Grave demansionamento di dirigente di azienda di credito per incorporazione societaria

 

Tribunale di Roma, sez. lav., 7 gennaio 2005 – Giud. Fiorioli – Bagnato Angelo (avv. Villoresi) c. San Paolo Imi SpA (avv. Maresca).

 

Demansionamento di dirigente di azienda di credito – Sottrazione di settori di coordinamento e della stessa segretaria –Riduzione in inattività ed infine intimazione di licenziamento nel bel mezzo del mese di agosto – Danno biologico da depressione reattiva con stato notevole di ansia -  Sussistenza – Indennizzo globale (comprensivo del riconosciuto danno biologico) in ragione del 100% delle retribuzioni per i 2 anni e mezzo di inattività.

 

Per quanto riguarda la lagnanza relativa alla dequalificazione professionale del periodo da marzo 95 a ottobre 98, non sono emersi  elementi  probatori  per ritenere  la  fondatezza  della domanda. La Funzione di cui il ricorrente era a capo fu soltanto sollevata di talune incombenze (passate ad altro servizio per decisione assolutamente insindacabile della datrice di lavoro), mentre egli continuava a dipendere sempre dal Responsabile della Direzione Crediti, conservando il secondo livello e i poteri di firma e di rappresentanza. Quanto al periodo successivo alla nascita per incorporazione della San Paolo IMI, è chiaro che non si riuscì a trovare per il Bagnato una posizione coerente  con la  sua  dirigenziale  qualifica. Ciò non è  negato dalla convenuta, mentre l'assunto che nel periodo successivo il ricorrente fu costretto ad una forzata inoperosità può ritenersi provato, anche perché la San Paolo Imi nessuna contraria e concreta indicazione ha saputo fornire.

Il Bagnato avrà pertanto diritto al conseguente risarcimento del danno che si stima equitativamente e complessivamente di commisurare ad  una somma pari al 100% delle retribuzioni del periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 luglio 2001. In tale somma va compreso anche il danno biologico per la malattia (depressione reattiva con stato notevole di ansia) del Bagnato, ampiamente documentata e confermata anche dalla deposizione del medico specialista dott. Bruno, certamente e chiaramente ricollegabile alle vicende della vita lavorativa. Il licenziamento fu attuato dichiaratamente perché, dopo l'incorporazione dell'IMI, in parole povere non si trovava più un posto di dirigente ove collocare il Bagnato. Lo stesso Bagnato non fornisce valide indicazioni del posto vacante che avrebbe potuto occupare (pur lamentando di essere stato oggetto di atteggiamenti persecutori e richiamando episodi che per la verità non possono dirsi oggettivamente significativi). Non si può parlare dunque di recesso privo di giustificazione, tanto più che l'alternativa, a quanto pare, era il protrarsi di una situazione di inattività e di estremo disagio per il ricorrente. Non trovano insomma riscontro le affermazioni che si sia trattato di un licenziamento discriminatorio, puramente pretestuoso, ma all'opposto riconducibile al regime del recesso ad nutum tipico della qualifica dirigenziale.

 

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso del 12 marzo 2003, Bagnato Angelo, premesso che aveva lavorato come dirigente di IMI, Istituto Mobiliare Italiano, poi San Paolo IMI s.p.a.; che dopo vari importanti incarichi nel gennaio 1994 era divenuto responsabile della Funzione Progettazione e Rapporti con Enti istituzionali alla quale facevano capo la Segreteria Sviluppo Project Financing, la segreteria Organismi Comunitari e la segreteria Rapporti Pubblica Amministrazione e Gestione Contributi; che a marzo 95 gli era stata tra l'altro sottratta la competenza sul Project Financing; che nel marzo 98 le altre 2 segreterie erano state unificate ed egli era stato privato della segretaria; che era stato escluso dai gruppi di lavoro istituiti in previsione della fusione IMI e SANPAOLO, poi avvenuta nel novembre 1998; che il nuovo assetto organizzativo non prevedeva la Funzione Rapporti con Organismi ed Enti istituzionali di cui egli era stato responsabile; che egli era stato definitivamente escluso dall'organigramma della Banca; che, titolare formalmente di incarichi speciali, non gli veniva attribuito alcun incarico, veniva isolato e costretto alla totale inattività; che questa situazione lo aveva portato ad un tracollo fisico e psichico; che il 30.7.2001 aveva ricevuto una lettera di licenziamento (solo in seguito e tardivamente motivato con la inconfigurabilità nei nuovo assetto organizzativo di una posizione di lavoro coerente con la sua categoria di inquadramento); che era entrato in stato di grave sindrome ansioso depressiva, come certificato da vari medici; che nel febbraio 2002 fa convenuta gli aveva fatto talune illegittime trattenute; che era continuato e si era aggravato il suo stato di malattia, essendo affetto da ipertensione e sindrome depressiva di tipo reattivo; che da marzo 95 era stato adibito a mansioni non equivalenti alle ultime svolte; che da nov. 98, non essendogli stata conferita alcuna responsabilità, aveva avuto un danno retributivo, oltre che un decremento della professionalità; che la banca gli aveva anche causato un danno all'immagine professionale; che le motivazioni del licenziamento non erano tali da giustificarlo; che la grave menomazione dell'Integrità psicofisica era stata determinata dalle malversazioni subite in ambito lavorativo; ciò premesso, chiedeva a questo Tribunale: di dichiarare che da marzo 95 a ottobre 98 gli erano state affidate mansioni qualitativamente inferiori alle precedenti e che da novembre 98 era stato costretto a totale inattività condannando la san Paolo IMI s.p.a. al risarcimento del conseguente danno, pari nel primo periodo al 50% e nel periodo da nov. 98 in poi al 100% della retribuzione; di condannare la convenuta, per non aver egli potuto fruire delle differenziazioni retributive connesse alle responsabilità affidategli, al risarcimento del danno pari alle differenze tra quanto da lui percepito e quanto percepito da un dirigente di secondo livello, fringe benefìts compresi; di condannare la convenuta a restituirgli euro 4313,05 trattenutegli per assenza ingiustificata più un euro di  risarcimento; di condannare la convenuta al risarcimento del danno professionale (pari al 25% delle retribuzioni  da  marzo  95)  per mancato  incremento della professionalità; di condannare la convenuta a risarcirgli il danno biologico (pari al 50% delle retribuzioni da marzo 95) per la grave alterazione psicofisica causatagli dal comportamento della datrice di lavoro; di condannare la convenuta a risarcirgli il danno all'immagine patito (pari al 25% delle retribuzioni); di dichiarare inefficace, nullo o ingiustificato il licenziamento  intimatogli, ordinando alla convenuta  di  reintegrarlo nel posto di lavoro e condannandola al relativo risarcimento del danno ovvero al pagamento della indennità supplementare prevista dal CCNL nella misura di 22 mensilità.

La parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda.

Venivano assunte le testimonianze.

OSSERVA IL TRIBUNALE che per quanto riguarda la lagnanza relativa alla dequalificazione professionale del periodo da marzo 95 a ottobre 98, non sono emersi  elementi  probatori  per ritenere  la  fondatezza  della domanda. Il  Bagnato  era  responsabile  di  una  Funzione  (denominata  dapprima Progettazione Finanziaria e rapporti con Enti istituzionali, indi Rapporti con Organismi ed Enti Istituzionali) cui facevano parte tre segreterie: 1) Sviluppo Project Financing, 2) Organismi Comunitari, 3) Rapporti con la pubblica Amministrazione e Gestione Contributi.

La segreteria Sviluppo Project Financing fu trasferita ad altra Funzione, esattamente alla Funzione Operativa centrale, servizio Grandi Clienti. Ciò perché i clienti erano in definitiva gli stessi ed era logico e più conveniente offrire loro un prodotto finito (consulenza + erogazione del finanziamento) attraverso un'unica piuttosto che una doppia gestione. Lo hanno chiarito i testi Mattera e Bodoyra.

Ma ciò non ha comportato a danno del Bagnato un demansionamento (che comporta ovviamente lo  svolgimento di  mansioni inferiori dal lato qualitativo), dato che la Funzione di cui il ricorrente era a capo fu soltanto sollevata di talune incombenze (passate ad altro servizio per decisione assolutamente insindacabile della datrice di lavoro), mentre egli continuava a dipendere sempre dal Responsabile della Direzione Crediti, conservando il secondo livello e i poteri di firma e di rappresentanza.

Quanto alla lagnanza relativa alla pretesa sottrazione nel marzo 1996 della competenza sull'attività collegata alla legge 488 del 1992 (che regolava le agevolazioni alle imprese operanti in aree depresse), i testi citati,  dirigenti della convenuta, hanno escluso che di sottrazione si sia trattato, e anche che tale attività sia mai stata attribuita al Bagnato, e hanno precisato cha prima di allora tale attività non era operativa. Si può allora ipotizzare che al Bagnato sia stata affidata una mera attività di studio, fino a quando emerse l'esigenza di presidiare in modo puntuale e specifico l'operatività connessa alla  legge, che portò alla costituizione  di una apposita segreteria Coordinamento Interventi Agevolativi.

Quanto al periodo successivo alla nascita per incorporazione della San Paolo IMI, è chiaro che non si riuscì a trovare per il Bagnato una posizione coerente  con la  sua  dirigenziale  qualifica. Ciò non è  negato dalla convenuta, mentre l'assunto che nel periodo successivo il ricorrente fu costretto ad una forzata inoperosità può ritenersi provato, anche perché la San Paolo Imi nessuna contraria e concreta indicazione ha saputo fornire.

Il Bagnato avrà pertanto diritto al conseguente risarcimento del danno che si stima equitativamente e complessivamente di commisurare ad  una somma pari al 100% delle retribuzioni del periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 luglio 2001. In tale somma va compreso anche il danno biologico per la malattia (depressione reattiva con stato notevole di ansia) del Bagnato, ampiamente documentata e confermata anche dalla deposizione del medico specialista dott. Bruno, certamente e chiaramente ricollegabile alle vicende della vita lavorativa.

Per quel che riguarda il licenziamento, secondo il Bagnato i relativi motivi gli sarebbero stati comunicati con lettera spedita il  16.8.01  e dunque tardivamente avendogli egli richiesti con lettera pervenuta alla banca l'8.8.01. Ma la tardività non sussiste dato che la spedizione fu fatta nel primo giorno utile dopo i canonici sette che si concludevano con una festività.

Il licenziamento fu attuato dichiaratamente perché, dopo l'incorporazione dell'IMI, in parole povere non si trovava più un posto di dirigente ove collocare il Bagnato. Lo stesso Bagnato non fornisce valide indicazioni del posto vacante che avrebbe potuto occupare (pur lamentando di essere stato oggetto di atteggiamenti persecutori e richiamando episodi che per la verità non possono dirsi oggettivamente significativi). Non si può parlare dunque di recesso privo di giustificazione, tanto più che l'alternativa, a quanto pare, era il protrarsi di una situazione di inattività e di estremo disagio per il ricorrente. Non trovano insomma riscontro le affermazioni che si sia trattato di un licenziamento discriminatorio, puramente pretestuoso. Quanto al preteso danno connesso al meccanismo attuato dopo l'incorporazione e la nascita del San Paolo IMI, con previsione (anziché di vari gradi come avveniva preso IMI) di un unico grado di dirigente, salvo l'agganciamento delle differenziazioni retributive alle responsabilità affidate (meccanismo adottato in attuazione di intese sindacali che prevedevano opportuni interventi di armonizzazione per assicurare agli interessati, tra cui il Bagnato, il mantenimento delle eventuali differenze retributive sotto la voce indennità aziendale di categoria) va detto che al Bagnato non può essere riconosciuto il diritto alle differenziazioni spettanti in caso di maggiori responsabilità, dato che non può dirsi che egli avesse diritto all'attribuzione di responsabilità siffatte né ad un grado superiore a quello rivestito.

Infine, quanto al capo di domanda relativo alla restituzione della somma trattenuta nel febbraio 2002 per assenza ingiustificata, non sono stati forniti sufficienti elementi di prova sui motivi dell'assenza da casa del Bagnato al momento della visita di controllo del 4.10.01. Le spese vanno poste a carico della convenuta e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del grado di soccombenza.

 

Roma, udienza del 7.1.2005 (depositato 7.1.2005)

 

Il Giudice

Dr. Fiorioli

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