dell’età dell’offeso, ecc.).
- 9. Ai fini della liquidazione dei danni va anche tenuto
conto, come si diceva, che nei fatti descritti deve essere riconosciuta, incidenter
tantum, la presenza degli estremi della responsabilità penale (in relazione
alla fattispecie di lesioni colpose aggravate, per la plurima violazione di
regole a contenuto precauzionale e cautelare); sicché al ricorrente spetta il
risarcimento dei danni richiesti in giudizio i quali ammontano (in applicazione
delle risultanze della ctu medico legale e dei criteri di liquidazione in uso
nelle tabelle adottate presso questo Tribunale) ai seguenti importi:
- a. per 130 giorni di
danno biologico temporaneo totale =Euro 4498,34 (130 gg. totale x 67.000 lire
al giorno = 8.710.000 lire da convertire in
euro )
- b. per 30 giorni di
danno biologico temporaneo parziale al 50% = Euro 519,04 ( 30 gg. x 33.500 lire
al giorno = 1.005.000 lire da convertire in euro)
- c. per 27 giorni di
danno biologico parziale al 30% = Euro 280,28 (27 gg. x 20100 lire = 542.700
lire da convertire ).
- d. per l’8% di danno
biologico permanente = Euro 19.145,71 ( 8 punti di invalidità X 245.466 pari al
valore di punto X 18,878 corrispondente al coefficiente di capitalizzazione
rapportato all’età = 37.071257,184 lire da convertire in euro)
- e. Spese = 775,98 Euro
- f. danno morale
12.221,685 Euro (equitativamente determinato nella metà del danno biologico
totale pari ad euro 24.443,37)
- g. danno esistenziale
10.000 Euro in via equitativa (tenuto conto di tutti i parametri oggettivi
sopraindicati).
- Sulle stesse somme spettano rivalutazione ed interessi
legali secondo le previsioni di legge; le spese legali seguono la soccombenza
come in dispositivo; quelle fra la Cis e i chiamati in causa si compensano per
giusti motivi.