Risarcimento  del  danno  alla  professionalita' e  del  danno  biologico

 

1. Premessa

2. Danno alla professionalità e sue componenti. Se sia "in re ipsa" o necessiti di prove da parte del lavoratore

3.Tecniche e misure di quantificazione, su base equitativa, del danno alla professionalità

4.L'insorgenza ed il risarcimento del danno biologico

5. Nesso di causalità del danno biologico

6.Il danno biologico ed il danno morale da "molestie sessuali"

7.Conclusioni

 

1.         Premessa

Nella concreta vita aziendale non è infrequente imbattersi in situazioni di assegnazione datoriale del prestatore di lavoro a mansioni dequalificate (cioè riduttive del patrimonio di conoscenze e di perizia acquisito ovvero non equivalenti, nel senso di cui all'art. 2103 c.c., alle ultime disimpegnate) o addirittura di confinamento nella mortificante condizione di vera e propria inattività (o inoperosità), senza assegnazione di alcun compito cosicché il contributo del lavoratore alla propria azienda si esaurisce in un atto di mera (e psicologicamente defatigante) presenza  sul posto di lavoro. Tali trattamenti sono normalmente ed involontariamente conseguenti al clima di esasperata flessibilità (o discrezionalità) nella gestione delle risorse ovvero volontariamente riservati a dipendenti sgraditi (o non clientelarmente supportati) ovvero a sindacalisti e sindacalizzati attivamente impegnati.

 

2.         Danno alla professionalità e sue componenti – Se sia "in re ipsa" o necessiti di prove da parte del lavoratore

Dequalificazione (o demansionamento, come altri usano dire) e forzata inattività strutturano il c.d. "danno alla professionalità" (1) – talvolta qualificato anche come danno alla potenzialità  o capacità professionale (2),  cui si coniuga una lesione alla dignità, alla reputazione ed immagine professionale (3)  in ambito endoaziendale e/o extraziendale, a seconda del ruolo rivestito dal sottoposto al degrado ed  all'emarginazione professionale - che una consolidata giurisprudenza ha correttamente dichiarato risarcibile in quanto configura la fattispecie dell'inadempimento contrattuale (in ragione appunto della "contrattualità" delle mansioni) con le conseguenze civilistiche di cui all'art. 1218 c.c. e 1174  c.c.

Per aversi demansionamento o dequalificazione a carico del lavoratore,  è sufficiente che il datore di lavoro -  nell'esercizio del suo potere di modifica delle mansioni (ius variandi, come si usa dire) - non rispetti il criterio, sancito dall'art. 2103 c.c,  della "equivalenza" tra le ultime  disimpegnate e quelle di nuova assegnazione, ovvero  sottoponga il lavoratore ad un processo di erosione di competenze e/o responsabilità o sottragga al lavoratore in toto  le mansioni di ultima attribuzione per lasciarlo in stato di inattività. La Cassazione ha consolidatamente stabilito che "l'art. 2103 c.c. non ha soppresso lo ius variandi che trova la sua giustificazione in insopprimibili esigenze organizzative e aziendali ma si limita a regolarne l'esercizio senza alcuna deroga al potere del datore di lavoro di utilizzare o meno il dipendente in nuove mansioni per esigenze organizzative dell'impresa, sempre nel rispetto oltreché dell'equivalenza delle nuove mansioni, della tutela del patrimonio professionale del lavoratore e della sua collocazione nella struttura organizzativa aziendale, nonché dell'esigenza che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare e anche di arricchire il patrimonio professionale precedentemente acquisito" (4). Ed in relazione all'inattività che costituisce fattispecie più pregiudizievole della sottrazione delle mansioni  originarie con assegnazione di altre deteriori e non equivalenti, la Cassazione ha asserito che : "Una violazione della lettera e della ratio dell'art. 2103 c.c. può ipotizzarsi anche quando il dipendente sia lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del soggetto. Coerente è pertanto l'affermazione che detta norma sia tesa a far salvo il diritto del lavoratore all'utilizzazione, al perfezionamento ed all'accrescimento del proprio patrimonio professionale" (5). Con la stessa pronuncia – innanzi citata -  ha poi sancito, in tema di riduzione quantitativa dei compiti e delle responsabilità del lavoratore, che "il potere del datore di lavoro di ridurre quantitativamente le mansioni del lavoratore…trova limite nell'esigenza delle potenzialità professionali acquisite o nel divieto di occasionare una sottoutilizzazione del patrimonio professionale del lavoratore, avuto riguardo non solo alla natura intrinseca delle attività esercitate ma anche al grado di autonomia e discrezionalità nel loro esercizio nonché alla posizione del dipendente in azienda, sicché deve ritenersi vietata una modifica delle mansioni assegnate al dipendente che, pur se di carattere quantitativo, si traduca in un sostanziale declassamento del dipendente stesso" (6).

Particolarmente negli ultimi tempi la giurisprudenza di merito non si è limitata ad individuare il danno alla professionalità nel solo "degrado o impoverimento" delle conoscenze e delle attitudini professionali ovvero gestionali (di direzione, supervisione, addestramento e formazione di collaboratori o  sottordinati), ma ha sezionato il danno nelle sue componenti,  tra cui  - come evidenziavamo in precedenza  - si collocano le lesioni ai valori (o beni) della dignità umana, della reputazione e dell'immagine professionale.

Focalizza l'attenzione – oltreché "sull'impoverimento del patrimonio professionale, quale insieme di specifiche conoscenze e capacità" -  sulla lesione "all'immagine professionale ed alle sue proiezioni in tema di opportunità di lavoro sul mercato, non potendo il demansionato spendere, quanto meno come attuale, la titolarità di un incarico contraddistinto da ampie responsabilità…",  Pret. Milano del 9 aprile 1998 (7), affermando che "l'assegnazione a mansioni che impoveriscano il patrimonio professionale del lavoratore …e che causino un danno alla sua immagine professionale, compromettendo le opportunità di lavoro, configura un'ipotesi di dequalificazione e comporta il risarcimento del danno alla professionalità così cagionato; per la determinazione in  in via equitativa di tale danno si deve tener conto della retribuzione mensile (o di una sua  quota percentuale, solitamente il 50 o il 30%) e del protrarsi nel tempo della dequalificazione, poiché il danno cresce secondo una linea di sviluppo progressiva, correlata  sostanzialmente al decorso del tempo, ma con le eventuali correzioni e attenuazioni legate alle diverse caratteristiche di ogni distinta fattispecie"(nel caso individuata nel  20% della media delle retribuzioni mensili nette percepite nel biennio di demansionamento). La dequalificazione è vista come arrecante "danno alla dignità e personalità" del lavoratore anche  da Pret. Milano 9 dicembre 1997(8) secondo il quale:"l'assegnazione di nuove mansioni che riducano le attribuzioni del lavoratore e ne svuotino qualitativamente la posizione professionale complessiva, comporta un danno alla dignità e personalità del dipendente, che sono beni protetti a livello costituzionale, e un danno da perdita di chances nel mercato del lavoro, in conseguenza del diminuito livello professionale. Per la determinazione di tali danni da dequalificazione, da compiersi in via equitativa, può farsi riferimento a una quota della retribuzione mensile, crescente con il perdurare nel tempo della lesione della professionalità, fino a raggiungere il 100% della retribuzione stessa"(nel caso di specie il risarcimento è stato commisurato per  i primi 4 mesi ad ¼ della retribuzione mensile, per i secondi 5 mesi a 1/3, per i successivi 6 mesi alla metà, per i successivi 3 mesi a 2/3 ed infine al 100% dell'intera retribuzione dalla data della decisione alla reintegra nelle mansioni sottratte).

Sulla stessa lunghezza d'onda Pret. Milano 11 marzo 1996 (9) secondo cui "la completa inattività forzata del dipendente produce danni alla personalità, concernenti la vita di relazione e la dignità del lavoratore, nonché alla professionalità, intesa come sviluppo di carriera o possibilità di ulteriori ricollocazioni".

Imputano alla dequalificazione effetti pregiudizievoli della "reputazione professionale" Trib. Milano 16.12.1995 (10) e alla "vita di relazione, alla professionalità acquisita ed alla dignità" Pret. Nocera Inferiore 5 dicembre 1996 (11), mentre è considerata  causa (anche) di danno biologico e di perdita di chances, ovvero di capacità di concorrenza sul mercato del lavoro e "comunque (e, nella minore delle ipotesi, soltanto) lesiva della personalità, anche morale, del lavoratore" da parte di Pret. Bologna 8 aprile 1997 (12), la quale esprime l'avviso che, mentre le prime due componenti – afferenti al danno alla salute e alla perdita di chances – debbono essere assoggettate ad un rigido onere probatorio gravante sul lavoratore, la terza componente – quella del c.d. "danno alla personalità morale" – non necessita di prova alcuna, poiché è in "re ipsa",  "consistendo nell'ipotetico valore che il lavoratore, ove non vigesse il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 2103 c.c., avrebbe potuto lucrare sul mercato del lavoro in termini di maggiore retribuzione, accettando una previsione contrattuale di incondizionato ius variandi da parte datoriale".

Come desumibile da quanto in precedenza accennato, si è posto, in giurisprudenza ed in dottrina (13) il problema se il danno alla professionalità sia immanente alla riscontrata pratica della dequalificazione (o della forzata inattività), ovvero debba essere rigidamente provato dal dipendente, ad esempio dimostrando che il trattamento emarginante riservatogli lo ha privato di "chances" (14) cioè di probabilità di progressione in carriera nell'ambito aziendale (ove sono progrediti colleghi di pari anzianità e qualifica, in quanto non colpiti dalla dannosa pratica del demansionamento) ovvero di occasioni di proficuo lavoro all'esterno, implicanti una professionalità ed una preparazione che il trattamento emarginante ha, nel breve/medio periodo, deteriorato e/o fatto scomparire.

Per l'immanenza del danno alla professionalità – nelle sue componenti di pregiudizio alla capacità professionale, alla dignità, reputazione ed immagine professionale all'interno ed all'esterno dell'azienda - in conseguenza di un'accertata pratica dequalificatoria o di forzata inattività, si è espressa una sufficientemente consistente giurisprudenza di merito, la quale ha condivisibilmente osservato che: "l'impossibilità di svolgere il lavoro per il quale si è idonei, comporta un decremento o, quanto meno, un mancato incremento della professionalità, intesa come l'insieme delle conoscenze teoriche e delle capacità pratiche che si acquisiscono da parte del lavoratore con il concreto esercizio della sua attività lavorativa. La tesi (della convenuta società, n.d.r.) circa l'inesistenza di un danno, nel caso specifico, poiché il ricorrente avrebbe potuto aggiornarsi nelle materie legali anche in mancanza di attività lavorativa, leggendo e studiando le pubblicazioni del settore...non può essere condivisa. E infatti la professionalità di un lavoratore intellettuale dipende ed è costituita non solo  dalle nozioni teoriche ma dalle capacità applicative delle stesse nella prassi lavorativa; essa si forma nel rapporto con le esigenze tecniche poste dalla pratica quotidiana e non certo ipotizzabili in termini astratti e teorici e viene stimolata ed incrementata dall'attività di soluzione delle evenienze che di volta in volta si pongono. Consegue a ciò che l'assenza del lavoro priva il lavoratore della possibilità di utilizzare e valorizzare la sua professionalità, determinandone l'impoverimento; ed, al tempo stesso, ne impedisce la crescita. In tale prospettazione è evidente che la forzata inattività dal lavoro determina per il lavoratore un pregiudizio al suo bagaglio professionale, che si traduce in un danno patrimonialmente valutabile" (15). Alla giurisprudenza di merito  si affianca recentissimamente la Cassazione nella decisione n. 11727 del 18 ottobre 1999 (Pres. Lanni, est. Mazzarella, in Lav. Prev.Oggi, 2000, 2342, con nota di Meucci, Il carattere immanente del danno da dequalificazione) la quale ha stabilito che la dequalificazione costituisce un danno di per se (rigettando la tesi aziendale che pretendeva che il lavoratore, per ottenere il risarcimento, provasse di essere stato pregiudicato nella vita di relazione e/o nelle aspettative di carriera, ecc.) che il giudice, al  riscontro della dequalificazione, deve  comunque liquidare, eventualmente anche in via equitativa. A sostegno della propria tesi la S. corte – per il caso di un operaio di montatore esterno adibito a mansioni inferiori di pulizia dei macchinari -  ha condiviso e richiamato il seguente passo della precedente decisione n. 13299 del 16 dicembre del 1992, concernente la fattispecie di un demansionamento inferto ad un giornalista ove la Cassazione aveva asserito: “Per quanto concerne la fattispecie attuale è da aggiungere che  fra tali modi di essere – specialmente in riferimento anche ai valori democratici e lavoristici proclamati dall’art. 1 Cost. – assume prioritario rilievo l’esigenza che sia risarcito il pregiudizio subito dal lavoratore in conseguenza di una dequalificazione che oltre ad essere in violazione del diritto alla qualifica di cui all’art. 2103 c.c., sia anche il risultato di un fatto, per altro verso, già di per se ingiusto e lesivo di un diritto fondamentale dello steso lavoratore, in quanto cittadino. Ne consegue che un fatto come quello in esame, che si incentra (in sostanza) prima ancora che sulla qualifica, sul ‘vulnus’ alla personalità ed alla libertà del lavoratore-giornalista, contiene necessariamente, oltrechè la potenzialità del danno, una inseparabile carica di effettività (senza che ciò significhi ricorso a presunzioni) per la diminuzione del patrimonio professionale, anche ai fini dell’ulteriore sviluppo di carriera, del lavoratore ingiustamente rimosso dalle mansioni corrispondenti alla sua qualifica. Quindi il danno va risarcito: questo è l’essenziale, che, cioè, un risarcimento (la cui misura va fissata dal giudice del rinvio, che, ove ne concorrano le condizioni, potrà procedere anche con il ricorso al criterio di cui all’art. 1226 c.c.) vi deve essere, perché resti tutelata l’esigenza del libero svolgimento dell’attività lavorativa e della salvaguardia della personalità e libertà del lavoratore”.

A questa tesi che considera il danno da dequalificazione " in re ipsa", si contrappone un orientamento giurisprudenziale opposto che richiede al lavoratore un onere probatorio specifico sul punto, sostenuto dalla stessa Cassazione, sia pure in poche pronunce (ed eminentemente in relazione al "danno biologico", piuttosto che nei confronti delle componenti del danno alla professionalità, a quanto consta). Quest'ultima ha così statuito: "la norma dell'art. 2103 c.c., concernente il diritto del lavoratore ad essere adibito a mansioni corrispondenti alla propria qualifica, è applicabile anche ai dirigenti ed è violata non solo quando il dipendente sia assegnato a mansioni inferiori ma anche quando il medesimo (ancorché senza conseguenze sulla retribuzione) sia lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del soggetto.

La potenziale dannosità della condotta del datore di lavoro che, in violazione dell'art. 2103 c.c., abbia lasciato un proprio dirigente inattivo, impedendogli l'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, non esime il lavoratore, che pretenda il risarcimento del danno, dall'onere di provare l'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale, anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico, tale sussistenza (non ricavabile da presunzioni semplici) costituendo il presupposto indispensabile anche per una liquidazione equitativa" (16).

Conclusivamente in tema di onere probatorio per la liquidazione del danno alla professionalità, esprimiamo l'avviso che l'onere probatorio non debba ricorrere – in quanto "in re ipsa" -  per quelle componenti del danno alla professionalità che si sostanziano nelle lesioni, di per se immanenti alla dequalificazione, inferte alla dignità, personalità, reputazione ed  immagine professionale del demansionato nonché per il degrado alle cognizioni, perizia ed attitudini gestionali correlate inscindibilmente ad una dequalificazione di congrua durata temporale che, secondo il senso comune  e l'esperienza del magistrato, ne determina l'affievolimento o l'azzeramento con connessa perdita di chances di carriera all'interno dell'azienda e di nuova occupazione nel mercato del lavoro all'esterno. Al limite il demansionato ricorrente in giudizio potrebbe rafforzare il  (facile e scontato) convincimento del magistrato tramite l'evidenziazione  e la dimostrazione dell'eventuale progressione di carriera di cui hanno beneficiato, a differenza di lui, i colleghi non perseguitati di pari anzianità, qualifica o grado al momento dello spiegamento del trattamento emarginante e vessatorio sub specie di demansionamento o forzata inattività, mentre il nocumento dal lato delle minori (o nulle) opportunità di ricollocazione all'esterno può essere desunto dal giudice, oltrechè dalla obsolescenza  cui è soggetta una certa professionalità  o responsabilità non esercitata nel tempo, dal fatto dell'essere il lavoratore rimasto alle dipendenze della stessa azienda, nonostante la sofferenza e l'umiliazione che alla permanenza si accompagna (indice indiscutibilmente presuntivo della difficoltà/impossibilità di sottrarsi con un nuovo lavoro esterno al disagio e al degrado professionale,  al quale nessuno desidera soggiacere e nel quale nessuno desidera cullarsi).

Ad onere probatorio a carico del lavoratore va, invece, soggetto l'asserito danno biologico (eventualmente conseguente alla dequalificazione), onere implicante la dimostrazione (di norma medico/peritale preventiva o tramite C.T.U, nel corso del giudizio) del nesso di causalità tra  le lesioni all'integrità psico-fisica e gli illegittimi trattamenti dequalificanti del datore di lavoro, ed esteso alla evidenziazione ed al riscontro della eventuale percentuale di invalidità contratta di conseguenza.

 

3.         Tecniche e misure di quantificazione, su base equitativa, del danno alla professionalità.

La fluidità della materia, ancora in via di assestamento, si riflette - in forma di incertezze - anche sulle tecniche di liquidazione (o quantificazione) del danno alla professionalità per dequalificazione o forzata inattività, atteso che, mentre è consolidata la legittimazione al ricorso, da parte del giudice, alla valutazione equitativa (ex art. 1226 e 2056 c.c. e 113 e 432 c.p.c.), il parametro di base  utilizzato oscilla da una mensilità della retribuzione del ricorrente per ogni mese per il quale si è protratta la dequalificazione, fino ad una quota percentuale compresa tra il  70%  ed il 20% di una mensilità o ad una somma forfettaria una tantum, parametrata solo alla lontana alla mensilità di retribuzione ordinaria del dipendente vessato.

Si è espressa per la prima soluzione una congrua (quanto iniziale) giurisprudenza di merito che ha così statuito: "Costituisce dequalificazione l'affidamento  ad un dirigente di mansioni inadeguate alla qualifica ed oggettivamente riduttive rispetto a quelle in precedenza svolte, con conseguente diritto del dirigente al risarcimento del danno da dequalificazione professionale, liquidabile in via equitativa in una mensilità di retribuzione per ogni mese in cui sono state svolte le mansioni non equivalenti"(17).

La Pretura di Roma ha anche fornito una sintetica motivazione della scelta equitativa del parametro della "mensilità" ordinaria di retribuzione - in congiunzione con la percezione dello stipendio corrente - asserendo che " sussiste il diritto al risarcimento del danno che è liquidabile in misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni mese di assegnazione alle nuove funzioni, dovendosi ritenere che la retribuzione percepita dal lavoratore compensi la prestazione delle mansioni inferiori ma non la sottrazione delle mansioni originarie" (18).

Altra giurisprudenza (19)si è orientata per una quantificazione, in via equitativa, sulla base di criteri non corrispondenti all'integrale  mensilità ordinaria ma ad una quota percentuale della stessa, graduata a scalare dal  70% al 20% in relazione diretta alla maggiore o minore protrazione temporale della dequalificazione (atteso che tanto maggiore è il nocumento quanto più prolungato è il demansionamento), giungendo anche - sulla base del periodo di dequalificazione o forzata inattività, dell'entità della dequalificazione e della retribuzione percepita - a liquidare una somma forfettaria di diversa consistenza e giustificando il mancato ricorso al precitato parametro di base della mensilità ordinaria, con le seguenti argomentazioni: " Il danno alla professionalità, in sede di quantificazione equitativa, non può essere meccanicamente equiparato alla retribuzione del lavoratore danneggiato, che remunera oltre alla professionalità elementi diversi quali il tempo di lavoro, la penosità fisica di esso, lo sforzo intellettuale, cioè a dire non solo la "qualità" ma anche la "quantità" del lavoro e dunque serve solo come parametro di riferimento. E' evidente, infatti, che nel caso di forzata inattività  non sono implicati gli aspetti inerenti la "quantità" o, per meglio dire, la parte fisica e materiale della prestazione, con innegabile vantaggio per il lavoratore..." (20).

A giustificazione di una delimitazione "riduttiva" della misura del danno - per effetto anche dell'applicazione dei principi di cui all'art. 1227 c.c.- una decisione della Pretura di Roma  (21) adduce l'eccessivo "lasso di tempo" intercorso tra  la vessazione aziendale e la reazione giudiziale del danneggiato. Essa delinea un "concorso di responsabilità" del danneggiato " per non essersi attivato per ottenere dal datore di lavoro l'assegnazione di altre mansioni e per non aver partecipato a corsi di aggiornamento professionale ed aver invocato solo a distanza di diversi anni la tutela patrimoniale del proprio diritto" (22). Va detto al riguardo, con tutta chiarezza, che, al lavoratore spostato a mansioni non equivalenti e pregiudizievoli del pregresso bagaglio di professionalità (ovvero lasciato in stato di inoperosita), oltre all'obbligo di far rilevare all'azienda inadempiente l'illegittimità del proprio ostinato comportamento, non si può far carico l'inerzia (23) ravvisata nella mancanza di suggerimenti per soluzioni alternative ovvero il fatto di non essersi dato da fare (gli compete, invero, addirittura il diritto, ex art. 1460 c.c., di rifiutare di adempiere alle prescrizioni dequalificanti e di rimanere inattivo, con le proprie energie a disposizione fino ad adempimento aziendale tramite conferimento di mansioni professionalmente equivalenti!) per richiedere corsi di riconversione e riqualificazione onde rendere legittima la richiesta aziendale di disimpegno di una mansione implicante una professionalità eterogenea, stravolgente e non gradita. Neppure gli si può addebitare una presunta intempestività del ricorso giudiziale, considerato - per chi ha dimestichezza della vita aziendale - che la scelta di convenire in giudizio il proprio datore di lavoro è soluzione irreversibilmente traumatica e massimamente sofferta e necessita di un'adeguata meditazione talché si attualizza, di solito, nel momento in cui sono individualmente superate pesanti condizioni psicologiche o nel momento in cui si è usciti da situazioni di depressione e si intravedono segnali di recupero dello stato di salute psico-fisica.

C'è poi da non dimenticare il fatto che il datore di lavoro, nel rapporto di lavoro  subordinato, detiene ex artt. 2094 e 2104 c.c., il potere direttivo ed organizzativo con tutta pienezza e del suo cattivo uso deve essere chiamato a rispondere con altrettanta pienezza, senza attenuanti (a danno del lavoratore) e senza che si debba pretendere che il lavoratore si trasformi in un "ausiliario" dell'imprenditore per l'assunzione delle decisioni più corrette, tantomeno quando l'imprenditore dimostra concludentemente (per trascuratezza delle lagnanze e delle richieste riparatorie) di non voler prestare ascolto a chicchesia.

 

4.         L'insorgenza ed il risarcimento del danno biologico

Spesso dal demansionamento o dalla forzata inattività - non dissimilmente che dalla condizione di cassintegrato - conseguono causalmente pregiudizi allo stato di salute, sotto forma affezioni ulcerose allo stomaco ed intestino, attacchi d'infarto, sindromi psiconevrotiche, esaurimenti nervosi, depressioni, somatizzazioni d'ansia e d'angoscia da destrutturazione della personalità e da senso di inutilità sociale. Questi pregiudizi concretizzano il c.d. "danno biologico", cioè a dire una nozione di danno extrapatrimoniale elaborata nei primi anni '80 (ed oramai codificata in dottrina ed in giurisprudenza), che consiste nella " menomazione dell'integrità psico/fisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore-uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica, ed avente rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica" (24). Così definito, risulta evidente che tale danno rappresenta la compromissione dell'efficienza somatopsichica dell'individuo, utilizzabile per le esigenze della vita vegetativa e di relazione; vita di relazione nella quale confluiscono le possibilità di estrinsecazione della personalità individuale in ogni attività extralavorativa, l'aspetto estetico e l'efficienza sessuale.

Da non confondere con il "danno biologico" è il c.d. "danno morale" - costituito dalla sommatoria delle sofferenze psichiche e morali (o patemi d'animo) - che, invece, viene risarcito solo nell'ipotesi in cui l'evento che lo ha causato non si limiti ad essere un inadempimento od un illecito datoriale ( ex art. 2043 c.c.) ma un vero e proprio reato ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. (25)

 

5.         Nesso di causalità e quantificazione del danno biologico

Per la liquidazione del danno biologico - addizionale a quello per lesione della professionalità - è pressoché concorde opinione giurisprudenziale e dottrinaria che debba essere  assolto (dal lavoratore ricorrente) un rigido onere probatorio circa la sussistenza di un nesso di causalità (ovvero di concorrenza o concausa) dell'inadempimento o dell'illecito datoriale (dequalificazione, forzata inattività, disconoscimento di diritti legali e/o contrattuali, licenziamento ingiustificato, molestie sessuali ecc.) ai fini della compromissione dello stato di salute o della serenità psico/fisica. Una sentenza della Cassazione, già in precedenza citata, ha stabilito che: "La potenziale dannosità della condotta del datore di lavoro... non esime il lavoratore che pretenda il risarcimento del danno dall'onere di provare l'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale, anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico, tale sussistenza ( non ricavabile da presunzioni semplici) costituendo il presupposto indispensabile anche per una liquidazione equitativa"(26).

Non è mancato, nella giurisprudenza di merito, chi ha sostenuto, peraltro, che " circa il nesso causale tra l'evento 'licenziamento-destituzione' e la lesione del diritto alla salute, appare adeguato ad un criterio di normalità sociale che l'esaurimento nervoso e lo stress indicato siano riconducibili alla causa-licenziamento"(27), senza pretendere una puntuale dimostrazione, dal lato medico, del nesso di causalità del licenziamento ai fini dell'insorgenza e della determinazione dell'esaurimento nervoso.

Nella pratica giudiziaria si registrano, al momento, almeno 4 episodi di comprovata afflizione del sistema nervoso, conseguenti a pratiche dequalificatorie, che hanno occasionato una liquidazione del danno biologico - sempre su base equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. e 113 e 432 c.p.c. - in misura direttamente proporzionale alla durata della sindrome psiconevrotica, all'età o anzianità di servizio del danneggiato ed alla sua retribuzione. Tra i casi più recenti si ricorda quello della rimozione di un alto dirigente della Banca Nazionale del Lavoro dalla responsabilità dell'area commerciale con conseguente messa a disposizione della Direzione generale, quale "assistente" con incarichi di assoluta inconsistenza contenutistica e qualitativa, caduto consequenzialmente in depressione - con causalità comprovata da certificazione specialistica - al quale il magistrato romano ha liquidato cumulativamente per il danno alla professionalità e biologico, la somma di 500 milioni (28).

Ancora si registra il caso di un dipendente della Compagnia Italiana Turismo, confinato per ben 11 anni nell'inattività - riconosciuta dal Consulente tecnico d'ufficio quale concausa preponderante della "angoscia destrutturante e della psicosi ossessiva" che lo aveva colpito - a favore del quale il magistrato ha liquidato, quale risarcimento del danno biologico, la somma di 200 milioni, tenuto conto che l'infermità in questione comportava una riduzione della capacità lavorativa specifica del ricorrente in misura del 70%, considerate l'età ed il reddito all'epoca del verificarsi del danno, avuto riguardo, sia pure a titolo di riferimento, alle tabelle di capitalizzazione elaborate dalla dottrina in materia  antinfortunistica ed approvate con R.D. 9/10/1922 n. 1043, nonché ad una percentuale del 20% per lo scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa (29). Più remota, e non condivisibile, una (negativa) sentenza della Cassazione (30) che ha, invece, disconosciuto il risarcimento del danno biologico per "sindrome psiconevrotica a sfondo irreversibilmente ipocondriaco" -  acclarata perizialmente come  indotta da un  sistematico disconoscimento datoriale del diritto ad inquadramenti contrattuali superiori che aveva comportato un lungo periodo di amarezze, delusioni e frustrazione - in quanto, a detta dell'estensore della decisione, il manifestarsi del disturbo doveva essere considerato "eccezionale" ed " assolutamente imprevedibile".

 

6.         Il danno biologico ed il danno morale da "molestie sessuali"

In tema di risarcimento del danno biologico (per shock e turbamento della sfera emotiva) a seguito di molestie sessuali sul posto di lavoro, induttive di dimissioni per giusta causa della lavoratrice, si registra il caso di una lavoratrice dimessasi ex art. 2119 c.c. per indesiderato corteggiamento del proprio datore di lavoro, cui sono stati liquidati 10 milioni per danno morale (strutturando il comportamento datoriale il reato ex art. 610 c.p. o quello ex art. 56 e 521 c.p.), ed altri 10 milioni per danno biologico, consistente nella lesione – confliggente con l'art. 2087 c.c. -  della personalità morale e della dignità della lavoratrice (31), nonché il caso di un'altra lavoratrice, anch'essa dimessasi per giusta causa a seguito di molestie sessuali del rappresentante legale della società (consistite in tentata violenza carnale), alla quale il magistrato (32) ha riconosciuto, per risarcimento del danno morale  (riconducibile al turbamento psicologico indotto dalla condotta delittuosa),  la somma di 30 milioni ed altri 10 milioni, per il ristoro  del danno biologico (concretantesi nell'alterazione dell'integrità psico-fisica). Tale decisione è stata confermata dal Tribunale di Milano (33)che ha condiviso in punto di diritto la sentenza di primo grado asserendo che: "alla lavoratrice che, in occasione di lavoro, abbia subito un'aggressione sessuale in azienda da parte del preposto alla stessa, compete il risarcimento del relativo danno biologico  a carico dell'autore e dell'azienda medesima – in via solidale ex art. 2087 c.c. – nonché del danno morale, anche se la molestia ha agito nella determinazione del danno con ruolo di concausa in ragione della particolare fragilità della personalità dell'interessata che l'ha portata a risentire della violenza patita con una sofferenza psichica ben maggiore di quanto accada ad altre persone, atteso che la condotta – come insegna Cass. 20.12.1986 n. 7801 – è causa in senso giuridico di un determinato effetto dannoso quando, sulla base di un giudizio di probabilità ex ante, è ragionevolmente idonea a provocare le conseguenze in realtà verificatesi" .In ordine alla misura del risarcimento, tuttavia, il Collegio è giunto – in via equitativa – a disporre una riduzione (di oltre il 50%) degli indennizzi definiti, sia per danno biologico che per danno morale, dal primo giudice.

La Cassazione  - occupandosi della competenza giurisdizionale per il risarcimento del danno da "molestie sessuali" – ha avuto occasione di puntualizzare  come la responsabilità del datore di lavoro rivesta natura contrattuale, atteso che si fonda sulla violazione dei doveri su di esso gravanti ex art. 2087 c.c., a tal fine affermando che: "l'obbligo previsto dall'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, determina, in caso di violazione di esso, una responsabilità contrattuale – rientrante nelle competenze del giudice del lavoro – che concorre con quella extra contrattuale originata dalla violazione di diritti soggettivi primari; tale obbligo non è limitato al rispetto della legislazione tipica della prevenzione, ma (come si evince da una interpretazione della norma in aderenza ai principi costituzionali e comunitari) implica anche il divieto di comportamenti commissivi lesivi dell'integrità psico-fisica del lavoratore, che in quanto caratterizzati da colpa o da dolo (come le molestie sessuali o veri e propri atti di libidine violenti) ed attuati durante l'orario dell'attività lavorativa, sono perciò fonte di responsabilità contrattuale per inosservanza della norma anzidetta, oltre ad integrare violazione dei doveri di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c." (34). La natura contrattuale della responsabilità datoriale e dell'azione risarcitoria del vessato ha indubbie conseguenze sul piano dell'azione rivendicativa, considerato che l'azione per il risarcimento di danno contrattuale si prescrive in 10 anni, mentre si prescrive in 5 anni quella per il risarcimento del danno extracontrattuale fondato sull'art. 2043 c.c. (afferente al risarcimento del danno ingiusto da fatto illecito).

Tornando alla casistica giudiziaria va segnalato come, più di recente, sia  approdato a livello giudiziario il caso di una lavoratrice di una boutique "molestata" per circa un biennio dal proprio superiore gerarchico (sia per telefono sia con tentativi di palpeggiamenti a sfondo sessuale sul posto di lavoro), cui il Tribunale di Milano (35) ha riconosciuto congruo (anzi, forse peccante per difetto) il risarcimento, in ragione di 30 milioni c.a., liquidatole dal primo giudice per danno biologico e in ragione di 20 milioni per danno morale, in presenza del  reato di "molestie…alla persona" ex art. 660 c.p. Da segnalare il fatto che il Collegio ha ritenuto irrilevante – ai fini dell'esclusione, richiesta dal convenuto, del nesso di causalità tra la condotta molesta ed il danno biologico indotto alla ricorrente -  la circostanza pacifica, riscontrata dal CTU, dell'aver tale condotta insistito su "una preesistente struttura di personalità della ricorrente, incapace di elaborare esperienze stressanti". Nel merito e con specifico riguardo a tale circostanza,  il Collegio ha asserito che "è proprio su soggetti psicologicamente meno attrezzati e più fragili che possono prodursi gli effetti deleteri di comportamenti illeciti, gli altri riuscendo a reagire non solo facendo scivolare sulla loro pelle gli effetti della condotta, ma ancor prima, magari anche in forza di un'esperienza di vita maggiore specie nel confronto con il 'potere' – si ripete che il convenuto era il responsabile della boutique ed un componente del Consiglio di amministrazione della società – e l'altro sesso, ponendo il molestante nella condizione di lasciar perdere subito, ovvero denunciandolo prontamente a chi di dovere. La preesistente struttura della personalità, allora, non esclude affatto il nesso causale tra disturbo e molestie…", soggiungendo poi  che "rientra nei limiti della prevedibilità – ex art. 1225 – il fatto che dall'omesso intervento societario a tutela della persona della ricorrente le potesse derivare un danno alla salute cui consegue, pertanto, una correlativa responsabilità contrattuale aziendale".

Traendo le conclusioni in tema di responsabilità, va detto che la giurisprudenza di merito – in tema di "molestie sessuali" – distingue quelle riconducibili al "danno biologico" da quelle riconducibili al "danno morale", ricorrente in presenza di fattispecie delittuosa, rilevante penalmente. Con la conseguenza che per il ristoro del "danno biologico" derivante da "molestie sessuali" arrecate alla lavoratrice, rispondono solidalmente (36) l'autore delle molestie ed il datore di lavoro – quest'ultimo ex art. 2087 c.c., per non aver tutelato l'integrità psico-fisica e la personalità morale della dipendente - , mentre per il risarcimento del "danno morale" alla lavoratrice risponde il solo autore dell'aggressione, con esonero di responsabilità dell'azienda al riguardo.

 

7.                  Conclusioni

Quello che sorprende dallo spoglio ed esame delle fattispecie giudiziarie concernenti la lesione dei diritti della personalità, oggetto di risarcimento – sia che essi attengano alle offese alla dignità, immagine, reputazione professionale sia che afferiscano alla lesione dell'integrità psico/fisica ed al ristoro del danno morale – è l'esiguità dell'indennizzo, in senso assoluto, e massimamente in senso comparativo, se come termini di raffronto si prendono similari fattispecie verificatesi nel contesto anglosassone o americano (al cui cospetto i nostri indennizzi si rivelano irrisori) ove più elevata  è la cultura del rispetto dei diritti della personalità e dell'integrità psico-fisica degli individui.

Chiaramente indennizzi inconsistenti od esigui sono privi di forza "deterrente" e non rispondono a quell'appello che si è letto in una sentenza della Cassazione (37) che – giudicando una fattispecie di dequalificazione attuata con tecnica di emarginazione per fini di lottizzazione politica (praticata eminentemente in aziende del settore pubblico allargato, ivi incluse quelle oggetto di privatizzazione) -  ha asserito: "…un risarcimento vi deve essere, perché resti tutelata l'esigenza dello svolgimento dell'attività lavorativa e della salvaguardia della personalità e libertà del lavoratore".

Se, peraltro, insistiamo per una maggiore incisività dell'indennizzo risarcitorio degli effetti e sanzionatorio della condotta lesiva, nell'ottica di sollecitarne lo scoraggiamento della reiterazione – in luogo della sostanziale indifferenza - , al sollecito si coniuga l'amara constatazione per cui la "patrimonializzazione" dei diritti della personalità costituisce la chiara spia dell'insufficienza del nostro ordinamento a garantire l'effettività dei diritti medesimi, taluni dei quali – in quanto costituzionalmente garantiti – non meritano un destino di mercificazione.

In questa amara constatazione siamo stati preceduti da un autore (38) che ha giustamente e condivisibilmente notato come "il diritto alla salute e, più in generale, i diritti della persona reclamano una protezione 'forte', proprio perché la natura 'personale' della prestazione non può tollerare atti di disposizione, anche indiretta, delle prerogative più gelose, massime se garantite dalla Costituzione". "Tanto più estesa è l'effettività assicurata a tali diritti e l'efficienza delle tecniche ripristinatorie, tanto minore è lo spazio, al limite residuale, che dovrebbe riconoscersi alla risarcibilità sia del danno biologico sia dei danni collegati alle lesioni inferte alle persone". Cosicché "l'estensione  dell'area dei danni risarcibili – con una chiara propensione per una lettura in chiave sanzionatoria, a guisa, cioè, di pena privata per una tutela richiesta ma sostanzialmente negata – è il segno non tanto del diffondersi di principi di civiltà giuridica, quanto della sostanziale incapacità di rendere effettivi e coercibili diritti o pretese toccati dall'esecuzione del contratto di lavoro…", "corrispondendo il tutto alla logica per cui se una persona non può essere protetta, si paghi almeno un prezzo…, che è poi la logica strisciante che tende a sostituire all'effettività dei diritti della persona nell'ambito contrattuale prospettive risarcitorie che condizionano ed orientano in concreto la stessa amministrazione del rapporto di lavoro".

 

Mario Meucci

Roma dicembre 1999

 

(pubblicato in Lav e prev. Oggi 1999, n. 10, 1742 e ibidem 1999, n.12, 2347 ove trovasi successiva integrazione – inclusa nel presente testo - dal titolo “Il carattere immanente del danno da dequalificazione”- nota a Cass. n. 11127 del 18 ottobre 1999)

 

NOTE

(1) Cfr. al riguardo Pret. Milano 28.3.1997, in Riv. crit. dir. lav. 1997, 791, secondo cui:"il danno alla professionalità è distinto dall'eventuale danno patrimoniale, biologico o morale che il fatto lesivo della dequalificazione può produrre, essendo il bene della professionalità una componente dell'identità professionale di ogni soggetto, protetto dall'art. 2 Cost. anche attraverso l'attribuzione di veri e propri diritti soggettivi, ed è pertanto risarcibile di per sé, indipendentemente dalla risarcibilità degli ulteriori effetti lesivi  che l'inadempimento può provocare sul piano patrimoniale (perdita di chanches sul mercato del lavoro), biologico (danni all'integrità psico-fisica) o morale (dolore, umiliazione)".

(2) Così , nella giurisprudenza di merito, lo definisce anche Pret. Monza 14.11.1994, in Riv. crit. dir. lav. 1995, 375.

(3) Su questi aspetti o componenti del danno si intrattiene Pret. Nocera Inferiore 20.1.1998, in Riv. crit. dir. lav. 1998, 718 che qualifica come  "reiterato comportamento illegittimo che ha assunto, di per sé, notevole rilevo nella sfera personale e professionale del ricorrente, con conseguenti ripercussioni negative sulla persona nei suoi vari aspetti: la dignità umana, la personalità e la salute", il trasferimento accompagnato da demansionamento di un dipendente della Telecom "che in precedenza godeva  di una posizione di superiore gerarchico con conseguente direzione di personale a lui direttamente sottordinato, ridotto, con le nuove mansioni, non solo un sottordinato ma un sottordinato privo, a sua volta, di personale da dirigere". Conf. nel  porre l'attenzione sul "danno all'immagine e reputazione professionale", Trib. Milano 16.12.1995, ibidem 1996, 458.

(4) Così Cass. , sez. lav., 28.3.1995, n. 3623; Cass., sez. lav., 11.1.1995, n. 276; Cass., sez. lav.,  22.4.1995, n. 4561; Cass. 13.11.1991, n. 12088; Cass. 10.2.1988, n. 1437; Cass. 6.6.1985, n. 3372, in Foro it. 1986, I, 142; Cass. 15.6.1985, n. 4106, in Giust. civ. 1984, I, 233, con nota di Ghinoy, Sulla equivalenza delle mansioni del lavoratore.

(5) Così Cass., sez. lav., 4.10.1995, n. 10405, in Riv. it. dir. lav. 1996; II, 578, con nota di Bano, Su mansioni e diritto a lavorare; in Foro it. 1995, I, 3133. Conf.: Trib. Milano 30.5.1997, cit.;  Cass. 15.7.1995, n. 7708, in Riv. it. dir. lav. 1996,II,424, con nota (dissenziente) di Vallebona; Trib. Ferrara 1.6.1993, in Lav. prev. oggi 1993, 2053 con nota di Meucci, Ius variandi e ordine giudiziale di consentire al lavoratore di lavorare; Cass 13.11. 1991 n. 12088, in Dir e giur. 1992, 587; Cass. 13.7.1991, n. 8835, in Riv. it. dir. lav. 1992, II, 954, con nota di Focareta (critica in ordine all'onere probatorio addossato al lavoratore), Sottrazione di mansioni e risarcimento del danno; Cass. 16.3.1992, n. 3213, in Dir. prat. lav. 1992, 1455; Cass. 17 .1.1987, n. 392, in Giust. civ. 1988, 2368, con nota di Massart, Mutamento (e riduzione) di mansioni; Trib. Roma 28.2.1990, in Lav. 80, 1990, 659 con nota di Muggia, Condotte datoriali illegittime e danni risarcibili; Pret. Milano 27.11.1989, in Lav. 80, 1990, 100, con nota di Tagliagambe, Riflessioni in tema di condanna in forma specifica e risarcimento del danno, in ipotesi di violazione dell'art. 13 S.L.

(6) Così Cass. n. 10405/1995, cit; Conf. Cass. 14.7.1993, n. 7789.

 (7) In Riv. crit. dir. lav. 1998, 704. Conf. nel sottolineare il "danno all'immagine e reputazione professionale", Trib. Milano 16.12.1995, cit.; Pret. Milano 28.10.1994, ibidem 1995, 374. Conf. nel richiamo al "danno alla personalità del lavoratore" Cass. 16.12.1992, n. 13299, in Foro it. 1993, I, 2883 nonchè in Riv. crit. dir. lav. 1993, 315, cion nota di Muggia, Lottizzazione, diritti della persona e danni risarcibili;  Pret. Roma 3.10.1991, ibidem 1992, 390, anch'essa con nota di Muggia.

(8) In Riv. crit. dir. lav. 1998, 421.

(9) In Riv. crit. dir. lav. 1996, 677.

(10) In Riv. crit. dir. lav. 1996,458.

(11) In Riv. crit. dir. lav. 1997, 348.

(12) In Lav. giur. 19998, 140 con ampio commento di Boscati.

(13) Per la quale vedi, da ultimo, Montuschi, Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro, in Riv.it.dir.lav. 1994,I,317.

(14) Sul danno da perdita di "chances", si rinvia, tra i molti autori, a Raffi, Danni alla professionalità e da perdita di "chance", in Danno biologico e oltre. La risarcibilità dei pregiudizi alla persona del lavoratore (a cura di Pedrazzoli), Torino 1995, 61; a  Musy, Sicilcasse e il danno da perdita di chance, in Giur. it. 1994, I,1, 234 ( nota a Cass. n. 5026/1993); a Nocella M., Concorsi privati, perdita di chance e risarcibilità del danno, in Dir. lav. 1994,II, 314; a Princigalli, Perdita di chance e danni risarcibili, in Resp. civ. e prev. 1985, 315 e ss.

(15) Così Pret. Milano 21 gennaio 1992, in Riv. crit. dir. lav  1992,417; conf. Trib. Roma 28 febbraio 1990, in Lav. 80  1990, 659; Pret. Milano 8 aprile 1993, in Riv. crit. dir. lav. 1993,659; Pret. Roma, 25 marzo 1988, in Riv. giur. lav. 1989,II,160.

(16) Così Cass. 13 agosto 1991, n. 8835, in Riv. it. dir. lav. 1992,II,954, con nota critica di Focareta in ordine all'onere probatorio. Conf. Cass. 4.2.1997 n. 1026, in Not. giurisp. lav. 1997, 204;  Pret. Roma  3 ottobre 1991, in Riv. crit. dir. lav. 1992, 390, con nota critica di Muggia  anch'esso sull'onere probatorio a carico del prestatore di lavoro. Ad esse si conforma, in ordine all'onere probatorio a carico del lavoratore per la liquidazione del danno biologico, Cass. 18.4.1996, n. 3686, in Riv. giur. lav. 1996, II, 33 e in Not. giurisp. lav. 1996, 456,n.21 (m); Cass. 9.6.1997, n. 5149.

(17) Così, Trib. Roma 19 ottobre 1993, in Lav. giur. 1994,n.4.,382; conf. Pret. Milano 17 giugno 1993, in Or.giur.lav. 1993,821; Pret. Milano 8 aprile 1993, in Riv. crit. dir. lav. 1993, 659; Pret. Milano 28 dicembre 1990, in Riv. it. dir. lav. 1991, II, 388 con nota adesiva di Pera;  Pret. Milano 20 agosto 1990 , in Or.giur. lav. 1991,14; Trib. Milano 6 ottobre 1989, in Lav. 80 1990, 144; Pret. Milano 10 marzo 1989, ibidem 1989,411.

(18) Così Pret. Roma  25 marzo 1988, in Riv. giur. lav. 1989, II, 160, con nota di Bonavoglia.

(19) Cfr. Pret. Milano 9.4.1998, cit.; Pret. Milano 9.12.1997, cit.; Trib. Milano 30.5.1997, in Riv. crit. dir. lav., 1997, 789; Trib. Milano 6.7.1996, ibidem 1997, 121; Cass. 16 dicembre 1992, n. 13299, in Foro it. 1993, I, 2883; Pret. Milano 13 ottobre 1992, in Or. giur. lav. 1992, 863; Pret. Napoli 10 ottobre 1992, in Foro it. 1993,I,2883; Pret. Milano 21 gennaio 1992, in Or. giur. lav. 1992,831; Trib. Firenze 1 febbraio 1991 in Riv. it. dir. lav. 1991,II, 615; Trib. Roma 28 febbraio 1990, in Lav. 80 1990,659; Pret. Milano, 4 marzo 1987, ibidem 1987, 433; Pret. Roma 15 maggio 1986, in Riv. it. dir. lav. 1987,II, 541; Pret. Legnano 6 maggio 1985, in Dir. prat.lav. 1986, n.1, 49.

(20) Così Pret. Milano 21 gennaio 1992, cit. A se stante si colloca Cass. 26.2.1994, n. 1982, in Not. giurisp. lav. 1994, 603, la quale per la liquidazione del danno alla professionalità conseguente ad una "parziale" dequalificazione (e connesso inquadramento in categoria inferiore in occasione di ristrutturazione aziendale) ha adottato, condividendo il giudizio equitativo della magistratura di grado inferiore, il parametro di "1/3 della differenza fra la retribuzione fruita e la  retribuzione prevista per la qualifica superiore" (in luogo dell'integrale differenziale retributivo tra le due qualifiche) rispetto a quella posseduta dai demansionati e sottoinquadrati, giacchè ha ritenuto sussistente una dequalificazione relativamente circoscritta a quota parte delle mansioni di pertinenza, rientranti nella qualifica superiore rivendicata.

(21) Pret. Roma 20.2.1995, in Lav. prev. oggi 1996, 1375, con nota di Meucci, Replica ad una annotazione in tema di equivalenza professionale (di Pollera, titolata La questione dell'equivalenza delle mansioni nell'area della professionalità intellettuale più elevata, in Riv. it. dir. lav. 1996, II, 65).

(22) Così espressamente Pret. Roma 20.2.1995, cit.

(23) Nel nostro stesso senso Trib. Milano 30. 5.1997, cit., secondo cui: " Non si può  tenere conto  per la liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. del fatto che il lavoratore dopo la dequalificazione, si sia, per così dire 'rassegnato' a non lavorare perché si tratta di una reazione giustificabile e congrua rispetto al comportamento tenuto dall'azienda dopo l'impegno assunto in sede di conciliazione;il lavoratore avrebbe potuto, a norma dell'art. 1460 c.c., rifiutare la prestazione ritenuta dequalificante e rendersi disponibile rimanendo al suo domicilio (v. Cass. 12121/95, in Riv. it. dir. lav. 1996, II, 796)".

(24) Così, tra le molte, Cass. 26 novembre 1984, n. 6134, in Riv. giur. lav. 1985,II,689. conf. Corte cost. 14.7.1986, n. 184, in Foro it. 1986, I, 2053; Corte cost. 26.7.1979, n. 88, ibidem 1979, I, 2542. In dottrina vedi, tra i molti autori,  Poletti, Danno alla salute e diritto del lavoro, in Bargagna-Busnelli (a cura di), La valutazione del danno alla salute, Padova 1988, 269 e ss. Pedrazzoli (a cura di), Danno biologico ed oltre, cit.; Pajardi, Il "danno psicologico", in materia di lavoro, ecc., in Dir. lav. 1991, I, 346.

(25) Sulla legittimità della riserva da parte degli art. 185 e 2059 c.p. del  risarcimento del danno  morale solo al ricorrere del reato – che può essere riscontrato dal giudice anche in via incidentale – vedi Corte cost. 22.7.1996, n. 293, in Foro it. 1996, I, 2963, la quale ha giudicato non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.p., sollevata dal Tribunale di Bologna  in riferimento agli art. 24 e 32 Cost., "nella parte in cui esclude la risarcibilità del danno morale al di fuori di accertate ipotesi di reato". Tuttavia tale rigidità (limite o collegamento del danno morale al reato) è in via di rimozione – tramite sganciamento del risarcimento del danno morale dalla ricorrenza dell'ipotesi delittuosa -  ad opera del d.d.l.  n. 4093 del 1999 sulla nuova disciplina del danno alla persona (biologico e morale) presentato al Senato  l’11 giugno 1999 dal Ministro di Grazia e Giustizia Diliberto ed altri.

(26) Così Cass. 13 agosto 1991, n. 8835,cit.; conf.  Cass. 18.4.1996, n. 3686, cit.; Trib. Roma 19 ottobre 1993, cit.; in dottrina, sul danno biologico, v., esaurientemente, Lanotte, Danno biologico: natura giuridica e sua risarcibilità, in Mass. giur. lav. 1995, 259 e bibliografia ivi citata.

(27) Così Pret. de L'Aquila 10 maggio 1991, in Foro it. 1993,I,317.

(28) Così Pret. Roma 17 aprile 1992, in Lav. prev. oggi 1992, 1172 con nota adesiva di Meucci : Risarcimento per dequalificazione e per danno biologico;  conf. Cass. 24 gennaio 1990 n. 411 ibidem 1990, 2387, con nota di Meucci: Condotta illegittima datoriale e danno psichico al lavoratore.

(29) Così Pret. Roma 3 ottobre 1991, in Riv. crit. dir. lav. 1992,390.

(30) Cass.n. 7801 del 20 dicembre 1986, in Riv. it. dir. lav. 1987,II, 578, con nota decisamente critica di Meucci titolata, Sistematico disconoscimento datoriale di meriti e diritti e danno alla salute psichica del lavoratore, cui adde, Danno alla salute psichica del lavoratore per illegittimo comportamento datoriale, nel volume di Meucci, Il rapporto di lavoro nell'impresa, ESI, Napoli 1991, 132 e ss.

(31) Pret. Trento 22 febbraio 1993, in Giust. civ. 1994,I, 555 con nota di Raffi; in Riv. it. dir. lav. 1994, II, 172, con nota di Poso, Dimissioni per giusta causa della lavoratrice che abbia subito molestie sessuali e risarcimento del danno. Detta decisione ha esteso – con una certa arditezza -  alle dimissioni "indotte" (e non volontarie) anche il trattamento indennitario previsto per il licenziamento ingiustificato dall'art. 2 L. n. 108/'90.

Conf. Pret. Milano 14.8.1991, in Or. giur. lav. 1991, 888 che ha riconosciuto alla lavoratrice molestata e dimessasi per giusta causa il risarcimento del danno biologico e del danno morale, asserendo che:"sono ravvisabili gli estremi della giusta causa di dimissioni nelle molestie sessuali perpetrate dal datore di lavoro nei confronti di una dipendente, approfittando oltre che della sua condizione di donna, della sua condizione di lavoratrice subordinata, esposta, come tale, non solo alla superiorità fisica dell'aggressore, ma anche al ricatto morale e psicologico, giocato dal datore di lavoro in ragione della posizione di supremazia e di forza che gli deriva dall'essere non solo l'arbitro di gran parte del tempo e delle energie della lavoratrice, ma anche del futuro andamento del rapporto di lavoro e della sua stessa possibilità di sopravvivenza".

(32) Pret. Milano 14 agosto 1991, in Riv. it. dir. lav. 1992,II,403 con nota di Poso.

(33) Trib. Milano 19.6.1993, in Riv. crit. dir. lav. 1994, 130.

(34) Così Cass. 17.7.1995, n. 7768, in Not. giurisp. lav. 1995,740. Cfr. anche Cass. 1.2.1995, n. 1168, ibidem 1995, 421; Cass 6. 3. 1995, n. 2577 e Cass. 5. 10.1994, n. 8090 (inedite per quanto consta).

(35) Trib Milano 21.4.1998, in Riv. crit. dir. lav. 1998, 957.

(36) Così Trib. Milano 19.6.1993, cit.

(37) Trattasi di Cass. 16.12. 1992, n. 13299, cit., condivisa e  richiamata – in senso adesivo - recentissimamente da Cass. 18 ottobre 1999, n. 11727 , in Lav. prev. Oggi 1999, 2342, con nostra nota dal titolo “Il carattere immanente del danno da dequalificazione”.

(38) Montuschi, Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro, cit., 335-336.

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