Responsabilità integrale aziendale per danni alla salute del
lavoratore
1. Premessa
La stampa del 24 aprile 2003 ha dato ampio risalto – tramite
sintesi giornalistiche – ad un presunto nuovo principio della Cassazione che ha
ritenuto errato un riparto di responsabilità tra datore di lavoro danneggiante
e dipendente danneggiato da illecito datoriale (demansionamento sfociato in
depressione), in ragione di un 50% per ciascuno, in presenza di una riscontrata
(tramite CTU) predisposizione genetica del danneggiato, suscettibile secondo i
giudici di merito di sottrarre il datore di lavoro colpevole di
demansionamento e licenziamento illegittimo ad un 50% di responsabilità.
I giornalisti – non dotati, per estraneità alla materia giuridica,
di “memoria storica” – si sono sbracciati nell’affermare l’assoluta novità
della statuizione effettuata dalla Cassazione, sez. lav. 9 aprile 2003 n. 5539,
la quale ha negato legittimità all’operazione di riparto di responsabilità,
statuendo che il comportamento illegittimo del datore di lavoro determina l’integrale
responsabilità al 100% (e non una graduazione percentuale della stessa) ai
fini del risarcimento del danno biologico indotto, a prescindere dalla presenza
di cd. “antecedenti genetici” o “predisponenti” del danneggiato.
Le conclusioni giornalistiche si rivelano assolutamente inesatte o
quantomeno superficiali. L’introduzione in campo giuslavoristico di un
principio consolidato in ambito civilistico, risalgono per lo meno al 1999,
allorché la Cassazione nella sentenza 5 novembre 1999 n. 12339 (Pres.Delli
Priscoli, est.Mercurio) – di cui si riporta la massima al punto 3 del
presente scritto - affermò in ambito giuslavoristico l’assoluta incomparabilità
(per intrinseca disomogeneità) tra comportamenti umani colpevoli e situazioni
genetiche strutturali incolpevoli, con la conseguenza che il comportamento
umano colpevole ed illegittimo (anche in tale fattispecie consistito in
demansionamento e forzata inattività) e determinativo di “infarto
miocardico” doveva essere considerato integralmente responsabile
dell’evento afflittivo, a prescindere dalla presenza di una situazione
psicofisica del danneggiato caratterizzata da una “aterosclerosi coronarica”.
2. La
notizia giornalistica
Riportiamo la notizia data ai lettori, a seguito della sopracitata
sentenza n. 5539 del 9 aprile 2003, da
un articolo comparso su “Il Sole-24 Ore” del 24 marzo 2003, n. 112, p.
25 e ss. a firma Beatrice Dalia, titolato:«Pieno risarcimento ai dipendenti
vittime del “danno biologico”».
«Risarcimento pieno al dipendente depresso un pò per il lavoro, un
pò di suo. Se alla condizione di avvilimento dell'individuo contribuiscono
anche i motivi di lavoro, l'imprenditore è tenuto ad accollarsi per intero il
danno biologico patito dal dipendente.
La vicenda. I giudici di piazza Cavour hanno
condannato una società di spedizioni a pagare 180 mila euro a un dipendente
caduto in una grave crisi depressiva per essere stato prima dequalificato e poi
messo alla porta. Lo svolgimento di mansioni al di sotto della sua competenza
lo aveva portato a una pesantissima cura farmacologica e, durante lo stato di
malattia, si era visto licenziare.
Il Tribunale non se
l'era sentita dì attribuire tutta la responsabilità all'imprenditore, visto che
la consulenza tecnica aveva evidenziato una certa predisposizione del soggetto,
affetto da una sindrome ansiosa e da obesità. Alla fine è risultato che il
danno alla salute, corrispondente a un 50% di invalidità, poteva essere
imputato solo per metà a cause lavorative. Quindi, ad avviso dei giudici dì
merito, il datore di lavoro doveva risarcire solamente
il 50% di quel danno.
Il ragionamento della Corte. La «condivisione» della responsabilità tra dipendente e datore di lavoro, però, non è piaciuta ai giudici di piazza Cavour che hanno richiamato il principio fondamentale in tema di responsabilità civile, ricavabili dagli articoli 40 e 41 del Codice penale. In pratica, quando il danno - vuoi per condizioni ambientali oppure per fattori naturali - avviene indipendentemente dal comportamento «imputabile all'uomo», l'autore dell'azione o dell'omissione resta sollevato per intero da ogni colpa nell'evento; se, invece, quelle condizioni oggettive non possono dar luogo, senza l'apporto umano, al danno, l'autore del comportamento è interamente responsabile di tutte le conseguenze che derivano dall'evento lesivo. Trasportando questi principi al diritto del lavoro, il risultato è un «raddoppio» degli obblighi di tutela per il datore. E ogni perplessità sulla validità di simili ragionamenti in materia giuslavoristica, a parere della Cassazione, «è destinata a disvelare la propria inconsistenza solo che si considerino gli obblighi a tutela della salute dei propri dipendenti facenti capo all'imprenditore e solo che si tenga conto della ormai acquisita consapevolezza della possibilità di pregiudizievoli ricadute sulla salute dei lavoratori, specialmente se non dotati di piena integrità psico-fisica, scaturenti da illegittimi provvedimenti datoriali di demansionamento o recesso dal rapporto di lavoro».
2.
La (presunta e nuova, n.d.r.) estensione
II principio di diritto civile che la Cassazione ha esteso
all'ambito lavoristico- sempre secondo il predetto quotidiano – sarebbe il
seguente:
«Solo nel caso in
cui sia stata accertata l'effettiva operatività del nesso causale tra
comportamento imputabile al danneggiante e pregiudizio arrecato rimane esclusa
ogni possibilità di graduare in termini percentuali la responsabilità
dell'autore della condotta colposa, essendo quest'ultimo responsabile per
l'intero dei danni cagionati (...). Anche in presenza del fatto non colposo del
danneggiato, prevale l'esigenza che il danneggiato sia integralmente risarcito
del danno che egli non avrebbe comunque subito senza l'inadempimento o
l'illecito (...). II danneggiato che danneggia o concorre a danneggiare se
stesso non compie alcun illecito e non può essere sanzionato alla stregua
dell'autore del danno ingiusto. Nessuna incertezza può permanere
sull'applicabilità dei suddetti principi in materia giuslavoristica».
3. Il significativo precedente: Cass. n. 12339/1999
Il precedente (ignorato dai giornalisti) – come facevamo presente
innanzi al punto 1 – è costituito da Cass. sez. lav., 5 novembre 1999, n. 12339 - Pres. Delli Priscoli -
Rel. Mercurio -P.M. Mele - Ric. Rasile - Res. Ansaldo Spa (integralmente in Guida al lavoro 2000, 11, 22 con nota di
Ricci, ivi 28 e in Meucci, Danni da Mobbing e loro risarcibilità,
Ediesse, Roma 2002, Appendice, p. 515 e ss.) di cui riferiamo per necessaria
brevità la massima :
«Rapporto di lavoro - Dirigente
- Demansionamento e forzata inattività - Infarto - Danno biologico -
Risarcibilità - Concausa naturale non imputabile - Irrilevanza.
Il dirigente che, a seguito di demansionamento e forzata
inattività, subisca uno stress psicofisico con conseguente infarto, ha diritto
al risarcimento del danno biologico, nell'intera misura quantificata; né, a
circoscrivere la responsabilità datoriale, rileva l'esistenza di una concausa
naturale antecedente (aterosclerosi coronaria genetica), in quanto una comparazione
del grado di incidenza di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto fra
una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non già tra una causa umana
imputabile e una concausa naturale non imputabile».
4. Le
considerazioni a suo tempo sviluppate
Da parte
nostra (nel volume “Danni da mobbing e loro risarcibilità”, Ediesse, Roma 2002, p. 119 e ss.), si ebbe
occasione ed accortezza di evidenziare la significatività dell’affermazione
effettuata nella soprariportata sentenza del 1999, al punto 5 del Cap. III del
libro, punto così titolato: «Nesso di causalità, prova, quantificazione e
irriducibilità del danno biologico per concause naturali preesistenti ».
E lo facemmo con queste considerazioni ed argomentazioni:
(omissis)
«Importante
è evidenziare come il fatto illecito datoriale (demansionamento e forzata
inattività, superlavoro, e simili) che determini danno biologico, assume
efficacia esclusiva nell’ induzione del danno alla salute, anche in presenza di
concause naturali genetiche. Sul punto la Cassazione sezione lavoro – nella
sentenza 5 novembre 1999, n. 12339 (1) – ha recepito il consolidato
orientamento in sede civile e penale ed ha affermato che la quantificazione del
danno biologico ascrivibile all’illecito datoriale non subisce “riduzioni proporzionali”
ad opera di concause naturali preesistenti (nel caso dell’infartuato da
demansionamento consistente in riscontrata aterosclerosi coronaria congenita)
ma deve essere in toto (al 100%) imputata all’inadempimento o fatto ingiusto
datoriale, in considerazione del fatto che «a circoscrivere la responsabilità
datoriale non rileva una concausa naturale antecedente, in quanto una
comparazione del grado di incidenza di più cause concorrenti può instaurarsi
soltanto fra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non già tra una
causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile. (Cass. 1
febbraio 1991, n. 981; Cass. 27 maggio 1995, n. 5924)». Nel caso di specie ha
cassato la sentenza del Tribunale che, in ragione della valutazione in proporzione
di un terzo della concausa naturale, aveva condannato l’azienda ad un danno
biologico in ragione dei due terzi residui, affermando che su di essa invece
incombeva la liquidazione del danno al 100%. La rilevanza della sentenza in
esame sta nell’aver importato in ambiente giuslavoristico il principio della
relatività dell’efficienza causale dei c.d fattori naturali, ben noto alla
giurisprudenza civile e penale. In linea di principio la giurisprudenza civile
non esclude che una pluralità di fatti, di per sé imputabili a più persone,
svolgano un’efficacia causativa del danno, fermo restando che uno solo di essi
può assurgere al rango di causa efficiente esclusiva, qualora,
inserendosi nella serie causale quale causa sopravvenuta, spezzi il nesso eziologico
tra l’evento dannoso e gli altri fatti ovvero releghi effettivamente le altre
cause in posizione di «occasioni estranee» (cfr. Cass. 19 settembre 1996 n.
8348; Cass. 11 febbraio 1988, n. 1473).
Questo
principio, definito della equivalenza delle condizioni, è stato di recente
ritenuto dalla giurisprudenza applicabile in materia di infortuni sul lavoro e
le malattie professionali (cfr. Cass. 5 febbraio 1998, n. 1196).
La Cassazione,
pronunziandosi in materia di responsabilità civile, ha ripetutamente affermato
un secondo principio: il confronto fra cause concorrenti, allo scopo di
valutarne il diverso grado di incidenza eziologia, può essere operato solamente
tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli ma non già fra una causa
umana imputabile e una concausa naturale non imputabile (cfr. Cass. 27 maggio
1995 n. 5924; Cass. 1 febbraio 1991, n. 981). La sentenza n. 12339 del 1999 fa
applicazione di tale enunciato, per la prima volta a quanto consta, in una
fattispecie di rapporto di lavoro, con effetti tanto rilevanti quanto
condivisibili ai fini del giudicato: la Corte esclude, infatti, la rilevanza
causale della situazione congenita del lavoratore, addossando per intero
all’azienda la responsabilità (e la relativa quantificazione) del danno biologico
prodotto a quest’ultimo dalla patologia cardiaca».
5. Inesitente innovatività di Cass. n. 5539/2003
Acquisita la sentenza
n. 5539 del 9 aprile 2003 - Pres. Senese, rel. Vidiri,
P.M. Napoletano (concl. conf) in causa Monteleone c.
SDA Express Courier -, lettone il contenuto, i principi di diritto da essa statuiti sono i seguenti:
«
Responsabilità civile - Risarcimento del danno -Causalità (nesso di) -
Condizioni ambientali e fattori naturali - Sufficienza nella causazione del
danno - Responsabilità dell'agente - Esclusione - Fondamento - Concorso tra una
causa naturale e una causa umana imputabile - Graduazione della colpa -
Esclusione - Fondamento - Fattispecie in materia di responsabilità per danno
biologico.
6. Conclusioni
Concludendo le considerazioni ed i principi di Cass. sez. lav. 9
aprile 2003 n. 5539 non hanno affatto una carica innovativa (quasi “eversiva”)
ma si pongono in una linea di continuità e di coerenza con l’orientamento
inaugurato in ambito giuslavoristico da Cass. 5 novembre 1999 n. 12339 (di cui
l’estensore ha singolarmente omesso di
menzionare la significatività e che meritava di essere diligentemente e
correttamente segnalata).
Roma, 23 maggio 2003
Il datore di lavoro che, con un illegittimo demansionamento, abbia leso la salute del dipendente, è tenuto all’integrale risarcimento del danno subito dal lavoratore – Anche in presenza di concause.
L'equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti - che legittima l'esercizio dello ius variandi del datore di lavoro, a norma dell'art. 2103 c.c. - deve essere intesa non solo come identità professionale e di inquadramento contrattuale, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o l'arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto (vedine per tutte: Su n. 3455/87, n. 6871/87, n.2896/91, n. 12088/91, n. 3623/95, n. 10405/95, n. 12121/95, n. 6124/97, n.2428/99, n. 2649/04, n. 14666/04 della sezione lavoro); in assenza di tali requisiti il mutamento di mansioni è illegittimo essendo irrilevante che detto mutamento - quand'anche contestuale ad un trasferimento - sia determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il datore
di lavoro che, con un illegittimo demansionamento, abbia leso la salute del
dipendente, è tenuto all’integrale risarcimento del danno subito dal lavoratore.
Non vale ad escludere o ad attenuare la responsabilità aziendale il fatto che la
malattia derivata dal licenziamento (nel caso sindrome ansioso-depressiva) sia
stata prodotta anche da altre cause.
Anche in materia di
responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti
(sia contrattuale, come nella specie, sia extracontrattuale) trova applicazione
la regola (di cui all’articolo 41 codice penale), secondo cui – essendo il
rapporto causale, tra condotta ed evento, governato dal principio
dell’equivalenza delle condizioni – deve essere riconosciuta efficienza causale
ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento, anche in
maniera (indiretta o remota e, comunque) concausale, salvo il temperamento
(previsto dallo stesso articolo 41 codice penale, cit.) – in forza del quale il
nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore, da solo
sufficiente a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a
semplici occasioni. Ne consegue che l’efficienza causale della condotta del
datore di lavoro è, da sola, sufficiente a radicarne la responsabilità civile
per l’intero danno che ne consegua, nonostante il concorso di concause (fatto
salvo, tuttavia, il ridimensionamento proporzionale del risarcimento, ai sensi
dell’art. 1227 cod. civ., nel caso di concorso del fatto colposo del danneggiato)
(Cassazione Sezione Lavoro n. 17022 del 26 luglio 2006, Pres. e Rel. De Luca).
Sul tema vedi anche: Fattori congeniti predisponenti a patologie non esonerano da responsabilità chi lede il diritto alla salute , nonchè Stress lavorativo, nesso causale, concause e c.t.u. in appello.
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