Risoluzione del Parlamento
Europeo del 20.9.2001 in tema di mobbing
Mobbing
sul posto di lavoro. Risoluzione A5-0283/2001. (2001/2339(INI))
assunta il 20 settembre 2001
Il
Parlamento europeo,
- visti gli
articoli 2, 3, 13, 125-129, 136-140 e 143 del trattato CE,
- viste le
sue risoluzioni del 13 aprile 1999 sulla comunicazione della Commissione
“Modernizzare l’organizzazione del lavoro – Un atteggiamento positivo nei
confronti dei cambiamenti”, del 24 ottobre 2000 su “Orientamenti a favore
dell’occupazione per il 2001 – Relazione congiunta sull’occupazione 2000”e del
25 ottobre 2000 sull’Agenda per la politica sociale,
- viste le
parti pertinenti delle conclusioni del Consiglio europeo in occasione dei vertici
di Nizza e di Stoccolma,
- visto
l’articolo 163 del suo regolamento,
- visti la
relazione della commissione per l’occupazione e gli affari sociali e il parere
della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità
(A5-0283/2000)
A.
considerando che, secondo un sondaggio svolto tra 21.500 lavoratori dalla
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(Fondazione di Dublino), nel corso degli ultimi 12 mesi l’8% dei lavoratori
dell’Unione europea, pari a 12 milioni di persone, è stato vittima di mobbing
sul posto di lavoro, e che si può presupporre che il dato sia notevolmente
sottostimato,
B.
considerando che l’incidenza di fenomeni di violenza e molestie sul lavoro, tra
cui la Fondazione include il mobbing, presenta sensibili variazioni tra gli
Stati membri e che ciò è dovuto, secondo la Fondazione, al fatto che in alcuni
paesi soltanto pochi casi vengono dichiarati, che in altri la sensibilità verso
il fenomeno è maggiore e che esistono differenze tra i sistemi giuridici nonché
differenze culturali; che la precarietà dell’impiego costituisce una delle
cause principali dell’aumento della frequenza di suddetti fenomeni,
C.
considerando che la Fondazione di Dublino rileva che le persone esposte al
mobbing subiscono uno stress notevolmente più elevato rispetto agli altri
lavoratori in generale e che le molestie costituiscono dei rischi potenziali
per la salute che spesso sfociano in patologie associate allo stress; che i
dati nazionali sul mobbing nella vita professionale, disaggregati per generi,
non offrono, secondo l’Agenzia, un quadro uniforme della situazione;
D.
considerando che dai dati provenienti da uno degli Stati membri risulta che i
casi di mobbing sono di gran lunga più frequenti nelle professioni caratterizzate
da un elevato livello di tensione, professioni esercitate più comunemente da
donne che da uomini e che hanno conosciuto una grande espansione nel corso
degli anni 90,
E.
considerando che gli studi e l’esperienza empirica convergono nel rilevare un
chiaro nesso tra, da una parte, il fenomeno del mobbing nella vita
professionale e, dall’altra, lo stress o il lavoro ad elevato grado di
tensione, l’aumento della competizione, la riduzione della sicurezza
dell’impiego nonché l’incertezza dei compiti professionali,
F.
considerando che tra le cause del mobbing vanno ad esempio annoverate le
carenze a livello di organizzazione lavorativa, di informazione interna e di
direzione; che problemi organizzativi irrisolti e di lunga durata si traducono
in pesanti pressioni sui gruppi di lavoro e possono condurre all’adozione della
logica del “capro espiatorio” e al mobbing; che le conseguenze per l’individuo
e per il gruppo di lavoro possono essere rilevanti, così come i costi per i
singoli, le imprese e la società;
1. ritiene
che il mobbing, fenomeno di cui al momento non si conosce la reale entità,
costituisca un grave problema nel contesto della vita professionale e che sia
opportuno prestarvi maggiore attenzione e rafforzare le misure per farvi
fronte, inclusa la ricerca di nuovi strumenti per combattere il fenomeno;
2. richiama
l’attenzione sul fatto che il continuo aumento dei contratti a termine e della
precarietà del lavoro, in particolare tra le donne, crea condizioni propizie
alla pratica di varie forme di molestia;
3. richiama
l’attenzione sugli effetti devastanti del mobbing sulla salute fisica e
psichica delle vittime, nonché delle loro famiglie, in quanto essi impongono
spesso il ricorso ad un trattamento medico e psicoterapeutico e conducono
generalmente a un congedo per malattia o alle dimissioni;
4. richiama
l’attenzione sul fatto che, secondo alcune inchieste, le donne sono più
frequentemente vittime che non gli uomini dei fenomeni di mobbing, che si
tratti di molestie verticali: discendenti (dal superiore al subordinato) o
ascendenti (dal subordinato al superiore), di molestie orizzontali (tra
colleghi di pari livello) o di molestie miste;
5. richiama
l’attenzione sul fatto che false accuse di mobbing possono trasformarsi a loro
volta in un temibile strumento di mobbing;
6. pone
l’accento sul fatto che le misure contro il mobbing sul luogo di lavoro vanno
considerate una componente importante degli sforzi finalizzati all’aumento
della qualità del lavoro e al miglioramento delle relazioni sociali nella vita
lavorativa; ritiene che esse contribuiscano altresì a combattere l’esclusione
sociale, il che può giustificare l’adozione di misure comunitarie e risulta in
sintonia con l’Agenda sociale e gli orientamenti in materia di occupazione
dell’Unione europea;
7. rileva
che i problemi di mobbing sul posto di lavoro vengono probabilmente ancora
sottovalutati in molti settori all’interno dell’UE e che vi sono molti
argomenti a favore di iniziative comuni a livello dell’Unione, quali ad esempio
la difficoltà di trovare strumenti efficaci per prevenire e contrastare il
fenomeno, il fatto che gli orientamenti sulle misure per combattere il mobbing
sul posto di lavoro possano produrre effetti normativi ed influire sugli
atteggiamenti e che l’adozione di tali orientamenti comuni sia giustificata
anche da ragioni di equità;
8. esorta
la Commissione a prendere ugualmente in considerazione, nelle sue comunicazioni
relative a una strategia comune in materia di salute e sicurezza sul lavoro e al
rafforzamento della dimensione qualitativa della politica occupazionale e
sociale nonché nel libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese,
fattori psichici, psicosociali e sociali connessi all’ambiente lavorativo,
inclusa l’organizzazione lavorativa, invitandola pertanto ad attribuire
importanza a misure di miglioramento dell’ambiente lavorativo che siano
lungimiranti, sistematiche e preventive, finalizzate tra l’altro a combattere
il mobbing sul posto di lavoro e a valutare l’esigenza di iniziative
legislative in tal senso;
9. esorta
il Consiglio e la Commissione ad includere indicatori quantitativi relativi al
mobbing sul posto di lavoro negli indicatori relativi alla qualità del lavoro,
che dovranno essere definiti in vista del Consiglio europeo di Laeken;
10. esorta
gli Stati membri a rivedere e, se del caso, a completare la propria
legislazione vigente sotto il profilo della lotta contro il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro,
nonché a verificare e ad uniformare la definizione della fattispecie del
“mobbing” ;
11.
sottolinea espressamente la responsabilità degli Stati membri e dell’intera
società per il mobbing e la violenza sul posto di lavoro, ravvisando in tale
responsabilità il punto centrale di una strategia di lotta a tale fenomeno;
12.
raccomanda agli Stati membri di imporre alle imprese, ai pubblici poteri nonché
alle parti sociali l’attuazione di politiche di prevenzione efficaci, l’introduzione
di un sistema di scambio di esperienze e l’individuazione di procedure atte a
risolvere il problema per le vittime e ad evitare sue recrudescenze;
raccomanda, in tale contesto, la messa a punto di un’informazione e di una
formazione dei lavoratori dipendenti, del personale di inquadramento, delle
parti sociali e dei medici del lavoro, sia nel settore privato che nel settore
pubblico; ricorda a tale proposito la possibilità di nominare sul luogo di
lavoro una persona di fiducia alla quale i lavoratori possono eventualmente
rivolgersi;
13. esorta
la Commissione ad esaminare la possibilità di chiarificare o estendere il campo
di applicazione della direttiva quadro per la salute e la sicurezza sul lavoro
oppure di elaborare una nuova direttiva quadro, come strumento giuridico per
combattere il fenomeno delle molestie, nonché come meccanismo di difesa del
rispetto della dignità della persona del lavoratore, della sua intimità e del
suo onore; sottolinea pertanto che è importante che la questione del miglioramento
dell’ambiente di lavoro venga affrontata in modo sistematico e con l’adozione
di misure preventive;
14.
sottolinea che una base statistica migliore può agevolare e ampliare la
conoscenza e la ricerca e segnala il ruolo che l’Eurostat e la Fondazione di
Dublino possono svolgere in tale contesto; esorta la Commissione, la Fondazione
di Dublino e l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro a
prendere iniziative affinché vengano condotti studi approfonditi in materia di
mobbing;
15. sottolinea
l’importanza di studiare più da vicino il fenomeno del mobbing sul posto di
lavoro in relazione sia agli aspetti attinenti all’organizzazione del lavoro
sia a quelli legati a fattori quali genere, età, settore e tipo di professione;
chiede che lo studio in questione comprenda un’analisi della situazione
particolare delle donne vittime di mobbing;
16.
constata che uno Stato membro ha già adottato una normativa mirante a lottare
contro il mobbing sul posto di lavoro e che altri Stati sono impegnati nella ratifica
di una legislazione volta a reprimere tale fenomeno, richiamandosi il più delle
volte alle legislazioni adottate per reprimere le molestie sessuali; esorta gli
Stati membri a prestare attenzione al problema del mobbing sul luogo di lavoro
e a tenerne conto nel contesto delle rispettive legislazioni nazionali e di
altre azioni;
17. esorta
le istituzioni europee a fungere da modello sia per quanto riguarda l’adozione
di misure per prevenire e combattere il mobbing all’interno delle loro stesse
strutture che per quanto riguarda l’aiuto e l’assistenza a individui o gruppi
di lavoro, prevedendo eventualmente un adeguamento dello statuto dei funzionari
nonché un’adeguata politica di sanzioni;
18.
constata che le persone esposte al mobbing nelle istituzioni europee
beneficiano attualmente di un aiuto insufficiente e si compiace al riguardo con
l’amministrazione per aver istituito da tempo un corso destinato in particolare
alle donne amministratrici intitolato “La gestione al femminile” e, più
recentemente, un comitato consultivo sul mobbing;
19. chiede
che si esamini in quale misura la consultazione a livello comunitario tra le
parti sociali può contribuire a combattere il mobbing sul posto di lavoro e ad
associare a tale lotta le organizzazioni dei lavoratori;
20. esorta
le parti sociali negli Stati membri a elaborare, tra di loro e a livello
comunitario, strategie idonee di lotta contro il mobbing e la violenza sul
luogo di lavoro, procedendo altresì a uno scambio di esperienze in merito
secondo il principio delle “migliori pratiche” ;
21. ricorda
che il mobbing comporta altresì conseguenze nefaste per i datori di lavoro per
quanto riguarda la redditività e l’efficienza economica dell’impresa a causa
dell’assenteismo che esso provoca, della riduzione della produttività dei
lavoratori indotta dal loro stato di confusione e di difficoltà di
concentrazione nonché dalla necessità di erogare indennità ai lavoratori
licenziati;
22.
sottolinea l’importanza di ampliare e chiarire la responsabilità del datore di
lavoro per quanto concerne la messa in atto di misure sistematiche atte a
creare un ambiente di lavoro soddisfacente;
23. chiede
che abbia luogo una discussione in merito alle modalità di sostegno alle reti e
organizzazioni di volontariato impegnate nella lotta al mobbing;
24. invita
la Commissione a presentare, entro il marzo 2002, un libro verde recante
un’analisi dettagliata della situazione relativa al mobbing sul posto di lavoro
in ogni Stato membro e, sulla base di detta analisi, a presentare successivamente,
entro l’ottobre 2002, un programma d’azione concernente le misure comunitarie
contro il mobbing sul posto di lavoro; chiede che tale piano d’azione venga
corredato di uno scadenzario;
25. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ed all’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
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