Riconoscimento causa di servizio per patologia epatica di un "mobbizzato" (temporaneamente disconosciuto)

 

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria,  sentenza 7-14 maggio 2007 n. 401– Giudice delle Pensioni, Domenico GUZZI - – Loria Antonio (avv. Oliviero, Salvia, Silipo) c. Inpdap di Cosenza (dr. Vecchio)

 

FATTO E DIRITTO

 

Il sig. Loria, dipendente con mansioni di infermiere presso l'ospedale civile di San Giovanni in Fiore, cessato dal servizio con decorrenza 31 agosto 1997 per inabilità assoluta, ha chiesto la corresponsione della pensione di privilegio in relazione alla infermità "epatite virale di tipo B con segni biumorali di danno epatico - cellulare".

Con il provvedimento in epigrafe e su conforme parere reso il 12 marzo 2002 dal Comitato Tecnico per le pensioni di privilegio, l'INPDAP - Direzione di Cosenza ha respinto la domanda del Loria.

In particolare, con il citato parere, è stato osservato che "non vi è un chiaro rapporto tra il servizio prestato e la infezione da virus B, dato che fino al 1987 il sig. Loria ha lavorato come infermiere generico in ambiente non ad alto rischio e solo dal marzo 1987 a cominciato a lavorare come ferrista in camera operatoria. Nel 1989 è stato trovato positivo all'infezione da virus B senza alcun episodio ufficialmente segnalalo di trauma con gli strumenti chirurgici ".

Con una perizia di parte a firma del dott. Fabrizio Marcelletti, sono state proposte argomentazioni in aperto contrasto con quanto asserito dal Comitato Tecnico dell'Istituto di previdenza, tanto da pervenire alla conclusione che la patologia in questione, oltre che essere causa di inidoneità alle mansioni, è senz'altro riconducibile al servizio prestato dal Loria.

In esito all'udienza del 16 gennaio 2006, questo giudice ha emesso l'ordinanza istruttoria n. 40/2006 con la quale ha disposto di acquisire il parere dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute in ordine:

a) alla etiogenesi della patologia "epatite virale di tipo B con segni bioumorali di danno epatocellulare" e al suo periodo di incubazione;

b) al fatto se sia possibile configurare il nesso di causalità o concausalità efficiente tra detta infezione e il servizio prestato dal sig. Loria in qualità di infermiere ferrista in camera operatoria;

c) alla idoneità della patologia di rendere inabile l'interessato al servizio;

d) alla eventuale classifica ai fini pensionistici.

L'Ufficio interpellato ha riscontrato l'ordinanza con il parere n. 114738 del 9 ottobre 2006.

In seguito, i legali di parte ricorrente, facendo leva sugli esiti della consulenza disposta dal giudice, con una memoria depositata il 9 gennaio 2007, hanno insistito per l'accoglimento della domanda attrice.

Tutto ciò premesso, nel merito va preliminarmente osservato che a norma degli art. 64 e 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), il diritto alla pensione privilegiata si consegue qualora siano riscontrate infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio che abbiano reso inabile al servizio stesso il dipendente civile o non siano suscettibili di miglioramento per il militare; le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

Ciò posto, ritiene questo giudice che il provvedimento con cui è stata respinta la domanda pensionistica del Loria, per quanto riconducibile al parere tecnico reso dal Comitato per le pensioni privilegiate istituito e operante presso l'INPDAP, non sia meritevole di condivisione.

Sul punto e alla luce delle condivisibili argomentazioni svolte dall'Ufficio Medico Legale, non pare che vi possano essere dubbi sul diritto di parte attrice a vedersi riconosciuta la pensione privilegiata, atteso che l'epatite virale di tipo B è una patologia trasmissibile in via parenterale, ossia attraverso "ferite con lame, lamette, interventi chirurgici ed odontoiatrici ma anche attraverso il semplice contatto con liquidi biologici, che permette la penetrazione del virus attraverso piccole soluzioni di continuo della cute" (parere dell'UML), per cui si deve ragionevolmente convenire sul fatto che il servizio prestato dal ricorrente di infermiere dapprima generico e poi specializzato con la qualifica di ferrista di sala operatoria, date le modalità di espletamento dello stesso notoriamente richiedenti l'esposizione dell'operatore al rischio di contagio, ha verosimilmente costituito il presupposto causale o concausale efficiente per la contrazione del virus, la cui gravità è tale da renderlo sicuramente inabile al servizio de qua.

Circa la classifica, condividendo anche sotto questo profilo quanto evidenziato dall'Ufficio Medico Legale, ritiene questo giudice che la pensione vitalizia da riconoscere al Loria sia equo ascriverla ad una 7 categoria tab. A. Al trattamento come sopra determinato vanno aggiunti i benefici economici accessori secondo le statuizioni di seguito precisate in ordine al quantum e alla relativa decorrenza (Sez. III di Appello - sent. n. 421/06 del 9 ottobre 2006)

P. Q. M.

Il Giudice delle pensioni presso la sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto al trattamento pensionistico di 7 categoria tabella "A", con decorrenza giuridica dalla data della domanda e decorrenza economica dal primo giorno del mese successivo.

Sulle somme dovute spetta, inoltre, il maggior importo pari alla differenza tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi, per quanto riguarda i primi, al tasso vigente al momento della maturazione del credito e per la seconda in base all'indice ISTAT determinato anno per anno ai sensi dell'art. 150 delle disp. att. del c.p.c, con decorrenza dal giorno del decreto impugnato relativamente alle rate scadute alla data di emanazione di detto decreto; mentre per le rate scadenti successivamente, con decorrenza da ciascuna singola scadenza sino all'effettivo soddisfo.

Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle somme in tal senso dovute.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Cosi deciso in Catanzaro all'udienza del 7 maggio 2007 (depositata in Segreteria il 14/05/2007)

 

IL GIUDICE DESIGNATO

Domenico Guzzi

IL DIRIGENTE

Dr. Maurizio Arlacchi

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