Partendo da
questi convincimenti, potrete
facilmente sin d’ora immaginare quanto doloroso sia stato per me
il “mobbing” che mi è stato inferto nell’azienda di credito ed
ente pubblico economico Istituto Mobiliare Italiano, tramite l'inutilizzo
prima ed il confinamento nella forzata inattività poi, ad opera dei gestori aziendali ai
vari livelli. Ma procediamo con ordine.
Il
"mobbing" l’ho subito a 36 anni (a partire dal 1976) ad opera del management
e di alcuni colleghi – quindi "mobbing verticale ed orizzontale" assieme
- di quello che nell'inserzione del Corriere della sera cui avevo risposto
si qualificava un "primario Istituto di credito nazionale" ed è durato 21 anni,
fino all’epoca (1997) in cui, per sottrarmi all’inattività e all’emarginazione
in cui ero stato confinato, ho aderito ad un piano di "esodi incentivati"
e mi sono posto in "pensione d’anzianità" (con una contrazione del
reddito, rispetto a quello retributivo, di circa il 35-40% e il sostanziale
divieto di cumulo, ex lege, della pensione con redditi di lavoro
dipendente o autonomo).
A
tale primario Istituto di credito nazionale con sede in Roma ero pervenuto
– dopo la laurea con 110 e lode, l’assistentato e l'incarico universitario in diritto
del lavoro e la docenza anche presso il centro Studi sindacali Cisl di Firenze
(città di nascita e di studi), dopo le esperienze di responsabile
nell’area della formazione e delle relazioni sindacali, prima, e di direzione
del Personale, poi, rispettivamente in IBM Italia a Milano, nella Esso
a Genova e a Roma, nella Federmeccanica a Roma, in Saimp-IRI-Finmeccanica
a Padova ed in Liquigas a Milano – a seguito di vincita, in una selezione
fra 42 candidati, di una posizione offerta con una inserzione sul Corriere della sera,
per il ruolo di "Responsabile delle relazioni sindacali" del suddetto
Istituto di credito (implementato, per dissolvere le mie perplessità di ex
dirigente d'azienda-direttore del personale, con la "formazione" del personale), che mi offrì il grado di "funzionario" e una
retribuzione pari a quella già goduta in precedenza quale "Dirigente
d’industria". Accettai perché ero interessato a rientrare a Roma.
L’incarico,
nelle sue componenti mansionistiche, venne pattuito in pre-assunzione e
doveva risultare – come da scambio di lettere di impegno - estrinsecabile nelle seguenti
attività: a) rapporti con le Rappresentanze sindacali aziendali,
partecipazione alla stipula dei contratti nazionali e aziendali di lavoro,
interpretazione, illustrazione ed applicazione all’interno dell’ente della
normativa legale e contrattuale di lavoro; b) cura del contenzioso del lavoro e previdenziale;
c) collaborazione nell’attività
di relazioni interne. Ad esse si addizionava, d) la " formazione del
personale", per pattuiti impegni estensivi del ruolo offerto
tramite l'iniziale inserzione, risultanti da
inequivoche determinazioni della Commissione di assunzione del 15 giugno
1976 dell'IMI e corrispondenza concludente.
Appena
assunto in seno al Servizio del Personale cominciarono ad essere poste
in atto contro questa matura e qualificata professionalità che aveva
il neo di provenire dall’esterno – eminentemente da parte di un collega
(e suoi fiancheggiatori e sottoposti) sempre vissuto all’interno dell’ente
– le classiche iniziative di "mobbing" consistenti nella "scientifica disinformazione",
nell’opera di screditamento con i Dirigenti interni (ai quali era più
familiare) e con le stesse Rappresentanze sindacali aziendali, nella sottrazione
di lavoro qualificato, nella partecipazione al mio posto alle riunioni
e Commissioni costituite nelle sedi delle Associazioni bancarie di categoria
(Assicredito e Abi). Nessun effetto sortirono le richieste – subito rivolte
al Direttore Centrale, comune superiore, ed al Direttore generale – per
una chiarificazione dei ruoli e per imporre la cessazione dei comportamenti
ostruzionistici.
Con
la nomina di un Capo del Personale – suo amico e coetaneo – questo pseudo
collega (tal P., che vicende giudiziarie lo evidenziano ancora impegnato come
mobber negli anni '98-'99 nei confronti del dirigente Apostolo
al SanpaoloImi, cfr. Nota, sub (2) a Trib. Torino 21.3.'03) ottenne da lui la sottrazione ai miei danni (per l’affidamento
ad un nuovo assunto ad hoc alle sue dipendenze) della "cura del contenzioso
del lavoro". Poco dopo mi veniva sottratta – per c.d. esigenze organizzative
– anche l’attività di "formazione del personale" (affidata al nipote
di un ex Governatore della potentissima Banca d’Italia). Successivamente
mi venivano prima gradualmente erose e poi completamente tolte le qualificanti
incombenze di interpretazione della normativa legale e contrattuale, affidandole
al neo assunto (già destinatario del sottratto "contenzioso del
lavoro") mentre la residua attività di "relazioni sindacali" con
le RSA interne risultava obbiettivamente difficoltizzata dalla "pratica
della scientifica disinformazione" da parte di superiori e colleghi (che
avevano allo scopo istruito le Segretarie anche nel compito di selezione
oculata della posta da farmi visionare) su tutti i fatti gestionali ed
aziendali (trasferimenti, mutamenti di mansioni, assegnazione di nuovi
incarichi, promozioni, ecc.) sui quali i sindacati intendevano giustamente
essere informati e confrontarsi. Ne conseguì – com’era nelle aspettative
dei miei "mobber" – la loro determinazione di rifiutare gli incontri con
il sottoscritto per migrare nelle stanze più informate dei Dirigenti
superiori (fino al Direttore generale). I miei richiami al management di
vertice e le mie rimostranze con memorie scritte (accompagnate anche da
inequivoche diffide) – per essere inserito nei circuiti informativi essenziali
al disimpegno della mia funzione - non ricevevano risposta e da parte dei
miei detrattori continuava - nella migliore indifferenza e nella colpevole
tolleranza dei gestori dell’ente - il gioco al massacro facendo, subdolamente,
circolare (a fini di accreditamento) la voce di una mia "incompetenza specifica"
al ruolo. Con grande sforzo, lavorando di sera, tutti i sabati e le domeniche
a casa e durante le ferie, contrastai questi addebiti, per lo meno sul piano teorico, con
la pubblicazione, nel corso del tempo di 5 libri su tematiche giuridiche
del lavoro e con la collaborazione – in ragione di un interrotta stima da
parte dei maestri giuslavoristi che mi avevano conosciuto professionalmente
e continuavano a richiedere i miei contributi – alle principali Riviste
giuridiche di diritto del lavoro di cui erano titolari, sfociata nella produzione di
oltre 180
fra articoli e note a sentenza. Messa a nudo l’infondatezza dell’accusa
della mia "incompetenza"- su cui avevano puntato i miei "mobber" per annientarmi
- la rabbia, l’invidia ed il potere che avevano fecero sì che mi
venissero sottratte anche le residue incombenze di relazioni sindacali,
costringendomi al ruolo segretariale di mero fissatore degli incontri sindacali
– tenuti poi dal Responsabile del Personale data la conoscenza, a me nascosta,
delle tematiche da trattare - mentre la mia partecipazione si risolveva
in quella del mero auscultatore o verbalizzatore di opinioni. Per tal via,
il mio ruolo e la mia immagine – interna ed esterna – ne uscivano intuitivamente
devastati. Parallelamente e conseguenzialmente iniziavano a manifestarsi
i prodromi dei pesantissimi danni alla salute, con ulcera, diverticolite,
ipertensione arteriosa, depressione reattiva accompagnata da sindrome Dap (attacchi di panico), impeditiva della normale vita di relazione, con le
conseguenti prolungate assenze dal lavoro per la necessaria, mai risolutiva,
terapia.
Seppi
poi che la mia assunzione era scaturita da una insistente richiesta sindacale
di dialogare con un professionista della materia - reperito dall’esterno
e non partecipe dei sodalizi e dei clientelismi interni - richiesta cui
l’Azienda aveva "formalmente" aderito (indifferente al costo del lavoro
perché seconda in capitale e utili solo alla Banca d’Italia), offrendo
loro un "professionista" dal curriculum indiscutibile ma riservando loro
la beffa di mantenere "vuota" questa funzione dialettica, attraverso la
"disinformazione" e l’"isolamento" del loro interlocutore, strumentalizzato
indegnamente allo scopo.
Solo
con il pensionamento del vecchio direttore generale e con la successione
di altro proveniente dall’Ufficio Studi della Banca d’Italia – sensibile
alla cultura, alle pubblicazioni giuridiche e partecipe alle vicissitudini
rassegnategli – potei essere rivalutato (dopo 14 anni di inadempimenti
agli impegni di assunzione, di sottrazione di compiti e di dequalificazione
a livello di impiegato esecutivo), potei altresì riottenere gli
incarichi pattuiti in pre-assunzione (con un settore ed un organico da
coordinare), anche dietro pubblica denuncia (con affissione negli albi
sindacali) al Consiglio d’amministrazione della mia vicenda intessuta di
vessazioni ed emarginazioni, denuncia effettuata - del tutto autonomamente
e nell’ottica di pubblicizzare la inefficiente gestione aziendale delle
risorse umane - da parte dei rappresentanti sindacali di Cisl, Cgil, Uil
e Sindirdirigenticredito, che ebbe indiretti ed inaspettati effetti di
richiamo d’attenzione sul mio caso. La riassegnazione degli incarichi (pattuiti
in pre-assunzione e mai disimpegnati) tuttavia durò lo spazio di
2 mesi e mezzo, in quanto alteratisi gli equilibri interni e prevalsi sul
nuovo Direttore generale i vecchi burocrati a me ostili (supportati dal
Presidente) venni di nuovo decapitato, con sottrazione – sempre per motivi
organizzativi e dietro ordine di servizio – del ruolo (del settore e dell’organico)
riconferitimi ed affidamento "strumentale" di uno pseudo incarico di studio
a termine da svolgere da solo.
Decisi
allora – dopo l’ennesima ricaduta in malattia per "attacchi di panico"
congiunti a depressione – di rivestire in seno alla Sindirigenticredito
l’incarico di Segretario della RSA. Era il 1990 e da allora fino al 1997,
epoca della risoluzione del rapporto per "esodo incentivato" sono rimasto
in stato di totale forzata inattività, solo impegnato in una attività
sindacale serratissima ed ad alta qualificazione in ragione della mia professionalità
specifica. Contemporaneamente continuavo ad essere mantenuto logisticamente
in una stanza in seno all’originario "Servizio del Personale" senza affidamento
di alcun lavoro, giustificato dal responsabile con l’asserzione "della
comprensibile inaffidabilità di conferire ad un sindacalista lavori
delicati come quelli dell’area del personale" (sic!).
Nei
momenti in cui la mia azione diventò troppo "disturbante" presero
corpo i tentativi di allontanarmi anche fisicamente dall’Istituto e dalla
sede di Roma – ad esempio spostandomi ad un Dipartimento Fondi Pensione
Integrativi destinato ad avere la sua collocazione in una società
controllata con sede a Milano – ma le garanzie di inamovibilità
(ex art. 22 dello Statuto dei lavoratori) delle quali mi ero protetto con
l’incarico di Dirigente della RSA di Sede Centrale, vanificarono gli obiettivi
e gli intenti di ritorsione aziendale.
Nel frattempo l'intero pacchetto azionario Iccrea
della Società di factoring nella quale operava a part-time come Responsabile
dell'Ufficio del Personale mia moglie, venne acquisito dall'IMI e suoi
dirigenti ne divennero gestori apicali e, consapevoli che il sottoscritto ne
era il marito "maldigerito" dalla (oramai divenuta) Capogruppo,
sottoposero anch'essa ad un feroce mobbing,
con l'obbiettivo strategico di liberarsi per "dimissioni" di entrambi, dando
vita ad una incredibile fattispecie di "doppio mobbing" non già
indiretto (come solitamente risultante nelle analisi degli studiosi), ma
strategicamente diretto e contemporaneamente azionato su entrambi, id est
sul nucleo familiare strutturale. Ma su di esso non mi dilungo, trovando la
descrizione delle traversie della moglie
spazio in altra pagina del sito.Un
anno prima di lasciare il lavoro decisi di adire la magistratura del lavoro
ex art. 414 c.p.c. per ottenere – dal datore di lavoro responsabile ex
artt. 1218, 2043, 2087 e 2103 c.c. - risarcimento di danno alla professionalità,
alla carriera, all’immagine ed alla salute compromessa (c.d. danno biologico),
dopo aver dimostrato con perizia medico legale il nesso di causalità
tra le afflizioni di lavoro e le patologie sofferte ed oramai cronicizzatesi.
La
causa – con discussione iniziata nel 1997 – è ancora in corso al
momento in cui scrivo, e, com’era scontato, l’azienda ha tentato di addebitare
ad una mia presunta "riottosità ed insofferenza delle regole di
organizzazione" la responsabilità delle nefandezze del peggiore
"mobbismo" ascrivibili invece al suo management ed ai miei "pseudo-colleghi".
Mi
resta un solo rimpianto: quello di non aver denunciato penalmente – per
lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. – i miei mobber "verticali"
e "orizzontali", cosa che invito a fare da parte di coloro che si trovassero
nelle mie stesse condizioni, sempreché si sentano sicuri dal lato
probatorio, notoriamente difficoltizzato (sino all'impossibile) dal muro di
omertà eretto dai Capi, colleghi o pseudo colleghi di lavoro e reso
granitico dal timore di esporsi, con
le deposizioni veritiere, alle ritorsioni sulla carriera da parte dell'Azienda
(ragione per cui chi scrive ha potuto utilizzare come testi solo 2
sindacalisti non solo perché moralmente corretti ma perché
essenzialmente privi del timore riverenziale verso l'Azienda per l'essere già
stati pregiudicati in carriera dalla scelta sindacale ed oramai prossimi
all'uscita per pensionamento dall'azienda).
Roma,
15 marzo 2000
LA VERTENZA GIUDIZIARIA CON
L'EX ENTE PUBBLICO I.M.I
- 1 -
E'indubbiamente istruttivo per i "mobbizzati" conoscere la tecnica usata dal
difensore dell'IMI, Prof. avv. Renato Scognamiglio per ribaltare sul
sottoscritto la responsabilità del demansionamento e della forzata inattività
e prospettare al Giudice una rappresentazione totalmente alterata dei fatti.
Nella memoria difensiva aziendale vengo etichettato come soggetto "riottoso",
ed, in forma oculatamente indiretta, "serpe in seno" a causa
evidentemente del "passaggio...alla sponda avversa" sindacale, "promotore
di una scoperta difesa d'ufficio ad opera dei sindacati", soggetto "recalcitrante"che
"snobbava vistosamente le mansioni assegnategli secondo il patto
d'assunzione", portatore di "un malanimo covato per anni..., di un
malcelato disprezzo delle mansioni che gli erano state offerte", giungendo
addirittura a mettere in dubbio i documentatissimi danni alla salute
(debitamente ed abbondantemente certificati) con la frase"...i malanni,
ove esistano, di cui egli si lagna". Infine per addossarmi la
responsabilità del confinamento nell'inattività, mi si addebita falsamente di
aver opposto "immediatamente al nuovo responsabile del Personale un netto e
pregiudiziale rifiuto a prestare ogni forma di collaborazione richiestagli in
linea di coerenza con i profili della posizione di lavoro...al fine di evitare
ogni forma di acquiescenza al provvedimento organizzativo contro il quale si
riservava ogni forma di contestazione", proseguendo nel definirmi "dipendente...che
non collaborava", il quale dopo il nuovo provvedimento organizzativo di
rimozione dall'incarico non cadde conseguenzialmente in depressione ma,
quasi volontariamente, secondo la precitata memoria difensiva "dapprima
si allontanò per malattia e poi si rifiutò di collaborare con il nuovo
responsabile del Servizio del personale", "si creò una nicchia di
intangibilità", "facendosi nominare membro della delegazione sindacale
Federdirigenti Cida", beneficiando della "pazienza dell'IMI...a fronte
dello sdegnoso rifiuto del lavoro", e così via sulla falsariga del
ribaltamento della verità dei fatti, giungendo a prospettare al Giudice
addirittura l'incredibile e temeraria conclusione che "il Meucci, purtroppo
per lui, ha vissuto, nel corso del rapporto di lavoro, una 'soggettiva
dimensione di declassamento', esacerbata dal difficile rapporto professionale
con il collega...", declassamento invece risultato - come in realtà lo fu
- del tutto reale e concreto nella versione dei testi escussi.
Anche sulla asserita “non collaborazione per rifiuto
pregiudiziale di lavoro”, purtroppo per la fantasiosa costruzione difensiva
dell’IMI, il teste Dr. Musetti, pur prodotto dall’Azienda, ha dovuto
ammettere a diretta domanda del Giudice (ud. del 12.5.2000) che: “Ricordo
ad esempio di averlo incaricato di volere approfondire aspetti connessi
all’applicazione di una normativa negoziale ad una società del Gruppo, al
momento non ne ricordo altri. Effettivamente ricordo che il Meucci
assolse l’incarico da me affidatogli”. “Non ricordo che il Meucci
abbia mai mancato di ottemperare a qualche singolo e concreto incarico da me
affidatogli. Ricordo solo questa evidente situazione di disagio”.
Ne consegue, da quanto sopra, l’automatico crollo dell’intera
costruzione difensiva studiata e confezionata a tavolino, in maniera del
tutto avulsa dalla realtà, dai rappresentanti e legali dell’IMI ben
consapevoli – come del resto tutti i dipendenti - di come effettivamente il
dr. Meucci fosse stato demansionato e “mobbizzato”! Quindi il Meucci non era
affatto “non collaborativo” ma la sua inattività (non già considerata
mortificante, ma “lautamente retribuita” dalla difesa dell’IMI) dipendeva
da determinazioni dei preposti dell’IMI ai vari livelli e primariamente
dal già sottolineato, illegittimo, convincimento del Dr. Musetti (ma che
risaliva fino ai vertici dell’Area legale e del personale) secondo il quale
si rendeva necessario reperire per il Meucci – funzionario, ripetiamo,
tenuto al “segreto d’ufficio” ex art. 2105 c.c. (quale integrato dall’art. 9
del ccnl 22.11.1990 che vieta esplicitamente al funzionario di “comunicare
notizie riservate d’ufficio”) ed in caso di trasgressione perseguibile con
i più drastici provvedimenti disciplinari, ex art. 2106 c.c. – compiti
“neutri” e “compatibili con la carica sindacale da lui stesso
rivestita” (testuale affermazione del Musetti nella citata udienza
del 12.5.2000).
Nella singolare concezione del predetto Musetti
tutti i compiti del Servizio del Personale dell’IMI sembrano essere
caratterizzati da una “delicatezza” o “riservatezza” – come se in seno si
facessero operazioni non improntate a trasparenza, imparzialità o
correttezza – da non essere affidati ad un “funzionario” con ruolo
sindacale, pur sempre tenuto al vincolo del “segreto d’ufficio”. La
concezione merita davvero di essere sottolineata, giacché l’IMI non ha mai
estraniato o precluso a chi disimpegnava compiti di estrema delicatezza o
riservatezza, quali ad es. gli ispettori amministrativi (esperti di bilanci)
e tecnici (ingegneri) ricoprenti ruoli sindacali, il conferimento di
incarichi di valutazione del merito di credito per finanziamenti per cifre
plurimiliardarie alle aziende ispezionate e valutate nei loro (davvero)
“riservatissimi” progetti industriali (in quanto non ancora ufficializzati
sul mercato e fonte di irrimediabili pregiudizi se cogniti alla
concorrenza), cioè non ha mai loro sottratto la cognizione di dati
estremamente riservati relativi alle aziende mutuate, in buona sostanza
gli ha sempre consentito – come doveva e deve essere – di svolgere il loro
lavoro regolarmente e secondo professionalità, a prescindere
dall’affiliazione sindacale. La “scrematura” su base ideologica
effettuata dal Musetti per il lavoro da disimpegnare dal Dr. Meucci al
Servizio del Personale, operata tramite oculata scelta degli incarichi
da affidare al suo funzionario a staff – con l’effetto di relegarlo
in condizione di assoluta inattività, atteso che l’unico incarico “neutro”
(come egli diceva) reperito per il ricorrente fu quello affidatogli e svolto
nel novembre/dicembre 1991 afferente una società consociata (Consorzio studi
e ricerche fiscali) - è la conferma che l’inattività del Meucci fu
esclusivamente ascrivibile, dopo il 1990, ad un oggettivo comportamento di
discriminazione, riposante sulla militanza sindacale (cui era stato sospinto
dal 1990 in poi, per effetto della rimozione traumatica dall'incarico, e a
cui si era determinato a scopi eminentemente difensivi contro l'azione
stritolante aziendale). Discriminazione di natura demansionante
sconfinata nell'inattività totale, posta in essere in ragione dell’ostilità
concettuale nutrita (in buona o in mala fede poco conta, stante l’esclusiva
rilevanza oggettiva della condotta o discriminazione antisindacale, così,
fra le molte, Cass. sez. un. 12.6.1997, n. 5295)
da detto nuovo Responsabile del Personale nei
confronti del diritto costituzionale di adesione sindacale, non limitabile
- anche nell’azienda IMI – per alcun dipendente, in nessuna posizione di
lavoro. Altrimenti bisogna giungere ad ammettere che nel predetto Servizio
del Personale si operava al di fuori delle regole generali di correttezza,
imparzialità e trasparenza degli atti e delle decisioni (che, pertanto non
dovevano essere conosciute dal funzionario militante sindacale).
Tanto accertato ed affermato dal teste Musetti, va giudicato del tutto
pertinente il richiamo operato nel nostro ricorso
(a pag. 45) all’art. 15, primo comma, lett. b) della legge n. 300/’70 -
che l’IMI ha in fattispecie violato - disposizione che vieta la
discriminazione “…nell’assegnazione delle mansioni … o recargli
altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività
sindacale…”. Del tutto fuori luogo è, pertanto, la sufficienza e il
sarcasmo con cui la difesa avversaria crede di poter liquidare (a pag. 46
della comparsa costitutiva) il nostro richiamo sia alla violazione di
questo come di altri disposti normativi (sarcasmo di cui è intrisa l’intera
comparsa costitutiva, costellata altresì dall’uso di aggettivazioni
inveritiere quando non addirittura offensive verso il ricorrente). Infine nella sua memoria conclusionale, depositata
presso il Tribunale di Roma il 20 dicembre 2000 (in funzione della decisione
di primo grado fissata dal Giudice al 26 gennaio 2001, poi spostata al 22
marzo 2001 e poi ancora rinviata per effetto di nomina giudiziale di CTU
sanitaria ai fini del riscontro del danno biologico già documentato con
perizia medico-legale addizionale alla probante certificazione medico
specialistica) la difesa dell’IMI SpA ha lasciato intendere finalmente
(talora con frasi allusive tal’altra esplicitamente) le reali motivazioni
della mia emarginazione e rimozione dall’incarico conferitomi dalla nuova
Direzione Generale. In buona sostanza,
il rispetto che la mia imparzialità e correttezza professionale aveva
suscitato in “tutte indistintamente” le 6 Rappresentanze sindacali aziendali
dell’IMI (ad esclusione di due interni della Rsa Fabi, ora trasmigrati al
Silcea-Cisal) è stato considerato “indizio di collusione”, atteso che –
secondo la prosa di tale difesa (il Prof. avv. Renato Scognamiglio ed ex
colleghi legali dell'IMI) - “il presunto responsabile delle relazioni
sindacali gode della aperta predilezione degli antagonisti sindacali”…”con
i quali intercorre un “idillio che non dovrebbe essere turbato” con un
provvedimento di “rimozione”. Insomma si sarebbe voluto che il sottoscritto
fosse un “bieco”, si addossasse (inverosimilmente) come proprie le impopolari e
contestate determinazioni del vertice aziendale e prendesse su di sé in
esclusiva gli “sputi”(in senso metaforico) che i sindacati interni
indirizzavano invece sul vertice aziendale. L’aver compreso – da parte di
Organismi sindacali che (quando non si colorano di “giallo” cioè a dire della
caratteristica di "sindacati di comodo") possiedono naturalmente la
necessaria sensibilità e rivestono il ruolo istituzionale per tutelare tutti i
lavoratori indistintamente dalle angherie aziendali – e l’aver solidarizzato
con le mie pubbliche vicissitudini, non è stato “digerito” dall’Azienda e si è
trasformato, nella mente contorta del suo management e dei suoi
difensori, in indizio concludente (quanto abilmente celato in corso di
rapporto) di collusione con le controparti sindacali. Ci auguriamo che il
magistrato possieda il necessario equilibrio per giudicare secondo realtà e
non secondo costruzioni fantasiose, sconfinanti nel reato di diffamazione.
LA VERTENZA GIUDIZIARIA
CON L'EX ENTE PUBBLICO I.M.I - 2- : la C.T.U
1. Nella relazione peritale affidata al Prof.
Francesco Raimondo, consulente del Tribunale e, tra l’altro, dell’Inail,
depositata per l’udienza dell’aprile 2002 (rinviata poi al dicembre 2002),
il suddetto CTU Prof. Raimondo ha creduto personalmente di riscontrare
nella personalità del sottoscritto-ricorrente “taluni tratti di
rigidità e narcisismo” ove per “rigidità” il perito intende una
certa difficoltà di adattamento a vicende negative dell’esistenza e per “narcisismo”
l’avvertita esigenza di approvazione e di consenso del proprio operato
(esigenza, va sottolineato, comune a chiunque disimpegni con professionalità
e non con menefreghismo il proprio lavoro e da esso si attenda
gratificazioni, in luogo di umiliazioni!).
In questa personalità egli ha accertato ed
affermato essere sorto nel 1980 ed essersi “strutturato e radicato”
– cioè volgarmente, cronicizzato – un “disturbo da attacchi di panico con
somatizzazioni multiple e con depressione reattiva”, implicante il
riconoscimento di un grado di invalidità permanente (ai fini del
risarcimento e della quantificazione del danno biologico) nella (del tutto
insufficiente, n.d.r.) misura del 15% (contro il 45% del mio
consulente tecnico).
Ha lasciato al magistrato il compito di valutare
se le vicende negative o frustranti della mia vita lavorativa all’IMI
(caratterizzate da massiccio demansionamento, rimozione dal ruolo, forzata
inattività, vessazioni e frustrazioni da comportamenti oggettivi e
documentati) – considerate determinatrici del danno alla salute in presenza
dei premenzionati tratti della personalità - possano rivestire (o meno) i
requisiti dell’atto o fatto ingiusto ed antigiuridico, tali da
far risalire casualmente la responsabilità risarcitoria sull’Ente convenuto
(chiaramente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1218 e 2043 cod.civ.).
Non possiamo fare a meno di notare ed
evidenziare da parte nostra – sulla base delle perizie passateci per le mani
o riferite nelle molte sentenze lette - che è pressochè una costante dei CTU
riscontrare nella personalità dei periziati tratti di “rigidità”,
”narcisismo”, “ossessività” e simili.
O meglio lo è da parte della degli psichiatri
della vecchia scuola [(influenzata dalle tesi di Field (1996) e Zapf
(1999)che focalizzarono l’attenzione sulla personalità “premorbosa” delle
vittime)] superata dalle impostazioni della nuova scuola – rivalutante gli
studi di Leymann del 1996 – facente capo a R. Gilioli (2000) e Hirigoyen
(2000), la quale sottolinea come gli aspetti “premorbosi” possedevano
piuttosto il comodo ruolo di “giustificazioni retroattive” di tratti della
personalità non tanto preesistenti quanto indotti dal mobbing
(cfr. l'articolo, con la relativa appendice degli psichiatri dell'Un. di
Pisa, di Fausto Nistico, Mob. Mobber, Mobbing, nel nostro sito al
link
http://dirittolavoro.altervista.org/saggio_nistico.pdf), quali effetti,
quindi conseguenti ad esso e non ad esso antecedenti (come aveva già
precedentemente asserito lo stesso Leymann).
Ma il mio 68 enne CTU evidentemente non si è
aggiornato o ad esso faceva comodo così, per timore di sbilanciarsi a mio
favore (così ripiegando sull’applicazione del detto “un colpo al cerchio uno
alla botte” di cui la pilatesca relazione è un raro esemplare di maestria).
Ad ogni buon conto anche seguendo questa
risalente e superata impostazione, va rilevato come la magistratura si sia
sempre mostrata molto attenta nel dare il giusto peso alle valutazioni (rectius,
opinioni) soggettive dei CTU, innestandole in una considerazione più globale
del caso concreto. Addirittura in una sentenza della Pretura di Roma
risalente al 3 ottobre 1991 (est. Filabozzi, Dall’Ara c. CIT, in Riv. crit.
dir. lav. 1992, 390) – occasionata da un analogo demansionamento pluriennale
- il magistrato, correttamente ed incisivamente, così si esprimeva: «[…]
“E’ vero che il disturbo… da cui è affetto il ricorrente si è strutturato su
una personalità di tipo rigido e ossessivo come si legge nella
relazione del CTU e in quella dello specialista…; ma non è vero che tale
malattia si sarebbe sviluppata in qualsiasi altro ambiente di lavoro e con
qualunque altro datore di lavoro, giacché certamente essa non si sarebbe
manifestata ove il soggetto non fosse stato sottoposto a stress così intensi
e prolungati nel tempo, come quelli derivanti dalla dequalificazione
professionale e non si fosse quindi verificato uno ‘stimolo emozionale
cronico a elevato contenuto stressante, con azione psicodestrutturante e
influenzante il substrato biologico’…”.”[…] Quanto al rapporto di
causalità e alla prevedibilità del danno (alla salute, n.d.r.)
è sufficiente ricordare che il nesso di conseguenzialità sussiste anche
se vi sono le concause naturali e che, in particolare, in tema di
lesioni personali, il danno iscrivibile comprende anche quelle conseguenze
che il fatto lesivo ha prodotto in ragione delle preesistenti condizioni di
salute del soggetto; deve inoltre ritenersi che, nella specie, sussiste
anche la prevedibilità del danno, essendo notorio che uno stato di totale
emarginazione provoca crisi soggettive e stati depressivi e che questi, a
loro volta, possono provocare, specie se prolungati nel tempo, rilevanti
danni alla psiche del soggetto». Ed ancora, successivamente, il
Tribunale di Milano ha stabilito: «...l’aver la condotta
vessatoria insistito su una ‘preesistente struttura di personalità della
ricorrente, incapace di elaborare esperienze stressanti’, non rileva ai fini
dell’esclusione di responsabilità risarcitoria giacché ...è
proprio su soggetti psicologicamente meno attrezzati e più fragili che
possono prodursi gli effetti deleteri di comportamenti illeciti, gli altri
riuscendo a reagire non solo facendo scivolare sulla loro pelle gli effetti
della condotta..» soggiungendo inoltre che «rientra nei limiti della
prevedibilità – ex art. 1225 – il fatto che dall'omesso intervento
societario a tutela della persona della ricorrente le potesse derivare un
danno alla salute cui consegue, pertanto, una correlativa
responsabilità contrattuale aziendale» (Trib Milano 21.4.1998, in Riv.
crit. dir. lav. 1998, 957).
Ed ancora nello stesso senso, in un altro caso
di mobbing attuato tramite demansionamento, il magistrato ha così affermato:
«[…] A ciò aggiungasi che se anche si volesse ammettere per
ipotesi che, come vittima dell’altrui condotta ingiusta, la lavoratrice ha
reagito in modo del tutto singolare ed estremo, e cioè con profondo
turbamento, così profondo da generare in lei l’insorgenza di una sindrome
depressiva reattiva, ciò però è cosa che non modifica né la realtà della
prevaricazione né la posizione nella ricorrente di persona offesa da essa.
La Carta
Costituzionale, nel suo art. 32, e la legge ordinaria, nell’art. 2087 c.c.,
tutelano infatti tutti indistintamente i cittadini, siano essi forti e
capaci di resistere alle prevaricazioni o siano viceversa più deboli e
quindi destinati anzitempo a soccombere»
[Trib.
Torino, sez. lav. 1° grado, 30 dicembre 1999 - est. Ciocchetti – Stomeo c.
Ziliani S.p.A; conf. Trib. Torino - 1 grado – 16 novembre 2001 – in Lav.
prev. oggi 2000, 1, 154 ed ivi specificatamente a p. 161].
Nel corso
del 2002, Trib. Milano 6 giugno 2002 (est. Frattin, in Riv. crit.dir. lav.
3/2002, 635) ha esplicitamente asserito contro il “vezzo” dei Ctu di
“schermarsi” dietro la storia premorbosa del danneggiato nello stato di
salute: «Non
si può condividere assolutamente, a fini di sottrazione della società dalle
responsabilità dei danni alla salute della ricorrente, il tentativo dei Ctu
di parte volto a
pretendere di ricollegare causalmente la grave frustrazione e la
conseguente psicopatologia alla storia psicologica remota della ricorrente,
ai suoi problemi infantili non risolti e così via: a questa stregua -
andando cioè alla caccia dei problemi psicologici prossimi o remoti di ciascuno di noi,
chiamando narcisismo il giusto bisogno di ricavare soddisfazione dal
lavoro - di nessuna patologia psicologica
potrebbe mai affermarsi l'eziologia professionale, cadendo sempre ogni fatto
professionale su un terreno che ha una storia fatta necessariamente, per la
condizione umana, anche di sofferenze e problemi».
2. Nelle note depositate nel novembre 2002, la
difesa dell’IMI (curata dal Prof. Avv. R. Scognamiglio, in gioventù legale
della Cgil campana e poi patrono delle più remunerative aziende del
credito... tanto per ricambiare l'addebito a me rivolto nella memoria
difensiva di "essere passato all'altra sponda"), continua, con indubbia
coerenza e “con costanza degna di miglior causa” (uso le parole da lui
addebitate a me), nel tentativo di sollevare i miei mobbers ed i gestori
dell’Istituto di credito da qualsiasi responsabilità, ribaltandola sul
sottoscritto che egli descrive come incapace a instaurare un corretto clima
di relazioni umane con i colleghi, invero vittima, soggetto passivo e
remissivo in corso di rapporto anche in ragione della fragile posizione di
lavoratore subordinato. Per inciso mi sono convinto che la mia remissività
(senza alternative) mi abbia nociuto, in quanto ha fatto maturare la
convinzione nei miei mobbers di poter proseguire indisturbati ed impuniti
nelle loro vessazioni; forse avrei dovuto – invece di limitarmi a scrivere
lettere civili di invito ai vertici aziendali – prendere fisicamente di
petto e per lo stomaco qualcuno...ma, dietro ognuno di noi mobbizzati in
azienda, ci sta un posto di lavoro da conservare (come unica fonte di
reddito) ed una famiglia da mantenere. E su queste corpose remore ad una
più spiccia “regolazione dei conti” si basa il gioco sporco dei mobbers,
specie di quelli in posizione gerarchica sovraordinata.
Tornando alla prosa, insistentemente ironica e
derisoria, della difesa dell’IMI (che si affida alla tecnica riassumibile
nel detto “screditate, screditate, qualcosa resterà!”), essa inizia le note
col definire “incredibile” (cioè temeraria, n.d.r.) la controversia;
prosegue nell’affermare che non avevo motivo di lamentarmi se ero ridotto
nelle riunioni con i sindacati – per le cui Relazioni ero stato assunto
come Responsabile sia per pubblica inserzione sul Corriere della Sera sia
per pattuizioni confermative intercorse con i rappresentanti dell’Azienda -
a leggere loro il “comunicato finale” delle determinazioni aziendali
e alla “verbalizzazione” della sostanza dei colloqui (si noti bene,
quale pro-memoria per uso unilaterale aziendale, non certificativo e da
consegnare alle parti!), giacché “si tratta pur sempre di un’attività
impegnativa e delicata”, che un teste ha affermato essere oggi
disimpegnata da una segretaria (tanto per lumeggiarne il livello
qualitativo!), trattandosi semplicemente di prendere appunti sommari. Nulla
conta il fatto dell’essere stato privato del ruolo di interlocuzione
dialettica (e di concorso ausiliario e per competenza specifica alla
formazione delle determinazioni da rassegnare alle RSA), giacché queste
corrette aspettative e pretese di disimpegno dei compiti e del ruolo
pattuito vengono qualificate irridentemente semplici “bramosie”.
Anche la mia (immotivata ed inspiegata, n.d.r.) rimozione dalla
riaffidata (dopo 14 anni e per solo 2 mesi e mezzo!) responsabilità del
“settore gestione del Personale e relazioni sindacali” non costituirebbe
affatto lesione della mia immagine e professionalità, giacché l’IMI mi
collocò poi a staff del responsabile del Servizio del Personale, soluzione
che doveva considerarsi “lusinghiera posizione di staff” (senza,
invero, disimpegnare compito alcuno atteso lo stato di inattività in cui
venni confinato, giustificata, incautamente - da un teste aziendale/capo del
Personale - con l’incompatibilità fra la delicatezza dei compiti che si
svolgono nel Servizio del Personale e la carica sindacale nel frattempo dal
sottoscritto assunta in seno all’Organizzazione sindacal/professionale
Sindirigenticredito - Federdirigenti - Cida).
A questo proposito osservo che se in qualsiasi
settore dell’azienda come al Servizio del personale si disimpegnano compiti
con imparzialità e correttezza professionale (e non su sollecitazione
clientelare o similari impulsi illeciti), non v’è ragione alcuna di non
renderne partecipe un funzionario/specialista come il ricorrente, tenuto
peraltro al segreto d’ufficio per disposizione dell’ordinamento, riaffermata
dal CCNL di settore, sanzionabile con il licenziamento in caso di
trasgressione. Chiedo ancora: perché fui rimosso dopo 2 mesi e mezzo
dall’incarico e poi perché fui immediatamente emarginato ed estraniato non
solo dall’informazione ma dal disimpegno di lavoro (confinato nella
più totale inedia di incombenze, per circa 7 anni)? E chiedo, prima di
questo,: perché anteriormente l’azienda non rispettò quel principio di
civiltà giuridica riassunto nel brocardo “pacta sunt servanda”
relativamente al ruolo di assunzione e perché rimase per 14 anni sorda alle
mie reiterate richieste scritte, indirizzate a chi aveva il dovere ed i
poteri per attivarsi al fine di conferirmelo (e nulla invece fece!)?
Si afferma poi che l’IMI avrebbe fatto “diversi
tentativi di recupero del personaggio” (così vengo additato al
magistrato!) e qui chi scrive pubblicamente denuncia che consistettero
nella risibile offerta di risoluzione del rapporto con l’Ente per un
incarico in una consociata di nuova costituzione per effetto della
esternalizzazione di spezzoni dei Centri elaborazione dati delle Società del
Gruppo, società di dimensioni ed organico modestissimi e talmente
precaria da essere posta (come avevo ben presagito) in liquidazione pochi
anni dopo (con prepensionamento dei più anziani – io sarei stato uno di
loro - e allocazione degli altri dipendenti più giovani in varie sedi e
società di scarsa o minore affidabilità ed immagine rispetto alla Capogruppo
IMI con cui intercorse, intuitu personae, il mio contratto di lavoro
e per la quale lasciai la posizione di dirigente d’industria su Milano).
I testimoni da me escussi (attesa la
difficoltà/impossibilità di reperire colleghi di Servizio disponibili a
testimoniare nel clima omertoso che impantana e difficoltizza queste
vicende, come ha avuto modo di riscontrare e sottolineare Cass. sez. lav. n.
143/2000!), vengono svalutati dalla difesa dell’IMI ad “amici e
sindacalisti” (nell’ottica di insinuare al magistrato la carenza di
imparzialità delle loro affermazioni,
quando invece la loro scelta si è imposta di necessità per la maggior
conoscenza da parte loro, quali interlocutori, della mia vanificazione di
ruolo),
mentre si sottace che quelli aziendali erano costituiti, il primo, da uno
dei miei
peggiori mobber (leggilo in nota alla sentenza linkata, punto
b, e nel comunicato sindacale riportato), e che gli altri due,
dirigenti, rivestivano o avevano rivestito la qualifica di Capi del
personale, in successione temporale [quindi erano istituzionalmente
allineati su posizioni aziendali, di cui uno (dr. Schiavone, ora in Alitalia)
rivelatosi altresì uno spudorato mentitore, tramite affermazioni tanto
contraddittorie quanto da me sbugiardate con produzione documentale accolta
dal magistrato nell’udienza successiva].
Chi scrive si chiede se tutto ciò non
rappresenti oltretutto anche un’offesa all’intelligenza dei magistrati
giudicanti, ipotizzati con le “fette di prosciutto” sugli occhi.
Entrando poi nel merito della Relazione del CTU,
la difesa dell’IMI brilla per strumentalizzazione di alcuni “spezzoni”
della perizia colti qua e là ed assemblati secondo convenienza e intento
teso alla solita affermazione dell’estraneità totale dell’Ente da qualsiasi
responsabilità nella determinazione dei disturbi riscontratimi dal CTU (e da
egli debitamente sottostimati a fini della quantificazione del danno
biologico!). Essi discenderebbero esclusivamente - secondo la difesa del
convenuto IMI - dalla personalità del ricorrente, come proverebbe il fatto
che a distanza di 5 anni dalla risoluzione del rapporto con l’IMI non hanno
subito remissione (e, qui dimenticando, che anche il CTU aveva correttamente
detto che si erano oramai cronicizzati!) e come proverebbe ancora la
difficoltà ad immaginare che “tale patologia discenda da un sogno
infranto…” (quello rivestire i ruoli pattuiti in assunzione, n.d.r.),
coltivato da uno “smanioso collaboratore” di cui l’IMI “ha
sopportato per tanti anni il malcontento e talune iniziative o comportamenti
pure censurabili…”, senza - si noti bene – adottare alcun richiamo o
misura disciplinare (se realmente fossero esistiti!). Anzi a tale
collaboratore (il sottoscritto!) l’IMI – lo diciamo per lumeggiare
l’enormità e l’infondatezza degli addebiti della costruzione difensiva –
rilasciava annualmente, per obbligo contrattuale (per lungo tempo dismesso
per conservazione dei giudizi del personale interna corporis nelle
casseforti dell’Ente), note o giudizi di qualifica del più elevato livello
(“globalmente di rilievo: con riferimento alla capacità professionale;
buone le attitudini”).
Inoltre
vorrei suggerire a tale difesa di completare l’armamentario dei propri
improperi per le vittime, inserendovi gli aggettivi che un magistrato –
negatore del mobbing ad un ricorrente (disabile, non vedente) che se ne lamentava -
gli ha indirizzato nella motivazione della propria decisione: essere
persona “ostile, rancorosa e querulomane verso l’amministrazione “
(in ragione delle numerose lettere ad essa rivolte e rimaste, guarda caso, senza
risposta). Tradotto per il volgo: un "rompicoglioni" (secondo l'oramai
famosa qualificazione dell'ex Ministro dell'interno Scajola rivolta ad un
defunto giuslavorista per mano BR)!
3.
La
prossima udienza - fissata al 12 dicembre 2002 - è stata inopinatamente
spostata al 13 marzo 2003.
Roma, 31.12.2003
Per chi non si è stancato,
la storia prosegue qui...
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