Sul danno esistenziale da demansionamento

  

Nota a Corte di Appello di Campobasso, sez. lav., sentenza 17 gennaio 2007, n. 22

 

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Campobasso affronta la questione, di particolare attualità e rilevanza, della risarcibilità del danno esistenziale subito dal prestatore di lavoro quale conseguenza del demansionamento[1], offrendo una soluzione interpretativa che, specialmente sotto il profilo della prova del danno, si segnala all'attenzione dell'operatore per i suoi riflessi favorevoli nei confronti del lavoratore.

La decisione in commento trae origine da una fattispecie di dequalificazione professionale attuata dall'Amministrazione Comunale di Campobasso ai danni di un proprio dipendente, il quale, a seguito dello svolgimento delle elezioni comunali del 2001, era stato destinatario di una serie di provvedimenti che avevano di fatto comportato la privazione e lo svuotamento del contenuto delle mansioni corrispondenti alla sua qualifica funzionale (collaboratore professionale dell'Area amministrativa).

La Corte molisana - nel riformare la sentenza pronunciata dal giudice di prime cure (Trib. Campobasso 8 giugno 2005, n. 217) che aveva respinto la richiesta risarcitoria del dipendente comunale - enuclea il principio secondo cui il danno non patrimoniale (sub specie il danno esistenziale) determinato dal demansionamento è risarcibile quale conseguenza automatica del demansionamento medesimo (cd. danno in re ipsa), con facoltà di liquidazione giudiziale in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.

La corretta comprensione del principio di diritto affermato dalla Corte territoriale presuppone una sintetica ricostruzione di questioni giuridiche distinte ma strettamente collegate tra di loro: a) l'individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie del demansionamento; b) la selezione dell'area dei danni (patrimoniali e non) risarcibili quali conseguenza della dequalificazione; c) la questione, di carattere spiccatamente processuale, della necessità o meno da parte del lavoratore di fornire la prova dei danni subiti per effetto del demansionamento.

Con riferimento alla prima questione, dottrina[2] e giurisprudenza[3] sono unanimi nel ritenere che il nostro ordinamento attribuisce al datore di lavoro il potere di modificare unilateralmente il tipo di attività lavorativa cui adibire il prestatore (cd. ius variandi), quale espressione del suo diritto di organizzare liberamente la propria impresa.

Tale potere non è tuttavia discrezionale poiché il datore, nell'esercizio dello ius variandi, può adibire il lavoratore soltanto a mansioni superiori ovvero a mansioni "equivalenti" alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna di­minuzione della retribuzione, in modo tale da consentirgli la conservazione e l'arricchimento del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto[4].

Il diritto al disimpegno della prestazione lavorativa secondo la qualifica e le mansioni di assunzione o quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita ovvero quelle equivalenti alle ultime effettivamente svolte (art. 2103 c.c.)[5] trova un fondamento normativo non soltanto nell'art. 2103 c. c., ma anche nell'art. 2, comma, Cost., il quale, nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, tutela il diritto del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità sul luogo di lavoro secondo le mansioni o la qualifica spettantegli per legge o per contratto[6].

Il datore di lavoro che, in violazione del precetto contenuto nell'art. 2103 c. c., adibisce il lavoratore a mansioni di livello inferiore o non equivalenti alle ultime effettivamente svolte (cd. demansionamento qualitativo), ovvero sottoponga il lavoratore ad un processo di sottrazione o svuotamento delle mansioni assegnategli[7] (cd. demansionamento quantitativo)[8], pone in essere un atto illecito, il quale lo espone ad una responsabilità risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.)[9].

In questa prospettiva la condotta di demansionamento comporta a carico del datore di lavoro non soltanto l'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, ma anche l'obbligo di risarcire il c.d. "danno da dequalificazione professionale''[10].

Come è stato autorevolmente rilevato[11], il danno da dequalificazione professionale costituisce un «contenitore atecnico di plurimi danni», potendo assumere aspetti diversi, di natura patrimoniale e non patrimoniale[12]. L'accertamento della sussistenza e dell'ammontare delle varie voci che compongono il danno da demansionamento costituisce, naturalmente, operazione deputata al (solo) giudice di merito, il quale esprime una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove sorretta da un rigoroso ed adeguato iter logico-motivazionale[13].

Quanto all'area dei danni risarcibili, va rilevato che il demansionamento può determinare, in primo luogo, un "danno professionale", da intendersi, da un lato, in termini di impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e di mancata acquisizione di una maggiore capacità e, dall'altro, come perdita di chance, cioè di sfruttamento di particolari occasioni di lavoro[14]. In entrambi i casi, il danno professionale ha carattere patrimoniale, cioè suscettibile di valutazione economica, con la differenza che, nella prima ipotesi, il danno incide direttamente sulle capacità professionali del lavoratore, mentre, nella seconda, deriva dalla perdita di ulteriori possibilità di guadagno.

La dequalificazione potrebbe determinare anche conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale[15]. In particolare, da essa può scaturire il "danno biologico" (inteso come lesione dell'integrità psico-fisica della persona accertabile secondo criteri medico-legali), il "danno morale soggettivo" (tradizionalmente inteso come, sofferenza psichica e patema d'animo sopportati dal soggetto passivo dell'illecito: cd. "pretium doloris") e il "danno esistenziale" (comprendente i pregiudizi, diversi ed ulteriori, derivanti dalla lesione dì interessi di rango costituzionale inerenti alla persona: nel caso di demansionamento, in particolare, il danno esistenziale consegue alla lesione dell'interesse costituzionalmente protetto del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro)[16].

Il lavoratore ha pieno diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per effetto del demansionarnento, in considerazione del fatto che la giurisprudenza costituzionale[17] e di legittimità[18], ha, in tempi recenti, proposto una «lettura costituzionalmente orientata» dell'art. 2059 c.c., in base alla quale il danno non patrimoniale è risarcibile, a prescindere dalla configurabilità di una fattispecie di reato, qualora il comportamento illegittimo risulti lesivo di valori o beni di rilievo costituzionale (quali la dignità della persona, garantita dall'art. 41, comma 2, Cost.; la libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro tutelata dagli artt. 1,2,3,4,35 e 37 Cost.; il diritto alla salute, garantito dall'art. 32 Cost.).

Con specifico riguardo alla controversa figura del cd. "danno esistenziale"[19] (che è poi l'unica voce di danno esaminata dalla sentenza in commento)[20], la giurisprudenza appare ormai assestata nel definirlo come ogni pregiudizio - di natura non meramente emotiva ed interiore (in ciò differenziandosi dal danno morale), ma oggettivamente accertabile - che l'illecito provoca sul "fare areddituale" del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno[21].

La giurisprudenza di legittimità, pur avendo raggiunto una posizione sostanzialmente omogenea in ordine all'individuazione degli elementi costitutivi del demansionamento e dei relativi danni risarcibili, non ha assunto, invece, posizioni omogenee circa la necessità o meno dell'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di provare la sussistenza del danno. In altri termini, si è posto il problema di stabilire se il diritto del lavoratore al risarcimento del danno da dequalificazione professionale, ed in particolare del danno esistenziale, costituisca una conseguenza diretta ed automatica del fatto illecito del datore di lavoro ex art. 2103 c. c.. (cd. danno in re ipsa) oppure sia subordinato all'assolvimento dell'onere di dimostrare il pregiudizio subito (secondo il precetto generale di cui all'art. 2697, comma 1, c.c., in base al quale «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento»).

Su tale delicata questione, si è registrato un significativo contrasto di opinioni sia presso la giurisprudenza di merito, sia presso la giurisprudenza di legittimità, contrasto che, come noto, sembra avere avuto un (apparente) epilogo a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S .U. 24 marzo 2006, n. 6572)[22].

Secondo un primo filone giurisprudenziale - in cui si inserisce la stessa sentenza in commento - la lesione del diritto del lavoratore allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita determina un danno ex se risarcibiìe (danno in re ipsa o immanente al demansionamento) e, come tale, non subordinato all'onere della prova in giudizio[23]. Di conseguenza, il danno da demansionamento, ed in particolare quello esistenziale, è direttamente suscettibile di risarcimento quale automatico effetto dell'illegittimo esercizio del potere di ius variandi da parte del datore di lavoro.

In questa prospettiva, il lavoratore ha diritto ad ottenere la tutela risarcitoria del danno esistenziale anche qualora non fornisca la prova che il demansionamento abbia determinato in concreto una pregiudizievole incidenza alla sua vita di relazione. Una volta accertata la dequalificazione, infatti, il giudice può procedere alla liquidazione del danno esistenziale secondo un criterio di equità ai sensi dell'art. 1226 del Codice Civile, tenendo conto - come afferma la stessa sentenza in commento - della valutazione dei dati offerti dalle risultanze processuali.

Secondo un diverso orientamento[24], accolto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il danno da dequalificazione professionale non consegue in re ipsa al demansionamento, ma deve essere espressamente provato in giudizio dal lavoratore, in base ai principi generali che governano l'onere della prova (art. 2697 cod.civ.)[25].

In questa prospettiva, ai fini del riconoscimento del risarcimento, il lavoratore deve dimostrare non soltanto la dequalificazione (e dunque l'inadempimento datoriale al precetto di cui all'art. 2103 cod. civ.) ma anche il tipo di danno che ritiene di avere subito e il nesso di causalità con l'inadempimento.

Il danno da demansionamento, dunque, non scaturisce automaticamente dalla violazione dell'art. 2103 c.c., ma deve essere accertato in concreto, sicché, con specifico riferimento al danno esistenziale, il lavoratore deve dimostrare che la condotta demansionante del datore di lavoro ha inciso in senso negativo sulla sua sfera personale, alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita.

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, gli effetti dannosi della dequalificazione possono essere provati con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento e, quindi, con la prova documentale, la prova per testi, il giuramento, la confessione. In particolare, con specifico riferimento alla prova del danno esistenziale, la Suprema Corte, in considerazione del fatto che il pregiudizio subito dal lavoratore attiene ad un bene etereo ed immateriale, ammette anche il ricorso alla prova per presunzioni (art. 2727 c.c.)[26].

Come è noto, la presunzione costituisce un mezzo di prova critica per la cognizione mediata ed indiretta di fatti controversi[27]. Più specificamente, la presunzione (prova indiziaria o critica) consiste in un procedimento logico-conoscitivo in base al quale il legislatore (cd. presunzione legale) o il giudice (presunzione semplice) da un fatto noto (cd. indizio) risale al fatto ignoto rilevante per il processo. Affinché il giudice possa considerare provato il fatto ignoto, la legge richiede che gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c. c.).

Con specifico riferimento al danno esistenziale da demansionamento, secondo la Corte, il giudice può risalire al fatto ignoto (cioè all'esistenza del danno esistenziale), attraverso la complessiva valutazione di precisi elementi presuntivi, quali; a) le caratteristiche, la durata, la gravità, la conoscibilità all'interno e all'esterno del luogo di lavoro della dequalificazione; b) la frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale; c) le eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro comprovanti la avvenuta lesione dell'interesse relazionale; d) gli effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del lavoratore.

L'inferenza tra il fatto noto e il fatto ignoto è ricavata dal giudice, facendo ricorso, ex art. 115 c.p.c, alle massime di esperienza e alle regole di valutazione che sono proprie di una certa società in un determinato momento storico.

Questa seconda impostazione giurisprudenziale - seppure ineccepibile sotto il profilo dell'argomentazione giuridica in quanto applica i principi generali dei diritto civile in materia di prova dei fatti giuridici - non ha ricevuto unanimi consensi presso la comunità scientifica del diritto del lavoro. In particolare, parte della dottrina[28] ha rilevato che il principio di diritto affermato dalla Corte può determinare risultati eccessivamente penalizzanti per il lavoratore, il quale, dovendo sottostare ad un duplice onere probatorio (demansionamento e prova del danno esistenziale), di difficile realizzazione pratica (cd. probatio diabolica), rischia di veder quasi sempre frustrata la richiesta di tutela risarcitoria del danno esistenziale.

In senso critico all' orientamento che richiede la prova del danno da demansionamento sembra collocarsi - accanto ad alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità successive alla decisione delle Sezioni Unite[29] - anche la stessa sentenza in commento. In particolare, la Corte molisana, nell’affermare che il danno esistenziale è risarcibile quale conseguenza automatica dell'accertato demansionamento, non condivide, evidentemente, l'assunto della Suprema Corte secondo cui dall'inadempimento del precetto dell'art, 2103 c. c. non può derivare automaticamente resistenza di un danno risarcibile in capo al lavoratore, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva dell'atto illegittimo del datore di lavoro, incombendo al lavoratore l'onere di provare la sussistenza in concreto di un danno risarcibile.

In questa prospettiva, la Corte si uniforma a quell’orientamento giurisprudenziale[30] secondo cui costituisce una massima di comune esperienza che la condotta demansionante del datore di lavoro, proprio perché incide direttamente sulla "persona" del lavoratore, determina "immancabilmente" (e cioè automaticamente) non soltanto una lesione del patrimonio professionale ma anche una lesione dell'immagine professionale, della dignità personale e della vita di relazione del lavoratore, sia in termini dì autostima e di eterostima nell'ambiente di lavoro ed in quello socio familiare, sia in termini di perdita di chances per futuri lavori di pari livello.

Ne deriva, quindi, che una volta accertato il demansionamento, il giudice di merito può procedere direttamente, secondo un criterio equitativo (ex art. 1226 c. c.), alla determinazione dell'entità dei danno esistenziale determinato dall'illecito datoriale, apprezzando tutti i fattori (anche presuntivi) acquisiti al giudizio e relativi alla durata della dequalifìcazione e alle altre circostanze del caso concreto.

Fabrizio Girolami

 

(pubblicato in Lav. prev. Oggi, 6/2007, 1013)


 

[1] Sul tema del danno da dequalificazione professionale, cfr., tra i tanti, F. Gianmaria, Osservazioni in tema di danno da de qualificazione professionale, in Giur. it. 1997, I, 925; M. Marando, Vecchi e nuovi problemi in tema dì demansionamento e danno alla professionalità: il percorso giurisprudenziale, in Resp. civ. prev,, 2000, 58; M. Meucci, Il risarcimento del danno alla professionalità e del danno biologico, in Lav. giur., 1996, 451 ; A. Morone, Alcune considerazioni sulla giurisprudenza in tema di prova e di quantificazione del cosiddetto danno alla professionalità, in Argomenti dir. lav., 2000, n. 3, 747; M. Papaleoni, Danno da demansionamento, in Mass. giur. lav., 1999,1364; F. Pappalardo, Il danno da demansionamento, la sua liquidazione e i danni consequenziali nella giurisprudenza, in Riv. it, dir. lav., 1997, II, 743; C. Quaranta, La dimensione equitativa del danno da demansionamento, ivi, 2003, II, 58; C. Ricci, Dequalìficazìone professionale e risarcimento dei danno, in Dir. lav,, 2002,1, 447; A. Rondo, Incertezze in ordine ai criteri di rilevamento e di determinazione del danno da demansionamento, in Lav. giur., 2002, 1076; A. Scarano, Danno da demansionamento: un controverso percorso giurisprudenziale, in Lavoro e prev. oggi, 2006, 7, 878; G. Scardillo, Ancora sulla de qualificazione delle mansioni e sul conseguente regime sanzìonatorio, in Lavoro e prev. oggi, 1999, 1729; A. Vallebona,  Il danno da dequalificazìone tra presunzione e risarcimento equitativo, in Mass. giur. lav., 2001,1015; M. Viceconte, Contributo allo studio delle mansioni nel rapporto dì lavoro subordinato, in particolare il demansionamento, in Lavoro e prev. oggi, 2007,4, 537.

[2] Cfr, L. Galantino, Diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2006, 289; E. Ghera, Diritto del lavoro, Cacucci, Bari 2002, 195; M. Persiani-G. Proia, Contratto e rapporto dì lavoro, Cedam, Padova, 2005, 87; R. Scognamiglio, Diritto del lavoro, Laterza, Bari, 2003, 138; A. Vallebona, Istituzioni di diritto dei lavoro, lì, Il rapporto dì lavoro, Cedam, Padova, 2004, 139.

[3] Cfr. Cass. 10 maggio 2002, n. 6763, in Arch. civ., 2003, 318; Cass. 17 marzo 1999, n. 2428, in Foro it. Rep., 1999, voce Lavoro (rapporto), n, 953; Cass. 28 marzo 1995, n. 3623, in Riv. it. dir lav., 1996, II, 373, con nota di M.T. Carinci, Diritto alla qualifica di aiuto per un medico dipendente da ospedale "religioso". Per la giurisprudenza di merito, cfr, Trib. Nola 9 dicembre 2003, in Gius, 2004,721.

[4] Per la posizione consolidata secondo cui l'equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o l'arricchimento dei patrimonio professionale del lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto, cfr., ex multis, Cass. 12 aprile 2005, n. 7453, in Mass, giur. Lav., 2005,430, con nota di L. De Marco, Brevi annotazioni in tema di ius variandi, equivalenza delle mansioni ed usi aziendali.

[5] Sul punto, cfr. M. Meucci, II danno esistenziale nel rapporto di lavora, in Lav. prev. oggi, 2OO5, 12,1858.

[6] Cfr. Cass. 18 ottobre 1999, n. 11727, in Lav, giur., 2000, 244, con nota di G.Mannacio, Danno da dequalificazione professionale, Per la giurisprudenza di merito, cfr.Trib. Roma 15 febbraio 2005, in Foro it., 2005,1,1234; Trib.Nocera Inferiore 4 febbraio 2003, in Lav. giur., 2005,1215.

[7] Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il datore di lavoro viola il precetto dell'art. 2103 c. c.. non solo quando assegna il dipendente a mansioni inferiori, ma anche quando, pur corrispondendogli la retribuzione, lo lasci in condizione di forzata inattività e senza assegnazione di compiti: ciò perché il lavoro costituisce non soltanto un mezzo di sostentamento e guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del lavoratore (Cass. 13 febbraio 1998, n. 1530, in Riv. it. dir. lav., 1998,11.450; Cass. 18 maggio 1995, n. 5482, in Mass. giur. lav., 1995,36; Cass. 13 agosto 1991,n. 8835,in Riv. it. dir. lav., 1992,II,954).

[8] Sulla distinzione tra "demansionamento qualitativo" e "demansionamento quantitativo" , Cfr. L. Angiello, Il demansionamento; qualche riflessione, in Dir. lav., 2005, 1,519; P. Magno, Danno da demansionamento e onere della prova, ivi, 2006,1,152,

[9]  Nel senso che la violazione, da parte del datore di lavoro, dei limiti posti dall'art. 2103 c. c. all'esercizio dello ius variandi non rientra nell'area dell'illecito civile ai sensi dell'art. 2043 ce, ma dà luogo ad inadempimento contrattuale (con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno), atteso che tali limiti ineriscono al contratto di lavoro, costituendone regola legale, cfr. Cass. 26 gennaio 1993, n. 931, in Foro it. Rep., 1993, voce Lavoro (rapporto), n. 735.

[10] Sul punto, cfr., ex multis, Cass. 17 febbraio 2004, n. 3802, in Ross, trib., 2004,1826. Per la giurisprudenza di merito, cfr. App. Genova 15 aprile 2005, in Lav. prev.oggi, 2006,3,396

[11] Cfr. M. Meucci,  Esigenze di uniformità in tema di prova del danno alla professionalità, in Lav. prev. oggi, 2006, 8/9,1005.

[12] Sul carattere "plurioffensivo" del demansionamento, cfr. Cass. 14 novembre 2001, n. 14199, in Foro it. Rep., 2001, voce Lavoro (rapporto, n. 751, secondo cui il danno professionale «può assumere aspetti diversi in quanto può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance ossìa di ulteriori possibilità di guadagno sia in una lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all'immagine o alla vita dì relazione». In senso conforme, cfr. Cass, 22 febbraio 2003, n. 2763, in Riv. giur. lav., 2004,I,290, con nota di A. Riboldi, La dequalificazione professionale: prova del danno, consenso del lavoratore e patto di demansionamento; Cass, 18 ottobre 1999,n. 11727,cit.

[13] Cfr.  Cass.14 novembre 2001, n. 14119, cit.

[14] In tal senso, cfr. Cass. 14 novembre 200 l,n. 14199,cit. Per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib, Milano 22 febbraio 2000, in Riv. crit. dir. lav., 2000,446.

[15] Per un più ampio approfondimento del tema del danno alla persona nel rapporto di lavoro, cfr. L. De Angelis , Interrogativi in tema di danno alla persona del lavoratore,in Foro it., 2000,I,1557; G. Fontana, La risarcibilità dei pregiudizi alla persona del lavoratore nelle ipotesi di dequalificazione professionale, in Riv. giur. lav., 2003, II, 540; M. Lanotte, Il danno alla persona nel rapporto di lavoro, Giappichelli, Torino, 1998; M. Meucci, Il danno esistenziale nel rapporto di lavoro, cit.; L. Montuschi, Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 1994, I, 317; L. Nogler, Danni personali e rapporto di lavoro; oltre il danno biologico?, ivi, 2002,I,288; M. Pedrazzoli, Lesioni dì beni della persona e risarcibilità del danno nei rapporti di lavoro, in Giornale dir. lav. rel. ind., 1995, 271 ; R. Scognamiglio, Danno biologico e rapporto dì lavoro subordinato, in Argomenti dir, lav., 1997,5,1 ; P. Tullini, Recente evoluzione del danno alla persona nel rapporto dì lavoro, in Studium juris, 2000,950;A. Tursi,  Il non patrimoniale alla persona nel rapporto dì lavoro;profili sistematici, in Riv. ìt. dir. lav., 2003,I,283.

[16] In tal senso, cfr., tra le altre, Cass. 26 maggio 2004, n. 10157, in Riv. crit.  dir.lav., 2004,343.

[17] Cfr. Corte Cost. 11 luglio 2003, n. 233, in Giur. it., 2003,723, con nota di G. Cassano, La responsabilità civile con due (belle?) gambe, e non più zoppa.

[18] Cfr. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827 e Cass, 31 maggio 2003, n. 8828, in Giur. ìt., 2004,36, con nota di M. P. Suppa, La svolta della Cassazione in tema di danno non patrimoniale; la nuova valenza dell'art. 2059 c.c.

[19] Si discute in dottrina e in giurisprudenza se il danno esistenziale possa essere considerato come autonoma figura suscettibile di risarcimento. Sul punto, va rilevato che, da ultimo, la Corte di Cassazione (20 aprile 2007, n. 9514, inedita a quanto consta) ha ritenuto che il danno esistenziale è risarcibile solo se collegato al danno biologico. In particolare, il giudice di legittimità afferma che «in presenza dì una lesione dell'integrità psico-fisica della persona, il danno alla vita di relazione (come il danno estetico o la riduzione della capacità lavorativa generica) costituisce, una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà dì reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso».

[20] Nel senso che il demansionamento può determinare una lesione del diritto all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine e alla vita di relazione, cfr. Trib. Forlì 21 ottobre 2004, in Resp. civ., 2005,808; Trib. Bologna 26 marzo 2004, in Guida dir.,2004, n. 19,58; Trib. Pinerolo 6 febbraio 2003, in Giur. it„ 2003, 2295, con nota di F. Viglione, Mobbing e danno esistenziale: orientamenti della giurisprudenza di merito in tema di danno alla persona.

[21] In tal senso, cfr. Cass. 6 febbraio 2007, n, 2546, inedita a quanto consta, e Cass, 12 giugno 2006, n, 13546, in Corriere giur., 2006,1382, relative alla fattispecie del danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto.

[22] Il testo della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte è leggibile in Lav. prev. oggi, 2006,3,379; in Lav. giur., 2006,661, con nota critica di C. Sorgi, Una lettura costituzionalmente disorientata del danno non patrimoniale; in Mass. giur. lav., 2006,485, con nota di A. Vallebona, L'edonismo d'assalto di fronte alle Sezioni Unite: il danno alla persona del lavoratore; in Resp. civ., 2006,1051, con nota di F. Bilotta, Attraverso il danno esistenziale, oltre il danno esistenziale; in Riv. it. dir. lav., 2006, II, 687, con nota di R. Scognamiglio, Le Sezioni Unite sull'allegazione e la prova dei danni cagionati da demansionamento a dequalificazione.

[23] Per la tesi secondo cui al demansionamento consegue un danno suscettibile di risarcimento anche in assenza di prova, cfr. Cass. 2 marzo 2005, n. 430, in Mass. giur. lav., 2005,357; Cass. 16 agosto 2004, n. 15955, in Rep. Foro it., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 1069; Cass. 26 maggio 2004, n, 10157, cit., Cass. 29 aprile 2004, n. 8271, in Notiziario giur. lav., 2004,590: Cass. 12 novembre 2002, n. 15868, in Foro it., 2003,1,480; Cass. 1 ° giugno 2002, n. 7967, in Lav. prev. oggi, 2002, 1179; Cass. 2 gennaio 2002, n. 10, in Corriere giur., 2002,153; Cass. 2 novembre 2001, n. 13580, in Riv. giur. lav., 2002, II, 233, con nota di F. Milli, Essenza e profili del danno professionale: accertamento da parte del giudice e ricorso alla liquidazione equitativa; Cass. 6 novembre 2000, n. 14443, in Lavoro e prev. oggi, 2000,2287; Cass. 18 ottobre 1999,n. 11727,cit; Cass. 16dicembre 1992,n. 13299,in Notiziario giur. lav., 1993,648. Per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Roma 15 febbraio 2005, in Foro it., 2005,I,1233; Trib. Treviso 13 ottobre 2000, in Lav. prev. oggi, 2000,2324; Trib. Bergamo 24 maggio 2000, in Argomenti dir. lav., 2000, n. 3, 851 ; Trib. Roma 28 marzo 2000, ivi, 2000, n. 3, 846; Pret. Bologna 8 aprile 1991, in Lav. giur., 1998,140, con nota di A. Boscati, Danno alla professionalità: lesione di un interesse morale di natura contrattuale; Pret. Milano 7 gennaio 1997, in Orient. giur. lav., 1997,59, con nota di T. Vettor, Violazione dell'art. 2103 cod. civ. e risarcimento del danno professionale; Pret. Milano 14 febbraio 1996, in Riv. crit. dir. lav., 1996,743; Pret. Milano 13 ottobre 1992, in Orient. giur. lav., 1992,863,

[24] Per la tesi della necessità della prova del danno da demansionamento, cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10631, in Mass. giur. lav., 2004, 719; Cass. 13 maggio 2004, n. 9129, ivi, 2004, 622; Cass. 8 novembre 2003, n, 16792, ivi, 2004,97; Cass. 4 giugno 2003, n. 8904, in Orient, giur. lav., 2003,1,523. Per la giurisprudenza di merito, cfr, App. Milano 21 ottobre 2003, in Lav. giur., 2004,507; App. Milano 10 giugno 2000, ivi, 2000,1170; Trib. Nola 9 dicembre 2003, cit; Trib. Milano 16 ottobre 1998, in Orient. giur. lav., 1998,1,912; Pret. Milano 31 luglio 1997, ivi, 1997,659; Trib. Milano 9 novembre 1996, in Riv. critica dir. lav., 1997, 360, con nota di G. Tagliagambe, Verso la dequalificazione del danno da dequalificazione; Trib. Milano 16 dicembre 1995, in Orient. giur. lav., 1995,1030; Pret. Roma 3 ottobre 1991, in Riv. critica dir. lav., 1992,390, con nota di R. Mucgia, Dequalificazione, inattività e danni risarcibili.

[25] Più specificamente, le Sezioni Unite della Cassazione affermano che dall'inadempimento datoriale non deriva «automaticamente l'esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo. L'inadempimento infatti è già sanzionato con l'obbligo di corresponsione della retribuzione, ed è perciò necessario che si produca una lesione aggiuntiva, e per certi versi autonoma. Non può infatti non valere, anche in questo caso, la distinzione tra "inadempimento " e "danno risarcibile " secondo gli ordinari principi civilistici di cui. all'art. 1218 e 1223, per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento, lasciando così chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi di cui agli arti. 2087 e 2103 c. c., da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio [...]. D'altra parte - mirando il risarcimento del danno alla reintegrazione del pregiudizio che determini una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato, attraverso il raffronto tra il suo valore attuale e quello che sarebbe stato ove la obbligazione fosse stata esattamente adempiuta - ove diminuzione non vi sia stata (perdita subita e/o mancato guadagno) il diritto al risarcimento non è configurabile. In altri termini la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento».

[26] Sull'ammissibilità della prova del danno da demansionamento mediante presunzioni , cfr. Cass. 6 dicembre 2005, n. 26666, in Guida lav., 2006, 4, 24.

[27] Sulle prove presuntive, cfr., ex multis, F. Cordopatri, Presunzioni (teoria generale e diritto processuale), in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1986, 286; G. Fabbrini, Presunzioni, in Digesio, Sez. civ., XIV, Torino, 1996, 279; M, Taruffo, Presunzioni (dir. proc. civ.}, in Enc. giur. Treccani, XXIV, Roma, 1991.

[28] Cfr., per tutti, M. Meucci, Esigenze di uniformità in tema di prova del danno alla professionalità, cit., 1015, secondo cui la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione indirizza «ai datori di lavoro un messaggio di licenza di "emarginare e dequalificare"».

[29] Cfr. Cass. 21 giugno 2006, n. 14302, in Lav. prev, oggi, 2006,7,966, secondo cui «in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’ art. 2103 c. c., il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico-giuridico, attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalifìcazione e alle altre circostanze del caso concreto».

[30] Cfr. Cass. 26 maggio 2004, n.10157, cit.

 

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