Uso della job rotation per confinare in stabili mansioni dequalificate

 

Trib. Lecce, sez. lav., 15 febbraio 2007 – Pres. ed est. Fiorella – Ricorrente: Telecom Italia SpA - Controricorrente: C.S.

 

Utilizzo della job rotation per assegnare in via stabile a mansioni dequalificate – Illegittimità.

 

Se infatti, può essere utile che un tecnico qualificato svolga anche mansioni inferiori per aumentare la propria manualità e prepararsi ad affrontare autonomamente tutti i possibili interventi tecnici, sarebbe anche nello spirito della job rotation, se correttamente applicata, aumentare la professionalità del dipendente stesso anche in relazione a mansioni superiori in continua evoluzione, soprattutto se proprie del suo profilo professionale. Del tutto estraneo a tale pratica aziendale è, soprattutto, il fatto di applicare un tecnico qualificato anche a mansioni inferiori e meno qualificate per poi relegarlo definitivamente all’esclusivo svolgimento delle stesse. Non può negarsi, poi, il danno immediato e irreparabile che da tale demansionamento deriva, soprattutto in un settore in cui le attività più qualificate devono continuamente aggiornarsi per tenere il passo con le innovazioni tecnologiche.

 

 

Il Tribunale di Lecce, Sezione del Lavoro, Relatore Presidente dr. Mario Fiorella sulla riserva che precede, rileva quanto segue.

Con ricorso del 16.11.2006 Telecom Italia S.p.A. proponeva reclamo avverso l’ordinanza del 19.0.2006 con la quale il giudice del lavoro di Lecce aveva disposto, in via di urgenza, la reintegrazione del C.S. nella mansioni precedentemente svolte o di adibirlo a mansioni compatibili con la sua qualifica di specialista di interventi tecnici di 4° livello; lamentava che il primo giudice avesse concesso la tutela richiesta malgrado l’inesistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso.

Si costituiva C. S. e chiedeva il rigetto del reclamo.

La società reclamante contesta ogni dequalificazione di C. S., le cui mansioni sarebbero state soltanto ampliate in seguito assegnazione al CLU, che prevede un’unica figura di impiegato tecnico specialista.

Invero, tenuto conto della pacifica qualifica professionale di C.S. e delle mansioni di tecnico di commutazione cui era stato a lungo adibito, la job rotation invocata dalla Telecom come sistema per aumentare la professionalità dei propri dipendenti si è dimostrata invece quale occasione per demansionare lo stesso lavoratore, relegandolo a mansioni esclusivamente di minore contenuto tecnico, peraltro non collegate a quelle in precedenza svolte e proprie del suo profilo professionale. Se infatti, può essere utile che un tecnico qualificato svolga anche mansioni inferiori per aumentare la propria manualità e prepararsi ad affrontare autonomamente tutti i possibili interventi tecnici, sarebbe anche nello spirito della job rotation, se correttamente applicata, aumentare la professionalità del dipendente stesso anche in relazione a mansioni superiori in continua evoluzione, soprattutto se proprie del suo profilo professionale. Del tutto estraneo a tale pratica aziendale è, soprattutto, il fatto di applicare un tecnico qualificato anche a mansioni inferiori e meno qualificate per poi relegarlo definitivamente all’esclusivo svolgimento delle stesse.

Quanto alla doglianza relativa al mancato ascolto di informatori della società reclamante, si osserva che la relativa richiesta era, oltre che eventuale e affidata alla discrezionalità del giudicante, del tutto generica ed inutile, riguardando soprattutto le circostanze relative alla riorganizzazione del comparto tecnico della Telecom, ben note a questo Tribunale.

Non può negarsi, poi, il danno immediato e irreparabile che da tale demansionamento deriva, soprattutto in un settore in cui le attività più qualificate devono continuamente aggiornarsi per tenere il passo con le innovazioni tecnologiche.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e condanna la Telecom Italia S.p.A. a rivalere C. S. delle spese del giudizio che liquida in € 1000,00, di cui 600,00 per onorari d’avvocato.

 

Lecce, 15.2.2007

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