SENTENZA DEMANSIONAMENTO MEUCCI: IL DISPOSITIVO DEL 13.3.2003
Il 13 marzo 2003 (dopo  circa 6 anni e 8 mesi dal 15 luglio 1996 di deposito del ricorso) il giudice del lavoro di 1° grado (dr.sa M. E. F.) si è risolta - dopo un' ondivaga conduzione del procedimento - ad emettere il dispositivo che qui si riproduce: «...accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara l'avvenuta dequalificazione del ricorrente a far data dal 1990 e sino al 28.2.97, data di cessazione del rapporto.
Accoglie la domanda relativa al danno biologico e per l'effetto dichiara che il grado d'invalidità permanente del ricorrente e ricollegabile alla dequalificazione è pari al 15%.
Conseguentemente condanna parte ricorrente al pagamento del risarcimento del danno pari a € 22.288,18.
Rigetta le restanti domande.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio pari a € 2000,70 di cui € 1.910 per onorari.
Pone le spese di CTU a carico di parte resistente».
Si nota immediatamente come non sia stato risarcito il danno da dequalificazione professionale (individuato di durata settennale...ma rivendicato e sussistente per molti anni di più), quando è stato accolto il danno biologico conseguente (o ricollegabile come dice  il magistrato) alla dequalificazione accertata. 
Non v'è chi non noti  la contraddizione in termini. 
Ma ce lo aspettavamo, giacchè esibendole l'oramai consolidato orientamento della Cassazione (assertrice dell'immanenza del danno alla professionalità per vanificazione del diritto alla autorealizzazione individuale nel lavoro)  ella aveva "indiziariamente" affermato che quello era "il nuovo orientamento..." (da cui concludentemente si dissociava). E già nel marzo del 1999 se n'era  già dissociata, in una  causa tra un caporedattore di un servizio estero demansionato dall'Ansa (del quale, come a noi ora, aveva rigettato all'epoca la rivendicazione sacrosanta del danno professionale) affermando: 
«I dati di fatto delineati confermano dunque che da responsabile dell'andamento - giornalistico e non - di un ufficio estero, Bufacchi era stato adibito a funzioni di redattore. Tuttavia, il ricorrente non ha chiarito in che modo tale dequalifìcazione si sia concretamente riverberata in negativo sulla sua vita professionale sì che la domanda non può accogliersi.
Si ricorda che in tema di dequalifìcazione professionale al primo orientamento giurisprudenziale - che collegava alla violazione ex art. 13 l. 300/70 la sanzione ex art. 1418 c.c. e, dunque, l'automatico risarcimento del danno (cfr. in tal senso C. Sez. Un. 1781/81; C. 4041/82) - si e' andato via via sostituendo un orientamento più attento al concreto articolarsi della fattispecie oggetto di giudizio: ritenuto, infatti, che la violazione ex art. 13 l. 300/70 può' comportare un danno per il lavoratore il risarcimento e' stato ancorato al verifìcarsi di un danno concreto, sia esso di natura patrimoniale che biologica (cfr. soprattutto C. 8835/1991 e C. 1212/86; C. 3213/92). Ne consegue che l'accertata violazione dell'art. 13 l. 300/70 non comporta - quale conseguenza indefettibile ed automatica - il risarcimento del danno e che , sotto il profilo processuale, il dipendente che lamenti l'avvenuta dequalifìcazione deve anche provare che tale condotta datoriale gli ha, in concreto, causato un danno patrimoniale effettivo; gli ha - ad esempio - comportato una mancata progressione in carriera; gli ha danneggiato la vita di relazione. Il danno, cioè deve essere allegato e provato con specifico riferimento a fatti concreti. Né l'orientamento e l'onere probatorio esposto vengono meno dinanzi ad una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. (cfr. sul punto Trib. Roma, 28.2.1990 in Not. giur. lav. 1990, 690; Pret. Milano 28.12.1990, in Riv. it. dir. lav. 1991, II , 388 nonché - per la giurisprudenza di legittimità C. 2957/86). Tra le poche voci contrarie può' ricordarsi la sent. n. 13299/92 ove la Cassazione si e' orientata nel senso di un risarcimento scaturito automaticamente dall' accertamento della dequalifìcazione subita: si trattava peraltro di una fattispecie del tutto particolare di un giornalista RAI)» (così, Pret. Roma,  est. F., Bufacchi c. Ansa, del 26.3.99, dep. il 10.6.99).  
Già nel 1999 sostenere quanto sopra era operazione di retroguardia: a maggior ragione  lo risulterà ripetere le stesse o similari argomentazioni - come presumibilmente ipotizziamo avverrà e lo verificheremo nella motivazione - nel 2003 (a distanza di 5 anni), data la presenza di un consolidato orientamento della Cassazione che così suona: « Il demansionamento  professionale dà luogo ad una pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore.  Non solo viola lo specifico divieto di cui all'articolo 2103 c.c., ma costituisce offesa alla dignità professionale del prestatore intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità nel contesto lavorativo (in cui si sostanzia il danno alla dignità del lavoratore, bene immateriale per eccellenza) e quindi lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio conseguente incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa con indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa (Cass., 18 ottobre 1999, n. 11727). L'affermazione di un valore superiore della professionalità, direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere immateriale, in qualche modo supera ed integra la precedente affermazione che la mortificazione della professionalità del lavoratore potesse dar luogo a risarcimento solo ove venisse fornita la prova dell'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale (cfr. le sentenze 11 agosto 1998, n. 7905; 4 febbraio 1997, n. 1026 e 13 agosto 1991, n. 8835)».
Così si è espressa Cass. 6.11.2000 n. 14443 (relegando  ad opinioni superate le precedenti precitate, isolate, sentenze) preceduta e seguita da una nutrita serie di decisioni conformi quali: Cass. 13299/92; Cass. 11727/99, Cass. 7.7.2001, n. 9228; Cass. 23.10.2001, n. 13033; Cass. 2.11.2001, n. 13580; Cass. 14.11.2001, n. 14199; Cass. 2.1.2002, n. 10; Cass. 1.6.2002, n. 7967; Cass. 12.11.2002,n. 15868; Cass. 22.2.2003, n. 2763
Ed è stato anche affermato da questo oramai consolidato orientamento (che ha abbandonato quello che richiedeva al demansionato una "probatio diabolica" sulla immediatamente percepibile obsolescenza  e sull' immanente degrado della professionalità e delle competenze gestionali  sottratte o impedite nell'esercizio quotidiano dall' atto antigiuridico datoriale del demansionamento) che : «Ove la parte abbia chiesto, con domanda di condanna specifica, la liquidazione del danno da dequalificazione, il giudice del merito che abbia accertato, anche tramite la prova presuntiva, l'esistenza di un danno patrimoniale da dequalificazione (nella specie per significativa riduzione quantitativa delle mansioni), non può sottrarsi all'obbligo di una sua determinazione, anche in via equitativa, per la quale può costituire utile elemento di riferimento l'entità della retribuzione...» (Cass. n. 7967/2002); ed ancora:«la liquidazione equitativa ...deve essere compiuta anche quando sia addirittura mancata la dimostrazione, in via diretta, dell'esistenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale (Cass. 16 novembre 2000 n. 14443), dato che la prova presuntiva va ricavata dagli elementi di fatto relativi alla durata del demansionamento e dalle altre circostanze del caso concreto (Cass. 2 novembre 2001 n. 13580)» (così Cass. n. 15868/2002). E la più recente Cass. 27 agosto 2003 n. 12553 (inedita allo stato) - reiterando Cass. n. 15868/2002, Cass. n. 13580/2001, Cass. n. 14443/2000 ed altre - ha escluso nuovamente la "probatio diabolica" (anteponendole il dato di comune esperienza, secondo cui dal demansionamento discende automatico degrado od obsolescenza della specifica professionalità), asserendo: «Dalla illegittima attribuzione ad un lavoratone di mansioni inferiori rispetto a quelle assegnategli al momento dell'assunzione può derivare non solo la violazione dell'art. 2103 cod. civ., ma anche la violazione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, da cui deriva il diritto dell'interessato al risarcimento danno patrimoniale conseguente al pregiudizio risentito nella vita professionale e di relazione, e la cui quantificazione può avvenire in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può essere operata in base all'apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all'entità e alla durata del demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto».
Nè è da dire che da parte nostra si fosse mancato di evidenziare i danni alla professionalità conseguenti alla dequalificazione -  anche se intuitivi per senso comune e per l'uomo comune, ed a maggior ragione per un magistrato - premurandoci di addizionare alle (già di per se esaustive) considerazioni del ricorso le seguenti delle note integrative autorizzate del 20 dicembre 2000 ove (dopo aver indicato al magistrato la giurisprudenza della S.C. secondo cui il danno alla professionalità non deve essere provato, in quanto in “re ipsa”) ribadivamo ad abundantiam che tale: «danno, peraltro,..., a tutto voler concedere, risulta comunque ampiamente provato anche nei suoi presupposti in fatto, atteso che il Meucci, oltre alla lesione rappresentata dall'inevitabile obsolescenza delle sue competenze professionali determinata dall'inedia lavorativa, ha visto altresì screditata la sua immagine sia all'interno dell'IMI, di fronte a tutti i dipendenti, come testimoniano i numerosissimi comunicati sindacali affissi in tutte le bacheche dell'Istituto, in cui si evidenzia la sua mortificante condizione professionale (docc. 33-35, 48-52, 66, 72-73, 83-84, 91), sia all'esterno, grazie alla larga eco che le traversie professionali del ricorrente hanno avuto tra gli "addetti ai lavori" nel circoscritto ambiente degli operatori del personale». 
Ci vuol tenacia: aspettiamo la motivazione e ci prepariamo sereni e fiduciosi all'appello, considerando il modesto frutto  economico della condanna datoriale come un "acconto" da conguagliare. 
 
Roma 21 marzo 2003
(aggiornato nel settembre 2003)
LA SENTENZA BEFFARDA - QUANDO IL GIUDICE SI FA CARICO DI NON PREGIUDICARE... LA LIQUIDITA' DEL COLOSSO BANCARIO SANPAOLOIMI (SIC!)
Come avevamo previsto ed anticipato al paragrafo precedente, la motivazione della sentenza resa  il 15.9.2003 all'incredibile distanza di 7 anni e 2 mesi dal deposito del ricorso in corso di rapporto (19.7.1996), è la copia appena (e male) aggiornata della sentenza resa dallo stesso giudice M. E. F.  il 10.6.1999 (nella causa Bufacchi c. Ansa e Inpgi, da noi preconosciuta), ove il magistrato aveva esaminato (all'epoca) la problematica della "dequalificazione" e del "danno biologico", puntualmente riproposta nella nostra sentenza (rectius, copiata di sana pianta come denuncia già il fatto che si definisce, ora in epoca di giudice unico, ancora Pretore... giacchè tale era la corretta designazione che compariva nella pregressa sentenza Bufacchi!)  per dar la "pubblicitaria" sensazione (non certo a noi!) che non aveva fatto una sentenza "affrettata" ma "meditata" ed "approfondita". Queste sue "meditazioni" - già obsolete nel 1999 - le ha riproposte a 4 anni e mezzo di distanza, in presenza di un orientamento della Cassazione completamente diverso (e a noi favorevole), che non richiede per il danno da dequalificazione la "prova diabolica" del pregiudizio perché è dato di comune esperienza che la dequalificazione e l'inattività forzata determinano automatico degrado ed immiserimento delle capacità ed attitudini professionali. Così, pur non potendo fare a meno di riconoscere 7 anni di forzata inoperosità (dopo la rimozione dall'incarico) ha statuito beffardamente che con ci spetta una lira (rectius,un'euro) a titolo di danno alla professionalità, riconosciuto pacificamente causativo di danno biologico (invece indennizzato dietro riscontro di CTU), giacchè non sarebbero stati  da noi dimostrati (il che, peraltro, non risponde neppure al vero, avendo fornito indizi probantissimi, utili ai fini  presuntivi ex art. 2729 c.c.) i danni concreti subiti ad es. alla carriera o all'immagine, per effetto di un demansionamento di durata, intensità e gravità come quello da noi denunciato. Quindi 7 anni persi nell'affidamento di una  professionalità e sensibilità giudiziaria mancata, di un'attenzione diversa da quella dell'Ente creditizio che ci ha mobbizzato indegnamente, attenzione  e fiducia del tutto mal riposta, in quanto per il magistrato si è trattato di una "pratica" indigesta, onerosa per la debordante documentazione mai menzionata in motivazione (con il dubbio che non sia stata neppure letta o letta en passant). 
Quindi, via all'appello. 
Segue, dopo questa breve presentazione illustrativa, la sentenza che ci concerne, viziata anche da una interpretazione infedele delle testimonianze, concludentemente  favorevoli a noi e ritenute invece,  per  scarsa professionalità del magistrato, "altalenanti".

 

LE TESTIMONIANZE ASSERITAMENTE "ALTALENANTI" (rectius: TRAVISATE)

TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE UDIENZE NELLA CAUSA MEUCCI MARIO

c. ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO SPA

 

PRETURA DI ROMA- Sezione 6° Lavoro

Verbale di Udienza del 28 novembre 1997

Avanti al Pretore Dott. F., assistito dal sottoscritto Segretario e Coadiutore è stata chiamata la causa

MEUCCI Mario e IMI

E’ presente il ricorrente assistito dai suoi procuratori, è altresì presente l’IMI nella persona del Dott. Gaetano Lama procuratore speciale come da procura per atto Notaio Carlucci del 6.11.’97 rep. 42230 che deposita in originale, assistito dal suo procuratore.

Si dà atto che il tentativo di conciliazione non riesce.

Si dà atto, ai fini della pratica forense, della presenza della Dott. Bianca Passalacqua.

L’avv. Persi chiede rinvio per poter meglio precisare, per iscritto, alcune repliche in ordine a quanto dedotto in comparsa. L’avv. Scognamiglio chiede altresì termine per note.

Il Pretore

rinvia al 17.4.’98 h.12 con termine per il deposito di dette note al 30.3.’98.

Il Pretore

(firma)

 

Udienza del 17.4.’98. Sono presenti il ricorrente assistito dagli avv.ti Persi e Fassari nonché l’IMI nella persona di G. Lama, già individuato in atti, assistito dal suo procuratore.

Il Pretore

Ammette i capp. 1.6, 1.8, 2.2, 2.4; 2.6; 2.7; 2.8; 2.11; 2.12; 2.14; 3.2; 3.3; 3.4; 3.7; 3.9; 4.8/C; 4.9; 4.10; 4.12; 5.1; 5.2; 5.7; 5.9 del ricorso.

Non ammette i restanti perché pacifici, e/o documentali e/o irrilevanti.

Ammette altresì i capp. 4, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 27 della comparsa.

Ammette altresì le prove contrarie.

Riservatosi ogni provvedimento istruttorio, il

Pretore

rinvia, per l’escussione di due testi per parte, al 12.3.’99 h.12.

Il Pretore

  (firma)

All’udienza 12.3.’99  sono presenti il ric. assistito dai suoi avvocati. Per il conv. è presente in sost. dell’avv. R. Scognamiglio l’avv. C. Scognamiglio.

Viene introdotto un teste (per l’IMI, n.d.r.) che si impegna e dichiara:

“Sono Pagliaro Massimo n. in Roma 26.12.’40 ivi res. V. A. Solario 86. Dipendente IMI. Indifferente.

ADR - Lavoro all'IMI dal '67 ed ho lavorato a stretto contatto con il ricorrente dal '76 all’84.  In questo periodo abbiamo lavorato al Servizio del Personale.

ADR - Si trattava di un ufficio privo di una vera e propria struttura ma con un dirigente. Io sono stato il primo che ha iniziato a svolgere le funzioni di direzione.

ADR - Nel 1976, quando arrivò Meucci, l'allora dirigente (Dr.  Bollino) mi disse che Meucci sarebbe stato lo specialista addetto alle relazioni sindacali.  Meucci, peraltro, non aveva una propria struttura, non avendone, peraltro, neanche io una. Ciò è tanto vero che dal '71 al '76 io coprii l'inizio delle operazioni sindacali da solo.

ADR - Giorgio Questa fu il direttore del personale che succedette al Bollino. E ricordo che Questa accentrò ulteriormente su di sé le funzioni di tutta la direzione del personale.  Pertanto partecipava personalmente agli incontri con i rappresentanti dei lavoratori di volta in volta affiancato da altri dipendenti (io, Meucci, Corsale, ecc.) del Servizio a seconda dell'oggetto trattato e della sua complessità.

ADR - Lama fu assunto proprio da Questa, proprio per esigenze di contenzioso del personale.

ADR - Quello che faceva Lama era in precedenza stato fatto da me, mai dal Meucci, almeno che io sappia.

ADR - Dal '67 in poi l’IMI si avvale, per la richiesta di pareri ed assistenza legale, di uno studio esterno.

ADR - Dal '68 sino agli anni '80 circa, di fatto il Dirigente inviava un addetto del personale (di volta in volta prescelto) alle riunioni (in Assicredito, n.d.r.) in cui dovesse essere presente in qualche modo anche l'IMI. Io, per esempio, sono andato molte volte, ma non saprei dire di Meucci.  Non c'era comunque una designazione formale, né per me né per Meucci.  Solo a partire dagli anni '80 circa si è provveduto alla designazione formale (ad es. Dott  Menichella).

ADR - La Dr. sa Querini si occupava delle pre-selezioni e che io sappia ha sempre collaborato con il dr. Corsale. Collaborava con Meucci limitatamente alle attività amministrative di supporto alla formazione.

ADR - Confermo che sino al 1980 la formazione aziendale si sostanziava essenzialmente in stage individuali presso istituzioni esterne e in corsi, aperti a tutto il personale ed aventi oggetto generale e generico, in esecuzione della contrattazione collettiva. Si trattava di argomenti di carattere del tutto generale.

ADR - Dopo il 1980 la formazione aziendale ha subito una rivoluzione su proposta del Dr. Questa il quale propose l'individuazione di particolari figure professionali (ad es. l'ispettore amm.vo) la cui professionalità assicurare mediante una formazione mirata e altamente specializzata.

L'individuazione di cui ho detto fu operata da Questa insieme ad altri dirigenti.

ADR- Confermo l'ultima parte del cap. 14 della comparsa che mi viene letto (a partire da l'opportunità di adibire). (Tale parte del cap. 14 afferma che si era reso opportuno adibire alle iniziative di formazione una specifica “risorsa” sia  in ragione della particolare importanza che essa aveva acquisto a seguito delle riferite  innovazioni sia in prospettiva di un consistente sviluppo della formazione medesima, n.d.r.).

ADR - Prima del 1980 il Meucci, nella sua attività connessa alla formazione aziendale, non valutava preventivamente e sistematicamente i bisogni formativi dell'azienda, bensì soddisfaceva le esigenze di volta in volta manifestate.

ADR - Nulla so in ordine alle mansioni di Meucci dopo il 1984.

ADR - Ricordo che Meucci non era soddisfatto del ruolo ricoperto, anzi per così dire "cercava un ruolo". Tanto so perché mi diceva lo stesso Meucci.

ADR - Non riconosco la struttura del Settore gestione del personale così come descritta a pg. 3 del doc. 44 (fasc. ric.) che mi viene mostrato.

L.C.S

(firmato M. Pagliaro)

 

Viene introdotto altro teste (per Meucci, n.d.r.) il quale, letta la formula di rito, dichiara: Sono FIRINU Bachisio n. a Cagliari il 7.1.’43, res. a Roma via Eschilo 165 funzionario IMI.Indifferente.

ADR - Lavoro all'IMI dal 1965.  Ho avuto contatti col ricorrente, sul posto di lavoro, poiché sono stato per anni sindacalista (dagli anni '70) e dunque avevo rapporti con l'Ufficio del Personale. Non ho mai lavorato però nello stesso ufficio/settore del ricorrente.

ADR - Prima dell'inserimento in azienda di Meucci ricordo che il Capo del Personale (dott.Bollino) ci preannunciò l'arrivo di un grosso esperto in materia giuslavoristica; arrivo che avrebbe dovuto costituire una svolta nell'ambito delle Relazioni sindacali. Tale persona avrebbe dovuto costituire, per i sindacati aziendali, il punto tassativo di riferimento.

ADR - Non so nulla in ordine alla concreta assunzione di Meucci e, soprattutto, in ordine alle mansioni che gli furono prospettate. A noi sindacalisti dissero che si sarebbe occupato della formazione e che sarebbe stato il responsabile delle Relazioni sindacali.

ADR - In seguito ci fu anche detto, sempre da Bollino, che Meucci sarebbe stato adiuvato dalla dott.sa Querini, per la formazione, nonché da una segretaria, tale Tucci poi sostituita.  Tanto poi ho constatato personalmente quelle volte che mi sono recato presso l'ufficio di Meucci e l'ho visto rivolgersi e dare disposizioni alla Tucci, in particolare.

ADR - Confermo il cap. 2.2 del ricorso che mi viene letto specificando che la novità introdotta dal 1985 consisteva nella figura del capoarea (essendo state per l'appunto create le Aree) il quale fungeva da filtro tra il Servizio del Personale ed il Direttore Generale.

ADR - Nonostante quanto ci era stato detto all'inizio la presenza del Meucci non comportò la presenza di un responsabile delle Relazioni sindacali, tant'è che c'era chi faceva riferimento, come organizzazione sindacale, a Pagliaro, e chi al Vice Direttore Generale Angeloni. E infatti ci rendemmo conto che Meucci non sapeva nulla di nulla; addirittura a volte ero io che gli passavo informazioni sulla vita aziendale. Non saprei dire come e chi abbia generato tale situazione.

ADR - Sta di fatto che noi sindacalisti ci lamentammo, più volte, anche per iscritto, col Capo del Personale (Bollino, Questa, Buté, ecc.) di tale situazione. Conseguentemente, i vari rappresentanti sindacali interni iniziarono a scavalcare il Meucci.

ADR - Il Dr. Questa, dirigente capo del Personale a partire dagli anni '80, peggiorò la situazione perché accentrò su di sé, di fatto, anche le relazioni sindacali.

Io stesso ebbi da allora più volte accesso diretto al Capo del Personale per questioni inerenti le relazioni sindacali senza che vi fosse il Meucci. Meucci però ci telefonava per avvisarci degli incontri sindacali.

ADR - Dopo l'arrivo di Questa, responsabile della formazione divenne - al posto di Meucci - Menichella e pertanto la dott. sa Querini e la segretaria che prima collaborava con Meucci passarono a Menichella. Anzi, mi correggo, mi pare che una segretaria Meucci abbia continuato ad averla.

ADR - Non mi risulta che Meucci abbia mai partecipato a commissioni costituite presso Enti, Menichella, al contrario, ci andava.  E così anche Pagliaro (per l'Assicredito).

ADR - Nulla so di eventuali rapporti di Meucci con legali esterni.

ADR - Pagliaro era un funzionario del Personale ma di fatto si occupava di tutto, soprattutto nei rapporti con i sindacati, anche nelle trattative.

ADR - Nulla so in ordine al cap. 2.14 del ricorso. So comunque che Meucci non faceva parte di quella Commissione.

ADR - Al dr. Questa subentrò l'avv.  Boutet e la situazione di Meucci subì ulteriori variazioni.

ADR - Nulla so in ordine al cap. 3.3. del ricorso salvo confermare che Boutet tendeva ad avere rapporti diretti con i sindacalisti.

ADR - Mi risulta che al Meucci veniva in effetti chiesto qualche parere in tema sindacale; così lui  mi ha detto e io stesso ho visto.

ADR - Effettivamente le mansioni svolte dal Meucci si ridussero a quelle menzionate nel cap. 3.7 del ricorso (salvo il penultimo punto), tant'è che oggi le stesse funzioni vengono svolte da una segretaria.  In sede di incontri sindacali il Meucci si limitava a scrivere, verbalizzare o - addirittura - leggere il comunicato. (Il Cap. 3.7- escluso il penultimo punto d) -  afferma che il Meucci era stato adibito a mansioni quasi esclusivamente esecutive, consistenti a) nelle convocazioni telefoniche alle OO.SS degli orari e date degli incontri sindacali con l’azienda;b) nella ricezione dei comunicati sindacali;c) nel controllo contabile dei contributi sindacali spettanti alle OO.SS; d)… ;e) nella partecipazione ogni 4 anni c.a. alle trattative per la stipula del CIA, circoscritto alle poche tematiche di rinvio dal  contratto nazionale, nd.r.).

ADR - Meucci si lamentava di tale situazione, non so se l'abbia fatto anche con i vertici aziendali.

ADR - Non saprei cosa facesse o dovesse fare la dott. Mancini.

ADR - Negli anni 90 diventa Direttore Generale tale Dott.  Masera il quale convocò noi sindacalisti  e ci disse che il Responsabile delle Relazioni sindacali, alle sue dirette dipendenze, sarebbe stato Meucci.  A partire da allora Meucci operò come filtro fra noi sindacalisti ed il Direttore Generale.

ADR - Inoltre Masera gli affidò anche la gestione delle risorse, prima affidata a Corsale, con relativa struttura di personale (dipendenti diretti da Meucci).  Dopo due mesi circa all'improvviso uscì un ordine di servizio in cui si diceva che a Meucci sarebbe subentrato di nuovo Corsale. Ricordo che noi Federdirigenti credito facemmo un duro comunicato sul punto. Nessuna spiegazione fu mai data e i dipendenti gli furono sottratti.

ADR - Nulla so in ordine alla riunione dei 16.5.90.

ADR - A seguito di ciò io stesso, vedendo Meucci depresso e inoperoso, lo convinsi ad occuparsi del sindacato e anzi di tanto ringraziammo pubblicamente il Dr. Masera.

A parte ciò il Meucci non aveva più nulla da fare.

ADR - Confermo che, come da apposito ordine di servizio, Meucci non fece parte del comitato per il coordinamento delle politiche del personale di Gruppo.

ADR - Nulla so in ordine al punto 5.7 dei ricorso.

ADR - Da quello che ho visto io, anche al Dipartimento Operativo Fondi Pensione il Meucci non faceva alcunché; a parte “piccole cose”: così mi riferiva.

ADR - Pagliaro aveva una sua struttura organizzativa di personale, almeno di fatto.

ADR - Avevo contatti quotidiani col Meucci.

L.C.S.

 (firmato Bachisio Firinu)

Si dà atto per la pratica forense della presenza del dott. Massimi Francesco.

E’ inoltre presente il convenuto nella persona del procuratore speciale, dott. Lama, ora in virtù di procura ex art. 320 c.p.c. del 10.3.’99 per atti Notaio D. Balzoni rep. 73763 che deposita in originale, rilasciata dal legale rappresentante del S. Paolo di Torino che ha incorporato l’Imi. L’avv. Scognamiglio deposita originale della procura speciale ad litem rilasciatagli dal legale rappresentante del S. Paolo Imi giusta atto Not. Balzoni del 10.3.’99 rep. 73764.

Il Pretore

Rinvia al 30 9.’99 h. 11 per l’audizione di un teste per parte.

Il Pretore

 (firma)

 

Udienza del 30.9.’99 sono presenti: Il ricorrente assistito dai suoi avvocati  ed il resistente assistito dal suo avvocato. E’ altresì presente, ai fini della pratica forense, il Dr. Francesco Massimi.

Viene introdotto il teste (per l’IMI, n.d.r.) il quale, lette le formule di rito, dichiara: “Nicola Schiavone, n. a Milano il 23.6.1954, res. a Roma Via Padre Angelo Paoli 88. Dirigente industriale. Indifferente.

ADR - Sono stato dirigente presso l’IMI dal 1.3.’90 al 31.12.’90, con incarico di Capo Servizio del Personale.

ADR - Prima del 1990 non lavoravo presso l’IMI e dunque nulla so.

ADR - Sono stato superiore gerarchico del ricorrente ed ho pertanto constatato personalmente che nel 1990  aveva l’incarico di responsabile dell’Ente Gestione e Relazioni sindacali. Pertanto Meucci si occupava dell’applicazione delle normative contrattuali e del primo livello di interlocuzione con le OO.SS. La supervisione e l’indirizzo della gestione e della negoziazione con i sindacati erano di mia competenza. Organizzativamente il ricorrente costituiva il primo referente gerarchico di alcuni degli addetti al suo settore, costituendo proprio io stesso il referente gerarchico finale. Che io sappia Meucci non ha mai effettuato, né gli è stato mai richiesto, studi di progetti per l’attribuzione di incarichi e/o studi relativi a sistemi di incentivazione e/o di promozione.

Anzi, con riferimento a quest’ultimo, l’incarico di sviluppare uno studio avente ad oggetto specifico le progressioni di carriera e i sistemi di incentivazione contributiva fu affidato a me personalmente ed io me ne occupai avvalendomi anche, previe autorizzazioni dell’IMI, di consulenti esterni.

ADR - Ricordo che nel corso dell’anno in cui sono stato superiore gerarchico del Meucci si sono verificati più episodi di mancate informazioni da parte del ricorrente nei miei confronti, di incontri con i sindacati su temi che per loro natura avrebbero necessitato di previa e successiva informazione nei miei confronti; si sono inoltre verificate occasioni in cui – pur avendo io e il Meucci convenuto determinate modalità di contatto con i sindacati – il ricorrente ha seguito modalità diverse da quelle concordate. Infine si sono verificate occasioni in cui alcuni rappresentanti sindacali mi hanno riferito di affermazioni/considerazioni fatte dal Meucci in ordine a temi che non avrebbero dovuto essere esplicitati con le OO.SS. Ad esempio ricordo che il Meucci riferì ad alcuni esponenti sindacali valutazioni di dirigenti IMI fatte o dal Direttore Generale o da dirigenti della funzione del personale.

ADR - Gli episodi di cui ho detto si sono verificati sistematicamente nel periodo in cui il Meucci è stato responsabile del Settore Gestione risorse e relazioni sindacali dal mio arrivo (1.3.90) al 17.5.1990; con riferimento invece al periodo 17.5.90 al dicembre ’90 ho potuto constatare solo sporadici episodi di trasferimento di valutazioni.

ADR - Non ricordo fatti e/o episodi circostanziati o riferibili a persone precise esemplificativi degli atteggiamenti del ricorrente appena descritti.

ADR - Ho più volte fatto presente al Meucci di non gradire gli atteggiamenti e i comportamenti da lui tenuti nelle occasioni di cui ho appena parlato; che io sappia però non sono stati adottati provvedimenti disciplinari per il periodo interessato.

ADR -  Nel periodo marzo-maggio 1990 escludo che vi siano state indicazioni mie o di altri dirigenti del personale dirette a richiedere o a consentire incontri tra il Meucci e il Direttore Generale in ordine a linee di politiche sindacali e relative attuazioni. Quanto ho detto è riferito anche alle problematiche di gestione delle risorse.

ADR - Ricordo la riunione del 16.5.’90: nel corso della stessa l’avv. Fioravanti, io stesso ed il Dr. Brechet comunicarono al ricorrente che era stato deciso di utilizzarlo in altri incarichi sempre nell’ambito della funzione del personale.

L.C.S.

(firmato Nicola Schiavone)

 

Viene introdotto altro teste (per il Meucci, n.d.r.), che lette le formule di rito, dichiara :”Rubino Alfani, n. a Milano il 3.3.’39, res. a Roma Via Girolamo Fracastoro, n.2. Dirigente sindacale. Indifferente.”.

ADR - Sono Dirigente sindacale IMI dal 1971 a tutt’oggi. Preciso però che io, dipendente IMI, sono distaccato presso la centrale Confederale CISL dal 1990, a via Po 21. Anzi preciso che dal giugno 1973 al giugno 1985 non sono stato presso l’IMI in quanto distaccato quale segretario FIBA CISL del Lazio. Dal 1985 al 1990 sono stato invece prevalentemente all’IMI, però continuando a svolgere attività sindacale.

ADR -Nel periodo 1976-1985 e 1990-1996 mi recavo in Viale dell’Arte 25, dove lavorava Meucci, con una frequenza approssimativa di una volta a settimana. Nel periodo 1985-1990 la mia frequenza invece era pressoché quotidiana.

ADR - Preciso comunque che tutto ciò che accadeva in termini di relazioni sindacali era da me conosciuto.

ADR - Non sono a conoscenza di un colloquio, precedente all’assunzione del Meucci, in cui Gastone Bollino avrebbe spiegato a quest’ultimo cosa avrebbe dovuto fare presso l’IMI. So solo che Bollino G. chiamò me ed altro D. Sindacale comunicandoci che – al fine di dar maggiore rigore e professionalità alle relazioni sindacali in ambito IMI – sarebbe stato assunto, su disposizione del Presidente Cappon, un professionista reperito sul mercato. Costui avrebbe dovuto diventare responsabile delle relazioni sindacali e primo diretto interlocutore. Mai fu però fatto il nome di alcuno.

ADR - Confermo pienamente il capitolo 1 di cui al punto 8 di cui mi viene data lettura.(Il cap. 1.8 afferma che era stata assegnata a supporto del Meucci, per lo svolgimento delle mansioni pattuite, la Dr.sa Querini e una dattilografa/segretaria a rotazione, prima Sig.na Tucci, poi Lizzul, poi De Gregori, n.d.r.).

ADR - Quando Meucci arrivò in Azienda il dr. Bollino lo presentò agli altri Dirigenti sindacali in modo ufficiale quale responsabile delle relazioni sindacali. Io però quel giorno non ero presente.

ADR - Mi fu riferito che nel corso di questa riunione ufficiale fu anche detto che si sarebbe anche finalmente proceduto all’assunzione di personale di (con, n.d.r.) più rigorosi sistemi selettivi e formativi.

ADR - Nel 1986 (1976, n.d.r.) il Servizio del Personale faceva capo direttamente al D. Generale. Nel 1985 il servizio del Personale non aveva più un rapporto diretto con il D. Generale bensì con uno dei quattro Vice Direttori Generali (Segretario Generale) preposto all’area legale ed affari generali.

ADR - Negli anni successivi alla sua assunzione mi ha raccontato di una sua “sottoutilizzazione” nel senso che riteneva di non svolgere il suo ruolo.

ADR - Di fatto (per, n.d.r.) noi rappresentanti sindacali Meucci non era  il nostro diretto interlocutore e quindi  ci rivolgevamo direttamente a Bollino, per la trattazione dei temi concreti in materia sindacale.

ADR - Constatai dunque io stesso che Meucci non aveva un suo ruolo e che il suo ufficio si occupava di questioni pratiche di poco conto.

ADR - Quando nella carica di responsabile del servizio del personale, subentrò Questa Meucci non fece più nulla. Meucci controllava i permessi sindacali e comunque escludo, durante la gestione Questa, abbia avuto alcun incontro con i Dirigenti Sindacali.

ADR - Il nostro interlocutore era solo il Dr. Questa, e per un brevissimo periodo c’era ancora Pagliaro che lo affiancava.

ADR - Ricordo che nelle riunioni sindacali c’era Questa affiancato da Pagliaro e poi Meucci che prendeva appunti per suo conto estranei al verbale delle riunioni stesse.

ADR - Anche Pagliaro si limitava ad affiancare Questa il quale rimaneva l’unico a prendere ogni decisione.

ADR - Ricordo la commissione di inquadramento del personale del CIA del gennaio 1981: segretario della stessa fu nominato Pagliaro e non Meucci perché il primo e non il secondo godeva di un rapporto fiduciario con Questa.

ADR - A Questa subentrò il Dr. Boutet che affidò la selezione del personale laureato al Dr. Menichella e quella del personale inferiore alla Dr. Querini.

ADR - Subentrato Boutet il disagio di Meucci divenne palese; ricordo specificamente di una riunione nel corso della quale il Dr. Meucci  provò, infruttuosamente, ad intervenire.

ADR - Ricordo di un episodio specifico in cui a Meucci fu richiesto un parere circa un provvedimento disciplinare e Saracini, Direttore Generale IMI, mi chiamò dicendomi che il parere prodotto da Meucci era “di uno fuori dal mondo”.(Purtroppo non è stata verbalizzata  la causale di tale affermazione del Direttore Generale – invero ben esplicitata dal teste Alfani – consistente nell’avversione di Saracini alla proposta di Meucci di un provvedimento disciplinare”leggero” di sospensione per 10 gg. in luogo del licenziamento auspicato dal Saracini che gli avrebbe risolto il problema della permanenza in azienda del sindacalista oggetto di procedura disciplinare, n.d.r.).

ADR - Confermo il capitolo 3.7 del ricorso che mi viene letto.(Il cap.3.7 afferma che il Meucci è stato adibito a mansioni quasi esclusivamente esecutive, consistenti a) nelle convocazioni telefoniche alle OO.SS degli orari e date degli incontri sindacali con l’azienda;b) nella ricezione dei comunicati sindacali;c) nel controllo contabile dei contributi sindacali spettanti alle OO.SS; d) nell’esame di questioni giuridiche di ridotta rilevanza;e) nella partecipazione ogni 4 anni c.a. alle trattative per la stipula del CIA, circoscritto alle poche tematiche di rinvio dal  contratto nazionale, nd.r.)

ADR - Il malessere di Meucci per la sua sottoutilizzazione fu riportato anche da una sua lettera inviata a noi sindacati in cui chiedeva di affiggere in bacheca il bando della sua assunzione. A seguito della nostra affissione  del bando Saracini ci chiamò e mi disse che la situazione andava risolta.

ADR - Con la presenza di Masera, D. Generale IMI a partire dal 1981 (1988, n.d.r.), a Boutet subentrò quale capo del Personale l’avv. Azzena.

ADR - Ricordo  che Masera mi riferì che Meucci concertava con lui le linee di politica sindacale e che si avvaleva di Meucci per l’interpretazione della normativa legale e contrattuale del contratto di lavoro. Mi disse anche che gli aveva affidato l’incarico di procedere ad una bozza di attribuzione di incarichi e dei sistemi di incentivazione/promozione.

ADR - Poco tempo dopo  Meucci è stato rimosso dall’incarico che con Masera aveva acquisito: è cambiato l’organigramma del servizio gestito da Meucci. Inoltre il ricorrente è stato privato di 4/5 collaboratori correlati agli incarichi che aveva avuto.

ADR - A seguito di ciò fu definito dal Capo del personale successivo, tale Musetti, titolare di un rapporto di STAFF: avrebbe cioè dovuto occuparsi di consulenza in tema di lavoro ma ciò non ha fatto o perlomeno io non ho visto alcuna consulenza.

ADR - Nulla so in ordine al punto 5.7 del ricorso.(Il punto 5.7 riferisce della prospettazione di un incarico presso una costituenda  Azienda Consociata informatica, Imitec, previa risoluzione del rapporto con l’IMI, abbandono dell’incarico sindacale, ecc. n.d.r.)

ADR - Ricordo che un giorno fui informato del fatto che Meucci era stato mandato nell’area Finanza all’8 ° piano, dove avrebbe dovuto occuparsi dei fondi pensione integrative che l’IMI avrebbe potuto offrire al mercato.

ADR - Di fatto ho constatato che di ciò si occupava il Dr. Berlanda. Non so dire di cosa il Meucci concretamente si occupasse.

ADR - Con Masera Meucci prendeva parte attiva alle riunioni sindacali fungendo da vero e proprio interlocutore.

ADR - Ricordo che quando Meucci fu rimosso dall’incarico nel settore relazioni sindacali, ciò avvenne a seguito di una lettera con cui l’avv. De Gregorio (addetto pratiche SIR presso l’IMI)  e responsabile della RSA FABI chiedeva la rimozione di Meucci perché inaffidabile in quanto iscritto ad una organizzazione professionale (denominata Federdirigenti).

ADR - Quanto sopra mi fu raccontato, sia  pur velatamente, dal Dr. Masera.

L.C.S 

(firmato Rubino Alfani)

Il Giudice

rinvia per l’escussione di un teste di parte resistente per il periodo 83/89 e di un teste per il periodo 91- 95.

L’avv. Persi chiede di poter essere ammesso all’escussione di due testi di parte ricorrente.

Inoltre chiede che voglia ordinarsi alla resistente la produzione della documentazione di cui al punto 3, pag. 68, del ricorso.

Il Giudice

riservandosi in ordine a qualsivoglia provvedimento istruttorio, rinvia al 12/5/2000, h. 11,30.

 

Il collaboratore

Il giudice

(firma)

 (firma)

 

 

Udienza del 12/5/2000:sono presenti il ricorrente assistito dagli avvocati Fassari e Persi; per parte convenuta è presente il Proc. Spec. Avv. G. Lama assistito dall’Avv. Porcelli in sost. Avv. Scognamiglio.

Viene introdotto (per l’IMI, n.d.r.) il teste (relativamente al periodo 1989) che lette le formule di rito dichiara: “Giorgio Brescié (Brechet, n.d.r.) n.  Roma 12.5.’38, res. Roma, Via Baldovinetti n.24. Pensionato. Indifferente.

ADR – Ho lavorato presso l’IMI dal giugno del 1964 al settembre 1997. Dalla fine del 1983 alla fine del 1985 sono stato responsabile del settore Grandi  Crediti all’industria alimentare; sino al novembre 1989 sono stato Direttore Generale presso una Banca del Gruppo IMI a Milano.

 

L.C.S.

 (firma Giorgio Brechet)

Viene introdotto (per l’IMI, n.d.r.) altro teste che, lette le formule di rito, dichiara: “ Umberto Musetti n. Piombino 24/5/51 res. Roma Via Caio Mario n. 7 . Dirigente di Azienda. Indifferente.

ADR -  Lavoro all’Imi dal marzo 1991.

Dal Marzo 1991 all’ottobre 1998 sono stato responsabile  del servizio del personale. In tale periodo Meucci lavorava al servizio del personale e io sono il suo diretto superiore gerarchico.

ADR – Quando arrivai all’IMI  era stata appena (nel 1990) (effettuata, n.d.r.) una sorta di ristrutturazione che aveva comportato una redistribuzione degli incarichi e relative responsabilità. A seguito di ciò lo stesso Meucci, responsabile dei rapporti con il sindacato, era stato assegnato/rimosso alla posizione di staff al responsabile del servizio nel senso che  dipendeva direttamente da me, non aveva una struttura organizzativa che facesse direttamente capo a lui, che prendeva incarichi di volta in volta da me. Si trattava di incarichi legati alle competenze giuslavoristiche del Meucci e comunque compatibili con la carica sindacale da lui stesso rivestita.

ADR – Ricordo ad esempio di averlo incaricato di volere approfondire aspetti connessi all’applicazione di una normativa negoziale ad una società del Gruppo, al momento non ne ricordo altri. Effettivamente ricordo che il Meucci assolse l’incarico da me affidatogli.

ADR – Ricordo che non appena giunto all’IMI ebbi dei colloqui individuali con tutti i responsabili dei settori che facevano capo a me, in tale occasione il Meucci mi rappresentò il disagio che gli derivava da una situazione di tensione, per altro già precedente, con l’Azienda stessa.

ADR – Preso atto di ciò tentai di attivarmi per trovare una collocazione diversa al Meucci in ambito del gruppo IMI.

ADR –Non ricordo che il Meucci abbia mai mancato di ottemperare a qualche singolo e concreto incarico da me affidatogli. Ricordo solo questa evidente situazione di disagio.

ADR -  Ricordo che Meucci era spesso assente per malattia tant’è che trovai anche delle difficoltà a programmare una sua attività lavorativa continua stanti le sue frequenti assenze.

ADR – Ricordo che verso la fine del 1991 il vice Direttore Generale dell’IMI, dr. Martino, propose, in un colloquio individuale, al Meucci di divenire responsabile dell’ufficio del personale di una società del Gruppo in via di costituzione in seguito chiamata IMITEC.

Mi riferì il Dr. Martino che Meucci rifiutò.

ADR – Ed infatti il Meucci rimase con me, all’ufficio del personale dove la situazione di disagio evidenziata si è protratta fino al 1995 quando Meucci fu assegnato ad un nuovo dipartimento dell’IMI che si occupava di previdenza complementare con compiti di esperto di diritto del lavoro e previdenza.

L.C.S.

 (firmato Umberto Musetti)

Il Giudice

Rinvia per l’escussione  di un teste relativo al periodo 1983 –1989 anzi rinvia per decisione all’udienza del 26/1/2001 ore 13,00 con termine per note al 20/12/2000.

 

Il Collaboratore

Il Giudice

(firma)

(firma)

 

Udienza del 26.1.2001 sono presenti il ricorrente assistito dai suoi avvocati; per parte resistente è presente avv. Scognamiglio . E’ presente per l’IMI il procuratore Lama.

L’avv. Scognamiglio contesta l’ammissibilità e la rilevanza (dei documenti, n.d.r.) prodotti con le note autorizzate depositate.

Avv. Persi si oppone specificando che trattasi di mere difese delle quali  è stata richiesta esibizione ovvero ne è già stata prodotta in parte con il ricorso.

Il Giudice

Rinvia al 22.3.2001 h. 10,30, acquisisce la documentazione di cui sopra trattandosi interamente di documenti precostituiti.

Invita le parti a chiarire con note quali siano le mansioni proprie di un funzionario di terzo grado o comunque di funzionario con specifico riferimento nell’ambito IMI. Invita infine parte ricorrente alla riformulazione di conteggi con indicazione di una retribuzione media da prendere a base per un’eventuale quantificazione del danno, entro il 2/3/2001.

 

Il Canc. C.

Il Giudice

(firma)

 (firma)

 

 

Udienza del 22.3.2001. Sono presenti il ricorrente assistito dall’avv. Fassari nonché parte resistente in persona del procuratore speciale assistito dal suo Avv.to.

Il Giudice

Rinvia al 15.6.2001 ore 13.300 per il giuramento del CTU con nomina nella persona del Dr. Francesco Raimondo. Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Il Canc. C.

Il Giudice

(firma)

 (firma)

 

Udienza del 15/6/01 . Sono presenti per parte ricorrente Avv.ti Fassari e Persi, per parte resistente Avv. Scognamiglio. E’ presente il CTU, Dr. Francesco Raimondo il quale dichiara di accettare l’incarico e presta giuramento di rito e declina le proprie generalità. Raimondo Francesco, n. Roma 8/10/1935 con studio in Roma Via Latina 57/I.

Dichiara di iniziare le operazioni peritali il 19/7/01 ore 16 nel proprio studio medico in Roma Via Latina 57/I.

Al consulente  viene posto il quesito di cui al foglio allegato.

L’avv. Scognamiglio si oppone all’ultima parte del del periodo, quella relativa alla capacità di lavoro specifica stante la mancanza di apposte conclusioni sul punto. L’avv. Persi contesta

Il Giudice

Attribuisce al CTU l’acconto di £. 500.000 che pone a carico del ricorrente. Gli avvocati Persi e Fassari indicano quale loro CTP il Prof. Dott. Riccardo Dominici Via Santamaura 61. L’avv. Scognamiglio per San Paolo IMI nomina quale CTP il Prof. Natale Marco Di Luca c/o Istituto Med. Legale Università La sapienza di Roma nonché  Via Corridoni 15, Roma.

 

Da termine di 90 gg. al consulente per il deposito della perizia.

Rinvia per discussione all’udienza del 12/4/02 , h. 1315.

Il Canc. C.

Il Giudice

(firma)

 (firma)

 

all.to

Meucci/I.M.I.

(ud.15.6.2001)

 

Quesiti al C.T.U

 

“Dica il CTU, visitato il Meucci Mario, esaminata la documentazione ed eseguiti gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari, se lo stesso sia affetto da infermità o comunque da disturbi allo stato di salute, causalmente riconducibili agli eventi di lavoro così come risultanti dagli atti di causa e, nell’eventuale affermativa, indichi il grado percentuale della menomazione dell’integrità psico-fisica da intendersi come danno biologico e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica”.

 

P.S. – Legenda : il testo in corsivo (sempre accompagnato dalla specifica n.d.r.) non fa parte dei verbali ed è stato introdotto dal trascrittore negli unici casi in cui ciò si rendeva necessario a soli fini di comprensione e/o chiarificazione.

   

Roma, 13 novembre 2003

 

 
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