Benefici amianto: passato, presente, futuro

 

L’art. 47 della collegata alla Finanziaria 2004 (D. L. 30 settembre 2003, n. 269) è intitolato  «benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto».

Questo scritto esamina in modo critico la nuova normativa che nella sostanza cancella la possibilità di poter godere nel futuro di questi benefici; si sofferma sugli aspetti di novità contenuti nella norma e soprattutto sulla questione dell’efficacia nel tempo.

La norma interviene pesantemente nella delicata materia allo scopo dichiarato di ribaltare l’edificio interpretativo che ― pur fra tantissimi ostacoli ― era stato eretto a sostegno dell’applicazione dell’art. 13 comma 8 della L. 257/1992.

Il decreto legge opera anzitutto un salto nei confronti del Parlamento dove da mesi in Commissione Lavoro si discuteva sulla materia su svariati disegni di legge; soprattutto delude legittime aspettative di migliaia di lavoratori, tra i più disgraziati, gettandoli nello sconcerto e suscitando allarme e mobilitazioni in ogni dove, da Siracusa a Trieste.

Più che una modifica della precedente disciplina la norma opera infatti la sostanziale abrogazione dei benefici previdenziali; tanti e tali sono le novità e le condizioni dettate per la loro fruibilità da potersi dire che da qui in avanti (dall’1 ottobre 2003) questi diritti non potranno essere più riconosciuti a nessun lavoratore (senza una “benevolenza” della pubblica amministrazione).

 

Riduzione drastica dei contributi per l’amianto

 

È evidente anzitutto che le sirene del contenimento della spesa previdenziale hanno trovato facile ascolto nel legislatore–governativo, che ha operato anzitutto una maxi-riduzione di ben il 50% del beneficio in vigore (art. 47, comma 1); si tratta dell’ennesima stretta pensionistica che trascura la dimensione costituzionale del beneficio (notava già la Corte di Cassazione n. 4913/2001 che questi sono benefici che «vengono attribuiti in attuazione dei principi di solidarietà di cui è espressione l’art. 38 Cost. in funzione compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività svolta»).

Ancor più corposa ed incisiva è la modifica che la stessa norma introduce in relazione all’ambito di operatività del beneficio (modifica di cui è pure evidente la rispondenza all’interesse e alle sollecitazioni di “tenerli al lavoro più a lungo possibile”).

Il nuovo ridotto beneficio infatti non si applica più ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche (della maturazione del diritto di accesso alle stesse) ma solo ai fini dell’importo delle prestazioni; la norma precedente non faceva invece differenza ed agiva in tutte le direzioni sia per il conseguimento sia per l’incremento della prestazione, senza alcuna sterilizzazione contributiva; con l’unico illogico sbarramento per chi alla data dell’entrata in vigore della precedente legge 257/1992 si trovasse in pensione di vecchiaia o di anzianità (e non di invalidità); dal momento che i più ritenevano che questo beneficio fosse incompatibile con lo stato di quiescenza (ed avesse anzi l’esclusiva “funzione di far conseguire la pensione”).

Oggi la norma (ribaltando anche la ratio sottesa a quella pretesa incompatiblità) congela l’effetto dei contributi maturati in virtù dell’esposizione all’amianto e prevede che essi non possano operare più ai fini dell’accesso alla pensione (contenendone di riflesso anche l’effetto di incremento sull’importo della pensione); diventa necessario quindi che il lavoratore rimanga in servizio fino a quando non maturi autonomamente i prescritti requisiti di anzianità contributiva (oltre che anagrafica) per accedere al pensionamento di anzianità o di vecchiaia, per poter poi godere dei benefici amianto ai soli fini della misura della prestazione (e nei limiti in cui a quel punto il beneficio può ancora esercitare effetti d’aumento su questo unico aspetto).

Se si pensa che, secondo quanto diceva il compianto prof. Maltoni, “la vita è diminuita” in termini assoluti nella platea dei lavoratori esposti all’amianto, anche il godimento di questo limitato beneficio potrà trasformarsi in molti casi un’illusione scritta sulla carta…. dovendosi sperare che prima non arrivi il peggio (e si sa che le malattie asbesto correlate sono caratterizzate da periodi lunghissimi di latenza e da una virulenza che può condurre ad esiti letali dopo pochi mesi dalla manifestazione clinica della malattia).

 

Ripresentare le domande ricominciando da capo

 

Il comma 2 dell’art. 47 introduce un’altra grave sperequazione ledendo espressamente la situazione soggettiva di quei lavoratori che nel vigore della precedente legge erano riusciti ad ottenere (l’agognato) certificato di esposizione dall’Inail; la norma prevede infatti che sia la riduzione sia la limitazione del beneficio, come stabilite nel primo comma, “si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall’Inail le certificazioni relative all’esposizione all’amianto sulla base degli atti d’indirizzo emanati nella materia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge”.

La previsione va collegata a quella dettata nel quinto comma della stessa norma con la quale questi stessi lavoratori vengono obbligati a presentare la domanda all’Inail; a che pro, verrebbe da dire, visto che l’attestato di esposizione Inail c’è l’hanno già?; e che per averlo hanno dovuto già presentare una richiesta all’Inail? Per la norma evidentemente questo non basta sicché devono ri-presentare domanda all’Inail se “intendano ottenere il riconoscimento dei benefici” (ridotti).

Questa norma apre un vulnus grave nell’ordinamento, assesta un duro colpo alle fondamenta ed alla credibilità delle istituzioni.

Deve ricordarsi infatti che con la legge 31 luglio 2002 n. 179 (art. 18 comma 8), era stata espressamente riconosciuta la validità ― “ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall’art. 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modificazioni ” ― delle certificazioni amministrative rilasciate dall’Inail sulla base degli atti di indirizzo emanati a seguito dei tavoli tecnici istituiti presso il ministero del lavoro (un fatto già di per sé straordinario perché una apposita legge era dovuta intervenire per garantire la validità di un atto amministrativo, in qualche modo raddoppiandone il valore certificativo ed accrescendo la fiducia riposta dai lavoratori); all’epoca la norma si era resa necessaria per far cessare le resistenze frapposte dall’imprese e le controversie da esse intentate sotto vari aspetti (ed in modo ostruzionistico e pretestuoso) contro i provvedimenti ministeriali, impugnandoli davanti al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato, al fine di procrastinare la permanenza al lavoro dei beneficiari (gettandoli nell’insicurezza, ostacolandone l’esodo al lavoro, impedendo loro di potersi godere in santa pace i benefici di cui avevano diritto da dieci anni in base alla legge 257/1992).

Oggi il governo dice agli stessi lavoratori ―  molti dei quali hanno pure lasciato il lavoro dopo il sospirato certificato Inail ―  che quel riconoscimento ministeriale e quel certificato, quelle battaglie processuali e quella legge non sono serviti allo scopo; che essi devono tornare a lavorare; il loro attestato di esposizione non serve per andare in pensione.

 

Solamente iscritti Inail

 

Ancora; del tutto discriminatorio e sperequato risulta il disposto contenuto del terzo comma dell’art. 47.

Si prevede che il beneficio operi solo nei confronti dei lavoratori iscritti all’Inail; mentre prima la legge non parlava di lavoratori iscritti ma di periodi soggetti all’assicurazione obbligatoria Inail, tanto da consentire agli interpreti di poter dire che la norma si applicasse anche ad altri lavoratori; ed alla Corte Costituzionale (sentenza n. 127/2002) di poter dire che il beneficio si applicasse ai Ferrovieri non iscritti all’Inail fino al 1996.

Questa limitazione affossa definitivamente i diritti dei lavoratori marittimi in quanto lavoratori assicurati all’Ipsema e non all’Inail; pur essendo stata questa (e forse lo è ancora) una categoria fortemente esposta all’interno delle navi quasi per intero coibentate con amianto (anche fino a tempi recenti). Trattasi pertanto di una previsione normativa che si pone in dichiarato contrasto con il contenuto della sentenza n. 127/2002 della Corte Costituzionale la quale ha affermato che quello che conta in questi benefici non è tanto il tipo di assicurazione sociale (non si tratta infatti di prestazioni assicurative), bensì il tipo di rischio; la ratio dei benefici, aveva detto la Corte, è l’aver subito un rischio sul lavoro, quale che sia poi l’ente presso cui è assicurato il lavoratore.

 

La “soglia” di esposizione

 

Iniqua e del tutto arbitraria è poi la previsione che fissa il limite di soglia di esposizione necessaria per aver diritto al beneficio.

Subordinare l’applicazione di questi benefici alla dimostrazione, da parte del lavoratore, dell’esistenza di 100 fibre litro per 8 ore per 10 anni, come fa questa norma, è un concetto “impossibile”: a) cioè asistematico ed irrazionale: quel limite è infatti dettato dal D. Lgs. 277/1991 in funzione preventiva, per fissare un allarme ed impedire il protrarsi dell’esposizione per più di otto ore; ed è assurdo che venga proiettato in una dimensione temporale di dieci anni a fini previdenziali b) odioso e vessatorio (fino all’incostituzionalità): perché rende assai improbabile per il lavoratore poter raggiungere la prova del suo diritto; c) elusivo e finto: perché significa soltanto affidare alla Contarp il diritto di stabilire dove e quando riconoscerlo; d) fuorviante ed antiscientifico: perché non esiste limite di salvaguardia per l’amianto (è una favola diceva il prof. Maltoni), tanto più rispetto ad un’esposizione che per essere rilevante ai fini della norma deve durare più di 10 anni.

Non c’è Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) che possa oggi accertare il superamento di quel limite, a più di dieci di cessazione dell’uso dell’amianto cui hanno fatto seguito bonifiche e dismissioni; il lavoro, come l’ambiente nel quale viene reso, non è un esperimento che si possa sempre ricostruire sotto una campana di vetro (bisogna esserci quando si fanno certe lavorazioni per poter capire).

Si tratta quindi di una formula che è stata escogitata per dire che il limite non è stato mai superato… senza la “ benevolenza” della Contarp… come dimostra l’esperienza fin qui effettuata (le cause condotte, le note tecniche emesse dalla Contarp, le testimonianze rese dai tecnici Contarp che hanno partecipato ai tavoli ministeriali).

E’ anche vero comunque ― e qui occorre una chiara autocritica ― che il governo ha trovato facile sponda sul punto in quella giurisprudenza che ha fatto di tutto per frapporre ostacoli molteplici al riconoscimento di questi benefici; manifestando una chiara idiosincrasia nei confronti della normativa; non c’è sentenza (salvo eccezioni) in cui non si sia scritto che la norma precedente non fosse fatta male sul piano tecnico;…in realtà alludendosi da parte di molti, e nemmeno in modo tanto celato, che insomma si era stati di manica troppo larga nei confronti di questi lavoratori esposti all’amianto!!

 

Giurisprudenza criticabile

 

La posizione più criticabile su questa questione l’ha assunta da sempre la sezione lavoro della Cassazione (fin da quando scrisse che i lavoratori “pensionati” non sono “lavoratori” ai fini del beneficio); e da ultimo anche la Corte Cost. che con la sentenza n. 434/2002 è arrivata a scrivere (persino) che nel 1992 e nel 1993 il legislatore non conosceva i meccanismi di azione circa la nocività dell’amianto… (sic!). Si tratta di pronunce che sembrano avvolte in una cornice di splendida separatezza: rispetto alla drammatica realtà del problema, rispetto ad alcune elementari ed inoppugnabili acquisizioni scientifiche e mediche, rispetto al resto della giurisprudenza civile e penale che quando si pronuncia sull’amianto dice sempre che non vi sono limiti espositivi e soglie di salvaguardia, come tutti sanno da almeno trenta anni.

Eppure l’art. 13 comma 8 l. 257/1992 è norma chiarissima; e di elevato contenuto democratico, sotto molti aspetti; anzitutto basta leggerla per capirla (caso più unico che raro): tutti i lavoratori che sono stati esposti all’amianto per oltre dieci anni hanno diritto ad un beneficio previdenziale… (punto): senza limiti di soglia; senza distinzione per categorie merceologiche; senza distinguere l’esposizione diretta da quella indiretta; senza distinguere disoccupati ed occupati; pensionati e non pensionati; abili ed inabili; contava (e conta ancora come si vedrà) il rischio (concreto): non la presenza di amianto in azienda (come alcuni cercano volutamente di equivocare), ma l’accertata presenza dell’esposizione a fibre d’amianto disperse nell’aria e soggette ad essere inalate dal lavoratore; ed a parità di rischio parità di tutela; dieci anni di esposizione continuativa a qualunque limite di soglia costituisce infatti una buona ragione per riconoscere a ciascuno un beneficio compensativo del rischio che ha corso.

 

Carenze di legge e di applicazione

 

Ma il nostro si sa è un Paese con la memoria corta, tende a dimenticare, ed allora conviene di tanto in tanto ricordare qualche altra buona ragione che giustifica l’erogazione di questi benefici. L’amianto ha mietuto e mieterà decine di migliaia di vite umane (in massima parte lavoratori); le stime dell’Ispesl (non dell’Associazione Esposti Amianto) parlano di altri 15000 morti solo per mesotelioma pleurico per i prossimi 15 anni ed il picco deve ancor avvenire (intorno al 2017); se si aggiungono i casi di cancro polmonare e l’altrettanto mortale asbestosi, si arriva a numeri da ecatombe.

Si dirà che vi sono anche molte altre malattie da lavoro; ed è vero; ed allora occorrerà intervenire incisivamente anche in quei casi; ma il caso amianto è unico e va ricordato.

Qui nel 1990 abbiamo avuto una condanna dello Stato Italiano in sede comunitaria per inadempimento della direttiva CEE 1983/477 che mirava a proteggere la salute dei lavoratori e che è stata recepita con otto anni di ritardo (D. Lgs. 277/1991).

Abbiamo avuto, nonostante quella direttiva, il protrarsi di un impiego massiccio di questa sostanza dovuto a una forte pressione del mondo imprenditoriale (come ci ricorda un dibattito alla Camera dei Deputati del 12 luglio 1993); una generalizzata e lunghissima omissione di misure di protezione e di doverose informazioni in violazione di norme in vigore fin dagli anni 50 (D. P. R. 303/56; D. P. R. 457/55); misure che se attuate forse non avrebbero evitato con certezza le morti, ma avrebbero con certezza allungato la vita (ossia diminuito l’esposizione ed aumentato tempi di latenza e di insorgenza delle malattie).

Come dimostrato nelle minuziose e documentate ricostruzioni contenute in decine di sentenze penali (di merito e di legittimità), da decenni gli studi scientifici avevano dimostrato la pericolosità dell’amianto, ai fini del mesotelioma, anche a basse concentrazioni (con certezza questa correlazione era nota e diffusa dal 1965).

Abbiamo avuto un generalizzato inadempimento dell’obbligo di denuncia all’Inail dell’esistenza delle lavorazioni a rischio di esposizione (siccome non si facevano rilevazioni di alcun tipo), con conseguente omissione nel pagamenti di premi. Un sistema assicurativo ― sordo e retrogrado ― prevedeva come malattia assicurata solo l’asbestosi (almeno in tabella fino al D.P.R. 336/1994 che vi ha inserito il mesotelioma alla voce 56) e subordinava il pagamento di un premio da parte dell’imprese alla presenza di concentrazioni elevatissime (migliaia di volte superiori a quelle richieste dopo il D. Lgs. 277/1991).

Ancora nel 1997 la Commissione lavoro del Senato (c. d. Smuraglia) concludendo i propri lavori osservava “benché sia noto che l’impiego di tale sostanza sia all’origine dei tumori dell’apparato respiratorio e che l’utilizzo eccessivo che se ne è fatto negli anni passati avrebbe determinato secondo una stima approssimativa, circa 4000 casi di tumore di origine professionale all’anno, i riconoscimenti di tumore come malattia professionale sono soltanto una decina ogni anno

Quindi il sistema in vigore per lunghi anni non ha protetto la salute dei lavoratori; non ha assicurato tutti i morti di amianto; ha consentito forti risparmi alle imprese (sia per premi, sia per misure di prevenzione).

Sui morti dell’amianto pesa un’enorme colpa collettiva anni 60–90: c’è un enorme buco nero di più di trenta anni di omissioni.

Queste sono le premesse di quelli che si continuano a chiamare benefici previdenziali per l’amianto; e che bisognerebbe chiamare risarcimenti previdenziali: perché un danno vi è comunque, per tutti i lavoratori dell’amianto, quantomeno di natura esistenziale; perché non deve essere facile né bello vivere con l’ipoteca di queste malattie tumorali che possono condurre alla morte nel volgere di pochissimo tempo dalla loro insorgenza.

 

L’efficacia nel tempo

 

È poi evidente la fretta del governo di chiudere al più presto questa partita fastidiosa (che mobilita e fa discutere migliaia di persone “petulanti” che chiedono il riconoscimento di un loro diritto e fanno pure le cause se non gli viene riconosciuto); viene introdotto infatti un termine di decadenza di 180 giorni per presentare la domanda di riconoscimento all’Inail (a proposito di che vengono in mente tutte le sentenze in cui si diceva che l’Inail non era “legittimato passivo nelle cause relative all’accertamento dei benefici”). Dunque decorso questo termine dalla pubblicazione del decreto interministeriale attuativo (che dovrà avvenire entro 60 giorni), verrà messa una pietra tombale su questa materia.

9. Questione delicata e scottante all’interno di questa nuova normativa è soprattutto quella che riguarda la sua efficacia nel tempo, essendo facile prevedere che da questo versante passerà il tentativo di cancellare i diritti acquisiti nel vigore della precedente disciplina ed ancora non definitivamente accertati (essendovi cause pendenti e domande pendenti all’Inps); ovviamente nessun problema potrà mai sollevarsi rispetto a giudicati ed a casi già riconosciuti dall’Inps (perché giudicato e rapporto esaurito costituiscono un limite alla stessa efficacia retroattiva della legge).

Si tratta comunque di un tentativo destinato al fallimento perché niente può autorizzare sul piano interpretativo una simile soluzione.

Tutti sanno che come regola generale la legge dispone per l’avvenire; e non ha effetto retroattivo; anche l’effetto estintivo abrogativo (totale o parziale) di una norma opera ex nunc. Dunque una norma nuova non si può applicare ai rapporti sorti (alle situazioni soggettive sorte, ai diritti maturati) nel tempo anteriore alla sua emanazione; e per contro la norma precedente (anche se abrogata o modificata) continua ovviamente a regolare i rapporti insorti durante la sua vigenza.

Una legge è retroattiva non solo quando dispone l’eliminazione di effetti già prodotti (incida sui diritti già maturati e riconosciuti) ma anche quando pretenda di incidere sugli effetti non ancora prodotti di diritti già maturati (esercitati o non esercitati; riconosciuti o non riconosciuti): i diritti quesiti. La legge nuova deve quindi rispettare anche questi diritti, quelli la cui fattispecie acquisitiva si sia realizzata prima, anche se non sono ancora concretamente fruiti.

Nel caso dei lavoratori esposti all’amianto, il diritto esiste anche se chi ha fatto domanda all’Inps prima dell’1° ottobre 2003 per ottenere la contribuzione aggiuntiva ha ricevuto una risposta negativa; anzi chiedendo all’Inps di mettere in atto un comportamento dovuto con il compimento di una attività puntuale e temporalmente definita (liquidazione pensione, accreditamento contributivo, maggiorazione) egli ha pure esercitato una sua facoltà per realizzare il diritto.

L’obbligo dell’Inps di provvedere sulla domanda prova non solo che il diritto è già entrato nel patrimonio giuridico del lavoratore, ma che è pure iniziata la sua fase di realizzazione.

Dunque la nuova legge non può toccare la posizione soggettiva di chi ha maturato il diritto e ne ha chiesto il riconoscimento avendone i requisiti alle condizioni previste nella precedente disciplina. Le contestazioni e l’inadempimento dell’Inps, il mancato accredito della contribuzione aggiuntiva, non possono influire in alcun modo sull’esistenza del diritto se poi viene accertato in un giudizio che quei requisiti sussistevano alle condizioni previgenti (questo è il principio di irretroattività: tempus regit actum).

 

Il decreto dispone solo per l’avvenire

 

Il problema sembra essere pertanto di agevole soluzione: la nuova legge dispone per l’avvenire e non può essere applicata nei confronti di chi avesse già richiesto l’accertamento del proprio diritto presentando domanda all’Inps ovvero agendo in giudizio.

Nei giudizi pendenti è infatti ovvio che non si possa applicare la normativa sopravvenuta rispetto ad un fatto che si sia prodotto nel vigore della legge precedente (ed il fatto è qui rappresentato sia dall’esposizione ultradecennale, sia dall’aver agito per il riconoscimento dell’esposizione e per l’erogazione del beneficio).

 

Ragioni di non retroattività

 

Nessuna applicazione retroattiva vi può essere di questa nuova normativa anche per altri motivi.

Non solo la norma non contiene alcuna clausola di diritto intertemporale, ma sopratutto la legge è dichiaratamente non retroattiva; è dunque una applicazione alle cause in corso sarebbe contraria alla legge stessa la quale dimostra invece di aver voluto escludere dal proprio ambito le questioni pendenti; proprio allo scopo si prevede infatti, e ripetutamente, che solo dal 1° ottobre 2003 il beneficio operi per il 25% e sempre dalla stessa data operi solo sull’entità del trattamento e non ai fini del pensionamento; che solo dal 1° ottobre 2003 operi per gli iscritti all’Inail; solo dall’ 1° ottobre 2003 deve essere presentata domanda all’Inail; solo dal 1° ottobre 2003 opera il limite delle 100 f/l .

Anzi per quanto attiene quest’ultimo aspetto, sembra pure che con questa sottolineatura il legislatore abbia voluto consapevolmente fare salve le diverse precedenti interpretazioni, quelle contenute nelle sentenze che avevano ritenuto corretto concedere il beneficio anche in presenza di un’esposizione qualificata da un livello di fibre inferiore a quel limite (altrimenti il legislatore avrebbe dettato una disposizione interpretativa oppure non avrebbe detto nulla per ribadire il limite temporale); e dunque sul punto la giurisprudenza dovrà rivedere il proprio orientamento per il passato anche alla luce di questa legge (se è vero che il limita delle 100 fibre litro vale a partire dal 1° ottobre 2003).

 

Norme del tutto nuove solo per il futuro

 

C’è un unico punto in cui la legge sembra avere invece una portata retroattiva: quando dispone testualmente la sua applicazione anche nei confronti di chi avesse già ottenuto l’attestato di esposizione all’Inail prima dell’entrata in vigore della norma La norma così facendo travolge un atto ricognitivo di una determinata situazione di fatto e sembra creare una disparità di trattamento tra chi abbia solo l’attestato Inail e chi abbia agito successivamente anche nei confronti dell’Inps (sui quali invece la legge tace).

Questo problema potrà essere risolto in vari modi, meno che, ovviamente, allargando l’ambito della retroattività e cancellando tutte le altre posizioni che non sono toccate da questa specifica previsione. .

Auspicabilmente occorrerà eliminare questa discriminazione in sede di conversione del d. l. o in mancanza adendo la Corte Cost. (e ricordando cosa hanno dovuto subire questi lavoratori prima di ottenere il riconoscimento in sede ministeriale ed in sede Inail; v. sopra).

Certo non può essere sufficiente quella previsione derogatoria per affermare che la legge abbia generali effetti retroattivi e sia tale da travolgere anche la situazione di chi dopo l’accertamento Inail avesse già fatto richiesta all’Inps ovvero avesse comunque promosso un giudizio (ovvero abbia ottenuto una sentenza di 1° grado o di 2° grado).

Deve essere sottolineato che la necessità di consolidare e differenziare la posizione di chi si trovi in questa diversa situazione discenda anche da ulteriori considerazioni.

Anzitutto la nuova legge non si limita ad abbassare l’entità del beneficio; qui la normativa è stata riscritta in toto; non si tratta solo di una riduzione di benefici e basta, di semplici modifiche dell’aspetto contributivo e basta; ma di una nuova regolamentazione che muta sicuramente oltre al quantum del beneficio (da 1,5 a 1,25), l’oggetto del beneficio (solo importo di prestazioni già maturate e non diritto di accesso), i soggetti titolari (solo quelli che sono iscritti all’Inail), presupposti e condizioni (100 f. l.); addirittura il soggetto che deve concedere il beneficio (l’Inail); e si prevede pure un termine di decadenza.

Una generale applicazione retroattiva di questa legge, a prima del 1° ottobre 2003, significherebbe travolgere tutta una serie di posizioni soggettive che prima erano regolate diversamente; ed innanzitutto travolgere il diritto di chi avesse ottenuto una prima sentenza favorevole e si trovi oggi legittimamente a godere la pensione anticipata (pendente un appello o la Cassazione); cosa che la nuova norma non gli consente più di ottenere come effetto del bonus contributivo.

Deve essere quindi fermamente negato che la legge abbia una implicita forza retroattiva. La retroattività costituisce deroga alla regola generale e dunque deve essere espressa e di stretta interpretazione; e questo già impedisce di estendere in via interpretativa l’efficacia retroattiva di quella particolare disposizione.

Ecco quindi che - salvo problemi di costituzionalità rispetto all’esclusione dal regime precedente di chi avesse ottenuto l’attestato di esposizione Inail - all’interno di questa legge, sul piano dell’efficacia temporale, si deve operare una netta distinzione tra la situazione di chi avesse già fatto una domanda all’Inps (ovvero già iniziato una causa) e quella di chi avesse solo un attestato dell’Inail e non avesse richiesto il beneficio contributivo all’Inps (unico istituto a poterlo riconoscere nel precedente regime).

Di più, si potrebbe anche affermare che in realtà nella legge non vi sia alcun aspetto retroattivo; neppure laddove si nega l’applicazione della legge precedente a chi avesse solo l’attestato Inail si potrebbe parlare di retroattività; si potrebbe sostenere infatti che prima della domanda all’Inps il diritto del lavoratore esposto ad ottenere la rivalutazione contributiva è solo potenziale, vive allo stato di aspettativa; potrebbe essere esercitato o non esercitato; lo stesso obbligo dell’Inps di corrispondere il beneficio è virtuale, potrebbe essere adempiuto o non adempiuto; e dunque nemmeno sul punto la legge è retroattiva bensì si limita a regolare gli effetti di una fattispecie che non si era ancora perfezionata ai fini dell’acquisizione del diritto, nemmeno nel vigore della legge precedente.

Mancherebbe perciò anche questo limitato appiglio per poter argomentare in senso estensivo sul piano della retroattività.

 

Ottobre 2003

(di prossima pubblicazione sulla rivista “Diritto e pratica del lavoro”)

Roberto Riverso

Giudice del lavoro nel Tribunale di Ravenna

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