Trasferimento e contemporaneo demansionamento

 

Tribunale di Ivrea – Sez. lav. –  30 ottobre 2006, n. 124 - Giud.  Morlini  - Maurizio R. c. Poste Italiane SpA

 

Trasferimento da unità produttiva ad altra di Poste Italiane SpA – Obbligo di forma scritta e di contemporanea motivazione – Insussistenza – Solo a richiesta del lavoratore – Demansionamento – Sussistenza – Reintegro nelle mansioni originarie o in altre equivalenti.

 

Con riferimento all’articolo 2103 Cc, basta osservare che la consolidata giurisprudenza della Sc insegna che, ai fini dell’efficacia del provvedimento di trasferimento, il quale nemmeno richiede la forma scritta, non è necessario che vengano contestualmente indicate le ragioni del trasferimento stesso, atteso che l’articolo 2103 Cc, nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e che di esse il datore di lavoro fornisca la prova; con la conseguenza che l’onere di indicazione delle ragioni del trasferimento sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta, dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all’articolo 2 legge 604/66.

Sulla base degli elementi di fatto emersi dal raffronto fra le attuali e le precedenti mansioni, ritiene il Giudice che l’esistenza della lamentata dequalificazione non sia revocabile in dubbio.

Invero, pur rivestendo ora la qualifica di direttore, emerge che il ricorrente, nell’ufficio di Alice Superiore, deve giornalmente provvedere all’attività cd. di retrosportelleria (id est controlli e rendicontazioni contabili concernenti le operazioni svolte allo sportello, atti amministrativi relativi all’attività di recapito della corrispondenza, ecc.), ed addirittura di sportelleria vera e propria, ciò che pare davvero difficilmente compatibile con le funzioni di un livello A2.

Quanto poi alla considerazione, svolta in via subordinata dalla difesa di parte convenuta, che se anche si fosse verificato un demansionamento, esso sarebbe legittimo in quanto dovuto a ristrutturazione aziendale al fine di evitare un licenziamento, trattasi di argomentazione infondata. Invero, sotto un profilo fattuale, mai le Poste hanno dedotto che il trasferimento era stato posto in essere per evitare un licenziamento; sotto un profilo giuridico, in ogni caso, la modifica in peius delle mansioni del lavoratore diviene legittima se posta in essere al fine di evitare il licenziamento o la cassa integrazione, solo laddove sia disposta con il consenso del lavoratore (Cassazione 2375/05, 20240/04, 4790/04, 3772/04, 16106/01, 10339/00, 11727/99, 9734/98, 9386/93, 5695/93, 5693/93, 6822/92, 11297/91, 11312/90, 6441/88, 1536/86, 266/84), con onere della prova di tale consenso a carico del datore ex articolo 2697 Cc (Cassazione 20240/04). Ciò posto, Poste Italiane non ha provato, e per la verità nemmeno ha dedotto, che tale consenso del lavoratore fosse sussistente. Conseguentemente va condannata Poste Italiane Spa a reintegrare R. M. nelle mansioni pregresse svolte presso l’Ufficio di Ivrea Centro o in mansioni equivalenti.

 

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 28 dicembre 2005 e poi ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, R. M. conveniva in giudizio Poste Italiane Spa (di seguito, per brevità, Poste Italiane).

Esponeva il ricorrente che dall’1 dicembre 1985 era dipendente delle Poste, attualmente inquadrato nel livello A2; che dal 2001 al 2004 aveva lavorato presso l’Ufficio Postale di Ivrea centro, con compiti di collaboratore del Direttore e di responsabile del settore movimento postale e del personale addetto al recapito della corrispondenza; che lo svolgimento di tale attività prevedeva autonomia, responsabilità gestionale, compiti amministrativi, di controllo e di vigilanza, tutti analiticamente indicati alle pagine 2-5 del ricorso; che con provvedimento 28 novembre 2004 decorrente dal giorno successivo, era stato trasferito all’Ufficio Postale di Alice Superiore, con le mansioni di Direttore; che il provvedimento di trasferimento era illegittimo, sotto un profilo formale, perché non motivato; che inoltre, sotto il profilo sostanziale, l’illegittimità del trasferimento derivava anche dall’avvenuto demansionamento, atteso che le funzioni di direttore in un piccolissimo ufficio quale quello di Alice, analiticamente indicate alle pagine 8 e 9 del ricorso, comportavano lo svolgimento di molteplici attività esecutive ed operative, anche di sportello e di retrosportello, e quindi di mansioni concretamente dequalificanti rispetto all’attività svolta in precedenza nell’Ufficio di Ivrea centro.

Per tali motivi, venivano rassegnate le conclusioni in epigrafe trascritte, volte a far accertare l’illegittimità del trasferimento e la dequalificazione, con richiesta di condanna del datore a riassegnare al R. le pregresse mansioni ed a reintegrarlo presso l’Ufficio di Ivrea centro.

Con comparsa depositata il 5 maggio 2006, si costituiva in giudizio Poste Italiane, resistendo alla domanda ex adverso e chiedendone il rigetto.

Sotto il profilo fattuale, relativamente all’analitica elencazione operata dal R. delle incombenze da lui svolte presso l’ufficio di Ivrea, Poste Italiane si limitava a contestare unicamente che tra i compiti vi fosse anche quello di verificare il rispetto degli orari da parte dei singoli addetti (cfr. punto 4 della comparsa); relativamente invece ai compiti del direttore presso l’ufficio di Alice, nuovamente non veniva contestata l’elencazione delle mansioni esecutive ed amministrative che il ricorrente aveva dedotto di svolgere, ma si evidenziava come tra i compiti del Direttore vi fossero pure quelli di “responsabile anche dell’andamento commerciale, gestionale ed organizzativo sia dell’unità produttiva di Alice Superiore, sia dell’ufficio modulare di Vistrorio” (cfr. pag. 5 comparsa).

In diritto, poi, si assumeva che il trasferimento non doveva essere contestualmente motivato, ma motivato solo a richiesta del lavoratore: nel caso di specie, nessuna richiesta vi era stata, e comunque il trasferimento si era reso necessario per dare corpo al nuovo assetto organizzativo previsto dal CCLN del 11 luglio 2003, che aveva soppresso alcune figure professionali introducendone altre, e per far fronte ad un processo di ristrutturazione aziendale, che aveva comportato il venir meno della figura del collaboratore del direttore presso l’Ufficio di Ivrea centro.

Quanto al demansionamento, si negava che esso fosse esistente, dovendosi anzi ritenere che le funzioni di direttore dell’Ufficio di Alice comportassero di fatto lo svolgimento di attività più qualificate rispetto a quelle in precedenza esercitate. In ogni caso ed in denegata ipotesi di ritenuto demansionamento, si opinava che lo stesso avrebbe comunque dovuto essere ritenuto legittimo, in quanto posto in essere in un contesto di ristrutturazione aziendale per evitare il licenziamento.

Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione senza bisogno di svolgere istruttoria testimoniale. Per tale motivo, rinviava alla seconda udienza del 30 ottobre 2006, dove, a seguito di discussione con i procuratori delle parti, decideva la causa dando lettura del dispositivo che segue.

Motivi della decisione

a) Logicamente e giuridicamente preliminare alla statuizione sull’illegittimità del trasferimento per demansionamento, è la statuizione sulla dedotta illegittimità formale del trasferimento per mancata contestuale motivazione dello stesso da parte del datore.

Ciò posto, è infondata la tesi sostenuta dalla difesa del R., per la quale l’invalidità del trasferimento deriverebbe dalla mancata motivazione dello stesso da parte del datore, in violazione dell’articolo 2103 Cc e della normativa posta dal contratto collettivo applicato.

Invero, con riferimento all’articolo 2103 Cc, basta osservare che la consolidata giurisprudenza della Sc insegna che, ai fini dell’efficacia del provvedimento di trasferimento, il quale nemmeno richiede la forma scritta, non è necessario che vengano contestualmente indicate le ragioni del trasferimento stesso, atteso che l’articolo 2103 Cc, nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e che di esse il datore di lavoro fornisca la prova; con la conseguenza che l’onere di indicazione delle ragioni del trasferimento sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta, dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all’articolo 2 legge 604/66, fermo restando che il predetto onere di comunicazione, al pari di quanto avviene in tema di licenziamento, non riguarda le fonti di prova dei fatti giustificativi del trasferimento stesso (Cassazione 9290/04, 8268/04, 12812/99, 1912/98, 4823/96, 909/95, 9011/91, 480/89, 167/88, 9276/87, 6400/87, Su, 4572/86, 1821/86).

Da tale consolidato insegnamento, pienamente condiviso da questo Giudice, non vi è motivo di discostarsi.

Pertanto, non avendo parte ricorrente provato, e per la verità nemmeno dedotto, di avere mai richiesto al datore le ragioni del trasferimento, lo stesso non può dirsi per tale motivo invalido.

Ove poi si ritenesse che la contestazione venga mossa con la proposizione della presente domanda giurisdizionale, va replicato che il trasferimento è stato giustificato da Poste Italiane in ragione della ristrutturazione aziendale e del nuovo sistema di classificazione del personale ora vigente, con la soppressione, presso l’Ufficio di Ivrea centro, della figura del collaboratore A2 in precedenza ricoperta dal R. (cfr. punto 7 memoria di costituzione, nonché pagg. 9-10).

Trattasi di giustificazione del tutto congrua e razionale, tra l’altro nemmeno contestata in corso di causa dalla difesa di parte ricorrente, come tale insindacabile dal Giudice sotto il profilo della legittimità.

Infatti, il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore ha ad oggetto l’accertamento in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche e organizzative che devono giustificarlo ed è insindacabile l’opportunità del trasferimento, con le uniche eccezioni derivanti dal fatto che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva e dall’applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, che impongono al datore di lavoro, qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, di preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento (Cassazione 11597/03, 11624/02, 12812/99, 6408/93).

Pertanto, nulla disponendo la contrattazione collettiva circa la sindacabilità nel merito del provvedimento di trasferimento, e non avendo parte ricorrente eccepito violazione alcuna del principio di buona fede, il trasferimento stesso non può essere considerato illegittimo.

Quanto poi alla pretesa violazione della normativa posta dal CCLN 11 luglio 2003, che all’articolo 37 prima parte impone la comunicazione per iscritto delle ragioni del trasferimento e chiede di tener conto delle condizioni personali e familiari del lavoratore interessato, basta osservare che la norma in parola si riferisce ai trasferimenti del personale inquadrato “nei livelli F, E, D, C, B”, come chiaramente recita il piano disposto letterale della stessa disposizione. Pertanto, non essendo in discussione il fatto che il ricorrente è inquadrato nel livello A, la prima parte dell’articolo 37 CCLN sopra citata non è a lui applicabile, ed il motivo di doglianza del R. risulta quindi infondato.

Applicabile al personale inquadrato nel livello A è invece la seconda parte della norma di contrattazione collettiva invocata, che prevede per il personale inquadrato nel livello A, nei casi di avvenuto trasferimento, indennità, permessi e rimborsi. Peraltro, anche volere prescindere dalle puntuali contestazioni di Poste Italiane, relative al fatto che tali benefici sono previsti per i trasferimenti superiori a 30 chilometri mentre è lo stesso ricorrente ad assumere che tra Ivrea ed Alice vi sono solo 25 chilometri, risulta dirimente il fatto che l’eventuale mancata corresponsione dei benefici non può in alcun modo comportare l’invalidità del trasferimento, ma solo il diritto del lavoratore ad ottenere la condannare del datore ad erogare quanto spettante; e che il lavoratore non ha chiesto la condanna del datore all’erogazione dei benefici di cui trattasi.

 

b) Fondata è invece la domanda di parte ricorrente relativa all’invalidità del trasferimento per demansionamento, con ciò violando il precetto dell’articolo 2103 prima parte Cc.

Invero, la valutazione dell’esistenza del demansionamento discende da una valutazione comparativa delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore presso l’Ufficio di Ivrea centro e di quelle successivamente svolte dopo il trasferimento all’Ufficio di Alice Superiore.

Tali mansioni possono essere ricavate dalla stessa narrativa di parte ricorrente, che ha analiticamente e dettagliatamente indicato in cosa consisteva la propria attività professionale prima (cfr. pagg. 2-5 del ricorso) e dopo il trasferimento (cfr. pagg. 8-9 del ricorso). Con riferimento a tale elencazione, infatti, la difesa di parte convenuta si è unicamente limitata a contestare che tra i compiti svolti prima del trasferimento vi fosse anche quello di verificare il rispetto degli orari da parte dei singoli addetti (cfr. punto 4 della comparsa); mentre, relativamente ai compiti del direttore presso l’ufficio di Alice, nuovamente non veniva contestata l’elencazione delle mansioni esecutive ed amministrative che il ricorrente aveva dedotto di svolgere, limitandosi ad evidenziare che il Direttore stesso era “responsabile anche dell’andamento commerciale, gestionale ed organizzativo” dell’Ufficio.

Ciò posto e con le limitate precisazioni sopra esposte, deve ritenersi che l’elencazione operata dalla difesa di parte ricorrente delle mansioni svolte dal R. prima e dopo il trasferimento, vada ritenuta processualmente provata in ragione della non contestazione di parte convenuta (relativamente al valore probatorio della non contestazione, potendosi ritenere che i fatti allegati siano pacifici senza la necessità di darne prova, allorquando l’altra parte si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcune circostanze, con ciò implicitamente riconoscendo le altre, per la pacifica giurisprudenza cfr. da ultimo ed ex pluribus, Cassazione 20916/04, Su, 11353/04, 1672/03, 1562/03, 559/03, 535/03, 13972/02, 8502/02, 5526/02, 1902/02, Su, 761/02, 14880/02, 13814/02, 13904/00, 10434/00, 9424/00, 11513/99, 4687/99, 2524/99, 1213/99).

b1) In ragione di quanto sopra, può ritenersi provato che, come dedotto da parte ricorrente, i compiti del R. fossero, allorquando era impiegato presso l’Ufficio di Ivrea centro, quelli di provvedere, così come indicato alle pagine 2-5 del ricorso: “alla gestione complessiva e al coordinamento del settore del movimento postale e del recapito; all’organizzazione del servizio di recapito, attraverso l’applicazione puntuale del sistema delle cc.dd. “areole” (raggruppamenti di Zone di recapito facenti capo ad un unico ufficio, i cui addetti devono provvedere allo smaltimento della corrispondenza da recapitare, anche in caso di assenza di taluno dei portalettere applicati alle Zone ricomprese nella singola Areola, secondo il meccanismo definito di “abbinamento”); alla gestione delle cc.dd. unità di scorta, ossia di quei dipendenti adibiti all’attività di recapito preposti alla sostituzione dei portalettere titolari di Zona, in caso di assenze prolungate di questi ultimi; alla costante verifica della qualità del servizio di recapito e al controllo del raggiungimento dell’obiettivo definito con l’espressione “tavolo pulito” (consistente nello smaltimento in giornata di tutta la corrispondenza da recapitare, facente capo a ciascuna areola); al monitoraggio dell’intera attività di recapito, con predisposizione di statistiche periodiche da trasmettere agli Uffici della Filiale di Ivrea, contenenti l’indicazione complessiva del traffico postale, nonché, per ciascuna areola e Zona di recapito, dei quantitativi di posta eventualmente non recapitati e le cause delle giacenze; alla segnalazione agli Uffici direttivi dell’Azienda, di eventuali disservizi riscontrati nell’attività di recapito o nelle incombenze preliminari; alla organizzazione dell’attività del personale addetto al Settore, a seconda delle direttive impartite dalla Filiale di Ivrea, oltre che dalla Direzione Regionale e dal c.d. Polo Corrispondenza (struttura aziendale a cui fa capo l’attività di movimento e recapito postale), previa interpretazione ed applicazione di circolari ed ordini di servizio; alla stesura di ordini di servizio per dare attuazione alle direttive aziendali, in materia di movimentazione postale; alla direzione, al coordinamento e al controllo del personale addetto alla ripartizione e al recapito (almeno 24 portalettere e 14 agenti interni), con facoltà di impartire direttive ed istruzioni di servizio, nonché di verificare l’operato dei singoli addetti e delle squadre di lavoro preorganizzate; alla programmazione delle ferie del personale, in modo da non provocare disagi nelle attività di smistamento e di recapito della corrispondenza, e per mantenere standards elevati nella qualità del servizio; alla predisposizione dell’orario di servizio e delle turnazioni del personale, con facoltà di assegnazione dei compiti ai dipendenti a seconda delle esigenze del servizio, con potere di concessione (o negazione) di giornate di ferie, congedi, permessi retribuiti e non, e con possibilità di modificazione dei turni di lavoro, tramite la variazione o l’integrazione dell’orario giornaliero; alla predisposizione delle sostituzioni del personale assente con altro comandato anche telefonicamente al proprio domicilio; alla previsione di distacchi temporanei di una o più unità presso altri uffici; alla autorizzazione della prestazione di lavoro straordinario, per la successiva corresponsione dei relativi emolumenti; alla organizzazione dei cc.dd. abbinamenti dei recapiti postali nelle Zone di recapito rimaste scoperte per l’assenza dei portalettere preposti; alla revisione dei carichi di lavoro assegnati a ciascun dipendente dell’ufficio, con facoltà di assegnazione di specifici compiti ai dipendenti a seconda delle esigenze di servizio; alla segnalazione (anche per iscritto) di eventuali inadempimenti amministrativi o di mancanze disciplinari riscontrate nel servizio, al fine dell’eventuale irrogazione di sanzioni; alla gestione dei mezzi aziendali (autoveicoli e motoveicoli) utilizzati nell’espletamento del servizio di recapito, con conseguente compilazione della modulistica prevista per il rimborso delle spese di carburante e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; all’accertamento e riscontro dei reclami formulati dai clienti in ordine al servizio di recapito (ad es. in ordine all'esito della corrispondenza: telegrammi, raccomandate, assicurate, pacchi, vaglia postali), con diretto contatto con il pubblico degli utenti; alla sostituzione, in qualità di vicario, del direttore (Quadro di Livello A1), in caso di assenza di quest’ultimo; alla gestione dei rapporti con le strutture sovraordinate dell'Azienda (Direzione di Filiale, Direzione Regionale, Polo Corrispondenza, ecc.).”

Invece, i compiti attribuiti al R. dopo il trasferimento all’Ufficio di Alice, ove oltre ai sette addetti al recapito figura un solo dipendente addetto allo sportello e solo per metà giornata, sono, secondo l’elencazione fattane alle pagine 8 e 9 del ricorso: “Nella fascia oraria in cui non è presente il dipendente preposto all’attività di sportelleria (ossia dalle 10.30 alle 14.30, durante la quale l’Ufficio è comunque aperto al pubblico) il sig. R. si trova costretto a svolgere la propria prestazione al servizio della clientela, in qualità di semplice operatore di sportello. Nel periodo in cui è presente l’addetto allo sportello (dalle 8.25 alle 10.30), invece, il ricorrente deve occuparsi principalmente dell’attività di ripartizione della corrispondenza da affidare ai portalettere per il recapito: di fatto, il sig. R. si limita a suddividere la posta (ordinaria, prioritaria o soggetta a firma) per Zone di recapito; provvede alla formazione dei cc.dd dispacci (ossia di plichi contenenti la corrispondenza da inviare agli uffici postali dei paesi limitrofi); si occupa della compilazione della modulistica e dei registri aziendali inerenti il recapito (‘Modello 28’ e altri moduli similari). Nel tempo residuo, il ricorrente deve anche provvedere alla già menzionata attività di retrosportelleria, consistente nella semplice compilazione di alcuni registri e modelli relativi alle presenze e alle assenze del personale, nella predisposizione delle statistiche concernenti l’attività di recapito, e nella stesura dei conti di cassa relativi alle operazioni effettuate allo sportello. Alla fine dell’orario di lavoro ed in coincidenza con il rientro in ufficio dei portalettere, il sig. R. provvede a verificare la posta non recapitata, al fine di predisporre la documentazione utile per una successiva consegna (avvisi di giacenza, registrazione dei plichi inesitati, ecc.). Con analoghe modalità e nell’ambito del medesimo arco temporale, il ricorrente si occupa anche della gestione (meramente amministrativa e contabile) dell’Ufficio c.d. External di Vistrorio (il quale ufficio, come detto, è aperto al pubblico solo quattro ore al giorno, dalle 10.30 alle 14.30), senza che, tuttavia, il sig. R. possa mai effettuare una concreta attività di organizzazione e di controllo del servizio espletato presso la predetta unità territoriale.

b2) Sulla base di tali elementi di fatto, ritiene il Giudice che l’esistenza della lamentata dequalificazione non sia revocabile in dubbio.

Invero, pur rivestendo ora la qualifica di direttore, emerge che il ricorrente, nell’ufficio di Alice Superiore, deve giornalmente provvedere all’attività cd. di retrosportelleria (id est controlli e rendicontazioni contabili concernenti le operazioni svolte allo sportello, atti amministrativi relativi all’attività di recapito della corrispondenza, ecc.), ed addirittura di sportelleria vera e propria, ciò che pare davvero difficilmente compatibile con le funzioni di un livello A2.

Non vi è dubbio quindi che, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, da quando il R. è stato trasferito ad Alice Superiore, egli è stato chiamato a svolgere prevalentemente mansioni esecutive ed operative, mentre l’attività di gestione organizzativa, di coordinamento del personale, di controllo dell’operato dei dipendenti gerarchicamente subordinati, e di verifica dei risultati complessivamente conseguiti dall’unità organizzativa, viene espletata in maniera frammentaria, discontinua e residuale, oltre che in misura estremamente ridotta rispetto a quanto avveniva precedentemente presso l’Ufficio Postale di Ivrea Centro.

Gli elementi che rendono palese il demansionamento sono quindi, da un lato, il minor numero di risorse umane da gestire, e dall’altro lato l’accresciuta applicazione del ricorrente a compiti meramente esecutivi.

Infatti, nell’Ufficio di Ivrea centro il ricorrente si occupava dell’organizzazione funzionale e del controllo di tutte le attività svolte nel Settore del Movimento Postale, oltre che della gestione e del coordinamento del personale dipendente dell’ufficio addetto alla lavorazione, ripartizione, movimentazione e recapito della corrispondenza (complessivamente, non meno di 38 unità), contribuendo altresì a dirigere, gestire e controllare, con responsabilità diretta e personale, tutte le ulteriori attività amministrative dell'ufficio, che al medesimo venivano affidate e delegate dal Direttore.

Attualmente, invece, le funzioni svolte dal ricorrente, pur rivestendo egli il ruolo di Direttore dell’Ufficio Postale di Alice Superiore, sono limitate all’esecuzione di compiti estremamente semplici e meramente esecutivi, consistenti nell’espletamento di attività contabili e amministrative, quali l’attività di sportello e di retrosportelleria, che occupano la maggior parte della giornata lavorativa.

b3) Né può opinarsi, come sembra fare la difesa di parte convenuta (cfr. pag. 5 memoria di costituzione), che il demansionamento sarebbe escluso dal fatto che la posizione di direttore dell’Ufficio postale di Alice Superiore è stata classificata come livello funzionale di A2, al pari del livello di inquadramento del Rabozzi. Sul punto, infatti, basta osservare che, secondo la pacifica giurisprudenza, ben possono coesistere, nello stesso livello contrattuale, mansioni tra loro non equivalenti ex articolo 2103 Cc (per tutte, cfr. Cassazione 7351/05 e 9002/01).

Parimenti, del tutto inconferente è il rilievo che, dopo il trasferimento, è aumentato il numero dei corsi di formazione ai quali il R. è stato chiamato a partecipare (cfr. pag. 5 comparsa di risposta), trattandosi di circostanza manifestamente irrilevante ai fini della valutazione comparativa delle mansioni svolte prima e dopo il trasferimento, e quindi ai fini della valutazione dell’avvenuto demansionamento.

Quanto poi alla considerazione, svolta in via subordinata dalla difesa di parte convenuta, che se anche si fosse verificato un demansionamento, esso sarebbe legittimo in quanto dovuto a ristrutturazione aziendale al fine di evitare un licenziamento (cfr. pag. 7 comparsa di risposta), trattasi di argomentazione infondata. Invero, sotto un profilo fattuale, mai le Poste hanno dedotto che il trasferimento era stato posto in essere per evitare un licenziamento; sotto un profilo giuridico, in ogni caso, la modifica in peius delle mansioni del lavoratore diviene legittima se posta in essere al fine di evitare il licenziamento o la cassa integrazione, solo laddove sia disposta con il consenso del lavoratore (Cassazione 2375/05, 20240/04, 4790/04, 3772/04, 16106/01, 10339/00, 11727/99, 9734/98, 9386/93, 5695/93, 5693/93, 6822/92, 11297/91, 11312/90, 6441/88, 1536/86, 266/84), con onere della prova di tale consenso a carico del datore ex articolo 2697 Cc (Cassazione 20240/04). Ciò posto, Poste Italiane non ha provato, e per la verità nemmeno ha dedotto, che tale consenso del lavoratore fosse sussistente.

 

c) In ragione di tutto quanto esposto, deve accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del trasferimento operato da Poste Italiane nei confronti di M. R. , per violazione del disposto della prima parte dell’articolo 2103 Cc, in ragione del fatto che l’attività svolta presso l’ufficio di Alice Superiore è demansionante rispetto all’attività in precedenza svolta presso l’Ufficio di Ivrea centro.

Conseguentemente, Poste Italiane Spa deve essere condannata a reintegrare il ricorrente nelle mansioni pregresse svolte presso l’Ufficio di Ivrea Centro od in mansioni equivalenti.

Per quanto concerne le spese di lite, le stesse, alla stregua dei principi generali posti dall’articolo 91 c.p.c., seguono la soccombenza, e, liquidate come da dispositivo in assenza di nota, sono quindi poste a carico di Poste Italiane ed a favore della vittoriosa parte ricorrente.

PQM

Il Tribunale di Ivrea in funzione di Giudice del Lavoro

definitivamente pronunciando nella causa proposta da R. M.nei confronti di Poste Italiane Spa,

tramite ricorso depositato il 28 dicembre 2005 nel contraddittorio tra le parti, respinta ogni altra domanda:

- accerta e dichiara l’illegittimità del trasferimento dall’ufficio di Ivrea centro all’ufficio di Alice Superiore, disposto da Poste Italiane Spa nei confronti di R. M.con provvedimento del 26 novembre 2004 decorrente dal 27 novembre 2004, per il demansionamento subito da R. Maurizio; conseguentemente, dichiara tenuta e condanna Poste Italiane Spa a reintegrare R. M. nelle mansioni pregresse svolte presso l’Ufficio di Ivrea Centro o in mansioni equivalenti; dichiara tenuta e condanna Poste Italiane Spa a rifondere a R. M.le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 2.500,00 per diritti ed onorari, oltre Iva, Cpa ed articolo 14 Tp.

 

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