Asserito demansionamento tutelato in via d’urgenza ex art. 700 cpc

 

Trib. Salerno (ord.),  3 novembre 2011, n. 5788

 

Illegittimo demansionamento – Richiesta di reintegra nelle mansioni precedentemente svolte – Asserita perdita di prestigio professionale – Necessità di prova del danno subito.

 

Osserva quanto segue

 

Presupposti noti i fatti per cui è causa, osserva preliminarmente questo Giudice che, in relazione alla adozione di un provvedimento cautelare, la chiesta tutela non potrebbe comunque trovare ingresso senza la sussistenza degli indefettibili requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, peraltro non rilevabili nel caso di specie per i motivi che andremo ora ad esaminare.

Il ricorrente, che sin dal 1998 espleta mansioni di messo comunale-notificatore-viene adibito, con successivi ordini di servizio, a mansioni d'ufficio, ma comunque rientranti nel medesimo livello contrattuale. Domanda cautelarmente all'adito giudice la reintegra nelle mansioni precedentemente svolte. L'irreparabilità del pregiudizio che la durata del processo infligge a chi ha ragione deve essere intesa come irreversibilità della lesione del diritto assoggettato a cautela, tale da pregiudicare definitivamente la soddisfazione dell'interesse anche soggettivo che sta alla base della realizzazione del divieto, ovvero come impossibilità o estrema difficoltà di determinare esattamente la misura del risarcimento, ove gli effetti pregiudizievoli persistessero nel tempo.

L'eventuale pregiudizio definitivo o l'eventuale irreversibilità della lesione del diritto assoggettato a cautela sono quindi indissolubilmente collegati ai tempi di presumibile durata del giudizio ordinario, durata che non può esser valutata in astratto, bensì in concreto, caso per caso. Nel caso di specie, il giudizio "de quo" ha ad oggetto contestazioni di mero diritto e circostanze di fatto immediatamente verificabili, non necessitando di complesse indagini istruttorie per la sua definizione. Ritenerlo ammissibile comporterebbe un sostanziale svuotamento della reale funzione della tutela cautelare perché, nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna differenza tra la cognizione sommaria e la cognizione piena. Siffatte considerazioni valgono, in particolare, nei procedimenti soggetti al rito del lavoro, già di per sé caratterizzati da celerità e speditezza.

Tanto per evidenziare che l'eventuale sussistenza, nel caso in esame, del requisito del periculum in mora deve esser valutata con riferimento all'innegabile considerazione che, trattandosi di causa per la quale non necessita una particolare istruttoria, e quindi definibile in tempi relativamente brevi, l'eventuale danno sofferto-così come dedotto dal ricorrente-sarebbe effettivamente trascurabile. Ed infatti, l'eventuale danno patito da un dipendente che presume di esser stato illegittimamente demansionato consiste principalmente nel sopportare eventuali lesioni relative alla sfera esistenziale, quali il minor rango e prestigio che per la nuova collocazione egli ha subito, nonché eventuali lesioni attinenti alla sua sfera patrimoniale, quali la eventuale minor retribuzione percetta in relazione al prospettato demansionamento.

Nel caso di specie, il ricorrente, a fronte del prospettato demansionamento, non ha lamentato di aver percepito una minor retribuzione, mantenendo invero fermo lo stesso livello d'inquadramento, (il T. lamenta unicamente la mancata corresponsione dell'indennità di responsabile del procedimento), ma ha fondamentalmente argomentato il ricorso alla tutela cautelare urgente con la esigenza di tutela della sua posizione professionale già acquisita ed intaccata in peius dalla nuova adibizione a mansioni d'ufficio, per effetto delle quali ha prospettato di esser costretto a svolgere un lavoro che non gli consente di valorizzare la professionalità maturata a prescindere dall'effettivo inquadramento contrattuale.

Senz'altro, l'eventuale danno patito dal dipendente che presume di esser stato illegittimamente demansionato non è del tutto risarcibile in termini economici, per il carattere -almeno in parte-non patrimoniale dello stesso, ma del resto, ritenere che un presunto danno arrecato al prestigio professionale sia sempre e comunque risarcibile, significherebbe ritenere che nelle controversie promosse ex art.700 cpc, aventi ad oggetto un dedotto illegittimo demansionamento, il periculum in mora sarebbe in re ipsa. Tanto non è ipotizzabile.

Poiché l'eventuale perdita di prestigio professionale è il danno in tutto o in parte derivante da ogni situazione prospettata come illegittima dequalificazione e/o demansionamento, ed escluso quindi che non possa certo ritenersi il periculum in mora sussistente in re ipsa, bisogna giungere alla conclusione che lo stesso lavoratore che presume di esser stato illegittimamente demansionato deve fornire la prova in giudizio dello stesso periculum, con specifiche ragioni d'urgenza ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle date dalla natura della causa. In tanto, cioè, è ravvisabile l'urgenza della reintegrazione nelle mansioni precedentemente espletate in quanto il dipendente provi che, a seguito della adibizione alle nuove mansioni, la sua posizione professionale-rango, prestigio, perdita di chances- risulti gravemente ed irrimediabilmente compromessa, per la qual cosa possa configurarsi l'adibizione a mansioni presuntivamente dequalificanti, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, quale fonte di pregiudizio irreparabile. Orbene, nel caso di specie, a parte le considerazioni, già svolte, vieppiù non è stata provata dall'istante la circostanza dalla quale emergerebbe l'irreparabilità del pregiudizio eventualmente da costui subito, per cui il Giudice dell'urgenza non può ritenere sussistente, nella specie, il requisito del periculum in mora in quanto dalla stessa prospettazione del ricorrente non è emersa una situazione di imminenza ed irreparabilità del danno derivante dal protrarsi di una situazione prospettata come antigiuridica. Ed infatti al ricorrente-inquadrato nella cat. B e che dal 1998 svolge le mansioni di messo comunale - notificatore - è stato imposto di svolgere una serie di mansioni ascrivibili alla medesima cat. B in qualità di addetto all'ufficio scuola. Detto ufficio gestisce i rapporti con le scuole dell'istituto comprensivo di B. site in quattro plessi scolastici, le procedure di accesso ai servizi scolastici nell'ambito di applicazione del diritto allo studio, altresì gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sito del museo e parco archeologico e di tutti gli immobili comunali, nonché la disinfestazione delle scuole e del territorio comunale. In particolare, il T., inserito nell'Area Amministrativa di cui il responsabile è il segretario comunale, in qualità di addetto all'ufficio scuola, ha ricevuto i seguenti incarichi come meglio esplicitati nell'ordine di servizio n.5812/11: A) referente amministrativo per la idoneità e salubrità degli edifici scolastici per tutto quanto di competenza dell'amministrazione, all'uopo dovendo predisporre con l'ausilio del software a disposizione: 1) una scheda-raccolta dati per ciascun edificio scolastico da sottoporre ai dirigenti scolastici dai quali ricevere solleciti, richieste ed informazioni da relazionare all'amministrazione per gli adempimenti di competenza; 2) uno scadenzario delle manutenzioni e delle verifiche in materia di igiene e salubrità d'intesa con l'ufficio tecnico; 3)un archivio della Rispondenza e dei rapporti con i dirigenti scolastici; B) addetto alla redazione degli atti necessari alla puntuale riscossione degli oneri a carico degli utenti dei servizi mensa e trasporto scolastico ed al recupero delle relative morosità, all'uopo predisponendo e tenendo aggiornato un archivio ed un prospetto contabile con il dettaglio delle somme maturate, recuperate e da recuperare; C) addetto alla predisposizione della modulistica utile per le domande dei buoni libro e delle borse di studio all'uopo curando i rapporti con gli utenti e fornendo loro ogni utile indicazione per l'accesso ai servizi mensa e trasporto e per l'erogazione dei sussidi a carico del comune, previa necessaria valutazione della sussistenza dei presupposti previsti per esenzioni, agevolazioni, riduzioni ecc.; D) addetto a funzioni di supporto amministrativo nella gestione dei beni mobili ed immobili del comune, del museo e del parco archeologico.

Ci si chiede, considerato che non è contestato che le nuove mansioni rientrino nel medesimo livello contrattuale, in che misura il danno che si prospetta aver subito abbia diminuito in modo irreparabile il patrimonio professionale del ricorrente, anche ai fini dell'ulteriore sviluppo di carriera. Di tanto nessuna prova è stata offerta, neppure in corso di causa. Ci si chiede, in conclusione, quale sia il "particolare bagaglio di conoscenze e dì competenze" cui il T. fa riferimento. Le funzioni, prima svolte dì messo notificatore, rientrano pur sempre nell'area amministrativa e non richiedono particolari abilitazioni o specializzazioni: si tratta, invero, di attività di tipo operativo di carattere semplice e che implicano il rispetto di procedure predeterminate. Sotto tale profilo, ci si chiede (polemicamente!) "quale carriera sia stata preclusa al ricorrente", il quale come correttamente sottolineato dal resistente-non avrebbe potuto neppure aspirare a diventare ufficiale giudiziario. Appare palese l'insussistenza del requisito del periculum in mora. Ed ancora, si osserva che non possono certo considerarsi quelle d'ufficio mansioni dequalificanti rispetto a mansioni-quali quelle di messo notificatore-che di per sé comportano, in quanto svolte all'esterno, la sopportazione di un maggior disagio connesso all'eventuale esposizione del lavoratore alle intemperie. Anzi, al contrario, sembra di tutta evidenza che le "nuove" mansioni come sopra descritte comportino una, sia pur limitata, autonomia decisionale nel rispetto di procedure standardizzate, laddove quelle di messo notificatore escludono in radice qualsiasi scelta. E ben vero che quelle di messo notificatore sono mansioni peculiari e non sussumibili a nessun'altra mansione, ma tale circostanza non vale senz'altro ad attribuire al messo comunale un diritto all'intangibilità dell'incarico rivestito. Vieppiù se si considera che se è vero, com'è vero, che il contratto collettivo del Comparto Regione ed Autonomie Locali è l'unica fonte utilizzabile per l'individuazione del contenuto professionale delle mansioni, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili in quanto previamente già valutate congrue dalle parti sociali: appare evidente che l'amministrazione deve sempre utilizzare il patrimonio di esperienza acquisito dal dipendente, ma di tanto si sono già preoccupate le parti collettive che hanno inteso rendere esigibili tutte le mansioni riconducibili alla medesima area d'inquadramento considerandole tra loro tutte equivalenti. Sotto tale aspetto, appare - prima facie - anche insussistente l'ulteriore requisito del fumus boni iuris, per cui la domanda attrice deve essere respinta per carenza di entrambi i presupposti legittimanti il ricorso alla tutela cautelare urgente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ossequio al combinato disposto degli legge n.69/09).

 

P.Q.M.

Letti gli 669 septies, comma II, c.p.c;

1) Rigetta il ricorso;

2) Condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 450,00 per onorario oltre IVA e CAP come per legge.

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