Risarcibilità dei danni da demansionamento in via equitativa, dietro accertamento per presunzioni e senza onere di prova da parte del lavoratore di pregiudizi di sorta

 

Corte di cassazione, sez. lav. 12 novembre 2002, n. 15868 (ud. 3 giugno 2002) – Pres. Ciciretti – Rel. Prestipino – Pournos G. (avv. Boursier Niutta) c. Panalpina Trasporti Mondiali SpA (avv. Picone)

 

Demansionamento -  Comporta di per se danni alla professionalità e all’autorealizzazione nel lavoro  e nel contesto sociale -  Risarcibilità  con liquidazione equitativa giudiziale.

 

Posto che dalla attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle assegnategli al momento della assunzione in servizio può derivare non solo la violazione dell'art. 2103 c.c., ma anche la lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, garantito dagli artt. 1 e 2 della Costituzione, e posto che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, promanantesi nella vita professionale e di relazione dell'interessato e avente indubbia natura patrimoniale, è suscettibile, di per sé, di risarcimento, l'ammontare di tale risarcimento può essere determinato dal giudice del merito mediante valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c. c., anche in mancanza della allegazione di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, la liquidazione dovendo essere effettuata in base all'apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, alla entità e alla durata del demansionamento nonché alle altre circostanze del caso concreto (1).

Svolgimento del processo

Con ricorso del 16 maggio 1991 Georges Pournos conveniva davanti al Pretore del lavoro di Milano la s.p.a. Panalpina Trasporti Mondiali, della quale era dipendente, ed esponeva che con sentenza emessa dal medesimo Pretore di Milano il 6 aprile 1990 e passata in giudicato era stato accertato che nel periodo dal 1° febbraio 1988 al 30 maggio 1990, durante il quale era stato disposto prima il suo trasferimento da Milano a Bologna e, poi, da Bologna a Lucernate di Rho, la società lo aveva adibito a mansioni inferiori a quelle per le quali lo aveva assunto (quale corrispondente di lingua greca) e, inoltre, che analogo demansionamento gli era stato imposto anche nel periodo successivo, vale a dire dal 1° giugno 1990 in poi. Il ricorrente chiedeva, quindi, che la convenuta, previa declaratoria dell'illegittimo comportamento dalla stessa posto in essere anche nel secondo periodo, fosse condannata a risarcirgli i danni da lui subiti in entrambi i periodi.

Instauratosi il contraddittorio, il Pretore con sentenza del 30 ottobre 1991 accoglieva il ricorso e condannava la società Panalpina a pagare al Pournos, a titolo di risarcimento dei danni, la complessiva somma di L. 20.000.000.

Questa pronuncia, impugnata dalla società Panalpina, veniva riformata dal Tribunale di Milano con sentenza del 20 ottobre 1993, con la quale veniva rigetta la domanda proposta dal Pournos.

A seguito di ricorso proposto da quest'ultimo, questa Corte con sentenza n. 10196 del 18 ottobre 1997 cassava la decisione impugnata e rinviava la causa al Tribunale di Lodi.

Riassunto il giudizio dal Pournos, il giudice del  rinvio, con sentenza del 29 marzo 1999, in riforma della pronuncia resa nel giudizio di primo grado dal Pretore di Milano, rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dal lavoratore e condannava lo stesso a restituire alla società Panalpina la somma di danaro erogatagli in esecuzione della sentenza appellata, oltre agli interessi al tasso legale.

Il Tribunale di Lodi osservava, riguardo al primo periodo - in relazione al quale il demansionamento subito dal lavoratore era stato oggetto di accertamento con sentenza passata in giudicato - che, non avendo il Pournos dimostrato in concreto il danno subito, non poteva essere accolta la domanda di risarcimento, dato che, nella ricorrenza di "una assoluta carenza probatoria", non poteva essere condiviso "l'automatismo operato in prime cure" mediante la disposta liquidazione equitativa; e, quanto al secondo periodo, che dalle deposizioni testimoniali erano risultate smentite le allegazioni del Pournos circa lo svolgimento di mansioni inferiori a quelle assegnategli al momento dell'assunzione in servizio.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pournos in base a due motivi.

La società Panalpina ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso il Pournos denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2909, 2103, 1226 c.c. e il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostiene che il Tribunale non avrebbe applicato i principi di diritto più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno conseguente al demansionamento subito dal lavoratore, giacché, una volta definitivamente accertato - con efficacia di giudicato, come aveva rilevato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10196 del 1997 - che nel periodo dal 1° febbraio 1988 al 30 maggio 1990 gli erano state attribuite mansioni inferiori a quelle per le quali era stato assunto, occorreva valutare il comportamento posto in essere dal datore di lavoro, per verificare se il fatto in sé dell'assegnazione alle inferiori mansioni, oltre a provocare un concreto pregiudizio alla sua vita di relazione, avesse causato la lesione dei valori della sua personalità, in modo da consentire la liquidazione equitativa del complessivo danno da lui patito.

Questo motivo è fondato.

La censura dedotta dal Pournos, come va subito rilevato per disattendere la corrispondente eccezione preliminare formulata dalla società controricorrente, non supera l'ambito del sindacato della Corte di Cassazione sulla sentenza del giudice del rinvio, ponendosi la stessa, viceversa, proprio nel solco tracciato dalla precedente pronuncia di legittimità.

Come si legge in tale pronuncia, il Tribunale di Milano aveva stigmatizzato l'operato del primo giudice, il quale aveva collegato in maniera automatica il risarcimento al demansionamento, perché non era stato tenuto conto del fatto che "non era stata acquisita la prova in ordine alle effettive mansioni per svolgere le quali il dipendente era stato assunto"; e il Pournos aveva censurato questa motivazione in base al rilievo che il giudice di appello, "pur riconoscendo che quella pronunciata il 6 aprile 1990 dal Pretore di Milano aveva acquisito forza di giudicato in ordine alla dequalificazione delle mansioni attribuitegli, ne aveva poi disconosciuto l'efficacia vincolante ai fini risarcitori, rilevando una presunta deficienza probatoria relativamente alle mansioni che con il contratto di assunzione erano state affidate al lavoratore".

Questa censura, come aveva rilevato la Corte, era fondata, dato che nella precedente sentenza ormai passata in giudicato il Pretore di Milano, dopo aver individuato tanto le originarie mansioni assegnate al lavoratore quanto quelle attribuitegli in un momento successivo, aveva concluso per la non equivalenza delle prime in relazione alle seconde; sicché, in forza dei principi enunciati dalla giurisprudenza relativamente alla formazione del giudicato e alla efficacia oggettiva che ne consegue, il giudice di appello non poteva "rimettere in discussione sia le mansioni oggetto della assunzione in servizio che quelle successivamente svolte in occasione dei due precedenti trasferimenti e il carattere deteriore di queste rispetto alle prime".

Come  risulta  da  queste  argomentazioni  e  al contrario di quanto sostiene la società resistente, la doglianza  ora  dedotta  dal  Pournos  è  perfettamente aderente al tema discusso nella precedente sentenza emanata da questa Corte: la cui motivazione non solo era stata per intero rivolta proprio a sindacare la decisione, impugnata dal lavoratore, con la quale dal Tribunale di Milano era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno, ma addirittura già conteneva - a ben vedere,  proprio per  aver  fatto  riferimento all'elemento oggettivo del demansionamento - i criteri direttivi ai quali il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi nella liquidazione del danno  (e ai quali, come si vedrà, lo stesso non si è uniformato).

Ciò premesso, riconosciuta l'ammissibilità della censura, per rilevarne la fondatezza va richiamata la sentenza n. 13299, emanata da questa Corte il 16 dicembre 1992, alla quale ha fatto riferimento il Pournos nel ricorso per cassazione e che, in effetti, ha costituito punto fermo per la successiva elaborazione giurisprudenziale in tema di conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 2103 c.c. da parte del datore di lavoro.

In tale sentenza è stato affermato che l'illegittima assegnazione del lavoratore a mansioni diverse e di minor qualificazione rispetto a quelle anteriori non solo viola lo specifico divieto posto dalla disposizione di legge, ma integra la lesione di un diritto fondamentale dello stesso lavoratore, quale cittadino, in ordine alla esplicazione della sua personalità anche nel luogo di lavoro - garantita dagli artt. 1 e 2 della Costituzione - con la conseguenza che il pregiudizio correlato a tale lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato, ha una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento, per la cui determinazione può trovare applicazione l'art. 1226 c.c. che consente al giudice di procedere alla liquidazione del danno con criterio equitativo.

Avuto riguardo a questo fondamentale principio direttivo - sempre poi interamente recepito, come sopra è stato detto, dalla giurisprudenza di legittimità (v., fra le altre sentenze, Cass. 18 ottobre 1999 n. 11727, Cass. 16 novembre 2000 n. 14443 e Cass. 2 novembre 2001 n. 13580) - affetta dai vizi denunciati dal ricorrente deve essere considerata la motivazione che sorregge la sentenza impugnata su questo punto della controversia, dato che il Tribunale di Lodi, venendo meno a quello che era un suo precipuo dovere, non ha compiuto alcun accertamento in ordine alla lesione del diritto alla esplicazione della personalità del Pournos nel luogo di lavoro, con riflessi nella sua vita professionale e di relazione, né ha considerato che la mancata allegazione di uno specifico elemento di prova diretta in merito al pregiudizio derivante da tale lesione non valeva ad escludere la valutazione equitativa del danno.

Per quanto concerne, in particolare, questo secondo vizio che inficia la sentenza impugnata, è noto che il potere discrezionale assegnato dall'art. 1226 c.c. al giudice del merito presuppone la ricorrenza di una duplice condizione e cioè che sia certa l'esistenza del danno e che sia impossibile o sommamente difficile provarne il preciso ammontare (cfr., fra le tante sentenze, Cass. 11 febbraio 1998 n. 1382 e Cass. 12 gennaio 1996 n. 188) e, a tal fine, vanno tenuti presenti i seguenti criteri: a) poiché la liquidazione equitativa del danno va effettuata soprattutto quando, in relazione alla peculiarità del fatto dannoso, riesca difficoltosa la precisa determinazione del pregiudizio subito dal danneggiato, il giudice, pur essendo tenuto a  dare  conto  degli  elementi  di  fatto  presi  in considerazione per pervenire alla decisione finale, non è però obbligato a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata del rapporto di consequenzialità fra gli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, sufficiente essendo che il suo accertamento scaturisca dall'apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e "da un esame della situazione processuale globalmente considerata" (Cass. 15 gennaio 2000 n. 409 e Cass. 25 settembre 1998 n. 9588); b) la liquidazione equitativa, proprio riguardo alla specifica materia oggetto del presente giudizio, deve essere compiuta anche quando sia addirittura mancata la dimostrazione, in via diretta, dell'esistenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale (Cass. 16 novembre 2000 n. 14443), dato che la prova presuntiva va ricavata dagli elementi di fatto relativi alla durata del demansionamento e dalle altre circostanze del caso concreto (Cass. 2 novembre 2001 n. 13580).

Tenuto conto di tutti questi rilievi, non può essere tenuta ferma la sentenza impugnata nella parte in cui è stato escluso il risarcimento del danno derivante dal demansionamento (ormai definitivamente) acclarato nella sentenza passata in giudicato, avendo il giudice del rinvio, senza svolgere alcuna indagine in ordine alla concreta lesione patita dall'interessato e in base a una non attenta lettura della sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte, preteso che da parte del danneggiato venisse fornita la prova rigorosa di un danno il cui ammontare era sommamente difficoltoso dimostrare.

Con il secondo motivo dell'impugnazione il ricorrente deduce un ulteriore vizio di violazione di legge (artt. 2909, 2103, 1226 c.c.) e di motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c., e lamenta che il Tribunale di Lodi abbia ritenuto che fosse carente la prova in ordine all'attuato demansionamento anche nel secondo periodo (dal 1° giugno 1990 al 16 maggio 1991) . Sostiene il Pournos che il Tribunale ha lasciato intendere che le successive mansioni erano inferiori a quelle originarie e che l'errore di fondo che inficia la sentenza impugnata consiste nell'assunto secondo cui bene aveva fatto la società datrice di lavoro ad attribuire al lavoratore tali inferiori mansioni per essere state soppresse quelle in precedenza assegnategli (di traduttore dalla lingua greca).

Questo motivo non può essere oggetto di esame e di decisione da parte della Corte, giacché, come bene deduce la società resistente, la questione relativa al suddetto secondo periodo era ormai preclusa - e sulla stessa, per conseguenza, non doveva essere svolta alcuna indagine da parte del giudice del rinvio - non avendo il Pournos a suo tempo censurato davanti a questa Corte, su questo punto della controversia, la sentenza emessa dal Tribunale di Milano.

Come risulta dal precedente ricorso per cassazione nonché dal contenuto della sentenza emessa da questa Corte il 18 ottobre 1997, il Pournos con il suddetto ricorso aveva investito la sentenza di appello solamente nella parte in cui era stata rigettata la sua domanda di danni relativa al primo periodo, ma non aveva dedotto alcuna specifica doglianza riguardo al mancato riconoscimento del demansionamento per il periodo dal 1° giugno 1990 al 16 maggio 1991: tanto è vero che la Corte nella decisione sopra indicata non aveva speso alcuna parola per argomentare su tale secondo periodo, avendo conclusivamente rilevato, a compendio di tutte le considerazioni esposte per sindacare la decisione impugnata, che, una volta "rilevate le conclusioni raggiunte con il precedente giudicato, al giudice di appello era inibito rimettere in discussione sia le mansioni oggetto della assunzione che quelle successivamente svolte in occasione dei due precedenti trasferimenti e il carattere deteriore di queste rispetto alle prime".

Pertanto, per effetto della intervenuta preclusione nella precedente fase del giudizio, il processo su questo punto della controversia non poteva proseguire davanti al giudice del rinvio, il quale, lungi dal deciderla nel merito, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della relativa questione dedotta dall'interessato, non più prospettabile, per conseguenza, con l'impugnazione per cassazione.

Avuto riguardo a tutte le argomentazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo del ricorso e pronunciando sul secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata. La cassazione - in applicazione, rispettivamente, degli artt. 383, primo comma, e 382, terzo comma, secondo periodo, c.p.c. - deve essere seguita dal rinvio della causa ad un altro giudice per la parte relativa al primo periodo del dedotto demansionamento (1° febbraio 1988-30 maggio 1990) e senza rinvio per la parte relativa al secondo periodo (1° giugno 1990-16 maggio 1991).

Il giudice del rinvio, che deve essere designato nella Corte di appello di Brescia, dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: "posto che dalla attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle assegnategli al momento della assunzione in servizio può derivare non solo la violazione dell'art, 2103 c.c., ma anche la lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, garantito dagli artt. 1 e 2 della Costituzione, e posto che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, promanantesi nella vita professionale e di relazione dell'interessato e avente indubbia natura patrimoniale, è suscettibile, di per sé, di risarcimento, l'ammontare di tale risarcimento può essere determinato dal giudice del merito mediante valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche in mancanza della allegazione di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, la liquidazione dovendo essere effettuata in base all'apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, alla entità e alla durata del demansionamento nonché alle altre circostanze del caso concreto".

Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata per la parte relativa al primo periodo del dedotto demansionamento (1° febbraio 1988-30 maggio 1990) e rinvia la causa alla Corte di appello di Brescia. Pronunciando sul secondo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata per la parte relativa al secondo periodo (1° giugno 1990-16 maggio 1991). Il giudice del rinvio pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

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(1) Le sentenze citate in motivazione si trovano pubblicate nel sito ed in ogni caso nell’appendice del libro di Mario Meucci, Danni da mobbing e loro risarcibilità, Ediesse ed., Roma 2002.

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