- Tribunale
Milano 26 aprile 2000 - Est.
Atanasio - Taviani
(avv. Failla e Pomares) c.
RAI Radiotelevisione Italiana Spa (avv.
Tosi e Uberti).
-
- Totale
inoperosità del dipendente - Illegittima dequalificazíone - Danni alla
professionalità e all'identità professionale - Sussistenza -
Risarcimento del danno - Oneri probatori - Contenuto.
- Dequalificazione
- Determinazione del danno - Criteri.
-
- Costituisce
illegittima dequalificazione la sottrazione di tutte le mansioni
attribuire al dipendente, tale da determinarne la
totale inoperosità; tale demansionamento lede
la professionalità del lavoratore, intesa sia come insieme delle
competenze professionali acquisite, sia come identità
professionale del lavoratore percepita all'esterno della società civile,
e cagiona un danno che può essere accertato anche sulla base
di presunzioni semplici. Il
danno da dequalificazione
professionale - suscettibile di valutazione equitativa da
parte del giudice - è determinabile in una
quota della retribuzione mensile; tuttavia, in ipotesi
di totale e durevole svuotamento delle mansioni, il danno è da
commisurare all’intera retribuzione.
-
- (...
) Con ricorso depositato in data 14/6/99 Taviani Giovanni conveniva in
giudizio la Rai deducendo di essere stato nominato dirigente nel '78,
quale procuratore responsabile del Supporto gestionale del Centro di
Produzione di Milano e inquadrato in IV fascia dirigenti e di essere stato
allora via via assegnato a incarichi di elevata responsabilità: quello di
responsabile delle riprese TV, con inquadramento nella III fascia
dirigente nel '87 e, contestualmente, quello di responsabile, in via
interinale, anche delle riprese interne, incarico questo di IV fascia
dirigenziale; e, nel settembre '91, sempre in via interinale, anche quello
di responsabile delle riprese esterne, inquadrabile nella IV fascia
dirigenziale.
- Lamentava
che, però, a far tempo dall'aprile '94 era «stato oggetto di chiaro
disegno emarginativo evidentemente atto a provocare l'allontanamento dalla
società».
- Concludeva
pertanto chiedendo al Giudice di dichiarare l'illegittimità della
condotta tenuta dalla convenuta e di condannare la Rai a ricostruire la
carriera del ricorrente inquadrandolo nel livello equivalente alla II
fascia dirigenziale a partire dall'aprile '94 e quindi in quella di I
fascia a far data dal novembre '98, a corrispondergli le relative
differenze retributive nonché ad assegnargli mansioni equivalenti
all'inquadramento predetto condannando la società, in caso contrario, a
pagargli una penale di L. 20 milioni mensili; chiedeva altresì di
dichiarare l'illegittimità del demansionamento subito a far data
dall'aprile '94 condannando la società a risarcirgli il danno
patrimoniale e non, alla salute, all'immagine e alla dignità
professionale, quantificati in misura non inferiore a tutte le
retribuzioni percepite dall'aprile '94 all'attualità quantificati in
L.1.110.147.000 oltre le successive maggior somme maturate alla data di
pronuncia alla sentenza; con vittoria di spese.
- Si
costituiva la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande
delle quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
- All'udienza
in discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti e il
giudice decideva come da separato dispositivo, conforme a quello
trascritto in calce al presente atto, di cui dava lettura.
- Motivi
della decisione
- A)
1 ) La domanda avente a oggetto l'accertamento dei subito demansionamento
è fondata.
- Del
contenuto delle mansioni svolte dal Taviani prima che subisse il
demansionamento ha riferito il teste Panfili, direttore del Centro di
Produzione di Milano dall'aprile'94 al'98, il quale ha ricordato:
- «
In quel periodo il Taviani è stato responsabile del gestionale dei Centro
di produzione e successivamente è stato nominato responsabile delle
Riprese TV.. Quale responsabile del Centro di produzione la cosa più
importante era la gestione del personale del Centro; in sostanza era per
così dire il capo del personale del Centro di produzione che aveva
all'epoca circa 1000 dipendenti. C'era
una gestione amministrativa e una valutativa: la prima riguardava proprio
la gestione dei singoli eventi dei rapporto di lavoro dalla malattia alle
ferie; l'altra riguardava invece la valutazione per promozioni o invece
per procedimenti disciplinari. Per
quanto riguarda l'aspetto delle valutazioni il Centro di produzione
presentava delle proposte a noi della Sede e noi dopo avere formalizzato
la proposta la presentavamo alla Direzione dei personale per l'assenso.
Ciò anche per quanto riguarda le assunzioni.
Poi il Centro di produzione e il Taviani avevano le proprie
competenze per quanto riguardava gli aspetti commerciali, vale a dire
degli acquisti dei beni necessari per la produzione; ebbene sotto questo
aspetto il Centro godeva di maggiore autonomia aspetto alla Direzione
commerciale in quanto poteva scegliere i fornitori, contrattare il prezzo
e stipulare il contratto... In qualità di responsabile delle Riprese TV
sia esterne che interne il Taviani si occupava di gestire, organizzare e
utilizzare il personale per la creazione del prodotto; pertanto doveva
occuparsi anche dell'ottimizzazione delle risorse al fine della produzione».
- Lo
stesso teste Panfili ha poi chiarito come a far data dall'aprile 1994 al
Taviani non fu praticamente assegnato alcun compito, spiegando anche le
ragioni di tale demansionamento al quale lo stesso PanFili non avrebbe
potuto porre rimedio; ha ricordato il teste:
- «
Nel '94 quando tornai da Torino la Sede fu cancellata.
Fu in sostanza abolita la duplicazione del commerciale e del
personale che prima esisteva tra la Sede e gestionale di produzione. Il
Centro di Produzione divenne un vero e proprio stabilimento di produzione
e presso di esso furono accentrate in pratica le funzioni prima
distribuire tra Centro di produzione e sede... Io divenni il responsabile
Centro di produzione di Milano. Il
Taviani fu nominata mio assistente. Non
potè però occupare posizioni di linea vale a dire occupare funzioni la
cui nomina spetta solo ai CdA (su proposta dei Direttore Generale) o a
quest'ultimo direttamente. Taviani
con me non ha praticamente lavorato. Avrei dovuto creare attività esterne
al centro di produzione per potere occupare il ricorrente, posto che
quelle inerenti al Centro erano già tutte occupate da determinati altri
collaboratori. Sono rimasto a
Milano in qualità di responsabile dei Centro di produzione fino al
settembre dei '98, la posizione del Taviani è rimasta invariata fino a
quella data. Il ricorrente non espletava funzioni di Vicedirettore perché
questa è una funzione di line che
era già coperta. Successivamente
invece il Vicedirettore non c'era più.
Comunque non poteva il Taviani espleta re tale tipo di l'unzione.
Il Taviani si è lamento di tale situazione anche parlandone direttamente
a me. Il Direttore Generale aveva creato una gerarchia corta nel senso che
si era passati da 32 a 7 dirigenti nell'ambito dello stabilimento di
Milano. Quindi non avevo spazio per dare al Taviani funzioni se non
trovandole tra quelle non essenziali alla produzione.
Avrei certo potuto dargli dei singoli compiti, ma non l'ho fatto.
Per esempio avrei potuto affidargli incarichi di pubbliche
relazioni se fossi stato a Torino o Napoli dove questi vengono gestiti
direttamente dal Centro di Produzione; non potevo farlo a Milano in quanto
quella funzione dipendeva direttamente dalla Direzione.
Esisteva già un dirigente responsabile delle Pubbliche relazioni
che aveva una sua struttura e poi c'era un delegato del Direttore Generale
senza struttura per i rapporti con l'esterno; quindi se anche avessi
affidato al Taviani singoli compiti dei genere avrei interferito in
qualche modo con questi soggetti, e pertanto non l'ho fatto».
- Il
teste Panfili ha poi ricordato di essersi attivato presso la Direzione per
la risoluzione del problema del Taviani, senza successo però: «Io
dipendevo dalla Direzione della Produzione; mi sono attivato presso questa
per risolvere il problema del Taviani; le risposte erano positive («vedremo,
faremo») ma poi il tempo passava e non succedeva niente; ciò peraltro
stranamente perché di solito persone in qualche modo accantonate dopo
certi periodi in Rai vengono ripescate per certi compiti, e invece con il
Taviani ciò non è accaduto».
- La
situazione dei Taviani non è affatto mutata quando al Panfili è successo
quale direttore dei Centro di Produzione di Milano il Binacchi, il quale
ha ricordato:
- «
Quando sono arrivato a Milano anche a seguito della riorganizzazione della
Rai, la Sede di Milano ha visto ridotte le posizioni di line
del Centro di Produzione che sono passate da una diecina a quattro. Ho
pertanto riesaminato le posizioni dei dirigenti presenti a Milano e ho
proposto - anche a seguito di colloqui avuti con lo stesso Taviani - di
assegnare a quest'ultimo una posizione di staff,
in quanto la Direzione Centrale non intendeva assegnare al Taviani
posizioni di line. Chiarisco
che io non ho concordato con Taviani la nuova mansione; ho parlato con
Roma che mi ha detto «prendilo come assistente, inventati una posizione».
Dopo di che ho proposto a Roma la soluzione che ho detto.
In sostanza al Taviani dal febbraio'99 è stata assegnata la
qualifica di assistente del Direttore in rapporto con la Direzione
Centrale per l'organizzazione dei Grandi eventi quali Giro d'Italia,
Sanremo, Salsoinaggiore ecc.; in tutti quei casi nei quali venga
direttamente interessato il Centro di Produzione di Milano».
- In
effetti il Binacchi, ha preso in parola la Direzione inventandosi una
posizione per il collega senza che la stessa avesse alcuna reale
consistenza sotto l'aspetto dei compiti che il ricorrente avrebbe dovuto
svolgere.
- Ha
infatti ricordato ancora il Binacchi:
- «
Il ricorrente nella sua qualità di assistente del direttore deve
occuparsi di pianificare le attività in particolare ponendo cura a
ottenere un'ottimizzazione delle risorse anche sotto l'aspetto del budget
impiegato in ognuno di quegli eventi.
In tale veste il ricorrente non interviene direttamente sulla
struttura verticale ma riferisce a me e al responsabile nazionale della
struttura Grandi Eventi De Lella... E' vero che Taviani più volte si è
lamentato di tale posizione chiedendomi - con riferimento alle riunioni
stesse: «che ci vado a fare?»... E' evidente che Taviani non è
essenziale all'organizzazione del Grande Evento che viene ugualmente
organizzato anche senza la sua presenza; però è vero che la sua
partecipazione può consentire di risparmiare sull'utilizzo di una troupe
o di un tecnico e comunque nell'utilizzazione delle risorse».
- Tuttavia
è evidente che il ricorrente rispetto ai Grandi Eventi era ed è del
tutto esterno all'organizzazione e non in grado di intervenire al fine di
incidere realmente sull'organizzazione stessa, potendosi al più limitarsi
a fornire consigli al Direttore di Produzione.
- Sull'organizzazione
Grandi Eventi il teste Scatena ha chiarito:
- «
Io ho i] compito dì produrli quei Grandi Eventi.
Il responsabile dell'organizzazione dei Grandi Eventi è De Lella.
Il Taviani è l'interfaccia di Di Lella a Milano.
Nell'ambito dell'organizzazione di un grande evento bisogna
distinguere la fase organizzativa ideativa da quella più strettamente
produttiva. E' nella prima
fase che si decidono i mezzi, le strutture (a esempio telecamere, bus da
utilizzare); è evidente che ciò implica l'utilizzazione maggiore o
minore di risorse. A quella
fase iniziale organizzativa partecipiamo ovviamente De Lella, io e il
committente cioè la redazione sportiva.
Il Taviani credo di ricordare che abbia partecipato a un paio di
quelle riunioni. Nella fase dell'impostazione la decisione delle strutture
da utilizzare per la realizzazione di un evento sono assunte
collettivamente e comunque competono sia alla Direzione di produzione (di
cui facciamo parte sia De Lella sia io) che alla Divisione editoriale.
Alla fine della fase di organizzazione vi è una riunione di
produzione che definisce nello specifico tutto ciò di cui c'è bisogno
per la produzione dell'evento. Non
so dire se Taviani a queste ultime fosse presente o meno; io di solito non
ci sono perché vi è uno staff molta
affiatato che se ne occupa».
- Da
ciò si ricava che i margini di intervento del Taviani in una simile
struttura già organizzata erano e sono pressocché nulli.
Ma chiarisce poi l'impegno che comportava l'incarico del Taviani il
numero di Grandi Eventi organizzato in Milano; su tale aspetto i testi
Binacchi «Da febbraio a oggi i Grandi Eventi che hanno interessato Milano
sono stati il Giro d'Italia, Miss Italia che è stata organizzata da noi,
La Mostra del Cinema di Venezia che abbiamo organizzato insieme al centro
di Produzione di Venezia, i Mondiali di ciclismo tra Verona e Treviso» e
Scatena «I Grandi Eventi sono essenzialmente quelli sportivi (Giro
d'Italia, Formula Uno - San Marino e Monza - Mondiali di Ciclismo).
Non fa parte dei Grandi Eventi Salsomaggiore - Miss Italia che è
ne stata esclusa; i Mondiali di sci sono classificati tra i Grandi Eventi
ma poiché partecipiamo solo per le riprese TV e non per l'organizzazione
allora ci limitiamo a mandare i tecnici per le riprese.
Pavarotti and Friends non è un Grande Evento. A volte la
produzione è totalmente nostra a volte la facciamo con la Pavarotti
Intemational» si sono trovati in qualche modo divisi.
- Tuttavia
proprio in considerazione della concreta organizzazione di cui si occupa
il teste Scatena si ritiene di dovere dare maggiore credito alle
dichiarazioni di quest'ultimo.
- Sicché
se si considera poi che «all'incirca occorrono un paio di riunioni per
ogni grande evento» (cfr. teste Scatena), si deve giungere alla
conclusione che per lo svolgimento del proprio compito da parte del
ricorrente sarebbe sufficiente la partecipazione a circa otto riunioni
l'anno, senza peraltro che lo stesso sia in grado di incidere
concretamente sull'organizzazione dell'evento se non fornendo qualche
consiglio al Direttore di produzione
- Sicché,
a fronte di tale accertamento, la considerazione del teste Binacchi «Taviani
non ha dato alcun contributo né scritto - sotto forma di relazioni - né
orale per l'organizzazione Grandi Eventi, però ben avrebbe potuto farlo
anche con la sola presenza alle riunioni nelle quali veniva convocato
utilizzando la professionalità acquista sul campo in tutti gli anni
passati» suona come un'ulteriore ingiusta umiliazione data al ricorrente
per ciò che non è stato posto in grado di realizzare anche e soprattutto
a causa di tutti coloro che - Binacchi compreso - hanno assistito alla
consumazione, all’emarginazione professionale e umana di un dirigente
che aveva occupato posizioni assolute di vertice nell'ambito della Rai di
Milano.
- La
società va pertanto condannata a reintegrare immediatamente il Taviani
nelle pregresse mansioni o in altre equivalenti.
- 2)
Dal fatto che il ricorrente è stato lasciato dei tutto inoperoso
per circa sei anni è certamente scaturito un gravissimo danno che va
risarcito.
- Com'è
noto, secondo la giurisprudenza di merito, condivisa da questo giudice, il
demansionamento è causa di una lesione dell'immagine professionale del
lavoratore «certamente derivante dalla prevalente sostanziale inoperosità
e dalla sorta di isolamento cui è stata costretta» non invece della
professionalità («conoscenze professionali acquisite») acquisita quando
il demansionamento si sia limitato a un periodo di circa sei mesi (cfr.
Pret. Milano 31/7/97);
è causa di «un danno alla professionalità globalmente inteso anche con
riguardo all'immagine professionale» pur se il demansionamento si sia
limitato a un periodo di soli due mesi (cfr.
Pret. Milano 7/1/97);
è causa di «danni alla personalità e alla professionalità» in
considerazione della totale inoperosità per un periodo di due anni, ma
anche di «un danno in sé alla vita di relazione, alla propria dignità
di lavoratore» ma non anche di danno alla professionalità, in
considerazione della prossimità dei lavoratore alla pensione (cfr.
Pret. Milano
11/3/1996); è causa di «danno alla dignità e alla personalità del
dipendente» in considerazione dell'alto livello professionale occupato
dal dirigente e dal fatto che esso costituiva lo «sbocco naturale di una
lunga carriera mirata alla crescita delle funzioni decisionali e di
direzione in ambiti sempre píù estesi di attività della banca»; è
altresì causa di danno all'identità professionale e all'immagine che
egli offre nella società civile (cfr.
Pret. Milano
9/12/1997); è causa di «pregiudizio non solo per la dignità ma anche
per il bagaglio professionale mortificato e svilito» (cfr.
Pret. Milano 19/2/99).
- Chi
scrive e la giurisprudenza in genere tendono a riconoscere che il danno
alla professionalità e all'identità personale si possa accertare sulla
base di presunzioni semplici (al senso cfr. anche Trib.
Milano 30/11/96); sicché non si richiedono particolari
accertamenti se non l'uso di nozioni, di comune esperienza (concludendo
per l'esclusione della sussistenza di un dann o nel caso del lavoratore
ormai al limite della pensione o in considerazione della breve durata del
demansionamento o in occasione di svolgimento di mansioni di basso profilo
(in tal senso cfr. anche Pret. Milano
28/3/97).
- Va
registrato che sostanzialmente anche il Giudice di II grado in particolare
del già Tribunale di Milano si pone sulla stessa posizione (cfr.
Trib. Milano 6/7/96 e
30/5/97) affermando la
lesione della professionalità a causa del patito demansionamento.
Sentenze più rigorose con riferimento all'accertamento della
sussistenza del danno da demansionamento - così ad es.
Trib. Milano 9/11/96 -
dopo avere affermato che il danno da dequalificazione «ove non coinvolga
profili ulteriori come il danno alla salute o il danno morale vada
considerato sub specie del
danno patrimoniale» e che «questo comporta che vadano provati e
l'esistenza e l'entità dei danno stesso e il collegamento causale con la
condotta», nega la sussistenza di un danno nel caso esaminato per la
relativamente breve durata dei demansionamento, circa un anno, concludendo
però per il riconoscimento di un danno all'immagine dei dipendente che
come tale ha un'incidenza in ogni caso sul mercato dei lavoro.
- Bene,
chi scrive ritiene che nella fattispecie di demansionamento che ci occupa
proprio in considerazione della sua lunga durata, sei anni, e della
circostanza che ha visto quale soggetto passivo uno dei massimi vertici
della Rai di Milano rimasto del tutto privo di mansioni dopo avere avuto
per lunghi anni alle proprie dipendenze fino a 1000 dipendenti - devono
ritenersi sussistenti gravi, precisi e concordanti presunzioni
dell'avvenuta consumazione di un danno alla professionalità e all'identità
professionale del Taviani.
- Questo
viene solitamente individuato in una percentuale variabile della
retribuzione mensile (cfr. Cass.
10/4/96 n. 3341 la quale ha ritenuto la congruità di tale criterio di
liquidazione del danno) anche se vi è grande diversità di opinioni in
ordine alla misura di quella percentuale: e cosi v'è chi
lo individua nel circa 100% della retribuzione percepita (cfr.
Pret. Milano 7/1/97),
nel 50% (cfr. Pret.
Milano 31/7/97 e 14/2/96), nel 40% (cfr.
Pret. Milano 22/8/96), nel
30% (cfr. Trib.
Roma 12/10/98), nel 15% (cfr.
Trib. Milano 9/11/96),
in un terzo della retribuzione (cfr.
Trib. Milano
30/11/96); c'è infine chi ritiene poi che la perdita del valore della
professionalità aumenti col passare del tempo di esposizione al
demansionamento (cfr. Pret.
Milano 9/12/97) che l'ha fissato in 1/4 della retribuzione per i
primi 4 mesi , in 1/3 per i successivi 5 mesi, nel 50% per i successivi
sei, in 2/3 nei successivi tre e infine nel 100% da quella data in poi).
- Tuttavia
ritiene chi scrive che la durata del demansionamento e la totale
inoperosità alla quale è stato costretto il Taviani possano essere
adeguatamente risarciti solo con una quantificazione del risarcimento
equivalente alla misura della retribuzione percepita nel periodo in
considerazione, già comprensiva della rivalutazione e degli interessi,
così equitativamente determinata.
- La
società convenuta va pertanto condannata a risarcire al Taviani il danno
professionale conseguente il patito demansionamento che si determina in
via equitativa nella misura dei 100% della retribuzione mensile percepita
dal Taviani, pari - per il periodo compreso tra il 1/4/94 e l'attualità -
a lorde £. 1.290.147.000 (unmiliardoduecentonovantamilacentoquarantasettemila).
Su tale somma vanno poi conteggiati interessi e rivalutazione monetaria
dalla sentenza al saldo.
- B)
Deve invece essere rigettata l'altra domanda in considerazione della
genericità delle deduzioni e dell'incerto esito dell' istruttoria.
- In
considerazione della parziale reciproca soccombenza,
compensato un 1/5 delle spese di lite, la società convenuta va
condannata a rimborsare al ricorrente gli altri 4/5 delle spese che si
determinano in L. 18.000.000 di cui L. 100.000 per spese, 3.400.000 per
diritti e L. 14.500.000 per onorari.
- Sentenza
provvisoriamente esecutiva per legge.
- P.Q.M.
- dichiara
che il ricorrente ha subito un demansionamento a far tempo dal 1/4/94;
condanna la società convenuta a reintegrare il ricorrente nelle pregresse
mansioni o in altre equivalenti; condanna la società convenuta a
risarcire al Taviani il danno professionale conseguente al patito
demansionamento che si determina in via equitativa nella misura del 100%
della retribuzione mensile percepita dal Taviani, pari - per il periodo
compreso tra il 1/4/94 e l'attualità - a lorde £.1.290.147.000 oltre
interessi e rivalutazione monetaria; rigetta le altre domande (…)
-
- (già
pubblicata in D&L, Rivista critica di diritto del lavoro, 2000,
750 con nota di Pavone)