I molti dubbi sulla c.d. riforma del mercato del lavoro

Sommario: 1. Presentazione del fascicolo. -2. Il d.lgs. n.276/2003: una critica formale. -3. Segue. Una critica sostanziale. -4. Lo sfasamento. -5. Le prospettive. Abrogare  la legge n.30/2003?

 

1. Presentazione del fascicolo

 

Questo fascicolo della rivista (Lavoro e Diritto,  dedicato al d. lgs. n. 276/03, n.d.r.) non vuole essere un commentario in più sulla c.d. riforma del mercato del lavoro, rispetto ai tanti già editi. Si tratta piuttosto di un insieme coordinato di analisi critiche,  talora a caratteri fortemente marcati.

Anche per questo qui si è deciso di non usare per la legge n.30/2003 e il successivo d.lgs.n.276/2003 la definizione di “legge Biagi” (cfr. invece Tiraboschi 2003). In primo luogo per rispetto all’amico assassinato dai terroristi, come altrove  argomentato. In secondo luogo per un motivo testuale: delle leggi che si varano è bene porti la responsabilità chi ne ha la paternità politica, ovvero il ministro pro-tempore. Così è stato per la legge n.196/1997, denominata “pacchetto Treu”. Così fu a suo tempo per lo Statuto dei lavoratori, per molto tempo chiamato “legge Brodolini”. A quella legge, per ragioni fondate, è stata poi attribuita la paternità di Gino Giugni, allora responsabile dell’ufficio legislativo del ministero del lavoro,  ma non si è mai detto –giustamente- che lo Statuto dei lavoratori fosse la “legge Giugni”. Bisogna infatti distinguere tra contributi tecnici e responsabilità politiche.

In terzo luogo occorre comprendere che i prodotti legislativi, una volta adottati, prescindono dalla persona del proponente: si oggettivizzano, diventano materiali su cui si esercita la vocazione analitica della c.d. comunità scientifica, la quale è, per definizione, appunto critica. Basti ricordare cosa accadde al tempo della entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori, quando  Giugni si dovette difendere da una campagna diffusa contro la “legge malfatta” (Giugni  ), o quando Giuseppe Pera propose una  formulazione sulla disciplina dei contratti collettivi e raccolse una generalità di dissensi (cfr. Per una disciplina legislativa del contratto collettivo 1987). La c.d. comunità scientifica è, per sua natura,  a volte tanto critica da apparire persino dispettosa. Questo va sempre tenuto ben presente, per evitare il rischio di improprie personalizzazioni del confronto tra opinioni diverse.

Per i motivi  anzidetti  qui di seguito gli oggetti legislativi in commento verranno richiamati con il loro codice consueto, anche perché per molte ragioni non è apparso sensato usare altra definizione, mutuata dal nome del ministro del lavoro in carica.

 

2. Il d.lgs. n.276/2003: una critica formale

 

Già a prendere in mano il decreto colpisce la dimensione quantitativa: 86 articoli, molti dei quali composti da dozzine di commi, ventisei pagine di note aggiuntive solo per i richiami legislativi, cui poi seguirà uno stuolo di decreti e circolari ministeriali. Il tutto in attuazione di una legge delega composta di dieci corposi articoli, e contenente un numero incalcolabile di deleghe al governo. Torna in mente il fatto che il codice civile del 1942, dove si è realizzata la prima codificazione del diritto del lavoro, dedica alla disciplina organica del rapporto di lavoro all’incirca 50 articoli, e che lo Statuto dei lavoratori, che ha rivoluzionato il diritto del lavoro, conta in tutto 41 articoli. Viene da dire: e questa la chiamano delegificazione ovvero semplificazione?  C’è di che richiamare la celebre frase del vecchio Saint Juste:  “chi dà al popolo troppe leggi è un tiranno”.

Vero è che la legislazione, non solo giuslavoristica, si è da tempo resa complessa, che tanto più decresce la capacità normativa sostanziale dello Stato tanto più si inflazionano le regolamentazioni formali, dalle proposizione normative in senso stretto fino agli enunciati della c.d. soft law: tutti fenomeni  da tempo arcinoti. Qui tuttavia francamente sembra che la soglia del limite sia stata superata, nel rapporto quantità/qualità del prodotto normativo, a partire dalla astruseria del linguaggio. Poiché Romagnoli (v.infra) tratta da par suo il tema mi limito a un solo richiamo. All’art.13, primo comma, si recita: “al fine di garantire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare…”  Che cosa è il workfare ? Non è una parola cui si possa assegnare alcun significato normativo, ma un lessico sociologico derivato dal gergo  comunitario, da una neo-lingua, avrebbe detto D’Antona. Perché usarla nel testo di una legge italiana? Forse per un tic provincialistico, con effetti di kitsch inconsapevoli. Senza arrivare agli estremi dei francesi che ritrascrivono computer in ordinateur, nel paese di  De Sanctis  si può tuttavia pretendere qualcosa di meglio nel linguaggio legislativo, specie considerando la padanità  del ministro del lavoro in carica.

 

3. Segue. Una critica sostanziale

 

         La critica sostanziale riguarda, oltre che la struttura,  molte specifiche disposizioni della legislazione in commento, che si possono riassumere nei seguenti termini.

 

a) la liberalizzazione del collocamento

 

Nel 1997 con il d.lgs. n. 469 si era messo mano finalmente a una riforma strutturale del sistema di collocamento. Senza qui rifare la storia, tuttavia interessante sul piano anzitutto concettuale (per la quale rinvio a Mariucci 2003, p.137 ss.),  in  quel momento si era deciso che il collocamento in Italia doveva funzionare così: decentramento delle strutture pubbliche per un verso, e liberalizzazione per l’altro, con l’apertura alle agenzie private. Si era scelto quindi un modello  di competizione ovvero di concorrenza tra  privato e pubblico, sulla scia delle esperienze prevalenti in Europa oltre che dei più recenti orientamenti della Oil (Torelli 2003). Invece che seguire questa  direzione maestra, attraverso il rafforzamento delle agenzie pubbliche e la destinazione di risorse adeguate alla difficile riorganizzazione dei centri per l’impiego costituiti nelle province, e una selezione attenta delle agenzie private anche mediante il superamento del vincolo dell’oggetto esclusivo tra agenzie di intermediazione e di fornitura di lavoro temporaneo stabilito dalla precedente legislazione, il d.lgs. n.276, sulla scia della legge-delega n.30, imbocca  una strada esattamente opposta: quella della liberalizzazione indiscriminata e della  frantumazione dei soggetti legittimati alla intermediazione. Infatti già l’art. 1, comma 2°, lett. L)  della l.n. 30 stabilisce che  l’intermediazione può essere svolta da soggetti pubblici, compresi gli enti locali, nonché da associazioni non riconosciute, enti bilaterali, università e istituti di scuola secondaria di secondo grado, fino ai consulenti del lavoro. Il d.lgs n.276 completa l’opera, introducendo meccanismi differenziati di autorizzazione/accreditamento dei diversi soggetti. In più viene rafforzato il sostegno a forme corporative di intermediazione, legittimando l’esercizio di tale attività in capo alle  associazioni non riconosciute, id est, in specie, le associazioni sindacali, con i conseguenti dubbi sul piano della possibile violazione del principio di libertà sindacale, in senso positivo e negativo di cui al I comma dell’art.39 cost., e a soggetti potenzialmente monopolisti, come gli enti bilaterali.  A tali enti l’art. 2, lett.h)  del d.lgs. n.276 attribuisce la seguente serie di compiti: “la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di  modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica dei fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”. Se si realizzasse il suddetto profilo funzionale gli enti in parola, non a caso definiti dalla disposizione citata “sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro”, diventerebbero una sorta di asso pigliatutto. 

 

A tacere qui dei molti problemi sollevati sul piano della legittimità anche costituzionale di tale scelta (basti pensare alla ipotesi che tali enti bilaterali siano costituiti tramite contratti collettivi non unitari ovvero “separati”) ( si veda Gli enti bilaterali: mercato del lavoro e rappresentanza sindacale 2003), resta il fatto che si adotta una scelta così descrivibile: per un verso tutti fan tutto (dai centri per l’impiego ai comuni, dalle Università alle scuole medie, dalle associazioni non riconosciute alle agenzie private fino ai consulenti del lavoro, pur tramite fondazione ecc.), dall’altro può esservi qualcuno (gli enti bilaterali) che nella indifferenziata platea dei soggetti formalmente legittimati  assume una funzione di fatto monopolistica.

 

Prima ancora di interrogarsi sui profili di legittimità, sorge spontanea una  domanda preliminare: è razionale, funzionale o semplicemente sensato tutto questo?

 

b) l’eccesso di forme flessibili in entrata al mercato del lavoro

 

Si moltiplicano all’eccesso le forme flessibili di accesso al mercato. Avendo già acquisito la liberalizzazione del contratto a termine, con il d.lgs. n. 368 del 2001  che aveva legittimato il contratto a tempo determinato sulla base di generiche ragioni di “carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, superando quindi il principio di tassatività e rovesciando la classica regola del carattere privilegiato ovvero “normale” del contratto a tempo indeterminato affermata fin dall’art. 2097 c.c., ed avendo già disponibili una molteplicità di figure flessibili di accesso al mercato, dal lavoro interinale al part time fino alle varie forme di contratti a finalità formative, la legislazione in oggetto non trova di meglio che moltiplicare all’infinito tali figure c.d. flessibili, id est precarie. Dal part time totalmente elasticizzato, anche sulla base di accordi individuali alternativi alle discipline collettive (Scarponi infra), al lavoro a chiamata o intermittente fino alla somministrazione di manodopera e alla liberalizzazione degli appalti di servizio che, combinate con le normative permissive in materia di trasferimento di ramo di azienda, costituiscono una vera e propria legislazione promozionale dello scorporo aziendale (Alleva 2003; Scarpelli 2004; Zilio Grandi 2004; Rebaudengo infra.). Alcune norme lasciano poi particolarmente sconcertati. Si prenda l’art.37 del d.lgs. n.276 in materia di lavoro intermittente. La norma recita così: “nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l’indennità di disponibilità…è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro”.  E’ una disposizione da leggere più volte, dato il dubbio di avere male inteso. Sembra di capire che nel lavoro c.d. intermittente, in cui la disponibilità alla “chiamata” è compensata appunto da una indennità di disponibilità, vi sia una sotto-fattispecie, relativa al caso di quel lavoratore che stipula il contratto intermittente dando la propria specifica disponibilità per le ferie estive e per le vacanze natalizie e pasquali. Siamo di fronte quindi a una persona così disagiata socialmente da accettare di stare vicino al telefono per ricevere l’ordine di assunzione nell’afoso mese di agosto e quando le persone normali festeggiano il Santo Natale e la Santa Pasqua. Bene, sembra di capire che se quel telefono non squilla e la chiamata non c’è, quel lavoratore non ha neppure …l’indennità di disponibilità! E’ mai possibile che per promuovere le c.d. politiche di occupabilità si debba giungere a estremi del genere, lesivi dei più elementari diritti di dignità della persona?

Più in generale, anche qui la domanda è: prima di porre ovvie questioni  di legittimità costituzionale,  è funzionale e razionale tutto questo?

c) l’indeterminatezza di alcune fattispecie: in specie il lavoro a progetto e la c.d. certificazione                                                                                                                          

In  tema  si pongono i problemi più delicati. Qui infatti non sono in gioco pure e semplici, per quanto rilevanti, normative sul mercato del lavoro. E’ in gioco la struttura stessa del diritto del lavoro, il nucleo della sua identità disciplinare, teorica e pratica, al tempo stesso l’ubi consistam del diritto del lavoro e la delimitazione del suo campo di applicazione. Chi scrive, come altrove argomentato, non è per nulla convinto di alcune tesi in voga relative alla sostanziale dissolvenza del discrimen della subordinazione di cui all’art.2094 c.c., allo smarrimento dei confini tra lavoro dipendente e  lavoro autonomo, all’esaurimento della tipicità del diritto del lavoro, intesa come disciplina dedicata a chi per vivere deve prestare lavoro per altri, a favore di una regolamentazione indifferenziata del lavoro c.d. sens phrase (Pedrazzoli 1999), che rischia in realtà di ridursi, al di là delle buone intenzioni, a un ritorno alle antiche  ideologie, sostanzialmente reazionarie, del diritto “comune” del lavoro. E tutto ciò argomentato sulla base delle ben note sociologie in materia di superamento del lavoro standardizzato di tipo fordista, della articolazione pluralistica delle forme di lavoro, delle modalità del lavoro immateriale ecc. Di modo che per conseguenza si debba parlare oggi di uno “statuto dei lavori” centrato sulla formalizzazione dei modi di lavoro oggettivati dal mercato, piuttosto che sulla centralità dei diritti soggettivi, individuali e collettivi, espressi efficacemente  nella formula “Statuto dei lavoratori”. A chi scrive pare invece che se si osserva il fenomeno lavoristico nella dimensione globale, e non solo in quella di una piccola provincia dell’Europa chiamata Italia, ciò che colpisce è la straordinaria diffusione di forme subordinate di lavoro, nella accezione classica della subordinazione intesa  come soggezione anche a un potere organizzativo, e nelle accezioni apparentemente più sfumate della c.d. dipendenza socio-economica. Ciò non per una inclinazione vetero-classista, dato che la “classe” in senso marxiano come soggetto “in sé e per sé” non esiste più, ed anzi forse non è mai esistita essendo stata essenzialmente una costruzione politico-intellettuale, ma sulla base di una osservazione delle cose così come esse si presentano: in questa prospettiva dire che la subordinazione come criterio giuridico di qualificazione dei rapporti di lavoro non funziona più, per il semplice motivo che è stata in genere superata una determinata forma della subordinazione, quella tipica della organizzazione gerarchica della grande fabbrica taylorista, significa confondere  l’albero con la foresta. Chi scrive ritiene insomma che diritto del lavoro e subordinazione siano due facce della stessa medaglia: simul stabunt, simul cadent.  Tutto sta poi  nell’intendersi sulla nozione di subordinazione, in senso sociale e giuridico. Ma questo è un altro discorso. Qui il tema specifico consiste nel valutare il modo in cui  le normative in commento regolano una specifica figura di rapporto di lavoro (il c.d. lavoro a progetto) e uno strumento finalizzato ad agevolare i problemi di  qualificazione dei rapporti di lavoro (la c.d.certificazione).

 

Su entrambi i piani si può dire che  le regole introdotte risultano insoddisfacenti e inadeguate a risolvere i dilemmi di fondo. Sul “lavoro a progetto”, anche a non condividere le critiche più tranchantes  (come quella di Perulli infra; v. anche Novella, infra) ) resta una ambiguità di fondo: il lavoro a progetto, ammesso che sia regolarmente stipulato secondo i canoni previsti dal decreto,  diventa una forma speciale di lavoro parasubordinato destinata ad assorbire tutte le altre, o è una forma marginale aggiuntiva rispetto alle varie collaborazioni coordinate e continuative che continuano ad essere ammesse?  Il disegno originario era chiaro: i cd. co.co.co venivano trasformati in lavori a progetto, e i co.co.co non trasformati in lavori a progetto venivano convertiti in rapporti di lavoro subordinato. Questa era, per così dire, l’anima di sinistra del progetto-Biagi. Marco infatti diceva, in privato e in pubblico: “la Confindustria mi chiama sempre a parlare dell’art.18 dello Statuto, io invece vorrei parlare dell’uso fraudolento dei co.co.co”.  L’esito, più che modesto, appare imprescrutabile. A partire dalle corpose eccezioni previste dal comma 3 dell’art. 61 del d.lgs. n. 276, tra cui spiccano, in particolare, quelle relative alle “professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali” e quelle riferite a coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. A queste eccezioni ne va aggiunta un’altra, molto rilevante, scritta al secondo comma dell’art.1 del decreto, per la quale “il presente decreto non trova applicazione per le amministrazioni pubbliche e il loro personale”. Disposizione, questa, criticabile da molti versanti. Da quello relativo all’evidente abbandono che in questo modo si compie della prospettiva della unificazione del diritto del lavoro tra dipendenti privati ed ex- pubblico impiego, a quello concernente lo svuotamento sostanziale della rilevanza della disposizione in commento, dato  che, come è noto, svariate centinaia di migliaia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono attivate proprio nella Pubblica Amministrazione, specie nelle regioni e negli enti locali, anche al fine di aggirare i vincoli sulla spesa corrente e di liberarsi dalle faticose procedure del concorso pubblico (Borgogelli  infra ).

 

Quanto alla “certificazione” la valutazione è ancora, se possibile, più problematica. Anche qui, in origine, il disegno aveva una sua razionalità. Si trattava di costruire meccanismi di validazione della qualificazione formale dei rapporti di lavoro in maniera tale da fornire certezza alle relazioni di lavoro e anche, come successiva conseguenza, di deflazionare e razionalizzare il contenzioso giudiziario. Tale prospettiva sembra del tutto compromessa dal marchingegno escogitato al Tit. VIII, capo I, art.75 ss. del decreto in commento. A partire dalla identificazione degli “organi di certificazione”, riferita dall’art.76 a commissioni istituite presso:  “le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie…”( art.76, I comma,lett.c), disposizione francamente incomprensibile dato che le  Università oggi hanno molti problemi, tra i quali non risulta che debba annoverarsi quello di svolgere funzioni di gestione del mercato del lavoro; “le Direzioni provinciali del lavoro e le province”, ovvero le strutture pubbliche a cui in realtà si sarebbe dovuta  affidare in esclusiva l’esercizio delle funzione se se ne voleva fare una cosa seria e infine, al solito, “gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale”. Così disciplinata la c.d. certificazione probabilmente non funzionerà. Il che esonera dal richiamare, almeno in questa sede, i molti problemi giuridici che si pongono, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale del meccanismo (Mazzotta 2004; Avondola 2004; Nogler   Speziale).

d) l’incerto significato dei richiami alla contrattazione collettiva

Il decreto legislativo in commento conta almeno cinquanta richiami alla contrattazione collettiva (per una puntuale classificazione v. Carinci 2004).  Si tratta di richiami asimmetrici, disordinati e spesso disfunzionali. Alle origini del decreto va ricordata una scelta politica scritta nel “libro bianco del lavoro”: nell’epoca dell’ingresso nell’Euro valevano le politiche di concertazione, ora invece vanno adottate politiche di competizione, diceva quel testo, affermando perciò la necessità di liberarsi dai vincoli della vecchia concertazione. Si è avviata quindi ciò che è stata chiamata la concertazione ”malata” (Bellardi infra). Sul piano tecnico va osservato che i rinvii alla contrattazione collettiva seguono una traiettoria che è eufemistico definire confusa. Basti citare alcuni casi emblematici per la loro reciproca contradditorietà. All’art 86 del d.lgs n.276, in sede di “norme transitorie e finali”, al comma 13 compare la seguente disposizione: “entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative  sul piano nazionale al fine di verificare la possibilità di affidare a uno o più accordi interconfederali la gestione della messa a regime del presente decreto…”. Sorprende intanto l’espressione “messa a regime del presente decreto”. Un decreto, se è un vero decreto attuativo di una legge-delega, per definizione si mette a regime di per sé. Sconcerta poi il fatto che in un decreto legislativo il governo  senta il bisogno di dichiarare la volontà di incontrare le associazioni sindacali (che meglio sarebbe stato definire “confederazioni sindacali”) per discutere di come attuare lo stesso decreto. Questo un governo lo fa, se vuole, di fatto: non c’è bisogno di scriverlo in un testo di legge. La cosa si spiega forse in via di interpretazione per così dire politica: avendo quel governo promosso una clamorosa spaccatura tra le principali confederazioni, con il Patto per l’Italia del luglio 2002, esso cerca ora di recuperare. Infatti si sono stipulati alcuni accordi appunto interconfederali sulla base di quel richiamo, ad esempio in tema di contratti di inserimento (v. Gottardi infra). Sembra quindi che la norma debba essere intesa come dichiarazione di volontà politica da parte di un governo accusato di voler alterare i rapporti tra esecutivo e organizzazioni sindacali, e più in specifico tra legge e contrattazione collettiva: in tale disposizione si dice infatti che il governo rinvia alla negoziazione sindacale niente meno che, appunto, la “messa a regime”, vale a dire l’attuazione delle nuove normative. Ciò tuttavia è contraddetto da un insieme di altre disposizioni in ordine al rapporto tra legge e contrattazione collettiva: da quelle relative alla alternatività tra contratto collettivo e accordi individuali in materia di part time, a quelle riferite a rinvii a termine alla contrattazione collettiva  surrogati, in mancanza di determinazioni contrattuali, dal ricorso a decreti ministeriali (così in materia di lavoro intermittente e di somministrazione di manodopera). Infine si segnalano disposizioni particolarmente singolari in materia di c.d. “buone pratiche”. All’art.77, comma 4°, del d.lgs.n.276, in tema di certificazione si stabilisce che “entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto il ministro del lavoro  adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l’individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Allo stesso modo l’art. 84 del decreto in commento prevede, al secondo comma, che “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino…Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Sembra qui che  nell’improbabile intreccio tra accordi interconfederali e decreti ministeriali si debba svolgere la consumazione definitiva del rovesciamento del principio classico del diritto del lavoro: quello relativo al carattere, in via generale e di principio,  inderogabile delle norme lavoristiche (Garofalo M.G. 2004). Occorrerebbe poi analizzare compiutamente i molteplici richiami ai diversi livelli contrattuali, nel rapporto contraddittorio tra dimensione nazionale e territoriale, e infine valutare il significato della rinuncia dichiarata nel “libro bianco del lavoro” a regolare la rappresentanza e la rappresentatività sindacale, lasciando quindi irrisolto il problema della efficacia giuridica del contratto collettivo, salvo utilizzare la formula ambigua  delle “associazione comparativamente più rappresentative” (v. Roccella infra). Se ne trae una sola conclusione:  tutto ciò assomiglia a un puzzle confuso, più che a una ordinata e razionale regolazione.

Non è un caso che le maggiori confederazioni sindacali, già divise in occasione del c.d. “patto per l’Italia” abbiano ritrovato una unità di azione, non solo sul tema della riforma delle pensioni.

 

4. Lo sfasamento

 

         Ciò che colpisce comunque di più nella faticosa lettura del d.lgs. n.276/2003, oltre agli aspetti formali e sostanziali sopra descritti, è un senso per così dire di straniamento. Le norme in oggetto assumono la flessibilità del lavoro come criterio della regolazione e al tempo stesso come valore presupposto. Sembra di intendere che quando è stato scritto quel complicato testo normativo si immaginasse una situazione siffatta: siamo alle soglie di una nuova fase di sviluppo, di un c.d. nuovo miracolo economico. Per adeguarsi a questa nuova fase l’Italia ha bisogno essenzialmente di una cosa: flessibilizzare il proprio mercato del lavoro. Da qui nasce l’idea della  abolizione della tutela reale contro i licenziamenti illegittimi, con  la sostanziale  abrogazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori prefigurata dalla prima versione del disegno di legge n.848 del 2001, e la stessa idea di moltiplicare all’eccesso le figure flessibili di accesso al mercato del lavoro: dal lavoro a termine al part time elasticizzato al lavoro  a chiamata fino alla somministrazione di manodopera.

         Mai diagnosi risultò tuttavia più erronea, e quindi fallace la terapia conseguente.  In Italia e in  Europa non si è infatti verificato alcun “miracolo economico”. Si è avviata invece una fase recessiva. Si registra, in particolare in Italia, piuttosto un declino industriale. Dopo la crisi Fiat e le bancarotte finanziarie tipo Cirio e Parmalat, nessun imprenditore serio si azzarda più a invocare   flessibilità del lavoro e libertà di licenziamento come panacee per tutti i mali. Anche la Confindustria si avvia a cambiare registro: non ci saranno più “manifesti di Parma” in cui, alla presenza di un padrone di casa poi rivelatosi bancarottiere fraudolento, si indica nella rigidità del lavoro  e nelle politiche di concertazione i mali da abbattere. I fatti hanno dimostrato che c’è invece bisogno dell’esatto contrario: rilanciare le politiche di concertazione e coesione sociale,  rivalorizzare il senso e il significato del lavoro, anzitutto garantendo a chi si cimenta nel lavoro nel settore privato, cioè ai giovani, una prospettiva di vita e di  sicurezza, e poi sviluppando efficaci politiche di integrazione della nuova forza lavoro extracomunitaria, di cui questo paese ha un bisogno vitale.  Sono quindi in gioco oggi politiche di stabilizzazione e valorizzazione del lavoro, esattamente agli antipodi della filosofia che ha animato le leggi in commento.

 

5. Le prospettive. Abrogare  la legge n.30/2003?

 

Resta una ultima domanda. Gli oggetti legislativi qui commentati avranno vita lunga o breve? Caratterizzeranno le politiche del lavoro dei prossimi anni o verranno cancellate con un colpo di spugna mediante un semplice atto di abrogazione da parte di un prossimo eventuale legislatore? Il futuro, anche e specialmente sul piano politico, è di per sé  imperscrutabile. Proprio qui può invece servire il contributo di una comunità scientifica capace di riaffermare nei fatti la propria indipendenza, di vestirsi, come diceva Machiavelli, dei panni che “solo sono miei”, emancipandosi quindi dalla  alternativa, distruttiva anzitutto per la libertà di pensiero, tra identificazione delle leggi qui commentate come una sorta di nuovo testo biblico a cui non si può che giurare fedeltà ovvero, al contrario, come una specie di specchio del diavolo. Occorre distinguere il grano dal loglio, tra norme che dovranno essere semplicemente cancellate ed altre che andranno invece ampiamente rivisitate e riformulate. 

 Luigi Mariucci

(Ordinario di diritto del lavoro nell’Un. di Venezia)

 

 

Bibliografia

 

- Alleva PG. (2003), Ricerca e analisi dei punti critici del decreto legislativo 276/2003 sul mercato del lavoro, in RGL, n.4, p.887 ss.

- Avondola A. (2004), Certificazione e legittimità costituzionale, in Mercato del lavoro, riforma e vincoli del sistema, a cura di R.De Luca Tamajo, M.Rusciano, L.Zoppoli, Napoli:ES.

- Carinci F. (2004), Una svolta fra ideologia e tecnica: continuità e discontinuità nel diritto del lavoro di inizio secolo, Introduzione in Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003 n.276,Ipsoa:Milano. 

- Garofalo M.G. (2004), La certificazione dei rapporti di lavoro, in Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo 276/2003, p. 420 ss.; Bari:Cacucci.

- Gli enti bilaterali: mercato del lavoro e rappresentanza sindacale (2003), LD, n.2.

- Giugni G. Legge malfatta

- Lavori e precarietà (2004), a cura di R.Bortone, C.Damiano, D.Gottardi, Ed.riuniti: Roma.

- Mariucci L. (2003), Le fonti del diritto del lavoro, quindici anni dopo,  Torino: Giappichelli.

- Mazzotta O. (2004), Il mondo al di là dello specchio, in Mercato del lavoro, riforma e vincoli del sistema, a cura di R.De Luca Tamajo, M.Rusciano, L.Zoppoli, Napoli:ES.

- Nogler L.(2003), La certificazione dei contratti di lavoro, in DLRI.

- Pedrazzoli M. (1999), Dai lavori autonomi ai lavori subordinati,  in Scritti in onore di Gino Giugni, tomo I, p. 737 ss.

- Per una disciplina legislativa del contratto collettivo (1987), Torino: Unione industriale di Torino.

- Scarpelli F. (2004), Le tecniche e le competenze regolative, in Lavori e precarietà, 39 ss..

- Speziale V. (2004), in Commentario al d.lgs. n. 276/2003, tomo IV. Ipsoa:Milano. 

- Tiraboschi M. (2003), La riforma Biagi. Commentario allo schema di decreto attuativo della legge delega sul mercato del lavoro, in suppl. n.4/2003 a Guida del lavoro.

- Torelli F. (2003), La promozione degli enti bilaterali sul mercato del lavoro: una iniziativa dal successo assicurato?, in LD, n.2, p.243 ss.

- Zilio Grandi G. (2004), Il trasferimento d’azienda e i fenomeni di esternalizzazione, in Lavori e precarietà, p. 69 ss..

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Postilla dell'autore del Sito

 

Nel condividere pienamente quanto esposto dal prof. Mariucci, evidenzio come io mi sia deliberatamente "contenuto" - direi quasi "astenuto" -  nella corsa inflazionata all' analisi della "legislazione spazzatura" di questa compagine di maggioranza, anche perché con i tempi che corrono non va sottratto soverchio spazio... a cassonetti privati e a discariche pubbliche. L'auspicio è per una totale abrogazione di questa nefasta e fetida produzione da parte di nuovi, prossimi, legislatori, più rispettosi dei valori dell'uomo riscoperto capace di governare (e di porsi aldisopra de) gli interessi dei mercanti e del mercato.

Roma, 20 aprile 2004 

Mario Meucci

 

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