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Dirigenza –
conferimento di incarico di studi privo di effettivi contenuti tipici
delle funzioni dirigenziali – poteri del giudice ordinario –
possibilità di condanna della pubblica amministrazione ad un facere
specifico – esclusione - ordine giudiziale di conferimento di competenze
di natura dirigenziale.
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- E' illegittima la condotta
della P.A. che conferisce ad un dirigente un incarico di consulenza,
studio e ricerca solo apparente in quanto privo di effettivi contenuti
tipici di funzioni dirigenziali e in tal caso il giudice ordinario, pur
non potendo condannare la P.A. a conferire uno specifico incarico
dirigenziale, può ordinare all'Amministrazione di attribuire al dirigente
competenze confacenti all'inquadramento dirigenziale nell'ambito del
medesimo incarico già conferitogli o di diverso incarico che riterrà
opportuno assegnargli.
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- TRIBUNALE DI CASSINO
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- Il
Giudice del Lavoro, Dott.ssa Amalia Savignano, ha emesso la seguente :
- ORDINANZA
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visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal Dott. L. P. C. nei
confronti dell’ Università degli Studi di Cassino, con cui si chiede di
ordinarsi al convenuto Ateneo di adibire il ricorrente all'esercizio di
mansioni proprie della qualifica dirigenziale dallo stesso posseduta;
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- vista
la comparsa di risposta della convenuta;
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- letti
gli atti;
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sciogliendo, alla scadenza del termine per il deposito di note, la riserva
di cui all'udienza del 14.5.2004, si osserva quanto segue.
- In
relazione, alla preliminare eccezione di inammissibilità formulata dalla
difesa della parte resistente nella comparsa di risposta e reiterata nelle
note conclusionali, deve ribadirsi quanto già affermato nell'ordinanza
depositata in data 5.4.2004, rilevandosi:
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- che il ricorrente nel proporre
la domanda cautelare in esame, avente ad oggetto la richiesta di adibizione all'esercizio di mansioni inerenti alla qualifica di dirigente,
ha, ai sensi dell'art. 669 ter c.p.c., indicato quale oggetto del
giudizio di merito "l'azione di risarcimento del danno alla salute e
da mobbing";
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che vi è coincidenza tra l'oggetto del giudizio cautelare e quello del
giudizio di merito, in quanto il generale richiamo alla proponenda domanda
di risarcimento del danno consente di ritenere ricompreso nell' oggetto
del giudizio di merito anche una richiesta di risarcimento del danno in
forma specifica, ex art. 2058 c.c.; richiesta, questa, pienamente
corrispondente con quella avanzata nella presente sede cautelare e volta
alla reintegrazione del ricorrente nelle mansioni proprie della qualifica
dirigenziale;
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che, analogamente, vi è coincidenza (parziale) tra il soggetto
passivamente legittimato rispetto alla domanda cautelare e quello
passivamente legittimato rispetto alla proponenda domanda risarcitoria, in
quanto quest'ultima andrà proposta non solo, come ritenuto dalla difesa
della resistente, nei confronti dell'INAIL (quale legittimato passivo, ex
d. lgs. 38/2000, in relazione al risarcimento del danno alla salute subito
dal dipendente per causa di lavoro), ma anche nei confronti del datore di
lavoro (quale legittimato passivo, rispetto all'azione volta ad ottenere
il risarcimento degli ulteriori danni, non ricompresi nella copertura
assicurativa dell'INAIL; azione implicante, peraltro, il preliminare
accertamento del lamentato demansionamento, in relazione al quale non può
ipotizzarsi un' estraneità del datore di lavoro).
- Quanto
all'ulteriore eccezione preliminare sollevata dalla difesa della
resistente, in ordine alla dedotta inutilità/inidoneità delle
provvedimento cautelare invocato, si rileva, poi:
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che un'interpretazione tradizionale dell'art. 4 l. 2248/1865 All. E,
ostativa di ogni condanna ad un facere specifico nei confronti della PA
mal si concilia con il nuovo ordinamento costituzionale, il cui art. 24,
nel garantire a tutti la possibilità di agire in giudizio in difesa dei
propri diritti, esclude ogni aprioristica forma di privilegio in favore
del soggetto pubblico;
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che, in particolare, nel caso di specie, il ricorrente rivendica (almeno
nelle note conclusionali, in cui ha sostanzialmente circoscritto l'oggetto
della propria domanda cautelare) non l'assegnazione di uno specifico
incarico dirigenziale diverso da quello oggetto di conferimento (incarico
operativo gestionale in luogo di quello di studio e ricerca), quanto
piuttosto - si veda il punto 2) delle conclusioni del ricorso, oltre che
le richiamate note - il riconoscimento del diritto a che l'attuale
incarico conferitogli sia riempito di un contenuto concreto e reale;
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che, pertanto, la posizione giuridica soggettiva del ricorrente non è di
mero interesse legittimo, qual è quella dell'aspirante al conferimento di
un incarico dirigenziale, configurandosi, invece, in capo allo stesso - a
seguito del perfezionarsi della procedura di conferimento dell'incarico
dirigenziale di studio e ricerca – una posizione di diritto soggettivo a
che detto incarico, in assenza di alcun provvedimento di revoca, possa
essere realmente esercitato;
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quindi, il petitum in questione non pare interferire con alcuna
prerogativa pubblicistica della PA;
- Se,
quindi, un eventuale provvedimento giudiziale di accoglimento del ricorso
non solo non sarebbe contrastante con la preclusione sancita dall'art. 4
l. 2248/1865 All. E cit., ma sarebbe, altresì, pienamente conforme al
dettato costituzionale dell' art. 113, secondo cui "contro la PA è
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti ... dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria", di modo che, anche alla luce del principio
di uguaglianza (art. 3 Cost), detta tutela non può essere circoscritta ad
alcune ipotesi ed esclusa per altre;
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che in conclusione, pur restando ferma la negazione del potere del G.O. di
condannare la P A conferire uno specifico incarico dirigenziale, deve,
senz' altro, configurarsi in capo al predetto Giudice, innanzi tutto, un
potere di verifica circa la legittimità della condotta del datore di
lavoro pubblico e, conseguentemente, un potere di condanna nei confronti
della P A, affinchè ponga fine alla condotta illegittima, qualora questa
risultasse essere solo all'apparenza conforme alla previsione normativa,
ma in concreto si dimostrasse lesiva della dignità professionale del
dipendente, costituzionalmente tutelata, nonchè in contrasto con i
principi di correttezza e buona fede, cui deve ispirarsi, in ogni caso,
anche la P A nella gestione dei rapporti con i propri dipendenti.
- Fatte
queste premesse in punto di diritto, nell' esame del merito, va
riconosciuto come al ricorrente sia stato conferito un incarico
dirigenziale "di consulenza, studio e ricerca" solo apparente,
in quanto privo degli effettivi contenuti tipici delle funzioni dirigenziali.
- In
particolare dall'istruttoria svolta è emerso:
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che, in relazione al suddetto incarico dirigenziale, avente come obiettivo
generale (v. art. 2 del contratto di conferimento, stipulato in
data 19.3.2002) lo "studio
delle problematiche connesse alla attuazione del nuovo ordinamento
didattico universitario", non si è mai provveduto, da parte della
Direzione Amministrativa
dell' Università, in violazione di quanto ulteriormente previsto dal cit.
art. 2, a concordare il “piano particolareggiato degli obiettivi e delle
attività” (appare al riguardo significativa la condotta processuale
della resistente, la quale nulla ha dedotto, né provato, in ordine
all’eventuale attività di pianificazione in questione, in tal modo
suffragando quanto dichiarato dalla dott. P., unica collaboratrice del
ricorrente);
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che, di fatto, nell'ambito del predetto incarico, è stata affidata al
ricorrente la
- direzione
del Centro di Consultazione Studio e Ricerca, istituito, con d.r.
1281/2002, alle dirette dipendenze del Direttore Amministrativo, senza che
però fossero specificati gli obiettivi del predetto Centro;
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che l'unico incarico specifico assegnato al ricorrente risulta essere
quello (v. delibera in atti) di integrazione del regolamento di Ateneo per
" l' Amministrazione, la Finanza e la Contabilità";
incarico in relazione al quale il ricorrente ha predisposto una bozza di
regolamento, offerta in comunicazione al
Direttore Amministrativo (v. dichiarazioni della P.), che, però, non ha
avuto alcun seguito, non essendo stato, a tutt' oggi, ancora approvato il
relativo testo definitivo (v. dichiarazioni del legale rappresentante
dell’ Università);
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che il ricorrente, pur nella sua qualità di dirigente, non ha avuto
incontri con la Direzione Amministrativa o con gli altri organi
Universitari, nel corso dei quali si potessero concretamente definire gli
obiettivi della sua attività (v. dichiarazioni della P., nonchè del
Dott. R., dirigente preposto al settore personale, il quale ha riferito di
aver incontrato solo due volte il ricorrente, una delle quali per lo
scambio degli auguri di Natale; v., altresì, le lettere, prodotte in atti
dal ricorrente, rivolte ai vertici dell' Università, in cui si denuncia
l'assenza di ogni raccordo con gli organi dell' Ateneo, oltre che lo stato
di suo assoluto isolamento e di inoperosità forzata);
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che, in violazione di quanto pattuito nel contratto di conferimento
dell'incarico, nessuna dotazione finanziaria è stata mai assegnata al
ricorrente, a fronte delle consistenti risorse economiche assegnate agli
altri dirigenti, unitamente al potere di firmare autorizzazioni di spesa
fino a lire 50.000.000 a questi ultimi riconosciuto (v. dichiarazioni del
Prof. A., P. delegato alla programmazione
sviluppo e risorse umane, nonchè della Dott. P.);
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che il ricorrente non è stato posto in condizione di conoscere neppure il
contenuto delle delibere del CDA nelle materie di propria competenza;
delibere normalmente (come riferito dal Prof. A.) trasmesse per estratto
ai dirigenti interessati (v. dichiarazioni del Prof. I., il quale ha
riferito che, rivoltosi al ricorrente, per avere delle chiarificazioni
sulla posizione giuridicoeconomica dei docenti contrattisti, ebbe modo
di constatare che questi neppure era stato informato della delibera
adottata dal CDA in detta materia; v., altresì, il protocollo della
corrispondenza tenuto dal ricorrente, comprovante lo stato di isolamento
del medesimo all'interno della struttura universitaria);
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che il ricorrente, in definitiva, è stato ridotto in uno stato di
emarginazione e forzata inattività (si veda la puntuale descrizione della
giornata lavorativa del Dott. P. C. effettuata dalla sua collaboratrice
Dott. P.; si vedano, altresì, le dichiarazioni del Prof. I., il quale ha
riferito della diffusa convinzione nell' ambiente universitario, circa il
carattere meramente fittizio dell'incarico conferito al ricorrente;
dichiarazione questa che, pur esprimendo una valutazione, raccordata alle
predette risultanze istruttorie, appare rivelatrice di una precisa
percezione della realtà oggettiva.
- Quanto
rilevato in fatto, va considerato il carattere pretestuoso delle obiezioni
sollevate dal resistente, che, a fronte delle doglianze del ricorrente
concernenti la sua forzata attività, ha sostenuto che tale stato sarebbe
a lui imputabile, per il mancato esercizio del potere di iniziativa
inerente al suo alto incarico; affermazione questa del datore di lavoro
che si pone in netto contrasto con la sua stessa condotta, in quanto, per
ben 6 anni consecutivi, ha erogato (v. delibere in atti), al ricorrente la
retribuzione supplementare di risultato "in relazione all' attività
svolta" .. "verificata la rispondenza tra gli obiettivi
prefissati e i risultati effettivamente perseguiti"; v.
delibere adottate sulla base delle autorelazioni predisposte dal
ricorrente (v. documentazione in atti), nelle quali questi ha puntualmente
lamentato il proprio stato di attività forzata. Sicchè
l'erogazione del suddetto compenso, nonostante l'inattività del
ricorrente, si rivela essere come un tentativo di tacitare quest'ultimo,
una volta che l'erogazione di spesa non avrebbe avuto in concreto, per
ammissione della stessa resistente, una "reale motivazione", correlata
all'effettiva realizzazione di "obiettivi prefissati".
- In
definitiva, la condotta della resistente - all'esito delle risultanze
istruttorie sopra menzionate, sulla base della cognizione necessariamente
sommaria propria della presente fase cautelare - deve ritenersi contraria
agli artt. 4 e 19 d.lgs. 165/2001, la cui lettura, secondo i principi
interpretativi di correttezza e buona fede, impone alla P A di conferire
incarichi dirigenziali che comportino l'effettivo svolgimento delle
funzioni corrispondenti.
- Deve,
altresì, ritenersi che, allo stato, accanto al requisito del fumus
boni iuris, sussista anche quello del periculum in mora, con
specifico riferimento al pregiudizio al patrimonio professionale, alla
dignità ed alla salute del ricorrente, in correlazione anche con la
durata temporanea dell'incarico dirigenziale conferitogli (in scadenza
alla fine del 2004), implicante la necessità per il medesimo di
dimostrare, in un limitato arco temporale, le sue capacità professionali,
in funzione di eventuali sviluppi di carriera.
- In
conclusione - richiamato quanto sopra detto circa i limiti del potere del
G.O. nei confronti della P A in tema di condanna di quest'ultima ad un
facere specifico ed escluso, pertanto, il potere di condanna
dell'Università a conferire al ricorrente uno specifico incarico
dirigenziale di contenuto gestionale - deve condannarsi l'Ateneo a
conferire al ricorrente competenze di natura dirigenziale, nell'ambito del
medesimo incarico già conferitogli o di diverso incarico che la P A
riterrà opportuno assegnargli; competenze confacenti al suo attuale
inquadramento di dirigente di seconda fascia del ruolo amministrativo, con
i compiti gestionali, di coordinamento, di vigilanza e propositivi, di
cui all'art. 17 d. lvo 165/2001, da esercitarsi in concreto e in relazione
ad obiettivi specifici, con la dotazione di risorse umane, finanziarie, strumentali
e logistiche necessarie allo svolgimento dell'incarico.
- La
liquidazione delle spese è rinviata al giudizio di merito.
- P.Q.M.
- Accogliendo
il ricorso, ex art. 700 c.p.c., promosso dal Dott. L. P. C. nei confronti
dell'Università degli Studi di Cassino, ordina alla resistente di
conferire al ricorrente, competenze di natura dirigenziale nell' ambito
del medesimo incarico già conferitogli o di diverso incarico che la P A
riterrà opportuno assegnargli; competenze confacenti al suo attuale
inquadramento di dirigente di seconda fascia del ruolo amministrativo, con
i compiti gestionali, di coordinamento, di vigilanza e propositivi, di cui
all'art. 17 d.lgs. 165/200 da esercitarsi in concreto e in relazione ad
obiettivi specifici, con la dotazione di risorse umane, finanziarie,
strumentali e logistiche necessarie allo svolgimento dell'incarico.
- Rinvia
al giudizio di merito la decisione sulle spese della presente fase
cautelare.
- Fissa
il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del presente
provvedimento, per l'instaurazione del giudizio di merito.
- Si
comunichi.
- Giudice
del Lavoro Dott.sa Amalia Savignano
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