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Legge
Regionale del Lazio 11 Luglio 2002, n. 16
«Disposizioni
per prevenire e contrastare il fenomeno del "mobbing" nei luoghi
di lavoro»
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Art. 1
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(Finalità)
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1. La Regione, in
attuazione dei princìpi costituzionali enunciati negli articoli 2, 3, 4, 32,
35 e 37 della Costituzione, nel rispetto della normativa statale vigente e
nelle more dell'emanazione di una disciplina organica dello Stato in materia,
interviene con la presente legge al fine di prevenire e contrastare
l'insorgenza e la diffusione del fenomeno del "mobbing" nei luoghi
di lavoro.
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2. La Regione individua
nella crescita e nello sviluppo di una cultura del rispetto dei diritti dei
lavoratori da parte di tutte le componenti del mondo del lavoro gli elementi
fondamentali per il raggiungimento delle finalità indicate al comma 1 e per
un'ottimale utilizzazione delle risorse umane nei luoghi di lavoro.
- Art.
2
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(Definizione del mobbing)
- 1.
Ai fini della presente legge per "mobbing" s'intendono atti e
comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in
essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da
parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata
ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria
forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
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2. Gli atti ed i
comportamenti di cui al comma 1 possono consistere in:
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a) pressioni o molestie
psicologiche;
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b) calunnie sistematiche;
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c) maltrattamenti verbali
ed offese personali;
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d) minacce od
atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire, anche in forma
velata ed indiretta;
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e) critiche immotivate ed
atteggiamenti ostili;
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f) delegittimazione
dell'immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all'impresa,
ente od amministrazione;
- g)
esclusione od immotivata marginalizzazione dall'attività lavorativa
ovvero svuotamento delle mansioni;
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h) attribuzione di compiti
esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in
relazione alle condizioni fisiche e psicologiche del lavoratore;
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i) attribuzione di compiti
dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto;
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j) impedimento sistematico
ed immotivato all'accesso a notizie ed informazioni inerenti l'ordinaria
attività di lavoro;
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k) marginalizzazione
immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di
riqualificazione e di aggiornamento professionale;
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l) esercizio esasperato ed
eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a
produrre danni o seri disagi;
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m) atti vessatori
correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni
sessuali, di razza, di lingua e di religione.
- Art.
3
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(Organi paritetici)
- 1.
Gli organi paritetici previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive modifiche,
nell'ambito delle attribuzioni ad essi conferite in materia di formazione
dei lavoratori, assumono iniziative e programmano interventi per
sensibilizzare tutte le componenti del mondo del lavoro sulle
problematiche di cui alla presente legge.
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Art. 4
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(Istituzione di centri
anti-mobbing)
- 1.
Le aziende sanitarie locali istituiscono o promuovono l'istituzione, anche
mediante convenzioni con associazioni senza fini di lucro, di appositi
centri, opportunamente dislocati sul territorio in relazione ai livelli
occupazionali esistenti nell'ambito pubblico e privato, che forniscano
adeguata assistenza al lavoratore oggetto di discriminazioni. I centri,
nel caso in cui accertino l'effettiva esistenza di elementi atti a
configurare le fattispecie di cui all'articolo 2, assumono, entro sessanta
giorni dalla richiesta del lavoratore, iniziative a tutela del medesimo,
ed in particolare:
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a) forniscono
una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;
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b) avviano,
qualora la situazione lo richieda, primi interventi di sostegno psicologico;
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c) nel
caso in cui riscontrino la probabile avvenuta insorgenza di stati patologici
determinati od aggravati dal mobbing, indirizzano il lavoratore, con il suo
consenso, al servizio sanitario specialistico;
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d) segnalano
al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio del
lavoratore, invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei per rimuoverne le
cause.
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2. Nel caso in cui il
centro non accerti elementi atti a configurare le fattispecie di cui
all'articolo 2, il lavoratore interessato può rivolgersi all'Osservatorio
previsto all'articolo 6, richiedendo un'audizione.
- 3.
Ciascun centro deve, in ogni caso, prevedere nel proprio ambito le
seguenti figure professionali:
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a) un
avvocato esperto in diritto del lavoro;
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b) un
medico specialista in igiene pubblica;
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c) uno
psicologo o psicoterapeuta;
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d) un
sociologo;
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e) un
assistente sociale.
- 4.
I centri provvedono a trasmettere periodicamente all'Osservatorio di cui
all'articolo 6 dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel
rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali,
al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi dell'incidenza del
fenomeno del mobbing.
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Art. 5
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(Iniziative degli enti
locali)
- 1.
Le province ed i comuni assumono iniziative per diffondere l'informazione
sul fenomeno del mobbing e per prevenirne l'insorgenza.
- 2.
Nell'ambito delle contrattazioni collettive decentrate integrative per il
comparto regione - enti locali, le parti pubbliche e quelle sindacali
verificano le possibilità e le modalità per l'adozione di idonee misure,
al fine di prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni di mobbing,
anche attraverso la partecipazione dei dirigenti e degli altri dipendenti
ad appositi corsi di formazione e di aggiornamento.
- Art.
6
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(Osservatorio
regionale sul mobbing)
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1. E' istituito
l'Osservatorio regionale sul mobbing, con sede presso l'assessorato competente
in materia di lavoro.
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2. L'Osservatorio svolge i
seguenti compiti:
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a) attività
di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonché degli enti
pubblici, delle associazioni od enti privati e delle aziende sanitarie che
adottino progetti o che sviluppino iniziative per le finalità di cui alla
presente legge;
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b) monitoraggio
ed analisi del fenomeno del mobbing;
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c) promozione
di studi e ricerche, nonché di campagne di sensibilizzazione e
d'informazione, in raccordo con le amministrazioni, gli enti e gli organismi
destinatari delle norme di cui alla presente legge.
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3. L'Osservatorio è
composto da:
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a) il
direttore del dipartimento competente in materia di lavoro, o suo delegato,
che lo presiede;
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b) i
direttori dei dipartimenti competenti in materia di sanità e di qualità
della vita, o loro delegati;
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c) un
rappresentante della commissione consiliare permanente competente in materia
di lavoro;
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d) il
responsabile della struttura regionale competente in materia di lotta alle
diseguaglianze;
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e) un
rappresentante del Ministero del lavoro;
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f) tre
rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale;
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g) tre
rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative a livello regionale;
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h) un
sociologo, due psicologi e due avvocati esperti in diritto del lavoro, scelti
dall'Amministrazione nell'ambito di terne di nominativi forniti dai rispettivi
ordini o associazioni professionali.
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4. L'Osservatorio è
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il suo
funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a
maggioranza assoluta dei componenti. Le funzioni di segreteria sono svolte
dalla competente struttura dell'assessorato.
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5. I componenti
dell'Osservatorio di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) restano in carica
tre anni e possono essere riconfermati.
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6. Ai componenti
l'Osservatorio è corrisposto il trattamento economico determinato ai sensi
della normativa regionale vigente.
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Art. 7
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(Norma finanziaria)
- 1.
Per le finalità di cui gli articoli 4 e 5 della presente legge si
provvede con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo
28, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e
all'istituzione nel bilancio per l'esercizio 2002 di appositi capitoli da
iscrivere all'UPB H13 concernenti:
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a) "Contributi alle
ASL per l'istituzione di centri anti mobbing" con lo stanziamento di euro
20 mila per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;
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b) "Contributo agli
enti locali per le iniziative di cui all'articolo 5" con lo stanziamento
di euro 30 mila per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
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2. Alla copertura
dell'onere di cui al comma 1 si provvede, in conto competenza, mediante
riduzione dei corrispondenti importi di euro 50 mila degli stanziamenti, per
ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, di cui all'elenco 4 del bilancio di
previsione 2002, capitolo T27501, lettera E); alla copertura di cassa per
l'esercizio 2002 si fa fronte mediante riduzione del complessivo importo di
euro 50 mila dell'UPB T25.
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3. Alla spesa per la
corresponsione dei compensi ai componenti dell'Osservatorio di cui alle
lettere e), f), g) e h) del comma 3 dell'articolo 6 si fa fronte con i fondi
previsti all'UPB R21 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2002
e alla corrispondente UPB del bilancio relativo agli esercizi successivi.
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La presente legge
regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Lazio.
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Data a Roma, addì 11
luglio 2002
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- (pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 21, suppl. ord. n. 3, del
30.7.2002)
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