Diritti sindacali d’informazione e condotta antisindacale

 

Sommario:

1.  Premessa

2.  I diritti sindacali di informazione di fonte collettiva e legislativa

3.  La tesi prevalente della ricorrenza della condotta antisindacale nella violazione dei diritti sindacali d’informazione di fonte contrattuale

4. Conferme dal legislatore, dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità

 

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1.  Premessa

La recente sentenza n. 7347 del 17 aprile 2004 della sezione lavoro della Cassazione (v. allegato) che ha affermato la sussistenza di “comportamento antisindacale” nel rifiuto di un’azienda di credito (per l’occasione il Banco di Sicilia SpA) di adempiere all’obbligo contrattuale pattuito in ordine al diritto di comunicazione alle RSA degli straordinari dei dipendenti, ci fornisce l’occasione per una trattazione organica – nei limiti delle esigenze di sintesi – dei diritti sindacali di informativa di fonte legale e contrattuale, con analisi della natura e tipologia delle inadempienze.

 

2.  I diritti sindacali di informazione di fonte collettiva e legislativa

E’ nota la ripartizione del contratto collettivo di lavoro in due componenti: la c.d. «parte normativa», disciplinante i diritti (e i doveri) che strutturano il rapporto individuale di lavoro, destinata  cioè a regolare i rapporti tra dipendente ed azienda e la c.d. «parte obbligatoria» del ccnl, composta dalle norme che contemplano le obbligazioni tra gli agenti negoziali del contratto e, quindi, prevedono di norma obblighi e diritti reciproci  per le associazioni imprenditoriali e sindacali  firmatarie del ccnl ovvero  per i loro organismi aziendali.

I diritti sindacali di informazione e/o consultazione sono, pertanto, riconducibili alla «parte obbligatoria» del ccnl e si è molto discusso se la violazione o l’inadempimento aziendale a questi diritti costituisca condotta antisindacale, reprimibile con lo speciale procedimento disposto dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Va premesso, per necessaria comprensione del lettore, che l’art. 28 (rubricato «Repressione della condotta antisindacale») così recita: «qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali  delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse, il pretore…qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti».

I diritti all’informazione ed alla consultazione del sindacato e/o delle sue strutture introaziendali (R.s.a. o Consiglio di fabbrica o d’azienda, delegati, ecc.) si è imposto nei rinnovi contrattuali della fine degli anni ‘60 e si è via via incrementato, passando da semplice diritto di «sapere» a diritto propedeutico e strumentale al confronto ed all’intervento sindacale, teso a condizionare (in una trattativa spesso informale più che formale) le determinazioni e le scelte gestionali aziendali. In numerosi contratti il diritto all’informativa (auspicabilmente preventiva, ma anche ex post per le materie nelle quali le aziende abbiano rifiutato indiretti condizionamenti e particolarmente nei settori caratterizzati da carenza di potere delle OO.SS.), è previsto in ordine:

a)  alla «misura e consistenza degli straordinari», al fine di condizionarne il ricorso aziendale una volta superata una certa soglia;

b)  in tema di «conferimento in appalto» di lavorazioni in precedenza svolte in azienda ovvero accessorie e strumentali al ciclo produttivo, cioè a dire prima di procedere a quello che ora si definisce «outsourcing» o «esternalizzazione»;

c)  in tema  di ristrutturazioni aziendali, concentrazioni, scorpori, fusioni ecc., suscettibili di determinare riflessi sull’occupazione e quindi mobilità o messa in Cig dei lavoratori in esubero, e simili;

d)  in tema di «andamento occupazionale», «nuove assunzioni», «interventi di formazione», «attuazione di misure di sicurezza a favore dei lavoratori», ecc.

All’informazione ed alla consultazione pattuita in contratto tra le parti contraenti si aggiunge quella di fonte legislativa.

Va ricordato, ad esempio, che:

a)  l’art. 5 della L. n. 164/1975 (in tema di Cig straordinaria e ordinaria) impone all’azienda un’informativa, nel caso di eventi oggettivamente non evitabili che implicano sospensione di attività, nei confronti degli «organismi rappresentativi» dei lavoratori;

b)  l’art. 9, L. n. 125/1991 (in tema di azioni positive per la parità uomo-donna) prevede l’obbligo per le aziende con più di 100 dipendenti di trasmettere alle R.s.a. (ed al consigliere nazionale di parità) un rapporto informativo, distinto per sesso, in ordine all’organico, alle assunzioni, alla formazione, alle promozioni, ai passaggi di categoria e di qualifica, ai fenomeni di mobilità, ai licenziamenti, ai prepensionamenti nonché in ordine alla retribuzione effettivamente percepita;

c)  l’art. 47 della L. n. 428/1990 (c.d. legge comunitaria) ha previsto l’obbligo dell’azienda alienante ed acquirente d’informare le R.s.a., in caso di «trasferimento d’azienda» ex art. 2112 c.c.;

d)  l’art. 4 della L. n. 223/1991 (in tema di licenziamenti collettivi) dispone un obbligo di informativa preventiva e di consultazione delle R.s.a. (e delle loro associazioni di categoria) nel caso in cui l’azienda intenda dar corso alla procedura di mobilità del personale;

e)  l’art. 19 D. Lgs. n. 626/1994 (in tema di sicurezza sul lavoro) rende destinatario di diritti di informazione e di consultazione il «rappresentante per la sicurezza» eletto direttamente dai lavoratori.

Tanto per limitarci alla legislazione nazionale, trascurando gli impulsi derivanti dalle direttive comunitarie.

 

3.   La tesi prevalente della ricorrenza della condotta antisindacale nella violazione dei diritti sindacali d’informazione di fonte contrattuale

Mentre non si è mai messo in dubbio che violazioni aziendali dei diritti sindacali (in senso stretto come dei diritti di informazione e di consultazione) - riposanti sulla carta costituzionale, sullo statuto dei lavoratori e sulla legislazione ordinaria - concretizzino «comportamenti antisindacali» suscettibili di sanzione ex art. 28 st. lav. (anche perché diverse leggi ordinarie, come l’art. 47 L. n. 428/’90, lo hanno previsto espressamente), molto contrasto vi è stato in ordine all’estensione della tutela ex art. 28 alle violazioni dei diritti d’informativa e di consultazione di origine contrattuale ovverosia pattizia.

I sostenitori della tesi contraria, a livello dottrinario, hanno addotto l’inopportunità di una «giurisdizionalizzazione» del conflitto sindacale – cioè a dire l’inopportunità che violazioni di patti e contrasti tra azienda e rappresentanze sindacali debbano sfociare nelle aule giudiziarie, atteso che il sindacato  può e deve far valere le sue armi di offesa e di autotulela, nella forma dello sciopero e della pressione sulla controparte -  mentre la minoritaria giurisprudenza di merito, dello stesso tenore, ha fatto leva sull’analoga considerazione secondo cui «la propria immagine ogni sindacato se la deve costruire da sé e non è consentito ricorrere al giudice invocando il rimedio speciale di cui all’art. 28 l. n. 300 del 1970, per sopperire con la forza legale dei provvedimenti giudiziali al proprio difetto di forza per scarsa presenza tra i lavoratori o per debole combattività dei propri aderenti o per crisi di credibilità verso la base» (1).

Sulla stessa posizione di  non riconoscimento di «antisindacalità» reprimibile ex art. 28 stat. lav. nei confronti dei diritti sindacali di informazione, di fonte negoziale, si è mantenuta la Cassazione (fino alla fine del 1989), sostenendo che «l’art. 28 riposa  sulla violazione di norme costituzionali, o quanto meno generali dell’ordinamento, non di diritti o comunque di posizioni giuridiche di origine contrattuale” (2).

Una prima incrinatura al muro granitico eretto dalla Cassazione per negare l’antisindacalità di violazioni di diritti d’informazione riposanti su norme pattizie, è rappresentata da Cass. 11 ottobre 1989 n. 4063 (3), la quale nello statuire l’inesistenza di un comportamento antisindacale nel rifiuto aziendale di fornire ad un sindacato le informazioni da questo pretese, asserì che il principio in questione valeva «in difetto di un obbligo che, in tal senso, sia imposto al datore di lavoro (da legge o contratto) oppure risulti preparatorio o strumentale rispetto all’esercizio dei diritti garantiti allo stesso sindacato nei confronti del datore di lavoro», lasciando chiaramente intendere che qualora il diritto di informazione fosse convenuto in norme contrattuali ne sarebbe discesa, all’opposto ed automaticamente, dichiarazione di antisindacalità.

Infine la svolta della Cassazione, nel senso di estendere alla violazione dei diritti d’informazione, di fonte negoziale, l’art. 28 st. lav. è rappresentata da Cass. 23 marzo 1994, n. 2808 –   singolarmente trascurata da tutte le principali riviste giuridiche (4) -, la quale è giunta ad affermare con grande modernità che «solo un’informativa precisa e sistematica sugli straordinari previsti o richiesti (pattuita nel ccnl metalmeccanici a favore delle R.s.a., n. d. r.) consentiva, in quel settore, la possibilità di controllo e di intervento che si inquadrano nelle generali politiche dell’occupazione proprie del sindacato». Conseguentemente l’inadempienza costituiva comportamento antisindacale, a nulla rilevando l’inesistenza di una volontà aziendale o di uno specifico intento di nuocere al sindacato, essendo sufficiente a configurare comportamento antisindacale l’oggettivo riscontro di una condotta che, anche solo potenzialmente, risulti lesiva degli interessi collettivi di cui sono portatrici le OO.SS., orientamento che è stato recentemente fatto proprio dalle sezioni unite della Suprema corte, con decisione (svalutativa dell’elemento intenzionale o soggettivo) n. 5295/1997(5).

Merita dar conto che tramite la decisione n. 2808/1994 la Cassazione ha preso anche posizione  sulla prassi dei preposti di una primaria industria metalmeccanica di «defiggere» ogni tanto dalle bacheche sindacali i comunicati ritenuti «illegittimi», asserendo perentoriamente il carattere antisindacale della prassi in questione, sulla base della considerazione che «nessun potere di ingerenza, tale da affidare al datore di lavoro il compito di ‘sfoltire’…le bacheche sindacali dalle affissioni, né, tantomeno, il potere di stabilire la qualità del materiale affisso al fine di determinare, secondo i casi, quale è ‘bene’ affisso e quale può essere ‘sfoltito’ o defisso ad iniziativa dell’imprenditore, è derivabile dall’art. 25 legge 300 del 1970».»La qualificazione di pubblicazioni, testi e comunicati come inerenti ‘a materie d’interesse sindacale e del lavoro’ è il cuore della libertà di organizzazione ex art. 39 Cost., del diritto di sciopero (si pensi alla proclamazione di scioperi di solidarietà o di scioperi politici, a comunicazioni sulla sanità, ecc.), della stessa autonomia sindacale che non può  più esistere ove al datore di lavoro sia consentito di interferire nella individuazione di quella inerenza». «Sola misura della ‘sindacalità’ di un dato materiale è dunque la circostanza che esso abbia formato oggetto di scelta, da parte del sindacato, posto che qualsiasi argomento può considerarsi d’interesse sindacale ove il sindacato lo assuma ad oggetto della propria azione e il solo limite che il datore di lavoro ha diritto di vedere rispettato, a norma dell’art. 25 cit., è la provenienza dalle rappresentanze sindacali di tutto ciò che compare negli appositi spazi da lui predisposti».

La Cassazione, con la prima statuizione n. 2808/1994 -  innanzi riferita in ordine all’informativa sugli straordinari -  si allineava così alla preponderante giurisprudenza di merito espressasi nel senso del riscontro del carattere antisindacale della violazione di diritti d’informazione sanciti nel ccnl, correttamente considerati come strumentali – tramite la  previa conoscenza – alla maggiore incisività del confronto (o trattativa) con la controparte, e, quindi, strumentali all’attività sindacale, altrimenti pregiudicata dalla mancata cognizione della situazione di fatto e delle motivazioni delle determinazioni aziendali, suscettibili di sfociare –  ma solo dopo la consultazione sindacale e valutati i rilievi e suggerimenti di quest’ultimo organismo – in decisioni aziendali operative.

Ora con la decisione n. 7347 del 17 aprile 2004, l’orientamento in ordine alla natura antisindacale della mancata comunicazione degli straordinari alle OO.SS. si rafforza e si consolida oltre, intuitivamente, ad essere analogicamente estensibile ad altre inadempienze  di diritti contrattuali d’informativa pretermessi o inadempiuti dai datori di lavoro. La Cassazione ha colto anche l’occasione per ricordare, a supporto delle conclusioni raggiunte, un’altra serie di recenti sentenze (che menzioneremo in prosieguo), conclusioni che si sintetizzano nella seguente massima: « Ove la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, nel fissare i limiti massimi per il lavoro straordinario di ciascun dipendente, preveda anche l’obbligo del datore di lavoro di informare il sindacato in ordine al numero di ore di lavoro straordinario svolto dai dipendenti, l'inottemperanza del datore di lavoro a quest'obbligo di informativa è idonea ex se oggettivamente a costituire condotta antisindacale ed a legittimare, in presenza degli altri presupposti di legge, il ricorso dei sindacato al procedimento di repressione contemplato dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n.300 del 1970)».

Per sgombrare il campo dal dubbio che l’affermazione di principio costituisse nuova o isolata affermazione, la Cassazione ha ricordato come recentemente la stessa Corte (Cass., sez. lav., 7 marzo 2001, n. 3298, cit.) ha ritenuto lesivo di prerogative sindacali riconosciute dalla contrattazione collettiva per gli addetti all'industria metalmeccanica privata e, conseguentemente, ha ritenuto legittima la costituzione in giudizio del sindacato ex art. 28 citato la mancata comunicazione alle r.s.u. della decisione dell'imprenditore di far ricorso al lavoro straordinario, con specificazione del numero dei lavoratori interessati, del nome degli stessi, di quelli che avevano superato le quote esenti e di altre informazioni pertinenti, nonché il rifiuto opposto dall'impresa alla richiesta di prendere visione, da parte delle dette R.s.u., del registro infortuni. Ed in senso conforme si è espressa Cass., sez. lav., 7 agosto 1998, n. 7779, cit., che ha ritenuto integrati gli estremi della condotta antisindacale in un caso in cui un dirigente della polizia di stato aveva disposto i turni di lavoro straordinario senza alcuna previa consultazione delle organizzazioni sindacali, così come espressamente prescritto da un accordo sindacale. Ancor più recentemente Cass. 11 novembre 2003 n.16976 ha ritenuto che costituisce comportamento lesivo del diritto sindacale di informativa preventiva spettante al sindacato di polizia il mancato rispetto, da parte dell'ente datore di lavoro, dell'obbligo informativo a cadenza trimestrale desumibile, oltre che dal d.lgs. 12.5.1995, n. 195, e dall'art. 25, lett. d), del d.P.R. 31.7.1995, n. 395, dall'Accordo Nazionale quadro del 12.6.1997, il cui mancato rispetto è atto a limitare l'esercizio dell'attività sindacale concernente la programmazione dello straordinario, del riposo compensativo e dei turni di reperibilità.

Analogamente Cass. 6 giugno 2003 n.9130 ha affermato in riferimento alla fattispecie del trasferimento d'azienda che la violazione (obbligo di informazione del sindacato ed il mancato svolgimento della procedura imposta dall'art. 47, legge n. 428 del 1990, configurano un comportamento che viola l'interesse del destinatario delle informazioni, ossia il sindacato, e che, sussistendone i presupposti, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 legge n. 300 del 1970, pur senza incidere sulla validità dei negozio traslativo.

 

4.  Conferme dal legislatore, dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità

Infine, un supporto di non poco conto alla tesi – oramai preponderante e potremmo dire consolidata – dell’antisindacalità delle violazioni dei diritti sindacali di fonte negoziale, è stata apportata, a suo tempo, dall’art. 7 della L. n. 146/1990 (sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali), che ha stabilito che. «La disciplina di cui all’art. 28 della l. n. 300/1970, si applica in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l’attività del sindacato contenute negli accordi di cui alla legge 23 marzo 1983 n. 93, e nei contratti di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi pubblici essenziali di cui alla presente legge». Disposizione che Ghezzi (6) ha definito di «(parziale) interpretazione autentica» e che Garilli (7) ha, condivisibilmente, ritenuto riconducibile alla volontà del legislatore di rispondere positivamente «al quesito, posto già all’indomani dello Statuto, circa la possibilità di sanzionare ex art. 28 il comportamento del datore di lavoro non ottemperante agli obblighi previsti dai contratti collettivi a favore dei sindacati dei lavoratori».

Lo stesso autore ha  poi precisato che «il legislatore, volendo porre fine alle discussioni e alle conseguenti notevoli incertezze aleggianti tra gli operatori del diritto, ha inteso precipuamente riconoscere l’applicabilità dell’art. 28 anche alla violazione dei diritti sindacali di origine contrattuale, ma, in linea con le sue finalità settoriali – del resto maggiormente evidenti se si pensi che l’art. 7 in parola non è inserito nel corpo dell’art. 28 -  tale applicabilità è stata espressamente prevista solo nell’ambito delle zone oggetto del suo intervento. Per gli altri settori, sia pure direttamente esclusi dall’intervento legislativo, la nuova disciplina non potrà che condurre ad un rafforzamento dell’opinione maggioritaria…ed invero qualora si circoscrivesse l’azione ex art. 28 per violazione dei diritti sindacali contrattuali nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e dei datori di lavoro privati che erogano servizi pubblici essenziali, negandola in tutti gli altri settori, ciò comporterebbe il sorgere di fondati dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 7 l. n. 146 del 1990».

Va dato atto che questo, oramai maggioritario, orientamento è stato favorito da una oculata  quanto equilibrata giurisprudenza di merito, nella quale fanno spicco e meritano menzione, nella stessa materia della violazione dei diritti sindacali d’informazione,   Pret. Roma 21 marzo 1995 (8), preceduta da Pret. Roma 26 luglio 1991 (9) nonché Pret. Roma 10 luglio 1997 (10) la quale in una vertenza tra le OO.SS. ed un’azienda di credito ha così stabilito: «In caso di «esternalizzazione», cioè a dire di appalto ad enti o società esterne all’area contrattuale del credito, di un «segmento di lavorazione» (nel caso la «lavorazione della fase negoziatrice degli assegni», n.d.r.), costituente attività «complementare e/o accessoria» rispetto all’attività bancaria principale, il diritto di informazione per gli organismi sindacali aziendali delle OO.SS., sancito dall’art. 148, 7° co., ccnl 19 dicembre 1994 per il settore credito - configurante atto negoziale di procedimentalizzazione dei poteri imprenditoriali – va inteso (non già quale mera comunicazione aziendale di decisioni sostanzialmente già assunte, ma) quale informativa, finalizzata alla possibilità di intervento del sindacato nell’iter di formazione della decisione stessa, informativa che deve intervenire nella fase antecedente alla sottoscrizione del contratto di appalto e deve essere idonea a consentire un costruttivo confronto tra le parti. Il riscontrato inadempimento aziendale al riguardo attualizza condotta antisindacale, reprimibile ex art. 28 stat. lav., ed implica conseguentemente l’obbligo per l’azienda di rinnovare correttamente l’informativa  e, quale conseguenza della rimozione degli effetti della condotta denunciata,  comporta l’inefficacia dei contratti di appalto stipulati per la specifica attività».

Tornando alla soprariferita decisione n. 7347/2004 della Cassazione, va altresì evidenziato come la S. corte abbia completamente (e correttamente) svalutato i tentativi aziendali (sposati dalla stessa Corte d’Appello di Siracusa) di sottrarsi alla dichiarazione di antisindacalità dell’omissione datoriale, consistenti nel sostenere che:

a)  la sedes materiae della pattuizione non era tanto la cd. parte “obbligatoria” del ccnl -  la cui violazione dà luogo ad un pregiudizio pacificamente riconosciuto per le OO.SS. in dottrina e in giurisprudenza -  ma la parte “normativa”, prevalentemente volta a sancire diritti (e doveri) individuali per i singoli dipendenti;

b)  che, dopotutto si trattava di un diritto di informazione di scarsa valenza, in quanto non preventivo ma sostanziantesi ex post, cioè successivo all’effettuazione degli straordinari stessi, tale da implicare assenza di condizionamento negoziale dei medesimi.

Queste affermazioni sono tuttavia state considerate irrilevanti, in quanto dal fatto oggettivo della mancata conoscenza dei dati sullo straordinario, conseguiva indiscutibilmente per il sindacato un impedimento o quantomeno una limitazione in ordine alla capacità decisionale del medesimo o delle sue strutture introaziendali  di assumere - in fase successiva o nel momento più opportuno  e consapevolmente - la determinazione di contrastare l’eventuale sistematica violazione del superamento del monte ore da parte dell’azienda di credito.

 

Roma, 27 maggio 2004

Mario Meucci

 

 

NOTE

 

(1)  Così Pret. Lodi 18.2.1985, in Not.giurisp. lav. 1985,2.

(2)  Così Cass. n. 2573/1980; Cass. n. 3263/1982; Cass. n. 5320/1988.

(3)  In Mass. giur. lav. 1989, 443.

(4)  In Riv.giur. lav. 1990, I, 151.

(5)  In Mass. giur. lav. 1997, 541.

(6)  In Riv.giur. lav. 1990, I, 151.

(7)  In Aa.Vv., Sciopero e servizi essenziali, Padova 1991, 195.

(8)  In Lav. giur. 1995, 648.

(9)  In Foro it. 1992, I, 254.

(10)In Lav. prev oggi 1998, 1617 ed ivi 1625 il commento di M. Meucci.

 

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