DEMANSIONAMENTO E MOBBING DA USO ABNORME DEL POTERE DIRETTIVO
 
Tribunale di Trieste (sez. lav. 1° grado) – sentenza non definitiva – 10 dicembre 2003 – Giud. Carlesso – Pes Stefano (avv. Ziani) c. C.C.I.A.A., Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste (avv. Safret) e Flaminio Arcangelo (avv. Tonon, Diroma)
 
Dipendente da ente pubblico locale-camera di commercio – Demansionamento di un funzionario Capo servizio e mobbing attuato tramite reiterate vessazioni ad opera del Segretario generale della C.c.i.a.a.– Contestazioni disciplinari, sottrazione di ruolo, attribuzione di stanza poco illuminata, divieto di compiere le precedenti attività formativo-addestative, ecc. – Responsabilità per risarcimento danno alla professionalità dell’ente locale, per omissione ed avvallo dell’illecito comportamento mobbizzante, ed in solido con il dipendente-mobber, segretario generale.
 
Il datore di lavoro, anche pubblico, è obbligato ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del prestatore di lavoro (art. 2087 cod. civ.) ed è responsabile anche per il fatto illecito dei propri dipendenti (art. 1228 cod.civ.).
Tale responsabilità concorre con quella personale e diretta del dipendente autore del comportamento illecito ex art. 2043 cod. civ., tanto da imporre il contestuale richiamo dell’art. 2049 cod.civ.  e, nel caso di pubblica amministrazione, anche dell’art. 28 Cost. secondo il qualei funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
Nel caso di specie, nel comportamento vessatorio del Segretario generale della Camera di commercio/ente locale sono inequivocabilmente riscontrabili i caratteri identificativi del fenomeno mobbing rappresentati da una serie ripetuta e coerente di atti e comportamenti materiali posti in essere dal datore di lavoro (o da un suo preposto) che trovano una ratio unificatrice nella volontà di recare danno al prestatore di lavoro, di svilirne la personalità e professionalità, di isolare, emarginare, infastidire, indurre nel destinatario situazioni di disagio, difficoltà, disistima verso se stesso, fino al desiderio di lasciare il posto di lavoro; essi, lungi dal consistere in comportamenti tipizzati, possono manifestarsi in vario modo, anche subdolamente mediante provvedimenti in sé formalmente legittimi, oppure mediante la privazione di poteri normalmente conferiti alla posizione professionale, con un trasferimento “punitivo”, o, ancora, con la squalificazione professionale, il demansionamento, o atteggiamenti umilianti o che rendano penosa la prestazione; ne sono elementi essenziali, quindi, l’aggressione o persecuzione di carattere psicologico, la frequenza e sistematicità e durata nel tempo, l’andamento progressivo, le conseguenze patologiche gravi per la vittima.
L’atteggiamento inattivo ed omissivo della Camera di commercio (attesa la mancata adozione di un qualsiasi provvedimento rivolto ad impedire le vessazioni a carico del ricorrente e di altro personale da parte del Segretario generale, anzi debitamente coperto nel suo illecito operato) fa sì che essa sia pienamente responsabile, in duplice forma: contrattuale ai sensi degli artt. 2087 e 1228 cod. civ. , ed extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043 e 2049 cod.civ., indiretta (per fatto del proprio dipendente) e diretta per fatto (omissivo) proprio, cui si aggiunge, in via solidale, quella del mobber.
Stante la necessità di accertare in sede di CTU il danno biologico ed il danno morale, la presente decisione deve essere considerata non definitiva ai fini della quantificazione del risarcimento dei danni patiti dal lato patrimoniale e non patrimoniale; essa intende  tuttavia indennizzare in via equitativa il danno alla professionalità – da demansionamento – che, tenuto conto della intensità e gravità della condotta vessatoria si stima equo debba essere liquidato  con il parametro del 100% della retribuzione mensile per ciascuno dei mesi ricompresi nel periodo di demansionamento.
 
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2002 e notificato il 25.2.2002 Pes Stefano esponeva di essere dipendente della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Trieste (di seguito CCIAA) dal 1980 e di essere inquadrato attualmente al livello D –posizione D4 del ccnl – VIII qualifica funzionale del dPR 347/83, conseguita nel 1987;
descriveva la struttura della CCIAA distinta in settori di attività, comprensivi dei servizi a loro volta distinti in uffici, precisando che ne era segretario generale il dott. Arcangelo Flaminio, come tale preposto alla gestione del personale;
descriveva la progressione di carriera e le funzioni espletate precisando che nel 1983 era responsabile dell’ufficio che curava le pratiche relative ai procedimenti sanzionatori di competenza dell’UPICA;
 che nel 1987, aveva conseguito la VIII q.f. e il ruolo di capo servizio IV che comprendeva vari uffici (ufficio protesti cambiari, affari economici, albi e ruoli, borsa valori, borsa merci, centro elaborazione dati, e incombenze relative a Fiere e mostre) ed era alle dirette dipendenze del vice segretario generale godendo di una indennità economica prevista per i funzionari che dirigevano unità operative complesse;
che nel 1989 era stato trasferito al settore III con la qualifica di capo servizio V, comprensivo dell’ufficio Studi e documentazione, UPS, Industria, Trasporti e Affari Economici, oltreché segretario della sezione Trasporti Aerei Marittimi e Terrestri e della sezione Turismo e responsabile amministrativo dei consorzi costituiti dalla CCIAA e successivamente dei gruppi di imprese (ruolo per il quale era alle dirette dipendenze del Presidente); che girava il mondo promuovendo l’economia di Trieste, predisponendo e curando le relative iniziative (partecipazione a fiere, allestimenti di stands, curando i rapporti con fornitori e funzionari);
che svolgeva anche attività nell’ambito della formazione professionale, dell’ufficio provinciale industria, della raccolta di usi e consuetudini e delle sanzioni amministrative;
che il proprio ufficio era allora collocato al primo piano, riservato agli uffici direttivi più importanti ed egli godeva di massima stima e considerazione per la professionalità con cui svolgeva il proprio ruolo;
dichiarava che dopo l’arrivo del dott. Arcangelo Flaminio nel 1993-1994, non avendo accettato la proposta di assumere il ruolo di capo della sua segreteria, aveva cominciato a essere destinatario di una serie di provvedimenti che oltre a privarlo progressivamente delle sue mansioni, e delle relative indennità, ne avevano svilito il ruolo professionale e avevano inciso sensibilmente sulla salute: elencava quindi analiticamente i provvedimenti e i comportamenti del dott. Flaminio;
ricordava che all’esito di un procedimento d’urgenza dal medesimo avviato con ricorso del 17.11.2001 per l’accertamento del demansionamento e delle vessazioni subite, in particolare a seguito della emanazione dell’ordine di servizio n. 18 del 15 ottobre 2001, che lo aveva privato di ogni incarico sino ad allora svolto limitando le sue mansioni a quelle di “responsabile dei procedimenti relativi a sanzioni amministrative”, il Giudice del lavoro, accogliendo parzialmente la domanda, aveva ordinato alla CCIAA l’assegnazione al ricorrente di mansioni equivalenti al suo livello di inquadramento (vd ordinanza del 15.1.2002), ma il provvedimento non aveva determinato sostanziali modifiche nelle mansioni assegnate;
che a tale demansionamento si erano accompagnate continue vessazioni da parte del dott. Flaminio che gli aveva assicurato che “avrebbe sudato sangue”, consistenti nel privarlo dei propri collaboratori, nel bersargliarlo con abnormi rilievi disciplinari, nel negargli senza motivo ferie e permessi, nel contestargli addebiti poco prima della partenza per le ferie, promuovendo coloro che erano stati suoi subalterni e impartendogli il compito di assisterli, togliendogli importanti incarichi retribuiti, riducendolo alla totale inattività lavorativa e spostandone l’ufficio in stanze piccole e poco illuminate, togliendogli in sintesi il riconoscimento formale del ruolo ricoperto e la dignità stessa di essere ricompreso nell’ambito di un ufficio; comportamenti che il ricorrente elencava analiticamente, e collegava ai problemi di salute che si andavano manifestando e aggravando;
rilevava che simili comportamenti vessatori erano stati adottati anche nei confronti di quei dipendenti che non erano graditi al segretario generale, mentre erano stati favoriti, in modo arbitrario, coloro che godevano della sua simpatia (citando a mero titolo di esempio la carriera professionale della sig. Ziberna);
esponeva che con delibera n.179 del 22 settembre 2000 la Giunta Camerale aveva evidenziato che alcuni episodi verificatisi all’interno della CCIAA (nei confronti di Pes, Coloni e Gregoris) si potevano sospettare di mobbing, che l’atteggiamento del dott. Flaminio era stato poco lineare e aveva invitato quest’ultimo ad adeguare con sollecitudine le situazioni esistenti alle precedenti indicazioni impartite dalla Giunta; che in data 20 novembre 2000 subentrava al Presidente Donaggio il nuovo presidente sig. Antonio Paoletti e il primo piano, dove c’era l’ufficio della Presidenza e del segretario generale, era stato svuotato di tutti gli uffici direttivi, trasferiti al terzo piano, segnando, anche dal punto di vista logistico, una drastica separazione con il personale; che i comportamenti vessatori erano proseguiti giungendo anche alla privazione di qualsiasi attività svolta dal dott. Pes ed estranea al ruolo di responsabile delle funzioni amministrative, assegnatogli con ordine del 15.10.2001.
Chiedeva, a causa delle vessazioni subite dal 1995 di essere risarcito dei danni biologici, esistenziali e morali essendo state violate le norme di cui agli artt. 2043, 2049, 2087, 2103 cod.civ, 2 e 32 e 41 della Cost, 572, 582 e 590 cod.pen; riteneva la CCIAA solidalmente responsabile con il segretario generale, autore materiale degli illeciti; chiedeva il riaffidamento delle mansioni che gli erano state tolte per effetto di ordini di servizio illegittimi, dei quali chiedeva la disapplicazione al giudice del lavoro; e in ogni caso l’assegnazione di mansioni equivalenti al proprio livello di inquadramento e il risarcimento del danno per l’umiliante demansionamento subito.
Chiedeva nelle conclusioni l’accoglimento delle domande riportate in epigrafe.
 
Il Giudice fissava udienza di discussione per il 21 giugno 2002 poi differita al 29 novembre 2002.
 
Costituitasi in giudizio con memoria depositata il 19 novembre 2002, la CCIAA contestava totalmente le domande negando che Pes Stefano avesse subito il lamentato demansionamento, ripercorrendone la carriera e i compiti in concreto svolti; rilevava in particolare che presso l’UPICA il Pes si era limitato a ricevere le domande di brevetto ma solo in assenza della sig. Selovin, che la attività di promozione dell'economia locale lo aveva impegnato per un breve periodo e comunque senza alcun potere decisivo autonomo; che rispetto alla attività promozionali erano stati marginali le funzioni di carattere amministrativo, che le funzioni di responsabile amministrativo dei Consorzi erano del Presidente;
eccepiva che la modifica della collocazione dell’ufficio era dipesa da esigenze organizzative e strutturali della CCIAA mentre non poteva avere alcuna rilevanza la sottoposizione a procedimenti disciplinari; che risultava documentalmente smentito che il dott. Pes avesse goduto di generale stima; che l’ordine di servizio n. 18 del 2001 non lo aveva affatto  dequalificato ma che, al contrario, era stato assegnato a una struttura organizzativa di nuova costituzione, l’Area di Regolazione del Mercato, nella quale erano compresi l’ufficio metrico, l’albo regionale promotori finanziari e l’ufficio brevetti, l’ufficio sanzioni amministrative e ordinanze ingiunzioni, nonché l’ufficio tutela consumatori e Fede Pubblica e nella quale ben avrebbe potuto espletare la propria professionalità ed esperienza oltreché la propria preparazione giuridica; che il diniego a svolgere attività di formazione era stato determinato dall’osservanza di una norma di legge (art. 53 L.165/2001);
eccepiva inoltre e in via preliminare la nullità della domanda per assoluta mancanza degli elementi di diritto, nonché per l’impossibilità di individuare i diritti concretamente violati in relazione ai singoli comportamenti posti in essere dalla PA resistente a far data dal 10 agosto 1995; rilevava che era onere del ricorrente provare l’esistenza del danno, e che a tale fine non potevano valere i documenti medici prodotti perché in ossequio al nuovo principio sancito dall’art. 111 Cost le prove non potevano che essere raccolte nel processo e nel contraddittorio delle Parti, mentre i certificati pubblici per la parte ove contenevano un giudizio erano privi di fede privilegiata;
in ogni caso nessuna responsabilità poteva essere ricondotta alla CCIAA che non era né poteva essere a conoscenza delle malattie del ricorrente né questi l’aveva mai avvisata del prodursi o dell’aggravarsi di un danno alla salute;
che era inoltre onere del ricorrente provare il nesso causale tra danno e colpa; contestava analiticamente tutti gli episodi elencati dal dott. Pes come mobbizzanti;
sottolineava che nell’area di nuova istituzione il dott. Pes aveva compiti autorevoli quale quello di seguire il progetto per arbitrati internazionali aderendo all’European Network for Dispute Risolution e a tale fine avrebbe curato dei corsi ai legali che fossero interessati a essere inseriti nell’elenco di arbitri; che doveva occuparsi della revisione degli usi per cui il dott. Pes stava costituendo una commissione di esperti, che curava le operazioni a premio e, infine, aveva avuto l’incarico di controllare la vessatorietà delle clausole contenute nei contratti che i mediatori utilizzano nei rapporti con i terzi;
la convenuta CCIAA eccepiva comunque la prescrizione quinquennale dei danni di natura extracontrattuale e quindi tutte le poste di danno anteriori al 19 ottobre 1996 stante che il primo atto interruttivo della prescrizione era stata la richiesta del tentativo di conciliazione del 19.10.2001.
Chiedeva quindi l’accoglimento delle suesposte conclusioni.
 
Con memoria del 19 novembre 2002 si costituiva in giudizio anche il dott. Arcangelo Flaminio eccependo in via preliminare la nullità del ricorso in quanto era stata totalmente omessa da parte del ricorrente la questione della colpevolezza del dott. Flaminio, individuato come autore esclusivo delle lesioni subite, non essendo allegate le circostanze da cui dedurre un eventuale atteggiamento doloso del segretario generale; la domanda dunque doveva ritenersi carente degli stessi fatti costitutivi della responsabilità dedotta; che inoltre essendo prospettata una responsabilità extracontrattuale la domanda avrebbe dovuto essere promossa nelle forme ordinarie e non in quelle del rito del lavoro;
eccepiva sempre in via preliminare la intervenuta decadenza del diritto a promuovere la controversia relativamente alle questioni attinenti al periodo del rapporto anteriore al 30 giugno 1998, rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni anteriori al 13 febbraio 1996, ricostruita la responsabilità in termini extracontrattuali e in mancanza della natura di illecito permanente del fenomeno mobbing;
rilevava in ordine al dedotto demansionamento che gli ordini di servizio impugnati appartenevano tutti agli atti di c.d. microrganizzazione e, quindi, dovevano considerarsi atti di gestione che il Segretario generale aveva adottato con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, per cui inconferente dovevano considerarsi gli eccepiti vizi di eccesso di potere o violazione di legge;
contestava l’asserito demansionamento rilevando al contrario che i compiti affidati al dott. Pes avevano valorizzato appieno la sua capacità professionale; contestava altresì e analiticamente la sussistenza delle vessazioni eccependo come tutti i provvedimenti adottati fossero stati espressione del doveroso esercizio del potere organizzativo del Segretario Generale; contestava infine il danno lamentato perché non provato né sostanzialmente allegato e rilevava l’insussistenza del nesso causale; chiedeva quindi l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
 
Il Giudice svolgeva il libero interrogatorio delle Parti, sempre presenti in giudizio (ud. 29.11.2002, 4.2.2003, 11.4.2003, 19 settembre 2003) esperiva il tentativo di conciliazione (ud. 29.11.2002, 4.2.2003, 11.4.2003) e, respinta la eccezione di decadenza ex art. 416 cpc sollevata dal ricorrente (v. ordinanza 24.6.2003), assumeva le prove orali offerte dalle Parti (udienza dell’11 luglio 2003: testi Delle Vedove Franco, funzionario Enasarco, Donaggio Adalberto, ex Presidente della CCIAA, Coloni Anna, funzionario responsabile dell’Area Regolazione del Mercato, Giugovaz Grazia, impiegata ARIES, Marega Lucia, responsabile ufficio Albi e Ruoli, Ferrauto Margherita, responsabile Ufficio Studi, Gregoris Graziella, responsabile Ufficio Ruoli, Albonese Laura già impiegata ufficio protocollo, Gallina Luciano direttore Aries, Ziberna Fabio, ex segretario alla presidenza) acquisendo anche nel corso dell’udienza (11 luglio 2003 e 19 settembre 2003) ulteriori documenti che arricchivano il bagaglio, già consistente, di quelli prodotti dalle Parti.
 
La causa così istruita è stata discussa all’udienza del 19 settembre 2003 dai procuratori che hanno depositato note difensive e decisa all’udienza del 23 settembre 2003 con sentenza non definitiva di accoglimento, cui si accompagnava ordinanza istruttoria che disponeva perizia medico legale e conferiva l’incarico al CTU , dott. Raffaele Barisani, per la quantificazione del danno biologico e non patrimoniale subito dal ricorrente.
 
Motivi della decisione
 
La domanda proposta dal dott. Stefano PES si delinea nel suo contenuto, in termini sintetici ma completi, sin dalla richiesta del tentativo di conciliazione avanti la competente Commissione Provinciale:
 
in esito ad una azione, mirata ma prolungata nel tempo, portata a compimento dai vertici camerali a mio discapito, ho subito un danno biologico debitamente certificato da idonee attestazioni mediche. Tale azione di mobbing si è concretizzata nell’ambito di un disegno unitario in una pluralità di episodi che si sono conclusi con il mio esautoramento dalle mansioni, trasferimento d’ufficio, danno economico, pretium doloris e quant’altro.
 
La domanda, dedotta coerentemente nel ricorso introduttivo, è di risarcimento del danno subito a causa di una azione di mobbing, realizzata anche mediante il demansionamento del dipendente, posta in essere dal dott. Arcangelo Flaminio, Segretario Generale della CCIAA.
 
L’azione di responsabilità esercitata secondo gli elementi in fatto e in diritto esposti nel ricorso è, correttamente, duplice:
 
contrattuale nei confronti del datore di lavoro per violazione degli artt. 2103 e 2087 cod.civ ed extracontrattuale nei confronti del dott. Arcangelo Flaminio (art. 2043 cod.civ) con cui concorre la responsabilità del datore di lavoro.
 
Ed invero, il datore di lavoro, anche pubblico, è obbligato ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del prestatore di lavoro (art. 2087 cod.civ) ed è responsabile anche per il fatto illecito dei propri dipendenti (art. 1228 cod.civ).
Tale responsabilità concorre con quella personale e diretta del dipendente autore del comportamento illecito ex art. 2043 cod.civ, tanto da imporre il contestuale richiamo dell’art. 2049 cod.civ  e, nel caso di pubblica amministrazione, anche dell’art. 28 Cost. secondo il quale i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici.
 
L’azione è stata legittimamente e ritualmente proposta, con la procedura del rito del lavoro, nei confronti di entrambi i responsabili, CCIAA e dott. Arcangelo Flaminio, il quale ultimo, seppure potenzialmente e autonomamente legittimato ad una azione ordinaria, e litisconsorte non necessario nel procedimento promosso contro la CCIAA, è stato opportunamente convenuto in questo giudizio spiegando peraltro una difesa che si affianca e sostiene quella proposta dalla CCIAA di cui è Segretario Generale.
 
Le azioni infatti sono connesse per l’oggetto e per il titolo (risarcimento del danno da mobbing), essendo comune il fatto posto a fondamento della domanda di risarcimento, e unico, per imprescindibili esigenze di economia processuale, deve essere l’accertamento giudiziale, da svolgersi avanti al giudice del lavoro secondo i principi di cui all’art. 40 del codice di procedura civile.
 
Il fatto denunciato si articola, secondo la prospettazione dedotta nel ricorso, in una successione di episodi che hanno origine sin dal 1995:
la deduzione è coerente con la nozione di mobbing rilevabile in giurisprudenza secondo la quale i caratteri identificativi del fenomeno mobbing sono rappresentati da una serie ripetuta e coerente di atti e comportamenti materiali posti in essere dal datore di lavoro (o da un suo preposto) che trovano una ratio unificatrice nella volontà di recare danno al prestatore di lavoro, di svilirne la personalità e professionalità, di isolare, emarginare, infastidire, indurre nel destinatario situazioni di disagio, difficoltà, disistima verso se stesso, fino al desiderio di lasciare il posto di lavoro;
essi, lungi dal consistere in comportamenti tipizzati, possono manifestarsi in vario modo, anche subdolamente mediante provvedimenti in sé formalmente legittimi, oppure mediante la privazione di poteri normalmente conferiti alla posizione professionale, con un trasferimento “punitivo”, o, ancora, con la squalificazione professionale, il demansionamento, o atteggiamenti umilianti o che rendano penosa la prestazione;
ne sono elementi essenziali, quindi, l’aggressione o persecuzione di carattere psicologico, la frequenza e sistematicità e durata nel tempo, l’andamento progressivo, le conseguenze patologiche gravi per la vittima.
 (Si citano alcune dei provvedimenti dei giudici di merito che si sono pronunciate sull’argomento: Tribunale Como 22.2.2003 Bongiorno c/ Minonzio in Mass Giur Lavoro 2003, 328; Tribunale di Pinerolo 6.2.2003 Candelo c/INPS in Resp civile e prev. 2003, 424; Tribunale di Torino 28.1.2003; Tribunale Milano 22 agosto 2002 Zazzi c/ Comune di Milano in Or. Giur Lavoro 2002, 536; Tribunale Milano 30.9.2002 Spataro c/ Robert Bosh SpA in Or. Giur Lavoro 2002, 532; Tribunale di Ravenna 11.7.2002 Renda c/ Agenzia delle Entrate in Giustizia Civile 2003, I, 223; Tribunale di Forlì 15.3.2002 Mulas c/ Banca Nazionale dell’Agricoltura in Riv Ital Dir Lav 2002, II, 521; Tribunale di Lecce 31 agosto 2001 Ministero del lavoro c/ Claudi in Lavoro e Previdenza oggi 2001, 1428; Trib Torino 11.12.1999 in Foro It 2000, I, 1555; Trib Milano 20.5.2000 Jungnans Italia srl c/ Bighi in Or Giur Lavoro 2000, 958).
 
Volendo usare un concetto penalistico, ben possiamo assimilare il mobbing a un reato a condotta plurima o abituale, caratterizzato dalla reiterazione nel tempo di condotte delle stessa specie (si pensi ad esempio al reato di maltrattamenti), ovvero, meglio ancora, a un reato continuato (come il reato di lesioni continuate previsto dagli artt. artt 81-582 c.p.), nel quale la pluralità delle condotte è emanazione di un medesimo disegno criminoso.
 
In entrambi i casi, la definizione giurisprudenziale del fenomeno mobbing impedisce di considerare gli episodi gli uni separati dagli altri e di frazionare nel tempo la condotta:
 
la considerazione è rilevante alla luce delle eccezioni sollevate dai resistenti:
 
non è possibile infatti separare i fatti enucleati in ricorso nei due periodi, quello antecedente al 30 giugno 1998 (che rientrerebbe, secondo l’eccezione di difetto di giurisdizione e di decadenza nella giurisdizione del giudice amministrativo) e quello successivo al 30 giugno 1998 (giurisdizione del giudice ordinario) secondo il discrimine introdotto dall’art. 69 comma 7 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165:
il dato storico da considerare ai fini della identificazione del c.d. petitutm sostanziale in relazione al quale è insorta la controversia è costituito da una serie non frazionabile di comportamenti e provvedimenti.
 
Rilevata la struttura essenziale della domanda proposta dal dott. Stefano Pes vanno allora respinte, siccome infondate, le eccezioni sollevate dai convenuti.
 
In particolare vanno respinte:
 
a) l’eccezione di nullità del ricorso per mancanza degli elementi di diritto costitutivi della domanda: il ricorrente enuncia invero compiutamente il fatto, articolandolo analiticamente in una pluralità di atti e comportamenti, ed enuncia gli elementi di diritto e il complesso di norme sulle quali fonda la domanda di risarcimento;
 
b) l’eccezione di decadenza, rectius di difetto di giurisdizione,  ex art. 69 L.165/2001 sollevata in relazione all’azione di responsabilità contrattuale per lesione del diritto alla integrità psico-fisica del prestatore di lavoro: tale azione, infatti, viene attratta nella giurisdizione del giudice ordinario proprio in applicazione dei principi sul riparto di giurisdizione enunciati dalla Suprema Corte che impongono di prendere in considerazione il petitutm sostanziale individuato con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione:
nel caso in esame il dato storico cui deve aversi riguardo è costituito dalla serie di fatti materiali e circostanze (mobbing) posti a base della pretesa avanzata e in relazione alla cui giuridica rilevanza è insorta la controversia (Cass S.U. 7.3.2003, n.3438; Cass. S.U. 30.1.2003 n. 1511; Cass S.U. 11.6.2001, n. 7856, Cass S.U. 25.7.2002, n. 10956; vds anche Consiglio di Stato sez V 6 dicembre 2000, n. 6311)
la successione dei fatti va considerata come un unicum fenomeno, non frazionabile, per cui non può distinguersi il segmento antecedente il 30 giugno 1998 da quello successivo, e l’intera vicenda va esaminata dal giudice ordinario in considerazione del momento in cui dovrebbe dirsi conclusa;
 
c) l’eccezione di prescrizione va respinta sia perché il termine di prescrizione per la azione di responsabilità contrattuale nei confronti della P.A - dieci anni – non risulta ancora decorso al momento della notifica del ricorso (febbraio 2002 e, prima ancora in quella di comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione – ottobre 2001 - che ha effetti interruttivi della prescrizione medesima vds art. 410 cpc), sia perché il termine di prescrizione quinquennale dell’azione di risarcimento da responsabilità extracontrattuale (art. 2948 c.c.) decorre dal momento in cui si è manifestato il danno e non da quello in cui si è verificata la causa del danno;
il danno lamentato è, nel caso di specie, connesso all’intera successione di episodi globalmente intesa e, secondo quanto è emerso nell’istruttoria, neppure esaurita.
Per completare il parallelismo con il diritto penale, va ricordato che il termine di prescrizione per il reato continuato decorre dal momento in cui è cessata la continuazione (art. 158 cod.pen);
coerentemente il termine di prescrizione ex art. 2948 c.c . non può allora certamente dirsi decorso.
(Sul tema va segnalato il caso di un risarcimento del danno rivendicato dopo dieci anni dalla cessazione del comportamento mobbizzante per un danno biologico sorto successivamente al decorso della prescrizione decennale, ma riconosciuto causalmente dipendente da comportamenti mobbizzanti e perciò ritenuto astrattamente degno di risarcimento- Trib di Venezia 15.1.2003 Marusso c/ Cassa di Risparmio di Venezia in Lav e Prev. Oggi 2003, 923)
 
L’esame della vicenda dedotta in questo giudizio ed emersa nel corso di una complessa istruttoria orale e documentale viene svolto per capitoli.
I seguenti:
 
A)    La Camera di Commercio e le posizioni del dott. Stefano PES e del dott. Arcangelo Flaminio
 
1)    struttura e organi della Camera di Commercio – L’ARIES                             p.11
2)    Posizione del dott. Arcangelo Flaminio                                                    p.12
3)    Posizione contrattuale e mansioni del dott. Stefano Pes                            p.13
 
B)    Il mobbing
1)    l’elemento soggettivo                                                                          p. 16
2)    la serie di atti e comportamenti                                                             p. 18
3)    il demansionamento                                                                            p. 33
a)    L’ordine di servizio n. 18/01                                                                  p. 34
b)    La perdita degli incarichi retribuiti. L’Enasarco                                          p. 34
c)    La tutela cautelare. L’ordine di servizio 24/01                                          p. 36
d)    La vuota potenzialità dell’Area di regolazione di Mercato                            p. 37
e)    L’inosservanza del provvedimento cautelare dd 15.1.2002                          p. 38
f)      Gli attuali compiti del dott. Stefano Pes                                                  p. 41
g)    L’opera di erosione della professionalità                                                   p. 42
h)    La tutela normativa del demansionamento                                               p. 44
 
4)    il metodo del mobber                                                                          p. 45
    dichiarazioni di
a)    Donaggio Adalberto                                                                             p. 46
b)    Coloni Anna                                                                                       p. 46
c)    Gregoris Graziella                                                                                p. 47
d)    Ziberna Fabio                                                                                     p. 48
 
5)    la responsabilità della Camera di Commercio                                             p. 49
 
C)    Il danno                                                                                            p. 51
 
A)             La Camera di Commercio e le posizioni del dott. Stefano PES e del dott. Arcangelo Flaminio
 
1)   struttura e organi della Camera di Commercio
 
L’esame della posizione e del ruolo delle Parti non può farsi senza alcuni dati relativi alla Camera di Commercio e ai suoi organi.
 
Secondo lo Statuto (vd doc. 80 fasc ricorrente) la CCIAA di Trieste è ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e, quale ente autonomo locale funzionale, svolge compiti di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia di Trieste.
E’ dotata di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria ed esplica funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese…valorizza gli interessi economici del sistema delle imprese del territorio di riferimento con azioni svolte anche al di fuori della propria circoscrizione favorendone l’apertura ai mercati internazionali e l’inserimento nel mercato globale (vds art. 1 e art. 3 Statuto)
La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della massima semplificazione delle procedure (art. 5 ) e ai principi di qualità, trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza, favorendo la partecipazione dell’utenza (art.8).
 
Gli organi della Camera di Commercio sono il Consiglio, la Giunta, il Presidente (con compiti di indirizzo, di programmazione e di governo) e il Collegio dei revisori dei Conti.
 
Per lo svolgimento della attività dell’Ente  può avvalersi di consulenze e collaborazioni esterne conferendo incarichi (art. 29) e per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato può costituire aziende speciali (vds art. 31, 32, 33 , 34 e 35 dello statuto)
 
L’ARIES, di cui si parlerà in seguito, è una di queste: viene costituita nel 1998, è dotata di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei confronti della Camera di Commercio (art. 1 dello Statuto Aries doc. 84 fasc ric.) e ha lo scopo di promuovere e sostenere l’autonomia locale, con interventi nei settori della formazione, della diffusione di nuove tecnologie, dell’analisi economica e statistica, nonché dello studio, esecuzione e gestione di progetti speciali di interesse settoriale (art. 2).
Per l’espletamento dei suoi compiti si avvale di personale camerale, a tempo pieno o a tempo parziale, della collaborazione di personale di ruolo camerale al di fuori dell’orario di lavoro, di personale proprio, e di consulenti (art. 12)
 
2)   Posizione del dott. Arcangelo Flaminio
 
Il dott. Arcangelo Flaminio è dal 1994 Segretario Generale della Camera di Commercio di Trieste
 
Al segretario generale spettano le funzioni di gestione amministrativa.
 
E’ stato nominato dal Ministro dell’Industria, del Commercio e Artigianato su designazione della Giunta ed esercita funzioni di vertice dell’amministrazione.
Egli sovrintende al personale camerale:
- adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse  umane e strumentali;
- propone alla Giunta la nomina del Dirigente con funzioni vicarie, adotta gli atti di gestione amministrativa, definisce gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le relative risorse, adotta le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e svolge attività di gestione del personale (vds art. 24 Statuto).
 
Tuttavia spetta alla Giunta verificare, avvalendosi del Nucleo di valutazione da essa nominato, la rispondenza dell’attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti (art.18 dello Statuto) : il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e verifica la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa (art.28 St.).
 
La Camera di Commercio è strutturata in Aree, Servizi e Uffici: l’ordinamento delle Aree e dei Servizi spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale (art. 26 St.)
Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
Le aree, i servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l’azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone a rispondenza ai bisogni e l’economicità (art. 26)
 
Secondo gli organigrammi in atti il dott. Arcangelo Flaminio risulta allo stato anche (vds ordine di servizio 6/02)
- dirigente ad interim dell’Area Attività di Supporto che comprende l’ufficio di gabinetto della presidenza, la segreteria particolare di Direzione, l’ufficio personale organizzazione e metodo, l’ufficio affari generali e Protocollo, l’ufficio Archivio storico e biblioteca, l’ufficio qualità e relazioni con il pubblico, ufficio procedimenti disciplinari, segreteria Nucleo Valutazione;
- dirigente dell’Area Servizi per le imprese (uffici Registro delle Imprese, Ufficio Albi e Ruoli, registri ed Elenchi)
- fanno a lui capo anche il servizio per il controllo delle clausole vessatorie e il servizio di conciliazione on line (vds lettera del 26 maggio 2003 allegata al verbale ud. 19 settembre 2003).
 
3)         Posizione contrattuale e mansioni del dott. Stefano Pes
 
E’ un dato pacifico tra le parti, allegato sia in ricorso sia nelle memorie di costituzione dei convenuti e risulta dai documenti prodotti, che il dott. Stefano Pes è un funzionario amministrativo della CCIAA, inquadrato nella VIII qualifica funzionale dPR 347/1983, posizione economica D4 secondo il CCNL Enti Locali e Regioni e gode dal 1 gennaio 1988 della indennità prevista per “il personale con compiti di direzione di unità operativa organica complessa” (doc. 51 fasc ric.).
 
Per comprendere il contenuto di tale inquadramento occorre richiamare le norme contrattuali che lo prevedono e disciplinano.
 
Secondo il dpr 347/83 alla VIII qualifica funzionale appartengono i funzionari: le prestazioni proprie di tale qualifica sono attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l’istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà. Può comportare la direzione di unità operativa organica e l’esercizio di funzioni con rilevanza esterna.
L’attività è caratterizzata da facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali e comporta la piena responsabilità dell’attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro (vds doc. 82).
 
Parimenti, appartengono alla categoria D - all A al ccl 31.3.1999 (doc. 49) i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da elevate conoscenze plurispecialistiche e un grado di esperienza pluriennale con frequente necessità di aggiornamento; contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi processi produttivi-amministrativi; elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di natura diretta anche complesse e negoziale.
 
Già nel 1987 il dott. Pes acquisiva la VIII qualifica funzionale e il ruolo di capo servizio.
Coerentemente con l’inquadramento riconosciuto, veniva assegnato al Servizio IV comprensivo di vari Uffici: Ufficio Protesti Cambiari, Ufficio Affari Economici, Ufficio Albi e Ruoli, Ufficio Borsa Valori, Ufficio Borsa Merci. Ufficio centro elaborazione dati; al Servizio inoltre erano affidate le competenze relative a Fiere e Mostre (docc. 50. 50A, 58);
dall’11 novembre 1989 veniva assegnato al Settore 3° con compiti di sovrintendere il Servizio V , Studi e Statistica, Ufficio affari economici, con la segreteria della sezione Industria, Ufficio Trasporti.
A questo ruolo affiancava altri incarichi, quali quello (dal 13 agosto 1994) di capo servizio dell’Ufficio Albi e Ruoli (v doc. 52 e doc. 54 e doc 57 e 58), di coordinamento e controllo dell’attività dell’U.P.I.C.A. , compito quest’ultimo che svolgeva dal 1983 (vds doc. 43A1-3) oltre a una serie di incarichi di docenza, ad esempio presso l’Enasarco (dal 1986).
 
Orbene, né la qualifica funzionale, né la direzione di unità operative complesse possono essere messe in dubbio se non si vuole dubitare, ma nessuno ne dubita, della stessa legittimità della posizione rivestita dal dott. Pes sotto il profilo dell’inquadramento contrattuale.
 
Le mansioni concretamente svolte dal dott. Stefano Pes erano molteplici.
 
Il dott. Pes curava in prima persona la attività di supporto e promozione dell’economia locale, e degli interessi delle imprese della provincia - compito istituzionale della CCIAA – mediante la realizzazione di iniziative promozionali a sostegno dei vari settori (industriali, artigianali, commerciali e di servizi); seguiva altresì le sezioni Nautica, Agroalimentare e cartografica dell’ARIES e l’ASSONAUTICA occupandosi delle funzioni amministrative dei relativi Organi, della predisposizione degli atti necessari per la partecipazione delle imprese della provincia alle varie manifestazioni fieristiche e promozionali, nonché dell’organizzazione della concreta partecipazione in loco.
 
Le imprese dapprima organizzate in consorzi, vennero poi inserite in una Azienda Speciale con cui stabilmente collaborava il dott. Pes (ARIES):
secondo quanto riferito dall’ex Presidente della Camera di Commercio, dott. Donaggio Adalberto (ud. 11 luglio 2003 pag. 11-12), presidente dal 1995 al 2000  il dott. Pes, come responsabile dei vari settori merceologici aveva ampia discrezionalità amministrativa…e attuava il programma deliberato dai consorzi: a tal fine andava spesso all’estero alle varie fiere di importanza europea e internazionale (prendeva contatti per prenotare gli spazi, prendeva contatti con i singoli operatori, organizzava gli spazi, trovava un allestitore e coordinava la presenza degli operatori locali);
il teste ha sottolineato quanto fosse importante per la Camera di Commercio l’attività di promozione, che rientra, in effetti, tra le attività istituzionali della Camera di commercio (vd Statuto art. 1 e 3)
In tale ruolo il dott. Stefano Pes partecipava direttamente alle convocazioni dei consorzi e aveva impiegate da coordinare (vds testi Giugovaz pag. 17 ud. 11.7.2003 e Marega pag. 18 e Albonese pag. 23), ed era impegnato in viaggi all’estero per la organizzazione di dette fiere almeno tre mesi l’anno e questo lavoro, secondo la teste Albonese, che lo aveva avuto come superiore dal 1980 al 1992, lo impegnava sei ore al giorno (pag.23): il dott. Pes era pieno di idee e di iniziativa – dice la sig. Albonese - non posso che esprimere una grande ammirazione, aveva il difetto di chiedere che venisse fatto tutto subito, anzi prima, e questo per me risultava fonte di stress.
 
Oltre alla attività descritta egli era responsabile del servizio V che, come si è visto, era articolato in vari uffici: in tale ruolo coordinava più persone:
la signora Ferrauto, che era all’ufficio Studi, e 4 dipendenti dell’ufficio Statistica e Ufficio Industria; la sig. Ferrauto ricorda che pur essendo il suo capo all’Ufficio Studi, per il lavoro che era in concreto deputata a svolgere (preparazione dei discorsi del Presidente) si coordinava direttamente con la segreteria del Presidente (vd pag. 20) e non con il dott. Pes; ma questo non cambia la responsabilità che faceva capo a quest’ultimo.
E’ pur possibile infatti che, al di là delle funzioni attribuite sulla carta quanto all’organigramma della Camera di Commercio, le funzioni amministrative di coordinamento degli uffici avessero un ruolo marginale (la possibilità viene evidenziata dallo stesso rag. Ziberna "gli organigrammi erano organizzazioni formali del personale ma non sempre rispecchiavano in realtà le effettive mansioni – vd pag. 25 verbale 11.7.2003) e che gli impegni del dott. Pes fossero concentrati prevalentemente nel settore della Promozione, ma questo non consente di escludere o vanificare – come sostengono i resistenti - la collocazione istituzionale del dipendente.
Il dott. Pes era anche responsabile dell’UPICA, e svolgeva una serie di incarichi quali quello di docente dei corsi ENASARCO, di membro della commissione esaminatrice per l’attività di impresa turistica, di collaborazione tecnico professionale con l’Assonautica, occupandosi nel frattempo anche della raccolta degli usi e delle sanzioni amministrative.
 
I suoi compensi per il lavoro straordinario (che si è però progressivamente ridotto dal 1996 al 2000 – vds prospetti allegati al verbale udienza 11.7.2003 acquisiti nel corso della testimonianza della sig. Marega – pag. 18 e s.) e per gli incarichi svolti incidevano sensibilmente sulla entità dei propri redditi annuali.
 
Egli aveva raggiunto, secondo l’espressione usata dalla teste Gregoris, già nel 1995 il massimo della carriera direttiva (passando da capo reparto a capo servizio) e aveva sin da allora i requisiti per diventare vice segretario generale, ossia dirigente.
 
Ma tale qualifica non è stata mai conseguita.
 
Non solo.
 
La ampiezza dei suoi incarichi e delle sue responsabilità è stata sensibilmente quanto progressivamente (dapprima) e quindi drasticamente (vd ordine di servizio 18/01) ridotta, sino a compromettere la stessa individuazione di un suo preciso ruolo professionale e istituzionale all’interno della Camera di Commercio.
 
B) Il mobbing
 
L’istruttoria orale e documentale consente di ritenere pienamente accertata una condotta mobbizzante del datore di lavoro, posta in essere dal Segretario Generale dott. Arcangelo Flaminio nei confronti del dott. Stefano Pes, conosciuta e non impedita dalla Camera di Commercio, e consistente in una serie di atti e comportamenti, sviluppatisi a partire dal 1995 e costituiti in sintesi nel demansionare il dott. Pes, nel privarlo dei suoi collaboratori, nel bersargliarlo con una serie di rilievi e contestazioni anche disciplinari, seguiti dalla revoca in sede conciliativa delle sanzioni inflitte, nel negargli ferie e permessi, nel promuovere coloro che erano stati suoi subordinati, imponendogli poi di assisterli nelle nuove incombenze assegnate, nel togliergli incarichi retribuiti, nel trasferirlo d’ufficio e di stanza, nel boicottare le attività assegnate, nell’umiliarlo attraverso una sostanziale inattività lavorativa con l’elogio tanto irridente quanto inconcludente della sua professionalità ed esperienza, togliendogli non solo il riconoscimento formale del ruolo ricoperto ma anche la dignità stessa di averne uno all’interno dell’ufficio.
 
In tale contesto si comprende come il demansionamento subito con ordine di servizio n. 18/01 – che ha comunque determinato uno stravolgimento e depauperamento del patrimonio professionale del dipendente - costituisca solo una delle manifestazioni del mobbing.
Sarebbe dunque limitativo, frutto di una infedele, se non ottusa, conoscenza della realtà dei fatti, esaminare il demansionamento come un evento isolato e svincolato dagli altri:
esso va invece inserito in un contesto ben più complesso di comportamenti rivelandosi come la più grave, se non forse solo la più palese, modalità di esecuzione del mobbing posto in essere dal dott. Arcangelo Flaminio attraverso una nutrita e a tratti persino serrata serie di comportamenti e provvedimenti, tutti sorretti dall’unica volontà di svilire la professionalità e la personalità del dott. Stefano Pes.
 
B- 1) L’elemento soggettivo
 
 Va in generale osservato che le controversie dirette ad accertare fattispecie di mobbing comportano per loro stessa natura una penetrazione psicologica dei comportamenti, al di là di atti che possono presentarsi anche come legittimi e inoffensivi, in modo da indagarne il carattere eventualmente vessatorio, ossia dolosamente diretto a svilire, nuocere o ledere la dignità personale e professionale di un dipendente.
 
La coscienza e volontà del mobber si pone rispetto al fatto non solo come elemento essenziale e costitutivo dell’illecito, ma come elemento idoneo persino a darvi significato: in altri termini, senza il dolo specifico del mobber gli atti potrebbero tutti apparire legittimi e leciti.
Va infatti evidenziato che, come in altri casi, anche in quello in esame, i comportamenti adottati dal mobber non si estrinsecano sempre e necessariamente in conclamati soprusi, ma spesso si nascondono, in modo più sottile e insidioso, in provvedimenti che il Segretario Generale giustifica in forza del suo potere-dovere di controllo e di organizzazione dell’ufficio e del personale;
in sé considerati, isolatamente nel tempo e nello spazio gli uni dagli altri, potrebbero a una visione superficiale o ingenua apparire inoppugnabili, indiscutibili, volti unicamente a garantire un servizio, e quindi legittima manifestazione del potere-dovere organizzativo e disciplinare del dirigente, preposto dal datore di lavoro alla gestione del personale.