- Tribunale
di Torino – sezione lavoro (giudice unico di primo grado) – 10 agosto
2001 – Est. Ciocchetti – Solinas c. Sanpaolo IMI SpA.
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- Risarcimento
del danno da dequalificazione professionale e del
danno biologico sofferto da un dirigente ultrasessantenne
– Accertamento per testi, per il primo, e, dietro certificazione
ASL, per il transitorio danno
alla salute da patologia depressiva -
Sussistenza e liquidazione equitativa (in ragione di circa mezza
mensilità di retribuzione per ogni mese di demansionamento).
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- E’
irrilevante a giustificare l’accantonamento di un dirigente (nel caso
per la durata di 16 mesi) la giustificazione aziendale secondo cui, a
seguito della fusione tra due istituti di credito, si sarebbe verificata
una duplicazione di funzioni ed un conseguente esubero di personale,
giacché è preciso ed ineludibile dovere del datore di lavoro, cui
corrisponde un altrettanto specifico diritto del prestatore – entrambi
discendenti dall’enunciato normativo contenuto nell’art. 2103 c.c. –
di fornire al dipendente un incarico determinato e stabile, nel rispetto
dell’inquadramento riconosciuto e della professionalità acquisita.
- Del
pari irrilevante la circostanza che nei confronti del predetto dirigente
l’azienda avesse l’intenzione, e fossero stati avviati contatti, di
addivenire ad una risoluzione consensuale anticipata del rapporto di
lavoro rispetto all’età per il pensionamento di vecchiaia, in quanto ciò
non giustifica, in alcun modo, la pratica datoriale di spoliazione delle
mansioni, irrispettosa della precitata previsione codicistica.
- Ne
consegue, in ragione del riscontro di una forzata inattività per 16 mesi
(1.11.98 -28.2.2000) e di una sindrome depressiva indotta dall’illegittimo contegno aziendale
– accertata come causalmente conseguente ad opera del Servizio
neurologico dell’ASL, qualificato ed indipendente dalle parti,
escludente pertanto il ricorso a CTU sanitaria – la liquidazione al
ricorrente, in via equitativa ex art. 1226 c.c., dell’importo netto di
100 milioni (comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria fino alla
data del 28.2.2000 di cessazione del demansionamento, a partire dalla
quale decorrono tuttavia interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo
effettivo)
tenuto conto della retribuzione mensile percepita ed
a ristoro cumulativo del danno professionale e biologico subito,
nonché l’accollo alla banca soccombente delle spese di lite per 18
milioni.
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- Svolgimento
del processo
-
- Con
ricorso depositato in cancelleria in data 22 febbraio 2001 il dott.
Alberto Solinas – dal 1958 dipendente dell’Istituto Bancario San Paolo
di Torino (ora San Paolo IMI spa), inquadrato come dirigente
dall’1.5.1988 e con compiti di vice-direttore presso la sede di Torino,
piazza San Carlo, a far tempo dal 28.2.2000 – chiede al giudice del
lavoro:
- -
di accertare la responsabilità del datore ex art. 2103 e
2087 c.c., per il danno professionale ed economico subiti, a causa dei
comportamenti illeciti tenuti e del mancato adempimento degli obblighi
specifici di protezione del dipendente;
- -
di accertare la responsabilità del datore ex art. 2049 e
2043 c.c., per avergli causato, con il proprio comportamento omissivo e/o
commissivo, un grave ed ingiusto danno professionale ed economico;
- -
di condannare il datore al pagamento in proprio favore e
a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, alla carriera ed
all’immagine ex art. 2103 c.c., di somma equivalente alla retribuzione
mensile moltiplicata per il numero dei mesi di completa inattività e
dequalificazione (22 mesi, dall’aprile 1998 al febbraio 2000), o di
somma da liquidare ex art. 1226 c.c., avuto riguardo alla gravità della
lesione subita, della “perdita di chances” o “danno futuro”,
del danno alla vita di relazione sociale, alla personalità,
all’immagine e all’estetica;
- -
di condannare infine il datore al pagamento di somma che
sarà ritenuta di giustizia per il danno alla persona e/o esistenziale
patito, ai sensi dell’art. 2043 c.c.
- A
fondamento di tali domande osserva quanto segue:
- 1.
con lettera dell’11.6.1996 viene nominato responsabile Rischi
Creditizi del servizio Risk Management, con incarico di studiare e
realizzare le più avanzate metodologie e gli strumenti per la gestione
dei rischi creditizi nonché di supervisionare l’attività di Controllo
Rischi di Gruppo;
- 2.
in base a tale mandato elabora una proposta contenente i principi
fondamentali per una gestione del Rischio Creditizio, approvata il
16.10.1996, con contestuale incarico rivoltogli di preparare un documento
denominato "Credit Risk Management ", da presentare alla
dirigenza della banca, avente gli stessi contenuti della proposta
approvata;
- 3.
contatta quindi diverse banche straniere tra cui Barclays Bank,
all’avanguardia nell’utilizzo dei nuovi sistemi di Credit Risk
Management, fissando un primo incontro il 17.10.1996, ove apprende che
tale banca si avvale, per la consulenza circa la metodologia da impiegare,
di una società specializzata nel settore, la Oliver Wyman & Co.,
nella persona del direttore dott. Davide Taliente;
- 4.
per la realizzazione del progetto viene poi creato un Comitato
Guida, composto dai responsabili dei vari settori interessati, fra cui lo
stesso ricorrente, in qualità di responsabile Rischi Creditizi del
Servizio Risk Management;
- 5.
la struttura organizzativa creata per la realizzazione del progetto
viene quindi approvata in data 10.12.1997 dall’Amministratore Delegato e
Direttore Generale del San Paolo, Responsabile del Settore, Rag. Luigi
Maranzana;
- 6.
di lì a poco e con decorrenza 1.4.1998 viene comandato al Servizio
Risk Management del San Paolo il dott. Davide Alfonsi, già dipendente
della società di revisione del San Paolo, Arthur Andersen spa e
assunto per l’occasione dal San Paolo Asset Management SIM Fiduciaria
spa;
- 7.
tale comando condizionerà negativamente tutta l’attività
successiva del ricorrente;
- 8.
nel frattempo, in data 3.3.1998, si tiene la prima riunione del
Comitato Guida, per relazionare sull’attività progettuale svolta dal
dicembre 1997, ma tra gli invitati non compare il nome del ricorrente;
- 9.
alla successiva riunione del 7.4.1998 egli partecipa fisicamente,
ma non gli viene recapitato l’invito formale, ottenuto – dopo vana
richiesta rivolta alla dott.ssa Tubarello – dal rag. Mirone, componente
del progetto, il quale nell’esaminare l’invito si avvede
immediatamente che il suo nome risulta cancellato;
- 10.
segnala quindi l’accaduto al rag. Scalerandi, il quale in un
primo momento sostiene che il ricorrente non fa più parte del Comitato
Guida, dichiarando successivamente di essersi sbagliato;
- 11.
tale episodio evidenzia l’atteggiamento di completa
delegittimazione che il Capo servizio adotta nei suoi confronti;
- 12.
a seguito dell’inserimento in azienda del dott. Alfonsi, viene
estromesso dal progetto di Credit Risk Management, tanto da essere escluso
dall’incontro tra il rag.
Scalerandi e il dott. Alfonsi e quindi tra quest’ultimo e la Banca
d’Italia, per la presentazione del progetto in questione;
- 13.
con lettera 20.7.1998 egli decide di denunciare l’accaduto,
chiedendo l’intervento dei superiori gerarchici, ma la missiva rimane
senza risposta;
- 14.
dall’1.11.1998, a seguito del perfezionamento della fusione tra
San Paolo ed IMI, la dequalificazione già iniziata nell’aprile 1998 si
trasforma nell’esclusione totale e senza alcuna motivazione
dall’incarico di Responsabile Rischi Creditizi;
- 15.
tale esclusione avviene con comunicazione verbale e senza alcuna
formalizzazione ed avallo da parte del Comitato Esecutivo e/o
dell’Amministratore Delegato della Banca;
- 16.
la situazione di totale inattività che caratterizza tale periodo
termina solo con il 28. 2. 2000 e cioè quattro giorni prima della
convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione, con la sua
nomina a vice-direttore della sede di Piazza San Carlo.
- Parte
convenuta si costituisce a sua volta in giudizio e contesta tutte le
pretese azionate in causa, ritenendole destituite di fondamento, onde
chiede il rigetto del ricorso.
- Osserva
in proposito quanto segue:
- 1.
l’inserimento del dott. Alfonsi nel Risk Management del San Paolo
risponde all’esigenza di utilizzare una professionalità avente
specifica preparazione sui “rischi di mercato”, dal medesimo
maturata presso la società Andersen e inesistente in ambito aziendale;
- 2.
l’assenza del nome del ricorrente nell’elenco delle persone da
convocare per la prima riunione del Comitato Guida è dovuto a mero
disguido, tant’è che successivamente il medesimo vi partecipa;
- 3.
divenuta operativa dall’1.11.1998 la fusione tra S. Paolo e IMI e
costituito il cantiere di lavoro interaziendale Risk Management, emerge
l’esigenza di collocarvi professionalità con forti conoscenze tecniche
e non invece di tipo gestionale, come quelle facenti capo al ricorrente;
- 4.
in tale periodo il dott. Solinas continua pur sempre ad essere
preposto al settore Rischi Creditizi, pur non essendo coinvolto nel
relativo gruppo di lavoro, anche in quanto vengono nel frattempo avviati
contatti tra le parti, in vista di una risoluzione anticipata dal
servizio.
- Fallita
la conciliazione, il giudice dà corso all’istruttoria, interrogando le
parti ed escutendo numerosi testi.
- All’esito
dell’istruttoria la vertenza viene infine discussa dai patroni delle
parti ed in tale sede il ricorrente chiede disporsi CTU medico-legale, al
fine di valutare il danno biologico patito, e CTU contabile, onde
determinare il dovuto a titolo risarcitorio (cfr. proc. verb., p. 41, in
riferimento alle pp.23-24 del ricorso).
- La
convenuta formula opposizione ad entrambe le richieste, ritenendo
inammissibile utilizzare a fini probatori la consulenza (cfr. proc. verb.,
p. 41, in riferimento alle pp. 32-33 della memoria).
- All’esito
della discussione finale il giudice definisce infine il giudizio, come da
dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza, di cui dà pronta
lettura alle parti.
-
- MOTIVI
DELLA DECISIONE
-
- 1.
La difesa del ricorrente chiede in sede di discussione finale che
il giudice voglia disporre una CTU medico-legale, al fine di valutare
l’entità del danno biologico patito dal lavoratore in conseguenza dei
fatti descritti nell’atto introduttivo della vertenza, e inoltre una CTU
contabile, onde determinare quanto dovuto al prestatore a titolo
risarcitorio (cfr. proc. verb., p.41, in riferimento alle pp. 23-24 del
ricorso).
In tale sede la convenuta formula a sua volta opposizione ad entrambe le
richieste, ritenendo inammissibile utilizzare a fini probatori la
consulenza tecnica, strumento di mera valutazione dei dati già acquisiti
e provati (cfr. proc. verb., p.41, in riferimento alle pp. 32-33 della
memoria).
Ad avviso del giudice non vi è ragione di prendere posizione su tale
questione controversa, essendo l’accertamento peritale richiesto, nel
caso in esame, del tutto superfluo.
Gli elementi raccolti in sede istruttoria e contenuti nella documentazione
in atti, come si vedrà più oltre, risultano infatti di portata tale da
consentire la definizione di ogni profilo della vertenza, sia per quanto
concerne la sussistenza del fatto lamentato dal lavoratore e l’entità
del pregiudizio patito sul piano personale e del diritto alla salute sia
per ciò che concerne la determinazione delle somme eventualmente dovute,
a titolo di ristoro del danno.
Ciò premesso, passiamo ad esaminare il merito della causa.
-
- ****
- 2.
La vertenza impone di prendere in considerazione i seguenti periodi
in cui, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo, si
sarebbe verificata la situazione di dequalificazione professionale e di
danno alla salute del dott. Solinas ivi lamentata:
- a)
aprile 1998 – novembre 1998,
- b)
novembre 1998 – febbraio 2000.
- Nel
periodo sub a) il lavoratore
risulta responsabile del settore rischi creditizi, sia sul piano formale
che sostanziale, e in tale posizione permane sino agli inizi di novembre
1998 (cfr. dep. Maino, p. 23).
- Fa
inoltre parte, ad ogni effetto, del comitato Guida del progetto in cui è
coinvolto (cfr. dep. Scalerandi, pp. 27-28).
- Orbene,
tali circostanze sono sufficienti – di per sé – ad escludere che nel
periodo ora in esame il ricorrente abbia subito un impoverimento, anche
solo parziale, dei propri compiti.
- Né
ad una conclusione contraria può pervenirsi prendendo in considerazione
l’episodio della presunta (ma, per la verità, non provata in giudizio)
“sbianchettatura” del documento di convocazione per la riunione
del Comitato Guida del 7.4.1998.
- A
tale riunione il ricorrente ha infatti partecipato (cfr. dep. Scalerandi,
p. 28), onde l’episodio – se avvenuto – non potrebbe comunque
fornire la dimostrazione della situazione di svilimento delle mansioni
spettanti e attribuite, lamentata in causa dal lavoratore.
- Prova
dell’intervenuta dequalificazione non può neppure ritenersi il
documento n. 26 prodotto dal ricorrente, costituito dal Verbale della
riunione 24.6.1998 tenuta da Barone, Scalerandi e Giovannetti e avente ad
oggetto l’avvio del futuro cantiere interaziendale Risk Management.
- Il
fatto che (come sottolineato a p. 10, punto XLIV, del ricorso
introduttivo) in esso non compaia il nome del dott. Solinas,
evidenziandosi invece quello del dott. Alfonsi, non pare infatti
autorizzare la conclusione che ne trae il ricorrente.
- L’istruttoria
ha infatti acclarato (cfr. dep. Picca, p. 19) la necessità di integrare
la collettività di lavoro incaricata di occuparsi dei rischi creditizi
con esperti di modelli matematici e statistici, per introdurre valutazioni
di rischio centrate su tale piano.
-
- ****
- 3.
Passando a questo punto ad esaminare
il periodo menzionato sub b), il giudice osserva quanto segue.
- E’
provato in causa che nell’arco temporale che va dal 1° novembre 1998,
corrispondente al momento in
cui è divenuta operativa la fusione tra S. Paolo e IMI, sino al
28.2.2000, data in cui il dott. Solinas viene chiamato a svolgere la
mansione di vice-direttore presso la sede di Torino, piazza San Carlo, il
ricorrente non ha avuto nessun tipo di incarico e ruolo e cioè è rimasto
totalmente inattivo.
- Di ciò
fanno fede le deposizioni rese dai testi Ferraris (cfr. proc. verb., p.
31) e Musetti (cfr. proc. verb., p. 38), nonché lo stesso interrogatorio
del rappresentante della
convenuta (cfr. proc. verb., pp.8-9), il quale
non ha significativamente saputo indicare che cosa il dott. Solinas
facesse e di che cosa si occupasse, nel periodo in questione, in cui solo
formalmente era legato al Risk Management.
- Risulta
in tal modo fornita in giudizio la dimostrazione del contegno illegittimo
tenuto dalla convenuta nell’arco temporale ora in esame.
- Né
la situazione può essere diversamente ricostruita e valutata prendendo in
considerazione due circostanze cui la memoria della convenuta allude e
illustrate dalla difesa della stessa nel corso della discussione finale e
cioè:
- a)
divenendo operativa dal 1 novembre 1998 la fusione tra S. Paolo e
IMI, si è da tale momento registrata, specie sui livelli di
professionalità ed inquadramento dirigenziali cui il ricorrente
appartiene, una duplicazione di
funzioni ed un corrispondente esubero di personale;
- b)
nel periodo in questione vengono avviati contatti tra le parti in
causa, in vista di una risoluzione anticipata dal servizio da parte del
dott. Solinas.
- La
circostanza sub a) è del tutto irrilevante, essendo preciso ed
ineludibile dovere del datore, cui corrisponde un altrettanto specifico
diritto del prestatore, entrambi discendenti dall’enunciato normativo
contenuto nell’art. 2103 c.c., di fornire al dipendente un incarico
determinato e stabile, nel rispetto dell’inquadramento riconosciuto e
della professionalità acquisita.
- Del
pari priva di rilevanza è la circostanza sub b).
- La
presenza di contatti e colloqui tra le parti in causa, in vista di
un’eventuale risoluzione anticipata del rapporto, ammessi dallo stesso
ricorrente (cfr. proc. verb., p. 16), non giustifica infatti, in alcun
modo, la pratica datoriale della spoliazione delle mansioni, irrispettosa
della citata previsione codicistica.
-
- ********
- 4.
Alla luce di quanto in antecedenza esposto, va quindi riconosciuto
al ricorrente il diritto al ristoro del danno patito, correlato e
discendente dalla forzata inattività impostagli dal datore di lavoro, per
lo spazio di 16 mesi continuativi e cioè dall’1.11.1998 al 28.2.2000.
- Al
ricorrente va inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del danno
biologico subito, per la situazione di temporanea depressione indotta
causalmente dal contegno datoriale.
- Di
tale patologia e del suo carattere transitorio fanno fede i due referti
prodotti dal ricorrente come documento n. 34, il primo dei quali, datato
24.3.1999, proviene dal servizio di neurologia dell’ASL n. 1 e cioè da
servizio medico qualificato ed indipendente dalle parti.
- Per
le due voci di danno ora indicate e tenuto conto della retribuzione
erogata mensilmente al lavoratore (cfr. doc. n. 32 prod. p. ricorr.),
viene equitativamente liquidato al medesimo, ai sensi dell’art. 1226
c.c., l’importo netto di £. 100.000.000 =, in esso computati anche gli
accessori di legge (rivalutazione ed interessi) maturati medio tempore
sino al febbraio 2000.
- Le
spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
-
- P.Q.M.
-
- IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
-
- Visto
l’art. 429 c.p.c.;
- 1.
Condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente
l’importo netto di £. 100.000.000=, oltre alla rivalutazione ISTAT ed
interessi legali sulle somme rivalutate dal febbraio 2000 al saldo
effettivo;
- 2.
Condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di
lite, che liquida in £. 18.000.000=, oltre IVA e CPA;
- 3.
Dichiara esecutiva la presente sentenza.
-
- Torino,
27 giugno 2001.
Depositata in cancelleria il 10 agosto 2001
- (inedita
allo stato)
-