Una  singolare sottrazione di ruolo ad un pubblico funzionario per affidamento a professionista esterno

 

Trib. Crotone sez. lav. (giudice unico di 1° grado)  del 10.7.2002 n.1834 -  Giud. Pucci Francesca Romana - *** (avv. De Tommaso) c. Comune di San *** in persona del Sindaco pro tempore (avv. Tarantino, Iannotta) e contro Greco Giuseppe (contumace)

 

Sottrazione di ruolo per mobbing verticale – Illegittimità – Reintegra nel ruolo e mansioni originarie – Conseguenza necessaria del riscontro dell’illegittima dequalificazione – Mancata pronuncia in ordine al risarcimento di danno per riserva del ricorrente di  azionarlo in un separato giudizio.

 

Rilevato che l'art. 2103 c.c., nell'ambito dei poteri organizzativi e gestionali del datore di lavoro, stabilisce il principio dell' immodificabilità in peius delle mansioni cui è adibito il dipendente, deve ritenersi - conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - che il concetto di equivalenza delle mansioni prescinda dalla riconducibilità in astratto delle mansioni ad un medesimo livello contrattuale, postulando di contro che le nuove mansioni siano in concreto aderenti alla specifica competenza tecnica e professionale del dipendente al fine di salvaguardarne il livello professionale raggiunto; ne segue che ai fini del giudizio di equivalenza dovrà verificarsi se le nuove mansioni siano in concreto tali da consentire l'utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto. 

Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'assegnazione del ricorrente - in precedenza Capo Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici - Urbanistica, con funzioni  di responsabile dell'intero ed unitario settore, in posizione apicale nell'ambito dell'organigramma dell'ente, con scorporo prima e poi sottrazione di settori affidati alla responsabilità di un consulente esterno - all'Ufficio Manutenzione servizi a rete (peraltro alle dipendenze e sotto la responsabilità del consulente esterno) sia illegittima avendo determinato una dequalificazione professionale del ***, tenuto conto dell'attribuzione di compiti inutili ovvero addirittura della costrizione alla sostanziale inattività [sprovvisto di impianto telefonico, privato di qualsiasi forma di aggiornamento professionale, né mediante la somministrazione delle riviste tecniche (che precedentemente gli "venivano passate"), né mediante la comunicazione di partecipazione a convegni)] che evidenziano un totale svuotamento del contenuto professionale delle mansioni cui il medesimo era precedentemente adibito e tale, in ogni caso, da non consentire l'utilizzo del bagaglio professionale e delle capacità acquisite.

Ne segue il diritto del ricorrente ad essere reintegrato nelle mansioni precedentemente svolte ovvero in altre equivalenti, esclusa la possibilità giudiziale di annullamento degli atti gestionali dell'Ente (annullamento degli ordini di servizio), surrogabile con la facoltà del mobbizzato di richiedere il risarcimento del danno.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 28.9.2000 il ricorrente ha convenuto in giudizio il Comune di cui in epigrafe del quale ha chiesto la condanna alla reintegra nelle mansioni di responsabile del servizio lavori pubblici ed urbanistica, previo annullamento dei provvedimenti sindacali del 7.2.2000 e 12.4.2000 con i quali era stato nominato responsabile di detti servizi l'ing. Greco Giuseppe.

A sostegno della domanda il ricorrente, premesso di essere dipendente del comune convenuto con qualifica di 7° livello istruttore direttivo e mansioni di responsabile dell'ufficio tecnico Lavori pubblici ed Urbanistica, ha assunto l'illegittimità dei provvedimenti sindacali di cui sopra con i quali l'ente aveva conferito al Greco, professionista esterno all'ente, la responsabilità di detti servizi, adibendo il ricorrente a mansioni diverse e inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte con conseguente danno alla professionalità oltre che economico.

In particolare il ricorrente ha chiesto l'annullamento dei citati provvedimenti sindacali, assumendone l'illegittimità sia per violazione di legge - ed in particolare: dell'art. 51 comma 5 bis L. 142/90 (che disciplina le nomine dirigenziali dei professionisti esterni all'ente); dell' art. 91 del regolamento comunale di cui alla delibera n. 331 del 4.11.98 -; sia infine per eccesso di potere, essendo detti provvedimenti e quelli connessi finalizzati esclusivamente alla mobizzazione del ricorrente.

Ritualmente costituitosi in giudizio l'ente ha resistito all'avversa domanda deducendo la legittimità dei provvedimenti impugnati tenuto conto del regolamento comunale del 4.11.98 con il quale era stato istituito sia per il servizio Lavori pubblici che per quello Urbanistica e Gestione del territorio un posto di istruttore direttivo in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, sicchè, in attesa dell'espletamento del concorso bandito con decreto del 7.2.2000, il comune era legittimamente ricorso alla nomina del professionista esterno Greco, in assenza di analoghe professionalità all'interno dell'ente.

Il resistente Greco Giuseppe, malgrado la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, interrogate liberamente le parti, ammesse ed espletate le prove testimoniali, all'udienza del 10.7.2001, invitati i procuratori alla discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda del ricorrente ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti sindacali datati 7.2.2000 e 12.4.2000, con i quali era stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e di quello Urbanistica e Territorio al professionista esterno Greco Giuseppe e, conseguentemente, l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere "mantenuto" quale responsabile di detti servizi.

Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha assunto l'illegittimità di detti provvedimenti sindacali sia per violazione di legge che per eccesso di potere, deducendo, fra l'altro, che tali provvedimenti erano sostanzialmente finalizzati alla mobizzazione di esso ricorrente, adibito, a seguito di detti provvedimenti, a mansioni dequalificanti sia sotto l'aspetto professionale che economico.

Nel corso dell'interrogatorio libero delle parti, il ricorrente, ha ampliato la domanda così introdotta, assumendo che le mansioni cui era stato adibito con provvedimento sindacale del 15.1.2001, di preposto all'Ufficio Manutenzione Servizi a Rete erano dequalificanti tenuto conto della sostanziale inattività cui era costretto il dipendente, ed ha pertanto chiesto la reintegra nelle mansioni precedentemente svolte.

Ebbene, rilevato che dal contenuto complessivo del ricorso introduttivo emerge che il petitum sostanziale del giudizio è "il diritto del ricorrente al mantenimento nella posizione di capo ufficio tecnico (rectius: responsabile dei servizi Lavori pubblici e Territorio)", mentre la causa petendi deve individuarsi sia nell'illegittimità dei provvedimenti sindacali impugnati (per violazione di legge ed eccesso di potere), sia nel conseguente demansionamento del ricorrente, pure prospettato ed allegato nell'atto introduttivo (si vedano le pagg. 2 riga 14; 6 riga 14; 8 paragrafo 6) e meglio specificato nell'ambito dell'interrogatorio libero; deve ritenersi che le allegazioni effettuate nel corso di detto interrogatorio libero in merito al citato demansionamento costituiscano mere specificazioni della domanda, o al più una emendatio libelli, consentita nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 420 c.p.c..

Thema decidendum del presente giudizio è pertanto il diritto alla reintegra del ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte previo accertamento del demansionamento del lavoratore e della illegittimità dei provvedimenti sindacali relativi.

Così disattesa l'eccezione dell'ente resistente relativa all'inammissibilità della domanda nuova volta all'accertamento della dequalificazione professionale del dipendente per violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., deve esaminarsi il merito della domanda.

Ebbene, rilevato che a seguito della riforma del pubblico impiego i provvedimenti emanati dall'ente pubblico in relazione al rapporto di lavoro hanno natura di atti privatistici e non già di atti amministrativi con conseguente inapplicabilità delle categorie dei vizi tipici dell'atto amministrativo (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), si osserva che la legittimità dell'atto di gestione del pubblico datore di lavoro deve essere accertata in considerazione delle norme generali che disciplinano il rapporto di lavoro (ivi comprese quelle dettate dalla contrattazione collettiva), fermo il principio di insindacabilità (da parte del giudice) delle scelte organizzative e gestionali del datore di lavoro.

Ciò posto, è pacifico fra le parti (ed emerge altresì dagli organigrammi depositati in atti) che il ricorrente, dipendente comunale con qualifica di 7° livello istruttore direttivo, era adibito alle mansioni di capo Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici - Urbanistica, ed in tale qualità svolgeva sostanzialmente le funzioni di responsabile dell'intero settore, essendo in posizione apicale nell'ambito dell'organigramma dell'ente.

Dalla documentazione in atti emerge inoltre quanto segue.

Con delibera n. 331 del 4.11.98 (approvazione del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) l'ente resistente ha distinto l'unico Ufficio Tecnico in due servizi, quello "Urbanistica e Territorio" e quello "Lavori Pubblici", istituendo all'uopo un posto part time di istruttore direttivo 7° livello per il servizio Lavori Pubblici e deliberando altresì di riservare la direzione di detto (ultimo) servizio a personale in possesso di laurea in ingegneria o architettura.

Per effetto di detta delibera, il ricorrente è stato adibito al servizio tecnico Urbanistica e Territorio in qualità di figura apicale, mentre il servizio Lavori Pubblici è rimasto vacante.

Successivamente, con decreto sindacale del 19.12.2000, l'ente ha nominato responsabile ad interim del servizio Lavori Pubblici il professionista esterno Ing. Greco Giuseppe, mediante contratto di lavoro a termine. 

Con delibera del 20.12.2000 n. 267, l'ente, "rilevato che da una più attenta valutazione delle funzioni attribuite ai vari uffici, le competenze già attribuite al servizio Urbanistica … presentano maggiore omogeneità con quelle già attribuite all'ufficio Lavori pubblici", ha modificato il regolamento comunale approvato con delibera n. 247 del 16.11.2000 (che sostanzialmente ricalcava quello approvato con la delibera n.331 del 4.11.98 sopra citata), attribuendo le funzioni inerenti l'Urbanistica all'ufficio Lavori Pubblici (d'ora definito "Lavori Pubblici - Urbanistica - Espropri …").

Con decreto sindacale n. 4 datato 10.1.2001 il resistente Greco Giuseppe è stato nominato responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici - Urbanistica - Espropri, "sino all'espletamento del relativo concorso esterno", indetto con successiva delibera n. 4 del 30.1.2001 e destinato alla copertura del posto part time previsto nella dotazione organica approvata con delibera della G.M. n. 247/00.

Da ultimo: con determinazione n. 4 del 15.1.2001, l'ente ha deliberato di assegnare il ricorrente, già attribuito all'Area Tecnica, all'Ufficio Manutenzione servizi a rete - Provveditorato Generale.

Per effetto di detti provvedimenti organizzativi le mansioni del ricorrente sono notevolmente mutate.

In particolare, dall'espletata istruttoria (interrogatorio libero delle parti; interrogatorio formale del resistente Greco; dichiarazioni dei testi Chiarelli e Caputo; documentazione prodotta agli atti) è emerso quanto segue:

- che il ricorrente in qualità di (unico) addetto all'Ufficio Tecnico si occupava dell'istruzione di tutte le pratiche relative all'edilizia, al territorio, lavori pubblici ed urbanistica, rilasciava i relativi pareri di regolarità tecnica, riceveva le direttive direttamente dal sindaco, avvalendosi anche della collaborazione di altri dipendenti con qualifica di 5° o 6° livello;

- che per effetto dei provvedimenti di nomina del responsabile dell'Area Tecnica dette mansioni sono state assegnate al professionista esterno Ing. Greco Giuseppe;

- che per effetto delle citate delibere, il ricorrente è stato preposto (in qualità di unico addetto) all'ufficio Manutenzione servizi a rete, avente ad oggetto la manutenzione degli impianti, il controllo della rete stradale, fognaria, idrica e della viabilità;

- che detto Ufficio, attinente al Servizio Gestione Territorio ed istituito con il regolamento comunale sopra citato, fa parte dell'Area Tecnica di cui è responsabile il Greco dal quale appunto il ricorrente dovrebbe ricevere le direttive;

- che il ricorrente è attualmente sprovvisto di impianto telefonico, non riceve più alcuna forma di aggiornamento professionale, né mediante la somministrazione delle riviste tecniche (che precedentemente gli "venivano passate"), né mediante la comunicazione di partecipazione a convegni;

- che le direttive impartite al ricorrente attengono alla mera richiesta di trasmissione al Responsabile dell'Area Tecnica degli incartamenti relativi alle pratiche che il dipendente seguiva in qualità di addetto all'Ufficio Tecnico, ovvero alla redazione di relazioni tecniche già esistenti e disponibili nell'ambito dell'ente e che in ogni caso vengono eseguite dal ricorrente in brevissimo tempo (si vedano al riguardo gli ordini di servizio depositati in atti all'udienza del 10.7.2001 e risalenti tutti ad epoca successiva all'ordinanza di questo giudice datata 1.3.2001 e le relative repliche del dipendente);

- che il ricorrente, nell'ambito del proprio ufficio, non riceve alcuna segnalazione da parte degli organi preposti alla vigilanza né dalla cittadinanza e non può effettuare sopralluoghi di propria iniziativa in assenza di autorizzazione da parte del sindaco o del proprio Responsabile di area.

Ciò posto, rilevato che l'art. 2103 c.c., nell'ambito dei poteri organizzativi e gestionali del datore di lavoro, stabilisce il principio dell'immodificabilità in peius delle mansioni cui è adibito il dipendente, deve ritenersi - conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - che il concetto di equivalenza delle mansioni prescinda dalla riconducibilità in astratto delle mansioni ad un medesimo livello contrattuale, postulando di contro che le nuove mansioni siano in concreto aderenti alla specifica competenza tecnica e professionale del dipendente al fine di salvaguardarne il livello professionale raggiunto; ne segue che ai fini del giudizio di equivalenza dovrà verificarsi se le nuove mansioni siano in concreto tali da consentire l'utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto. 

Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'assegnazione del ricorrente all'Ufficio Manutenzione servizi a rete sia illegittima avendo determinato una dequalificazione professionale del ***, tenuto conto dell'attribuzione di compiti inutili ovvero addirittura della costrizione alla sostanziale inattività che evidenziano un totale svuotamento del contenuto professionale delle mansioni cui il medesimo era precedentemente adibito e tale, in ogni caso, da non consentire l'utilizzo del bagaglio professionale e delle capacità acquisite.

Ne segue il diritto del ricorrente ad essere reintegrato nelle mansioni precedentemente svolte ovvero in altre equivalenti.

Di contro deve disattendersi la domanda del ricorrente volta all'annullamento degli atti datoriali impugnati (provvedimenti di nomina del Greco a Responsabile dei servizi citati) tenuto conto dell'insindacabilità delle scelte organizzative e gestionali del datore di lavoro, della formale legittimità dei singoli provvedimenti adottati e considerato che, in ogni caso, la violazione del disposto di cui all'art. 2103 c.c., mediante il comportamento complessivo dell'ente (concretizzatosi nel caso di specie nell'adozione di provvedimenti che, pur formalmente legittimi, appaiono preordinati alla "mobizzazione" del dipendente evidenziando un intento persecutorio), legittima eventualmente il dipendente al risarcimento del danno subito, ma non già all'annullamento ed alla conseguente rimozione del provvedimento gestionale del datore di lavoro. 

Al riguardo si evidenzia che nessuna pronuncia può essere adottata in merito al diritto al risarcimento del danno conseguente alla prospettata "mobizzazione" ovvero alla accertata dequalificazione professionale, essendosi il ricorrente riservato di agire in separata sede.

La parziale soccombenza del ricorrente in merito alla domanda di rimozione dei provvedimenti di nomina del Greco consente la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo, mentre i residui 2/3 devono essere posti a carico dell'ente resistente e si liquidano in L. 1.200.000 (di cui L. 800.000 per diritti ed il residuo per onorari) oltre c.p.a. ed i.v.a. da distrarsi in favore del procuratore costituito.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, accerta il demansionamento professionale del ricorrente per effetto dei provvedimenti sindacali del 7.2.2000 e 12.4.2000 e della determinazione n. 4 del 15.1.2001 e conseguentemente condanna l'ente resistente alla reintegra del ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte ovvero in altre equivalenti;

condanna l'ente resistente alla rifusione dei due terzi delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in L. 1.200.000 oltre c.p.a. ed i.v.a da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c., compensando fra le parti il residuo 1/3.

 

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