Produzione  in  giudizio  di  documentazione  d’ufficio

 

Sommario:

1. Premessa

2.Il panorama giurisprudenziale in tema di allegazione in giudizio di documentazione d’ufficio

3. L’orientamento più rigorista

4.(segue) Ulteriori puntualizzazioni

5.L’orientamento più flessibile

6. Conclusioni

 

1. Premessa

E’ consuetudine,  normalmente seguita dal lavoratore nell’atto di sostenere le proprie pretese o diritti  in un giudizio teso a rivendicare una qualifica superiore o volto a prospettare una illegittima dequalificazione e simili, quella di allegare documentazione d’ufficio, sia consistente in circolari e comunicazioni aziendali sia in propri elaborati approntati nel corso dell’attività svolta, di norma sottoscritti o firmati dal superiore o dal Dirigente del servizio cui il lavoratore appartiene. Documentazione talora costituita da veri e propri originali estratti dall’archivio aziendale, talora da semplici fotocopie.

Conviene che l’orientamento giurisprudenziale -  seppure in un certo qual senso variegato, su questo importante tema -  sia di pubblico dominio, affinchè il lavoratore che ha trovato il coraggio di agire (e di reagire) giudizialmente in corso di rapporto avverso le inadempienze del proprio datore di lavoro, non si trovi esposto al realistico rischio di una sanzione disciplinare che può dilatarsi fino al punto di privarlo dell’occupazione e cioè della fonte di sostentamento personale e familiare.

E di ciò si deve essere particolarmente edotti sia in linea generale sia eminentemente nel settore del credito,  qui a causa della presenza di una giurisprudenza che - elitariamente ed ingiustificatamente - pretende dal bancario un rapporto di più intensa fiducia,  in dipendenza dei compiti suppostamente più delicati svolti dai prestatori all’interno dell’azienda di credito (piuttosto che in quelle industriali o commerciali) ovvero in ragione dell’asserita maggiore riservatezza delle informazioni che i bancari gestirebbero o con le quali verrebbero in contatto.

 

2. Il panorama giurisprudenziale in tema di allegazione in giudizio di documentazione d’ufficio

Va partanto chiarito che se l’allegazione di documentazione d’ufficio, nel corso di un giudizio, può apparire al prestatore di lavoro del tutto legittima e strumentale all’esercizio del proprio diritto alla difesa ex art. 24 Cost., tale comportamento viene invece giudicato da una parte non indifferente e non trascurabile della giurisprudenza, del tutto illecito ed idoneo a giustificare la reazione datoriale (quantunque ritorsiva) anche nella veste della massima  sanzione disciplinare (licenziamento) a carico del dipendente, per violazione del dovere di fedeltà, ex art. 2105 c.c. Ciò in considerazione del c.d. pregiudizio arrecato al diritto aziendale alla riservatezza (o al segreto) sulla documentazione aziendale di propria pertinenza.

Sul tema, la precedente e piuttosto datata giurisprudenza della Cassazione (1) è stata aggiornata, nel 1993, da due decisioni della Suprema corte, l’una più elastica ed ispirata a buon senso (2), l’altra più rigida ed intransigente (3) e, nel corso del 1996, da Cass. n. 4328/1996 (4) inscrivibile nel filone della prima decisione, meno formalistica e di maggiore buon senso. Di recente, nello stesso senso Cass. n. 1144 del 2 febbraio 2000 (4 bis).

La prima (Cass.n. 215/’93) infatti, pur confermando il divieto di produzione in giudizio di documentazione d’ufficio da parte dei lavoratori ricorrenti, ha giudicato illegittima - per carente valutazione delle particolari circostanze in cui era stata commessa l’infrazione nonché per sottovalutazione dell’elemento intenzionale e del grado della colpa - la reazione aziendale del licenziamento, in quanto la produzione della documentazione (costituita in parte da minute ed elaborati redatti dai lavoratori rivendicanti la qualifica superiore) era avvenuta dopo l’ordine giudiziale di esibizione rivolto dal giudice al datore di lavoro (che allo stesso aveva ritenuto di non conformarsi) e su sollecitazione rivolta ai lavoratori dal proprio legale (considerato soggetto terzo), a fronte della mancata ammissione datoriale del contenuto dei documenti stessi.

La seconda decisione (Cass. n. 2560/’93, enfatizzata con particolare diffusione), è stata invece talmente dura ed incisiva da riformare in peius - tramite il licenziamento per giusta causa (o in tronco) - il precedente e giuridicamente più mite provvedimento di licenziamento per giustificato motivo, con  spettanza del preavviso, legittimato dal Tribunale di Milano (5) a carico di un funzionario del Servizio ispettivo di una banca che, in un giudizio per la rivendicazione della superiore qualifica dirigenziale, aveva allegato “fotocopie” di propri elaborati, di istruttorie interne (o afferenti la clientela) dallo stesso redatte e firmate dal superiore, di proposte o procedure predisposte dal ricorrente (e divenute operative con la firma del Dirigente del Servizio) nonché di minute e corrispondenza varia.

La terza e più recente decisione della Cassazione (n. 4328/’96, innanzi citata) ha invece annullato il provvedimento di licenziamento legittimato dai giudici di appello a fronte della produzione in giudizio di mere “fotocopie” - insuscettibili di intaccare l’integrità degli archivi aziendali - in quanto tale gravissimo provvedimento doveva ritenersi, ex art. 2106 c.c., sproporzionato rispetto alla non rilevante illiceità del comportamento del prestatore di lavoro (illiceità neppure adeguatamente accertata  dai giudici di merito, sussistendo vizi di motivazione in ordine al carattere riservato dei documenti fotocopiati). Nello stesso senso si è espressa la recentissima Cass. n. 1144 del 2 febbraio  2000, che ha ritenuto sproporzionato - ex art. 2106 c.c. - il provvedimento di licenziamento nei confronti di un lavoratore bancario che per esigenze di rivendicazione di qualifica superiore aveva effettuato nel corso del rapporto in organico al Servizio del Personale, fotocopie di documentazione (ritenuta non riservata dai giudici di merito), alla cui redazione aveva contribuito, delle quali non si era appropriato indebitamente ma ne aveva avuto il possesso in ragione del proprio ufficio. La Cassazione ha condiviso sul punto l'opinione del Tribunale secondo il quale era da ritenere "relativamente scusabile" il comportamento del bancario -  e pertanto non meritevole di essere sanzionato con un provvedimento così drastico quale il licenziamento -  in quanto fondato sul convincimento della utilizzabilità a fini processuali degli atti del suo ufficio. Afferma la Cassazione, reiterando quanto già detto nella precedente n. 4328/'96 che: "Se, infatti, il diritto del lavoratore a  difendersi in giudizio per la tutela della propria posizione lavorativa deve avere un qualche contenuto, è difficilmente contestabile che lo stesso possa prendere nota, e in  modo sufficientemente puntuale, di quella documentazione - che sostanzialmente riguardi l'attività da lui espletata - di cui abbia giustificata disponibilità, tanto più se essa costituisca in qualche modo, anche indiretto ed in misura marginale, oggetto materiale dell'attività medesima (cfr. sul punto Cass. 9 maggio 1996, n. 4328)".

 

3. L’orientamento più rigorista e prevalente

Va innanzitutto evidenziato che - secondo l’anteriore Cass. n. 2560/1993 come secondo Cass. n. 4328/1996 - l’illiceità del comportamento del lavoratore sussiste sia che questi produca in giudizio “originali” di documenti sia “fotocopie” degli stessi, l’unica differenza consistendo, secondo il diverso orientamento giurisprudenziale, nel grado di intensità dell’illecito, tale da ripercuotersi sulla tipologia delle sanzioni dispiegabili (conservative o espulsive, a secondo dei casi).

Nella sentenza del Tribunale di Milano (che è stata pienamente condivisa dall’orientamento intransigente e rigorista di Cass. n. 2560/1993) è stato asserito che: “...si è molto discettato sulla distinzione tra asporto di fotocopie e asporto di originale. Il Collegio non ha difficoltà a riconoscere che l’estrazione di notizie mediante fotocopiatura è cosa diversa dall’asporto dell’originale e che la fotocopiatura arbitraria è certamente meno grave dell’asporto dell’originale.Si deve tuttavia riconoscere che anche l’estrazione di copia (rectius, di fotocopia) è un modo di disporre di beni che appartengono all’imprenditore, unico titolare del diritto di stabilire gli utilizzi più conformi ai propri interessi”.

In sostanza, anche la produzione in giudizio di “fotocopie” di documentazione aziendale (riservata) costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà - estrinsecantesi, ex art. 2105 c.c., nel divieto di “divulgare notizie attinenti all’organizzazione o ai metodi di produzione dell’impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio ”-  disciplinarmente sanzionabile, con la differenza, dal punto di vista della responsabilità penale, che mentre l’asportazione di documento (in originale) di cui non si abbia la disponibilità attualizza il reato di furto (a causa della sottrazione dagli archivi aziendali), l’utilizzo di documento  aziendale di cui si abbia la disponibilità concretizza il reato di “appropriazione indebita” (6).

A difesa del lavoratore è stato tentativamente e correttamente sostenuto che la c.d. “documentazione aziendale” prodotta in giudizio doveva, invero, essere considerata “comune” alle parti (e non esclusivamente datoriale) in quanto redatta dal lavoratore, come nel caso delle relazioni, degli elaborati, delle proposte e simili. Ma - fatta salva la fotocopiatura di minute “personali” di relazioni o atti di cui il lavoratore aveva assunto, da solo, la paternità e la responsabilità in azienda - la magistratura (in questo caso Cass. n. 2560/1993, aderendo a Trib. Milano 2.6.1990, cit.) ha argomentato che di norma i documenti fotocopiati e prodotti in giudizio hanno circolato in azienda come atti del Dirigente del Servizio che, apponendovi la propria sottoscrizione, di tali documenti ha assunto la paternità e la responsabilità. A seguito dell’assunzione di paternità da parte del Dirigente, la bozza, elaborato o proposta del funzionario sottordinato diventa giuridicamente un “aliud”  rispetto all’atto preparatorio e solo così acquista natura decisoria ed incidenza operativa. Considerazioni queste che hanno portato ad escludere l’assunto della “comunanza” del documento e legittima la piena riconducibilità dello stesso quale “prodotto finito” nell’ambito dell’esclusiva proprietà dell’azienda.

In buona sostanza, la citata decisione di Cassazione  (n. 2560/1993) ha stabilito che nella fase patologica del rapporto - sconfinato in contrasto giudiziario - il dipendente non può giocare “strappando” le carte dalle mani dell’avversario per rafforzare la propria posizione processuale (sottovalutando, da una posizione troppo partigianamente datoriale, il fatto che il lavoratore, per far acclarare ed esprimere con tempestività un giudizio sulla qualità del proprio lavoro a fini di ottenere il riconoscimento della qualifica superiore altro non poteva che sottoporre la propria “produzione” alla valutazione del magistrato).  Ma per sottrarsi a quest’ultimo rilievo di buon senso, la Cassazione ha asserito che il dipendente che voglia provare le proprie affermazioni può chiedere che il magistrato ordini al datore di lavoro convenuto l’ispezione sulla documentazione probante ex art. 118 c.p.c. (che recita: “il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire...sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti di causa...Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell’art. 116, 2° co.”) ovvero l’esibizione della documentazione medesima ex art. 210 c.p.c. (che recita: “...il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o ad un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo. Nell’ordinare l’esibizione il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo ed il modo dell’esibizione”).

Insomma il contrasto fra il diritto del dipendente alla tutela  giurisdizionale delle proprie rivendicazioni e quello del datore di lavoro alla riservatezza, non può essere risolto unilateralmente dal lavoratore, ma deve essere valutato in sede giudiziaria, nella quale il datore di lavoro - a fronte dell’eventuale ordine di ispezione o di esibizione impartito dal giudice - può resistere a tale comando, preferendo esporsi alle conseguenze  che il giudice è libero di trarre ex art. 116 c.p.c. (afferente alla valutazione delle prove) secondo cui: “ il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno..., dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti nel processo”.

 

4. (segue) Ulteriori  puntualizzazioni

In linea con quanto soprariferito si è giunti quindi a sostenere che nel processo civile ciascuna parte ha il diritto di non scoprire le proprie carte e può anche decidere di rifiutare l’esibizione e soccombere piuttosto che mettere in pericolo il riserbo che intende conservare attorno a taluni aspetti della propria organizzazione.

Peraltro se il codice di procedura civile ha circondato di cautele e posto sotto controllo del giudice  i modi e i tempi dell’esibizione dei documenti (ad es. tramite estratto, senza menzione dei nominativi dei terzi coinvolti e simili), sembra ragionevole ritenere - è stato soggiunto - che il clamore del foro sotteso al “carattere pubblico” dell’udienza integri per l’azienda quel pregiudizio alla riservatezza che l’art. 2105 c.c. tende più a prevenire che a reprimere. E della tutela della riservatezza beneficiano non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche, come documentano diverse norme del nostro ordinamento. E poichè la Costituzione stessa, con le disposizioni che garantiscono i diritti all’inviolabilità personale ed all’integrità del domicilio e della corrispondenza (art.13, 14 e 15), preclude ingerenze rivolte all’acquisizione di informazioni relative ad altri soggetti, nel contemperamento degli opposti interessi si deve ritenere - ha sottolineato ancora Cass. n. 2560/1993 - che la tutela del riserbo debba prevalere su quella della manifestazione del proprio pensiero, che non può, nel caso del lavoratore subordinato, sconfinare nella propalazione di notizie afferenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, quali possono evincersi da relazioni di lavoro predisposte a fini meramente interni o da documenti sulla salute aziendale approntati - nella fattispecie decisa - da un funzionario dell’ispettorato aziendale che è notoriamente struttura caratterizzata da una pregnante riservatezza.

Anche l’argomento a favore del lavoratore circa la necessità del riscontro di un effettivo pregiudizio per l’azienda, arrecato in conseguenza della produzione in giudizio di documentazione in parte riservata, al fine di legittimare  la sanzione espulsiva aziendale, è stato ritenuto irrilevante, affermandosi la sufficienza di un “pregiudizio potenziale”, congiunta all’attitudine del comportamento del prestatore a scuotere la fiducia che l’imprenditore deve poter riporre nel dipendente.

 

5. L’orientamento più flessibile

Questo orientamento formalistico, sebbene non sia stato oggetto di opportuni ripensamenti, è stato mitigato e ridimensionato nelle conseguenze a carico del lavoratore da parte della recente Cass. 9 maggio 1996 n. 4328, innanzi citata,  che, pur ritenendo sanzionabile la produzione in giudizio  di “fotocopie” di documenti aziendali “riservati”  da parte del lavoratore interessato al riconoscimento di una superiore qualifica, ha cassato la decisione del Tribunale che aveva legittimato il provvedimento di licenziamento per giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento agli obblighi contrattuali, ex art. 3 L. n. 604/’66) nei confronti del commesso che aveva prodotto numerose fotocopie (afferenti l’oggetto della propria attività) in un giudizio teso al riconoscimento della superiore qualifica di impiegato di banca, sia perchè:

a) l’estrazione di fotocopie di documenti “non riservati” - non concretizzando il reato di sottrazione di documentazione, l’unico idoneo a costituire attentato all’integrità degli archivi aziendali - in un certo qual senso si rivela strumentale al diritto del lavoratore di c.d. “agendazione” della documentazione aziendale interna in sua disponibilità  ai fini della tutela giudiziale della propria posizione professionale. Asserisce, infatti, la Cassazione che se deve essere tutelato il diritto dell’azienda alla riservatezza, deve essere tutelata altresì “l’esigenza del lavoratore, che intenda avvalersi in giudizio della documentazione in possesso di controparte” (datoriale, n.d.r.), consentendogli di fornire “al giudice elementi circa la concreta esistenza dei documenti stessi e l’indicazione di documenti specificamente individuati o individuabili”. “Ed, in vista di ciò, se il diritto del lavoratore a difendersi in giudizio per la tutela della propria posizione lavorativa deve avere un qualche contenuto effettivo e pratico, è difficilmente contestabile che lo stesso possa prendere nota, ed in modo sufficientemente puntuale, di quella documentazione...cui abbia legittimamente accesso, tanto più se essa costituisce in qualche modo, anche indiretto ed in misura marginale, oggetto materiale dell’attività medesima”;

b) i giudici del merito (Tribunale di Trapani) non erano stati convincenti nel provare che le fotocopie in questione rappresentassero “tipologie organizzative e gestionali dell’imprenditore“ che lo stesso avrebbe avuto interesse acchè fossero tenute segrete, piuttosto che modulistica corrente in atto nelle aziende di credito, come asseriva la difesa del lavoratore. Cioè a dire, secondo i giudici di legittimità, le “fotocopie” - per occasionare la sanzione  espulsiva dall’azienda per violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. - dovevano  con certezza ed inequivocamente attenere a documentazione riservata non propalabile, afferente  (secondo il contenuto dello stesso art. 2105 c.c.) all’organizzazione ed ai metodi di produzione dell’impresa, improntati da caratteristiche di riservatezza.

 

6. Conclusioni

Nel concludere, tenendo necessariamente conto dell’attuale stato di relativa incertezza della giurisprudenza sul problema specifico (con una certa prevalenza di quella a sfavore del lavoratore), indirizziamo ai lavoratori ricorrenti il suggerimento cautelativo di astenersi dalla produzione in giudizio anche di mere “fotocopie” di documenti d’ufficio - salvo di quelli che, per la loro diffusione introaziendale o per la loro non attinenza all’organizzazione ed ai metodi di produzione dell’impresa, non abbiano carattere intrinsecamente riservato (quali comunicati di servizio, circolari, lettere affisse negli albi aziendali) o tale carattere di riservatezza abbiano obiettivamente perduto per il tempo trascorso dall’emanazione o per la carenza di attualità del contenuto degli stessi) - invitandoli a limitarsi nel ricorso giudiziale a “sunteggiare” il contenuto dei documenti “riservati” (nel senso innanzi esplicitato) nella parte di loro interesse ai fini probatori nonchè a fornirne i dati identificativi (provenienza e/o data di redazione, e simili), accompagnandoli dalla richiesta al magistrato di ordinarne l’ispezione o l’esibizione giudiziale ex artt. 118 e 210 c.p.c. (per gli effetti valutativi di cui all’art. 116 stesso codice).

 

M. Meucci

 

(pubblicato in  Notiziario del lavoro e previdenziale, ed. de lillo, n. 6 del 25 febbraio ’98 e aggiornato a Cass.n.1144 del 2 febbraio 2000)

 

NOTE

 

(1) Vedi, Cass. 24.5.1985, n. 3156 e Cass. 29.6.1981, n. 4229.

(2) Cass. 11.11.1993, n. 215, in  D&L, Riv. crit. dir. lav. 1993, 603.

(3) Cass. 2.3.1993, n. 2560, in Not. giurisp. lav. 1993, 202, con le conclusioni difformi del P.M.

(4) Cass. 9.5.1996 n. 4328 si può leggere in Mass. giur. lav. 1996, 596, con nota non interamente condivisibile di Niccolai.

(4 bis) in Riv. it. dir. lav. 2001, II, 101, con nota di dissenso di Monaco, L'obbligo di riservatezza delle persone giuridiche e la prestazione fedele: un percorso di lettura.

(5) Con sentenza del 2.6.1990, in Not. giurisp. lav. 1990, 824.

(6) Così Cass. pen. 30.4.1983 imp. Rampini, in Not. giurisp. lav. 1983, 516.

 

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