Recensioni a Mario Meucci -"Danni da mobbing e loro risarcibilità"  - seconda edizione 2006 -

 

il libro

Mobbing: l'impresa contro il lavoro

Antonio Sciotto

 

Il mobbing si può definire la malattia del lavoro moderno: esploso come fenomeno di costume alla fine degli anni Novanta, in realtà ha origini precedenti, ma si intreccia indissolubilmente all'organizzazione del lavoro nell'epoca della globalizzazione. L'era delle grandi fusioni societarie, del dilagare delle multinazionali, dell'erosione dei diritti, con due conseguenze drammatiche: la contrazione dei posti disponibili, con la pressante esigenza di tagliare i costi, e la precarizzazione del lavoro. Condizioni che caricano di stress, competitività, ansie tutti i luoghi di lavoro - pubblici e privati - e che in molti casi si possono scaricare su una o più vittime «segnate»: il cosiddetto mobbizzato. Di fronte a lui - antagonisti nella moderna tragedia del Duemila - ci sono altri due personaggi principali: il mobber, che può essere il datore di lavoro o un superiore, e i side mobbers, i colleghi che partecipano, con complicità o semplice indifferenza, al «sacrificio» del prescelto.

L'universo del mobbing è analizzato nel libro di Mario Meucci, «Danni da mobbing e loro risarcibilità», che al primo approccio ha almeno due meriti: 1) raccontare e definire, anche con esempi concreti, il fenomeno; 2) offrirsi come una sorta di guida, un «manuale» per ottenere giustizia, non solo morale ma anche materiale.

Alla base di un lavoro serio, comunque, c'è la necessità di stabilire un perimetro, una «fattispecie giuridica» per il mobbing, perché tutti gli «addetti ai lavori», a partire dal giudice fino alla stessa vittima, non si trovino ad operare con inafferrabili categorie giornalistiche, utili certamente per denunciare il fenomeno, ma non certo dirimenti per costruire una causa e ottenere giustizia. Il libro cerca di perimetrare questa «fattispecie», a partire dal pioniere della disciplina, Heinz Leymann, che in uno studio del 1990 individuò i caratteri fondamentali del mobbing. L'etimologia del termine è indicativa: dall'inglese «to mob», assalto di gruppo. L'etologo Konrad Lorenz la utilizzò per indicare «l'aggressione del branco nei confronti di un animale o esemplare isolato».

E' dunque errato definire qualsiasi aggressione sul lavoro come «mobbing»: senza volere in questa breve recensione ridefinire l'esatta tipologia giuridica, si può però indicare che perché si possa parlare di mobbing devono presentarsi alcuni elementi fondamentali. L'aggressione, l'assalto, deve essere sistematico e continuato nel tempo, con uno sviluppo in varie fasi che determinano un cambiamento - di mese in mese - nelle stesse relazioni interpersonali all'interno dell'ufficio o della fabbrica, con il progressivo isolamento della vittima o delle vittime «prescelte». Il tutto, per competizione, invidia, concorrenza - stando agli istinti basilari - ma anche, in molti casi, con una precisa «strategia» aziendale, volta a liberarsi di un dipendente scomodo, «diverso» o semplicemente «di troppo». In questo caso, si può anche parlare di «bossing», perché è il boss, il capo, a organizzare la persecuzione. Senza pensare necessariamente a un «burattinaio» che guida tutte le azioni. Molti processi basta avviarli e poi si sviluppano da soli, e vi concorrono la paura e l'omertà dei colleghi, la cecità degli uffici amministrativi dell'azienda, la stessa perdita di autostima e di autocontrollo che invade la «vittima»: può portarla a dimissioni, crisi depressive, problemi neuropsichiatrici e, in casi estremi all'omicidio e al suicidio.

In Europa, sarebbero 12 milioni i lavoratori mobbizzati (pari all'8% del totale), in Italia tra 1,5 e 2 milioni. Il fenomeno è più diffuso nella pubblica amministrazione che nel settore privato. Il libro di Meucci, corredato da un'ampia casistica di sentenze, rimprovera ai giudici di essere un po' avari nei risarcimenti disposti e offre una guida alla «risarcibilità» nei casi di danno biologico, morale, psichico ed «esistenziale». C'è pure un capitolo sulla «esenzione contributiva e fiscale delle somme risarcitorie». Utile, in tempi di finanziarie magre.


Mario Meucci, Danni da mobbing e loro risarcibilità. Ediesse, 2006,  p. 549, 25 euro.

 

(Il Manifesto, 6 ottobre 2006, p.13)

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Mario Meucci, Danni da mobbing e loro risarcibilità, 2 edizione, Ediesse srl, Roma 2006, pp. 549, € 25,00.

 

Dopo 4 anni dalla 1° edizione del novembre 2002 – con prefazione del compianto,  ordinario di diritto del lavoro in Bologna, Prof. Giorgio Ghezzi e recensione del collega, ordinario della stessa materia in Torino, prof. Massimo Roccella - andata  nel frattempo esaurita, l’A. ha provveduto alla redazione della seconda edizione del manuale (uscito a metà settembre 2006),  considerato che – nell’ arco di tempo intercorso – si è registrata sul tema una intensificazione dell’attenzione della magistratura e della dottrina  (e persino dei registi più attenti al sociale, quali Francesca Comencini) nonché dello stesso Inail. Inalterata è, invece, rimasta l’inerzia legislativa nei confronti di una eventuale disciplina diretta alla prevenzione e repressione di questo aspetto patologico delle relazioni in «azienda», intesa in senso lato, pubbliche amministrazioni comprese. Su questo versante, le varie forze politiche si sono limitate sostanzialmente a riproporre nella XIV legislatura - salvo qualche apprezzabile eccezione - le vecchie proposte di legge presentate nella XIII, pervenendo poco tempo prima della sua scadenza ad un «testo unificato» che, per la scarsa incisività e attitudine alla prevenzione, deterrenza e  repressione, l’A. sottopone a condivisibile critica (p. 39 e ss.), prospettando alternative più efficaci per le vittime (p. 49 e ss.).

Il volume di Mario Meucci si apre con un Primo capitolo dedicato alla descrizione delle principali caratteristiche del fenomeno del mobbing nel rapporto di lavoro: un incipit certamente opportuno in considerazione del fatto che la materia studiata si presta, più di altre, a fuorvianti semplificazioni e/o a sottovalutazioni in termini di importanza e gravità (e da parte di qualche insensibile, a facili ironie). In particolare, l’A. indica alcune possibili definizioni della condotta vessatoria e persecutoria (contenute, ad esempio, nelle numerose proposte di legge presentate in questi ultimi anni in materia, nella – sostanzialmente ottima ma formalmente caducata - legge della Regione Lazio n. 16/2002,  o desumibili dalle sentenze di merito e della Cassazione che hanno recepito le definizioni dottrinarie o di psicologi del lavoro). Il tutto insieme a interessanti esemplificazioni concrete della condotta mobbizzante (si pensi alle ricorrenti «sindromi da scrivania vuota» o, viceversa, «piena»), e al contempo individua le categorie di lavoratori comunemente più colpite (il  cd.  soggetto «bersaglio», la cui immagine si staglia graficamente sulla copertina del libro), nonché i più ricorrenti effetti dannosi delle pratiche di mobbing sull’integrità psico-fisica delle vittime. Ne emerge un efficace quadro analitico, cui si accompagna il rilievo che una condotta del genere si presta a divenire strumento (in quanto persegua l’obiettivo di indurre più lavoratori alle dimissioni) anche di più ampie strategie imprenditoriali di riduzione del personale, quantomeno di quello più sgradito o più anziano o restio a far parte delle «cordate» aziendali, clientelarmente strutturate per  traguardare carriere aldifuori di logiche meritocratiche. In tale capitolo, nella nuova edizione, l’A.  affronta la problematica dei diritti di cui sono creditori, nel rapporto, il lavoratore ed il datore di lavoro e –  riaffermando la  (spesso dimenticata) posizione delineata dalle sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001  che ha distribuito l’onere probatorio in ragione del principio di «riferibilità» e di maggiore «vicinanza» alla prova – delinea il corretto riparto probatorio nelle obbligazioni sinallagmatiche (p. 88 e ss.). In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione (risolventesi per il lavoratore «creditore» nel diritto di rendere la prestazione secondo effettività e senza demansionamenti o riduzione in inattività), l’A. evidenzia come l’onere della prova debba essere  ripartito tenuto conto, in concreto, della reale e più prossima possibilità di renderla per l’uno o per l’altro soggetto in veste di «debitore» (al datore di lavoro debitore spetta, ad esempio,  sia di assicurare  al lavoratore che le mansioni non vengano dequalificate,  sia  che  risulti tutelata la di lui personalità morale in azienda, sottraendolo alle vessazioni gerarchiche o dei colleghi). Conseguentemente l’A. evidenzia come incomba al datore di lavoro -  una volta allegata dal lavoratore «creditore», la dequalificazione e le vessazioni mobbizzanti – dimostrare (come recentemente condiviso ed asserito da Cass. 6 marzo 2006 n. 4766 e da Cass. 12 maggio 2006 n. 12445), tramite la cd. «prova liberatoria», di non aver dequalificato il dipendente (giustappunto «creditore» di un pieno diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro secondo i contenuti desumibili dall’art. 2103 c.c.) e di aver posto in essere tutte le misure atte ad evitare pregiudizi (cd. mobbing) alla «personalità morale» del lavoratore, tutelata dall’art. 2087 c.c.. Viene inoltre dato analiticamente conto della normativa internazionale, nazionale, costituzionale e penale violata dalle iniziative di mobbing.

Al fine di rendere edotto il lettore di quelli che sono i pregiudizi alla professionalità da demansionamento e  da mobbing (che solitamente si attualizza anche tramite dequalificazione e forzata inattività), l’A. dedica il Capitolo II interamente alle disciplina giuridica in tema di mansioni, alla  trattazione della nozione legale e giurisprudenziale di «equivalenza», all’evidenziazione dell’esercizio legittimo (o meno) dello «ius variandi» datoriale, alla garanzia dell’irriducibilità retributiva, alla cd. «promozione automatica» alla qualifica superiore, al regime della prescrizione per la rivendicazione dei differenziali di retribuzione (nel regime di tutela obbligatoria e di tutela reale).

Il Capitolo III  - più consistente, in termini di pagine, degli altri – è dedicato alla tematica della risarcibilità dei danni da demansionamento e da mobbing, che si attualizzano nel danno alla professionalità, alla salute, al benessere psichico e alla serenità individuale, all’intangibilità dei diritti inviolabili della personalità, per il ristoro dei quali sono state elaborate - in dottrina e giurisprudenza - plurime species di danno, quali il danno professionale, il biologico e psichico, l’esistenziale, il morale, tutti quanti esaminati dall’A. approfonditamente, illustrandone sia  la consistenza  contenutistica e differenziale sia  lo specifico regime probatorio dal quale ciascuno è assistito e  che grava  su chi adduce di averli subiti e li rivendica in giudizio.

Nel volume l’attenzione alla giurisprudenza è insistente e minuziosa (come dimostra la  nutrita riproduzione in massima delle principali decisioni, nella ricca Appendice), ben bilanciata comunque dall’ampio spazio dedicato alle varie posizioni  della dottrina, occupatasi delle diverse tematiche dibattute nel libro.

Interessante e imperdibile l’approfondimento (p. 182 e ss.) relativo ai tre orientamenti giurisprudenziali emersi sul tema della prova del danno da demansionamento o alla professionalità (nelle sue componenti di pregiudizio alla capacità professionale e alla dignità, reputazione e immagine professionali all’interno e all’esterno dell’azienda): il primo sostenitore  della tesi della natura immanente (o in re ipsa) , il secondo a favore della tesi della rigida (ed irragionevole) prova di un pregiudizio a beni e valori di natura prevalentemente immateriale, il terzo (cd. intermedio o di mediazione) assertore anch’esso della necessità della prova, quantunque raggiungibile dal magistrato anche  dietro allegazione di circostanze precise, gravi e concordanti, idonee ad attivare il ricorso alla prova per presunzioni ex art. 2729 c.c. o per fatto notorio ex art. 115 c.p.c.. Tesi, quest’ultima, privilegiata – nonostante  una prevalenza dell’orientamento (testimoniata dalle numerose decisioni riferite dall’A.) assertore dell’immanenza del danno, per uso del senso comune, in un ambito peraltro afferente a beni immateriali, quali l’immagine, la reputazione, la professionalità e simili -  dalle sezioni unite della Cassazione, nella sentenza  n. 6572 del 24 marzo 2006, che l’A. sottopone a fondate e condivisibili critiche (p. 222 e ss.), prospettando l’adozione di correttivi in concreto da parte della magistratura giudicante, nel rispetto delle statuizioni nomofilattiche.

Analizzato il nuovo assetto dei danni risarcibili (dopo le sentenze gemelle nn. 8827 e 8828 del maggio 2003 e dopo Corte cost. n. 233 del luglio 2003) - valorizzanti l’art. 2059 c.c., attraverso anche lo sganciamento del risarcimento del danno morale dal riscontro del reato -  l’A., in consonanza con l’orientamento giurisprudenziale più affidabile e in direzione del superamento della pregressa sovrautilizzazione del solo «contenitore» costituito dal danno biologico,  patrocina la nuova  figura del «danno esistenziale», attraverso la quale viene colto e valorizzato il nesso tra gli artt. 2, 3 e 41, II comma, Cost. e gli artt. 2043 e 2059 c.c. (e/o, in ambito giuslavoristico, l’art. 2087 c.c., nella parte in cui tutela il bene della «personalità morale» del lavoratore), riproponendo lo stesso schema originariamente pensato ed utilizzato con riferimento al danno biologico attraverso la lettura combinata dell’art. 32 Cost. e delle summenzionate norme codicistiche. Questa recente figura di danno – il cui ingresso nel nostro sistema risarcitorio, di recente avallato expressis verbis dalla Corte di Cassazione e dalla Corte costituzionale, incontra l’«incondizionata condivisione» dell’A. (p. 304) – dovrebbe assolvere alla funzione di «riempire uno spazio vuoto, ovvero un’intera area di danni privi, di fatto, di tutela risarcitoria», coincidente, in sostanza, con  quelle «ipotesi in cui l’atto illecito del terzo, pur non incidendo né sulla salute, né sul patrimonio della vittima, gli preclude lo svolgimento di attività non remunerative, sino ad allora abituali, le quali costituivano fonte di gratificazione soggettiva per il danneggiato».

A completamento dell’esauriente trattazione della materia dei danni da mobbing e alla professionalità da demansionamento, l’A. – nel Capitolo IV - espone i principi-cardine della riforma «sperimentale» del danno biologico nella nuova disciplina degli infortuni e malattie professionali (d.lgs. n. 38/2000), sottolineandone in particolare i «punti critici» e giudicandola un’occasione mancata «per affrontare – in modo che non fosse soddisfacente per i soli interessi dell’Ente assicuratore – seriamente una spinosa problematica» (p. 313).

Incisiva e di sicura utilità - oltrechè inusuale per i giuslavoristi in ragione dell’inerenza ad aspetti di legislazione  e giurisprudenza tributaria, nei cui meandri l’A. si muove con indiscussa agilità, documentando, come R. Scorcelli, un’ indubbia  ecletticità - è, infine, il Capitolo V dell’opera  (p. 327 e ss.) dedicato ad illustrare le regole vigenti in materia di imposizione fiscale e previdenziale delle somme riconosciute al lavoratore (giudizialmente o transattivamente) a titolo di risarcimento del danno, in vigenza  della norma «antielusiva» dell’art. 32 L. n. 85/1995, applicativa del cd. «Decreto Dini» n. 41/95.

Il volume è corredato da una ricca appendice di documentazione, in cui il lettore può trovare leggi regionali, fonti comunitarie, intese contrattuali, la pregevole circolare Inail n. 71/2001 - purtroppo caducata, su ricorso delle associazioni imprenditoriali - dal Tar del Lazio nel 2005, i principali disegni di legge presentati in Parlamento nella XIV legislatura e le massime di numerosissime sentenze - tutte quelle edite e non, certosinamente acquisite - di legittimità e di merito, suddivise in diverse sezioni tematiche, integralmente e interattivamente scaricabili dal sito dell’A., documentazione che fornisce ulteriore conferma del rilievo sociale e giuridico ormai acquisito dal fenomeno del mobbing nel rapporto di lavoro. Al tempo stesso testimonia la validità ed utilità dell'opera di Mario Meucci, che nella nuova, aggiornata ed ampliata edizione accresce e perfeziona il precedente testo, che costituisce – allo stato – non solo un contributo veramente prezioso ma il più esaustivo sia per lo studioso sia  per chi debba affrontare o patrocinare professionalmente casi concreti in ambito giudiziario.

Franco Bernini

(D&L, Riv. crit. dir. lav. 3/2006, 973)

 

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Un manuale sul fenomeno e sulla risarcibilità

Danni da mobbing - Come districarsi

 

Autore – Mario Meucci

Titolo – Danni da mobbing e loro risarcibilità

Casa editrice – Ediesse

Prezzo – Euro 25

 

Il manuale della Ediesse è giunto alla sua seconda edizione, esamina i fenomeni del demansionamento, del  «mobbing» e del «bossing» come patologie del mondo del lavoro del terzo millennio. Quest'ultimo, il bossing, è l'ultima frontiera delle vessazioni dei lavoratore sul posto di lavoro. Si tratta della strategia adottata dalle direzioni aziendali per provocare le dimissioni della vittima, stremata dalle mortificazioni. Sono questi i fenomeni, analizzati nel manuale di Meucci, sempre più diffusi nel mondo del lavoro ma che solo in tempi relativamente recenti sono stati analizzati nei loro aspetti legali per il moltiplicarsi delle richieste di risarcimento. Il testo, dopo aver illustrato la normativa vigente a tutela della professionalità, esamina i diversi possibili comportamenti illegittimi dei responsabili aziendali, o degli stessi colleghi di lavoro, e offre una panoramica del variegato orientamento giurisprudenziale sulla prova, da parte del lavoratore, del danno da mobbing e alla professionalità. Si passa quindi all'approfondimento delle questioni relative al danno biologico, per il quale vengono evidenziate le insufficienze della disciplina in sede Inail, al danno psichico, al danno morale e alla nuova categoria del danno esistenziale. Circa il risarcimento, la tesi sostenuta nel volume è quella della non imponibilità previdenziale e fiscale delle somme conseguite o disposte giudizialmente per risarcimento del danno da mobbing, biologico, morale, professionale e esistenziale, in quanto ristoratrici di «danno emergente». Preziosa e particolarmente ricca di documentazione l'Appendice, che oltre ai disegni di legge presentati sulla disciplina del mobbing raccoglie anche le pattuizioni inserite nei contratti collettivi, le risoluzioni Ue, le massime delle più importanti sentenze della Cassazione, tra le quali la 6572 del marzo 2006, e quelle di merito, indispensabili per chi debba affrontare o patrocinare professionalmente casi concreti in ambito giudiziario. Il testo integrale delle sentenze è reperibile nel sito internet dell'autore, Mario Meucci, docente di diritto del lavoro in istituti post universitari, collaboratore di riviste giuridiche specializzate in diritto sindacale e del lavoro, autore di oltre dieci testi in materia lavoristica e sindacale e di oltre 300 articoli, nonché redattore capo di «Lavoro e Previdenza Oggi».

Alessia Grassi

(Italia Oggi del 2.11.2006, p. 46)

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Danni da mobbing e loro risarcibilità

Danno professionale, biologico e psichico, morale, esistenziale

2 edizione, Ediesse srl, Roma 2006, pp. 549, € 25,00.

 

“To mob” verbo inglese che significa malmenare, accanirsi contro qualcuno, attaccare per allontanare, da cui mobbing, ovvero un insieme di maltrattamenti deliberati e immotivati ai danni di una persona allo scopo di allontanarla dal posto di lavoro. Il fenomeno del mobbing ha assunto negli ultimi anni, grazie soprattutto all'interesse dei media, una crescente importanza ma, come spesso accade in questi casi, la materia è stata oggetto di semplificazioni, falsi allarmismi e strumentalizzazioni. Il mobbing è un fenomeno complesso e dinamico che ha profonde ripercussioni sulla salute fisica e morale del lavoratore e si in-nesca in ambienti che possono essere considerati a tutti gli effetti malati: un'azienda che attua, deliberatamente, una progressiva azione di demansionamento, di violenza psichica, morale e sociale ai danni di un individuo fino a spingerlo in una posizione di mancata difesa, costringendolo alle dimissioni poiché stremato dalle mortificazioni, è un'azienda che non pone l'uomo e la sua salute al centro dell'organizzazione e del processo produttivo. Mario Meucci testimonia, tuttavia, come qualcosa si stia muovendo poiché le vittime, con sempre maggior coscienza e coraggio, portano le loro situazioni in sede legale: "Assistiamo da tempo a numerosi ricorsi ai giudici del lavoro (...) che ci convincono dei fatto che le vessazioni e le persecuzioni psicologiche poste in essere dall'azienda hanno cessato di beneficiare del tipico silenzio del chiostro per essere rese di pubblico dominio dalle decisioni di coloro che sono preposti a giudicare della correttezza dei comportamenti umani". Il libro, ormai alla sua seconda edizione, opera un'ottima rassegna dell'ultradecennale e variegato orientamento giuridico in ordine alla (pretesa) prova del danno da parte del  lavoratore e lo fa partendo proprio dalla definizione, dalle dimensioni e caratteristiche del mobbing, analizzando il tormentato percorso verso una non ancora raggiunta disciplina giuridica. Meucci guida il lettore attraverso sentenze civili e penali, passando da leggi, fonti internazionali, fonti contrattuali e prassi amministrativa fino ad arrivare ai disegni e progetti di legge della XIV legislatura, e lo fa attraverso un argomentare vivo che evidenzia la realtà de! fenomeno: la difficoltà di evidenziarlo, di analizzarlo, di provarlo e di prevenirlo in base a quella che è oggi la nostra legislazione. Vengono approfonditi dal punto di vista giuridico i diversi aspetti del mobbing, dal danno biologico al danno psichico, morale ed esistenziale con particolare riferimento alle diverse sentenze in materia e all'attuale corretto regime probatorio del mob-bing e del demansionamento professionale. Viene analizzata la disciplina del danno biologico (dlgs n. 38/2000) in sede Inail evidenziandone le criticità e sottolineando l'occasione mancata "per affrontare-in modo che non fosse soddisfacente per i soli interessi dell'ente assicuratore -seriamente una spinosa problematica". Infine Meucci evidenzia la non imponibilità previdenziale e fiscale delle somme disposte transattivamente o giudizialmente per il risarcimento dei danni esaminati, esenti in quanto compensative di un "danno emergente". L'opera di Meucci si conferma un contributo di alto valore tecnico-giuridico per coloro che vogliano approfondire l'attuale scenario del diritto italiano nel quale prendono forma le sentenze e i disegni di legge di una materia complessa e dai diversi risvolti sociali e soprattutto umani come quella del mobbing. Infatti il merito di quest'opera è proprio quello di riuscire a guidare il lettore nella complessità del panorama legislativo senza mai far perdere di vista che il mobbing implica una profonda sofferenza che lede la salute dell'individuo dai punto di vista fisico, psichico e sociale.

 

(da Segnalibro, a cura di Valentina Abrami, in “2087” - formazione e informazione per la sicurezza sul lavoro - marzo 2007, 31)

 

Recensioni a Mario Meucci -"Danni da mobbing e loro risarcibilità" - terza edizione 2012 -

Mario Meucci

Danni da mobbing e loro risarcibilità

Danno professionale, biologico e psichico, morale, esistenziale               

3 edizione, Ediesse srl, Roma 2012, pp. 608, € 30,00

 

 

Segnaliamo questo manuale “Danni da mobbing e loro risarcibilità” del Prof. Mario Meucci, giunto alla 3° edizione (ediesse-2012) che costituisce, per chi opera sulle tematiche del mobbing e delle disfunzioni e derive del lavoro, una fonte molto significativa di studio e propone idee, teorie e spunti molto arricchenti dal punto di vista pratico e operativo. L'autore inquadra la fattispecie del mobbing distinguendola – anche sul piano degli oneri di allegazione e prova della fattispecie – dalle altre disfunzioni e derive lavorative (straining, molestie, molestie sessuali, ecc.); esamina poi la tematica della allegazione e prova del danno nonché del nesso causale, alla luce delle più recenti impostazioni della giurisprudenza di legittimità; delinea la disciplina del danno biologico alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. 38/2000 ed affronta in maniera accurata gli aspetti fiscali delle somme risarcite, dando anche conto degli orientamenti espressi sul punto dell'Agenzia delle Entrate. L'opera è completata da una vasta produzione di fonti (dottrinali, regolamentari, disegni di legge) e di sentenze per esteso sia di merito che di legittimità suddivise per aree tematiche che agevolano notevolmente la ricerca e la consultazione.

Avv. Annalisa Rosiello

(da:http://www.studiolegalerosiello.it/novita-ed-eventi/novita/99-recensione-del-manuale-danni-da-mobbing-e-loro-risarcibilita-di-mario-meucci.html)

 

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