Legge Regione Abruzzo sul mobbing

 

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2004, n. 26

Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro

(BURA n. 23 del 27 agosto 2004)

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione italiana, ed in armonia con i principi dello Statuto, con la presente legge si propone di contrastare e prevenire i fenomeni afferenti lo stress psico-sociale ed il mobbing nei luoghi di lavoro.

Art. 2

Centro di riferimento regionale

1. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati dall'art. 1 della presente legge, la Regione Abruzzo istituisce un Centro di riferimento regionale presso l'ASL di Pescara ed un centro di ascolto per ogni altra ASL della Regione.

Art. 3

Funzioni ed organizzazione del Centro di riferimento regionale

1. Il Centro di riferimento regionale, con sede presso la ASL di Pescara, è localizzato nell'Ufficio di prevenzione e protezione per la sicurezza interna ed assume i seguenti compiti:

- monitoraggio ed analisi del fenomeno mobbing e dello stress psico-sociale;

- consulenza e supporto nei confronti degli organi regionali, enti pubblici, privati ed associazioni che adottino progetti o iniziative per tali problematiche;

- valutazione delle situazioni del disagio lavorativo con inquadramento clinico e psicologico;

- assistenza medico‑legale e specialistica ai lavoratori in situazioni lavorative riconducibili a mobbing;

- sviluppo di una sensibilizzazione al fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale nelle aziende coinvolte, attraverso segnalazioni alle figure incaricate per la prevenzione, al fine di arrestare il fenomeno;

- promozione di convegni ed incontri formativi per sensibilizzare le aziende ed i luoghi di lavoro, al fine di prevenire il fenomeno;

- coordinamento e supporto alle attività dei centri di ascolto localizzati nelle ASL della Regione Abruzzo.

2. Al Centro di riferimento è assegnato personale dipendente della ASL di Pescara, attualmente già in dotazione, che opera in forma non esclusiva, come segue:

- n. 1 medico specialista in medicina del lavoro, in qualità di responsabile;

- n. 1 medico specialista in psichiatria;

- n. 1 medico specialista in medicina legale;

- n. 1 medico specialista in igiene e sanità pubblica;

- n. 1 psicologo;

- n. 1 avvocato.

3. Il Centro di riferimento può assumere, mediante contratti di collaborazione o convenzionale, ogni altro tipo di personale, nell'ambito delle necessità relative ai compiti specifici  e della dotazione finanziaria assegnata.

Art. 4

Centri di ascolto localizzati

1. I Centri di ascolto sono istituiti presso le cinque ASL della Regione ed hanno i seguenti

compiti:

- effettuazione di colloqui clinici con i lavoratori ed inquadramento dei casi esaminati;

- distribuzione, in raccordo con il Centro regionale di questionari valutativi;

- invio dei lavoratori interessati al Centro regionale, qualora si richieda un'ulteriore valutazione del caso e per programmare eventuali interventi;

- assistenza periodica ai lavoratori interessati ed alle loro famiglie;

- istituzione e coordinamento di gruppi di auto aiuto e di quant'altro utile per l'assistenza psicologica ai lavoratori interessati.

2. I Centri di ascolto, localizzati, presso una sede distrettuale, o in altre sedi a seconda delle esigenze locali, hanno la seguente dotazione organica:

- uno psicologo;

- Un'altra figura professionale tra quella di medico, sociologo, assistente sociale, a seconda delle esigenze locali.

3. La dotazione organica di cui al comma 2, è costituita attraverso l'utilizzo per i periodi di tempo necessari, di personale delle ASL, in servizio presso altre unità operative o servizi aziendali, o mediante ricorso a contratti di collaborazione o in convenzione.

Art. 5

Organismo regionale Tecnico Consultivo

1. La Regione, allo scopo di organizzare in maniera coordinata le attività di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing, istituisce un organismo regionale tecnico consultivo, con sede presso l'Assessorato al Lavoro, così composto:

- n. 1 Dirigente della Direzione politiche del lavoro, della formazione e istruzione;

- n. 1 Dirigente della Direzione Qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale;

- n. 1 Dirigente della Direzione sanità;

- il Presidente della Commissione Pari Opportunità Regione Abruzzo;

- n. 2 rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi;

- n. 2 rappresentanti delle Confederazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;

- n. 1 responsabile del Centro di Riferimento regionale di cui all'art. 2;

- n. 1 consigliere di parità.

2. L'organismo di cui al comma 1 persegue i seguenti scopi:

- acquisire dati sul fenomeno mobbing e sullo stress psico-sociale in ambito regionale.

- armonizzare le iniziative previste dalla Regione Abruzzo con quelle indicate dalla normativa nazionale e comunitaria, suggerendo eventuali altre azioni legislative.

- valutare l'attività dei presidi territoriali istituiti, favorendo la loro integrazione operativa.

- suggerire ulteriori iniziative territoriali, sociali e legislative in merito al fenomeno mobbing.

- favorire un diffuso intervento informativo e formativo a tutti i soggetti interessati.

- incentivare interventi tesi a favorire innovazioni negli ambienti di lavoro atti a prevenire l'insorgenza di stress psico-sociale e mobbing (responsabilità sociale delle imprese, lavoro etico, etc.).

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge per l'anno 2004, ivi comprese le eventuali spese di funzionamento dell'organismo regionale di cui all'art. 54, gli oneri sono complessivamente valutati in € 50.000,00 e ripartiti come di seguito indicati:

- € 10.000,00 alla ASL di Pescara per l'attività svolta presso il Centro di riferimento regionale con sede presso la stessa ASL;

- € 40.000,00 da ripartirsi rispettivamente nell'ammontare di € 8.000,00 fra le altre ASL della Regione per l'attività svolta dai centri di ascolto localizzati nelle sedi delle stesse;

2. Per la copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante lo stanziamento di € 50.000,00 iscritto nell'ambito della U.P.B. 13 01 005 sul Cap. 71534 denominato: Interventi per contrastare il fenomeno del mobbing.

3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento sarà determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con le rispettive leggi di bilancio ai sensi della L.R.C. 3/2002.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.A.

 

Legittima la legge regionale Abruzzo sul mobbing

 

Corte costituzionale – sentenza 23-27 gennaio 2006, n. 22 - Pres.  Flick – Rel. Amirante

Ritenuto in fatto

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all’articolo 117, comma 2, lettere g) e l), e comma 3, nonché all’articolo 118, comma 1, della Costituzione, la legge della Regione Abruzzo 26/2004, (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro).

Osserva il ricorrente che gli articoli 1 e 3 della legge impugnata utilizzano ripetutamente l’espressione «fenomeni afferenti lo stress psico-sociale ed il mobbing nei luoghi di lavoro» o espressioni similari, senza però darne una definizione, ed in tal modo pongono norme «in bianco», che rimettono cioè ad organi amministrativi il compito ed il potere di integrare il disposto legislativo, sostituendosi al legislatore statale, riconosciuto competente in materia dalla sentenza 359/03 di questa Corte.

Inoltre, gli articoli 2, 3, 4, e 5 della legge in esame, nel prevedere strutture amministrative (centro di riferimento regionale, centri di ascolto localizzati, organismo regionale tecnico-consultivo) e relative funzioni, operano la scelta unilaterale di attribuire preminenza agli apparati sanitari piuttosto che a quelli cui è affidata la tutela e sicurezza del lavoro od a quelli competenti per le attività produttive.

L’articolo 3, comma 3, e l’articolo 4, comma 3, della legge in esame consentono poi ai predetti centri di riferimento e di ascolto di «assumere» personale precario di non specificata qualificazione, con il solo limite della «dotazione finanziaria assegnata».

Infine, la legge in esame non individua né l’ambito dell’«intervento della Regione Abruzzo», né la tipologia dei «luoghi di lavoro», rendendo in tal modo possibili ingerenze (non soltanto della Regione ma anche di organizzazioni datoriali private o sindacali) nei rapporti di lavoro pubblico statale, con invasione della competenza di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione.

Nel complesso la legge, oltre a disattendere il citato insegnamento di questa Corte, omette di considerare la pluralità degli interessi generali e la necessità di trovare un equilibrio tra essi, crea uno strumento pervasivo e di non garantita neutralità per «interventi» nei rapporti contrattuali di lavoro e nelle attività imprenditoriali e delle pubbliche amministrazioni, ed inoltre introduce una disciplina «territorialmente differenziata» in assenza di principi fondamentali unificanti.

La legge censurata sarebbe perciò lesiva anche dell’articolo 117, comma 2, lettera l), e dell’articolo 118, comma 1, della Costituzione.

Il denunciato contrasto con la riserva allo Stato della produzione legislativa in materia di ordinamento civile si realizza attraverso un’incidenza sui rapporti civilistici interpersonali del tutto imprevedibile, in assenza di una definizione delle tipologie dei «fenomeni» considerati; «fenomeni» che, in pratica, inevitabilmente si tramutano in fattispecie di illecito contrattuale.

La legge, infine, viola l’articolo 117, comma 3, Costituzione (tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro), non essendo ricollegata a «principi fondamentali» posti dal Parlamento nazionale, al quale è riservato il compito di definire il mobbing e lo stress psico-sociale, di reperire un appropriato equilibrio tra i molteplici interessi compresenti, ed anche di disegnare il quadro degli strumenti organizzatori e delle relative funzioni.

2. Nell’imminenza dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria in cui osserva che, sulla base della citata sentenza 359/03, è possibile ascrivere all’ambito dell’ordinamento civile quanto attiene alla disciplina dei rapporti di lavoro ed alla salvaguardia della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore, mentre ciò che riguarda i riflessi degli atti vessatori sulla salute fisica e psichica della persona riguarderebbe la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro. La legge impugnata ha prodotto inoltre norme organizzatorie che prevedono sportelli i quali si aggiungono ai comitati paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, senza farsi carico dell’eventuale duplicazione di procedure e dei possibili contrasti.

Si ribadisce, infine, che la mancata definizione del mobbing da parte della legge impugnata non vale ad escluderne l’illegittimità.

3. Per la Regione Abruzzo è stato depositato un atto di costituzione a margine del quale è conferita procura relativa ad un ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso altra legge della stessa Regione.

Considerato in diritto

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, con riferimento all’articolo 117, comma 2, lettere g) ed l), e comma 3, nonché all’articolo 118, comma 1, della Costituzione, la legge della Regione Abruzzo 26/2004 (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro), perché lederebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile nonché di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Il ricorrente sostiene, altresì, che la legge impugnata attiene anche alla tutela della salute ed alla tutela e sicurezza del lavoro, materie entrambe di competenza legislativa concorrente, irragionevolmente privilegiando le strutture sanitarie e non limitandosi a dettare la disciplina di dettaglio, pur in assenza di una legislazione statale specifica sul fenomeno del mobbing.

A conforto delle proprie tesi il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte 359/03, con la quale fu dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 16/2002 (Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro).

2. In via preliminare si rileva l’ammissibilità del ricorso, ancorché esso concerna un’intera legge, in quanto l’omogeneità di questa riguardo all’oggetto non genera incertezze sul contenuto delle censure e quindi sui limiti e le ragioni dello scrutinio di costituzionalità (v. sentenza 359/03 e sentenze ivi citate sul punto).

3. Va invece dichiarata inammissibile – ai sensi degli articoli 25 della legge 87/1953, e 23, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, per la quale è stato depositato un atto privo della procura ad litem: la stessa risulta infatti conferita in relazione ad un ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge 22/2004 recante «Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica» della medesima Regione.

4. Nel merito il ricorso non è fondato.

Il richiamo alla sentenza 359/03 non giova al ricorrente, per la sostanziale diversità di contenuti tra la legge della Regione Lazio 16/2002, dichiarata costituzionalmente illegittima, e la legge della Regione Abruzzo, oggetto del presente scrutinio.

Con la sentenza citata questa Corte rilevò in primo luogo che il fenomeno del mobbing, emerso nella vita sociale e unitariamente considerato nell’ambito delle scienze sociali, era ancora privo di una specifica disciplina legislativa statale, ma era venuto in evidenza in controversie decidendo le quali i giudici comuni lo avevano ricondotto, per alcuni suoi aspetti, sotto le previsioni dell’articolo 2087 Cc. In tale decisione la Corte affermò inoltre che la normativa in materia di mobbing può avere una pluralità di oggetti. Essa può riguardare la prevenzione e repressione dei comportamenti dei soggetti attivi del fenomeno, le misure di sostegno psicologico e, se del caso, l’individuazione delle procedure per accedere alle terapie di tipo medico di cui la vittima può avere bisogno nonché il regime degli atti o comportamenti posti in essere da quest’ultima come reazione a quanto patito.

La Corte osservò quindi che, avuto riguardo alla condotta degli agenti – di coloro cioè che pongono in essere gli atti e comportamenti vessatori nei confronti del lavoratore, nei quali si concretizza il fenomeno del mobbing – la relativa disciplina rientra essenzialmente nell’ordinamento civile. Allo Stato spetta, pertanto, la competenza a dettare la definizione del mobbing ove e quando lo ritenga opportuno.

In riferimento alle conseguenze prodotte dagli atti e comportamenti vessatori, la Corte diede atto che nella giurisprudenza erano emersi i profili attinenti alla salute del lavoratore che assumeva di esserne stato destinatario e alla qualificazione degli atti da lui compiuti, ricollegabili a detti comportamenti e riconducibili sotto le previsioni dell’articolo 2087 Cc; profili in relazione ai quali la disciplina del mobbing era riconducibile alla tutela della salute e alla tutela e sicurezza del lavoro o ancora all’ordinamento civile.

Alla stregua di siffatte premesse la Corte valutò la legge della Regione Lazio allora impugnata e ne ritenne l’illegittimità costituzionale precipuamente perché essa era tutta imperniata su un’autonoma definizione di mobbing e su una esemplificazione dei comportamenti in cui il fenomeno poteva concretizzarsi, elementi questi che non le spettava di formulare con riguardo ai parametri evocati e che non erano in armonia con atti comunitari.

Ulteriori ragioni di illegittimità furono rinvenute nella disciplina di aspetti del fenomeno attinenti ai rapporti intersoggettivi tra lavoratore e datore e a comportamenti di questo integranti inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro.

La Corte rilevò anche che la legge regionale, nel disciplinare profili del fenomeno mobbing rientranti nella tutela della salute, non si era limitata alla formulazione di disposizioni di dettaglio, ma aveva anche stabilito principi fondamentali.

5. La legge della Regione Abruzzo oggetto del presente scrutinio non contiene alcuno degli elementi che condussero la Corte, sulla base dei principi sopra ricordati, a dichiarare l’illegittimità della legge 16/2002 della Regione Lazio.

In primo luogo, la legge dà per presupposta la nozione dei comportamenti costituenti mobbing e non formula di questo fenomeno né una definizione generale, né esemplificazioni.

Di ciò si duole il ricorrente, assumendo trattarsi di norme in bianco il cui riempimento viene rimandato a successivi atti anche di natura amministrativa.

In realtà la legge, rinunciando a formulare una propria definizione del mobbing, si riferisce a quegli elementi, come si è visto, già desumibili non da una specifica disciplina, bensì dalle esistenti normative statali riguardanti materie in cui il complesso fenomeno si manifesta, normative che i giudici comuni hanno avuto presenti nelle controversie il cui oggetto era costituito dal mobbing in uno o più dei suoi molteplici aspetti.

Se poi l’inesistenza di una definizione di questo dovesse condurre la Regione Abruzzo all’emanazione di atti amministrativi esulanti dalle proprie competenze o comunque contrastanti con parametri costituzionali, per la repressione di tali fenomeni l’ordinamento conosce gli opportuni rimedi di giustizia costituzionale e comune.

La principale censura mossa alla legge non coglie, quindi, nel segno.

Neppure fondate sono le censure concernenti le disposizioni della legge impugnata le quali prevedono l’istituzione di un centro di riferimento regionale presso l’ASL di Pescara e di centri di ascolto presso tutte le ASL della Regione e contengono l’indicazione dei compiti di questi (articoli 2, 3 e 4 della legge).

Le doglianze del ricorrente si sostanziano nell’aver la legge privilegiato le strutture sanitarie rispetto agli organi preposti alla tutela e sicurezza del lavoro.

Ora, anche a voler trascurare ogni rilievo sulla genericità delle censure, a dimostrarne l’infondatezza si osserva che i compiti affidati a tali centri attengono principalmente al rilevamento e alla valutazione delle conseguenze degli atti e comportamenti vessatori sulla salute dei lavoratori ed alla predisposizione di misure di sostegno per loro e per le loro famiglie, vale a dire ad uno degli oggetti possibili della normativa in tema di mobbing, come enucleati nella citata sentenza 359/03. In coerenza all’espletamento di siffatti compiti, ai suindicati centri è destinato in larga prevalenza personale del comparto sanitario.

Al riguardo il ricorrente si duole della mancata specificazione del livello di qualificazione posseduto da detto personale e dell’eventuale carattere precario del relativo rapporto. Tali censure, oltre a risultare scarsamente comprensibili alla luce dei parametri evocati, non sono fondate: la possibilità di avvalersi, oltre che di dipendenti delle ASL, anche di lavoratori con contratti di collaborazione o in regime di convenzione, è coerente con i compiti previsti sia per il centro di riferimento regionale (articolo 3, ultimo comma) sia per i centri di ascolto localizzati (articolo 4, ultimo comma), mentre il loro impiego fa capo ai rispettivi poteri di organizzazione.

Non è superfluo inoltre rilevare che la legge istituisce anche un organismo regionale tecnico consultivo presso l’Assessorato del lavoro del quale fanno parte – oltre a rappresentanti dei sindacati, dei lavoratori, dei datori di lavoro ed al responsabile del centro di riferimento e ad un dirigente della direzione sanità – anche dirigenti di altre direzioni, il Presidente della commissione pari opportunità ed un consigliere di parità (articolo 5 della legge).

Nessuna irragionevolezza si riscontra pertanto nelle indicate disposizioni, né alcuna invasione nella organizzazione dell’amministrazione statale o di enti pubblici nazionali.

Si osserva, infine, come non assuma alcun rilievo il rischio – paventato dal ricorrente – dell’eventuale duplicazione di procedure che la legge regionale introdurrebbe rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Come avverte lo stesso ricorrente, le previsioni della fonte pattizia attengono ai rapporti inter partes e disciplinano ambiti di esclusiva competenza contrattuale.

In conclusione può dirsi che la legge impugnata non ha oltrepassato i limiti della competenza che già questa Corte ha riconosciuto alle Regioni quando ha affermato che esse «possono intervenire con propri atti normativi anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili e a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze» (v. sentenza 359/03).

PQM

La Corte costituzionale dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 26/2004 (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’articolo 117, comma 2, lettere g) ed l), e comma 3, ed all’articolo 118, comma 1, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

 

Mobbing, è anche una questione regionale

 

Mobbing, le Regioni possono intervenire per prevenire il fenomeno e per sostenere coloro che sono stati sottoposti alle vessazioni. Così la Corte costituzionale con la sentenza 22/2006 (depositata 27 gennaio, redatta da Francesco Amirante e qui leggibile nei documenti correlati) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della legge della Regione Abruzzo 26/2004.

A sollevare la questione era stato il presidente del Consiglio dei ministri nella parte in cui la legge lede la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di organizzazione amministrativa degli enti pubblici.

Inoltre, l’intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno del mobbing attiene anche alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Materie, entrambe di competenza legislativa concorrente che, ad avviso del Governo, nella legge regionale finiscono per privilegiare le strutture sanitarie e non si limitano, invece, a dettare la disciplina specifica.

A conforto delle proprie tesi Palazzo Chigi ha ricordato la sentenza della Consulta 359/03, con la quale fu dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 16/2002.

I giudici costituzionali nel dichiarare non fondata la questione hanno fornito, però, importanti chiarimenti. Quanto alla legge del Lazio, la Corte ha spiegato, che è stata dichiarata incostituzionale perché era basata su un’autonoma definizione di mobbing. Ma non solo, in quella normativa venivano anche elencati i comportamenti in cui il fenomeno poteva concretizzarsi. Elementi che non spettava alla Regione formulare e che, inoltre, «non erano in armonia con atti comunitari».

Diversi, invece, i contenuti della legge della Regione Abruzzo che rinunciando a formulare una propria definizione del fenomeno, fa riferimento alla normativa statale. Pertanto la legge non vìola la nostra Carta fondamentale.

Tuttavia, hanno messo in guardia i giudici delle leggi, se l’inesistenza di una definizione dovesse condurre il legislatore territoriale ad emanare atti amministrativi che esulano dalla propria competenza o comunque contrastanti con i parametri costituzionali, l’ordinamento nazionale conosce gli opportuni rimedi per reprimere tali ingerenze.

Quanto all’istituzione di un centro riferimento regionale presso l’Asl di Pescara e di centri di ascolto presso tutte le aziende sanitarie locali della Regione, queste si limitano a valutare le conseguenze delle vessazioni sulla salute dei lavoratori e a predisporre opportune misure di sostegno non solo per i diretti interessati, ma anche per le loro famiglie.

La legge regionale non ha oltrepassato quindi nessun limite ma ha agito nei propri confini. (cri.cap)

 

(fonte: D&G del 28-1-2006)

 

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