Mansioni superiori nel pubblico impiego: irrilevanza se conferite dall’ente distaccatario

 

Consiglio di Stato – Sez. IV – decisione 9 maggio-2 ottobre 2006, n. 5780- Pres. Saltelli – Rel. Mele - Ricorrente Ministero di Grazia e giustizia

 

Fatto

Il presente appello, proposto dal ministero di Grazia e giustizia, si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tar della Lombardia, Sezione terza, accogliendo in parte un ricorso presentato dall’attuale appellato, sig. Sergio Schioppa, ha accertato essere dovuta allo stesso da parte dell’amministrazione statale la differenza stipendiale fra la VII e la V qualifica per tutto il periodo in cui lo stesso è stato applicato presso gli uffici della Procura della Repubblica di Milano, e specificamente presso la Pretura di Milano.

Avverso la suddetta sentenza l’appellante Ministero rileva che il sig. Schioppa, dipendente del corpo della Polizia Municipale di Milano è stato, sì, applicato agli uffici della Procura della Repubblica presso la Pretura di Milano (in posizione di mero distacco, non essendo ipotizzabile un comando per soggetti, come nella specie, che non rivestano la qualità di dipendente statale), senza che gli fosse mai attribuita la titolarità dell’ufficio contraffazione veicoli, operando quindi, sempre senza direzione di alcuna unità.

Chiede, quindi, il Ministero appellante l’accoglimento dell’appello, anche relativamente alla mancanza della propria legittimazione passiva.

L’appellato si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando, fra l’altro, che lo stesso Procuratore della Repubblica di Milano ha comunicato al Comune di Milano di aver affidato al sig. Schioppa la direzione dell’Ufficio contraffazione veicoli.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 9 maggio 2006.

Diritto

L’appello è fondato e deve essere accolto.

Giova rilevare, innanzitutto,che l’appellato, applicato in posizione di mero distacco presso gli uffici della Procura della Repubblica di Milano, ufficio contraffazione veicoli della Pretura, ha mantenuto il proprio rapporto di servizio con l’amministrazione di appartenenza, individuandosi solo una mera attività lavorativa a favore degli uffici giudiziari: a ciò consegue che tutti i provvedimenti in materia di “status” e in materia stipendiale dell’interessato non possono che far capo alla stessa amministrazione comunale, unica titolare del potere di attribuire le mansioni superiori, mentre all’amministrazione presso cui l’interessato presta l’attività lavorativa pertengono soltanto i provvedimenti in materia di trattamento economico accessorio.

Deriva da ciò l’inconfigurabilità di un potere dell’Amministrazione della giustizia di emettere provvedimento inerente al trattamento stipendiale dell’appellato.

In secondo luogo, l’attribuzione delle mansioni superiori, è un potere conferito all’ufficio competente di posizioni di “status” dei dipendenti, con l’emanazione di un provvedimento formale, previa verifica della vacanza del posto di organico da ricoprire: al di là delle limitatissime ipotesi in cui la legge riconosce rilievo alle mansioni superiori svolte (le cui condizioni non ricorrono nel caso di specie), le stesse sono notoriamente irrilevanti.

Pertanto, la mera attribuzione da parte del Capo dell’Ufficio di destinazione del soggetto della presunta titolarità di un ufficio non rappresenta titolo idoneo a ricoprire formalmente un incarico relativo a mansioni superiori alla qualifica posseduta, mansioni superiori che, peraltro, sono contestate dall’Amministrazione della giustizia, che rileva come lo Schioppa non abbia mai retto formalmente l’Ufficio contraffazione veicoli, non operando mai come capo dello stesso.

Pertanto, in considerazione del duplice ordine di considerazioni svolte l’appello deve essere accolto, con annullamento della sentenza appellata e rigetto del ricorso proposto in primo grado.

Le spese di giudizio del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellato al pagamento in favore dell’amministrazione statale delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

NOTA

 

Mansioni superiori, a chi è distaccato non può attribuirle l'amministrazione di destinazione

 

Al personale applicato in posizione di mero distacco non possono essere attribuite mansioni superiori dall’amministrazione presso cui presta l’attività lavorativa. È quanto deciso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta – con la decisione 5780/06 (depositata lo scorso 2 ottobre e qui leggibile nei documenti correlati).

Con la sentenza 505/97, il Tar della Lombardia, Sezione terza, accoglie il ricorso di un dipendente del corpo della Polizia municipale del Comune di Milano, applicato presso gli uffici della Procura della Repubblica di Milano, e specificamente presso la Pretura di quella città, riconoscendo allo stesso la differenza stipendiale fra la VII e la V qualifica per tutto il periodo in cui era stato applicato presso i predetti uffici, ponendo a carico dell’amministrazione statale l’onere retributivo.

Il ministero della Giustizia propone appello avverso la sentenza lombarda, rilevando che al dipendente comunale applicato presso i propri uffici (in posizione di mero distacco, non essendo ipotizzabile un comando per soggetti, come nella specie, che non rivestano la qualità di dipendente statale) non era mai stata attribuita né la titolarità né la direzione di alcuna unità operativa.

Il Collegio di Palazzo Spada osserva preliminarmente che l’appellato, applicato in posizione di mero distacco presso gli uffici della Procura della Repubblica di Milano, ufficio contraffazione veicoli della Pretura, ha mantenuto il proprio rapporto di servizio con l’amministrazione di appartenenza, individuandosi solo una mera attività lavorativa a favore degli uffici giudiziari: a ciò consegue che tutti i provvedimenti in materia di status e in materia stipendiale dell’interessato non possono che far capo alla stessa amministrazione comunale, unica titolare del potere di attribuire le mansioni superiori, mentre all’amministrazione presso cui l’interessato presta l’attività lavorativa pertengono soltanto i provvedimenti in materia di trattamento economico accessorio.

Per i giudici romani, da quanto sopra consegue l’inconfigurabilità di un potere dell’Amministrazione della giustizia di emettere provvedimento inerente al trattamento stipendiale dell’appellato.

L’attribuzione delle mansioni superiori – è detto ancora in motivazione -, è un potere conferito all’ufficio competente di posizioni di “status” dei dipendenti, con l’emanazione di un provvedimento formale, previa verifica della vacanza del posto di organico da ricoprire: al di là delle limitatissime ipotesi in cui la legge riconosce rilievo alle mansioni superiori svolte (le cui condizioni non ricorrono nel caso di specie), le stesse sono notoriamente irrilevanti.

Pertanto – conclude il Collegio - la mera attribuzione da parte del capo dell’ufficio di destinazione del soggetto della presunta titolarità di un ufficio non rappresenta titolo idoneo a ricoprire formalmente un incarico relativo a mansioni superiori alla qualifica posseduta, mansioni superiori che, peraltro, sono contestate dall’amministrazione della giustizia, che rileva come l’interessato non abbia mai retto formalmente l’ufficio contraffazione veicoli, non operando mai come capo dello stesso.
In ambito ministeriale, l’istituto delle “Mansioni superiori” è disciplinato dall’articolo 24 del Ccnl 1998-2001 - Comparto ministeri -, sottoscritto in data 16 febbraio 1999. In applicazione della citata disposizione contrattuale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione giudiziaria – Direzione generale del personale e della formazione, ha emanato la circolare protocollo n. 1536 del 6 maggio 2002 con cui ha definito, nel dettaglio, i criteri per il conferimento delle mansioni superiori ai dipendenti in servizio presso gli uffici dell’amministrazione giudiziaria.

Al punto 2) - Eccezionalità del conferimento delle mansioni superiori - della predetta circolare è espressamente detto: «Il conferimento delle mansioni superiori, realizzando di fatto una deroga al principio di cui all’articolo 52, comma 1, del D.Lgs 165/01, riveste carattere di eccezionalità. L’articolo citato, invero, prevede unicamente due ipotesi, la vacanza di posto in organico e la sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, in cui procedere legittimamente all’attribuzione. A tal riguardo, l’organo competente dovrà effettuare una verifica preventiva circa la possibilità di sopperire alla esigenza di servizio mediante una organizzazione ottimale del personale a disposizione, anche alla luce del principio della flessibilità, o mediante il ricorso ad altri istituti quali l’applicazione o il distacco».

Negli uffici giudiziari si fa di tutto e di più, la carenza di personale e la perenne emergenza in cui versa la giustizia costringono tutti i dipendenti allo svolgimento di servizi appartenenti alle qualifiche superiori. Nonostante ciò, è pressoché impossibile vedersi riconosciute le mansioni superiori, proprio perché costituiscono l’eccezionalità e sono, peraltro, di difficile dimostrazione, considerato anche l’attuale formulazione dei profili professionali, per i quali, nell’ambito di ciascuna figura professionale di appartenenza, il dipendente è tenuto a svolgere parte delle mansioni di competenza di altre posizioni economiche. Pertanto, solo il rispetto dei criteri formali espressi nella predetta circolare lascia spazio ad un riconoscimento delle mansioni superiori.

Tuttavia, al di là degli aspetti legati alla legittimazione passiva dell’amministrazione giudiziaria in caso di distacco, il dipendente comunale interessato alla questione in esame, se a conoscenza della normativa esposta, forse avrebbe riflettuto in po’ di più prima di intraprendere un contenzioso sulla materia, evitando, così, di rimetterci ben 5 mila euro.

 

Teodoro Elisino

(fonte: D&G - Quotidiano del 25/10/2006)

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